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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6118/2025 R.G. instaurato da
con l'avv. CECCATELLI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. CECCATELLI FRANCESCO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
2. Nulla disporre reciprocamente in punto di assegno divorzile essendo i coniugi economicamente indipendenti.
3. I coniugi si impegnano a non impugnare e qui espressamente rinunciano [a impugnare] l'emananda sentenza.
4. Spese integralmente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/12/1978, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VIETRI SUL MARE (SA) (atto n. 312, parte II, serie A, anno 1978), risultano separate dal 28/6/2011 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6118/2025 R.G. instaurato da
con l'avv. CECCATELLI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. CECCATELLI FRANCESCO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
2. Nulla disporre reciprocamente in punto di assegno divorzile essendo i coniugi economicamente indipendenti.
3. I coniugi si impegnano a non impugnare e qui espressamente rinunciano [a impugnare] l'emananda sentenza.
4. Spese integralmente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/12/1978, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VIETRI SUL MARE (SA) (atto n. 312, parte II, serie A, anno 1978), risultano separate dal 28/6/2011 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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