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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2614/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nel procedimento n. 2614/2019, del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LEONARDO STASI, domiciliato come in atti;
RICORRENTE E
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore (CF , rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti MARCELLO CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE E LUCIA ORSINGHER, domiciliato come in atti;
RESISTENTE OGGETTO: pagamento indennità di mobilità in deroga.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 25.07.2019, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' deducendo: di aver lavorato alle dipendenze della con qualifica di operaio Controparte_2 metalmeccanico, con contratto a tempo indeterminato dal 1° febbraio 2009 fino al 28 febbraio 2011, data del licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991; di aver beneficiato della mobilità ordinaria;
di aver presentato, in data 12.03.2014, domanda di mobilità in deroga al fine di ottenerne il pagamento in misura pari a 36 + 4 mensilità, come stabilito dall'art. 3 del Decreto Interministeriale del 01.08.2014, n. 83473, trattandosi di lavoratore residente in una delle aree di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 (Regione Calabria); che la Regione Calabria, con decreto n. 2564 del 26.03.2015, ha riconosciuto il diritto alla concessione del suddetto ammortizzatore sociale, CP_ autorizzandone l'erogazione; che l' in data 04.08.2015, ha accolto la domanda con decorrenza dal 09.03.2014, provvedendo, tuttavia, all'erogazione dell'indennità di
1 mobilità in deroga fino al 30.06.2015, con ultimo pagamento effettuato il 21.04.2017, per un totale di 16 mensilità (pari a complessivi € 11.094,42 lordi), rendendosi inadempiente nel pagamento dell'indennità dovuta per il restante periodo, da luglio 2015 al giugno CP_ 2017, per un totale di 24 mensilità; che l' non ha ancora inteso provvedere al pagamento di quanto dovuto, non ottemperando a quanto previsto dalla normativa vigente;
di avere, quindi, diritto di ottenere il pagamento integrale dell'indennità di mobilità in deroga, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. Ha, pertanto, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare il proprio diritto al conseguimento dell'indennità di mobilità in deroga anche per i mesi da luglio 2015 a giugno 2017 e, comunque, per un totale di 36 + 4 mensilità a decorrere dal 09.03.2014; per l'effetto, di condannare l'Ente al pagamento in suo favore della prestazione economica ancora dovuta per il suddetto periodo o per il diverso periodo che sarà accertato in corso di causa, nella misura prevista dalla legge e fino alla concorrenza delle 36 + 4 mensilità, da quantificarsi mediante idonea C.T.U., o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 412/1991; il tutto con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
CP_ L' si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario nonché la propria carenza di legittimazione passiva, la decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e l'improcedibilità del ricorso per mancata proposizione del ricorso amministrativo. Nel merito, ha dedotto che il ricorrente ha già beneficiato della mobilità in deroga per il periodo autorizzato dai decreti regionali fino al 30 giugno 2015 e che non risultano ulteriori provvedimenti autorizzativi per il periodo successivo. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale e/o preliminare A. accertarsi e dichiararsi la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale e la giurisdizione del TAR della Calabria B. accertarsi e dichiararsi la carenza di CP_ legittimazione passiva dell' C. accertarsi e dichiararsi, in subordine, la decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/70 ovvero l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. D. In via subordinata chiamarsi in causa la Regione Calabria in persona del legale rappresentante p.t. ex art. CP_ 102 ovvero 107 c.p.c., affinché la stessa tenga indenne l' sia dalla domanda di condanna che da eventuali statuizioni in ordine alle spese di giudizio. In via principale subordinata E. Rigettarsi il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto e per mancanza di allegazioni e prove F. Rifusione di spese e competenze a carico del ricorrente, nonché, accertata la colpa grave ex art. 96 c.p.c., condannare lo stesso a CP_ risarcire l' con somma da liquidarsi, in via equitativa, d'ufficio”.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note
2 sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
In via preliminare deve rilevarsi la tardività del disconoscimento operato dal ricorrente, CP_ in riferimento ai decreti della Regione Calabria prodotti dall' in quanto tardivo, essendo stato effettuato solo nelle note scritte del 05.05.2021. Invero, nelle prime note scritte del 02.02.2021 il ricorrente nulla ha dedotto e nelle note scritte del 12.02.2021 si è limitato a un disconoscimento generico (vedi pag. 2 “Impugna e contesta la memoria difensiva avversaria, poiché giuridicamente infondata, nonché la documentazione prodotta, in quanto irrilevante ai fini della decisione”). Ad ogni modo si evidenzia, al riguardo, che lo stesso ricorrente (vedi pag. 2 del ricorso introduttivo), ha ammesso di aver ricevuto in pagamento l'indennità di mobilità in deroga fino al 30.06.2015, deducendo e documentando che l'ultimo pagamento è stato effettuato il 21.04.2017 e chiedendo il residuo pagamento solo per il restante periodo, ossia da luglio 2015 a giugno 2017. Parimenti va rilevata la tardività delle nuove domande del ricorrente [con cui lo stesso chiede il pagamento delle mensilità indicate nella tabella B) pubblicata dall'
[...]
nel proprio sito internet istituzionale in cui si riconosce che i lavoratori CP_3 residenti nelle aree disagiate del Centro-Sud di cui al D.P.R. n. 218/1978, hanno diritto al pagamento degli ammortizzatori in deroga per un totale di 24 mensilità (7 + 3 per il periodo 01.01.2014/31.12.2014; 6 + 2 per il periodo 01.01.2015/31.12.2015; 4 + 2 per il periodo 01.01.2016/31.12.2016). In entrambi i casi, il ricorrente risulta essere creditore di una differenza: 24 mensilità (36 + 4 – 16) nel primo caso e di 8 mensilità (24 – 16) nel secondo] in quanto avanzate solo nelle note scritte del 05.05.2021 e poi reiterate nelle successive note scritte del 05.07.2022, del 15.03.2024 e del 12.11.2025, via via depositate.
Tanto premesso, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo, va richiamato il decisum delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., S.U., 30/08/2018, n. 21435, ma anche Cass., S.U., n. 5455/2019) secondo cui “al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso - e in questa fase si profilano per i lavoratori e gli imprenditori situazioni di mero interesse legittimo, tutelabili davanti al giudice amministrativo - e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso”. Ai fini della giurisdizione, dunque, nella fase anteriore al provvedimento di negazione ovvero di autorizzazione della mobilità in deroga, come dell'integrazione salariale,
3 imprenditore e lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo;
nella fase successiva al provvedimento ora detto, la posizione del lavoratore ha consistenza di diritto soggettivo, nascente dal provvedimento medesimo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Orbene, nella fattispecie, è pacifico che sussista un primo formale provvedimento che ha autorizzato l'accesso del ricorrente al beneficio in parola, attesa la non contestata accettazione, in data 04.08.2015, della domanda di mobilità in deroga presentata dal ricorrente in data 12.03.2014, con decorrenza dal 09.03.2014, giusto Decreto Regionale n. 2564 del 26.03.2015 (vedi doc. 5, 6 e 7 prodotti dallo stesso ricorrente). Oltre a tale primo decreto, successivamente la Regione Calabria ha emesso anche altri CP_ provvedimenti autorizzativi (vedi doc. depositati dall' , ossia: il Decreto Regionale n. 15827 del 13.12.2016 (concedente la mobilità in deroga per il residuo periodo del
2014); il Decreto Regionale n. 1641 del 20.02.2017 (concedente la mobilità in deroga per tre mensilità 2015, da gennaio a marzo); il Decreto Regionale n. 3429 del 30.03.2017 (concedente la mobilità in deroga ulteriori per tre mensilità 2015, da aprile a giugno
2015). Nel caso in esame, quindi, essendo intervenuta, da parte della Regione Calabria, autorizzazione della concessione del beneficio con inclusione del ricorrente tra i relativi destinatari, si radica in capo allo stesso ricorrente una posizione giuridica di diritto soggettivo, in presenza del quale deve reputarsi legittimamente radicata la giurisdizione ordinaria, per avvenuta insorgenza, a vantaggio del beneficiario, di una situazione di diritto soggettivo. Deve essere, altresì, affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' essendo quest'ultimo il soggetto tenuto al pagamento CP_1 dell'indennità di mobilità in deroga, a prescindere da eventuali difetti di copertura finanziaria, rilevanti solo nei rapporti interni tra gli Enti. Né si ritiene applicabile al caso di specie la decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970 ai sensi del quale: “(...)
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. (…) 4. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Invero, l'indennità di mobilità in deroga, in quanto finanziata essenzialmente da risorse CP_ statali e regionali, anziché a carico della gestione temporanea ex L. 88/1989, non rientra nel campo di applicazione della norma citata. In tal senso la giurisprudenza che ha
4 escluso sia l'applicazione del termine triennale di cui all'art. 47 1° comma DPR n. 639/70, esulando la presente fattispecie dalla materia pensionistica, sia l'applicazione del termine annuale di cui al terzo comma dell'art. 47 cit., “costituendo la mobilità in deroga una forma di tutela non ricompresa nella gestione prestazioni temporanee ai lavoratori CP_ dipendenti”. Tale ultima gestione è istituita presso l' ed è finanziata con contributi posti a carico dei datori di lavoro a favore delle gestioni per la disoccupazione e da un notevole contributo a carico dello Stato. La mobilità in deroga trova la sua fonte negli accordi tra lo Stato e la singola Regione e gode di una dotazione finanziaria proveniente per il 70% dallo Stato e per il 30% dalla Regione. Dopo il predetto accordo, la Regione, CP_ le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e l' sottoscrivono intese istituzionali e guide procedurali, nelle quali si definiscono i soggetti beneficiari (settori di imprese e lavoratori), viene stabilita la durata dei trattamenti, la quantità e l'importo economico ed anche le procedure da esperire;
procedure che vedono la presentazione da parte dei lavoratori della domanda di indennità di mobilità in deroga direttamente alla Regione, che autorizza il trattamento e trasmette i relativi provvedimenti all'Istituto previdenziale, al quale è demandata la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti già autorizzati nonché la concreta erogazione della prestazione, con i fondi statali e regionali, quale adiectus solutionis causa. Essendo quella in esame una ipotesi non riconducibile alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 L. 88/1989, l'applicazione del termine decadenziale annuale non può ritenersi consentita in quanto la disposizione di legge che la prevede, per la sua specialità, risulta insuscettibile d'interpretazione analogica o anche estensiva (Corte diAppello di Catanzaro n. 15/2019).
Del pari va disattesa l'eccezione di parte resistente di improcedibilità del ricorso in ragione della produzione documentale di parte ricorrente, da cui è dato evincere la presentazione della domanda dell'indennità di mobilità in deroga per cui è causa.
Ciò premesso, nel merito il ricorso è infondato per quanto si va ad esporre. Come evidenziato, il ricorrente chiede il pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per il periodo da luglio 2015 a giugno 2017, avendo egli stesso ammesso di aver ricevuto in pagamento l'indennità di mobilità in deroga fino al 30.06.2015 (deducendo e documentando che l'ultimo pagamento è stato effettuato il 21.04.2017) senza mai contestare l'importo delle somme già liquidate il cui pagamento - dal 2014 fino al 30 giugno 2015 - risulta, invero, essere stato autorizzato con i Decreti Regionali n. 2564 del 26.03.2015, n. 15827 del 13.12.2016, n. 1641 del 20.02.2017 e n. 3429 del 30.03.2017. Per il periodo successivo, ossia quello a partire dal 1° luglio 2015, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di ulteriore autorizzazione regionale. In punto di diritto viene in rilievo l'art. 2, commi 64-67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 il quale ha previsto per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle
5 situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese. Perdurando le conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente intervenuto con D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all'art.4, comma 2, la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni. In attuazione della citata disposizione normativa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto interministeriale n. 83473 dell'1.8.2014, che definisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga. L'art.1 del decreto enuncia le finalità generali relative alla disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in una prospettiva di superamento dell'attuale sistema, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Si stabilisce altresì, che le disposizioni del decreto dovranno essere applicate a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'art.2, commi 64 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.92. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento (01 gennaio 2014) abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni. Nello specifico dispone testualmente l'art. 3 del cit. decreto n. 83473: “1. Le Regioni e le Province autonome competenti per territorio possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto. 2. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie assegnate, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di mobilità in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e trasmettono al CP_ Ministero politiche sociali ed all' i relativi provvedimenti, per il Controparte_4 tramite del sistema informativo percettori. 3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la CP_ relativa istanza all' entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione. 4. Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso: a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree
6 di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso;
7. Nel caso di prestazioni che coinvolgano lavoratori già dipendenti di unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi quindici giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il CP_ Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all' . Dunque, i commi da 4 a 6 dell'art. 3 disciplinano, in relazione agli anni 2014, 2015/2016 e 2017, i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità, per coloro i quali abbiano già beneficiato di detta prestazione, in ragione della durata del trattamento medesimo. In particolare, al comma 6 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso. Il citato decreto interministeriale all'art. 6 “Disposizioni finali e transitorie” recita, infatti, che “
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, e 3, commi 4 e 5, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto…”. Tutto ciò premesso è possibile affermare, in primo luogo, che l'Istituto previdenziale, in mancanza di fondi stanziati dalla Regione Calabria per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga e/o di nuove delibere di autorizzazione, non può autonomamente procedere al pagamento, posto che il potere dispositivo è in capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed alla Regione (o Provincia autonoma), delegata dal medesimo Ministero.
7 Una volta ricevuto il suddetto provvedimento autorizzatorio, l' procede al CP_1 pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Anche in presenza di un provvedimento concessorio della Regione può verificarsi il caso in cui l' non possa comunque procedere alla corresponsione del trattamento in CP_1 deroga, per esaurimento delle risorse finanziarie assegnate all'ente territoriale. In definitiva, ove sia intervenuta l'autorizzazione, l'ente previdenziale, ai fini della corresponsione della prestazione, deve verificare i requisiti formali della domanda, i requisiti soggettivi del lavoratore e l'esistenza della capienza nell'ambito dello stanziamento assegnato, laddove la copertura finanziaria è elemento costitutivo della fattispecie, unitamente alla ricorrenza dei requisiti soggettivi. Nella specie, l'oggetto della domanda azionata è rappresentato, come detto, dalla richiesta di pagamento dell'indennità di mobilità in deroga da luglio 2015 a giugno 2017. Ebbene, il ricorrente non ha fornito prova di aver diritto a fruire di ulteriori periodi di provvidenza non avendo depositato successivi decreti regionali a presidio di successive erogazioni - né dell'eventuale necessaria e corrispondente copertura finanziaria - anzi, sul CP_ punto, vi è espressa contestazione da parte dell' che, come detto, ha dedotto che la mancata erogazione del beneficio è dovuta proprio alla mancanza di ulteriori decreti concessori legittimanti (oltre a quelli già citati sopra). Ancora, i succitati decreti regionali confermano che la Regione Calabria, con accordo istituzionale del 07.05.2015, ha concesso l'indennità di mobilità solo fino al 31.07.2014 a coloro che alla data del 01.01.2014 non ne avevano goduto per più di tre anni. Del pari, con accordo istituzionale del 07.12.2016, ha poi previsto che i beneficiari del trattamento per gli anni “2015/2016” sarebbero stati individuati attraverso apposita decretazione, ma non vi è prova che il ricorrente sia annoverato tra i destinatari della mobilità in deroga per il periodo a cui riferisce la sua pretesa creditoria (entrambi gli accordi - del 07.05.2015 e del 07.12.2016 sono stati prodotti dalla resistente nella documentazione allegata al proprio fascicolo di parte). E, in effetti, con i Decreti Regionali n. 2564 del 26.03.2015, n. 15827 del 13.12.2016, n. 1641 del 20.02.2017 e n. 3429 del 30.03.2017, l'indennità di mobilità in deroga concessa nei confronti del ricorrente veniva prorogata sino al 30.06.2015. Nessun altro decreto è stato invece emanato per il periodo successivo. Ne consegue la mancanza di un provvedimento amministrativo regionale che, nell'esercizio della discrezionalità accordata dal decreto interministeriale richiamato e dagli accordi istituzionali, annoveri il ricorrente tra i destinatari della mobilità in deroga per il periodo a cui riferisce la sua pretesa creditoria, ossia dal 1° luglio 2015 al 30 Giugno 2017, per cui la domanda tesa al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per il periodo per cui è contesa, non può trovare accoglimento. Va poi aggiunto che tale trattamento dal 01.01.2017 non viene più erogato (cfr. art. 3 comma 6 del decreto interministeriale dell'1.8.2014 n. 83473).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
8 Va anche rigettata la richiesta di parte resistente di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. La condanna ex art. 96 c.p.c., invero, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma anche la prova, quanto meno nelle sue linee essenziali relativamente all'an e quantum di un danno subito, il che non è avvenuto nel caso in esame.
Le spese di lite vanno compensate essendo presente in atti dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA interamente le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 09.12.2025. Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nel procedimento n. 2614/2019, del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LEONARDO STASI, domiciliato come in atti;
RICORRENTE E
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore (CF , rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti MARCELLO CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE E LUCIA ORSINGHER, domiciliato come in atti;
RESISTENTE OGGETTO: pagamento indennità di mobilità in deroga.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 25.07.2019, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' deducendo: di aver lavorato alle dipendenze della con qualifica di operaio Controparte_2 metalmeccanico, con contratto a tempo indeterminato dal 1° febbraio 2009 fino al 28 febbraio 2011, data del licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991; di aver beneficiato della mobilità ordinaria;
di aver presentato, in data 12.03.2014, domanda di mobilità in deroga al fine di ottenerne il pagamento in misura pari a 36 + 4 mensilità, come stabilito dall'art. 3 del Decreto Interministeriale del 01.08.2014, n. 83473, trattandosi di lavoratore residente in una delle aree di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 (Regione Calabria); che la Regione Calabria, con decreto n. 2564 del 26.03.2015, ha riconosciuto il diritto alla concessione del suddetto ammortizzatore sociale, CP_ autorizzandone l'erogazione; che l' in data 04.08.2015, ha accolto la domanda con decorrenza dal 09.03.2014, provvedendo, tuttavia, all'erogazione dell'indennità di
1 mobilità in deroga fino al 30.06.2015, con ultimo pagamento effettuato il 21.04.2017, per un totale di 16 mensilità (pari a complessivi € 11.094,42 lordi), rendendosi inadempiente nel pagamento dell'indennità dovuta per il restante periodo, da luglio 2015 al giugno CP_ 2017, per un totale di 24 mensilità; che l' non ha ancora inteso provvedere al pagamento di quanto dovuto, non ottemperando a quanto previsto dalla normativa vigente;
di avere, quindi, diritto di ottenere il pagamento integrale dell'indennità di mobilità in deroga, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. Ha, pertanto, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare il proprio diritto al conseguimento dell'indennità di mobilità in deroga anche per i mesi da luglio 2015 a giugno 2017 e, comunque, per un totale di 36 + 4 mensilità a decorrere dal 09.03.2014; per l'effetto, di condannare l'Ente al pagamento in suo favore della prestazione economica ancora dovuta per il suddetto periodo o per il diverso periodo che sarà accertato in corso di causa, nella misura prevista dalla legge e fino alla concorrenza delle 36 + 4 mensilità, da quantificarsi mediante idonea C.T.U., o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 412/1991; il tutto con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
CP_ L' si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario nonché la propria carenza di legittimazione passiva, la decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e l'improcedibilità del ricorso per mancata proposizione del ricorso amministrativo. Nel merito, ha dedotto che il ricorrente ha già beneficiato della mobilità in deroga per il periodo autorizzato dai decreti regionali fino al 30 giugno 2015 e che non risultano ulteriori provvedimenti autorizzativi per il periodo successivo. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale e/o preliminare A. accertarsi e dichiararsi la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale e la giurisdizione del TAR della Calabria B. accertarsi e dichiararsi la carenza di CP_ legittimazione passiva dell' C. accertarsi e dichiararsi, in subordine, la decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/70 ovvero l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. D. In via subordinata chiamarsi in causa la Regione Calabria in persona del legale rappresentante p.t. ex art. CP_ 102 ovvero 107 c.p.c., affinché la stessa tenga indenne l' sia dalla domanda di condanna che da eventuali statuizioni in ordine alle spese di giudizio. In via principale subordinata E. Rigettarsi il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto e per mancanza di allegazioni e prove F. Rifusione di spese e competenze a carico del ricorrente, nonché, accertata la colpa grave ex art. 96 c.p.c., condannare lo stesso a CP_ risarcire l' con somma da liquidarsi, in via equitativa, d'ufficio”.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note
2 sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
In via preliminare deve rilevarsi la tardività del disconoscimento operato dal ricorrente, CP_ in riferimento ai decreti della Regione Calabria prodotti dall' in quanto tardivo, essendo stato effettuato solo nelle note scritte del 05.05.2021. Invero, nelle prime note scritte del 02.02.2021 il ricorrente nulla ha dedotto e nelle note scritte del 12.02.2021 si è limitato a un disconoscimento generico (vedi pag. 2 “Impugna e contesta la memoria difensiva avversaria, poiché giuridicamente infondata, nonché la documentazione prodotta, in quanto irrilevante ai fini della decisione”). Ad ogni modo si evidenzia, al riguardo, che lo stesso ricorrente (vedi pag. 2 del ricorso introduttivo), ha ammesso di aver ricevuto in pagamento l'indennità di mobilità in deroga fino al 30.06.2015, deducendo e documentando che l'ultimo pagamento è stato effettuato il 21.04.2017 e chiedendo il residuo pagamento solo per il restante periodo, ossia da luglio 2015 a giugno 2017. Parimenti va rilevata la tardività delle nuove domande del ricorrente [con cui lo stesso chiede il pagamento delle mensilità indicate nella tabella B) pubblicata dall'
[...]
nel proprio sito internet istituzionale in cui si riconosce che i lavoratori CP_3 residenti nelle aree disagiate del Centro-Sud di cui al D.P.R. n. 218/1978, hanno diritto al pagamento degli ammortizzatori in deroga per un totale di 24 mensilità (7 + 3 per il periodo 01.01.2014/31.12.2014; 6 + 2 per il periodo 01.01.2015/31.12.2015; 4 + 2 per il periodo 01.01.2016/31.12.2016). In entrambi i casi, il ricorrente risulta essere creditore di una differenza: 24 mensilità (36 + 4 – 16) nel primo caso e di 8 mensilità (24 – 16) nel secondo] in quanto avanzate solo nelle note scritte del 05.05.2021 e poi reiterate nelle successive note scritte del 05.07.2022, del 15.03.2024 e del 12.11.2025, via via depositate.
Tanto premesso, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo, va richiamato il decisum delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., S.U., 30/08/2018, n. 21435, ma anche Cass., S.U., n. 5455/2019) secondo cui “al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso - e in questa fase si profilano per i lavoratori e gli imprenditori situazioni di mero interesse legittimo, tutelabili davanti al giudice amministrativo - e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso”. Ai fini della giurisdizione, dunque, nella fase anteriore al provvedimento di negazione ovvero di autorizzazione della mobilità in deroga, come dell'integrazione salariale,
3 imprenditore e lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo;
nella fase successiva al provvedimento ora detto, la posizione del lavoratore ha consistenza di diritto soggettivo, nascente dal provvedimento medesimo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Orbene, nella fattispecie, è pacifico che sussista un primo formale provvedimento che ha autorizzato l'accesso del ricorrente al beneficio in parola, attesa la non contestata accettazione, in data 04.08.2015, della domanda di mobilità in deroga presentata dal ricorrente in data 12.03.2014, con decorrenza dal 09.03.2014, giusto Decreto Regionale n. 2564 del 26.03.2015 (vedi doc. 5, 6 e 7 prodotti dallo stesso ricorrente). Oltre a tale primo decreto, successivamente la Regione Calabria ha emesso anche altri CP_ provvedimenti autorizzativi (vedi doc. depositati dall' , ossia: il Decreto Regionale n. 15827 del 13.12.2016 (concedente la mobilità in deroga per il residuo periodo del
2014); il Decreto Regionale n. 1641 del 20.02.2017 (concedente la mobilità in deroga per tre mensilità 2015, da gennaio a marzo); il Decreto Regionale n. 3429 del 30.03.2017 (concedente la mobilità in deroga ulteriori per tre mensilità 2015, da aprile a giugno
2015). Nel caso in esame, quindi, essendo intervenuta, da parte della Regione Calabria, autorizzazione della concessione del beneficio con inclusione del ricorrente tra i relativi destinatari, si radica in capo allo stesso ricorrente una posizione giuridica di diritto soggettivo, in presenza del quale deve reputarsi legittimamente radicata la giurisdizione ordinaria, per avvenuta insorgenza, a vantaggio del beneficiario, di una situazione di diritto soggettivo. Deve essere, altresì, affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' essendo quest'ultimo il soggetto tenuto al pagamento CP_1 dell'indennità di mobilità in deroga, a prescindere da eventuali difetti di copertura finanziaria, rilevanti solo nei rapporti interni tra gli Enti. Né si ritiene applicabile al caso di specie la decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970 ai sensi del quale: “(...)
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. (…) 4. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Invero, l'indennità di mobilità in deroga, in quanto finanziata essenzialmente da risorse CP_ statali e regionali, anziché a carico della gestione temporanea ex L. 88/1989, non rientra nel campo di applicazione della norma citata. In tal senso la giurisprudenza che ha
4 escluso sia l'applicazione del termine triennale di cui all'art. 47 1° comma DPR n. 639/70, esulando la presente fattispecie dalla materia pensionistica, sia l'applicazione del termine annuale di cui al terzo comma dell'art. 47 cit., “costituendo la mobilità in deroga una forma di tutela non ricompresa nella gestione prestazioni temporanee ai lavoratori CP_ dipendenti”. Tale ultima gestione è istituita presso l' ed è finanziata con contributi posti a carico dei datori di lavoro a favore delle gestioni per la disoccupazione e da un notevole contributo a carico dello Stato. La mobilità in deroga trova la sua fonte negli accordi tra lo Stato e la singola Regione e gode di una dotazione finanziaria proveniente per il 70% dallo Stato e per il 30% dalla Regione. Dopo il predetto accordo, la Regione, CP_ le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e l' sottoscrivono intese istituzionali e guide procedurali, nelle quali si definiscono i soggetti beneficiari (settori di imprese e lavoratori), viene stabilita la durata dei trattamenti, la quantità e l'importo economico ed anche le procedure da esperire;
procedure che vedono la presentazione da parte dei lavoratori della domanda di indennità di mobilità in deroga direttamente alla Regione, che autorizza il trattamento e trasmette i relativi provvedimenti all'Istituto previdenziale, al quale è demandata la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti già autorizzati nonché la concreta erogazione della prestazione, con i fondi statali e regionali, quale adiectus solutionis causa. Essendo quella in esame una ipotesi non riconducibile alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 L. 88/1989, l'applicazione del termine decadenziale annuale non può ritenersi consentita in quanto la disposizione di legge che la prevede, per la sua specialità, risulta insuscettibile d'interpretazione analogica o anche estensiva (Corte diAppello di Catanzaro n. 15/2019).
Del pari va disattesa l'eccezione di parte resistente di improcedibilità del ricorso in ragione della produzione documentale di parte ricorrente, da cui è dato evincere la presentazione della domanda dell'indennità di mobilità in deroga per cui è causa.
Ciò premesso, nel merito il ricorso è infondato per quanto si va ad esporre. Come evidenziato, il ricorrente chiede il pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per il periodo da luglio 2015 a giugno 2017, avendo egli stesso ammesso di aver ricevuto in pagamento l'indennità di mobilità in deroga fino al 30.06.2015 (deducendo e documentando che l'ultimo pagamento è stato effettuato il 21.04.2017) senza mai contestare l'importo delle somme già liquidate il cui pagamento - dal 2014 fino al 30 giugno 2015 - risulta, invero, essere stato autorizzato con i Decreti Regionali n. 2564 del 26.03.2015, n. 15827 del 13.12.2016, n. 1641 del 20.02.2017 e n. 3429 del 30.03.2017. Per il periodo successivo, ossia quello a partire dal 1° luglio 2015, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di ulteriore autorizzazione regionale. In punto di diritto viene in rilievo l'art. 2, commi 64-67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 il quale ha previsto per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle
5 situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese. Perdurando le conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente intervenuto con D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all'art.4, comma 2, la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni. In attuazione della citata disposizione normativa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto interministeriale n. 83473 dell'1.8.2014, che definisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga. L'art.1 del decreto enuncia le finalità generali relative alla disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in una prospettiva di superamento dell'attuale sistema, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Si stabilisce altresì, che le disposizioni del decreto dovranno essere applicate a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'art.2, commi 64 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.92. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento (01 gennaio 2014) abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni. Nello specifico dispone testualmente l'art. 3 del cit. decreto n. 83473: “1. Le Regioni e le Province autonome competenti per territorio possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto. 2. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie assegnate, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di mobilità in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e trasmettono al CP_ Ministero politiche sociali ed all' i relativi provvedimenti, per il Controparte_4 tramite del sistema informativo percettori. 3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la CP_ relativa istanza all' entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione. 4. Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso: a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree
6 di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso;
7. Nel caso di prestazioni che coinvolgano lavoratori già dipendenti di unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi quindici giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il CP_ Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all' . Dunque, i commi da 4 a 6 dell'art. 3 disciplinano, in relazione agli anni 2014, 2015/2016 e 2017, i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità, per coloro i quali abbiano già beneficiato di detta prestazione, in ragione della durata del trattamento medesimo. In particolare, al comma 6 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso. Il citato decreto interministeriale all'art. 6 “Disposizioni finali e transitorie” recita, infatti, che “
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, e 3, commi 4 e 5, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto…”. Tutto ciò premesso è possibile affermare, in primo luogo, che l'Istituto previdenziale, in mancanza di fondi stanziati dalla Regione Calabria per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga e/o di nuove delibere di autorizzazione, non può autonomamente procedere al pagamento, posto che il potere dispositivo è in capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed alla Regione (o Provincia autonoma), delegata dal medesimo Ministero.
7 Una volta ricevuto il suddetto provvedimento autorizzatorio, l' procede al CP_1 pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Anche in presenza di un provvedimento concessorio della Regione può verificarsi il caso in cui l' non possa comunque procedere alla corresponsione del trattamento in CP_1 deroga, per esaurimento delle risorse finanziarie assegnate all'ente territoriale. In definitiva, ove sia intervenuta l'autorizzazione, l'ente previdenziale, ai fini della corresponsione della prestazione, deve verificare i requisiti formali della domanda, i requisiti soggettivi del lavoratore e l'esistenza della capienza nell'ambito dello stanziamento assegnato, laddove la copertura finanziaria è elemento costitutivo della fattispecie, unitamente alla ricorrenza dei requisiti soggettivi. Nella specie, l'oggetto della domanda azionata è rappresentato, come detto, dalla richiesta di pagamento dell'indennità di mobilità in deroga da luglio 2015 a giugno 2017. Ebbene, il ricorrente non ha fornito prova di aver diritto a fruire di ulteriori periodi di provvidenza non avendo depositato successivi decreti regionali a presidio di successive erogazioni - né dell'eventuale necessaria e corrispondente copertura finanziaria - anzi, sul CP_ punto, vi è espressa contestazione da parte dell' che, come detto, ha dedotto che la mancata erogazione del beneficio è dovuta proprio alla mancanza di ulteriori decreti concessori legittimanti (oltre a quelli già citati sopra). Ancora, i succitati decreti regionali confermano che la Regione Calabria, con accordo istituzionale del 07.05.2015, ha concesso l'indennità di mobilità solo fino al 31.07.2014 a coloro che alla data del 01.01.2014 non ne avevano goduto per più di tre anni. Del pari, con accordo istituzionale del 07.12.2016, ha poi previsto che i beneficiari del trattamento per gli anni “2015/2016” sarebbero stati individuati attraverso apposita decretazione, ma non vi è prova che il ricorrente sia annoverato tra i destinatari della mobilità in deroga per il periodo a cui riferisce la sua pretesa creditoria (entrambi gli accordi - del 07.05.2015 e del 07.12.2016 sono stati prodotti dalla resistente nella documentazione allegata al proprio fascicolo di parte). E, in effetti, con i Decreti Regionali n. 2564 del 26.03.2015, n. 15827 del 13.12.2016, n. 1641 del 20.02.2017 e n. 3429 del 30.03.2017, l'indennità di mobilità in deroga concessa nei confronti del ricorrente veniva prorogata sino al 30.06.2015. Nessun altro decreto è stato invece emanato per il periodo successivo. Ne consegue la mancanza di un provvedimento amministrativo regionale che, nell'esercizio della discrezionalità accordata dal decreto interministeriale richiamato e dagli accordi istituzionali, annoveri il ricorrente tra i destinatari della mobilità in deroga per il periodo a cui riferisce la sua pretesa creditoria, ossia dal 1° luglio 2015 al 30 Giugno 2017, per cui la domanda tesa al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per il periodo per cui è contesa, non può trovare accoglimento. Va poi aggiunto che tale trattamento dal 01.01.2017 non viene più erogato (cfr. art. 3 comma 6 del decreto interministeriale dell'1.8.2014 n. 83473).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
8 Va anche rigettata la richiesta di parte resistente di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. La condanna ex art. 96 c.p.c., invero, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma anche la prova, quanto meno nelle sue linee essenziali relativamente all'an e quantum di un danno subito, il che non è avvenuto nel caso in esame.
Le spese di lite vanno compensate essendo presente in atti dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA interamente le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 09.12.2025. Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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