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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 944/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Nicolò Crascì Presidente
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice ausiliaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 944/2023
PROMOSSA DA
, nato a [...] il giorno 11.11.1975, titolare dell'omonima Parte_1
azienda agricola (P. IVA ), con sede in Caltagirone in contrada San Mauro s.n., P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Caltagirone, piazza Vincenzo Bellini n. 20, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Scerba che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
incorporante la Controparte_1 [...]
, (P.IVA , con sede in Mogliano Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 8 Veneto, in via Marocchesa, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paternò, in via Emanuele Bellia n. 170, presso lo studio dell'Avv. Carlo Bucolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27 aprile 2013 titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Caltagirone, la Controparte_3
, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattuale dovuto in relazione
[...] all'incendio asseritamente verificatosi nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2012 che aveva distrutto la struttura del fabbricato ed il trattore Landini 125 targato AY920M, posto al suo interno, ed in forza di una polizza assicurativa stipulata il 23.07.2012 con la predetta compagnia assicurativa per il rischio incendio, e ciò per complessivi € 74.731,00 (di cui 37.231,00 per la ristrutturazione del fabbricato, €
27.500,00 per i danni al mezzo agricolo e ulteriori € 10.000,00 quale corrispettivo per il cd. danno da fermo tecnico).
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 334/2023, pubblicata il 31 maggio 2023, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 501/2013 R.G., rigettava la domanda proposta da parte attrice così statuendo: “rigetta la domanda proposta dall' ; Parte_2
condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti Parte_2 della che vengono liquidate in € 7.052,00 oltre Controparte_3
rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
pone le spese della CTU a carico di parte attrice”.
Per l'integrale riforma della predetta sentenza , titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
ha proposto appello (con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 3 luglio 2023), affidato a un unico motivo.
La società incorporante la , si è Controparte_1 Controparte_3 costituita in giudizio contestando il contenuto dell'atto di appello e chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.
pagina 2 di 8 All'udienza del 9 dicembre 2024, previa autorizzazione del deposito di note difensive, la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico e articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di indennizzo proposta ritenendo che non fosse stato assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, in quanto sarebbe carente la prova dell'esistenza del nesso causale tra l'evento denunciato e i danni patiti, nonché della loro quantificazione.
L'appellante contesta le conclusioni rassegnate dal primo giudice deducendo che il verificarsi dell'evento è stato adeguatamente provato tramite l'escussione dei testimoni, Testimone_1
e , i quali, a suo dire, avrebbero fornito dichiarazioni precise e concordanti,
[...] Testimone_2
confermando il proprio assunto, cioè che, nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2012, la propria azienda era stata interessata da un vasto incendio, da cui erano scaturiti cospicui danni sia al capannone, che al mezzo ivi presente che appariva “distrutto e annerito”.
Ai fini della quantificazione dei danni, il ha aggiunto, poi, di aver prodotto in atti apposito Pt_1
preventivo di spesa redatto dal dott. , da cui emergerebbe il preciso ammontare dei danni Per_1
occorsi al proprio immobile a seguito del sinistro e della cui riparazione lo stesso si era dovuto far carico per assicurare la prosecuzione dell'attività economica in esso svolta.
Relativamente ai danni riscontrati al trattore, che il avrebbe dismesso perché divenuto del tutto Pt_1 inutilizzabile, l'appellante ha sostenuto analogamente di aver fornito elementi idonei a quantificare l'effettivo valore producendo in atti la fattura di acquisto e i relativi documenti fiscali (carta di circolazione).
Alla luce di tali argomentazioni, egli sostiene di aver assolto il proprio onere probatorio circa i danni patiti a seguito dell'incendio e il loro ammontare, oltre che, prima ancora, circa il nesso di causalità tra i danni lamentati e il sinistro, e di avere, perciò, diritto al pagamento dell'indennizzo previsto in polizza.
Il motivo in esame è infondato.
Invero, sotto il profilo giuridico, è condivisibile la premessa formulata dal Tribunale di Caltagirone laddove chiarisce che, nell'ambito dei contratti assicurativi, opera il generale principio di diritto vigente pagina 3 di 8 in materia di obbligazioni secondo il quale spetta a chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro l'onere di provare il fatto costitutivo dell'asserito credito, ossia la fonte negoziale o legale del preteso diritto (Cass. civ. n. 127/2022; Cass. civi. n. 13240/2019).
Più precisamente, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass. 9205/2021;
Cass. 15630/2018; Cass. 17/1987; Cass. n. 1081/1978).
In altri termini, dunque, grava in capo all'assicurato, innanzi tutto, l'onere di provare il verificarsi dell'evento e del danno, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altro.
Ebbene, nel caso in esame, l'applicazione di tali principi induce a ritenere che la domanda sia stata correttamente reputata infondata dal primo giudice.
Infatti, sebbene non sia in discussione l'esistenza della polizza assicurativa n. 000580.12.300029, sottoscritta dal titolare dell'omonima azienda, e dalla compagnia assicurativa Pt_1 [...]
(oggi incorporata da ), e nonostante risulti Controparte_3 Controparte_1
accertata la presenza di tracce di eventi incendiari che hanno interessato l'azienda dell'assicurato, tuttavia mancano in atti elementi sufficienti per ritenere, specie a fronte delle contestazioni sollevate dalla compagnia assicurativa, che si sia effettivamente verificato l'incendio dedotto in giudizio e collocato dall'attore nella notte fra il 3 e il 4 settembre 2012. La società di assicurazione appellata sin dal primo grado aveva infatti contestato la data di verificazione dell'incendio e, per l'effetto, l'effettiva operatività della polizza assicurativa stipulata pochi mesi prima, in data 23/7/2012, rilevando come, già nel luglio 2012 (prima ancora che fosse stipulata la polizza assicurativa per il rischio incendio), il avesse richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per eventi incendiari a danno della sua Pt_1
proprietà.
In difetto di tale prova, non è possibile ravvisare l'indispensabile nesso causale tra l'incendio e i lamentati danni, senza il quale non può trovare accoglimento la richiesta di indennizzo proposta dall'assicurato, che trova il suo fatto generatore proprio in quel dato fatto storico d'incendio, in cui soltanto si identifica la causa petendi della sua domanda giudiziale.
pagina 4 di 8 Ed invero, nel caso di domande eterodeterminate (qual è indubbiamente quella proposta nel presente giudizio), la portata individuatrice della domanda è incentrata nella causa petendi implicante il petitum.
Va rilevato, infatti, che nelle obbligazioni di genere (come nella specie) ciascuno dei diritti nasce con il proprio rispettivo fatto costitutivo, che è necessariamente diverso per ogni singolo diritto, sicché è in questo fatto, e solo in questo, che si identifica la causa petendi. Quindi, non qualsiasi incendio che abbia potuto interessare l'azienda dell'appellante è titolo costitutivo del diritto al pagamento del preteso indennizzo, ma solo quel determinato incendio dedotto in giudizio, cioè l'incendio che si sarebbe verificato, nella prospettazione dell'appellante, nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2012 e, quindi, durante il periodo di vigenza della sottoscritta polizza.
Ciò posto, va osservato che il si è limitato a dedurre l'infondatezza delle contestazioni mosse Pt_1
dalla società appellata, senza però fornire prove idonee per suffragare la propria tesi, rimasta sprovvista così di valido riscontro probatorio.
Infatti, l'unica prova offerta è rappresentata tendenzialmente dalle sole dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, che, per la loro genericità, non sono idonee a fornire valida e piena dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda prospettati dall'appellante e si risolvono in elementi nel complesso insufficienti per condurre a un ribaltamento della decisione di prime cure.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e , Testimone_1 Testimone_2 infatti, emerge che nessuno dei due ha assistito al divampare delle fiamme all'interno della proprietà del avendo entrambi riferito solo di aver visto del fumo provenire dal suo fondo la mattina del Pt_1
4 settembre 2012.
Inoltre, solo il teste ha riferito che il giorno prima il capannone era integro, Testimone_1 dichiarando di saperlo perché “si trova di passaggio sulla strada per andare a casa mia”. Il primo giudice, nella sentenza, ha messo in evidenza come in questa parte la dichiarazione del teste risulti poco dettagliata non avendo questi precisato “se e come abbia avuto diretta percezione dello stato del capannone”, senza che tale valutazione, in sé condivisibile, abbia formato oggetto, poi, di alcuna specifica censura da parte dell'appellante con l'atto di appello.
A ciò si aggiungono gli elementi di insanabile contraddittorietà esistenti nella ricostruzione dei fatti fornita dal non colmati dalle generiche dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Va osservato Pt_1
infatti che i detti testimoni non hanno fornito elementi di giudizio per ritenere, come assume pagina 5 di 8 l'appellante, che l'incendio possa essersi spento in modo autonomo e in poche ore, nonostante le fiamme avessero (com'è dato evincersi dalle stesse allegazioni del e dalle dichiarazioni rese Pt_1
dai testimoni) raggiunto notevoli dimensioni e non risulti in atti prodotto alcun rapporto d'intervento dei vigili del fuoco.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova né del verificarsi del sinistro nella notte tra il 3.9.2012 e il 4.9.2012, né dell'esistenza di un nesso causale tra il suddetto evento e i lamentati danni.
Tali conclusioni trovano riscontro anche nella c.t.u. effettuata dall'ing. , il quale ha Persona_2
dato atto di non poter pervenire ad una corretta valutazione e quantificazione dei danni da incendio riportati all'interno dell'azienda agricola dell'appellante, per carenza delle necessarie prove documentali.
Il consulente tecnico d'ufficio ha precisato, infatti, di non aver potuto ispezionare il trattore che, come dichiarato dallo stesso non si trovava più nella sua disponibilità essendo stato dismesso per Pt_1
inutilizzabilità. Al riguardo, però, nessuna documentazione è stata prodotta né per dimostrare le condizioni del mezzo dopo l'incendio né per provare la presunta rottamazione dello stesso, essendosi la parte attrice limitata a produrre in atti la fattura di acquisto e la carta di circolazione.
Analoghe considerazioni sono state espresse in merito ai presunti danni riportati al fabbricato adibito a rimessa di mezzi agricoli ubicato nel fondo di proprietà del poiché l'immobile si presentava Pt_1
già ristrutturato e, come evidenziato dallo stesso C.T.U., non è stata fornita alcuna documentazione fotografica idonea a verificare, sia pure solo per documenti, lo stato dei luoghi prima e dopo il dedotto incendio.
Sulla scorta di tali premesse, il C.T.U. ha, quindi, correttamente concluso che “…considerato quanto citato in premessa, non è in grado di valutare quali siano i danni compatibili con l'evento, considerato che non ha nessun riscontro dello stato dei luoghi dopo l'incendio; ma può solamente fare delle ipotesi sulla base delle quali cercherà di individuare gli elementi che possano essere stati interessati dall'evento” (cfr. pag. 3 c.t.u.).
Infine, parimenti infondata si rileva la censura con cui parte appellante si duole che non sia stata attribuita efficacia probatoria al rifiuto opposto dalla convenuta compagnia assicurativa alla richiesta pagina 6 di 8 dell'attore volta a ottenere, da parte di questa, l'esibizione in giudizio della perizia effettuata dal perito della stessa assicurazione.
Infatti, come correttamente statuito dal primo giudice, non ricorrevano, nella specie, gli estremi per l'emissione di un ordine di esibizione nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, occorrendo, a tal fine, che la relativa istanza, in ispecie formulata dall'attore, odierno appellante, risulti corredata dall'indicazione specifica del documento o della cosa in possesso della parte o del terzo e, quando è necessario, dall'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
31683/2022). Nel caso in esame, manca in atti la prova dell'esistenza del suddetto documento e, di fronte a tale difetto, il diniego espresso dalla compagnia assicurativa (che nega di essere in possesso del documento) resta priva di ogni rilievo.
Alla luce di quanto esposto e in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, si ritiene, in definitiva, che l'appellante non abbia fornito la prova del fatto costitutivo della propria domanda.
Da ciò discende, pertanto, la correttezza della statuizione qui impugnata, di rigetto della domanda di indennizzo proposta da titolare dell'omonima azienda, con la conseguente integrale Parte_1
conferma della sentenza.
Restano assorbite le restanti doglianze riguardanti l'entità del danno patito, incluso il cd. danno da fermo tecnico (in quanto il rigetto delle censure sopra esaminate rende evidentemente superflua ogni valutazione del quantum della pretesa dell'appellante nel presente grado, in difetto – a monte - della prova dell'esistenza di un danno indennizzabile dalla compagnia assicurativa citata in giudizio).
L'appello va, di conseguenza, integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. Giustizia n.
147/2022, oggi vigente, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tariffario
€ 26.00,01 / € 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Quanto alla sola fase di trattazione, nella liquidazione, si è tenuto conto dei valori minimi della tariffa, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 8.469,00 (per la fase di studio un compenso medio di € 2.058,00, per la fase introduttiva un compenso medio di € 1.418,00, per la fase di pagina 7 di 8 trattazione un compenso minimo di € 1.523,00 e per la fase decisionale un compenso medio di €
3.470,00).
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater) pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 944/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da titolare dell'omonima azienda agricola, avverso la sentenza n. 334/2023 Parte_1
del 31 maggio 2023 del Tribunale di Caltagirone (resa nel procedimento iscritto al n. 501/2013 R.G.), che conferma;
condanna l' al rimborso, in favore della società Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Catania il 17 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
LA CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Nicolò Crascì Presidente
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice ausiliaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 944/2023
PROMOSSA DA
, nato a [...] il giorno 11.11.1975, titolare dell'omonima Parte_1
azienda agricola (P. IVA ), con sede in Caltagirone in contrada San Mauro s.n., P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Caltagirone, piazza Vincenzo Bellini n. 20, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Scerba che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
incorporante la Controparte_1 [...]
, (P.IVA , con sede in Mogliano Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 8 Veneto, in via Marocchesa, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paternò, in via Emanuele Bellia n. 170, presso lo studio dell'Avv. Carlo Bucolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27 aprile 2013 titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Caltagirone, la Controparte_3
, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattuale dovuto in relazione
[...] all'incendio asseritamente verificatosi nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2012 che aveva distrutto la struttura del fabbricato ed il trattore Landini 125 targato AY920M, posto al suo interno, ed in forza di una polizza assicurativa stipulata il 23.07.2012 con la predetta compagnia assicurativa per il rischio incendio, e ciò per complessivi € 74.731,00 (di cui 37.231,00 per la ristrutturazione del fabbricato, €
27.500,00 per i danni al mezzo agricolo e ulteriori € 10.000,00 quale corrispettivo per il cd. danno da fermo tecnico).
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 334/2023, pubblicata il 31 maggio 2023, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 501/2013 R.G., rigettava la domanda proposta da parte attrice così statuendo: “rigetta la domanda proposta dall' ; Parte_2
condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti Parte_2 della che vengono liquidate in € 7.052,00 oltre Controparte_3
rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
pone le spese della CTU a carico di parte attrice”.
Per l'integrale riforma della predetta sentenza , titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
ha proposto appello (con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 3 luglio 2023), affidato a un unico motivo.
La società incorporante la , si è Controparte_1 Controparte_3 costituita in giudizio contestando il contenuto dell'atto di appello e chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.
pagina 2 di 8 All'udienza del 9 dicembre 2024, previa autorizzazione del deposito di note difensive, la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico e articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di indennizzo proposta ritenendo che non fosse stato assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, in quanto sarebbe carente la prova dell'esistenza del nesso causale tra l'evento denunciato e i danni patiti, nonché della loro quantificazione.
L'appellante contesta le conclusioni rassegnate dal primo giudice deducendo che il verificarsi dell'evento è stato adeguatamente provato tramite l'escussione dei testimoni, Testimone_1
e , i quali, a suo dire, avrebbero fornito dichiarazioni precise e concordanti,
[...] Testimone_2
confermando il proprio assunto, cioè che, nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2012, la propria azienda era stata interessata da un vasto incendio, da cui erano scaturiti cospicui danni sia al capannone, che al mezzo ivi presente che appariva “distrutto e annerito”.
Ai fini della quantificazione dei danni, il ha aggiunto, poi, di aver prodotto in atti apposito Pt_1
preventivo di spesa redatto dal dott. , da cui emergerebbe il preciso ammontare dei danni Per_1
occorsi al proprio immobile a seguito del sinistro e della cui riparazione lo stesso si era dovuto far carico per assicurare la prosecuzione dell'attività economica in esso svolta.
Relativamente ai danni riscontrati al trattore, che il avrebbe dismesso perché divenuto del tutto Pt_1 inutilizzabile, l'appellante ha sostenuto analogamente di aver fornito elementi idonei a quantificare l'effettivo valore producendo in atti la fattura di acquisto e i relativi documenti fiscali (carta di circolazione).
Alla luce di tali argomentazioni, egli sostiene di aver assolto il proprio onere probatorio circa i danni patiti a seguito dell'incendio e il loro ammontare, oltre che, prima ancora, circa il nesso di causalità tra i danni lamentati e il sinistro, e di avere, perciò, diritto al pagamento dell'indennizzo previsto in polizza.
Il motivo in esame è infondato.
Invero, sotto il profilo giuridico, è condivisibile la premessa formulata dal Tribunale di Caltagirone laddove chiarisce che, nell'ambito dei contratti assicurativi, opera il generale principio di diritto vigente pagina 3 di 8 in materia di obbligazioni secondo il quale spetta a chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro l'onere di provare il fatto costitutivo dell'asserito credito, ossia la fonte negoziale o legale del preteso diritto (Cass. civ. n. 127/2022; Cass. civi. n. 13240/2019).
Più precisamente, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass. 9205/2021;
Cass. 15630/2018; Cass. 17/1987; Cass. n. 1081/1978).
In altri termini, dunque, grava in capo all'assicurato, innanzi tutto, l'onere di provare il verificarsi dell'evento e del danno, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altro.
Ebbene, nel caso in esame, l'applicazione di tali principi induce a ritenere che la domanda sia stata correttamente reputata infondata dal primo giudice.
Infatti, sebbene non sia in discussione l'esistenza della polizza assicurativa n. 000580.12.300029, sottoscritta dal titolare dell'omonima azienda, e dalla compagnia assicurativa Pt_1 [...]
(oggi incorporata da ), e nonostante risulti Controparte_3 Controparte_1
accertata la presenza di tracce di eventi incendiari che hanno interessato l'azienda dell'assicurato, tuttavia mancano in atti elementi sufficienti per ritenere, specie a fronte delle contestazioni sollevate dalla compagnia assicurativa, che si sia effettivamente verificato l'incendio dedotto in giudizio e collocato dall'attore nella notte fra il 3 e il 4 settembre 2012. La società di assicurazione appellata sin dal primo grado aveva infatti contestato la data di verificazione dell'incendio e, per l'effetto, l'effettiva operatività della polizza assicurativa stipulata pochi mesi prima, in data 23/7/2012, rilevando come, già nel luglio 2012 (prima ancora che fosse stipulata la polizza assicurativa per il rischio incendio), il avesse richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per eventi incendiari a danno della sua Pt_1
proprietà.
In difetto di tale prova, non è possibile ravvisare l'indispensabile nesso causale tra l'incendio e i lamentati danni, senza il quale non può trovare accoglimento la richiesta di indennizzo proposta dall'assicurato, che trova il suo fatto generatore proprio in quel dato fatto storico d'incendio, in cui soltanto si identifica la causa petendi della sua domanda giudiziale.
pagina 4 di 8 Ed invero, nel caso di domande eterodeterminate (qual è indubbiamente quella proposta nel presente giudizio), la portata individuatrice della domanda è incentrata nella causa petendi implicante il petitum.
Va rilevato, infatti, che nelle obbligazioni di genere (come nella specie) ciascuno dei diritti nasce con il proprio rispettivo fatto costitutivo, che è necessariamente diverso per ogni singolo diritto, sicché è in questo fatto, e solo in questo, che si identifica la causa petendi. Quindi, non qualsiasi incendio che abbia potuto interessare l'azienda dell'appellante è titolo costitutivo del diritto al pagamento del preteso indennizzo, ma solo quel determinato incendio dedotto in giudizio, cioè l'incendio che si sarebbe verificato, nella prospettazione dell'appellante, nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2012 e, quindi, durante il periodo di vigenza della sottoscritta polizza.
Ciò posto, va osservato che il si è limitato a dedurre l'infondatezza delle contestazioni mosse Pt_1
dalla società appellata, senza però fornire prove idonee per suffragare la propria tesi, rimasta sprovvista così di valido riscontro probatorio.
Infatti, l'unica prova offerta è rappresentata tendenzialmente dalle sole dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, che, per la loro genericità, non sono idonee a fornire valida e piena dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda prospettati dall'appellante e si risolvono in elementi nel complesso insufficienti per condurre a un ribaltamento della decisione di prime cure.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e , Testimone_1 Testimone_2 infatti, emerge che nessuno dei due ha assistito al divampare delle fiamme all'interno della proprietà del avendo entrambi riferito solo di aver visto del fumo provenire dal suo fondo la mattina del Pt_1
4 settembre 2012.
Inoltre, solo il teste ha riferito che il giorno prima il capannone era integro, Testimone_1 dichiarando di saperlo perché “si trova di passaggio sulla strada per andare a casa mia”. Il primo giudice, nella sentenza, ha messo in evidenza come in questa parte la dichiarazione del teste risulti poco dettagliata non avendo questi precisato “se e come abbia avuto diretta percezione dello stato del capannone”, senza che tale valutazione, in sé condivisibile, abbia formato oggetto, poi, di alcuna specifica censura da parte dell'appellante con l'atto di appello.
A ciò si aggiungono gli elementi di insanabile contraddittorietà esistenti nella ricostruzione dei fatti fornita dal non colmati dalle generiche dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Va osservato Pt_1
infatti che i detti testimoni non hanno fornito elementi di giudizio per ritenere, come assume pagina 5 di 8 l'appellante, che l'incendio possa essersi spento in modo autonomo e in poche ore, nonostante le fiamme avessero (com'è dato evincersi dalle stesse allegazioni del e dalle dichiarazioni rese Pt_1
dai testimoni) raggiunto notevoli dimensioni e non risulti in atti prodotto alcun rapporto d'intervento dei vigili del fuoco.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova né del verificarsi del sinistro nella notte tra il 3.9.2012 e il 4.9.2012, né dell'esistenza di un nesso causale tra il suddetto evento e i lamentati danni.
Tali conclusioni trovano riscontro anche nella c.t.u. effettuata dall'ing. , il quale ha Persona_2
dato atto di non poter pervenire ad una corretta valutazione e quantificazione dei danni da incendio riportati all'interno dell'azienda agricola dell'appellante, per carenza delle necessarie prove documentali.
Il consulente tecnico d'ufficio ha precisato, infatti, di non aver potuto ispezionare il trattore che, come dichiarato dallo stesso non si trovava più nella sua disponibilità essendo stato dismesso per Pt_1
inutilizzabilità. Al riguardo, però, nessuna documentazione è stata prodotta né per dimostrare le condizioni del mezzo dopo l'incendio né per provare la presunta rottamazione dello stesso, essendosi la parte attrice limitata a produrre in atti la fattura di acquisto e la carta di circolazione.
Analoghe considerazioni sono state espresse in merito ai presunti danni riportati al fabbricato adibito a rimessa di mezzi agricoli ubicato nel fondo di proprietà del poiché l'immobile si presentava Pt_1
già ristrutturato e, come evidenziato dallo stesso C.T.U., non è stata fornita alcuna documentazione fotografica idonea a verificare, sia pure solo per documenti, lo stato dei luoghi prima e dopo il dedotto incendio.
Sulla scorta di tali premesse, il C.T.U. ha, quindi, correttamente concluso che “…considerato quanto citato in premessa, non è in grado di valutare quali siano i danni compatibili con l'evento, considerato che non ha nessun riscontro dello stato dei luoghi dopo l'incendio; ma può solamente fare delle ipotesi sulla base delle quali cercherà di individuare gli elementi che possano essere stati interessati dall'evento” (cfr. pag. 3 c.t.u.).
Infine, parimenti infondata si rileva la censura con cui parte appellante si duole che non sia stata attribuita efficacia probatoria al rifiuto opposto dalla convenuta compagnia assicurativa alla richiesta pagina 6 di 8 dell'attore volta a ottenere, da parte di questa, l'esibizione in giudizio della perizia effettuata dal perito della stessa assicurazione.
Infatti, come correttamente statuito dal primo giudice, non ricorrevano, nella specie, gli estremi per l'emissione di un ordine di esibizione nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, occorrendo, a tal fine, che la relativa istanza, in ispecie formulata dall'attore, odierno appellante, risulti corredata dall'indicazione specifica del documento o della cosa in possesso della parte o del terzo e, quando è necessario, dall'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
31683/2022). Nel caso in esame, manca in atti la prova dell'esistenza del suddetto documento e, di fronte a tale difetto, il diniego espresso dalla compagnia assicurativa (che nega di essere in possesso del documento) resta priva di ogni rilievo.
Alla luce di quanto esposto e in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, si ritiene, in definitiva, che l'appellante non abbia fornito la prova del fatto costitutivo della propria domanda.
Da ciò discende, pertanto, la correttezza della statuizione qui impugnata, di rigetto della domanda di indennizzo proposta da titolare dell'omonima azienda, con la conseguente integrale Parte_1
conferma della sentenza.
Restano assorbite le restanti doglianze riguardanti l'entità del danno patito, incluso il cd. danno da fermo tecnico (in quanto il rigetto delle censure sopra esaminate rende evidentemente superflua ogni valutazione del quantum della pretesa dell'appellante nel presente grado, in difetto – a monte - della prova dell'esistenza di un danno indennizzabile dalla compagnia assicurativa citata in giudizio).
L'appello va, di conseguenza, integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. Giustizia n.
147/2022, oggi vigente, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tariffario
€ 26.00,01 / € 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Quanto alla sola fase di trattazione, nella liquidazione, si è tenuto conto dei valori minimi della tariffa, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 8.469,00 (per la fase di studio un compenso medio di € 2.058,00, per la fase introduttiva un compenso medio di € 1.418,00, per la fase di pagina 7 di 8 trattazione un compenso minimo di € 1.523,00 e per la fase decisionale un compenso medio di €
3.470,00).
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater) pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 944/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da titolare dell'omonima azienda agricola, avverso la sentenza n. 334/2023 Parte_1
del 31 maggio 2023 del Tribunale di Caltagirone (resa nel procedimento iscritto al n. 501/2013 R.G.), che conferma;
condanna l' al rimborso, in favore della società Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Catania il 17 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
LA CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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