TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6502/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to ZAMBRANO PASQUALE e dall'avv.to Parte_1
VITOLO RACHELE, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
l' Controparte_3
, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis
[...]
c.p.c. dagli avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.07.2024 presso il Tribunale di Milano, la ricorrente esponeva di aver presentato, in data 9.05.2021, domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente 24 mesi del personale amministrativo tecnico ausiliario per la provincia di e di aver, pertanto, stipulato con il contratto CP_3 Controparte_1 individuale di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022.
Precisava di aver presentato, prima della suddetta domanda, una richiesta in autotutela di rettifica del punteggio della graduatoria III fascia ATA per lo scomputo del servizio prestato presso la scuola paritaria “Miniclub I sogni dei bimbi sas” per il periodo 1.03.2016-
30.11.2016, ma di aver comunque ricevuto in data 18.04.2024, comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale a seguito di contestazione del servizio svolto presso la scuola Miniclub oggetto del procedimento penale n. 4756/2018 rgnr e 4779/2018 rggip presso il Tribunale di Nocera
Inferiore. Evidenziava di non essere indagata e che la procedura a suo carico era stata archiviata in data 20.09.2021; che, tuttavia, il 23.05.2024 veniva attinta da un decreto di depennamento graduatorie permanenti prot. U0001214 a causa della ritenuta insussistenza dei requisiti per l'accesso alla graduatoria con conseguente risoluzione del contratto per l'anno 2021/2022 e di quello a tempo indeterminato a decorrere dal 23.05.2024. Lamentava
l'illegittimità del suddetto provvedimento, atteso che la sua assunzione si era verificata senza l'utilizzo del maggior punteggio poi annullato, e la mancata tempestività di verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati da parte delle scuole;
che il giudizio si concludeva con una pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Salerno. Tanto premesso la ricorrente depositava, in data 11.12.2024, ricorso in riassunzione presso il Tribunale di Salerno richiamando integralmente il contenuto del ricorso già proposto e rassegnando le seguenti conclusioni:” j) in via del tutto preliminare, in considerazione della fondatezza della domanda e carattere prioritario della presente controversia, per tutte le ragioni di fatto e di diritti di cui in narrativa disporre che il CP_1 resistente provveda all'immediato aggiornamento delle graduatorie permanenti Prima
Fascia della provincia di a.s. 2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022, profilo CP_3
BO scolastico, reinserendo la signora;
k) accogliere la domanda Parte_1 come sopra proposta e, per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità dei decreti impugnati resi dalla resistente in data 22 maggio e 8 luglio 2024, notificati rispettivamente in data 23 maggio e 8 luglio 2024, condannare parte resistente a provvedere al conseguente aggiornamento delle graduatorie di prima fascia ATA della provincia di;
l) annullare CP_3 perché illegittimo oltre che infondato in fatto ed in diritto il Decreto reso dal
[...]
– – Controparte_1 Controparte_3 [...]
di in data 22 maggio 2024; m) annullare perché illegittimo oltre Controparte_3 CP_3 che infondato in fatto ed in diritto il Decreto di immediata risoluzione del contratto di lavoro
a tempo indeterminato reso dal Istituto Controparte_4 [...]
– in data 8 luglio 2024; n) dichiarare la nullità ed in ogni Controparte_5 CP_3 caso l'illegittimità del depennamento della signora dalle graduatorie Parte_1 permanenti, nonché l'illegittimità l'inefficacia della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra la ricorrente e il Dirigente AS dell'I.C. “ ” di CP_5
, relativo all'a.s. 2021/2022 con tutte le conseguenze in merito al servizio prestato di CP_3 diritto;
o) condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, dell'immediata reintegrazione della signora nel Parte_1 proprio posto di lavoro;
p) in ogni caso, salvo gravame, condannare il resistente
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente, mensilità maturate e non corrisposte, in seguito ed a causa dell'illegittima risoluzione del contratto di lavoro stipulato tra la signora e Dirigente AS Parte_1 dell'I.C. “ ” di a tempo indeterminato a.s. 2021/2022; a) condannare in CP_5 CP_3 ogni caso il resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese, compensi ed accessori di legge come da
D.M. n. 55/2014 del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari;
g) munire l'emananda sentenza di clausola come per legge”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva il Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato con vittoria delle spese di lite.
[...]
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 9.07.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
1.SUI FATTI DI CAUSA
All'esame delle doglianze di parte ricorrente giova premettere una sintetica ricostruzione dei fatti oggetto di causa. E' pacifico in giudizio che, a seguito di domanda recante la data del 30 ottobre 2017, parte attrice è stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di;
nella suddetta CP_3 domanda, a pag. 7, la ricorrente ha allegato di aver prestato servizio come collaboratore scolastico presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di Nocera Inferiore (SA) nel periodo compreso tra il 1.03.2016 ed il 30.11.2016 e dal 1.03.2017 al 30.10.2017 (doc. 5, fascicolo resistente).
In forza della suddetta domanda, la ricorrente, con il profilo di collaboratore scolastico, è stata individuata quale destinataria di contratti di lavoro a tempo determinato per gli a.s.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso Istituti della Provincia di . CP_3
In data 29.01.2019 il Dirigente AS dell'Istituto Superiore Claudio Varalli, su istanza della ricorrente, già inserita nelle graduatorie del detto Istituto, decretava la rettifica del punteggio, da 17,95 a 13,70. In tale circostanza, parte attrice aveva chiesto la rettifica del punteggio per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto relative alla III fascia personale ATA in quanto “il servizio prestato nelle scuole paritarie non risulta dall'archivio ”. CP_6
Il successivo 9 maggio 2021 la ricorrente ha chiesto di essere inserita nella graduatoria permanente ATA per l'Anno AS 2021/2022, in ragione dei 24 mesi di servizio statale resi e valutabili per il profilo di collaboratore scolastico.
In data 1.09.2021 la ricorrente veniva chiamata dalla menzionata graduatoria permanente
ATA per la stipula di un contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo I.C.
Via Gattamelata, 35, , con la mansione di collaboratore scolastico. CP_3
Tuttavia, con decreto del 22.05.2024, n. prot. 1214, l Controparte_3
disponeva il depennamento della ricorrente dalla graduatoria permanente
[...] provinciale a.s. 2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022, profilo BO AS , dichiarando i servizi prestati durante la vigenza della detta graduatoria validi ai soli fini economici e non anche giuridici. Contestualmente al detto depennamento, mancando il requisito di accesso di un servizio statale di almeno 24 mesi, veniva risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra la stessa e il Dirigente AS dell'I.C.
“Gattamelata” di , relativo all' a.s. 2021/2022. CP_3
E' circostanza altresì pacifica in giudizio, e comunque documentale, che il procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale sia stato avviato a seguito della comunicazione dell' del Controparte_3
13 marzo 2023, n. prot. 6581 e prot. n. 28025 del 21.09.2023, relativa a una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data il 28 ottobre 2022 nei confronti del titolare dell'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di Nocera Inferiore (SA), nell'ambito del procedimento penale N. 4756/2018 R.G.N.R. e N. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore.
Come si legge nel corpo della citata ordinanza, con riferimento alla scuola paritaria “Miniclub
I sogni dei bimbi sas”, si apprendeva che “gli Ispettori constatano che i numerosissimi rapporti di lavoro oggetto di trasmissioni di comunicazioni unilav retroattive per profili attinenti alle qualifiche connesse alla gestione della scuola paritaria Mini Club Sogni dei
Bimbi, […] non possono essere ritenuti genuini. […] Con la redazione del verbale conclusivo dell'accertamento verranno annullate, in quanto presenti nelle denunce UNIEMENS presentate all' , le posizioni assicurative/contributive inerenti i rapporti di lavoro di n. CP_6
302 persone fisiche” (cfr. pag. 429), l'Ufficio scolastico procedeva a fare richiesta, all' CP_6 competente, dei provvedimenti di disconoscimento del servizio fittizio dichiarato.
Con nota prot. n. 17330 del 18/10/2023, l di Nocera Inferiore comunicava di aver CP_6 annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la scuola paritaria denominata
“Mini Club I sogni dei bimbi sas”, per il periodo dal 01.03.2016 al 30.11.2016 e dal 1.03.2017 al 30.10.2017.
Nello specifico, l'Amministrazione Scolastica ha contestato la veridicità della dichiarazione relativa al servizio svolto presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di Nocera
Inferiore (SA), a suo tempo effettuata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020: dalla falsità della suddetta dichiarazione sarebbe derivata l'invalidità dei servizi statali resi nel triennio scolastico e, conseguentemente, l'insussistenza del requisito di anzianità utile nella graduatoria permanente ATA per l'Anno AS 2021/2022.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, occorre esaminare le doglianze sollevate dalla parte ricorrente.
Giova premettere che nella fattispecie che ci occupa non si versa propriamente nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi, con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5), devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass., nn. 8328/2010, 19626/2015,
13800/2017, 7054/2018, 194/2019; 11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915, 1047/2014,
19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).
Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame.
E' stato più volte affermato che in tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo della scuola pubblica, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, a causa della violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine, non ha natura disciplinare e sanzionatoria, conseguendo all'accertata inosservanza di dette disposizioni ai fini del conferimento delle supplenze, analogamente al caso di nullità del contratto stipulato per vizi della procedura di reclutamento (vd., ad es., Cass. Sez. L, 27/11/2019, n. 30992, nonché
Cass. Sez. L, 16/02/2021, n. 4057; Sez. L - , Sentenza n. 30535 del 27/11/2024).
Il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
Non vi è dubbio che, a partire dalla conclusione del contratto, la Pubblica Amministrazione non eserciti più poteri di carattere autoritativo, ma agisca con le capacità proprie del datore di lavoro privato, sicchè non può far valere la mancanza o il vizio della procedura concorsuale attraverso lo strumento tecnico-giuridico dell'autotutela.
Ciò, però, non significa che le norme inderogabili di legge che disciplinano le modalità e le forme del reclutamento non condizionino la validità del contratto concluso, bensì solo che, definita la fase concorsuale ed individuato sulla base della graduatoria il destinatario della proposta di assunzione, il vizio del negozio deve essere necessariamente ricondotto ad una delle categorie note al diritto civile ed assoggettato alla relativa disciplina (in tal senso cfr
Cassazione civile sez. lav., 16/02/2021, n.4057).
Muovendo da detta premessa la Corte regolatrice ha da tempo affermato che l'erronea autoqualificazione dei potere in termini di autotutela non comporta che per ciò solo l'agire dell'ente debba integrare inadempimento, perchè il datore di lavoro pubblico è sempre tenuto al rispetto della legalità ed a conformare la propria condotta ai precetti inderogabili di legge, con la conseguenza che il giudice ordinario ben può diversamente qualificare l'atto adottato, ritenendolo illegittimo solo qualora riscontri l'insussistenza del vizio fatto valere dalla P.A. (cfr Cass. n. 25761 del 2008).
2.SULL'ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA PERMANENTE PER DICHIARAZIONE MENDACE
Ciò premesso, la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di depennamento con cui l l'ha cancellata dalla graduatoria Controparte_3 provinciale permanente di cui è causa, e contesta, per l'effetto, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da lei stipulato.
Esclude invero la non veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo per non aver utilizzato il punteggio derivante dal periodo disconosciuto dall' , avendo chiesto in autotutela la rettifica proprio di tale punteggio. Precisa, dunque, CP_6 di essere stata assunta in data 1.09.2021 sulla scorta della graduatoria successiva all'aggiornamento dei dati rettificati in data 29 gennaio 2019, senza l'utilizzo del punteggio annullato e conseguito presso la scuola Miniclub I sogni dei bimbi nell'anno 2016.
Evidenza infine di non essere destinataria di alcun provvedimento penale, bensì di un provvedimento di archiviazione.
Ebbene, vanno anzitutto richiamate le risultanze desumibili dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, i quali possono essere posti dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale.
In tal senso si è pronunciata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale "nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale" (così Cass. 20.1.2017, n. 1593;
Sez. 2 - , Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021).
E' stato invero affermato che "per il principio della pressoché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, quale principio generale del nuovo codice di procedura penale, questa Corte ha già statuito non solo che il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale
(Cass. n. 1095 del 2007), ma soprattutto che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico" (Cass.
18.4.2019, n. 10853; Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Sul punto, si deve fare riferimento all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018
R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal . Proprio i risultati delle Controparte_1 indagini penali, contrariamente da quanto asserisce il ricorrente, fanno in realtà propendere per la non veridicità di quanto dal medesimo dichiarato in data 30.10.2017 con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio scolastico
2017/2020.
La richiamata ordinanza cautelare – emessa in seno al procedimento penale che vedeva imputati i titolari di alcune scuole paritarie della provincia di Salerno – riconosceva l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di soggetti, i quali rivolgendosi a “faccendieri” orbitanti nel mondo delle predette scuole, “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2 ordinanza). Nello specifico, l'istituto paritario “Mini Club I sogni dei Bimbi” è esaminato dall'ordinanza
GIP a pagg. 406 e ss. Dalla stessa risulta che l'accesso ispettivo, effettuato in data
4/06/2018 dagli Ispettori dell' e dell'INL di Salerno presso la sede legale ed operativa CP_6 della "Mini Club I Sogni dei Bimbi di ", consentiva di constatare che Controparte_7
l'attività realizzata era quella di Scuola dell'infanzia paritaria. Al momento dell'accesso erano presenti soltanto due lavoratrici, ossia un'assistente amministrativa e una maestra.
L'assistente amministrativa forniva notizie utili al riguardo alla forza lavoro nel tempo occupata presso la scuola, delineando una gestione dell'attività scolastica realizzata prevalentemente con la compresenza di una sola maestra, di un'unica assistente amministrativa, e due soli collaboratori scolastici/bidelli in alternanza tra loro, uno dei quali identificato come “ ” (pag. 407 ordinanza). Per_1
Dal sopralluogo descritto dagli ispettori è emerso che la scuola, posta tutta al piano terra, è risultata articolarsi in un piccolo ingresso che disimpegna a destra per chi entra verso un mini studiolo costituito da un ambiente molto ristretto, quasi totalmente occupato dall'arredo e appena sufficiente per ospitare una sola postazione di lavoro e nel caso specifico occupata dall' assistente amministrativa . Tes_1
Si legge nell'ordinanza che dai dati contenuti nelle dichiarazioni di cui ai modelli tipo sottoscritti e prodotti al Controparte_8
per i vari anni scolastici dai soci accomandatari succedutesi,
[...] emerge un contesto di scuola dell'infanzia paritaria operante per un ridotto numero di bambini (sedici alunni) per i quali sono impegnate, in numero di due e più raramente di tre maestre, assunte nello stesso anno scolastico unitamente ad uno o al massimo due assistenti amministrativi ( sin dall'ottobre 2014 e, per un limitato periodo, Pt_2 Parte_3 alla quale risulta però attribuita la qualifica di collaboratore scolastico) e ad un solo
[...] collaboratore scolastico, qualifica presente nella documentazione prodotta al dalla CP_8 società de quo per una sola unità in ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2011/12 (Molinaro
C.), 2015/2016 ( I.), 2016/2017 (Desiderio A.) e 2017/2018 (Annunziata S.M.). CP_9
Per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 i legali rappresentanti succedutesi hanno prodotto dichiarazioni suppletive motivanti l'assenza della figura del collaboratore scolastico, al riguardo dichiarando: "il servizio di pulizie e di collaboratore scolastico per l'anno scolastico
..... viene svolto da familiari senza retribuzione" .
Tali dati, si legge nell'ordinanza, riflettono il ristretto e stabile numero dei bambini, circoscritto a sole sedici unità e il ridotto numero di maestre, assistenti amministrativi, cuochi e collaboratori scolastici, peraltro compatibili con quelli di cui alle informazioni assunte in occasione dell'accesso ispettivo.
In sintesi, la Mini Club I sogni dei Bimbi s.a.s ha gestito una piccola realtà scolastica costituita da una scuola materna per soli 16 bambini, di qui la singolarità delle risultanze delle analisi di comunicazioni Unilav trasmesse al Centro per l'impiego sia in ragione della loro entità numerica (476 Comunicazioni Unilav) che la anomala distribuzione per qualifiche di tale ingente numero di lavoratori.
L'accertamento ispettivo rileva che in totale contrasto con il numero dei lavoratori comunicati nei vari anni scolastici al risultano le numerosissime Comunicazioni Unilav (circa 476 CP_8 per complessivi 341 codici fiscali di persone fisiche) trasmesse telematicamente dalla scuola paritaria al Centro per l'impiego, per la maggior parte relative a periodi di lavoro ampiamente precedenti la data di trasmissione delle dette comunicazioni e avvenute in un arco temporale ridottissimo (dal 13.11.2017 al 20.07.2018). Pur tenendo conto che, per effetto della legge n. 176/2007, per gli Istituti scolastici l'obbligo di comunicazione di assunzione eccezionalmente non è preventivo ma va adempiuto entro i 10 giorni successivi all'evento, si è constatato che numerosissime Comunicazioni obbligatorie unilav delineano una rilevante e massiccia operazione di regolarizzazione di numerosissimi rapporti "a posteriori" , prevalentemente comunicati al Centro per l'IM (data invio Comunicazioni unilav) in periodi ampiamente successivi, posteriori alla data del 26/10/2017 di nomina dell'attuale socio accomandatario ed in concomitanza dell'emanazione del D.M. 640/2017 di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia con validità triennio scolastico 2017/2020. L'instaurazione, anomala in quanto marcatamente retroattiva, di tali rapporti di lavoro con così tanti collaboratori scolastici oltre a maestre e assistenti amministrativi è dunque apparsa infatti, in insanabile contrasto non solo con il dato costituito dal ridotto numero di bimbi frequentanti la piccola scuola dell'infanzia Mini
Club I Sogni dei Bimbi al Corso Vittorio Emanuele 101 in Nocera Inferiore, ma anche con i contenuti sia delle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento che della documentazione, trasmessa al (prospetti del personale e Controparte_8 schede di funzionamento) per ciascun anno scolastico a firma del Legale Rappresentante
e del Coordinatore didattico (pag. 412 ordinanza).
L'assistente amministrativa trovata all'atto dell'ispezione, invero, ha riferito solo di due bidelli in tutti gli anni di ininterrotto servizio (dal 2014), assunti in alternanza ed impegnati solo per un'ora al giorno tra le 14:00 e le 15:00, dichiarando di essere stata l'unica dipendente occupata in qualità di assistente amministrativa (pag. 420 ordinanza cautelare).
Tale contrasto appare ancora più marcato in relazione alla visione dei luoghi ove si svolge l'attività scolastica, effettuata in occasione dell'accesso ispettivo del 4 giugno 2018 dagli
Ispettori verbalizzanti e dalle notizie in tale occasione e in tempi successivi assunte.
Come di legge nell'ordinanza (pag. 426) nessuno dei tre soci accomandatari succedutesi nella carica, nel rendere dichiarazioni ai verbalizzanti , ha fornito elementi e conferme circa l'effettivo verificarsi in un ampio temporale di tanti rapporti di lavoro oggetto di retroattive trasmissioni della relativa Comunicazione Unilav di assunzione.
Inoltre, dall'accertamento ispettivo è emerso che il volume d'affari degli istituti esaminati era
“largamente insufficiente a bilanciare già solo i cosi relativi a tutto il personale denunciato”; gli adempimenti fiscali erano stati effettuati “solo per una parte dei lavoratori”; per evitare i controlli degli istituti scolatici sulla regolarità contributiva dei lavoratori fittiziamente occupati, gli istituti paritari si sono “inventati” lo stratagemma di “crearsi un credito ad hoc” da compensare del tutto inesistente.
Si è ritenuto dunque che “numerosissimi rapporti di lavoro oggetto di trasmissioni di comunicazioni unilav retroattive per profili attinenti alle qualifiche connesse alla gestione della scuola paritaria Mini Club Sogni dei Bimbi, […] non possono essere ritenuti genuini.
[…] Con la redazione del verbale conclusivo dell'accertamento verranno annullate, in quanto presenti nelle denunce UNIEMENS presentate all' , le posizioni CP_6 assicurative/contributive inerenti i rapporti di lavoro di n. 302 persone fisiche” (cfr. pag. 429 ordinanza).
Nell'elenco di tali soggetti – che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali servizi – figurava anche il nominativo della ricorrente.
Alla pagina 289 della citata ordinanza, infatti, si può leggere che , nata a [...] Parte_1
28/01/1967 ha presentato “domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola Miniclub I Sogni Dei Bimbi dall'1/3/2016 al 30/11/2016. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione per l'assunzione presso Istituto Comprensivo Luciano Manara, Via F.
Lamennais 20- , dal 12110/2018 al 12/10/2019”. CP_3 Con riferimento a siffatta posizione, a fronte di un rapporto di lavoro iniziato in data
01.03.2016, la comunicazione Unilav risulta trasmessa solo il 20 novembre del 2017 e le denunce il 04.04.2018. Pt_4
CP_ In seguito ai richiamati accertamenti ispettivi, come ricordato, l' ha proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la scuola paritaria richiamata.
Orbene, a fronte delle suddette risultanze documentali dalle quali emerge che il servizio espletato dalla ricorrente presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di Nocera
Inferiore (SA) sia stato falsamente attestato nella domanda di inserimento nella graduatoria
ATA presentata il 30.10.2017, sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e la veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di
III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020. Ma tale onere non è stato adempiuto.
Invero, a fronte di una quadro fortemente indicativo della non veridicità dell'attività lavorativa espletata, la ricorrente avrebbe dovuto corroborare la propria tesi sulla effettività di tale rapporto, con indicazione delle modalità con cui si esplicava la sua attività lavorativa, dell'articolazione del suo orario di lavoro, dei colleghi presenti sul luogo di lavoro;
elementi di cui non vi è alcuna traccia in atti, di talché la loro mancanza si aggiunge, quale ulteriore indizio, al quadro probatorio di segno opposto fornito dal . CP_1
Per il resto, pare sufficiente evidenziare come la ricorrente si sia limitata a dedurre che la dichiarazione resa fosse veritiera per non aver utilizzato il punteggio derivante dal periodo disconosciuto dall' , avendo chiesto in autotutela la rettifica proprio di tale punteggio. CP_6
Né la stessa ha ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di
Nocera Inferiore (SA), dunque, dimostrando l'erroneità dell'operato disconoscimento di detto periodo di servizio presso la scuola paritaria.
In tale contesto non si può poi non considerare, come elemento probatorio a sé stante,
l'archiviazione del procedimento penale a carico della lavoratrice dal momento che in quel caso la rilevanza penale è stata esclusa per insussistenza del fatto, ma ciò è avvenuto solo per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità̀ richiesta dalla norma
(beneficio economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316 ter c.p.), lasciando quindi incontestata la rilevanza civile, amministrativa e contabile della condotta così accertata (cfr all.9 ricorrente).
Si legge invero nella richiesta di archiviazione che “quanto commesso dall'indagata è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. fattispecie che enuclea un falso strumentale alla percezione di un beneficio di natura eterogenea, suscettibile di valutazione economica, che se inferiore ad euro 4.000 comporta l'irrilevanza penale con erogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro
25.822 da parte della competente ”; “nel caso che qui occupa il soggetto agente CP_10 dichiara falsamente di aver prestato attività lavorativa onde ottenere l'erogazione del punteggio ulteriore in graduatoria, che manifesta un valore economico inferiore ad euro
4.000 con conseguente rilievo amministrativo della condotta”.
Ebbene, quanto illustrato basta per ritenere provata la falsità delle autodichiarazioni rese dalla ricorrente con la domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alla prestazione del servizio quale collaboratore scolastico presso l'Istituto “Mini Club I sogni dei Bimbi”.
3.SULLE CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI MENDACI RESE NELLA DOMANDA
DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DEL PERSONALE ATA E SULL'INVALIDITA'
DEL SERVIZIO STATALE SVOLTO NEL TRIENNIO 2017/2020
Occorre a tal punto richiamare il D.M. 640 del 2017 (decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA per il triennio 2018-2021) che, in ordine all'attività di verifica e all'adozione di provvedimenti comportanti l'esclusione dalla graduatoria, agli artt. 7 e 8, così dispone: art. 7, c. 7.1 “- Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura;
vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.
7.2 - È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda,
l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. […] 7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. […]
7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, […], dandone conseguente comunicazione all'aspirante
e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. Il successivo art. 8, rubricato “Nullità della domanda – Esclusione della procedura”, già richiamato dall'art.
7.7 stabilisce che:
“8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
a) … ; […];
d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre,
l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445” .
Rileva ancora richiamare l'art. 2, co. 2 del bando di concorso del Direttore Generale dell' , relativo alle graduatorie permanenti di cui al D.lgs 297/94 art 554 Parte_5 secondo cui “per essere ammessi al concorso i candidati devono altresì possedere una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi […] (all. 20 convenuta).
La lettura delle citate disposizioni disciplinanti la costituzione delle graduatorie depone dunque per la piena legittimità del depennamento disposto dall'Amministrazione convenuta. Difatti, la PA, nel rivalutare la posizione occupata dall'odierna ricorrente nelle previgenti G.I. alla luce dei nuovi elementi emersi in sede penale e del riscontro poi fornito dall' (non CP_6 noti al momento del controllo effettuato successivamente alla presentazione della domanda con la stipula dei contratti a termine), che, addirittura, comunicava l'annullamento dei rapporti di lavoro intercorsi tra parte attrice e la scuola paritaria in questione, smentendo così le dichiarazioni rese in domanda in ordine a detti servizi, a fronte della non veridicità delle dichiarazioni rese, ha proceduto correttamente al depennamento della ricorrente dalla graduatoria permanente.
Ed invero, come già ricordato, la ricorrente proponeva domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto personale ATA, profilo collaboratore scolastico, nel triennio
2017/2020, dichiarando di aver prestato servizi presso l'Istituto Paritario “Miniclub I sogni dei Bimbi”, accertati poi come mai svolti.
In forza dell'inserimento in tale graduatoria, la ricorrente stipulava vari contratti a tempo determinato, il primo in data 18.10.2018.
Ebbene, come correttamente rammentato da parte convenuta, il servizio a tempo determinato reso dal ricorrente negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021- che ha contribuito alla maturazione dei 24 mesi di servizio utili all'inserimento in graduatoria provinciale permanente di prima fascia - è stato, da quest'ultimo, quindi, reso in forza dell'inserimento in una graduatoria in cui non aveva titolo di permanere, per aver reso Pt_1 una dichiarazione mendace, come successivamente accertato in sede giudiziaria.
Come visto, ai sensi dell'art. 7, co. 7 del D.M. 640/2017 tutto il servizio reso, poiché svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, deve essere considerato come reso di fatto e non diritto,
e allo stesso non deve essere assegnato alcun punteggio.
Ne consegue che i rapporti di lavoro instaurati nei predetti anni scolastici non potevano costituire valido titolo e non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento della ricorrente all'interno della graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22.
Non può sul punto non evidenziarsi che per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie (cfr
Cassazione, Sezione lavoro sentenza 29 marzo 2023 n. 8944).
Conseguentemente, senza il servizio a tempo determinato svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, il ricorrente si ritrovava sprovvisto di uno dei requisiti di ammissione al concorso che prevede, come appena visto, quale requisito per l'assunzione a tempo indeterminato l'avere una anzianità di servizio di almeno due anni di servizio prestato nel profilo corrispondente presso scuole statali.
Ne consegue pertanto l'infondatezza della prospettazione attorea relativa alla validità del servizio statale prestato, quale assistente amministrativo, negli aa.ss.. predetti e, conseguentemente, sulla sussistenza del requisito utile (24 mesi di servizio statale) per l'inserimento nella graduatoria permanente sull'assunto che non avrebbe utilizzato quel punteggio derivante dal periodo poi disconosciuto, avendo ella stessa chiesto in autotutela la rettifica del detto punteggio.
Come visto, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.
Dunque, non solo il servizio prestato nei detti anni scolastici non può aver nessun rilievo giuridico, ma in ragione della falsa attestazione sul servizio presso l'Istituto paritario “Mini
Club I Sogni dei Bimbi” di Nocera Inferiore (SA), parte attrice non avrebbe potuto – in ogni caso – restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione.
L'accertata insussistenza di un'anzianità di servizio pregressa è requisito di esclusione dalla graduatoria di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 (art. 8, comma
2, lett. d) D.M. cit.) e siffatta esclusione reca con sé la caducazione di tutti gli atti conseguenziali, ossia dell'immissione in ruolo e dei rapporti di lavoro instaurati in base alla stessa dal momento che il punteggio accumulato grazie ai primi contratti – da considerarsi giuridicamente non validi, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto essere escluso dalle graduatorie - ha permesso a parte attrice di posizionarsi utilmente in graduatoria e di maturare nel contempo i 24 mesi che gli hanno, poi, consentito di accedere alla graduatoria permanente e all'immissione in ruolo.
L' argomentazione attorea non tiene conto della circostanza sopra evidenziata per cui parte attrice non avrebbe potuto ottenere le diverse nomine, in quanto al riscontro della dichiarazione mendace consegue non solo l'invalidità del servizio ma anche la cancellazione dalla graduatoria. Pertanto, alcun contratto a termine negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 avrebbe potuto stipulare con l'amministrazione convenuta.
Se la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, ciò comporta di per sé la nullità (quale vizio genetico) dei contratti stipulati, senza alcuna necessità di vagliare il punteggio conseguito dal dichiarante. Il fatto poi che la ricorrente abbia in autotutela chiesto la rettifica del punteggio relativo al servizio presso la scuola paritaria in questione non toglie di certo disvalore alla condotta posta in essere al momento della presentazione della domanda - e a cui la richiamata normativa correla la esclusione dalla graduatoria – avendo dichiarato la prestazione di servizi non veritieri.
Occorre aggiungere che la ricorrente ha fondato la richiesta di rettifica sulla circostanza che il servizio dichiarato come prestato presso le scuole paritarie non risultasse nell'archivio e tale rettifica ha avuto luogo a gennaio 2019, a circa un anno e mezzo di distanza CP_6 dalla presentazione della domanda di inclusione in graduatoria e dopo la stessa convocazione per la stipula di un contratto a tempo determinato in data 12.10.2018, stipula avvenuta proprio in forza dell'inserimento nella graduatoria.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha fatto corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia in esame, depennando la ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022, profilo BO AS, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in essere per assenza dei requisiti previsti per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 2.032,00 (già ridotte del 20%)
Salerno, 09.07.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino