Decreto cautelare 3 giugno 2022
Ordinanza cautelare 13 luglio 2022
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 22 maggio 2024
Ordinanza collegiale 28 agosto 2024
Ordinanza collegiale 27 gennaio 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/08/2025, n. 15290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15290 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06209/2022 REG.RIC.
N. 07922/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6209 del 2022, proposto da FA AM, AN NÒ, AB AL, AB PE, AJ EL, SC NA AU, GI BA, OF ET, SI RT, AN TO, IC BE, US RR, GI RT, AN OT, AV US BU, IA TT, DO HE, EA LZ, LA NO, LA NN, EN CA, UC NE, AN GL, IO PA, AV SA, AU CH, AB FF, SI LI, AO OR, OL PA, CI OS, OL CU, ND UM, AN De IR, RC De PA, NI De UL, EL De SI, ZI EL CO, AL Di MA, AR IC AN, DA DU, SC IO NE, RE ES, IN IS, FE AN, RC AR, LE GU, PA IO, SI FR, IN RU, NA UN, AB GI, MA TT, SC AN, SC NI, TE RO, IA ZZ, IA SA NI, LA CU, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Di Tizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EN Avv. Martino in Roma, via Livorno 20;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale-Lazio, Ufficio Scolastico Regionale – Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale – Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale – Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale – Puglia, Ufficio Scolastico Regionale – Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale – Friuli Venezia GI, Ufficio Scolastico Regionale – Veneto, Ufficio Scolastico Regionale – Campania, Ufficio Scolastico Regionale – Toscana, Ufficio Scolastico Regionale – Calabria, Ufficio Scolastico Regionale – Piemonte, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2023, proposto da MA TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Tommaso Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI RA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 6209 del 2022:
dell’esito della prova scritta del concorso ordinario di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come modificato dal D.D. n. 23 del 5.1.2022, in riferimento ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A049 con conseguente rideterminazione del punteggio numerico assegnato ai ricorrenti, nonché di ogni atto consequenziale, presupposto o comunque connesso..
quanto al ricorso n. 7922 del 2023:
annullamento:
-della DD n. 1081/2022 avente ad oggetto “procedura straordinaria – D.D. n. 1081/2022 – GRADUATORIA – A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO” e, in particolare della graduatoria per la Regione Lazio nella parte in cui non prevede la presenza di parte ricorrente; -di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tale provvedimento, anche se non conosciuto tra cui, ove occorrer possa, il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. NI Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i due ricorsi in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l’annullamento.
In particolare la controversia verte intorno alla correttezza di un quesito, formulato nell’ambito della prova selettiva del concorso indicato in epigrafe, riguardante l’esecuzione più efficace possibile del “salto in lungo” nel contesto della menzionata disciplina sportiva.
2. Il ricorso n.r.g. 6209/2022 afferisce all’originario gravame collettivo avverso l’esclusione dalla prova di concorso dei ricorrenti per l’erroneità del quesito.
Al riguardo, a seguito di istanza cautelare, questo Tribunale respingeva la domanda di tutela interinale ivi formulata.
Tuttavia, il ricorrente MA TT, singolarmente, appellava la predetta decisione interinale.
Il Consiglio di Stato accoglieva il menzionato gravame e ammetteva il ricorrente alle successive prove concorsuali, che venivano dallo stesso superate positivamente.
3. Con il ricorso n.r.g. 7922/2023, invece, il predetto Prof. TT gravava la graduatoria finale del concorso de quo nella parte in cui non ne prevedeva la presenza, risultando all’epoca ancora pendente il suo appello cautelare.
4. Successivamente, il menzionato docente veniva incluso con riserva nella pertinente graduatoria.
5. In corso di causa:
- veniva integrato il contraddittorio;
- sono state presentate dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse, dai Sigg. docenti: 1) RT SI; 2) RR US; 3) RT GI; 4) CA EN; 5) SA AV; 6) OS CI; 7) CU OL; 8) UM ND; 9) De UL NI; 10) EL CO ZI; 11) Di MA AL; 12) AN AR IC; 13) NE SC IO; 14) FR SI; 15) RU IN; 16) UN NA; 17) RO TE; 18) CU LA;
- il Collegio riteneva di sollevare, ex art. 73, comma 3, c.p.a., una eccezione di improcedibilità nei confronti di tutti i ricorrenti, perché non risultava che gli stessi avessero impugnato le graduatorie finali di loro interesse.
A seguito di tale attività istruttoria, è stato segnalato che (soltanto) il Prof. TT ha impugnato la graduatoria di suo interesse, col menzionato ricorso R.G. n. 7922/2023, per cui il Collegio ha ritenuto di trattare congiuntamente le due cause in epigrafe.
6. I menzionati ricorsi venivano chiamati all’udienza pubblica del 3 giugno 2025 ed ivi trattenuti in decisione.
7. Il ricorso n.r.g. 6209/2022 è improcedibile per tutti i ricorrenti diversi dal Prof. TT, per mancata impugnazione delle graduatorie finali del concorso oggetto di contestazione, mentre, in relazione alla specifica posizione del menzionato docente, va riunito ex art. 70 c.p.a., al ricorso n.r.g. 7922/2023, vista la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
I due menzionati ricorsi riuniti, quanto alla sola specifica posizione del Prof. TT, sono fondati e devono essere accolti.
8. Al fine di risolvere la causa il Collegio ritiene di dover fare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 2 maggio 2025, n. 4053, che ha affrontato un caso mutatis mutandis analogo risolvendolo nei seguenti termini: “ 1. Il ricorrente partecipava al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) – Regione Calabria. A seguito del sostenimento della prova scritta computer based in data 29 marzo 2022, conseguiva il punteggio di 68/100, non raggiungendo la soglia della sufficienza per l’ammissione alla prova orale, fissata in 70/100.
2. Con il ricorso proposto in primo grado, l’odierno appellante contestava la valutazione del quesito n. 26 (n. 39 della piattaforma Cineca). Si costituiva in primo grado il Ministero con memoria di stile del 16 giugno 2022. Il TAR disponeva, con propria ordinanza n. 8441 adottata nella camera di consiglio del 21 giungo 2022, l’incombente istruttorio consistente nella richiesta di chiarimenti all’Amministrazione in merito ai quiz contestati. Con ordinanza n. 6901 del 10 novembre 2022, veniva accolta l’istanza cautelare e il candidato veniva ammesso con riserva alla prova orale, poi superata.
3. Il ricorrente depositava nel giudizio di primo grado la graduatoria finale di merito e il decreto di approvazione n. 4522 in data 8 marzo 2022. Stante la mancata impugnazione di detta graduatoria, il TAR sollevava d’ufficio la questione dell’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente deduceva l’assenza di qualsivoglia carattere lesivo della graduatoria, non essendo stata apposta – a suo dire – all’interno della stessa alcuna riserva. Il TAR richiedeva chiarimenti in merito all’Amministrazione con ordinanza n. 732 adottata a seguito dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2023. L’Amministrazione deduceva che, sia nel decreto di ammissione alla prova orale sia nel decreto di approvazione della graduatoria finale di merito (successivamente rettificato), il candidato risultava inserito con riserva mediante l’apposizione della dicitura “SI” nella casella “incluso con riserva”. Il ricorrente con memoria del 7.6.2024 deduceva che dunque tali atti non erano lesivi della sua posizione.
4. Il TAR con la sentenza ora impugnata richiamava la propria giurisprudenza e riteneva di non discostarsi dal proprio orientamento secondo cui “la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione […] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile”. Pertanto, veniva ribadito l’onere del ricorrente di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento. Ad avviso del TAR, l’ammissione con riserva era da ritenersi attinente all’espletamento del compito dell’Amministrazione consistente nel dare esecuzione all’ordinanza cautelare, senza che ciò potesse configurarsi come manifestazione di un’autonoma volontà provvedimentale di prestare acquiescenza alla pronuncia cautelare del giudice amministrativo. Con ulteriore argomentazione, il TAR sosteneva che la mancata impugnazione della graduatoria non consentiva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.
5. Il TAR dichiarava, quindi, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di agire in autotutela, e compensava le spese di lite.
6. Con atto d’appello, il ricorrente dichiarava di essere docente precario e ricostruiva i fatti di causa che sinteticamente qui si riportano. Con D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, recante modifiche al D.D. n. 499 del 2020, la prova del concorso veniva modificata prevedendo lo svolgimento di cinquanta quesiti a risposta multipla. Di questi cinquanta quesiti, quaranta erano differenziati tra i profili comuni e quelli di sostegno mentre i restanti dieci erano comuni ad entrambi profili (cinque quesiti sulla lingua inglese e cinque questiti relativi alle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie digitali e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento). Col superamento di detta prova scritta, si conseguiva l’ammissione alla successiva prova orale.
7. La prova scritta prevedeva che la sufficienza fosse raggiunta conseguendo il punteggio di 70/100 e i seguenti criteri di valutazione delle domande era stabiliti come segue:
a) per ogni risposta corretta: 2 punti
b) per ogni risposta errata: 0 punti
8. L’appellante si duole della valutazione della prova con cui gli è stato attribuito il punteggio pari a 68/100, censurando in modo particolare l’errata formulazione del quesito n. 26.
9. Tale quesito era così formulato: “Nel salto in lungo, affinché l’esecuzione sia la più efficace possibile:
a. Lo slancio simmetrico delle braccia precede l’estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco (risposta fornita dal candidato)
b. Lo slancio simmetrico delle braccia precede l’estensione dei segmenti inferiori prima dello stacco (risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione)
c. Lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all’estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco
d. Lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all’estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco”.
10. In sede cautelare, il giudice di primo grado riteneva che la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione fosse effettivamente tale se riferita al salto in lungo da fermo. Al contrario, il candidato aveva risposto, indicando la modalità ritenuta più efficace tra quelle proposte, presupponendo che il riferimento fosse al salto in lungo con ricorsa. Il giudice di primo grado in sede cautelare riteneva quindi il quesito ambiguo, essendo quest’ultima disciplina sportiva non solo nota, ma anche olimpica, ed avvenendo nel salto in lungo con ricorsa lo slancio simmetrico delle braccia nella fase di volo, successiva allo stacco. Inoltre, la tesi veniva suffragata dal riferimento nel programma di esame alla “Teoria tecnica e didattica delle discipline sportive individuali e di squadra nella scuola”.
11. Essendo stato il suo ricorso infine dichiarato improcedibile, con l’atto d’appello il ricorrente ribadisce che, non essendo la graduatoria finale di merito lesiva nei suoi confronti, non sarebbe applicabile al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale per il quale la graduatoria di merito deve essere impugnata con motivi aggiunti a pena di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ricorda anche che il contraddittorio è stato integrato in primo grado mediante la notifica per pubblici proclami, disposta dallo stesso TAR con ordinanza n. 14993 del 10 ottobre 2023. Ripropone quindi i motivi non esaminati dal giudice in primo grado, deducendo l’ambigua formulazione del quesito e richiamando l’ordinanza n. 2532 del 22 giugno 2023 di questa Sezione.
12. In particolare, ad avviso della difesa del ricorrente nessuna delle alternative proposte sarebbe corretta con riferimento al salto in lungo con ricorsa. Infatti, successivamente alla rincorsa, la fase di stacco non prevede lo slancio simmetrico, avvenendo ciò solo in fase di volo. Qualora vi fosse stato l’intento di fare riferimento al salto in lungo da fermo, essendo stata tale tipologia di gara abolita nel 1912, sarebbe stata necessaria una più specifica formulazione del quesito.
Con un secondo ordine di censure, il ricorrente osserva che il test non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione e censura quindi l’assenza di qualsivoglia evidenza procedimentale relativa alla formulazione dei quesiti.
13. Ai fini della decisione, va preliminarmente esaminata la questione dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse da cui è derivata la pronuncia in rito del giudice di primo grado.
13.1. Il ricorso in primo grado non doveva essere dichiarato improcedibile. Infatti, a ben vedere, le censure dell’appellante si concentrano sulla prova scritta, ritualmente impugnata, e sulla valutazione della stessa. Nessun effetto lesivo poteva ritenersi derivante dall’approvazione della graduatoria nella quale l’appellante risultava inserito con riserva, in quanto la stessa graduatoria contemplava già la sua posizione, salvaguardando il suo interesse fatto valere in sede giurisdizionale con salvezza degli effetti derivanti dalla decisione del presente giudizio, avendo potuto l’interessato, in forza dell’ammissione con riserva, superare le prove orali e, quindi, il concorso. Non era dunque onere del ricorrente in primo grado, odierno appellante, procedere all’impugnazione della stessa con motivi aggiunti.
L'onere di impugnare la graduatoria medio tempore approvata è un principio, infatti, che vale per il concorrente escluso, ma non inserito nella graduatoria finale: ipotesi opposta a quella in esame.
L’appello va quindi accolto sotto il profilo di rito.
13.2. Non rientrando la fattispecie in esame tra i casi in cui “la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente” (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 20 novembre 2024, n. 16), la causa può essere decisa nel merito.
14. Nel merito, l’appello è fondato.
14.1. Viene in primo luogo in rilievo il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui nei test a risposta multipla da effettuarsi in un arco di tempo limitato, si impongono come necessari “il rispetto dei requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità, sia nella formulazione delle domande proposte, sia delle risposte” (C.G.A.R.S., sez. consultiva, parere n. 406/2023). La formulazione delle domande e delle risposte deve, pertanto, essere tale da consentire al candidato di dimostrare il possesso delle richieste conoscenze e competenze mediante la individuazione dell’unica risposta inequivocabilmente corretta, restando estranea al principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 della OStuzione ogni possibile ipotesi di sbarramento basata su informazioni casuali o su dati incerti, o su quesiti ambigui e decettivi idonei a generare errore, o su risposte solo presuntivamente o probalisticamente esatte non predeterminabili a priori secondo criteri logici oggettivi e verificabili.
14.2. Nel caso di specie, l’ambiguità del quesito non consentiva al candidato di comprendere in maniera univoca la disciplina sportiva di riferimento e, conseguentemente, di individuare con certezza la risposta corretta, mentre la risposta preselezionata come esatta, facendo riferimento ad una disciplina risalente e non olimpica, si prestava a generare un inammissibile errore rispetto alla risposta effettivamente fornita dalla candidata, che pur nella descritta incertezza risultava quella logicamente più verosimile, in quanto riferita ad una più diffusa disciplina sportiva olimpica, e doveva pertanto essere considerata esatta dall’amministrazione procedente anche intervenendo, ove necessario, in autotutela.
14.3. Conseguentemente, deve essere annullata la valutazione della prova scritta dell’appellante con riferimento al quesito n. 26, e in ragione della maggiore esattezza della risposta fornita dal candidato, e comunque della sua non erroneità alla luce dell’ambiguità del medesimo quesito, deve essere accertato che la risposta era corretta, disponendosi l’attribuzione del corrispondente punteggio.
14.4. Per l’effetto, in esecuzione del presente giudicato, l’Amministrazione è tenuta a consolidare la graduatoria con il punteggio come sopra indicato e ad adottare senza indugio ogni ulteriore connesso provvedimento.
14.4. L’accoglimento del motivo di appello di ordine sostanziale in esame risulta pienamente satisfattivo rispetto alla pretesa azionata in giudizio e consente di non procedere all’esame delle ulteriori descritte censure di ordine procedimentale .”.
9. Alla luce delle coordinate che precedono è irrilevante l’eccezione dell’Amministrazione in ordine al fatto che il Prof. TT avrebbe impugnato una graduatoria erronea, perché, secondo la citata pronunzia, nessuna graduatoria è lesiva per il concorrente che ivi sia inserito con riserva, almeno nel peculiare caso in discorso (esclusione per risposta erronea ad un quiz ).
Inoltre, l’avvenuta integrazione del contraddittorio, ad avviso del Collegio, consente di ritenere che sia stato raggiunto lo scopo principale sotteso all’impugnazione della graduatoria finale tradizionalmente richiesta (anche) da parte del ricorrente originariamente escluso, ossia consentire ai vincitori di esercitare (o meno) le loro facoltà difensionali.
Tali facoltà, in effetti, non possono ritenersi del tutto assenti quando la causa riguardi la previa esclusione da una procedura per mancato superamento di una prova con domanda a risposta multipla. Difatti, potrebbe sussistere interesse a contestare la posizione del ricorrente ammessi con riserva per motivi diversi da quelli già oggetto di scrutinio giurisdizionale in sede di esclusione dalle successive prove di concorso: ad esempio potrebbero essere interessati in questo senso i concorrenti posizionati meno favorevolmente in graduatoria. Ma anche i concorrenti che si trovino in una situazione poziore rispetto al ricorrente potrebbero avere interesse ad avversare le pretese di quest’ultimo in quanto le stesse potrebbero dare luogo ad interventi in autotutela dell’Amministrazione in loro sfavore.
Tuttavia, come detto, considerando l’avvenuta integrazione del contraddittorio, solo in relazione allo specifico ed originale caso che occupa, può condividersi la menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e pertanto il gravame va accolto.
10. Le spese di lite vanno compensate atteso il non perfetto allineamento giurisprudenziale in ordine all’ampiezza del sindacato giurisdizionale sui quesiti tecnici e sull’obbligo di impugnare la graduatoria da parte del ricorrente in essa presente con riserva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, li riunisce ex art. 70 c.p.a., dichiara il ricorso 6209/2022 improcedibile per ciò che concerne i ricorrenti diversi dal Prof. TT, mentre lo accoglie quanto alla posizione di quest’ultimo, nei limiti e termini di cui in motivazione.
Dichiara altresì improcedibile il ricorso n.r.g. 7922/2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Tomassetti, Presidente
NI Caputi, Referendario, Estensore
Ciro DA Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Caputi | AN Tomassetti |
IL SEGRETARIO