Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/1978, n. 3314
CASS
Sentenza 5 luglio 1978

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Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte d'appello, per la declaratoria di esecutivita di sentenza ecclesiastica di nullita del matrimonio, trasmessa dal supremo tribunale della segnatura apostolica, l'Obbligo di assicurare il diritto di difesa delle parti puo ritenersi soddisfatto quando esse abbiano, in concreto, fatto valere le loro ragioni, ovvero, in difetto, abbiano avuto una conoscenza legale dell'instaurazione e dello svolgimento del procedimento medesimo, non formalizzata in precisi schemi o con rigorosi termini, ma sostanzialmente idonea a fornire gli elementi di tempo e di luogo necessari all'Esercizio di quel diritto. Al fine indicato, pertanto, non e sufficiente che le parti abbiano avuto una qualche notizia, ex aliunde, della mera esistenza del procedimento. ( V 685/76, mass n 379328; ( V 2572/74, mass n 371001).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/1978, n. 3314
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3314
    Data del deposito : 5 luglio 1978

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