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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro/previdenza – assistenza promossa con domanda in data 2/3/2024
DA
+1 Parte_1 Parte_2
Avv. BELTRAMINI GIANLUCA
CONTRO
Controparte_1
Avv. LOLLI CINZIA MARIA
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA
GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Omologa le risultanze degli accertamenti peritali in atti e pertanto accerta e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario per il riconoscimento della indennità di frequenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
condanna a rimborsare al ricorrente 1 / 3 delle spese del processo frazione che CP_1 liquida in € 800,00 per compensi oltre accessori di legge compensando nel resto con distrazione in favore del difensore antistatario. Pone a carico definitivo di le spese di CTU CP_1
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 429 cpc riserva il deposito dei motivi a 60 giorni
Genova, 19/03/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro/previdenza – assistenza promossa con domanda in data 2/3/2024
DA
+1 Parte_1 Parte_2
Avv. BELTRAMINI GIANLUCA
CONTRO
Controparte_1
Avv. LOLLI CINZIA MARIA
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA
GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Omologa le risultanze degli accertamenti peritali in atti e pertanto accerta e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario per il riconoscimento della indennità di frequenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
condanna a rimborsare al ricorrente 1 / 3 delle spese del processo frazione che CP_1 liquida in € 800,00 per compensi oltre accessori di legge compensando nel resto con distrazione in favore del difensore antistatario. Pone a carico definitivo di le spese di CTU CP_1
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 429 cpc riserva il deposito dei motivi a 60 giorni
Genova, 19/03/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito