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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: Titoli di credito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IL CA, in funzione monocratica, preso atto delle note di trattazione scritta per l'odierna udienza del 9.12.2025 con le quali sono state pure precisate le conclusioni, ritenuta la superfluità del rinvio sollecitato dall'opponente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1787 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 avente sede legale in Grotte (AG) nella via Rossini n. 44, pec (P.IVA Email_1
), in persona del suo lrpt, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Neri ed P.IVA_1 dall'avv. Evelyna Di Maggio OPPONENTE
Nei confronti di:
Controparte_1
(P. I.V.A.: , corrente in Torino, Corso Grosseto 269, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Francesco Maria Romeo e dall'avv. Paola Mombellardo;
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto l'atto di citazione in opposizione tardiva ex art 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento recante R.G N.
600/2024, con il quale veniva ingiunto a di pagare alla parte istante Parte_1 [...] la somma di euro 79.844,12, oltre interessi di mora ex d. lgs. 231/2002 dalla data CP_1 di emissione della fattura sino al saldo effettivo e le spese legali del procedimento;
1 rilevato che l'opponente, dando atto della sussistenza delle condizioni ex art 650 c.p.c. legittimanti l'opposizione tardiva, ha chiesto al Tribunale:
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 600/2024 opposto;
in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza e pertanto ritenere e dichiarare il
Tribunale di Torino quale giudice competente ex art. 20 c.p.c. nel merito ed in via principale, accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo emesso nell'ambito del procedimento civile recante n. RG N. 600/2024, in data 08.05.2024 dal Tribunale di Agrigento – sezione Civile e dichiarare non dovuta la somma di euro
79.844,12; per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con il quale è stato ingiunto alla il pagamento della complessiva somma di euro 79.844,12, oltre interessi di Parte_1 mora ex d.lgs. 231/2002, dalla data di emissione della fattura sino al saldo effettivo, oltre le spese legali;
Considerato che l'opposta si è costituita rilevando in prima battura l'insussistenza delle condizioni per l'opposizione tardiva;
ha contestato altresì l'eccepita incompetenza territoriale e nel merito ha contestato l'opposizione spiegata in quanto infondata;
rilevato che il procedimento è stato posto in decisione all'odierna udienza sulle note di trattazione scritta delle parti, ritenendo non necessario il rinvio richiesto dall'opponente che ha allegato la connessione con altro procedimento recante n. rg 1200/2024 in corso di istruttoria con una c.t.u.; considerato invero che l'opposizione spiegata è inammissibile poiché, come eccepito dall'opposta, non sono sussistenti i presupposti per l'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. che
è ammessa soltanto laddove l'opponente provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore;
in particolare, come la giurisprudenza ha avuto modo di dichiarare, “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 occorre la prova che a causa di detta irregolarità l'ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta quando si ritiene che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” ( C., S.U., 14572/2007);
La giurisprudenza ha sottolineato la necessità di provare, ai fini della validità dell'opposizione tardiva, che la nullità della notificazione ha dato causa alla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento ( C. 10831/2004);
2 Osservato che non sussistono le suddette condizioni in quanto non si è verificata alcuna irregolarità della notifica tale da impedire la conoscenza del decreto ingiuntivo, né tantomeno
è stata allegata una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore;
che difatti, lo stesso opponente, nell'atto introduttivo, indica che il decreto gli è stato notificato il 17.06.2024, mentre è incontestato che l'atto di opposizione, datato 6.08.2024, sia stato notificato nella medesima data. In particolare, non assume alcun rilievo la contestazione sollevata circa un errore negli allegati della notifica effettuata il 17.06.2024 alle ore 12:13, poiché tale notifica – per come affermato dall'opponente - è stata sostituita da una seconda, eseguita sempre in data 17.06.2024 alle ore 17:33, contenente il decreto ingiuntivo emesso (D.I. 600/2024).
Alla luce di ciò, risulta evidente che il decreto ingiuntivo n. 600/2024 è stato notificato regolarmente ed è giunto nella sfera del destinatario che ha avuto modo di prenderne tempestivamente piena conoscenza, avendo riconosciuto di aver ricevuto la notifica in data
17.06.2024 alle ore 17:33; l'opponente era, pertanto, nelle condizioni di spiegare una opposizione tempestiva. ritenuto dunque che tale profilo rende superfluo ogni altro ulteriore approfondimento nel merito;
che le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni ai minimi di legge state l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, seguono come di consueto la soccombenza;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 provvede:
DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. RG 600/2024 concesso dal Tribunale di Agrigento il 08.05.2024; per l'effetto lo
CONFERMA e lo dichiara esecutivo;
AN l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposto che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 7100,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
Così deciso in Agrigento, 9 dicembre 2025 Il Giudice
IL CA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IL CA, in funzione monocratica, preso atto delle note di trattazione scritta per l'odierna udienza del 9.12.2025 con le quali sono state pure precisate le conclusioni, ritenuta la superfluità del rinvio sollecitato dall'opponente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1787 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 avente sede legale in Grotte (AG) nella via Rossini n. 44, pec (P.IVA Email_1
), in persona del suo lrpt, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Neri ed P.IVA_1 dall'avv. Evelyna Di Maggio OPPONENTE
Nei confronti di:
Controparte_1
(P. I.V.A.: , corrente in Torino, Corso Grosseto 269, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Francesco Maria Romeo e dall'avv. Paola Mombellardo;
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto l'atto di citazione in opposizione tardiva ex art 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento recante R.G N.
600/2024, con il quale veniva ingiunto a di pagare alla parte istante Parte_1 [...] la somma di euro 79.844,12, oltre interessi di mora ex d. lgs. 231/2002 dalla data CP_1 di emissione della fattura sino al saldo effettivo e le spese legali del procedimento;
1 rilevato che l'opponente, dando atto della sussistenza delle condizioni ex art 650 c.p.c. legittimanti l'opposizione tardiva, ha chiesto al Tribunale:
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 600/2024 opposto;
in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza e pertanto ritenere e dichiarare il
Tribunale di Torino quale giudice competente ex art. 20 c.p.c. nel merito ed in via principale, accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo emesso nell'ambito del procedimento civile recante n. RG N. 600/2024, in data 08.05.2024 dal Tribunale di Agrigento – sezione Civile e dichiarare non dovuta la somma di euro
79.844,12; per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con il quale è stato ingiunto alla il pagamento della complessiva somma di euro 79.844,12, oltre interessi di Parte_1 mora ex d.lgs. 231/2002, dalla data di emissione della fattura sino al saldo effettivo, oltre le spese legali;
Considerato che l'opposta si è costituita rilevando in prima battura l'insussistenza delle condizioni per l'opposizione tardiva;
ha contestato altresì l'eccepita incompetenza territoriale e nel merito ha contestato l'opposizione spiegata in quanto infondata;
rilevato che il procedimento è stato posto in decisione all'odierna udienza sulle note di trattazione scritta delle parti, ritenendo non necessario il rinvio richiesto dall'opponente che ha allegato la connessione con altro procedimento recante n. rg 1200/2024 in corso di istruttoria con una c.t.u.; considerato invero che l'opposizione spiegata è inammissibile poiché, come eccepito dall'opposta, non sono sussistenti i presupposti per l'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. che
è ammessa soltanto laddove l'opponente provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore;
in particolare, come la giurisprudenza ha avuto modo di dichiarare, “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 occorre la prova che a causa di detta irregolarità l'ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta quando si ritiene che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” ( C., S.U., 14572/2007);
La giurisprudenza ha sottolineato la necessità di provare, ai fini della validità dell'opposizione tardiva, che la nullità della notificazione ha dato causa alla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento ( C. 10831/2004);
2 Osservato che non sussistono le suddette condizioni in quanto non si è verificata alcuna irregolarità della notifica tale da impedire la conoscenza del decreto ingiuntivo, né tantomeno
è stata allegata una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore;
che difatti, lo stesso opponente, nell'atto introduttivo, indica che il decreto gli è stato notificato il 17.06.2024, mentre è incontestato che l'atto di opposizione, datato 6.08.2024, sia stato notificato nella medesima data. In particolare, non assume alcun rilievo la contestazione sollevata circa un errore negli allegati della notifica effettuata il 17.06.2024 alle ore 12:13, poiché tale notifica – per come affermato dall'opponente - è stata sostituita da una seconda, eseguita sempre in data 17.06.2024 alle ore 17:33, contenente il decreto ingiuntivo emesso (D.I. 600/2024).
Alla luce di ciò, risulta evidente che il decreto ingiuntivo n. 600/2024 è stato notificato regolarmente ed è giunto nella sfera del destinatario che ha avuto modo di prenderne tempestivamente piena conoscenza, avendo riconosciuto di aver ricevuto la notifica in data
17.06.2024 alle ore 17:33; l'opponente era, pertanto, nelle condizioni di spiegare una opposizione tempestiva. ritenuto dunque che tale profilo rende superfluo ogni altro ulteriore approfondimento nel merito;
che le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni ai minimi di legge state l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, seguono come di consueto la soccombenza;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 provvede:
DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. RG 600/2024 concesso dal Tribunale di Agrigento il 08.05.2024; per l'effetto lo
CONFERMA e lo dichiara esecutivo;
AN l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposto che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 7100,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
Così deciso in Agrigento, 9 dicembre 2025 Il Giudice
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