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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/12/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2534/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2534/2023 tra
. e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Ricorrenti e
Controparte_3
Resistente
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 13,27 innanzi al dott. LO CC, sono comparsi:
Per . e l'avv. CRISTINA Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 PETRUCCI E l'avv.to STEFANO TADDEI, anche in sostituzione dell'avv.to SALONIA ROSARIO, i quali si riportano al ricorso ed alle memorie depositate insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. FEDERICA GIOMMINI Controparte_3 e IA TA le quali si riportano ai propri scritti difensivi e conclusioni ed insistono per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,30, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. LO CC
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. LO CC, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 1° dicembre 2025, emette e pubblica, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2534/2023 R.G. promossa da:
INTER.CAM. (codice fiscale e partita iva ) in persona Controparte_4 P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.
Ing. con sede in , Largo Cacciatori delle Alpi, 42, nonché per lo Controparte_2 CP_3 stesso Dott. Ing. n proprio, entrambi rappresentati e difesi, unitamente Controparte_2
e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Rosario Salonia, PEC: Email_1
ST Taddei, PEC: e NA Petrucci, PEC: Email_2
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Largo Email_3
Leopoldo Fregoli n. 8, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso – comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra riportati e al numero di fax 06.8075655.
Ricorrenti
Contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_5 C.F._1 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_3 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… Voglia … ogni avversa deduzione disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla e dal Dott. Ing. Pt_2 Controparte_2
pagina 2 di 13 in via preliminare, visto il disposto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, e accertata la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni, sospendere, "inaudita altera parte" ovvero previa convocazione delle parti, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione opposta n.
311/2023 del 20.4.2023 dell'ITL di;
CP_3 nel merito, senza inversione dell'onere della prova, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittima l'ordinanza ingiunzione P n. 311/2023 emessa in data 20.4.2023 dall di per erroneità e/o insussistenza dei CP_3 presupposti posti alla base dell'accertamento ispettivo concluso con il Verbale Unico di
Accertamento PG00000/2022-279-01 del 10.5.2022; con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
Conclusioni parte resistente: “… Voglia …. rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza Ingiunzione n. 311/2023 resa nei confronti di
della soc. Inter.cam. in quanto risultano infondate, Controparte_2 Controparte_6 per le ragioni esposte in narrativa, le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere
l'atto introduttivo;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015… ".
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art. 6 D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso del 25 maggio 2023, il dott. in proprio e quale a legale Controparte_2 rappresentante della società . ha proposto opposizione Parte_1 Controparte_6 avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 311/2023 emessa in data 20.4.2023 dall Controparte_3
di per un importo pari ad € 50.000,00, oltre spese di notifica, chiedendone
[...] CP_3
l'annullamento, previa sospensione della provvisoria esecutività.
Le violazioni contestate traevano origine dalle verifiche di cui al verbale di accertamento n.
PG00000/2022-279-01 del 10.5.2022., riprodotte nell'O.I. opposta, come di seguito:
"Art. 18, comma 1, d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.lgs. 251/2004 e dall'art. 1, comma
1, d.lgs. 8/2016 - somministrazione illecita - regime ordinario - per aver somministrato in regime di somministrazione illecita i lavoratori utilizzati dall'Ente pubblico Camera di Commercio dell'BR indicati da pag. 4 a pag. 12 del verbale di accertamento suddetto (sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di pagina 3 di 13 lavoro. La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 5.00 né superiore ad euro 50.000)”.
Formulavano i ricorrenti i seguenti motivi di opposizione:
1. insufficiente motivazione dell'Ordinanza Ingiunzione;
2. mancanza dei presupposti per il “sostanziale” diniego di accesso agli atti e, quanto al verbale ispettivo, degli elementi richiesti dall'art. 13 c. 4 lett. a) del d. lgs. n. 124 del
2004;
3. infondatezza nel merito delle contestazioni.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti e delle prove orali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
È opportuno affrontare per primo il motivo di ricorso riferito al merito della vicenda ed in particolare alla dedotta infondatezza dell'accertamento.
Due i temi rilevanti ai fini della decisone:
1. la possibilità per gli Enti pubblici di utilizzare lavoratori dipendenti di società “in house providing”;
2. le modalità della loro assunzione e la sovrapponibilità delle mansioni svolte dai lavoratori Inter.cam. con le mansioni svolte dai dipendenti della Camera di
Commercio dell'BR.
Quanto al primo aspetto è documentalmente provato e peraltro incontestato, che la società . è una società consortile a responsabilità limitata istituita e Parte_1 CP_7 disciplinata dagli artt. 2602 e 2615 ter del codice civile, iscritta nel Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di al n. 02894610548, n. Rea 248706. CP_3
Detta, Società, a capitale interamente pubblico, è partecipata dalla Camera di
Commercio dell'BR (Pubblica Amministrazione sensi dell'art. 1, secondo comma, del D. Pa Lgs. n. 165/2001) per il 96% del capitale sociale e dalla società ulteriore CP_8 società in house del sistema camerale, per il 4% del capitale stesso.
pagina 4 di 13 La Inter.cam. , in quanto società in house della Camera di Commercio dell'BR, è CP_7 sottoposta al controllo analogo dei soci ai sensi dell'art. 19 bis dello Statuto in atti ed è iscritta, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'elenco delle società in house in cui sono riportate le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti.
Il reclutamento del personale di è invece disciplinato dal Regolamento approvato Pt_2 con delibera del Consiglio di amministrazione della Società in data 21.12.2009 (Regolamento per la selezione del personale (all. 6), adottato ai sensi del D.L. n. 112/2008 e del D.Lgs. n.
175/2016, mediante procedure di selezione nel rispetto dei principi pubblicistici di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità (per tutte, Cass. Sez. Unite, n.
7759/2017, secondo cui le società a controllo pubblico non sarebbero obbligate ad indire concorsi pubblici, potendosi limitare a rispettare procedure di selezione per il reclutamento del personale ispirate ai criteri pubblicistici di trasparenza, pubblicità ed imparzialità).
Quanto poi alle modalità di affidamento dei servizi ad e sulla tipologia dei servizi Pt_2 stessi, l'art. 4 dello Statuto sociale, prevede che la eroghi servizi, anche accessori e Pt_2 strumentali, finalizzati alla realizzazione dell'attività istituzionale dei propri soci.
L'attività svolta da in favore della Camera di commercio dell'BR rientra nella Pt_2 previsione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 175/2016 che prevede: “2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: … (omissis) …… d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
…” per cui l'erogazione di tali servizi, oggetto di autoproduzione, deve ritenersi direttamente strumentale alle attività istituzionali della
Camera di Commercio dell'BR e sono stati affidati alla mediante "affidamento Pt_2 diretto" ai sensi dell'art. 192, secondo comma, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti abrogato nel 2023) in forza di convenzioni di durata annuale o biennale, stipulate direttamente tra la Camera di Commercio e . Pt_2
L'art. 192 del Codice degli appalti, applicabile alla fattispecie ratione temporis, consentiva
(e tutt'ora il nuovo Codice consente), che una P.A. potesse affidare direttamente alla società in house il servizio come se fosse eseguito in proprio, senza dover ricorrere all'espletamento delle previste procedure di gara pubblica: “2. Ai fini dell'affidamento in pagina 5 di 13 house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”.
Sulla scorta di quanto precede deve dunque ritenersi che la Camera di Commercio dell'BR aveva, salvo verifica delle attività svolte dai lavoratori e delle modalità di selezione degli stessi, piena facoltà di ricorrere all'utilizzo dei dipendenti assunti da , Pt_2 come anche ha chiarito la giurisprudenza in materia: “Deve premettersi che la distinzione tra appalto e interposizione di manodopera – con il connesso divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti - trova la sua base normativa nel disposto dell'art.
29, comma 1, d.lvo n. 276/2003, ai sensi del quale “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Trattasi, quindi, di distinzione (e di connesso divieto) che trova il suo contesto applicativo tipico ed esclusivo nei casi in cui il committente e l'affidatario (di una prestazione di facere) si pongano in una relazione di alterità soggettiva, nell'ambito della quale, tra le rispettive strutture organizzative, non siano ravvisabili interferenze, conservando esse la propria autonomia funzionale: ricorrendo tale (ordinaria) situazione organizzativa, infatti, il legislatore ha avvertito l'esigenza di evitare fenomeni di fittizia imputazione del rapporto di lavoro, suscettibili di incidere sulla tutela dei lavoratori e di generare dubbi sulla univoca individuazione della figura datoriale.
Tali essendo i presupposti applicativi (e la stessa ratio) della previsione in esame, è evidente che gli stessi non ricorrono laddove lo stesso legislatore ammetta la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso la
pagina 6 di 13 predisposizione di una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale appunto si riscontra nell'ipotesi della cd. società in house. E' noto, infatti, che, ai fini della configurazione del requisito del cd. controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, quel che rileva è che il primo abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica: ciò in quanto l'espressione “controllo” non può essere ritenuto sinonimo di un'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali, trattandosi invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal Codice Civile, fino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen.,
n. 1 del 3 marzo 2008). Nello stesso ordine di idee, è stato altresì autorevolmente ritenuto che la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti “esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la longa manus del primo» (Corte costituzionale, n. 325 del 3 novembre 2010), talché “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa” (così , CP_9
Ad. plen., n. 1/2008, cit.; va solo precisato che tale conclusione non cambia ove si ritenga che, in linea con la più recente normativa europea e nazionale, il ricorso all'in house providing si atteggi in termini di equiordinazione – e non più di eccezionalità – rispetto alle altre forme di affidamento).” Consiglio di Stato, Sez. 3, Sentenza n. 6062 del 27/08/2021.
Quanto precede potrebbe, sin da ora, ritenersi già sufficiente a giustificare una decisione favorevole ai ricorrenti, tenendo conto che il Consiglio di Stato, ritenuta esclusa la sussistenza di una vera e propria ipotesi di alterità soggettiva tra il committente e l'affidatario del servizio appaltato (la possibilità di ricorrere ad affido diretto non è in discussione), ha ritenuto che facendo capo l'appaltante e l'appaltatrice ad un centro di imputazione di interessi unitario pagina 7 di 13 (sebbene distinto in due soggetti, peraltro in rapporto di controllante e controllata), non siano ravvisabili quei fenomeni di fittizia imputazione del rapporto di lavoro suscettibili di incidere sulla tutela dei lavoratori e di generare dubbi sulla univoca individuazione della figura datoriale tipici dell'interposizione illecita di manodopera, che il Legislatore ha inteso contrastare.
Volendo comunque affrontare, per completezza di esposizione, il secondo dei quesiti posti all'inizio e dunque le modalità dell'assunzione dei dipendenti e la sovrapponibilità delle mansioni svolte dai lavoratori Inter.cam. con le mansioni svolte dai dipendenti della Camera di commercio dell'BR, va detto che la resistente Amministrazione ha ritenuto sussistente una somministrazione illecita di tali lavoratori per i seguenti motivi:
1. il personale dipendente di . era stato selezionato previo colloquio e senza Parte_1 procedure di selezione rispettose dei principi pubblicistici di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità;
2. i dipendenti am. non svolgevano mansioni ben identificate e distinte rispetto ai Pt_1 dipendenti della Camera di commercio e le mansioni e servizi espletati dai dipendenti
Inter.cam. si sovrapponevano per quantità e qualità a quelli, identici, svolti dal personale della Camera di commercio comportando anche la richiesta di riconoscimento del livello superiore;
3. i servizi “esternalizzati” non erano meramente esecutivi o prodromici rispetto a quelli del personale camerale ma vi si sostituivano ed affiancavano nel raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente;
4. per l'attività di somministrazione . aveva effettuato un ricarico in fattura rispetto Parte_1 al mero costo del lavoro così conseguendo un guadagno dall'attività di somministrazione, come verificato dagli ispettori (p. 3 del verbale) mediante esame delle fatture stesse.
La prima censura nulla ha a che vedere con la somministrazione illecita di manodopera in quanto le modalità di assunzione del personale sono irrilevanti ai fini della determinazione del concreto “esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa” (cfr. Consiglio di Stato Sentenza n. 6062/2021).
Tale censura, che avrebbe potuto costituire autonomo motivo di contestazione in altra sede,
è infatti priva di rilevo pratico, poiché nessuna specifica violazione è stata contestata ai ricorrenti a tale titolo ed inoltre la ricerca, la selezione il reclutamento del personale di
, è disciplinata dall'apposito Regolamento versato in atti. Pt_2 pagina 8 di 13 Quanto alla seconda ed alla terza delle censure che precedono deve altresì rilevarsi che le mansioni affidate ai lavoratori . sono state puntualmente individuate nel Parte_1
Regolamento anzidetto, nonché nelle plurime convenzioni intervenute tra la Camera di
Commercio e . e, dalla loro lettura, non si rileva, almeno nelle intenzioni, alcuna Parte_1 commistione tra le mansioni affidate ai lavoratori . e quelli della Camera di Parte_1
Commercio, ma semmai un'integrazione delle attività dalla Camera di Commercio di natura peraltro perlopiù sussidiaria.
Al medesimo approdo conduce anche la verifica delle mansioni esercitate di fatto da tali lavoratori, che è anche stata oggetto di prova testimoniale, salvo dover precisare che la domanda che ci si deve porre non è tanto riferita alle mansioni di fatto espletate dai lavoratori di . presso la Camera di Commercio - cui avevano fatto seguito alcune Parte_1 richieste di risarcimento del danno per sottoinquadramento contrattuale, conclusesi con accordi stragiudiziali - quanto piuttosto alla genuinità intrinseca dell'appalto.
In ogni caso, pur avendo confermato in udienza i testi di parte resistente le dichiarazioni rese in fase di accertamento e pur essendo state acquisite agli atti le dichiarazioni di ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti, l'istruttoria ha semplicemente consentito di appurare, seppure in maniera incerta e non risolutiva, che i lavoratori . avrebbero prestato Parte_1 attività equivalente e comunque in commistione con le mansioni di competenza dei dipendenti della Camera di Commercio, circostanza che avrebbe, come di fatto avvenuto, solamente fondare eventuali azioni da parte dei dipendenti per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte che, a quanto pare, ha dato esito ad accordi sindacali conciliativi.
Nulla però è emerso con riferimento alla genuinità dell'appalto di servizi che, si ricorda, potrebbe semmai sussistere, seppure in ipotesi diversa dalla in house providing, nel mancato esercizio da parte dell'appaltatrice, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto: "… il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa." art. 29 del D.I.gs. n.
276/2003.
I testi di parte ricorrente hanno infatti fornito elementi risolutivi a tal fine, quando, oltre confermare la non sovrapponibilità dei ruoli, hanno chiaramente riferito che l'attività dei pagina 9 di 13 lavoratori . consisteva comunque nella (semplice) predisposizione, nell'ambito del Parte_1 procedimento di formazione dell'atto amministrativo, della documentazione necessaria per gli atti propedeutici all'adozione di atti amministrativi e contabili (liquidazioni, pagamenti, riscossioni, fatturazione attiva, ecc.) e non erano in alcun modo riferibili agli atti conclusivi del procedimento, di esclusiva competenza del personale camerale, unicamente responsabile dell'emanazione di tali provvedimenti.
Quanto precede è anche confermato dall'ordine di servizio n. 3, del 10 febbraio 2022, in atti, che descrive le attività di competenza di ciascun responsabile delle unità organizzative e le responsabilità dei funzionari ivi indicati, espressamente incaricati della conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Ente, motivo per cui i dipendenti . non avevano Parte_1 alcuna responsabilità in relazione alla conclusione di tali procedimenti e ciò esclude in radice che le attività lavorative erogate da questi ultimi fossero sovrapponibili con quelle riservate ai dipendenti della camera di commercio, in quanto limitate alla predisposizione di singoli adempimenti del procedimento amministrativo, senza assunzione di responsabilità di sorta per la conclusione del procedimento medesimo.
I testi predetti hanno inoltre precisato: A.D.R.: “il dipendente di predispone solo la Pt_2 documentazione necessaria all'adozione dell'atto, mentre il dipendente Camerale si occupa della fase conclusiva del procedimento con efficacia verso l'esterno.”
A.D.R.: “il dipendente Camerale a differenza del dipendente appone sulla pratica il Pt_2 proprio visto con assunzione di responsabilità a volte solo endoprocedimentale ed altre volte anche esterna.”
Nessuna prova documentale è stata prodotta dalla resistente Amministrazione, che pure ne era onerata, che detti dipendenti abbiano sottoscritto documenti definitori di procedimenti, anche di natura semplice.
Inoltre, le dichiarazioni raccolte dagli accertatori in fase di indagine, pur dando atto di una collaborazione di questi operatori esterni particolarmente fattiva e rilevante, nulla aggiungono a quanto appena detto.
Tes_ La dichiarante pur evidenziando che la dipendente di le era stata Per_1 Parte_1
“affiancata” perché “la collega che c'era prima…era andata in pensione e la mole di lavoro era tale che avevo bisogno di un affiancamento.” e che pertanto, nonostante facessero le stesse attività “quello che facevo io, lo faceva” nulla riferisce in concreto sulle attività svolte da entrambe ed in particolare se si era trattato di un supporto alla definitiva pagina 10 di 13 adozione di provvedimenti o dell'adozione degli stessi con assunzione della conseguente responsabilità “lei non era affatto una mera esecutrice o impiegata d'ordine, eravamo entrambi impiegate di concetto…IL , come me, aveva la firma depositata al Tes_1
Ministero dello Sviluppo Economico…”.
Allo stesso modo la dichiarante , oltre a dichiarare di essere stata affidata alla Per_2 Tes_1
“Dato che io ero affidata a lei” aggiungeva che “quando in un'occasione dimenticai di far apporre una firma obbligatoria, la dottoressa si beccò un richiamo da CCIAA) Tes_1 Per_3 per mancata vigilanza sul mio operato… era impossibile operare una distinzione di trattamento dalle altre due colleghe dipendenti dell'ente, in più l'avevo vista firmare documenti a suo nome con la firma digitale della camera di Commercio…”.
Anche in questo caso pur dichiarando la predetta che i dipendenti . Parte_1 sottoscrivessero dei documenti, non è dato sapere quale tipologia di atti erano tenuti a sottoscrivere e per quale motivo, se ai fini del controllo del loro operato o ai fini della eventuale responsabilità amministrativa.
La dichiarante Telejca, dipendente camerale, attestava anch'essa che il dipendente
. svolgeva le stesse attività dei dipendenti camerali con riferimento al registro delle Parte_1 imprese, che erano assegnate loro “da un programma di smistamento dall'inizio alla fine”, attività che definiva “molto impegnativo e qualificante” circostanza che la portava ad escludere che si trattasse di “un lavoro meramente esecutivo” precisando inoltre che “le colleghe Inter.cam. fanno sportello, pur non avendo un'indennità specifica di cassa, infatti si alternano con noi, soprattutto in periodi di assenza degli altri addetti allo sportello.”.
Ma anche qui emerge da un lato, che i dipendenti ., non percependo l'indennità Parte_1 di cassa, non potevano assumere alcuna responsabilità in proposito ed inoltre che erano perlopiù collocati presso lo sportello nei periodi di assenza dei colleghi della Camera di
Commercio e dunque in situazioni eccezionali.
Per_ In particolare, quanto alla dott.ssa i dichiaranti , e , Tes_1 Per_4 Controparte_10 aldilà dei fondati encomi rivolti alla collega, escludevano che la predetta, al pari degli altri dipendenti . svolgesse un lavoro meramente esecutivo, identico a quello del Parte_1 personale camerale “Le attività che segue ed effettua la dott.ssa sono attività che Tes_1 segue anche personale camerale, per esempio il collega la sostituisce quando la Per_6 dott.ssa non c'è e viceversa…” Tes_1
pagina 11 di 13 “…Non vi è altro personale che svolge le attività che ora effettua prima Parte_2 Parte_5
(ovvero più di 7 anni fa), vi era un dipendente camerale che effettuava tali attività ovvero
era la dipendente che svolgeva l'attività che ora fa Vi è stato un Parte_6 Parte_5 affiancamento nel momento in cui l tava ponendosi in quiescenza…”. Per_1
Nessuno di costoro era tuttavia in grado di confermare o smentire se le attività svolte dai dipendenti . fossero o meno corrispondenti alle attività previste dal contratto che Parte_1 legava la Camera di Commercio e la società .. Parte_1
Del resto, la sembra compire un errore di prospettiva Parte_7 ritenendo che a compiti similari o addirittura coincidenti dei lavoratori impiegati nell'appalto dovesse corrispondere l'illegittimità dell'appalto di manodopera, tanto da farlo qualificare come una somministrazione illecita.
Tale impostazione è in contrasto con l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, come si è già visto, l'affidamento diretto di un contratto di appalto alla propria società “in house” “rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti “esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la longa manus del primo» (Corte costituzionale, n. 325 del 3 novembre 2010), talché “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa” (così , Ad. plen., n. 1/2008, cit.; e anche dalla CP_9 normativa sull'appalto.
Quello che rileva nel caso di specie non è dunque la commistione di mansioni dei dipendenti, quanto piuttosto la stretta relazione tra appaltante ed appaltatrice che, essendo quest'ultima la “longa manus” dell'altra deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa e ciò indipendentemente dal fatto che i dipendenti di . Parte_1 siano stati o meno sottoinqudrati, non essedo questa la sede per compiere tale valutazione, anche tenendo conto che i testi di parte resistente e oltre a confermare le Tes_2 Tes_1 dichiarazioni a suo tempo rilasciate agli accettatori, confermavano anche che erano intervenuti degli accordi sindacali conciliativi riferiti alla loro condizione lavorativa.
In conclusione, non è stato dimostrato in corso di causa quanto affermato dall'ITL:
“l'operazione posta in essere mediante l'in house providing ha realizzato nei fatti una
pagina 12 di 13 somministrazione illecita di lavoratori per l'esercizio promiscuo delle attività esercitate dai lavoratori dipendenti della Camera di commercio in assenza delle autorizzazioni che il D. Lgs.
n. 2786/2003 richiede per poter lecitamente svolgere attività di intermediazione”.
Infondato, perché oltretutto totalmente indimostrato, è anche l'ulteriore assunto di parte resistente per il quale “per l'attività di somministrazione . ha effettuato un ricarico in Parte_1 fattura rispetto al mero costo del lavoro così conseguendo un guadagno dall'attività di somministrazione, come verificato dagli ispettori (p. 3 del verbale) mediante esame delle fatture stesse.”
Per quanto precede il ricorso deve quindi essere accolto e che pertanto deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con il favore delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n. 311/2023 del 20.4.2023, emessa nei confronti di e della società . Controparte_2 Parte_1 [...]
dall ; Controparte_6 CP_3 Controparte_3
− pone le spese di lite a carico della resistente Amministrazione che qui si liquidano in favore della parte ricorrente nella misura di €. 286,00 per spese e di €. 2.700,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 1° dicembre 2025
IL GIUDICE On. di Tribunale
LO CC
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TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2534/2023 tra
. e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Ricorrenti e
Controparte_3
Resistente
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 13,27 innanzi al dott. LO CC, sono comparsi:
Per . e l'avv. CRISTINA Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 PETRUCCI E l'avv.to STEFANO TADDEI, anche in sostituzione dell'avv.to SALONIA ROSARIO, i quali si riportano al ricorso ed alle memorie depositate insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. FEDERICA GIOMMINI Controparte_3 e IA TA le quali si riportano ai propri scritti difensivi e conclusioni ed insistono per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,30, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. LO CC
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. LO CC, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 1° dicembre 2025, emette e pubblica, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2534/2023 R.G. promossa da:
INTER.CAM. (codice fiscale e partita iva ) in persona Controparte_4 P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.
Ing. con sede in , Largo Cacciatori delle Alpi, 42, nonché per lo Controparte_2 CP_3 stesso Dott. Ing. n proprio, entrambi rappresentati e difesi, unitamente Controparte_2
e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Rosario Salonia, PEC: Email_1
ST Taddei, PEC: e NA Petrucci, PEC: Email_2
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Largo Email_3
Leopoldo Fregoli n. 8, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso – comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra riportati e al numero di fax 06.8075655.
Ricorrenti
Contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_5 C.F._1 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_3 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… Voglia … ogni avversa deduzione disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla e dal Dott. Ing. Pt_2 Controparte_2
pagina 2 di 13 in via preliminare, visto il disposto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, e accertata la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni, sospendere, "inaudita altera parte" ovvero previa convocazione delle parti, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione opposta n.
311/2023 del 20.4.2023 dell'ITL di;
CP_3 nel merito, senza inversione dell'onere della prova, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittima l'ordinanza ingiunzione P n. 311/2023 emessa in data 20.4.2023 dall di per erroneità e/o insussistenza dei CP_3 presupposti posti alla base dell'accertamento ispettivo concluso con il Verbale Unico di
Accertamento PG00000/2022-279-01 del 10.5.2022; con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
Conclusioni parte resistente: “… Voglia …. rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza Ingiunzione n. 311/2023 resa nei confronti di
della soc. Inter.cam. in quanto risultano infondate, Controparte_2 Controparte_6 per le ragioni esposte in narrativa, le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere
l'atto introduttivo;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015… ".
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art. 6 D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso del 25 maggio 2023, il dott. in proprio e quale a legale Controparte_2 rappresentante della società . ha proposto opposizione Parte_1 Controparte_6 avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 311/2023 emessa in data 20.4.2023 dall Controparte_3
di per un importo pari ad € 50.000,00, oltre spese di notifica, chiedendone
[...] CP_3
l'annullamento, previa sospensione della provvisoria esecutività.
Le violazioni contestate traevano origine dalle verifiche di cui al verbale di accertamento n.
PG00000/2022-279-01 del 10.5.2022., riprodotte nell'O.I. opposta, come di seguito:
"Art. 18, comma 1, d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.lgs. 251/2004 e dall'art. 1, comma
1, d.lgs. 8/2016 - somministrazione illecita - regime ordinario - per aver somministrato in regime di somministrazione illecita i lavoratori utilizzati dall'Ente pubblico Camera di Commercio dell'BR indicati da pag. 4 a pag. 12 del verbale di accertamento suddetto (sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di pagina 3 di 13 lavoro. La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 5.00 né superiore ad euro 50.000)”.
Formulavano i ricorrenti i seguenti motivi di opposizione:
1. insufficiente motivazione dell'Ordinanza Ingiunzione;
2. mancanza dei presupposti per il “sostanziale” diniego di accesso agli atti e, quanto al verbale ispettivo, degli elementi richiesti dall'art. 13 c. 4 lett. a) del d. lgs. n. 124 del
2004;
3. infondatezza nel merito delle contestazioni.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti e delle prove orali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
È opportuno affrontare per primo il motivo di ricorso riferito al merito della vicenda ed in particolare alla dedotta infondatezza dell'accertamento.
Due i temi rilevanti ai fini della decisone:
1. la possibilità per gli Enti pubblici di utilizzare lavoratori dipendenti di società “in house providing”;
2. le modalità della loro assunzione e la sovrapponibilità delle mansioni svolte dai lavoratori Inter.cam. con le mansioni svolte dai dipendenti della Camera di
Commercio dell'BR.
Quanto al primo aspetto è documentalmente provato e peraltro incontestato, che la società . è una società consortile a responsabilità limitata istituita e Parte_1 CP_7 disciplinata dagli artt. 2602 e 2615 ter del codice civile, iscritta nel Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di al n. 02894610548, n. Rea 248706. CP_3
Detta, Società, a capitale interamente pubblico, è partecipata dalla Camera di
Commercio dell'BR (Pubblica Amministrazione sensi dell'art. 1, secondo comma, del D. Pa Lgs. n. 165/2001) per il 96% del capitale sociale e dalla società ulteriore CP_8 società in house del sistema camerale, per il 4% del capitale stesso.
pagina 4 di 13 La Inter.cam. , in quanto società in house della Camera di Commercio dell'BR, è CP_7 sottoposta al controllo analogo dei soci ai sensi dell'art. 19 bis dello Statuto in atti ed è iscritta, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'elenco delle società in house in cui sono riportate le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti.
Il reclutamento del personale di è invece disciplinato dal Regolamento approvato Pt_2 con delibera del Consiglio di amministrazione della Società in data 21.12.2009 (Regolamento per la selezione del personale (all. 6), adottato ai sensi del D.L. n. 112/2008 e del D.Lgs. n.
175/2016, mediante procedure di selezione nel rispetto dei principi pubblicistici di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità (per tutte, Cass. Sez. Unite, n.
7759/2017, secondo cui le società a controllo pubblico non sarebbero obbligate ad indire concorsi pubblici, potendosi limitare a rispettare procedure di selezione per il reclutamento del personale ispirate ai criteri pubblicistici di trasparenza, pubblicità ed imparzialità).
Quanto poi alle modalità di affidamento dei servizi ad e sulla tipologia dei servizi Pt_2 stessi, l'art. 4 dello Statuto sociale, prevede che la eroghi servizi, anche accessori e Pt_2 strumentali, finalizzati alla realizzazione dell'attività istituzionale dei propri soci.
L'attività svolta da in favore della Camera di commercio dell'BR rientra nella Pt_2 previsione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 175/2016 che prevede: “2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: … (omissis) …… d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
…” per cui l'erogazione di tali servizi, oggetto di autoproduzione, deve ritenersi direttamente strumentale alle attività istituzionali della
Camera di Commercio dell'BR e sono stati affidati alla mediante "affidamento Pt_2 diretto" ai sensi dell'art. 192, secondo comma, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti abrogato nel 2023) in forza di convenzioni di durata annuale o biennale, stipulate direttamente tra la Camera di Commercio e . Pt_2
L'art. 192 del Codice degli appalti, applicabile alla fattispecie ratione temporis, consentiva
(e tutt'ora il nuovo Codice consente), che una P.A. potesse affidare direttamente alla società in house il servizio come se fosse eseguito in proprio, senza dover ricorrere all'espletamento delle previste procedure di gara pubblica: “2. Ai fini dell'affidamento in pagina 5 di 13 house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”.
Sulla scorta di quanto precede deve dunque ritenersi che la Camera di Commercio dell'BR aveva, salvo verifica delle attività svolte dai lavoratori e delle modalità di selezione degli stessi, piena facoltà di ricorrere all'utilizzo dei dipendenti assunti da , Pt_2 come anche ha chiarito la giurisprudenza in materia: “Deve premettersi che la distinzione tra appalto e interposizione di manodopera – con il connesso divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti - trova la sua base normativa nel disposto dell'art.
29, comma 1, d.lvo n. 276/2003, ai sensi del quale “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Trattasi, quindi, di distinzione (e di connesso divieto) che trova il suo contesto applicativo tipico ed esclusivo nei casi in cui il committente e l'affidatario (di una prestazione di facere) si pongano in una relazione di alterità soggettiva, nell'ambito della quale, tra le rispettive strutture organizzative, non siano ravvisabili interferenze, conservando esse la propria autonomia funzionale: ricorrendo tale (ordinaria) situazione organizzativa, infatti, il legislatore ha avvertito l'esigenza di evitare fenomeni di fittizia imputazione del rapporto di lavoro, suscettibili di incidere sulla tutela dei lavoratori e di generare dubbi sulla univoca individuazione della figura datoriale.
Tali essendo i presupposti applicativi (e la stessa ratio) della previsione in esame, è evidente che gli stessi non ricorrono laddove lo stesso legislatore ammetta la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso la
pagina 6 di 13 predisposizione di una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale appunto si riscontra nell'ipotesi della cd. società in house. E' noto, infatti, che, ai fini della configurazione del requisito del cd. controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, quel che rileva è che il primo abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica: ciò in quanto l'espressione “controllo” non può essere ritenuto sinonimo di un'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali, trattandosi invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal Codice Civile, fino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen.,
n. 1 del 3 marzo 2008). Nello stesso ordine di idee, è stato altresì autorevolmente ritenuto che la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti “esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la longa manus del primo» (Corte costituzionale, n. 325 del 3 novembre 2010), talché “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa” (così , CP_9
Ad. plen., n. 1/2008, cit.; va solo precisato che tale conclusione non cambia ove si ritenga che, in linea con la più recente normativa europea e nazionale, il ricorso all'in house providing si atteggi in termini di equiordinazione – e non più di eccezionalità – rispetto alle altre forme di affidamento).” Consiglio di Stato, Sez. 3, Sentenza n. 6062 del 27/08/2021.
Quanto precede potrebbe, sin da ora, ritenersi già sufficiente a giustificare una decisione favorevole ai ricorrenti, tenendo conto che il Consiglio di Stato, ritenuta esclusa la sussistenza di una vera e propria ipotesi di alterità soggettiva tra il committente e l'affidatario del servizio appaltato (la possibilità di ricorrere ad affido diretto non è in discussione), ha ritenuto che facendo capo l'appaltante e l'appaltatrice ad un centro di imputazione di interessi unitario pagina 7 di 13 (sebbene distinto in due soggetti, peraltro in rapporto di controllante e controllata), non siano ravvisabili quei fenomeni di fittizia imputazione del rapporto di lavoro suscettibili di incidere sulla tutela dei lavoratori e di generare dubbi sulla univoca individuazione della figura datoriale tipici dell'interposizione illecita di manodopera, che il Legislatore ha inteso contrastare.
Volendo comunque affrontare, per completezza di esposizione, il secondo dei quesiti posti all'inizio e dunque le modalità dell'assunzione dei dipendenti e la sovrapponibilità delle mansioni svolte dai lavoratori Inter.cam. con le mansioni svolte dai dipendenti della Camera di commercio dell'BR, va detto che la resistente Amministrazione ha ritenuto sussistente una somministrazione illecita di tali lavoratori per i seguenti motivi:
1. il personale dipendente di . era stato selezionato previo colloquio e senza Parte_1 procedure di selezione rispettose dei principi pubblicistici di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità;
2. i dipendenti am. non svolgevano mansioni ben identificate e distinte rispetto ai Pt_1 dipendenti della Camera di commercio e le mansioni e servizi espletati dai dipendenti
Inter.cam. si sovrapponevano per quantità e qualità a quelli, identici, svolti dal personale della Camera di commercio comportando anche la richiesta di riconoscimento del livello superiore;
3. i servizi “esternalizzati” non erano meramente esecutivi o prodromici rispetto a quelli del personale camerale ma vi si sostituivano ed affiancavano nel raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente;
4. per l'attività di somministrazione . aveva effettuato un ricarico in fattura rispetto Parte_1 al mero costo del lavoro così conseguendo un guadagno dall'attività di somministrazione, come verificato dagli ispettori (p. 3 del verbale) mediante esame delle fatture stesse.
La prima censura nulla ha a che vedere con la somministrazione illecita di manodopera in quanto le modalità di assunzione del personale sono irrilevanti ai fini della determinazione del concreto “esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa” (cfr. Consiglio di Stato Sentenza n. 6062/2021).
Tale censura, che avrebbe potuto costituire autonomo motivo di contestazione in altra sede,
è infatti priva di rilevo pratico, poiché nessuna specifica violazione è stata contestata ai ricorrenti a tale titolo ed inoltre la ricerca, la selezione il reclutamento del personale di
, è disciplinata dall'apposito Regolamento versato in atti. Pt_2 pagina 8 di 13 Quanto alla seconda ed alla terza delle censure che precedono deve altresì rilevarsi che le mansioni affidate ai lavoratori . sono state puntualmente individuate nel Parte_1
Regolamento anzidetto, nonché nelle plurime convenzioni intervenute tra la Camera di
Commercio e . e, dalla loro lettura, non si rileva, almeno nelle intenzioni, alcuna Parte_1 commistione tra le mansioni affidate ai lavoratori . e quelli della Camera di Parte_1
Commercio, ma semmai un'integrazione delle attività dalla Camera di Commercio di natura peraltro perlopiù sussidiaria.
Al medesimo approdo conduce anche la verifica delle mansioni esercitate di fatto da tali lavoratori, che è anche stata oggetto di prova testimoniale, salvo dover precisare che la domanda che ci si deve porre non è tanto riferita alle mansioni di fatto espletate dai lavoratori di . presso la Camera di Commercio - cui avevano fatto seguito alcune Parte_1 richieste di risarcimento del danno per sottoinquadramento contrattuale, conclusesi con accordi stragiudiziali - quanto piuttosto alla genuinità intrinseca dell'appalto.
In ogni caso, pur avendo confermato in udienza i testi di parte resistente le dichiarazioni rese in fase di accertamento e pur essendo state acquisite agli atti le dichiarazioni di ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti, l'istruttoria ha semplicemente consentito di appurare, seppure in maniera incerta e non risolutiva, che i lavoratori . avrebbero prestato Parte_1 attività equivalente e comunque in commistione con le mansioni di competenza dei dipendenti della Camera di Commercio, circostanza che avrebbe, come di fatto avvenuto, solamente fondare eventuali azioni da parte dei dipendenti per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte che, a quanto pare, ha dato esito ad accordi sindacali conciliativi.
Nulla però è emerso con riferimento alla genuinità dell'appalto di servizi che, si ricorda, potrebbe semmai sussistere, seppure in ipotesi diversa dalla in house providing, nel mancato esercizio da parte dell'appaltatrice, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto: "… il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa." art. 29 del D.I.gs. n.
276/2003.
I testi di parte ricorrente hanno infatti fornito elementi risolutivi a tal fine, quando, oltre confermare la non sovrapponibilità dei ruoli, hanno chiaramente riferito che l'attività dei pagina 9 di 13 lavoratori . consisteva comunque nella (semplice) predisposizione, nell'ambito del Parte_1 procedimento di formazione dell'atto amministrativo, della documentazione necessaria per gli atti propedeutici all'adozione di atti amministrativi e contabili (liquidazioni, pagamenti, riscossioni, fatturazione attiva, ecc.) e non erano in alcun modo riferibili agli atti conclusivi del procedimento, di esclusiva competenza del personale camerale, unicamente responsabile dell'emanazione di tali provvedimenti.
Quanto precede è anche confermato dall'ordine di servizio n. 3, del 10 febbraio 2022, in atti, che descrive le attività di competenza di ciascun responsabile delle unità organizzative e le responsabilità dei funzionari ivi indicati, espressamente incaricati della conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Ente, motivo per cui i dipendenti . non avevano Parte_1 alcuna responsabilità in relazione alla conclusione di tali procedimenti e ciò esclude in radice che le attività lavorative erogate da questi ultimi fossero sovrapponibili con quelle riservate ai dipendenti della camera di commercio, in quanto limitate alla predisposizione di singoli adempimenti del procedimento amministrativo, senza assunzione di responsabilità di sorta per la conclusione del procedimento medesimo.
I testi predetti hanno inoltre precisato: A.D.R.: “il dipendente di predispone solo la Pt_2 documentazione necessaria all'adozione dell'atto, mentre il dipendente Camerale si occupa della fase conclusiva del procedimento con efficacia verso l'esterno.”
A.D.R.: “il dipendente Camerale a differenza del dipendente appone sulla pratica il Pt_2 proprio visto con assunzione di responsabilità a volte solo endoprocedimentale ed altre volte anche esterna.”
Nessuna prova documentale è stata prodotta dalla resistente Amministrazione, che pure ne era onerata, che detti dipendenti abbiano sottoscritto documenti definitori di procedimenti, anche di natura semplice.
Inoltre, le dichiarazioni raccolte dagli accertatori in fase di indagine, pur dando atto di una collaborazione di questi operatori esterni particolarmente fattiva e rilevante, nulla aggiungono a quanto appena detto.
Tes_ La dichiarante pur evidenziando che la dipendente di le era stata Per_1 Parte_1
“affiancata” perché “la collega che c'era prima…era andata in pensione e la mole di lavoro era tale che avevo bisogno di un affiancamento.” e che pertanto, nonostante facessero le stesse attività “quello che facevo io, lo faceva” nulla riferisce in concreto sulle attività svolte da entrambe ed in particolare se si era trattato di un supporto alla definitiva pagina 10 di 13 adozione di provvedimenti o dell'adozione degli stessi con assunzione della conseguente responsabilità “lei non era affatto una mera esecutrice o impiegata d'ordine, eravamo entrambi impiegate di concetto…IL , come me, aveva la firma depositata al Tes_1
Ministero dello Sviluppo Economico…”.
Allo stesso modo la dichiarante , oltre a dichiarare di essere stata affidata alla Per_2 Tes_1
“Dato che io ero affidata a lei” aggiungeva che “quando in un'occasione dimenticai di far apporre una firma obbligatoria, la dottoressa si beccò un richiamo da CCIAA) Tes_1 Per_3 per mancata vigilanza sul mio operato… era impossibile operare una distinzione di trattamento dalle altre due colleghe dipendenti dell'ente, in più l'avevo vista firmare documenti a suo nome con la firma digitale della camera di Commercio…”.
Anche in questo caso pur dichiarando la predetta che i dipendenti . Parte_1 sottoscrivessero dei documenti, non è dato sapere quale tipologia di atti erano tenuti a sottoscrivere e per quale motivo, se ai fini del controllo del loro operato o ai fini della eventuale responsabilità amministrativa.
La dichiarante Telejca, dipendente camerale, attestava anch'essa che il dipendente
. svolgeva le stesse attività dei dipendenti camerali con riferimento al registro delle Parte_1 imprese, che erano assegnate loro “da un programma di smistamento dall'inizio alla fine”, attività che definiva “molto impegnativo e qualificante” circostanza che la portava ad escludere che si trattasse di “un lavoro meramente esecutivo” precisando inoltre che “le colleghe Inter.cam. fanno sportello, pur non avendo un'indennità specifica di cassa, infatti si alternano con noi, soprattutto in periodi di assenza degli altri addetti allo sportello.”.
Ma anche qui emerge da un lato, che i dipendenti ., non percependo l'indennità Parte_1 di cassa, non potevano assumere alcuna responsabilità in proposito ed inoltre che erano perlopiù collocati presso lo sportello nei periodi di assenza dei colleghi della Camera di
Commercio e dunque in situazioni eccezionali.
Per_ In particolare, quanto alla dott.ssa i dichiaranti , e , Tes_1 Per_4 Controparte_10 aldilà dei fondati encomi rivolti alla collega, escludevano che la predetta, al pari degli altri dipendenti . svolgesse un lavoro meramente esecutivo, identico a quello del Parte_1 personale camerale “Le attività che segue ed effettua la dott.ssa sono attività che Tes_1 segue anche personale camerale, per esempio il collega la sostituisce quando la Per_6 dott.ssa non c'è e viceversa…” Tes_1
pagina 11 di 13 “…Non vi è altro personale che svolge le attività che ora effettua prima Parte_2 Parte_5
(ovvero più di 7 anni fa), vi era un dipendente camerale che effettuava tali attività ovvero
era la dipendente che svolgeva l'attività che ora fa Vi è stato un Parte_6 Parte_5 affiancamento nel momento in cui l tava ponendosi in quiescenza…”. Per_1
Nessuno di costoro era tuttavia in grado di confermare o smentire se le attività svolte dai dipendenti . fossero o meno corrispondenti alle attività previste dal contratto che Parte_1 legava la Camera di Commercio e la società .. Parte_1
Del resto, la sembra compire un errore di prospettiva Parte_7 ritenendo che a compiti similari o addirittura coincidenti dei lavoratori impiegati nell'appalto dovesse corrispondere l'illegittimità dell'appalto di manodopera, tanto da farlo qualificare come una somministrazione illecita.
Tale impostazione è in contrasto con l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, come si è già visto, l'affidamento diretto di un contratto di appalto alla propria società “in house” “rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti “esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la longa manus del primo» (Corte costituzionale, n. 325 del 3 novembre 2010), talché “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa” (così , Ad. plen., n. 1/2008, cit.; e anche dalla CP_9 normativa sull'appalto.
Quello che rileva nel caso di specie non è dunque la commistione di mansioni dei dipendenti, quanto piuttosto la stretta relazione tra appaltante ed appaltatrice che, essendo quest'ultima la “longa manus” dell'altra deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa e ciò indipendentemente dal fatto che i dipendenti di . Parte_1 siano stati o meno sottoinqudrati, non essedo questa la sede per compiere tale valutazione, anche tenendo conto che i testi di parte resistente e oltre a confermare le Tes_2 Tes_1 dichiarazioni a suo tempo rilasciate agli accettatori, confermavano anche che erano intervenuti degli accordi sindacali conciliativi riferiti alla loro condizione lavorativa.
In conclusione, non è stato dimostrato in corso di causa quanto affermato dall'ITL:
“l'operazione posta in essere mediante l'in house providing ha realizzato nei fatti una
pagina 12 di 13 somministrazione illecita di lavoratori per l'esercizio promiscuo delle attività esercitate dai lavoratori dipendenti della Camera di commercio in assenza delle autorizzazioni che il D. Lgs.
n. 2786/2003 richiede per poter lecitamente svolgere attività di intermediazione”.
Infondato, perché oltretutto totalmente indimostrato, è anche l'ulteriore assunto di parte resistente per il quale “per l'attività di somministrazione . ha effettuato un ricarico in Parte_1 fattura rispetto al mero costo del lavoro così conseguendo un guadagno dall'attività di somministrazione, come verificato dagli ispettori (p. 3 del verbale) mediante esame delle fatture stesse.”
Per quanto precede il ricorso deve quindi essere accolto e che pertanto deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con il favore delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n. 311/2023 del 20.4.2023, emessa nei confronti di e della società . Controparte_2 Parte_1 [...]
dall ; Controparte_6 CP_3 Controparte_3
− pone le spese di lite a carico della resistente Amministrazione che qui si liquidano in favore della parte ricorrente nella misura di €. 286,00 per spese e di €. 2.700,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 1° dicembre 2025
IL GIUDICE On. di Tribunale
LO CC
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