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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1489/2015 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA in Persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente Parte_1
di Vibo Valentia, via Santa Maria dell'impero con l'avv. Corigliano Anita (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
CONCETTA elettivamente domiciliata in Paola via Terina, n. 1 7 presso l'avv. CP_1 la Raffaele (PEC: che la rappresenta e Email_2 difende, giusta in atti
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 13/08/2015, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che: a) , è dipendente in servizio con la Persona_1 qualifica di operatrice di sportello, i del CCNL di categoria, applicata dall'7.1.2015 presso l'Ufficio Postale di Nicotera;
b) il 7.1.2015, presso il suddetto ufficio postale dalla postazione-sportello della resistente, veniva sottratta da alcuni rapinatori, la complessiva somma di € 2.445,20; c) i controlli ispettivi iniziati il 07/01/2015 si concludevano con report del 22.5.2015; d) che da indagini interne era emerso che la dipendente non aveva rispettato le misure di sicurezza diramate dall'azienda in quanto la somma sottratta era eccedente il limite di giacenza autorizzato di euro 500,00 per gli sportelli, come nella specie, dotati di roller cash;
e) la non osservanza della disposizione suddetta causava all'azienda un danno patrimoniale corrispondente all'importo del denaro sottratto eccedente il limite consentito (500,00 euro) pari ad € 1.955,20; f) che ne è conseguita la contestazione disciplinare del 16.6.2015; g) che previa
1 audizione della lavoratrice il 2.7.2015, il procedimento disciplinare si concludeva con il provvedimento sanzionatorio del 14.7.2015 con irrogazione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 1 (uno); h) che con nota ricevuta il 03/08/2015 la Controparte_2
la invitava alla nomina del proprio rappresentante per la costi
[...] ne ed arbitrato ex art. 7 L. 300/70; i) di non aver aderito all'invito e di aver instaurato il presente giudizio per l'accertamento della legittimità della sanzione irrogata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare dichiarare la legittimità della sanzione irrogata a per i fatti di cui in premessa e pari ad Persona_1 un giorno di sospensione dal servizio vittoria di spese e competenze di lite”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Persona_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della doman La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
2. Oggetto del presente giudizio è la legittimità della sanzione disciplinare con cui la ricorrente ha inflitto all'odierna resistente la sospensione di un giorno dal lavoro e dalla retribuzione: “per inosservanza di doveri previsti da leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione, infortunio e sicurezza sul lavoro virgola in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
”.
3. Preliminarmente occorre precisare come non risulti fondata l'eccezione decadenziale formulata dalla resistente relativamente all'intempestività della domanda giudiziale per violazione del termine di cui all'art. 7, co. VII, dello Statuto dei lavoratori, secondo cui:
<<qualora il datore di lavoro non provveda entro dieci giorni dall rivoltogli>
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. >>. Dall'esame documentale, infatti, è emersa la tempestività del ricorso odierno poiché depositato il 13.8.2015, ovvero nel termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica alla ricorrente del 3.8.2015 (note ric. del 24.2.2022) della nota della Controparte_2
di Vibo Valentia, ex. art. 7 L. 300/70.
[...]
Per la suddetta notifica, fatta oggetto di inziale contestazione, la resistente ha dichiarato il 4.3.2024, giusta ordinanza del 17.1.2024, di non voler procedere a querela di falso.
4. Quanto al merito, come autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione, l'immediatezza della contestazione integra un concetto relativo, il quale deve essere valutato in riferimento al momento della commissione dei fatti addebitati al lavoratore, oppure al momento della consapevolezza, ad opera di parte datoriale, della violazione posta in essere dal dipendente: “il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente” (Cass. Sent. n. 15229/2020). Pertanto, non violando il principio di immediatezza della contestazione “il datore di lavoro che addebiti l'illecito disciplinare al
2 proprio dipendente accertato, sulla base di una peculiare istruttoria preliminare, dopo un lungo lasso di tempo dal suo verificarsi” (Cass. Sent. n. 7703/2020), il comportamento della società resistente risulta essere, sotto tale profilo, pienamente legittimo. Nella specie, difatti la società ricorrente ha dedotto e documentato come l'attività istruttoria iniziata immediatamente (il giorno della rapina: 7.1.2015) si sia conclusa con il report ispettivo del 22.5.2015, cui ha fatto tempestivamente seguito la contestazione degli addebiti del 16.6.2015, e, in ogni caso, a conclusione dell'attività ispettiva, come testimoniata dai verbali e dalle note del 7/8/28 e 29.1.2015; 9/10 e 31.3.2015 (all.
7- fasc. ric.).
5. Quanto alla denunciata sproporzione rispetto agli addebiti contestati, occorre evidenziare che la censura della resistente non è valorizzabile nei termini dalla stessa auspicati. È pacifico, infatti, stante l'assenza di contestazione, che i dispositivi anti-rapina c.d. roller- cash, presenti nella postazione della lavoratrice fossero attivi e funzionanti. A nulla rileva, infatti, la censura mossa dalla resistente in merito ad un asserito – e indimostrato – inadempimento datoriale all'obbligo formativo alla loro utilizzazione, tanto più perché la lavoratrice al tempo contava una certa anzianità di servizio (12 anni) ed era impiegata, all'epoca dei fatti, come operatrice di sportello.
6. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, risulta proporzionata la sanzione disciplinare irrogata alla resistente rispetto ai fatti alla medesima contestati, con conseguente legittimità del provvedimento di parte datoriale.
7. Ne consegue che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione;
accoglie il ricorso nel merito;
dichiara la legittimità del provvedimento irrogato da in data 14.7.2015 a Parte_1
consistito nella sospensione al servizio e dalla Persona_1
condanna , al pagamento, in favore di , delle spese di Persona_1 Parte_1 lite, liquid ,00, a titolo di compensi, rfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 12.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Angela Damiani
1.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA in Persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente Parte_1
di Vibo Valentia, via Santa Maria dell'impero con l'avv. Corigliano Anita (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
CONCETTA elettivamente domiciliata in Paola via Terina, n. 1 7 presso l'avv. CP_1 la Raffaele (PEC: che la rappresenta e Email_2 difende, giusta in atti
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 13/08/2015, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che: a) , è dipendente in servizio con la Persona_1 qualifica di operatrice di sportello, i del CCNL di categoria, applicata dall'7.1.2015 presso l'Ufficio Postale di Nicotera;
b) il 7.1.2015, presso il suddetto ufficio postale dalla postazione-sportello della resistente, veniva sottratta da alcuni rapinatori, la complessiva somma di € 2.445,20; c) i controlli ispettivi iniziati il 07/01/2015 si concludevano con report del 22.5.2015; d) che da indagini interne era emerso che la dipendente non aveva rispettato le misure di sicurezza diramate dall'azienda in quanto la somma sottratta era eccedente il limite di giacenza autorizzato di euro 500,00 per gli sportelli, come nella specie, dotati di roller cash;
e) la non osservanza della disposizione suddetta causava all'azienda un danno patrimoniale corrispondente all'importo del denaro sottratto eccedente il limite consentito (500,00 euro) pari ad € 1.955,20; f) che ne è conseguita la contestazione disciplinare del 16.6.2015; g) che previa
1 audizione della lavoratrice il 2.7.2015, il procedimento disciplinare si concludeva con il provvedimento sanzionatorio del 14.7.2015 con irrogazione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 1 (uno); h) che con nota ricevuta il 03/08/2015 la Controparte_2
la invitava alla nomina del proprio rappresentante per la costi
[...] ne ed arbitrato ex art. 7 L. 300/70; i) di non aver aderito all'invito e di aver instaurato il presente giudizio per l'accertamento della legittimità della sanzione irrogata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare dichiarare la legittimità della sanzione irrogata a per i fatti di cui in premessa e pari ad Persona_1 un giorno di sospensione dal servizio vittoria di spese e competenze di lite”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Persona_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della doman La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
2. Oggetto del presente giudizio è la legittimità della sanzione disciplinare con cui la ricorrente ha inflitto all'odierna resistente la sospensione di un giorno dal lavoro e dalla retribuzione: “per inosservanza di doveri previsti da leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione, infortunio e sicurezza sul lavoro virgola in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
”.
3. Preliminarmente occorre precisare come non risulti fondata l'eccezione decadenziale formulata dalla resistente relativamente all'intempestività della domanda giudiziale per violazione del termine di cui all'art. 7, co. VII, dello Statuto dei lavoratori, secondo cui:
<<qualora il datore di lavoro non provveda entro dieci giorni dall rivoltogli>
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. >>. Dall'esame documentale, infatti, è emersa la tempestività del ricorso odierno poiché depositato il 13.8.2015, ovvero nel termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica alla ricorrente del 3.8.2015 (note ric. del 24.2.2022) della nota della Controparte_2
di Vibo Valentia, ex. art. 7 L. 300/70.
[...]
Per la suddetta notifica, fatta oggetto di inziale contestazione, la resistente ha dichiarato il 4.3.2024, giusta ordinanza del 17.1.2024, di non voler procedere a querela di falso.
4. Quanto al merito, come autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione, l'immediatezza della contestazione integra un concetto relativo, il quale deve essere valutato in riferimento al momento della commissione dei fatti addebitati al lavoratore, oppure al momento della consapevolezza, ad opera di parte datoriale, della violazione posta in essere dal dipendente: “il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente” (Cass. Sent. n. 15229/2020). Pertanto, non violando il principio di immediatezza della contestazione “il datore di lavoro che addebiti l'illecito disciplinare al
2 proprio dipendente accertato, sulla base di una peculiare istruttoria preliminare, dopo un lungo lasso di tempo dal suo verificarsi” (Cass. Sent. n. 7703/2020), il comportamento della società resistente risulta essere, sotto tale profilo, pienamente legittimo. Nella specie, difatti la società ricorrente ha dedotto e documentato come l'attività istruttoria iniziata immediatamente (il giorno della rapina: 7.1.2015) si sia conclusa con il report ispettivo del 22.5.2015, cui ha fatto tempestivamente seguito la contestazione degli addebiti del 16.6.2015, e, in ogni caso, a conclusione dell'attività ispettiva, come testimoniata dai verbali e dalle note del 7/8/28 e 29.1.2015; 9/10 e 31.3.2015 (all.
7- fasc. ric.).
5. Quanto alla denunciata sproporzione rispetto agli addebiti contestati, occorre evidenziare che la censura della resistente non è valorizzabile nei termini dalla stessa auspicati. È pacifico, infatti, stante l'assenza di contestazione, che i dispositivi anti-rapina c.d. roller- cash, presenti nella postazione della lavoratrice fossero attivi e funzionanti. A nulla rileva, infatti, la censura mossa dalla resistente in merito ad un asserito – e indimostrato – inadempimento datoriale all'obbligo formativo alla loro utilizzazione, tanto più perché la lavoratrice al tempo contava una certa anzianità di servizio (12 anni) ed era impiegata, all'epoca dei fatti, come operatrice di sportello.
6. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, risulta proporzionata la sanzione disciplinare irrogata alla resistente rispetto ai fatti alla medesima contestati, con conseguente legittimità del provvedimento di parte datoriale.
7. Ne consegue che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione;
accoglie il ricorso nel merito;
dichiara la legittimità del provvedimento irrogato da in data 14.7.2015 a Parte_1
consistito nella sospensione al servizio e dalla Persona_1
condanna , al pagamento, in favore di , delle spese di Persona_1 Parte_1 lite, liquid ,00, a titolo di compensi, rfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 12.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Angela Damiani
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