Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4910/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTIGNANO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BONICIOLI LILIA CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce Controparte_2
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “1) riconoscere alla ricorrente lo status di vittima del dovere ai sensi dell'art.1 comma 563 e in subordine dell'art.1, comma 564 L.n.266/2005, con un grado di invalidità in misura pari o superiore all'80%, e in subordine in misura inferiore all'80% (e non inferiore al 25%) con diritto a percepire i benefici economici previsti ex lege;
2) per l'effetto ordinare al CP_2 convenuto di inserire il nominativo della ricorrente nella graduatoria unica nazionale di cui all'art.3
DPR n.243 del 2006 degli aventi diritto allo status e condannarlo ad erogare tutti i benefici economici e assistenziali di sua competenza, oltre accessori di legge. CP_ L' ha chiesto: in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; - in CP_1 subordine, gradatamente: i) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, appartenendosi essa alla
Corte dei conti ovvero al giudice amministrativo;
ii) ritenere e dichiarare estinto per prescrizione il diritto ex adverso azionato;
iii) rigettare il ricorso perché non provata la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto invocato;
iv) rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Il ha chiesto: - rigettare siccome inammissibile per difetto di titolarità del diritto e CP_2 comunque infondata -anche per maturata prescrizione del diritto ai singoli benefici assistenziali per come meglio eccepito nella presente memoria - la pretesa di parte ricorrente.
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Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Part La ricorrente è infatti dipendente della con mansioni di ausiliaria addetta alle pulizie, non è dipendente del , non appartiene alle Forze Armate o a corpi di polizia e, in Controparte_2 ogni caso, la fattispecie descritta in ricorso (relativa a danni da vaccinazione obbligatoria) non rientra palesemente in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1 co. 563 L. 266/2005 (norma in base alla quale “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”), né rientra in alcune delle ipotesi previste dal comma 564, (in base al quale “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative”), in quanto, aldilà della mancanza delle “particolari condizioni ambientali o operative”, la malattia denunciata è stata contratta a seguito di vaccinazione e non in occasione o a seguito di missioni.
In ogni caso, difetta la legittimazione passiva sia dell che del , tanto che nei loro CP_1 CP_2 confronti non viene formulata alcuna domanda di condanna al pagamento di prestazioni.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 29/04/2023 da nei confronti di e del , così provvede: Parte_1 CP_1 Controparte_2
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 24/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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