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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
n. NA (CT) il 19.02.1934 (C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
– Via Castelbarco n. 12, col proc. dom. Avv. Enrico Cartelletti (C.F. ) iscritto C.F._2 all'Albo degli Avvocati di Trento con Studio in 38122 Trento – Via Oss Mazzurana n. 72, giusta delega in calce all'atto di citazione da farne parte integrante;
ATTORE
CONTRO
C.F. , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore prof. con sede in Trento – Corso CP_2 del Lavoro e della Scienza n. 3, elettivamente domiciliato in Trento – viale San Francesco d'Assisi n. 8, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Marchionni (C.F. ) ed Ettore Bertò (C.F. C.F._3
) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza C.F._4 di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_3 P.IVA_2
Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore dott. con sede in 38121 Trento Controparte_4
– Via del Brennero n. 165, con l'avv. Massimo Zanoni del Foro di Trento (C.F.
) giusta procura ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione C.F._5
e risposta;
ZA TA
E
nato NA (CT) il 25.11.1937 ( ), residente in [...]– Controparte_5 CodiceFiscale_6
Via Castelbarco n. 12, in qualità di erede universale di nato NA (CT) il Parte_1
19.02.1934 (C.F. ), residente in [...] e deceduto in C.F._1 Trento il 15.04.2021, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Castelletti (C.F. ) C.F._2 iscritto all'albo degli Avvocati di Trento, con Studio in 38122 Trento – Via Oss Mazzurana n. 72, ove pagina 1 di 11 viene eletto domicilio, giusta delega stesa su separato foglio ed allegata alla comparsa di costituzione volontaria in causa a farne parte integrante;
INTERVENUTO VOLONTARIO
IN PUNTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI DELL'ATTORE Dato atto che l'attore , erede universale dell'originario attore Controparte_5 Parte_1 ritiene di non avere contraddittorio diretto con la terza chiamata salva CP_3 Controparte_3 l'eventuale estensione automatica della domanda attorea alla terza chiamata;
-affermare la responsabilità del per il fatto occorso al sig. Controparte_1 Parte_1
il 12 aprile 2018 come esposto in atto di citazione e conseguentemente condannare il
[...] [...]
a risarcire al sig. – quale erede universale dell'originario attore Controparte_1 Controparte_5 sig. – i danni tutti subiti in ragione di € 50.399,00 (euro Parte_1 cinquantamilatrecentonovantanove/00) – o quel diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia – per i titoli analiticamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione, oltre ad ulteriori €
28.854,00 (euro ventottomilaottocentocinquantaquattro/00) o quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia con valutazione equitativa – per il danno patrimoniale e le spese future, oltre alla rivalutazione dal dì del fatto al saldo effettivo ed agli interessi di legge maturati sulla somma rivalutata;
eventualmente qualificando il comportamento addebitabile alla persona responsabile delle strutture esterne del (se diversa dal suo legale rappresentante) quale ipotesi di reato di lesioni colpose in CP_1 danno del;
Parte_1
-respingere tutte le domande del convenuto e – per quanto di ragione – della terza chiamata perché infondate in fatto ed in diritto per le argomentazioni dedotte in atti;
-in ogni caso, con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre
15% per spese generali, IVA e CNPA come per legge.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alle pagg.
1-6 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 11.02.2022 con i testi ivi indicati. Si chiede C.T.U. volta a descrivere e quantificare la natura e l'entità delle lesioni fisiche subite dal sig.
in conseguenza della caduta per cui vi è causa, la durata della conseguente inabilità Parte_2 temporanea totale e parziale, l'entità dei postumi permanenti ed ogni altro elemento utile ai fini della quantificazione dei danni patiti a seguito del sinistro, da effettuarsi esclusivamente sui documenti medici già prodotti in causa che appaiono esaustivi non essendovi necessità alcuna di ulteriori documentazioni. Si chiede altresì che tale C.T.U. accerti se la morte del sig. – Parte_1 sopravvenuta in data 15.04.2021 – sia in correlazione con le conseguenze delle lesioni fisiche riportate a seguito della caduta per cui vi è causa. Con espressa riserva, all'esito del deposito della C.T.U., di ridurre eventualmente il quantum oggetto del presente giudizio.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 cpc – tanto alla quanto alla dott.ssa CP_6
con Ambulatorio in Trento Via Zara n. 20 – di produrre in causa la relazione medico- Persona_1 legale assunta sulla persona del sig. per incarico della quale assicuratrice Parte_1 CP_6 del in relazione all'incidente de quo. Controparte_1
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
-accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in atti, l'inammissibilità e/o infondatezza in fatto ed in diritto delle domande ex adverso formulate nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1 respingerle integralmente, con ogni conseguente statuizione;
pagina 2 di 11 in via subordinata
-accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atti, il concorso colposo ex art. 1227 c.c. da parte di con ogni conseguente statuizione quanto alle pretese dello stesso inizialmente Parte_1 avanzate, e ora proseguite, in qualità di suo erede universale, da;
Controparte_5
-nella denegata ipotesi di accoglimento;
anche parziale, delle domande attoree nei confronti di
[...]
condannare, per i motivi esposti in atti, in Controparte_7 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare integralmente e tenere indenne
[...] da ogni somma che lo stesso fosse tenuto a pagare a favore di parte attrice;
CP_1
In ogni caso:
-con vittoria delle spese di lite relative al giudizio del compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario, 4% CNPA e IVA, in misura di legge.
CONCLUSIONI DELLA TERZA TA In via principale: per le causali di cui in narrativa, respingersi integralmente tutte le domande proposte in causa dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1 in via subordinata: per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'attore , rigettarsi in ogni caso la domanda di condanna Parte_1 proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato Controparte_1 Controparte_3
a manlevare ed a tenere indenne il convenuto da ogni somma che il medesimo fosse
[...] tenuto a pagare in favore dell'attore per i fatti di causa;
in ulteriore subordine e Parte_1 quindi nella denegata ipotesi di condanna di patrimonio accertata anche la Controparte_3 responsabilità del convenuto condannare il medesimo a manlevare ed a Controparte_1 tenere indenne, in tutto o almeno in parte, Patrimonio da ogni somma che la Controparte_3 medesima fosse tenuta a pagare in favore dell'attore per i fatti di causa;
Parte_1 accertandosi e dichiarandosi in ogni caso anche il concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attore, con conseguente riduzione degli importi dovuti a qualsiasi titolo all'attore nella misura di giustizia e secondo le risultanze istruttorie;
In ogni caso: con vittoria delle spese di causa, oltre IVA e CNPA come per legge.
In via istruttoria:
A) Si chiede che il Giudice richieda ex art. 213 cpc alla pubblica amministrazione di competenza
(INAIL e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari U.O. Medicina Legale) informazioni in ordine alle
“menomazioni già riconosciute in ambito INAIL (35%)” ed alla “cecità parziale” di cui alle Note in calce al giudizio medico-legale di cui al verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile in prima istanza dd. 10.01.2019 e prodotto in causa da parte attrice sub doc. 5, ovvero ex art. 210 cpc ordini all'attore , quale erede di di esibire in giudizio la relativa Controparte_5 Parte_1 documentazione.
B) Senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso di ammissione di C.T.U. medico-legale si chiede che vengano verificati anche la natura ed il rado del deficit visivo nonché delle altre menomazioni accertate in sede INAIL, anche alla luce della documentazione di cui viene richiesta l'acquisizione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 12.03.2021, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il , chiedendo accertare la responsabilità del convenuto Controparte_8 per il fatto occorso all'attore il 12.04.2018 e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1 risarcire a i danni subiti quantificati in € 50.399,00 o nell'importo ritenuto di Parte_1 pagina 3 di 11 giustizia, oltre ad € 28.854,00, o il diverso importo ritenuto di giustizia, per il danno patrimoniale e le spese future, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
spese di giudizio rifuse, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande anzidette: 1) che alle ore 17 circa del 12.04.2018 l'attore, in condizioni di normale visibilità, percorreva la parte esterna dell'ampio marciapiede antistante il MUSE – Museo delle Scienze in Trento – Corso del Lavoro e della Scienza, con direzione da Via Sanseverino verso l'interno del complesso immobiliare “Albere”; 2) che il procedeva con cautela in quanto ipovedente, ma in grado di effettuare autonomamente gli Parte_1 spostamenti quotidiani dalla sua abitazione sita in via Castelbarco n. 12 a qualsiasi altro punto della città per le proprie necessità; 3) che il marciapiede antistante il dal suo inizio e verso la parte CP_1 terminale del complesso museale posta ad est, risultava sempre più sopraelevato rispetto sia alla sede stradale (posta alla destra dello stesso) che ad un piazzale latistante;
4) che in prossimità della sua fine, detto marciapiede era caratterizzato, nella sua parte centrale, da una scalinata per scendere dallo stesso al sottostante piazzale, rimanendo solo nella sua parte laterale esterna il camminamento sopraelevato di ca. 70/80 cm. rispetto al sottostante piazzale e al sedime stradale, come evidenziato dalla documentazione fotografica prodotta (v. doc. 1); 5) che il , proseguendo lungo il bordo Parte_1 laterale esterno del marciapiede, giunto nel punto in cui esso si interrompeva, precipitava dal marciapiede nel sottostante piazzale asfaltato, riportando importanti lesioni;
6) che immediatamente soccorso da personale del veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Trento, ove CP_1 gli venivano praticate le prime cure (v. all. 2) e, quindi, trasferito presso l'Ospedale Solatrix di Rovereto, dapprima nel reparto di Medicina interna (v. all.3) e successivamente nel reparto di lunga degenza (v. all. 4), con la diagnosi di: A) trauma all'emitorace destro con frattura della IX, X, XI cost. dx;
B) trauma al bacino con frattura della branca ileo-ischio-pubica dx;
C) trauma al ginocchio sx con frattura della porzione prossimale della diafisi, metafisi e testa del perone;
D) infrazione ossea al versante postero-mediale laterale del piatto tibiale sinistro;
7) che l'attore veniva dimesso da detto nosocomio in data 07.06.2018 con prescrizione di “utilizzo di tutore armato al ginocchio sinistro come da allegato per un mese”, dandosi atto nella lettera di dimissioni in pari data che il “a Parte_1 domicilio deambulava autonomamente”, mentre all'atto della dimissione “riesce a deambulare con l'ausilio di girello e sempre con supervisione di un operatore”; 8) che la U.O. di Medicina legale dell'A.P.S.S. di Trento con certificazione dd. 09.01.2019 accertava al l'avvenuta “perdita Parte_1 dell'autonomia personale in esiti a fratture multiple costali, di bacino, di tibia e perone a sinistra”, di talché veniva riconosciuto effetto da “mobilità permanente con necessità di assistenza continuativa non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (v. all. 5); 9) che rientrato al suo domicilio il si era trovato nell'impossibilità di spostarsi da una stanza all'altra se non assistito da altra Parte_1 persona, di talché egli era stato costretto a ricorrere alla continua assistenza di personale domestico, con esborso mensile ampiamente superiore alla indennità di accompagnamento di € 700,00 mensili riconosciutagli dalla P.A.T. all'esito dell'accertato stato di invalidità; 10) che nel novembre 2019 il dott. il quale aveva sottoposto ad accertamento legale l'attore, gli riconosceva una Persona_2 inabilità temporanea totale di gg. 56 e successiva, inabilità temporanea parziale, variamente graduata di gg. 90 ed in danno biologico stimato nel 14%, segnalando che le menomazioni riportate all'arto inferiore destro avevano determinato “un'importante difficoltà deambulatoria con elevato pericolo di caduta”, e suggerendo che il danno da risarcire venisse personalizzato stante l'accertata “evoluzione pagina 4 di 11 peggiorativa delle condizioni generali e locali” (v. all.6); 11) che successivamente all'occorso, la parte terminale del marciapiede antistante al interessato dalla caduta dell'attore, veniva munita di CP_1 parapetti metallici, come si evinceva dalla documentazione fotografica prodotta (v. all. 7-8); 12) che a riscontro della raccomandata A.R. dd. 15.10.2018 inviata dal legale del , avente ad oggetto la Parte_1 denuncia di infortunio e la richiesta di risarcimento (v. all. 9), con pec dd.09.11.2020 il Comune di Trento declinava ogni responsabilità, indicando come proprietario dell'immobile e delle sue pertinenze l'Ente Patrimonio Trentino S.p.A. (v. all. 10); 13) che per il era intervenuta CP_1 Controparte_9 compagnia assicuratrice dello stesso, la quale dapprima, tramite un tecnico, acquisiva copia della documentazione medica (v. all. 11), nonché il “consenso informato” del a trasmettere i suoi Parte_1 dati finalizzati all'istruzione della pratica risarcitoria, come richiesto con missiva dd. 27.09.2019 (v. all. 12); 14) che il fiduciario della compagnia, dott.ssa sottoponeva a visita medico- Persona_1 legale il in data 27.11.2019 (v. all. 13); 15) che con missiva dd. 04.10.2020 (v. all. 14) Parte_1 rifiutava qualsivoglia risarcimento, assumendo che “gli accurati accertamenti esperiti Controparte_9 non hanno evidenziato alcuna responsabilità imputabile al nostro assicurato Controparte_1
, ravvisando, diversamente, la responsabilità dell'accaduto in capo alla
[...] Controparte_3
, in qualità di proprietaria dell'immobile e delle sue pertinenze.
[...]
Costituitosi con comparsa dd. 30.06.2021 il convenuto nel contestare gli Controparte_1 assunti di controparte, riteneva che l'infortunio era ascovibile, in via esclusiva, all'imprudente condotta dell'attore, il quale, da solo e privo di un accompagnatore nonostante la sua grave menomazione visiva, non era stata in grado di avvedersi della conformazione del luogo interessato della caduta,
“pacificamente percepibile da parte di qualsiasi soggetto normo datato che incide utilizzando la minima attenzione e cautela”. Tuttavia, nell'ipotesi in cui fosse stato ravvisato un qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al convenuto e/o una qualche criticità della struttura ove si era verificato il sinistro, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva dello stesso, quale mero conduttore dell'immobile de quo (v. doc. 2)
- contratto di locazione dd. 19.12.2013), risultando esso di proprietà di Controparte_3 il quale, avendo la disponibilità giuridica e materiale del bene, doveva ritenersi responsabile dell'infortunio patito dall'attore in quanto causato – secondo la prospettazione dell'attore – delle carenze strutturali dell'immobile. Inoltre il convenuto contestava la richiesta attorea in punto quantum debeatur, facendo presente, per un verso, che l'entità dei postumi subiti dall'attore doveva essere oggetto di C.T.U. medico-legale, che avrebbe dovuto “valutare il nesso causale tra l'handicap visivo di cui è affetto l'attore (maculo patia miopica) e la caduta, nonché se detta menomazione imponga la presenza di un accompagnatore negli spostamenti”. Per l'altro, che la personalizzazione del danno non costituiva un automatismo, ma doveva essere giustificata dal positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali e specifiche, diverse da quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, già incluse nella liquidazione tabellare, il cui onere probatorio gravava sull'attore.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_3
nel merito, in via principale, accertare a dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza
[...] in fatto ed in diritto delle domande attoree, con conseguente rigetto delle stesse;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso colposo ex art. 1227 c.c. da parte dell'attore, con ogni conseguente statuizione in ordine alle pretese azionate;
in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande pagina 5 di 11 attoree, condannare a manlevare integralmente e tenere indenne il Controparte_3 convenuto da ogni somma che lo stesso fosse tenuto a pagare in favore dell'attore; spese di giudizio rifuse. Costituitosi con comparsa dd. 22.11.2021 il terzo chiamato nel Controparte_3 contestare la fondatezza delle domande attoree, ed associandosi alle argomentazioni difensive del convenuto, affermava che il sinistro de quo era ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente e negligente dell'attore, il quale “privo di accompagnatore nonostante una grave menomazione visiva, non è stato in grado di avvertire la conformazione dei luoghi”; ponendo in essere, quindi, una condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità, con conseguente esclusione della responsabilità del CP_1
In subordine, qualora la condotta dell'attore non fosse stata ritenuta causa esclusiva del sinistro, riteneva sussistente il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento.
Da ultimo il terzo chiamato, qualora il marciapiede avesse costituito una insidia e/o un trabocchetto, come sostenuto dell'attore, riteneva configurabile la responsabilità del in qualità di utilizzatore e CP_1 gestore della struttura museale, e ciò sulla scorta dell'art. 1 del contratto di locazione stipulato il 19.12.2013 tra e (v.doc. 1). CP_3 Controparte_3 Controparte_1
Pertanto il terzo chiamato concludeva, in via principale, in via subordinata ed in ulteriore subordine, nei termini sopra esposti.
Con comparsa dd. 14.12.2021 si costituiva volontariamente , in qualità di erede Controparte_5 universale di deceduto in Trento il 15.04.2021, con il medesimo procuratore Parte_1 attoreo, “facendo proprie tutte le domande e le richieste versate in causa dal de cuius, che integralmente conferma nei confronti del convenuto ed insistendo pertanto in tutte le istanze – Controparte_1 sia nel merito che in via istruttoria – formulate dal defunto nel giudizio sub R.G. Parte_1
772/21 Tribunale di Trento”. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 22.06.2022, venivano assunti all'udienza dd. 14.11.2022 n. 2 testi di parte attorea. Con ordinanza dd. 25.10.2022 il G.I., nell'accogliere le istanze ex art. 210 cpc formulate dalle parti, ordinava: A) all'INAIL – Sede di Trento e all'A.P.S.S. di Trento, ovvero a , quale erede Controparte_5 universale di , deceduto il 15.04.2021, di fornire informazioni scritte in ordine alle Parte_1
“menomazioni già riconosciute in ambito INAIL (35%)” ed alla “cecità parziale”, di cui al verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile in prima istanza dd. 10.01.2019, richieste dal convenuto e dalla terza chiamata”; B) “ad e alla dott.ssa di esibire, mediante Controparte_9 Persona_1 deposito presso la Cancelleria entro 30 gg. della comunicazione della presente ordinanza, la relazione medico-legale redatta dalla stessa, assunta sulla persona di su incarico di detta Parte_1 compagnia, assicuratrice del in relazione al sinistro per cui è causa”. Controparte_1
Con ordinanza dd. 22.02.2023 il G.I., su richiesta delle parti, rinnovava gli ordini di esibizione anzidetti.
Con successiva ordinanza dd. 03.05.2023 il G.I., stante il mancato riscontro ai predetti ordini di esibizione, rinnovava la richiesta già formulata nei confronti di INAIL.
Con ordinanza dd. 29.06.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. medico-legale dedotta dall'attore e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. il dott. a cui poneva i quesiti ivi formulati. Persona_3
Con ordinanza dd. 16.02.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 11 All'udienza dd. 15.01.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. Invero, si legge nell'atto introduttivo che il , proseguendo la sua camminata lungo il bordo Parte_1 laterale esterno del marciapiede, giungeva là dove lo stesso si interrompe e, proseguendo comunque la sua camminata, precipitava dal marciapiede nel sottostante piazzale asfaltato, riportando imponenti lesioni” (v. pagg. 2-3). Espone altresì l'attore che lo stesso “incedeva con cautela perché ipovedente, ma ugualmente in grado di effettuare da solo, senza accompagnatore, gli spostamenti quotidiani dalla sua abitazione di via Castelbarco n. 12 di Trento a qualsiasi altro punto della città vuoi per diparto vuoi per l'acquisto di generi vari quali il giornale, alimentari e simili” (v. pag. 2), soggiungendo che all'atto dell'infortunio
“tutto lo spazio antistante l'ingresso l'ingesso del e così sia l'ampio marciapiedi che la sede CP_1 stradale, erano investiti dalla normale luminosità naturale del giorno, invero priva di nuvole o altri fenomeni naturali che potessero rendere difficoltosa la camminata dell'attore” (v. pag. 2). Pertanto, ad avviso dell'attore, l'evento di cui era rimasto vittima il era ascrivibile Parte_1 esclusivamente alla situazione dei luoghi, “facilmente qualificabile come integrante un'insidia / trabocchetto indipendentemente dalla condizione di ipovedente del stesso, poiché un evento Parte_1 simile a quello occorsogli ben poteva capitare (in qualunque ipotesi di scarsa illuminazione naturale o artificiale del sito o per la presenza nello stesso di persone anziane e/o di minor età) anche a chi fosse normalmente vedente …” (v. pag. 5). Per quanto riferito dai testi e , entrambi nipoti di , Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 all'udienza dd. 14.11.2022, l'attore, nonostante il deficit visivo di cui era affetto, era solito passeggiare senza accompagnatore e comunque senza alcun ausilio nei luoghi adiacenti e limitrofi alla propria abitazione, tra cui la via denominata Corso del Lavoro e della Scienza, teatro del sinistro, posta a breve distanza da via Castelbarco n. 12 ove risiedeva, nonché ad utilizzare autonomamente le scale interne del proprio stabile per far visita al fratello e alla sorella le cui abitazioni erano situate ai Per_4 Per_5 piani superiori.
In realtà il sinistro de quo è ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente e negligente dell'attore, il quale, privo di accompagnatore nonostante una grave menomazione visiva, non è stato in grado di avvertire la conformazione dei luoghi, proseguendo la passeggiata senza avvedersi del dislivello, con conseguente caduta nello spazio sottostante. Quanto al deficit visivo preme evidenziare che nel verbale di P.S. dell'Ospedale Civile di Trento “S. Chiara” (v. doc.2) attore) si dà atto che il “alle 17 cadeva accidentalmente da un muretto nei Parte_1 pressi delle muse. Il pz. ipovedente, era solo e non si è accorto dell'altezza del muretto (pensava fosse uno scalino) … Rischio caduta aumentato per grave deficit della vista. Ed ancora: nel verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile di prima istanza dd. 09.01.2019 (v. doc. 5) attore), in calce al giudizio medico legale con cui il era stato riconosciuto Parte_1
“SOGGETTO ULTRA65ENNE con inabilità permanente e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, era presente la seguente nota: “la valutazione prescinde dalle menomazioni già riconosciute in ambito INAIL (35%) e dalla cecità parziale”.
pagina 7 di 11 Tuttavia, non potendosi evincere da tale documentazione né la natura delle gravi menomazioni preesistenti, né il grado di “cecità parziale”, il G.I. su richiesta delle parti, con ordinanza dd. 22.02.2023 ordinava ad I.N.A.I.L. e all'A.P.S.S. di fornire informazioni in tal senso. Orbene, la documentazione trasmessa da A.P.S.S. ha evidenziato: residuo visivo “non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi” (v. verbale di accertamento delle condizioni visive dd. 08.11.2011);
“OD: visus naturale 1/30-visus corretto 1/30” m.l.; OS: visus naturale 1/50 – visus corretto n. m.l.” (v.
“Accertamento sanitario della cecità civile” dd. 08.11.2011”); 2Acutezza visiva (visus) espressa in frazione decimale: Occhio destro visus naturale 1/50; Occhio destro visus corretto 1/50; Occhio sinistro visus naturale 1/100; Occhio sinistro visus corretto 1/100” (v. “Questionario Oculistico” dd. 25.08.2011).
Nell'elaborato peritale dimesso in giudizio il nominato C.T.U. dott. in relazione al Persona_3 quesito sub 1) sec. parte, ovvero precisare se la natura ed il grado dell'handicap visivo (maculopatia miopica) e le ulteriori patologie “imponessero la presenza di un accompagnatore negli spostamenti”, ha precisato che “è da escludere che vi siano vincoli di legge che impongono che un cieco, totale o parziale, debba muoversi solo con l'ausilio di un accompagnatore. Anche sull'opportunità di essere accompagnato, va detto che esperienza comune, e non solo dei medici legali, che un paziente cieco con gli adeguati strumenti possa muoversi in contesti conosciuti senza problemi. E' il caso, per esempio, di lavoratori pubblici e privati che raggiungono la loro sede di lavoro con mezzi o a piedi, senza alcun problema”.
Seppur condivisibili tali valutazioni di carattere generale, con riferimento alla fattispecie in esame deve ritenersi che la caduta sia ascrivibile alla condotta imprudente e negligente dell'attore, il quale, nella sua condizione di ipovedente, si è mosso, all'evidenza, in un contesto allo stesso sconosciuto, privo di accompagnatore e senza alcun valido presidio, non avvedendosi della conformazione del bordo laterale esterno del marciapiede, cadendo così dello spazio sottostante. E' di tutta evidenza, infatti, che la conformazione del marciapiede adiacente l'entrata del sarebbe CP_1 stata pacificamente percepibile da parte di qualsiasi soggetto normodotato impiegando la minima attenzione e cautela, tanti più ove si consideri che, come ammesso dall'attore, al momento dell'infortunio “sia l'ampio marciapiede che la sede stradale, erano investiti dlla normale luminosità naturale del giorno, invero priva di nuvole o altri fenomeno naturali che potessero rendere difficoltosa la camminata dell'attore” (v. pag. 2 atto di citazione), e tenuto conto, comunque, che in precedenza non si sono verificati infortuni con modalità analoghe. Alla luce di quanto esposto deve escludersi che la situazione dei luoghi costituisse “un'insidia / trabocchetto indipendentemente dalle condizioni di ipovedente del ” (v. pag. 5 atto di Parte_1 citazione), come sostenuto infondatamente dell'attore, non essendo configurabile nel caso di specie una situazione di pericolo non visibile, imprevedibile (v. Cass. nn. 21686/2005 e 11250/2002).
In effetti la caduta del , determinata da un'inadeguata percezione dello stato dei luoghi a causa Parte_1 del deficit visivo di cui era affetto, integra il caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato, allorchè questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso, tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28811/2008).
Con riferimento ad un caso analogo vale richiamare Cass. n. 993/2009, la quale ha affermato testualmente: “Costituisce circostanza idonea a interrompere il nesso causale e, di conseguenza, a pagina 8 di 11 escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana
(oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua assoluta condotta colposa configurate un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode”.
Nel ritenere responsabile del fatto il convenuto in quanto custode / utilizzatore Controparte_1 della struttura, l'attore afferma che “La destinazione del marciapiede ad un'indiscriminata ed indistinta pluralità di persone dirette al e l'evidente mancanza di qualsivoglia forma di controllo su chi si CP_1 trova a percorrere quel marciapiede che per la sua conformazione ben costituiva insidia / trabocchetto giusto quanto sopra evidenziato, avrebbe dovuto indurre il custode / gestore ad attivare le misure preventive e precauzionali idonee ad evitare eventi come quello occorso al ” (v. pagg. 7 – 8 Parte_3 atto di citazione).
A smentita di tale assunto giova rammentare “che anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato, sulla cosa nella sua disponibilità, tutte le precauzioni astrattamente idonee a evitare il danno
(06/27168), la responsabilità del custode è esclusa quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento”, individuabile anche nella condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima, come nel caso di specie.
In considerazione delle ragioni ampiamente esposte, va esclusa la responsabilità nella causazione del sinistro in capo non solo al convenuto, ma altresì alla terza chiamata – nei cui confronti si verifica l'estensione automatica della domanda, e ciò anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta (v. Cass. n.
254/2006) -, in quanto, nel caso di specie, il comportamento colposo del danneggiato ha costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso. E' necessario, tuttavia, al fine di provvedere alla statuizione delle spese nel rapporto tra convenuto e terzo chiamato, verificare la fondatezza o meno delle domande di manleva spiegata dal nei CP_1 confronti di Controparte_3
Orbene, il convenuto, nel caso in cui fosse ravvisabile un qualsivoglia profilo di responsabilità in capo allo stesso, o una criticità della struttura che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe determinato la caduta del , ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mero Parte_1 conduttore dell'immobile in forza del contratto di locazione dd. 19.12.2013 (v. doc. 2) convenuto e doc.
1) terzo chiamato), di proprietà di Controparte_3
Quindi, ad avviso del convenuto qualora la causa della caduta fosse ascrivibile – come ritenuto CP_1 dall'attore – a carenze strutturali dell'immobile, di esse doveva rispondere Controparte_3 avendone la disponibilità giuridica e materiale, in quanto “proprietaria dell'immobile, come
[...] dimostrato pure dal successivo intervento, ad opera di detta società, con cui sono state apposte delle recinsioni a delimitare l'interruzione del marciapiede rispetto al sottostante piazzale” (v. pagg.
6-7 comparsa di costituzione e risposta).
Tale assunto, tuttavia, non appare in alcun modo condivisibile, laddove si consideri che l'art. 1 del contratto anzidetto si legge testualmente: “Le parti si danno reciprocamente atto che il conduttore è già pagina 9 di 11 nella piena disponibilità dell'immobile, in forza del contratto di comodato di data 16/10/2012; il conduttore dichiara, quindi, di ben conoscere le caratteristiche e lo stato di manutenzione dell'immobile, di aver eseguito idoneo sopralluogo e da ritenerlo idoneo all'uso programmato”. Il dunque, ha ritenuto l'immobile idoneo alla destinazione museale, senza pretendere dalla CP_1 proprietaria alcun tipo di intervento o predisposizione di opere / manufatti e decidendo in piena autonomi le modalità di accesso / recesso della struttura museale alla via pubblica.
Inoltre alo stesso art. 1 le parti hanno previsto espressamente che: “Sarà esclusivo onere del conduttore richiedere alle Autorità competenti permessi, concessioni o nulla osta necessari per destinare l'immobile all'uso desiderato, nonché adottare le misure necessarie di legge ai fini del legittimo esercizio delle attività previste, quali ad esempio quelle in materia di sicurezza ed antincendio”. Ne consegue che in ipotesi di violazione di norme infortunistiche, come sostenuto dall'attore (v. pag. 5 atto di citazione), la relativa responsabilità esclusiva sarebbe configurabile in capo al conduttore, non essendosi attivato ad adottare le misure idonee a garantire l'accesso / recesso dei visitatori in condizioni di sicurezza.
Sul punto vale altresì richiamare l'art. 7 (“Responsabilità”) di detto contratto di locazione, secondo cui:
“Il conduttore manleverà il locatore contro i danni che a questi possono derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e lo solleverà da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla conduzione dell'immobile in oggetto, impegnandosi a tenere indenne il locatore da ogni pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati. Fermo restando gli oneri di diligente manutenzione di cui al precedente art. 6, il locatore sarà inoltre esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a cose per qualsivoglia motivo causati…”.
Il chè significa che in ipotesi di condanna anche del in qualità di mero Controparte_3 proprietario dell'immobile, il sarebbe comunque obbligato in forza delle richiamate disposizioni CP_1 contrattuali a tenere indenne e/o a sollevare da ogni responsabilità il terzo chiamato per qualunque somma che quest'ultimo fosse condannato a versare all'attore.
Né assume rilevanza, in tale contesto, la circostanza, non contestata dal terzo chiamato, che
[...]
e non il avesse commissionato al progettista l'installazione del parapetto – Controparte_3 CP_1 apposto successivamente al sinistro, come da documentazione fotografica sub docc. 7) e 8) attore -, in quanto ciò è avvenuto su richiesta e nell'interesse del conduttore quale gestore della struttura museale. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'attore in relazione alle domande proposte nei confronti del convenuto e a carico di quest'ultimo in relazione alla domanda di manleva, infondata per le ragioni dinnanzi esposte.
Le spese di C.T.U. medico – legale vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta le domande attoree;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal convenuto che liquida in complessivi € 9.700,00 per compensi professionali (€ 2.000,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase pagina 10 di 11 introduttiva, € 3.500,00 per fase istruttoria ed € 3.000,00 per fase decisionale), oltre a spese generali
15% ed accessori.
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata che liquida in complessivi € 7.900,00 per compensi professionali (€ 1.500,00 per fase di studio, € 1.100,00 per fase introduttiva, € 2.800,00 per fase istruttoria ed € 2.500,00 per fase decisionale), oltre a spese generali
15% ed accessori;
-pone definitivamente le spese di C.T.U. medico – legale a carico di parte attorea.
Trento, 29.04.2025 Dott. M. Morandini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
n. NA (CT) il 19.02.1934 (C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
– Via Castelbarco n. 12, col proc. dom. Avv. Enrico Cartelletti (C.F. ) iscritto C.F._2 all'Albo degli Avvocati di Trento con Studio in 38122 Trento – Via Oss Mazzurana n. 72, giusta delega in calce all'atto di citazione da farne parte integrante;
ATTORE
CONTRO
C.F. , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore prof. con sede in Trento – Corso CP_2 del Lavoro e della Scienza n. 3, elettivamente domiciliato in Trento – viale San Francesco d'Assisi n. 8, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Marchionni (C.F. ) ed Ettore Bertò (C.F. C.F._3
) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza C.F._4 di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_3 P.IVA_2
Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore dott. con sede in 38121 Trento Controparte_4
– Via del Brennero n. 165, con l'avv. Massimo Zanoni del Foro di Trento (C.F.
) giusta procura ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione C.F._5
e risposta;
ZA TA
E
nato NA (CT) il 25.11.1937 ( ), residente in [...]– Controparte_5 CodiceFiscale_6
Via Castelbarco n. 12, in qualità di erede universale di nato NA (CT) il Parte_1
19.02.1934 (C.F. ), residente in [...] e deceduto in C.F._1 Trento il 15.04.2021, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Castelletti (C.F. ) C.F._2 iscritto all'albo degli Avvocati di Trento, con Studio in 38122 Trento – Via Oss Mazzurana n. 72, ove pagina 1 di 11 viene eletto domicilio, giusta delega stesa su separato foglio ed allegata alla comparsa di costituzione volontaria in causa a farne parte integrante;
INTERVENUTO VOLONTARIO
IN PUNTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI DELL'ATTORE Dato atto che l'attore , erede universale dell'originario attore Controparte_5 Parte_1 ritiene di non avere contraddittorio diretto con la terza chiamata salva CP_3 Controparte_3 l'eventuale estensione automatica della domanda attorea alla terza chiamata;
-affermare la responsabilità del per il fatto occorso al sig. Controparte_1 Parte_1
il 12 aprile 2018 come esposto in atto di citazione e conseguentemente condannare il
[...] [...]
a risarcire al sig. – quale erede universale dell'originario attore Controparte_1 Controparte_5 sig. – i danni tutti subiti in ragione di € 50.399,00 (euro Parte_1 cinquantamilatrecentonovantanove/00) – o quel diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia – per i titoli analiticamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione, oltre ad ulteriori €
28.854,00 (euro ventottomilaottocentocinquantaquattro/00) o quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia con valutazione equitativa – per il danno patrimoniale e le spese future, oltre alla rivalutazione dal dì del fatto al saldo effettivo ed agli interessi di legge maturati sulla somma rivalutata;
eventualmente qualificando il comportamento addebitabile alla persona responsabile delle strutture esterne del (se diversa dal suo legale rappresentante) quale ipotesi di reato di lesioni colpose in CP_1 danno del;
Parte_1
-respingere tutte le domande del convenuto e – per quanto di ragione – della terza chiamata perché infondate in fatto ed in diritto per le argomentazioni dedotte in atti;
-in ogni caso, con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre
15% per spese generali, IVA e CNPA come per legge.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alle pagg.
1-6 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 11.02.2022 con i testi ivi indicati. Si chiede C.T.U. volta a descrivere e quantificare la natura e l'entità delle lesioni fisiche subite dal sig.
in conseguenza della caduta per cui vi è causa, la durata della conseguente inabilità Parte_2 temporanea totale e parziale, l'entità dei postumi permanenti ed ogni altro elemento utile ai fini della quantificazione dei danni patiti a seguito del sinistro, da effettuarsi esclusivamente sui documenti medici già prodotti in causa che appaiono esaustivi non essendovi necessità alcuna di ulteriori documentazioni. Si chiede altresì che tale C.T.U. accerti se la morte del sig. – Parte_1 sopravvenuta in data 15.04.2021 – sia in correlazione con le conseguenze delle lesioni fisiche riportate a seguito della caduta per cui vi è causa. Con espressa riserva, all'esito del deposito della C.T.U., di ridurre eventualmente il quantum oggetto del presente giudizio.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 cpc – tanto alla quanto alla dott.ssa CP_6
con Ambulatorio in Trento Via Zara n. 20 – di produrre in causa la relazione medico- Persona_1 legale assunta sulla persona del sig. per incarico della quale assicuratrice Parte_1 CP_6 del in relazione all'incidente de quo. Controparte_1
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
-accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in atti, l'inammissibilità e/o infondatezza in fatto ed in diritto delle domande ex adverso formulate nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1 respingerle integralmente, con ogni conseguente statuizione;
pagina 2 di 11 in via subordinata
-accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atti, il concorso colposo ex art. 1227 c.c. da parte di con ogni conseguente statuizione quanto alle pretese dello stesso inizialmente Parte_1 avanzate, e ora proseguite, in qualità di suo erede universale, da;
Controparte_5
-nella denegata ipotesi di accoglimento;
anche parziale, delle domande attoree nei confronti di
[...]
condannare, per i motivi esposti in atti, in Controparte_7 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare integralmente e tenere indenne
[...] da ogni somma che lo stesso fosse tenuto a pagare a favore di parte attrice;
CP_1
In ogni caso:
-con vittoria delle spese di lite relative al giudizio del compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario, 4% CNPA e IVA, in misura di legge.
CONCLUSIONI DELLA TERZA TA In via principale: per le causali di cui in narrativa, respingersi integralmente tutte le domande proposte in causa dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1 in via subordinata: per le causali di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'attore , rigettarsi in ogni caso la domanda di condanna Parte_1 proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato Controparte_1 Controparte_3
a manlevare ed a tenere indenne il convenuto da ogni somma che il medesimo fosse
[...] tenuto a pagare in favore dell'attore per i fatti di causa;
in ulteriore subordine e Parte_1 quindi nella denegata ipotesi di condanna di patrimonio accertata anche la Controparte_3 responsabilità del convenuto condannare il medesimo a manlevare ed a Controparte_1 tenere indenne, in tutto o almeno in parte, Patrimonio da ogni somma che la Controparte_3 medesima fosse tenuta a pagare in favore dell'attore per i fatti di causa;
Parte_1 accertandosi e dichiarandosi in ogni caso anche il concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attore, con conseguente riduzione degli importi dovuti a qualsiasi titolo all'attore nella misura di giustizia e secondo le risultanze istruttorie;
In ogni caso: con vittoria delle spese di causa, oltre IVA e CNPA come per legge.
In via istruttoria:
A) Si chiede che il Giudice richieda ex art. 213 cpc alla pubblica amministrazione di competenza
(INAIL e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari U.O. Medicina Legale) informazioni in ordine alle
“menomazioni già riconosciute in ambito INAIL (35%)” ed alla “cecità parziale” di cui alle Note in calce al giudizio medico-legale di cui al verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile in prima istanza dd. 10.01.2019 e prodotto in causa da parte attrice sub doc. 5, ovvero ex art. 210 cpc ordini all'attore , quale erede di di esibire in giudizio la relativa Controparte_5 Parte_1 documentazione.
B) Senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso di ammissione di C.T.U. medico-legale si chiede che vengano verificati anche la natura ed il rado del deficit visivo nonché delle altre menomazioni accertate in sede INAIL, anche alla luce della documentazione di cui viene richiesta l'acquisizione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 12.03.2021, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il , chiedendo accertare la responsabilità del convenuto Controparte_8 per il fatto occorso all'attore il 12.04.2018 e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1 risarcire a i danni subiti quantificati in € 50.399,00 o nell'importo ritenuto di Parte_1 pagina 3 di 11 giustizia, oltre ad € 28.854,00, o il diverso importo ritenuto di giustizia, per il danno patrimoniale e le spese future, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
spese di giudizio rifuse, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande anzidette: 1) che alle ore 17 circa del 12.04.2018 l'attore, in condizioni di normale visibilità, percorreva la parte esterna dell'ampio marciapiede antistante il MUSE – Museo delle Scienze in Trento – Corso del Lavoro e della Scienza, con direzione da Via Sanseverino verso l'interno del complesso immobiliare “Albere”; 2) che il procedeva con cautela in quanto ipovedente, ma in grado di effettuare autonomamente gli Parte_1 spostamenti quotidiani dalla sua abitazione sita in via Castelbarco n. 12 a qualsiasi altro punto della città per le proprie necessità; 3) che il marciapiede antistante il dal suo inizio e verso la parte CP_1 terminale del complesso museale posta ad est, risultava sempre più sopraelevato rispetto sia alla sede stradale (posta alla destra dello stesso) che ad un piazzale latistante;
4) che in prossimità della sua fine, detto marciapiede era caratterizzato, nella sua parte centrale, da una scalinata per scendere dallo stesso al sottostante piazzale, rimanendo solo nella sua parte laterale esterna il camminamento sopraelevato di ca. 70/80 cm. rispetto al sottostante piazzale e al sedime stradale, come evidenziato dalla documentazione fotografica prodotta (v. doc. 1); 5) che il , proseguendo lungo il bordo Parte_1 laterale esterno del marciapiede, giunto nel punto in cui esso si interrompeva, precipitava dal marciapiede nel sottostante piazzale asfaltato, riportando importanti lesioni;
6) che immediatamente soccorso da personale del veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Trento, ove CP_1 gli venivano praticate le prime cure (v. all. 2) e, quindi, trasferito presso l'Ospedale Solatrix di Rovereto, dapprima nel reparto di Medicina interna (v. all.3) e successivamente nel reparto di lunga degenza (v. all. 4), con la diagnosi di: A) trauma all'emitorace destro con frattura della IX, X, XI cost. dx;
B) trauma al bacino con frattura della branca ileo-ischio-pubica dx;
C) trauma al ginocchio sx con frattura della porzione prossimale della diafisi, metafisi e testa del perone;
D) infrazione ossea al versante postero-mediale laterale del piatto tibiale sinistro;
7) che l'attore veniva dimesso da detto nosocomio in data 07.06.2018 con prescrizione di “utilizzo di tutore armato al ginocchio sinistro come da allegato per un mese”, dandosi atto nella lettera di dimissioni in pari data che il “a Parte_1 domicilio deambulava autonomamente”, mentre all'atto della dimissione “riesce a deambulare con l'ausilio di girello e sempre con supervisione di un operatore”; 8) che la U.O. di Medicina legale dell'A.P.S.S. di Trento con certificazione dd. 09.01.2019 accertava al l'avvenuta “perdita Parte_1 dell'autonomia personale in esiti a fratture multiple costali, di bacino, di tibia e perone a sinistra”, di talché veniva riconosciuto effetto da “mobilità permanente con necessità di assistenza continuativa non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (v. all. 5); 9) che rientrato al suo domicilio il si era trovato nell'impossibilità di spostarsi da una stanza all'altra se non assistito da altra Parte_1 persona, di talché egli era stato costretto a ricorrere alla continua assistenza di personale domestico, con esborso mensile ampiamente superiore alla indennità di accompagnamento di € 700,00 mensili riconosciutagli dalla P.A.T. all'esito dell'accertato stato di invalidità; 10) che nel novembre 2019 il dott. il quale aveva sottoposto ad accertamento legale l'attore, gli riconosceva una Persona_2 inabilità temporanea totale di gg. 56 e successiva, inabilità temporanea parziale, variamente graduata di gg. 90 ed in danno biologico stimato nel 14%, segnalando che le menomazioni riportate all'arto inferiore destro avevano determinato “un'importante difficoltà deambulatoria con elevato pericolo di caduta”, e suggerendo che il danno da risarcire venisse personalizzato stante l'accertata “evoluzione pagina 4 di 11 peggiorativa delle condizioni generali e locali” (v. all.6); 11) che successivamente all'occorso, la parte terminale del marciapiede antistante al interessato dalla caduta dell'attore, veniva munita di CP_1 parapetti metallici, come si evinceva dalla documentazione fotografica prodotta (v. all. 7-8); 12) che a riscontro della raccomandata A.R. dd. 15.10.2018 inviata dal legale del , avente ad oggetto la Parte_1 denuncia di infortunio e la richiesta di risarcimento (v. all. 9), con pec dd.09.11.2020 il Comune di Trento declinava ogni responsabilità, indicando come proprietario dell'immobile e delle sue pertinenze l'Ente Patrimonio Trentino S.p.A. (v. all. 10); 13) che per il era intervenuta CP_1 Controparte_9 compagnia assicuratrice dello stesso, la quale dapprima, tramite un tecnico, acquisiva copia della documentazione medica (v. all. 11), nonché il “consenso informato” del a trasmettere i suoi Parte_1 dati finalizzati all'istruzione della pratica risarcitoria, come richiesto con missiva dd. 27.09.2019 (v. all. 12); 14) che il fiduciario della compagnia, dott.ssa sottoponeva a visita medico- Persona_1 legale il in data 27.11.2019 (v. all. 13); 15) che con missiva dd. 04.10.2020 (v. all. 14) Parte_1 rifiutava qualsivoglia risarcimento, assumendo che “gli accurati accertamenti esperiti Controparte_9 non hanno evidenziato alcuna responsabilità imputabile al nostro assicurato Controparte_1
, ravvisando, diversamente, la responsabilità dell'accaduto in capo alla
[...] Controparte_3
, in qualità di proprietaria dell'immobile e delle sue pertinenze.
[...]
Costituitosi con comparsa dd. 30.06.2021 il convenuto nel contestare gli Controparte_1 assunti di controparte, riteneva che l'infortunio era ascovibile, in via esclusiva, all'imprudente condotta dell'attore, il quale, da solo e privo di un accompagnatore nonostante la sua grave menomazione visiva, non era stata in grado di avvedersi della conformazione del luogo interessato della caduta,
“pacificamente percepibile da parte di qualsiasi soggetto normo datato che incide utilizzando la minima attenzione e cautela”. Tuttavia, nell'ipotesi in cui fosse stato ravvisato un qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al convenuto e/o una qualche criticità della struttura ove si era verificato il sinistro, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva dello stesso, quale mero conduttore dell'immobile de quo (v. doc. 2)
- contratto di locazione dd. 19.12.2013), risultando esso di proprietà di Controparte_3 il quale, avendo la disponibilità giuridica e materiale del bene, doveva ritenersi responsabile dell'infortunio patito dall'attore in quanto causato – secondo la prospettazione dell'attore – delle carenze strutturali dell'immobile. Inoltre il convenuto contestava la richiesta attorea in punto quantum debeatur, facendo presente, per un verso, che l'entità dei postumi subiti dall'attore doveva essere oggetto di C.T.U. medico-legale, che avrebbe dovuto “valutare il nesso causale tra l'handicap visivo di cui è affetto l'attore (maculo patia miopica) e la caduta, nonché se detta menomazione imponga la presenza di un accompagnatore negli spostamenti”. Per l'altro, che la personalizzazione del danno non costituiva un automatismo, ma doveva essere giustificata dal positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali e specifiche, diverse da quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, già incluse nella liquidazione tabellare, il cui onere probatorio gravava sull'attore.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_3
nel merito, in via principale, accertare a dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza
[...] in fatto ed in diritto delle domande attoree, con conseguente rigetto delle stesse;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso colposo ex art. 1227 c.c. da parte dell'attore, con ogni conseguente statuizione in ordine alle pretese azionate;
in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande pagina 5 di 11 attoree, condannare a manlevare integralmente e tenere indenne il Controparte_3 convenuto da ogni somma che lo stesso fosse tenuto a pagare in favore dell'attore; spese di giudizio rifuse. Costituitosi con comparsa dd. 22.11.2021 il terzo chiamato nel Controparte_3 contestare la fondatezza delle domande attoree, ed associandosi alle argomentazioni difensive del convenuto, affermava che il sinistro de quo era ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente e negligente dell'attore, il quale “privo di accompagnatore nonostante una grave menomazione visiva, non è stato in grado di avvertire la conformazione dei luoghi”; ponendo in essere, quindi, una condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità, con conseguente esclusione della responsabilità del CP_1
In subordine, qualora la condotta dell'attore non fosse stata ritenuta causa esclusiva del sinistro, riteneva sussistente il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento.
Da ultimo il terzo chiamato, qualora il marciapiede avesse costituito una insidia e/o un trabocchetto, come sostenuto dell'attore, riteneva configurabile la responsabilità del in qualità di utilizzatore e CP_1 gestore della struttura museale, e ciò sulla scorta dell'art. 1 del contratto di locazione stipulato il 19.12.2013 tra e (v.doc. 1). CP_3 Controparte_3 Controparte_1
Pertanto il terzo chiamato concludeva, in via principale, in via subordinata ed in ulteriore subordine, nei termini sopra esposti.
Con comparsa dd. 14.12.2021 si costituiva volontariamente , in qualità di erede Controparte_5 universale di deceduto in Trento il 15.04.2021, con il medesimo procuratore Parte_1 attoreo, “facendo proprie tutte le domande e le richieste versate in causa dal de cuius, che integralmente conferma nei confronti del convenuto ed insistendo pertanto in tutte le istanze – Controparte_1 sia nel merito che in via istruttoria – formulate dal defunto nel giudizio sub R.G. Parte_1
772/21 Tribunale di Trento”. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 22.06.2022, venivano assunti all'udienza dd. 14.11.2022 n. 2 testi di parte attorea. Con ordinanza dd. 25.10.2022 il G.I., nell'accogliere le istanze ex art. 210 cpc formulate dalle parti, ordinava: A) all'INAIL – Sede di Trento e all'A.P.S.S. di Trento, ovvero a , quale erede Controparte_5 universale di , deceduto il 15.04.2021, di fornire informazioni scritte in ordine alle Parte_1
“menomazioni già riconosciute in ambito INAIL (35%)” ed alla “cecità parziale”, di cui al verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile in prima istanza dd. 10.01.2019, richieste dal convenuto e dalla terza chiamata”; B) “ad e alla dott.ssa di esibire, mediante Controparte_9 Persona_1 deposito presso la Cancelleria entro 30 gg. della comunicazione della presente ordinanza, la relazione medico-legale redatta dalla stessa, assunta sulla persona di su incarico di detta Parte_1 compagnia, assicuratrice del in relazione al sinistro per cui è causa”. Controparte_1
Con ordinanza dd. 22.02.2023 il G.I., su richiesta delle parti, rinnovava gli ordini di esibizione anzidetti.
Con successiva ordinanza dd. 03.05.2023 il G.I., stante il mancato riscontro ai predetti ordini di esibizione, rinnovava la richiesta già formulata nei confronti di INAIL.
Con ordinanza dd. 29.06.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. medico-legale dedotta dall'attore e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. il dott. a cui poneva i quesiti ivi formulati. Persona_3
Con ordinanza dd. 16.02.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 11 All'udienza dd. 15.01.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. Invero, si legge nell'atto introduttivo che il , proseguendo la sua camminata lungo il bordo Parte_1 laterale esterno del marciapiede, giungeva là dove lo stesso si interrompe e, proseguendo comunque la sua camminata, precipitava dal marciapiede nel sottostante piazzale asfaltato, riportando imponenti lesioni” (v. pagg. 2-3). Espone altresì l'attore che lo stesso “incedeva con cautela perché ipovedente, ma ugualmente in grado di effettuare da solo, senza accompagnatore, gli spostamenti quotidiani dalla sua abitazione di via Castelbarco n. 12 di Trento a qualsiasi altro punto della città vuoi per diparto vuoi per l'acquisto di generi vari quali il giornale, alimentari e simili” (v. pag. 2), soggiungendo che all'atto dell'infortunio
“tutto lo spazio antistante l'ingresso l'ingesso del e così sia l'ampio marciapiedi che la sede CP_1 stradale, erano investiti dalla normale luminosità naturale del giorno, invero priva di nuvole o altri fenomeni naturali che potessero rendere difficoltosa la camminata dell'attore” (v. pag. 2). Pertanto, ad avviso dell'attore, l'evento di cui era rimasto vittima il era ascrivibile Parte_1 esclusivamente alla situazione dei luoghi, “facilmente qualificabile come integrante un'insidia / trabocchetto indipendentemente dalla condizione di ipovedente del stesso, poiché un evento Parte_1 simile a quello occorsogli ben poteva capitare (in qualunque ipotesi di scarsa illuminazione naturale o artificiale del sito o per la presenza nello stesso di persone anziane e/o di minor età) anche a chi fosse normalmente vedente …” (v. pag. 5). Per quanto riferito dai testi e , entrambi nipoti di , Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 all'udienza dd. 14.11.2022, l'attore, nonostante il deficit visivo di cui era affetto, era solito passeggiare senza accompagnatore e comunque senza alcun ausilio nei luoghi adiacenti e limitrofi alla propria abitazione, tra cui la via denominata Corso del Lavoro e della Scienza, teatro del sinistro, posta a breve distanza da via Castelbarco n. 12 ove risiedeva, nonché ad utilizzare autonomamente le scale interne del proprio stabile per far visita al fratello e alla sorella le cui abitazioni erano situate ai Per_4 Per_5 piani superiori.
In realtà il sinistro de quo è ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente e negligente dell'attore, il quale, privo di accompagnatore nonostante una grave menomazione visiva, non è stato in grado di avvertire la conformazione dei luoghi, proseguendo la passeggiata senza avvedersi del dislivello, con conseguente caduta nello spazio sottostante. Quanto al deficit visivo preme evidenziare che nel verbale di P.S. dell'Ospedale Civile di Trento “S. Chiara” (v. doc.2) attore) si dà atto che il “alle 17 cadeva accidentalmente da un muretto nei Parte_1 pressi delle muse. Il pz. ipovedente, era solo e non si è accorto dell'altezza del muretto (pensava fosse uno scalino) … Rischio caduta aumentato per grave deficit della vista. Ed ancora: nel verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile di prima istanza dd. 09.01.2019 (v. doc. 5) attore), in calce al giudizio medico legale con cui il era stato riconosciuto Parte_1
“SOGGETTO ULTRA65ENNE con inabilità permanente e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, era presente la seguente nota: “la valutazione prescinde dalle menomazioni già riconosciute in ambito INAIL (35%) e dalla cecità parziale”.
pagina 7 di 11 Tuttavia, non potendosi evincere da tale documentazione né la natura delle gravi menomazioni preesistenti, né il grado di “cecità parziale”, il G.I. su richiesta delle parti, con ordinanza dd. 22.02.2023 ordinava ad I.N.A.I.L. e all'A.P.S.S. di fornire informazioni in tal senso. Orbene, la documentazione trasmessa da A.P.S.S. ha evidenziato: residuo visivo “non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi” (v. verbale di accertamento delle condizioni visive dd. 08.11.2011);
“OD: visus naturale 1/30-visus corretto 1/30” m.l.; OS: visus naturale 1/50 – visus corretto n. m.l.” (v.
“Accertamento sanitario della cecità civile” dd. 08.11.2011”); 2Acutezza visiva (visus) espressa in frazione decimale: Occhio destro visus naturale 1/50; Occhio destro visus corretto 1/50; Occhio sinistro visus naturale 1/100; Occhio sinistro visus corretto 1/100” (v. “Questionario Oculistico” dd. 25.08.2011).
Nell'elaborato peritale dimesso in giudizio il nominato C.T.U. dott. in relazione al Persona_3 quesito sub 1) sec. parte, ovvero precisare se la natura ed il grado dell'handicap visivo (maculopatia miopica) e le ulteriori patologie “imponessero la presenza di un accompagnatore negli spostamenti”, ha precisato che “è da escludere che vi siano vincoli di legge che impongono che un cieco, totale o parziale, debba muoversi solo con l'ausilio di un accompagnatore. Anche sull'opportunità di essere accompagnato, va detto che esperienza comune, e non solo dei medici legali, che un paziente cieco con gli adeguati strumenti possa muoversi in contesti conosciuti senza problemi. E' il caso, per esempio, di lavoratori pubblici e privati che raggiungono la loro sede di lavoro con mezzi o a piedi, senza alcun problema”.
Seppur condivisibili tali valutazioni di carattere generale, con riferimento alla fattispecie in esame deve ritenersi che la caduta sia ascrivibile alla condotta imprudente e negligente dell'attore, il quale, nella sua condizione di ipovedente, si è mosso, all'evidenza, in un contesto allo stesso sconosciuto, privo di accompagnatore e senza alcun valido presidio, non avvedendosi della conformazione del bordo laterale esterno del marciapiede, cadendo così dello spazio sottostante. E' di tutta evidenza, infatti, che la conformazione del marciapiede adiacente l'entrata del sarebbe CP_1 stata pacificamente percepibile da parte di qualsiasi soggetto normodotato impiegando la minima attenzione e cautela, tanti più ove si consideri che, come ammesso dall'attore, al momento dell'infortunio “sia l'ampio marciapiede che la sede stradale, erano investiti dlla normale luminosità naturale del giorno, invero priva di nuvole o altri fenomeno naturali che potessero rendere difficoltosa la camminata dell'attore” (v. pag. 2 atto di citazione), e tenuto conto, comunque, che in precedenza non si sono verificati infortuni con modalità analoghe. Alla luce di quanto esposto deve escludersi che la situazione dei luoghi costituisse “un'insidia / trabocchetto indipendentemente dalle condizioni di ipovedente del ” (v. pag. 5 atto di Parte_1 citazione), come sostenuto infondatamente dell'attore, non essendo configurabile nel caso di specie una situazione di pericolo non visibile, imprevedibile (v. Cass. nn. 21686/2005 e 11250/2002).
In effetti la caduta del , determinata da un'inadeguata percezione dello stato dei luoghi a causa Parte_1 del deficit visivo di cui era affetto, integra il caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato, allorchè questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso, tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28811/2008).
Con riferimento ad un caso analogo vale richiamare Cass. n. 993/2009, la quale ha affermato testualmente: “Costituisce circostanza idonea a interrompere il nesso causale e, di conseguenza, a pagina 8 di 11 escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana
(oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua assoluta condotta colposa configurate un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode”.
Nel ritenere responsabile del fatto il convenuto in quanto custode / utilizzatore Controparte_1 della struttura, l'attore afferma che “La destinazione del marciapiede ad un'indiscriminata ed indistinta pluralità di persone dirette al e l'evidente mancanza di qualsivoglia forma di controllo su chi si CP_1 trova a percorrere quel marciapiede che per la sua conformazione ben costituiva insidia / trabocchetto giusto quanto sopra evidenziato, avrebbe dovuto indurre il custode / gestore ad attivare le misure preventive e precauzionali idonee ad evitare eventi come quello occorso al ” (v. pagg. 7 – 8 Parte_3 atto di citazione).
A smentita di tale assunto giova rammentare “che anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato, sulla cosa nella sua disponibilità, tutte le precauzioni astrattamente idonee a evitare il danno
(06/27168), la responsabilità del custode è esclusa quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento”, individuabile anche nella condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima, come nel caso di specie.
In considerazione delle ragioni ampiamente esposte, va esclusa la responsabilità nella causazione del sinistro in capo non solo al convenuto, ma altresì alla terza chiamata – nei cui confronti si verifica l'estensione automatica della domanda, e ciò anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta (v. Cass. n.
254/2006) -, in quanto, nel caso di specie, il comportamento colposo del danneggiato ha costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso. E' necessario, tuttavia, al fine di provvedere alla statuizione delle spese nel rapporto tra convenuto e terzo chiamato, verificare la fondatezza o meno delle domande di manleva spiegata dal nei CP_1 confronti di Controparte_3
Orbene, il convenuto, nel caso in cui fosse ravvisabile un qualsivoglia profilo di responsabilità in capo allo stesso, o una criticità della struttura che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe determinato la caduta del , ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mero Parte_1 conduttore dell'immobile in forza del contratto di locazione dd. 19.12.2013 (v. doc. 2) convenuto e doc.
1) terzo chiamato), di proprietà di Controparte_3
Quindi, ad avviso del convenuto qualora la causa della caduta fosse ascrivibile – come ritenuto CP_1 dall'attore – a carenze strutturali dell'immobile, di esse doveva rispondere Controparte_3 avendone la disponibilità giuridica e materiale, in quanto “proprietaria dell'immobile, come
[...] dimostrato pure dal successivo intervento, ad opera di detta società, con cui sono state apposte delle recinsioni a delimitare l'interruzione del marciapiede rispetto al sottostante piazzale” (v. pagg.
6-7 comparsa di costituzione e risposta).
Tale assunto, tuttavia, non appare in alcun modo condivisibile, laddove si consideri che l'art. 1 del contratto anzidetto si legge testualmente: “Le parti si danno reciprocamente atto che il conduttore è già pagina 9 di 11 nella piena disponibilità dell'immobile, in forza del contratto di comodato di data 16/10/2012; il conduttore dichiara, quindi, di ben conoscere le caratteristiche e lo stato di manutenzione dell'immobile, di aver eseguito idoneo sopralluogo e da ritenerlo idoneo all'uso programmato”. Il dunque, ha ritenuto l'immobile idoneo alla destinazione museale, senza pretendere dalla CP_1 proprietaria alcun tipo di intervento o predisposizione di opere / manufatti e decidendo in piena autonomi le modalità di accesso / recesso della struttura museale alla via pubblica.
Inoltre alo stesso art. 1 le parti hanno previsto espressamente che: “Sarà esclusivo onere del conduttore richiedere alle Autorità competenti permessi, concessioni o nulla osta necessari per destinare l'immobile all'uso desiderato, nonché adottare le misure necessarie di legge ai fini del legittimo esercizio delle attività previste, quali ad esempio quelle in materia di sicurezza ed antincendio”. Ne consegue che in ipotesi di violazione di norme infortunistiche, come sostenuto dall'attore (v. pag. 5 atto di citazione), la relativa responsabilità esclusiva sarebbe configurabile in capo al conduttore, non essendosi attivato ad adottare le misure idonee a garantire l'accesso / recesso dei visitatori in condizioni di sicurezza.
Sul punto vale altresì richiamare l'art. 7 (“Responsabilità”) di detto contratto di locazione, secondo cui:
“Il conduttore manleverà il locatore contro i danni che a questi possono derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e lo solleverà da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla conduzione dell'immobile in oggetto, impegnandosi a tenere indenne il locatore da ogni pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati. Fermo restando gli oneri di diligente manutenzione di cui al precedente art. 6, il locatore sarà inoltre esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a cose per qualsivoglia motivo causati…”.
Il chè significa che in ipotesi di condanna anche del in qualità di mero Controparte_3 proprietario dell'immobile, il sarebbe comunque obbligato in forza delle richiamate disposizioni CP_1 contrattuali a tenere indenne e/o a sollevare da ogni responsabilità il terzo chiamato per qualunque somma che quest'ultimo fosse condannato a versare all'attore.
Né assume rilevanza, in tale contesto, la circostanza, non contestata dal terzo chiamato, che
[...]
e non il avesse commissionato al progettista l'installazione del parapetto – Controparte_3 CP_1 apposto successivamente al sinistro, come da documentazione fotografica sub docc. 7) e 8) attore -, in quanto ciò è avvenuto su richiesta e nell'interesse del conduttore quale gestore della struttura museale. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'attore in relazione alle domande proposte nei confronti del convenuto e a carico di quest'ultimo in relazione alla domanda di manleva, infondata per le ragioni dinnanzi esposte.
Le spese di C.T.U. medico – legale vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta le domande attoree;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal convenuto che liquida in complessivi € 9.700,00 per compensi professionali (€ 2.000,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase pagina 10 di 11 introduttiva, € 3.500,00 per fase istruttoria ed € 3.000,00 per fase decisionale), oltre a spese generali
15% ed accessori.
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata che liquida in complessivi € 7.900,00 per compensi professionali (€ 1.500,00 per fase di studio, € 1.100,00 per fase introduttiva, € 2.800,00 per fase istruttoria ed € 2.500,00 per fase decisionale), oltre a spese generali
15% ed accessori;
-pone definitivamente le spese di C.T.U. medico – legale a carico di parte attorea.
Trento, 29.04.2025 Dott. M. Morandini
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