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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2586 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2605 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
in persona del procuratore speciale dott.
[...]
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Bertoloni n. 44/46 Ricorrente in riassunzione/Resistente
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. Marco Rossi e dall'avv. Francesco Astone, e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma via G. Nicotera n. 31 Resistente in riassunzione/Ricorrente
Oggetto: riassunzione da Cass. n. 20784/2023 depositata il 18/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 09/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 1. , premesso di essere percettore di pensione diretta di vecchiaia Controparte_1 versata dalla Parte_3
(d'ora in poi per brevità anche soltanto la
[...] Pt_1 ovvero la , e che il trattamento pensionistico era stato calcolato Parte_1 dalla medesima in modo erroneo, con applicazione del massimale di cui all'art. Pt_1
49 del Regolamento e non in virtù del criterio vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, nonché con imposizione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, agiva in giudizio contro l'
[...] rassegnando le Parte_3 seguenti conclusioni: “A) in via principale, previo accertamento e declaratoria, se del caso, di illegittimità e/o inapplicabilità nella specie del massimale pensionistico e altresì del contributo di solidarietà, accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e/o I'incongruità del trattamento pensionistico così come determinato dalla ed CP_2 erogato in favore del ricorrente a far data dal marzo 2002, per l'erronea parametrazione del trattamento in quanto calcolato sulla base della media degli ultimi quindici redditi professionali più elevati anzichè sulla media dei dieci redditi professionali più elevati, alla luce di tutto quanto esposto in narrativa;
per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 corresponsione, in favore del ricorrente, anche se del caso a titolo di risarcimento danni, delle correlate differenze pensionistiche per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2011, in misura pari a Euro 1.677.554,99, salvo altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio o che il Giudice dovesse liquidare anche in via equitativa;
il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto al soddisfo e salvo, altresì, il calcolo delle differenze pensionistiche dovute al ricorrente a far data dal 1° gennaio 2012 e fino all'emananda sentenza;
B) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc. mo Giudice adito dovesse ritenere legittima e/o valida e/o comunque applicabile nella specie, il criterio della media degli ultimi quindici redditi professionali più elevati dichiarati dal ricorrente ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, previo accertamento e declaratoria se del caso di illegittimità e/o inapplicabilità nella specie del massimale pensionistico e altresì del contributo di solidarietà, accertare e dichiarare, comunque, l'illegittimità e/o I'incongruità del trattamento pensionistico cosi come riconosciuto e liquidato in favore del ricorrente a far data dal marzo 2002 per il fatto che il dedotto criterio non può che valere per il periodo successivo alla sua introduzione (28 giugno 1997), alla luce di quanto esposto in narrativa;
per l'effetto, condannare la , in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, anche se del caso a titolo di risarcimento danni, delle differenze pensionistiche per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2011, in misura pari a Euro 1.531.214,88, salvo altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio o che il Giudice dovesse liquidare anche in via equitativa;
il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo e salvo, altresl, il calcolo delle differenze pensionistiche dovute al ricorrente a far data dal 1° gennaio 2012 e fino all'emananda sentenza;
C) In ogni caso, accettare e dichiarare l'illegittimità e/o l'incongruità del trattamento pensionistico annuo così come riconosciuto e liquidato in favore del ricorrente a far data dal 1° gennaio 2012 e fino alla data dell'emananda sentenza e, per l'effetto, condannare la CNPR, in persona del legale rappresentante pro tempore,
2 alla corresponsione, in favore del ricorrente, anche se del caso a titolo di risarcimento danni, delle differenze pensionistiche per il periodo dal 1° gennaio 2012 e fino alla data dell'emananda sentenza, nella misura che sarà accertata e che risulterà dovuta all'esito del giudizio o che il Giudice dovesse liquidare anche in via equitativa;
il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
D) In ogni caso, accertare e dichiarare che la misura della pensione annua dovuta dalla al ricorrente, alla Pt_1 luce di quanto esposto in narrativa, è pari a Euro 243.589,62 e ordinare e condannare, pertanto, la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a far data CP_2 dall'emananda sentenza, a corrispondere al Rag. una pensione annua CP_1
d'importo pari, appunto, a Euro 243.589,62, anziché alla inferiore ed illegittima misura così come determinata e liquidata al ricorrente a far data dal 1° marzo 2002, oltre ovviamente le integrazioni e le rivalutazioni via via dovute”.
1.1. Nella resistenza della Parte_3
il Tribunale di Roma rigettava il ricorso,
[...] compensando integralmente le spese fra le parti.
1.2. Contro detta decisione proponeva appello e la Corte di appello Controparte_1 di Roma, nel contraddittorio con la Parte_3
così statuiva: “1) in parziale accoglimento
[...] dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto:
-condanna la Parte_3
l pagamento in favore di di euro 1.478.888,85 a titolo di
[...] Controparte_1 differenze pensionistiche dall'1.3.02 al 31.12.11, oltre interessi legali;
- dichiara che la misura mensile annua (rectius “la misura annua”) della pensione spettante a CP_1
è pari ad euro 238.361,72; 2) pone le spese di ctu a carico della
[...] [...] liquidandole come da Parte_3 separato decreto;
3) compensa per ¼ le spese processuali del doppio grado, liquidate per l'intero in euro 9.694,00 per il primo grado ed euro 18.000,00 per il grado d'appello, condannando la al pagamento dei residui ¾, oltre spese forfettarie al Pt_1
15%, iva e cap, da distrarre”.
1.2.1. La Corte, in sintesi, riteneva illegittima l'applicazione del massimale e l'applicazione del contributo di solidarietà, mentre, quanto al calcolo del trattamento pensionistico, applicabile il principio del pro rata anche con riguardo alle modifiche attuate dalla con la delibera del 1997, e conferiva al ctu quesito Pt_1 al fine di accertare il trattamento pensionistico annuale spettante al e le CP_1 differenze pensionistiche maturate dal 01/03/2002 al 31/12/2011 secondo i seguenti criteri: a) per l'anzianità maturata fino all'entrata in vigore dei criteri di cui alla legge n. 414/91 (31/12/1991): applicazione del criterio di cui all'art. 29 legge n. 414/91 sul “Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso quindicennio”; b) per il periodo dal 01/01/1992 fino al 31/07/1997: applicazione dei criteri di cui agli artt. 2 e s.s. legge n. 414/91; c) per il periodo dal 01/08/1997 in poi: applicazione dei criteri di cui alla delibera della Cassa del 28/06/1997. 1.3. La predetta decisione veniva impugnata con ricorso per cassazione dalla
[...]
e, nel Parte_3 contraddittorio con , la Suprema Corte, con l'ordinanza in epigrafe Controparte_1 indicata, accoglieva il primo motivo di ricorso, cassando la gravata sentenza con rinvio a questa Corte anche per la determinazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
3 2. La e Periti Parte_1 commerciali ha riassunto il giudizio, con ricorso iscritto al R.G. n. 2586/2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che l'ammontare della pensione lorda annua del rag. con applicazione dell'unico criterio di CP_1 calcolo previsto dall'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 escludendo l'applicazione del massimale pensionistico e del contributo di solidarietà ex art. 40 del Regolamento di Esecuzione del 2004 è pari ad € 161.638,23 alla data di decorrenza della pensione, che aggiornata al 2023 è pari ad € 162.555,64, come da conteggi allegati sub doc. n. 2 al presente atto;
b) condannare anche ai sensi dell'art. 389 Cod. Proc. Civ. il rag. a restituire alla le maggiori somme erogate in favore del CP_1 CP_2 ragioniere calcolando la pensione secondo una suddivisione in sub quote e con inclusione dei medesimi ultimi redditi all'interno di ciascuna sub quota, dichiarato poi illegittimo dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 20784/2023, escludendo l'applicazione del massimale pensionistico e del contributo di solidarietà ex art. 40 del Regolamento di Esecuzione del 2004, pari a complessivi € 1.846.417,06 oltre ulteriori interessi fino al soddisfo come risulta dai conteggi allegati al presente atto sub doc. n. 2; c) condannare il ragioniere al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di legittimità nonché alla restituzione dell'importo di € 1.036,00 versato dalla a titolo di contributo unificato per il Pt_1 giudizio di cassazione (cfr. doc. n. 3) oltre alle spese dei precedenti gradi di merito”.
2.1. Afferma la , in sintesi, che: a) in attuazione del principio di diritto Pt_1 enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio n. 20784/2023, il trattamento pensionistico del rag. dovrà essere determinato CP_1
e riliquidato applicando l'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997; b) calcolando il trattamento pensionistico del rag. secondo l'unico criterio di CP_1 calcolo previsto dall'art. 49 del Regolamento di Esecuzione, escludendo l'applicazione del massimale pensionistico e del contributo di solidarietà, la pensione di vecchiaia del ragioniere dovrà essere (ri)liquidata nella somma di lordi
€ 161.638,23 annui alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, che aggiornata al 2023 è pari a lordi € 162.555,64, come risulta dai conteggi allegati al ricorso in riassunzione;
c) la , in esecuzione spontanea della sentenza della CP_2
Corte di Appello di Roma, ha provveduto a ricalcolare la pensione di vecchiaia del rag. per un ammontare lordo annuo della pensione pari ad € 238.361,76 alla CP_1 data di decorrenza della pensione, aggiornata al 2023 pari a € 239.143,84; d) a seguito dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 20784/2023, la ha diritto ex art. 389 c.p.c. ad ottenere la restituzione delle maggiori somme CP_2 erogate al rag. per effetto della riliquidazione della pensione in applicazione CP_1 dell'unico criterio di calcolo di cui all'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 ed in particolare: - € 1.567.755,83 a titolo di maggiori somme erogate al rag. CP_1 calcolando la pensione secondo una suddivisione in sub quote, dichiarato poi illegittimo dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio n. 20784/2023; - € 288.661,23 a titolo di interessi calcolati al 1° ottobre 2023 per una complessiva somma di € 1.856.417,06, da cui vanno detratti € 10.000,00 già recuperati al settembre 2923 con trattenuta sul rateo di pensione.
2.1. Si è costituito in giudizio nella causa R.G. n. 2586/23 chiedendo Controparte_1 il rigetto di tutte le domande proposte dalla e la conferma della sentenza della Pt_1
4 Corte di appello di Roma n. 868/2018 con accoglimento delle proprie domande formulate anche in sede di appello incidentale.
2.1.1. Sostiene, in sintesi, che: i) nel caso di specie manca del tutto Controparte_1 una quota A: la quota A (in contrapposizione alla quota B) è stata istituita dall'art. 50, Regolamento 31 dicembre 2003, entrato in vigore il 01/01/2004, mentre nel caso di specie la data del collocamento in pensione risale al 01/03/2002; ii) avverso l'ordinanza pronunciata dalla Suprema Corte è stato proposto ricorso per revocazione, tuttavia, revocata o meno che sia la pronuncia di legittimità, le istruzioni impartite da quest'ultima nel principio di diritto – con riguardo alle modalità di calcolo della quota A – non potranno che trovare applicazione con riguardo alla pensione, dovuta, nel caso specie, su base integralmente retributiva, applicando il criterio del pro-rata all'(unico) regime in essere al momento della maturazione;
iii) la precedente sentenza ha liquidato il trattamento dovuto applicando il criterio del pro-rata considerando unicamente il regime in essere fino al 31/07/1997 e, poi, il regime in essere a partire dal 01/08/1997, mentre i riferimenti all'ulteriore scansione temporale del 31/12/1991 sono stati utilizzati unicamente per la determinazione del reddito utilizzato alla base del calcolo;
iv) il criterio del pro-rata in unico regime è del resto quello che la medesima – nel Pt_1 costituirsi nel primo giudizio di appello – aveva riconosciuto di voler applicare, aderendo ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17742/2015 ed anche nell'atto di riassunzione ha ora nuovamente ricordato la sua adesione a questo principio;
v) in questa sede è dunque necessario unicamente applicare il criterio del pro-rata in unico regime così come la Corte di Cassazione ha prescritto, mentre non possono certamente essere considerati i (non chiari) conteggi della
, i quali, nonostante la dichiarazione di principio sulla necessaria applicazione Pt_1 del criterio del pro-rata, sembrano invece disapplicarlo ed insistere nell'applicare retroattivamente la normativa in pejus sopravvenuta: è dunque necessario, constata l'inesistenza di una quota A e la necessità di applicare il criterio del pro- rata in unico regime, distinguendo unicamente il periodo ante 31/07/1997 dal periodo post 31/07/1997, procedere, attraverso una nuova consulenza di ufficio, alla determinazione degli importi, che, considerata la sostanziale irrilevanza del primo periodo, non potranno che essere i medesimi di quelli già raggiunti dalla precedente consulenza;
di conseguenza, le questioni restitutorie rimarranno assorbite. 3. ha altresì riassunto il giudizio, con ricorso iscritto al R.G. n. Controparte_1
2605/2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in accoglimento del presente ricorso, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 8708/2014, del 25.9.2014, depositata in Cancelleria il 25.9.2014, e, per conseguenza, confermare la sentenza resa inter partes da codesta Ecc.ma Corte in data 14 marzo 2018, n. 868 e quindi: A) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'incongruità del trattamento pensionistico così come riconosciuto e liquidato in favore del ricorrente a far data dal marzo 2002 per il fatto che il dedotto criterio non può che valere per il periodo successivo alla sua introduzione (28 giugno 1997), alla luce di quanto esposto in narrativa;
per l'effetto, condannare la CNPR alla corresponsione, in favore del ricorrente, anche se del caso a titolo di risarcimento danni, delle differenze pensionistiche per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2011, in misura pari a Euro 1.478.888,85=, salvo altra somma, maggiore o minore, che
5 risulterà dovuta all'esito del giudizio o che il Giudice dovesse liquidare anche in via equitativa;
il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo e salvo, altresì, il calcolo delle differenze pensionistiche dovute al ricorrente a far data dal 1° gennaio 2012 e fino all'emananda sentenza;
B) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'incongruenza del trattamento pensionistico annuo così come riconosciuto e liquidato in favore del ricorrente a far data dal 1° gennaio 2012 e fino alla data dell'emananda sentenza e, per l'effetto, condannare la CNPR, alla corresponsione, in favore del ricorrente, anche se del caso a titolo di risarcimento danni, delle differenze pensionistiche per il periodo dal 1° gennaio 2012 e fino alla data dell'emananda sentenza, nella misura che sarà accertata e che risulterà dovuta all'esito del giudizio o che il Giudice dovesse liquidare anche in via equitativa;
il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
C) in ogni caso, accertare e dichiarare che la misura della pensione annua dovuta dalla al ricorrente, alla Pt_1 luce di quanto esposto in narrativa, è pari a Euro 238.361,72= e ordinare e condannare, pertanto, la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 far data dall'emananda sentenza, a corrispondere al una pensione Parte_4 annua d'importo pari, appunto, a Euro 238.361,72=, anziché alla inferiore ed illegittima misura così come determinata e liquidata al ricorrente a far data dal 1° marzo 2002, oltre ovviamente le integrazioni e le rivalutazioni via via dovute"; 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo giudizio e dei precedenti gradi di giudizio”.
3.1. Sostiene che, a prescindere dall'esito della revocazione proposta Controparte_1 avverso l'ordinanza rescindente, la Corte, preso atto del principio di diritto affermato da detta ordinanza, da ritenersi assolutamente corretto in riferimento ai criteri di liquidazione della quota A, dovrebbe comunque prendere atto della sua inapplicabilità al caso di specie, appunto in quanto manca la quota A rispetto alla quale dovrebbe trovare applicazione;
di conseguenza, atteso che nessuna quota A potrà essere liquidata secondo il criterio enunciato dalla Suprema Corte, la Corte
“non potrà far altro che liquidare la pensione dovuta facendo a meno del criterio indicato dalla Corte Suprema ed applicando il criterio di legge (che è il medesimo criterio già applicato nella pronuncia di secondo grado che codesta Ecc.ma Corte ha già pro-nunciato e che riflettono anch'essi, per i casi in cui manca la «quota A», la costante giurisprudenza di legittimità)”.
3.2. Si è costituita in giudizio nella causa R.G. n. 2605/2023 la
[...]
a dei Ragionieri e Periti commerciali, chiedendo Parte_3 Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio ricorso in riassunzione e sostenendo, in sintesi, che: i) il ricorso in riassunzione proposto da Controparte_1 sarebbe inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 384 c.p.c., atteso che si chiede alla Corte di non applicare il principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione;
ii) il ricorso per revocazione proposto dalla controparte sarebbe palesemente inammissibile, c poiché attribuisce alla Suprema Corte un'affermazione o, meglio, una supposizione, che in realtà la Suprema Corte non ha mai formulato;
iii) la Suprema Corte non ha mai motivato la propria statuizione argomentando su una quota A (retributiva) in contrapposizione ad una quota B (contributiva), anzi, l'esistenza di una quota B (contributiva) non viene in alcun modo presa in considerazione nell'ordinanza impugnata;
laddove nella motivazione dell'ordinanza viene fatto riferimento alla quota A, con tale espressione si intende
6 la pensione calcolata “secondo il calcolo retributivo”, quale è effettivamente quella liquidata al Trivoli;
iv) il ricorso per revocazione, al pari del ricorso per riassunzione, sarebbero comunque infondati poiché tesi a censurare la statuizione contenuta nell'ordinanza di rinvio secondo la quale la pensione del rag. “era CP_1 stata liquidata [n.d.r. in forza della sentenza della Corte di appello di Roma] secondo una modalità errata”, mentre la motivazione che sorregge tale statuizione è perfettamente coerente con la ricostruzione della posizione previdenziale dello stesso rag. operata dall'ordinanza di rinvio e con la costante giurisprudenza CP_1 della Suprema Corte in tema di pensioni liquidate con il solo calcolo retributivo;
v) la Suprema Corte ha costantemente enunciato il principio di diritto applicato nell'ordinanza di rinvio, sia con riferimento a trattamenti pensionistici liquidati prima del 01/01/2004 (e quindi costituiti dalla sola quota retributiva), sia con riferimento a trattamenti pensionistici liquidati dopo il 01/01/2004 (e quindi costituiti sia da una quota retributiva, sia da una quota contributiva): il principio di diritto che costituisce il fondamento della statuizione contenuta nell'ordinanza di rinvio attiene unicamente alla illegittimità della pretesa dei pensionati di vedersi liquidare le pensioni costituite (in tutto od in parte) da una quota retributiva secondo una suddivisione in tante sub quote quante sono state le discipline normative che si sono succedute dalla data di iscrizione alla fino alla data di Pt_1 liquidazione della pensione stessa;
e tale principio non è mai mutato a seconda che la pensione sia costituita dalla sola quota retributiva (quota A) o sia costituita anche da una quota contributiva (quota B); ciò perché la Suprema Corte ha altresì costantemente insegnato che la quota retributiva delle pensioni (sia essa unica o concorrente con una quota B) deve essere liquidata con la sola applicazione dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997; vi) pertanto, in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, il trattamento pensionistico del rag. CP_1 dovrà essere riliquidato sulla base del criterio di calcolo dei migliori quattordici redditi sugli ultimi diciannove, in applicazione del comma 11 dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997. 4. Disposta la riunione dei due giudizi, all'esito dell'udienza del 18/04/2023 la Corte ha nominato c.t.u. il dott. conferendogli alla successiva udienza del Persona_1
16/05/2024 l'incarico di rispondere al seguente quesito: “Accerti il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti versati in causa: 1) l'ammontare del trattamento pensionistico annuo lordo spettante a con decorrenza 01/03/2002, tenuto conto del Controparte_1 principio di diritto affermato dall'ordinanza n. 20784/2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (computo della quota A interamente retributiva con applicazione dell'unico criterio di cui all'art. 49 Regolamento di Esecuzione del 1997 senza applicazione di massimale e di contributo di solidarietà); 2) l'ammontare delle differenze eventualmente spettanti a rispetto a quanto erogato dalla Controparte_1
prima della sentenza della Corte di appello di Roma n. 868/2018 e sino al Pt_1
31/12/2011; 3) determini, inoltre, le somme che è tenuto a restituire Controparte_1 alla nel modo che segue: dapprima sottraendo dall'importo lordo di quanto Pt_1 percepito l'importo lordo di quanto dovuto al pensionato, anche tenuto conto degli interessi maturati e delle somme già trattenute dalla , quindi calcolando la Pt_1 somma dovuta in restituzione sia al lordo che al netto delle imposte”.
4.1. Depositata la relazione del c.t.u., all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
7 5. Con la pronuncia rescindente i giudici di legittimità hanno ritenuto: i) fondato il primo motivo di ricorso, con cui la aveva dedotto violazione e falsa CP_2 applicazione dell'art. 3, comma 12, legge n. 335/95 e degli artt. 2 e 29 legge n. 414/91, per avere la Corte di appello frazionato in sub-quote il periodo di spettanza della pensione secondo il calcolo retributivo (quota A): afferma la Suprema Corte che la Corte, applicando le diverse normative succedutesi entro il periodo temporale di anzianità rilevanti nel computo della quota A, non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l'art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997; ii) assorbiti dall'accoglimento del primo motivo il secondo motivo (con cui la aveva dedotto violazione e/o falsa Pt_1 applicazione dell'art. 3, comma 12, legge n.335/95 e degli artt. 2 e 29 legge n. 414/91 per avere la Corte preso a riferimento per il calcolo sempre gli stessi redditi professionali anche se detti redditi erano stati conseguiti in periodi diversi) ed il terzo motivo (con cui la aveva dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per Pt_1 il giudizio, avendo la Corte recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza considerare le osservazioni critiche svolte dalla in Pt_1 ordine al frazionamento in sub-quote e all'aver preso a riferimento, entro ogni sub- quota, sempre gli stessi redditi anteriori al pensionamento); iii) infondato il quarto motivo, con cui la aveva dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3, Pt_1 comma 12, legge n. 335/95 e dell'art. 2 d.lgs. n. 509/94 per non avere la Corte applicato il massimale pensionistico: afferma la Suprema Corte di aver, con orientamento cui va data continuità, affermato che l'introduzione del massimale pensionistico viola il principio del pro-rata ed esula dai provvedimenti che, in base all'art. 3, comma 12, legge n. 335/95, nel testo applicabile ratione temporis, ovvero prima della modifica ad opera della legge n. 296/06, la poteva adottare;
iv) Pt_1 inammissibile il quinto motivo (sul contributo di solidarietà) per carenza di interesse, avendo ad esso la espressamente rinunciato. Pt_1
6. Va, innanzitutto, precisato, a fronte delle argomentazioni spese dalla parte resistente in riassunzione nella causa portante, che, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., “La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.
6.1. Dunque, il principio di diritto, “costituito dalla nozione di ordine giuridico che la Suprema Corte incorpora nella sua sentenza, anche quale premessa logico-giuridica (eventualmente implicita) della decisione adottata, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto necessario di quella decisione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 823 del 2022), è vincolante per il giudice di rinvio, il quale deve uniformarsi “non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7091 del 03/03/2022).
8 6.2. Si è, altresì, precisato che nell'ipotesi in cui la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - come accaduto nel caso che occupa - il giudice del rinvio “deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27337 del 24/10/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023). Anche in epoca molto recente, la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento sul carattere c.d. chiuso del giudizio di rinvio (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26545 del 11/10/2024 ed altre ivi richiamate), affermando che “la ricostruzione ampiamente consolidata della natura del giudizio di rinvio evidenzia che quest'ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti”; in definitiva, la sentenza rescindente “va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l'intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche” (Cass. n. 26545/2024 cit.).
6.3. Nel caso di specie, la Suprema Corte, come sopra riportato, ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione proposto dalla (“violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art.3, co.12 l. n.335/95 e degli artt.2 e 29 l. n.414/91 per avere frazionato in sub-quote il periodo di spettanza della pensione secondo il calcolo retributivo (quota A)”), affermando testualmente che “La Corte d'appello, applicando le diverse normative succedutesi entro il periodo temporale di anzianità rilevanti nel computo della quota A, non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l'art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (Cass.28253/18, Cass.2223/19, Cass.1338/22)”.
6.4. Difatti, la Corte di appello di Roma, con la pronuncia n. 868/2018, aveva calcolato il trattamento pensionistico spettante a applicando (per Controparte_1 quanto di interesse) i criteri di cui agli artt. 2 e ss. legge n. 414/1991 (“La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”) per il periodo dal 01/01/1992 al 31/07/1997 ed i criteri di cui alla delibera della del 28/06/1997 (art. 49 “La misura annua Pt_1 della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello dì maturazione del
9 diritto a pensione…Ai fini del raggiungimento dei quindici anni di cui al precedente comma 2 si applica la seguente tabella: triennio 01/07/1997 - 30/06/2000 - 12 anni su 17 anni;
triennio 01/07/2000 - 30/06/2003 - 14 anni su 19 anni;
dal 01/07/2003 - 15 anni su 20 anni”) per il periodo dal 01/08/1997 in poi.
6.5. Tale modus procedendi è stato censurato dalla Suprema Corte che, diversamente, ha affermato che per la quota A “si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l'art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997”.
6.6. Tuttavia, chiede con il proprio ricorso di non applicare il Controparte_1 riportato principio di diritto poiché in questo caso mancherebbe la quota A, rispetto alla quale dovrebbe trovare applicazione, e di liquidare il trattamento pensionistico a lui riferibile “facendo a meno del criterio indicato dalla Suprema Corte ed applicando il criterio di legge”, ossia “il medesimo criterio già applicato nella pronuncia di secondo grado” a sua volta cassata dalla Suprema Corte.
6.7. Tale richiesta, all'evidenza, non può trovare accoglimento. Da un lato, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è, come sopra illustrato, vincolante in sede di giudizio di rinvio, e ciò basterebbe per giustificare la valutazione di questo Collegio: diversamente, troverebbe applicazione il medesimo criterio applicato dalla pronuncia di appello già cassata - proprio per tale motivo - dalla Corte di cassazione.
6.8. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la pronuncia rescindente ha ribadito, come osservato anche dalla nella propria memoria, un principio di diritto già Pt_1 affermato in precedenza per le pensioni costituite dalla sola quota retributiva, ossia la c.d. quota A, in quanto liquidate dalla prima del 01/01/2004. Parte_1
Difatti, la Suprema Corte, in un caso del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio (Cass. Sez. L. ordinanza n. 20824 del 2023), avente ad oggetto la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico di un ragioniere spettante dall'aprile 2003 (e quindi come nel caso di specie maturato prima del 01/01/2004), ha cassato la pronuncia della corte di appello che aveva avallato il frazionamento in sub-quote - operato dal giudice di primo grado - del periodo di spettanza della pensione secondo il calcolo retributivo, ossia, appunto, la quota A: in quel caso, il Tribunale “aveva ricalcolato la quota A suddividendola in sub-quote e applicando a ciascuna di esse i criteri previsti prima dal Regolamento 1.1.95, poi dalla delibera 28.6.97, poi dalla delibera 22.6.2002”, così disattendendo i principi espressi anche in precedenza dalla S.C., secondo cui “per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l'art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997”.
6.8.1. Ancor più chiara è l'ordinanza Cass. Sez. L n. 4675 del 2019, che ha cassato una sentenza della Corte di appello di Milano che aveva “rigettato l'appello proposto dalla Parte_5
, avverso la sentenza del tribunale di Milano che … ha ritenuto la
[...] violazione del principio del pro rata temporis da parte della ”, con conseguente Pt_1 diritto del pensionato alla riliquidazione della propria pensione di vecchiaia, decorrente dal 01/10/2002. Afferma, in dettaglio, la Suprema Corte (richiamando anche precedenti pronunce ed in particolare Cass. n. 28253/2018) che: “a) l'applicazione alla fattispecie in esame - relativa al criterio di calcolo della quota a) di una pensione avente decorrenza dall'1.10.2002 - dei contenuti del principio del pro
10 rata, comporta che, rispetto al principio generale secondo cui il trattamento pensionistico va liquidato secondo le regole esistenti al momento della maturazione del diritto a pensione, va garantita la "posizione previdenziale” già maturata che si traduce concretamente nella fissazione di una clausola di non regresso a salvaguardia del mantenimento del diritto al montante complessivo della contribuzione già versata nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico per cui l'ammontare della contribuzione accumulata ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia che non può essere sterilizzato dal legislatore;
b) poiché con le modifiche intervenute nel 2002- 2003 si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo con l'introduzione di due quote di pensione - A (retributiva) e B (contributiva) - in simmetria con la riforma del 1995 (v. L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12), al criterio di calcolo della quota A (retributiva) deve applicarsi il criterio del pro rata formulato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per cui all'anzianità già maturata corrisponde una quota di pensione (la quota A) calcolata secondo i previgenti (più favorevoli) parametri;
c) trattasi di regole strumentali alla liquidazione della pensione, per cui è alla data di maturazione del medesimo diritto che occorre guardare per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A e, precisamente, vanno applicate le previsioni dell' art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (applicabile alle pensioni di anzianità in quanto richiamato dall'art. 50), in vigore al momento delle radicali modifiche del 2002 e del 2003, secondo cui "La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello dì maturazione del diritto a pensione "; d) non va, dunque, fatta applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo (L. n. 160 del 1963, L. n. 1140 del 1970, L. n. 414 del 1991 e da ultimo dalle delibere del 2002-2003) ed i meccanismi previsti dal Regolamento del 1997 all'art. 49, commi 9 ed 11 (applicabile alle pensioni di anzianità in quanto richiamato dall'art. 50) rivestono natura transitoria con esaurimento della propria efficacia all'interno dei periodi ivi considerati, in relazione alle pensioni liquidate sino al 1.7.2003” (Cass. n. 4675/2019 cit.).
6.9. Dunque, per il calcolo del trattamento pensionistico spettante a , Controparte_1 costituito dalla sola quota retributiva c.d. quota A in quanto liquidato in data antecedente al 01/01/2004, deve applicarsi “un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione virgola e cioè l'articolo 49 del regolamento di esecuzione del 1997 anziché i vari regimi di calcolo via via succedutisi” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21015 del 2023, Cass. Sez. L Ordinanza n. 21016 del 2023; Cass. Sez. L Ordinanza n. 21014 del 2023: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, il calcolo della “quota A”, frazionato in tante sub quote, determinate applicando i vari criteri di computo della pensione, succedutesi nel tempo è un criterio non condivisibile, in quanto è alla data di maturazione del diritto a pensione che occorre guardare per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A e non va fatta, dunque, applicazione di ogni singolo criterio di calcolo, via via modificato nel tempo … Quanto poi al criterio da prescegliere tra quelli succedutisi, si deve considerare che, se il principio del pro rata ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e
11 non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse (ex pluribus: Cass. 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass., S.U. 17742/2015 cit.), cionondimeno la legge ha posto il pro rata al centro del proprio sistema, con riferimento essenzialmente al momento in cui è stato introdotto il sistema di calcolo c.d. contributivo, cui aveva riguardo, nel suo complesso, l'innovazione in proposito apportata dalla L. n. 335 del 1995. Ciò comporta l'applicazione, cui si atterrà il giudice del rinvio, dei criteri conseguenti alla Delib. del 1997 (cfr. Cass. n. 23597/18, punto 14.2), in quanto validi ed in vigore al momento dell'accesso del ricorrente alla pensione ed il cui limitato e graduale scostamento dai criteri in vigore dal 1995, non accompagnandosi ancora all'introduzione del metodo contributivo (mentre già la Delib. 22 giugno 2002, oltre a contenere parametri grandemente pregiudizievoli rispetto ai precedenti, era funzionale alla successiva introduzione del sistema contributivo), deve ritenersi non in contrasto con il quadro complessivo dell'originario testo, cui qui deve darsi applicazione, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Tale risultato è del resto coerente con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, per una ragione o per l'altra, nella varia casistica presentatasi, in esito all'accertamento dell'illegittimità delle Delib. e Regolamenti del periodo 2002-2004, ha indirizzato verso l'applicazione dei criteri di cui alla Delib. del 1997…”). 7. Posto che il principio di diritto da applicare nel presente giudizio di rinvio, vincolante ex art. 384 c.p.c., è un principio chiaro ed agevolmente comprensibile, anche perché coerente con numerose precedenti pronunce della Suprema Corte, tutte attinenti pensioni interamente liquidate con il sistema retributivo, va ora - alla stregua di quanto sopra esposto - inquadrato e perimetrato l'oggetto del giudizio di rinvio, tenuto conto di quanto affermato nella pronuncia rescindente.
7.1. La disamina del contenuto di detta pronuncia, contenente affermazioni che non lasciano spazio ad equivoci di sorta, consente di individuare l'oggetto del giudizio di rinvio nella necessità di procedere a nuovo calcolo del trattamento pensionistico di
, con applicazione del criterio espressamente indicato dalla Suprema Controparte_1
Corte - l'applicazione per la quota A dell'unico regime in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione e cioè l'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 -, con esclusione sia del massimale pensionistico che del contributo di solidarietà.
7.2. Conseguentemente, è stato conferito l'incarico al nominato c.t.u. con richiesta di calcolare: I) l'ammontare del trattamento pensionistico annuo lordo spettante a con decorrenza 01/03/2002, tenuto conto del principio di diritto Controparte_1 affermato dall'ordinanza n. 20784/2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (computo della quota A interamente retributiva con applicazione dell'unico criterio di cui all'art. 49 Regolamento di Esecuzione del 1997 senza applicazione di massimale e di contributo di solidarietà); II) l'ammontare delle differenze eventualmente spettanti a rispetto a quanto erogato dalla Controparte_1
prima della sentenza della Corte di appello di Roma n. 868/2018 e sino al Pt_1
31/12/2011; III) le somme che è tenuto a restituire alla nel Controparte_1 Pt_1 modo che segue: dapprima sottraendo dall'importo lordo di quanto percepito l'importo lordo di quanto dovuto al pensionato, anche tenuto conto degli interessi
12 maturati e delle somme già trattenute dalla , quindi calcolando la somma Pt_1 dovuta in restituzione sia al lordo che al netto delle imposte.
7.3. In risposta al primo quesito, il dott. ha quantificato l'ammontare del Per_1 trattamento pensionistico annuo lordo spettante al Trivoli con decorrenza 01/03/2002, tenendo in considerazione il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia rescindente e disattendendo l'interpretazione fornita dal predetto in merito a tale principio: come sopra riportato, difatti, sostiene che il principio di diritto in questione riaffermi la necessità di Controparte_1 applicare il criterio del pro rata, imponendo di calcolare il trattamento dovuto distinguendo il periodo ante 01/08/1997, in relazione al quale occorrerebbe considerare i dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati negli ultimi quindici anni (10/15), senza ulteriori frazionamenti in sub quote (frazionamenti in sub quote di cui l'ordinanza rescindente ha inteso escludere la legittimità), e post 01/08/1997, in relazione al quale occorrerebbe considerare i quattordici redditi professionali annuali più elevati degli ultimi diciannove anni (14/19). Tuttavia, ribadisce anche il c.t.u. che - come sopra ampiamente esposto - il tenore letterale del principio di diritto affermato dall'ordinanza n. 20784/2023, secondo cui la Corte di appello, applicando le diverse normative succedutesi entro il periodo temporale di anzianità rilevanti nel computo della quota A, non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, ossia l'art. 49 del regolamento di esecuzione del 1997, fa ritenere necessario accertare il trattamento pensionistico annuo lordo spettante al in base al criterio dei migliori CP_1 quattordici redditi sugli ultimi diciannove.
7.3.1. Elaborati, pertanto, i conteggi di cui alla tabella 1 allegata alla relazione (da intendersi qui integralmente riportati), il dott. a quantificato l'ammontare del Per_1 trattamento pensionistico annuo lordo spettante al in complessivi € CP_1
179.966,24. 7.4. In risposta al secondo quesito, il c.t.u. ha determinato l'ammontare delle differenze spettanti a rispetto a quanto erogato dalla prima Controparte_1 CP_2 della sentenza della Corte di appello di Roma n. 868/2018 dal 01/03/2002 e sino al 31/12/2011, sottraendo dal trattamento pensionistico annuo lordo come sopra determinato quanto erogato dalla , così quantificando le differenze in Pt_1 complessivi € 904.666,67. 7.5. Infine, in risposta al quesito n. 3, articolato dalla Corte in ragione della domanda restitutoria proposta dalla ex art. 389 c.p.c., il dott. al fine di Parte_1 Per_1 sviluppare i conteggi, ha, in primo luogo, individuato quattro periodi distinti, per poi individuare per ciascun periodo quanto dovuto al rag. quanto da lui CP_1 effettivamente percepito, nonché le differenze da restituire, sia al lordo che al netto. Nel dettaglio, si riportano i risultati per ciascun periodo: I) 01/03/2002-31/12/2011 periodo compreso tra la maturazione del diritto a pensione e la sentenza della Corte di appello di Roma n. 868/2018: - dovuto € 904.666,67; - percepito € 1.478.888,85; - differenza lorda da restituire € 574.222,18; - differenza netta da restituire € 345.130,50; II) 01/01/2012-31/03/2018 periodo compreso tra la data di riferimento della sentenza della Corte di appello e la data immediatamente antecedente l'esecuzione
13 della sentenza: - dovuto € 1.125.847,58; - percepito € 1.486.225,38; - differenza lorda da restituire € 360.377,80; - differenza netta da restituire € 216.601,47; III) 01/04/2018-31/08/2023 periodo compreso tra la data di esecuzione della sentenza di appello e quello immediatamente antecedente l'ordinanza della Suprema Corte: - dovuto € 978.472,47; - percepito € 1.248.356,69; - differenza lorda da restituire € 269.884,21; - differenza netta da restituire € 162.211,21; IV) 01/09/2023-31/12/2023 periodo compreso tra la data dell'ordinanza di annullamento e il periodo convenzionalmente adottato per la predisposizione dei calcoli: - dovuto € 60.245,73; - percepito € 54.185,21; - differenza lorda da versare al € 6.060,51; - differenza netta da versare al € 3.642,61. CP_1 CP_1
7.5.1. Il c.t.u. ha, quindi, calcolato gli interessi legali da restituire alla rispetto Pt_1
a quelli erogati con il cedolino pensionistico del mese di aprile 2018: atteso che la in esecuzione spontanea della sentenza della Corte d'Appello n. Parte_1
868/2018, ha erogato al Rag. con il cedolino del mese di aprile 2018 la CP_1 complessiva somma di € 2.628.330,74 a titolo di arretrati lordi ed interessi legali, il c.t.u. ha individuato la decorrenza del computo degli interessi legali sulle somme lorde e nette che il è tenuto a restituire sino al 31/03/2018 (periodi 1 e 2 CP_1 oggetto di calcolo) dal 01/04/2018 e sino al 31/12/2023. Tale impostazione appare corretta e condivisibile, diversamente rispetto a quanto osservato dal ctp della parte resistente, poiché il debito è maturato nel mese di aprile 2018, vale a dire nel momento in cui la ha corrisposto al pensionato somme lorde per arretrati ed Pt_1 interessi, e non anche dalla data di pubblicazione dell'ordinanza rescindente. Con riguardo ai debiti del inerenti il periodo 3 (debiti che maturano dall' CP_1
01/04/2018 e sino al 31/12/2022 poiché per il 2023 il resistente in riassunzione vanta un credito), gli interessi legali sono stati fatti decorrere dal c.t.u. dalla fine di ciascun anno e sino al 31/12/2023. 7.5.2. Dunque, secondo il calcolo operato dal c.t.u., come da tabella 14 da intendersi qui integralmente riportata, gli interessi legali che il Rag. dovrà CP_1 corrispondere alla Cassa e inerenti le somme da restituire al lordo e al netto sono pari rispettivamente ad € 85.908,56 e ad € 51.634,48. 7.5.3. In definitiva, in risposta al quesito n. 3, il c.t.u. ha quantificato la somma lorda e la somma netta da restituire alla rispettivamente in € 1.369.114,28 ed in € Pt_1
814.913,25. 7.6. Le conclusioni del c.t.u. sono, riassuntivamente, le seguenti: I) l'ammontare del trattamento pensionistico annuo lordo spettante al Rag. con decorrenza CP_1
01/03/2002, tenendo in considerazione il principio di diritto affermato dall'ordinanza n. 20784/2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (computo della quota A interamente retributiva con applicazione dell'unico criterio di cui all'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 senza applicazione di massimale e di contributo di solidarietà) è pari ad € 179.966,24; II) l'ammontare delle differenze spettanti al Rag. rispetto a quanto erogato dalla prima CP_1 CP_2 della sentenza della Corte di appello di Roma n. 868/2018 dal 01/03/2002 e sino al 31/12/2011 è pari a complessivi € 904.666,67; III) la somma lorda che il Rag.
è tenuto a restituire alla determinata come da quesito è pari Controparte_1 Pt_1 ad € 1.369.114,28 mentre la somma netta ammonta ad € 814.913,25. 7.7. Trattasi di conclusioni, elaborate anche tenuto conto delle osservazioni mosse da entrambe le parti con argomentazioni che si reputano in questa sede corrette -
14 con riguardo sia al calcolo degli interessi, sia all'applicazione del principio di diritto, che all'assenza di riscontri documentali in ordine ai prelievi asseritamente operati dalla per l'importo di € 33.462,99 - pienamente condivise dal Collegio in Pt_1 quanto ampiamente, dettagliatamente e congruamente motivate oltre che immuni da vizi logici o giuridici. 8. La Corte, pertanto, all'esito degli accertamenti compiuti in ossequio al principio di diritto di cui alla pronuncia rescindente, accerta, in primo luogo, che il trattamento pensionistico annuo lordo spettante a è pari ad € Controparte_1
179.966,24. 8.1. Quanto alla domanda restitutoria della , essa è meritevole di accoglimento, Pt_1 essendo, tra l'altro, non contestato tra le parti l'effettivo versamento in favore dei delle somme oggetto di tale domanda. Posto che è da escludere che la CP_1 restituzione delle somme versate in eccedenza dalla debba essere effettuata Pt_1 al lordo (ex multiis Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2691 del 29/01/2024), Controparte_1 deve essere condannato alla restituzione in favore della
[...]
a favore dei dell'importo Parte_3 Parte_3 netto di € 814.913,25, già comprensivo di interessi legali sino al 31/12/2023. 9. L'esito complessivo del giudizio, oltre alla indubbia complessità della vicenda, giustificano l'integrale compensazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio.
9.1. Le spese della c.t.u. svolta nel precedente grado di appello, come ivi liquidate, e le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio di rinvio, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio: - accerta che l'ammontare della pensione annua lorda spettante a è pari ad € 179.966,24; - condanna Controparte_1 CP_1
a restituire alla a favore dei
[...] Parte_3
l'importo netto di € 814.913,25, già comprensiva di Parte_3 interessi legali sino al 31/12/2023. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di merito, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della c.t.u. del precedente grado di appello come ivi liquidate e le spese della c.t.u. del giudizio di rinvio liquidate con separato decreto.
Roma, 09/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
15
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2586 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2605 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
in persona del procuratore speciale dott.
[...]
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Bertoloni n. 44/46 Ricorrente in riassunzione/Resistente
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. Marco Rossi e dall'avv. Francesco Astone, e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma via G. Nicotera n. 31 Resistente in riassunzione/Ricorrente
Oggetto: riassunzione da Cass. n. 20784/2023 depositata il 18/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 09/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 1. , premesso di essere percettore di pensione diretta di vecchiaia Controparte_1 versata dalla Parte_3
(d'ora in poi per brevità anche soltanto la
[...] Pt_1 ovvero la , e che il trattamento pensionistico era stato calcolato Parte_1 dalla medesima in modo erroneo, con applicazione del massimale di cui all'art. Pt_1
49 del Regolamento e non in virtù del criterio vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, nonché con imposizione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, agiva in giudizio contro l'
[...] rassegnando le Parte_3 seguenti conclusioni: “A) in via principale, previo accertamento e declaratoria, se del caso, di illegittimità e/o inapplicabilità nella specie del massimale pensionistico e altresì del contributo di solidarietà, accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e/o I'incongruità del trattamento pensionistico così come determinato dalla ed CP_2 erogato in favore del ricorrente a far data dal marzo 2002, per l'erronea parametrazione del trattamento in quanto calcolato sulla base della media degli ultimi quindici redditi professionali più elevati anzichè sulla media dei dieci redditi professionali più elevati, alla luce di tutto quanto esposto in narrativa;
per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 corresponsione, in favore del ricorrente, anche se del caso a titolo di risarcimento danni, delle correlate differenze pensionistiche per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2011, in misura pari a Euro 1.677.554,99, salvo altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio o che il Giudice dovesse liquidare anche in via equitativa;
il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto al soddisfo e salvo, altresì, il calcolo delle differenze pensionistiche dovute al ricorrente a far data dal 1° gennaio 2012 e fino all'emananda sentenza;
B) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc. mo Giudice adito dovesse ritenere legittima e/o valida e/o comunque applicabile nella specie, il criterio della media degli ultimi quindici redditi professionali più elevati dichiarati dal ricorrente ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, previo accertamento e declaratoria se del caso di illegittimità e/o inapplicabilità nella specie del massimale pensionistico e altresì del contributo di solidarietà, accertare e dichiarare, comunque, l'illegittimità e/o I'incongruità del trattamento pensionistico cosi come riconosciuto e liquidato in favore del ricorrente a far data dal marzo 2002 per il fatto che il dedotto criterio non può che valere per il periodo successivo alla sua introduzione (28 giugno 1997), alla luce di quanto esposto in narrativa;
per l'effetto, condannare la , in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, anche se del caso a titolo di risarcimento danni, delle differenze pensionistiche per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2011, in misura pari a Euro 1.531.214,88, salvo altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio o che il Giudice dovesse liquidare anche in via equitativa;
il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo e salvo, altresl, il calcolo delle differenze pensionistiche dovute al ricorrente a far data dal 1° gennaio 2012 e fino all'emananda sentenza;
C) In ogni caso, accettare e dichiarare l'illegittimità e/o l'incongruità del trattamento pensionistico annuo così come riconosciuto e liquidato in favore del ricorrente a far data dal 1° gennaio 2012 e fino alla data dell'emananda sentenza e, per l'effetto, condannare la CNPR, in persona del legale rappresentante pro tempore,
2 alla corresponsione, in favore del ricorrente, anche se del caso a titolo di risarcimento danni, delle differenze pensionistiche per il periodo dal 1° gennaio 2012 e fino alla data dell'emananda sentenza, nella misura che sarà accertata e che risulterà dovuta all'esito del giudizio o che il Giudice dovesse liquidare anche in via equitativa;
il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
D) In ogni caso, accertare e dichiarare che la misura della pensione annua dovuta dalla al ricorrente, alla Pt_1 luce di quanto esposto in narrativa, è pari a Euro 243.589,62 e ordinare e condannare, pertanto, la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a far data CP_2 dall'emananda sentenza, a corrispondere al Rag. una pensione annua CP_1
d'importo pari, appunto, a Euro 243.589,62, anziché alla inferiore ed illegittima misura così come determinata e liquidata al ricorrente a far data dal 1° marzo 2002, oltre ovviamente le integrazioni e le rivalutazioni via via dovute”.
1.1. Nella resistenza della Parte_3
il Tribunale di Roma rigettava il ricorso,
[...] compensando integralmente le spese fra le parti.
1.2. Contro detta decisione proponeva appello e la Corte di appello Controparte_1 di Roma, nel contraddittorio con la Parte_3
così statuiva: “1) in parziale accoglimento
[...] dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto:
-condanna la Parte_3
l pagamento in favore di di euro 1.478.888,85 a titolo di
[...] Controparte_1 differenze pensionistiche dall'1.3.02 al 31.12.11, oltre interessi legali;
- dichiara che la misura mensile annua (rectius “la misura annua”) della pensione spettante a CP_1
è pari ad euro 238.361,72; 2) pone le spese di ctu a carico della
[...] [...] liquidandole come da Parte_3 separato decreto;
3) compensa per ¼ le spese processuali del doppio grado, liquidate per l'intero in euro 9.694,00 per il primo grado ed euro 18.000,00 per il grado d'appello, condannando la al pagamento dei residui ¾, oltre spese forfettarie al Pt_1
15%, iva e cap, da distrarre”.
1.2.1. La Corte, in sintesi, riteneva illegittima l'applicazione del massimale e l'applicazione del contributo di solidarietà, mentre, quanto al calcolo del trattamento pensionistico, applicabile il principio del pro rata anche con riguardo alle modifiche attuate dalla con la delibera del 1997, e conferiva al ctu quesito Pt_1 al fine di accertare il trattamento pensionistico annuale spettante al e le CP_1 differenze pensionistiche maturate dal 01/03/2002 al 31/12/2011 secondo i seguenti criteri: a) per l'anzianità maturata fino all'entrata in vigore dei criteri di cui alla legge n. 414/91 (31/12/1991): applicazione del criterio di cui all'art. 29 legge n. 414/91 sul “Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso quindicennio”; b) per il periodo dal 01/01/1992 fino al 31/07/1997: applicazione dei criteri di cui agli artt. 2 e s.s. legge n. 414/91; c) per il periodo dal 01/08/1997 in poi: applicazione dei criteri di cui alla delibera della Cassa del 28/06/1997. 1.3. La predetta decisione veniva impugnata con ricorso per cassazione dalla
[...]
e, nel Parte_3 contraddittorio con , la Suprema Corte, con l'ordinanza in epigrafe Controparte_1 indicata, accoglieva il primo motivo di ricorso, cassando la gravata sentenza con rinvio a questa Corte anche per la determinazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
3 2. La e Periti Parte_1 commerciali ha riassunto il giudizio, con ricorso iscritto al R.G. n. 2586/2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che l'ammontare della pensione lorda annua del rag. con applicazione dell'unico criterio di CP_1 calcolo previsto dall'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 escludendo l'applicazione del massimale pensionistico e del contributo di solidarietà ex art. 40 del Regolamento di Esecuzione del 2004 è pari ad € 161.638,23 alla data di decorrenza della pensione, che aggiornata al 2023 è pari ad € 162.555,64, come da conteggi allegati sub doc. n. 2 al presente atto;
b) condannare anche ai sensi dell'art. 389 Cod. Proc. Civ. il rag. a restituire alla le maggiori somme erogate in favore del CP_1 CP_2 ragioniere calcolando la pensione secondo una suddivisione in sub quote e con inclusione dei medesimi ultimi redditi all'interno di ciascuna sub quota, dichiarato poi illegittimo dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 20784/2023, escludendo l'applicazione del massimale pensionistico e del contributo di solidarietà ex art. 40 del Regolamento di Esecuzione del 2004, pari a complessivi € 1.846.417,06 oltre ulteriori interessi fino al soddisfo come risulta dai conteggi allegati al presente atto sub doc. n. 2; c) condannare il ragioniere al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di legittimità nonché alla restituzione dell'importo di € 1.036,00 versato dalla a titolo di contributo unificato per il Pt_1 giudizio di cassazione (cfr. doc. n. 3) oltre alle spese dei precedenti gradi di merito”.
2.1. Afferma la , in sintesi, che: a) in attuazione del principio di diritto Pt_1 enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio n. 20784/2023, il trattamento pensionistico del rag. dovrà essere determinato CP_1
e riliquidato applicando l'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997; b) calcolando il trattamento pensionistico del rag. secondo l'unico criterio di CP_1 calcolo previsto dall'art. 49 del Regolamento di Esecuzione, escludendo l'applicazione del massimale pensionistico e del contributo di solidarietà, la pensione di vecchiaia del ragioniere dovrà essere (ri)liquidata nella somma di lordi
€ 161.638,23 annui alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, che aggiornata al 2023 è pari a lordi € 162.555,64, come risulta dai conteggi allegati al ricorso in riassunzione;
c) la , in esecuzione spontanea della sentenza della CP_2
Corte di Appello di Roma, ha provveduto a ricalcolare la pensione di vecchiaia del rag. per un ammontare lordo annuo della pensione pari ad € 238.361,76 alla CP_1 data di decorrenza della pensione, aggiornata al 2023 pari a € 239.143,84; d) a seguito dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 20784/2023, la ha diritto ex art. 389 c.p.c. ad ottenere la restituzione delle maggiori somme CP_2 erogate al rag. per effetto della riliquidazione della pensione in applicazione CP_1 dell'unico criterio di calcolo di cui all'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 ed in particolare: - € 1.567.755,83 a titolo di maggiori somme erogate al rag. CP_1 calcolando la pensione secondo una suddivisione in sub quote, dichiarato poi illegittimo dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio n. 20784/2023; - € 288.661,23 a titolo di interessi calcolati al 1° ottobre 2023 per una complessiva somma di € 1.856.417,06, da cui vanno detratti € 10.000,00 già recuperati al settembre 2923 con trattenuta sul rateo di pensione.
2.1. Si è costituito in giudizio nella causa R.G. n. 2586/23 chiedendo Controparte_1 il rigetto di tutte le domande proposte dalla e la conferma della sentenza della Pt_1
4 Corte di appello di Roma n. 868/2018 con accoglimento delle proprie domande formulate anche in sede di appello incidentale.
2.1.1. Sostiene, in sintesi, che: i) nel caso di specie manca del tutto Controparte_1 una quota A: la quota A (in contrapposizione alla quota B) è stata istituita dall'art. 50, Regolamento 31 dicembre 2003, entrato in vigore il 01/01/2004, mentre nel caso di specie la data del collocamento in pensione risale al 01/03/2002; ii) avverso l'ordinanza pronunciata dalla Suprema Corte è stato proposto ricorso per revocazione, tuttavia, revocata o meno che sia la pronuncia di legittimità, le istruzioni impartite da quest'ultima nel principio di diritto – con riguardo alle modalità di calcolo della quota A – non potranno che trovare applicazione con riguardo alla pensione, dovuta, nel caso specie, su base integralmente retributiva, applicando il criterio del pro-rata all'(unico) regime in essere al momento della maturazione;
iii) la precedente sentenza ha liquidato il trattamento dovuto applicando il criterio del pro-rata considerando unicamente il regime in essere fino al 31/07/1997 e, poi, il regime in essere a partire dal 01/08/1997, mentre i riferimenti all'ulteriore scansione temporale del 31/12/1991 sono stati utilizzati unicamente per la determinazione del reddito utilizzato alla base del calcolo;
iv) il criterio del pro-rata in unico regime è del resto quello che la medesima – nel Pt_1 costituirsi nel primo giudizio di appello – aveva riconosciuto di voler applicare, aderendo ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17742/2015 ed anche nell'atto di riassunzione ha ora nuovamente ricordato la sua adesione a questo principio;
v) in questa sede è dunque necessario unicamente applicare il criterio del pro-rata in unico regime così come la Corte di Cassazione ha prescritto, mentre non possono certamente essere considerati i (non chiari) conteggi della
, i quali, nonostante la dichiarazione di principio sulla necessaria applicazione Pt_1 del criterio del pro-rata, sembrano invece disapplicarlo ed insistere nell'applicare retroattivamente la normativa in pejus sopravvenuta: è dunque necessario, constata l'inesistenza di una quota A e la necessità di applicare il criterio del pro- rata in unico regime, distinguendo unicamente il periodo ante 31/07/1997 dal periodo post 31/07/1997, procedere, attraverso una nuova consulenza di ufficio, alla determinazione degli importi, che, considerata la sostanziale irrilevanza del primo periodo, non potranno che essere i medesimi di quelli già raggiunti dalla precedente consulenza;
di conseguenza, le questioni restitutorie rimarranno assorbite. 3. ha altresì riassunto il giudizio, con ricorso iscritto al R.G. n. Controparte_1
2605/2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in accoglimento del presente ricorso, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 8708/2014, del 25.9.2014, depositata in Cancelleria il 25.9.2014, e, per conseguenza, confermare la sentenza resa inter partes da codesta Ecc.ma Corte in data 14 marzo 2018, n. 868 e quindi: A) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'incongruità del trattamento pensionistico così come riconosciuto e liquidato in favore del ricorrente a far data dal marzo 2002 per il fatto che il dedotto criterio non può che valere per il periodo successivo alla sua introduzione (28 giugno 1997), alla luce di quanto esposto in narrativa;
per l'effetto, condannare la CNPR alla corresponsione, in favore del ricorrente, anche se del caso a titolo di risarcimento danni, delle differenze pensionistiche per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2011, in misura pari a Euro 1.478.888,85=, salvo altra somma, maggiore o minore, che
5 risulterà dovuta all'esito del giudizio o che il Giudice dovesse liquidare anche in via equitativa;
il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo e salvo, altresì, il calcolo delle differenze pensionistiche dovute al ricorrente a far data dal 1° gennaio 2012 e fino all'emananda sentenza;
B) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'incongruenza del trattamento pensionistico annuo così come riconosciuto e liquidato in favore del ricorrente a far data dal 1° gennaio 2012 e fino alla data dell'emananda sentenza e, per l'effetto, condannare la CNPR, alla corresponsione, in favore del ricorrente, anche se del caso a titolo di risarcimento danni, delle differenze pensionistiche per il periodo dal 1° gennaio 2012 e fino alla data dell'emananda sentenza, nella misura che sarà accertata e che risulterà dovuta all'esito del giudizio o che il Giudice dovesse liquidare anche in via equitativa;
il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
C) in ogni caso, accertare e dichiarare che la misura della pensione annua dovuta dalla al ricorrente, alla Pt_1 luce di quanto esposto in narrativa, è pari a Euro 238.361,72= e ordinare e condannare, pertanto, la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 far data dall'emananda sentenza, a corrispondere al una pensione Parte_4 annua d'importo pari, appunto, a Euro 238.361,72=, anziché alla inferiore ed illegittima misura così come determinata e liquidata al ricorrente a far data dal 1° marzo 2002, oltre ovviamente le integrazioni e le rivalutazioni via via dovute"; 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo giudizio e dei precedenti gradi di giudizio”.
3.1. Sostiene che, a prescindere dall'esito della revocazione proposta Controparte_1 avverso l'ordinanza rescindente, la Corte, preso atto del principio di diritto affermato da detta ordinanza, da ritenersi assolutamente corretto in riferimento ai criteri di liquidazione della quota A, dovrebbe comunque prendere atto della sua inapplicabilità al caso di specie, appunto in quanto manca la quota A rispetto alla quale dovrebbe trovare applicazione;
di conseguenza, atteso che nessuna quota A potrà essere liquidata secondo il criterio enunciato dalla Suprema Corte, la Corte
“non potrà far altro che liquidare la pensione dovuta facendo a meno del criterio indicato dalla Corte Suprema ed applicando il criterio di legge (che è il medesimo criterio già applicato nella pronuncia di secondo grado che codesta Ecc.ma Corte ha già pro-nunciato e che riflettono anch'essi, per i casi in cui manca la «quota A», la costante giurisprudenza di legittimità)”.
3.2. Si è costituita in giudizio nella causa R.G. n. 2605/2023 la
[...]
a dei Ragionieri e Periti commerciali, chiedendo Parte_3 Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio ricorso in riassunzione e sostenendo, in sintesi, che: i) il ricorso in riassunzione proposto da Controparte_1 sarebbe inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 384 c.p.c., atteso che si chiede alla Corte di non applicare il principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione;
ii) il ricorso per revocazione proposto dalla controparte sarebbe palesemente inammissibile, c poiché attribuisce alla Suprema Corte un'affermazione o, meglio, una supposizione, che in realtà la Suprema Corte non ha mai formulato;
iii) la Suprema Corte non ha mai motivato la propria statuizione argomentando su una quota A (retributiva) in contrapposizione ad una quota B (contributiva), anzi, l'esistenza di una quota B (contributiva) non viene in alcun modo presa in considerazione nell'ordinanza impugnata;
laddove nella motivazione dell'ordinanza viene fatto riferimento alla quota A, con tale espressione si intende
6 la pensione calcolata “secondo il calcolo retributivo”, quale è effettivamente quella liquidata al Trivoli;
iv) il ricorso per revocazione, al pari del ricorso per riassunzione, sarebbero comunque infondati poiché tesi a censurare la statuizione contenuta nell'ordinanza di rinvio secondo la quale la pensione del rag. “era CP_1 stata liquidata [n.d.r. in forza della sentenza della Corte di appello di Roma] secondo una modalità errata”, mentre la motivazione che sorregge tale statuizione è perfettamente coerente con la ricostruzione della posizione previdenziale dello stesso rag. operata dall'ordinanza di rinvio e con la costante giurisprudenza CP_1 della Suprema Corte in tema di pensioni liquidate con il solo calcolo retributivo;
v) la Suprema Corte ha costantemente enunciato il principio di diritto applicato nell'ordinanza di rinvio, sia con riferimento a trattamenti pensionistici liquidati prima del 01/01/2004 (e quindi costituiti dalla sola quota retributiva), sia con riferimento a trattamenti pensionistici liquidati dopo il 01/01/2004 (e quindi costituiti sia da una quota retributiva, sia da una quota contributiva): il principio di diritto che costituisce il fondamento della statuizione contenuta nell'ordinanza di rinvio attiene unicamente alla illegittimità della pretesa dei pensionati di vedersi liquidare le pensioni costituite (in tutto od in parte) da una quota retributiva secondo una suddivisione in tante sub quote quante sono state le discipline normative che si sono succedute dalla data di iscrizione alla fino alla data di Pt_1 liquidazione della pensione stessa;
e tale principio non è mai mutato a seconda che la pensione sia costituita dalla sola quota retributiva (quota A) o sia costituita anche da una quota contributiva (quota B); ciò perché la Suprema Corte ha altresì costantemente insegnato che la quota retributiva delle pensioni (sia essa unica o concorrente con una quota B) deve essere liquidata con la sola applicazione dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997; vi) pertanto, in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, il trattamento pensionistico del rag. CP_1 dovrà essere riliquidato sulla base del criterio di calcolo dei migliori quattordici redditi sugli ultimi diciannove, in applicazione del comma 11 dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997. 4. Disposta la riunione dei due giudizi, all'esito dell'udienza del 18/04/2023 la Corte ha nominato c.t.u. il dott. conferendogli alla successiva udienza del Persona_1
16/05/2024 l'incarico di rispondere al seguente quesito: “Accerti il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti versati in causa: 1) l'ammontare del trattamento pensionistico annuo lordo spettante a con decorrenza 01/03/2002, tenuto conto del Controparte_1 principio di diritto affermato dall'ordinanza n. 20784/2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (computo della quota A interamente retributiva con applicazione dell'unico criterio di cui all'art. 49 Regolamento di Esecuzione del 1997 senza applicazione di massimale e di contributo di solidarietà); 2) l'ammontare delle differenze eventualmente spettanti a rispetto a quanto erogato dalla Controparte_1
prima della sentenza della Corte di appello di Roma n. 868/2018 e sino al Pt_1
31/12/2011; 3) determini, inoltre, le somme che è tenuto a restituire Controparte_1 alla nel modo che segue: dapprima sottraendo dall'importo lordo di quanto Pt_1 percepito l'importo lordo di quanto dovuto al pensionato, anche tenuto conto degli interessi maturati e delle somme già trattenute dalla , quindi calcolando la Pt_1 somma dovuta in restituzione sia al lordo che al netto delle imposte”.
4.1. Depositata la relazione del c.t.u., all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
7 5. Con la pronuncia rescindente i giudici di legittimità hanno ritenuto: i) fondato il primo motivo di ricorso, con cui la aveva dedotto violazione e falsa CP_2 applicazione dell'art. 3, comma 12, legge n. 335/95 e degli artt. 2 e 29 legge n. 414/91, per avere la Corte di appello frazionato in sub-quote il periodo di spettanza della pensione secondo il calcolo retributivo (quota A): afferma la Suprema Corte che la Corte, applicando le diverse normative succedutesi entro il periodo temporale di anzianità rilevanti nel computo della quota A, non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l'art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997; ii) assorbiti dall'accoglimento del primo motivo il secondo motivo (con cui la aveva dedotto violazione e/o falsa Pt_1 applicazione dell'art. 3, comma 12, legge n.335/95 e degli artt. 2 e 29 legge n. 414/91 per avere la Corte preso a riferimento per il calcolo sempre gli stessi redditi professionali anche se detti redditi erano stati conseguiti in periodi diversi) ed il terzo motivo (con cui la aveva dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per Pt_1 il giudizio, avendo la Corte recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza considerare le osservazioni critiche svolte dalla in Pt_1 ordine al frazionamento in sub-quote e all'aver preso a riferimento, entro ogni sub- quota, sempre gli stessi redditi anteriori al pensionamento); iii) infondato il quarto motivo, con cui la aveva dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3, Pt_1 comma 12, legge n. 335/95 e dell'art. 2 d.lgs. n. 509/94 per non avere la Corte applicato il massimale pensionistico: afferma la Suprema Corte di aver, con orientamento cui va data continuità, affermato che l'introduzione del massimale pensionistico viola il principio del pro-rata ed esula dai provvedimenti che, in base all'art. 3, comma 12, legge n. 335/95, nel testo applicabile ratione temporis, ovvero prima della modifica ad opera della legge n. 296/06, la poteva adottare;
iv) Pt_1 inammissibile il quinto motivo (sul contributo di solidarietà) per carenza di interesse, avendo ad esso la espressamente rinunciato. Pt_1
6. Va, innanzitutto, precisato, a fronte delle argomentazioni spese dalla parte resistente in riassunzione nella causa portante, che, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., “La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.
6.1. Dunque, il principio di diritto, “costituito dalla nozione di ordine giuridico che la Suprema Corte incorpora nella sua sentenza, anche quale premessa logico-giuridica (eventualmente implicita) della decisione adottata, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto necessario di quella decisione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 823 del 2022), è vincolante per il giudice di rinvio, il quale deve uniformarsi “non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7091 del 03/03/2022).
8 6.2. Si è, altresì, precisato che nell'ipotesi in cui la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - come accaduto nel caso che occupa - il giudice del rinvio “deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27337 del 24/10/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023). Anche in epoca molto recente, la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento sul carattere c.d. chiuso del giudizio di rinvio (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26545 del 11/10/2024 ed altre ivi richiamate), affermando che “la ricostruzione ampiamente consolidata della natura del giudizio di rinvio evidenzia che quest'ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti”; in definitiva, la sentenza rescindente “va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l'intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche” (Cass. n. 26545/2024 cit.).
6.3. Nel caso di specie, la Suprema Corte, come sopra riportato, ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione proposto dalla (“violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art.3, co.12 l. n.335/95 e degli artt.2 e 29 l. n.414/91 per avere frazionato in sub-quote il periodo di spettanza della pensione secondo il calcolo retributivo (quota A)”), affermando testualmente che “La Corte d'appello, applicando le diverse normative succedutesi entro il periodo temporale di anzianità rilevanti nel computo della quota A, non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l'art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (Cass.28253/18, Cass.2223/19, Cass.1338/22)”.
6.4. Difatti, la Corte di appello di Roma, con la pronuncia n. 868/2018, aveva calcolato il trattamento pensionistico spettante a applicando (per Controparte_1 quanto di interesse) i criteri di cui agli artt. 2 e ss. legge n. 414/1991 (“La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”) per il periodo dal 01/01/1992 al 31/07/1997 ed i criteri di cui alla delibera della del 28/06/1997 (art. 49 “La misura annua Pt_1 della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello dì maturazione del
9 diritto a pensione…Ai fini del raggiungimento dei quindici anni di cui al precedente comma 2 si applica la seguente tabella: triennio 01/07/1997 - 30/06/2000 - 12 anni su 17 anni;
triennio 01/07/2000 - 30/06/2003 - 14 anni su 19 anni;
dal 01/07/2003 - 15 anni su 20 anni”) per il periodo dal 01/08/1997 in poi.
6.5. Tale modus procedendi è stato censurato dalla Suprema Corte che, diversamente, ha affermato che per la quota A “si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l'art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997”.
6.6. Tuttavia, chiede con il proprio ricorso di non applicare il Controparte_1 riportato principio di diritto poiché in questo caso mancherebbe la quota A, rispetto alla quale dovrebbe trovare applicazione, e di liquidare il trattamento pensionistico a lui riferibile “facendo a meno del criterio indicato dalla Suprema Corte ed applicando il criterio di legge”, ossia “il medesimo criterio già applicato nella pronuncia di secondo grado” a sua volta cassata dalla Suprema Corte.
6.7. Tale richiesta, all'evidenza, non può trovare accoglimento. Da un lato, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è, come sopra illustrato, vincolante in sede di giudizio di rinvio, e ciò basterebbe per giustificare la valutazione di questo Collegio: diversamente, troverebbe applicazione il medesimo criterio applicato dalla pronuncia di appello già cassata - proprio per tale motivo - dalla Corte di cassazione.
6.8. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la pronuncia rescindente ha ribadito, come osservato anche dalla nella propria memoria, un principio di diritto già Pt_1 affermato in precedenza per le pensioni costituite dalla sola quota retributiva, ossia la c.d. quota A, in quanto liquidate dalla prima del 01/01/2004. Parte_1
Difatti, la Suprema Corte, in un caso del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio (Cass. Sez. L. ordinanza n. 20824 del 2023), avente ad oggetto la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico di un ragioniere spettante dall'aprile 2003 (e quindi come nel caso di specie maturato prima del 01/01/2004), ha cassato la pronuncia della corte di appello che aveva avallato il frazionamento in sub-quote - operato dal giudice di primo grado - del periodo di spettanza della pensione secondo il calcolo retributivo, ossia, appunto, la quota A: in quel caso, il Tribunale “aveva ricalcolato la quota A suddividendola in sub-quote e applicando a ciascuna di esse i criteri previsti prima dal Regolamento 1.1.95, poi dalla delibera 28.6.97, poi dalla delibera 22.6.2002”, così disattendendo i principi espressi anche in precedenza dalla S.C., secondo cui “per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l'art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997”.
6.8.1. Ancor più chiara è l'ordinanza Cass. Sez. L n. 4675 del 2019, che ha cassato una sentenza della Corte di appello di Milano che aveva “rigettato l'appello proposto dalla Parte_5
, avverso la sentenza del tribunale di Milano che … ha ritenuto la
[...] violazione del principio del pro rata temporis da parte della ”, con conseguente Pt_1 diritto del pensionato alla riliquidazione della propria pensione di vecchiaia, decorrente dal 01/10/2002. Afferma, in dettaglio, la Suprema Corte (richiamando anche precedenti pronunce ed in particolare Cass. n. 28253/2018) che: “a) l'applicazione alla fattispecie in esame - relativa al criterio di calcolo della quota a) di una pensione avente decorrenza dall'1.10.2002 - dei contenuti del principio del pro
10 rata, comporta che, rispetto al principio generale secondo cui il trattamento pensionistico va liquidato secondo le regole esistenti al momento della maturazione del diritto a pensione, va garantita la "posizione previdenziale” già maturata che si traduce concretamente nella fissazione di una clausola di non regresso a salvaguardia del mantenimento del diritto al montante complessivo della contribuzione già versata nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico per cui l'ammontare della contribuzione accumulata ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia che non può essere sterilizzato dal legislatore;
b) poiché con le modifiche intervenute nel 2002- 2003 si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo con l'introduzione di due quote di pensione - A (retributiva) e B (contributiva) - in simmetria con la riforma del 1995 (v. L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12), al criterio di calcolo della quota A (retributiva) deve applicarsi il criterio del pro rata formulato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per cui all'anzianità già maturata corrisponde una quota di pensione (la quota A) calcolata secondo i previgenti (più favorevoli) parametri;
c) trattasi di regole strumentali alla liquidazione della pensione, per cui è alla data di maturazione del medesimo diritto che occorre guardare per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A e, precisamente, vanno applicate le previsioni dell' art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (applicabile alle pensioni di anzianità in quanto richiamato dall'art. 50), in vigore al momento delle radicali modifiche del 2002 e del 2003, secondo cui "La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello dì maturazione del diritto a pensione "; d) non va, dunque, fatta applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo (L. n. 160 del 1963, L. n. 1140 del 1970, L. n. 414 del 1991 e da ultimo dalle delibere del 2002-2003) ed i meccanismi previsti dal Regolamento del 1997 all'art. 49, commi 9 ed 11 (applicabile alle pensioni di anzianità in quanto richiamato dall'art. 50) rivestono natura transitoria con esaurimento della propria efficacia all'interno dei periodi ivi considerati, in relazione alle pensioni liquidate sino al 1.7.2003” (Cass. n. 4675/2019 cit.).
6.9. Dunque, per il calcolo del trattamento pensionistico spettante a , Controparte_1 costituito dalla sola quota retributiva c.d. quota A in quanto liquidato in data antecedente al 01/01/2004, deve applicarsi “un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione virgola e cioè l'articolo 49 del regolamento di esecuzione del 1997 anziché i vari regimi di calcolo via via succedutisi” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21015 del 2023, Cass. Sez. L Ordinanza n. 21016 del 2023; Cass. Sez. L Ordinanza n. 21014 del 2023: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, il calcolo della “quota A”, frazionato in tante sub quote, determinate applicando i vari criteri di computo della pensione, succedutesi nel tempo è un criterio non condivisibile, in quanto è alla data di maturazione del diritto a pensione che occorre guardare per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A e non va fatta, dunque, applicazione di ogni singolo criterio di calcolo, via via modificato nel tempo … Quanto poi al criterio da prescegliere tra quelli succedutisi, si deve considerare che, se il principio del pro rata ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e
11 non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse (ex pluribus: Cass. 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass., S.U. 17742/2015 cit.), cionondimeno la legge ha posto il pro rata al centro del proprio sistema, con riferimento essenzialmente al momento in cui è stato introdotto il sistema di calcolo c.d. contributivo, cui aveva riguardo, nel suo complesso, l'innovazione in proposito apportata dalla L. n. 335 del 1995. Ciò comporta l'applicazione, cui si atterrà il giudice del rinvio, dei criteri conseguenti alla Delib. del 1997 (cfr. Cass. n. 23597/18, punto 14.2), in quanto validi ed in vigore al momento dell'accesso del ricorrente alla pensione ed il cui limitato e graduale scostamento dai criteri in vigore dal 1995, non accompagnandosi ancora all'introduzione del metodo contributivo (mentre già la Delib. 22 giugno 2002, oltre a contenere parametri grandemente pregiudizievoli rispetto ai precedenti, era funzionale alla successiva introduzione del sistema contributivo), deve ritenersi non in contrasto con il quadro complessivo dell'originario testo, cui qui deve darsi applicazione, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Tale risultato è del resto coerente con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, per una ragione o per l'altra, nella varia casistica presentatasi, in esito all'accertamento dell'illegittimità delle Delib. e Regolamenti del periodo 2002-2004, ha indirizzato verso l'applicazione dei criteri di cui alla Delib. del 1997…”). 7. Posto che il principio di diritto da applicare nel presente giudizio di rinvio, vincolante ex art. 384 c.p.c., è un principio chiaro ed agevolmente comprensibile, anche perché coerente con numerose precedenti pronunce della Suprema Corte, tutte attinenti pensioni interamente liquidate con il sistema retributivo, va ora - alla stregua di quanto sopra esposto - inquadrato e perimetrato l'oggetto del giudizio di rinvio, tenuto conto di quanto affermato nella pronuncia rescindente.
7.1. La disamina del contenuto di detta pronuncia, contenente affermazioni che non lasciano spazio ad equivoci di sorta, consente di individuare l'oggetto del giudizio di rinvio nella necessità di procedere a nuovo calcolo del trattamento pensionistico di
, con applicazione del criterio espressamente indicato dalla Suprema Controparte_1
Corte - l'applicazione per la quota A dell'unico regime in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione e cioè l'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 -, con esclusione sia del massimale pensionistico che del contributo di solidarietà.
7.2. Conseguentemente, è stato conferito l'incarico al nominato c.t.u. con richiesta di calcolare: I) l'ammontare del trattamento pensionistico annuo lordo spettante a con decorrenza 01/03/2002, tenuto conto del principio di diritto Controparte_1 affermato dall'ordinanza n. 20784/2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (computo della quota A interamente retributiva con applicazione dell'unico criterio di cui all'art. 49 Regolamento di Esecuzione del 1997 senza applicazione di massimale e di contributo di solidarietà); II) l'ammontare delle differenze eventualmente spettanti a rispetto a quanto erogato dalla Controparte_1
prima della sentenza della Corte di appello di Roma n. 868/2018 e sino al Pt_1
31/12/2011; III) le somme che è tenuto a restituire alla nel Controparte_1 Pt_1 modo che segue: dapprima sottraendo dall'importo lordo di quanto percepito l'importo lordo di quanto dovuto al pensionato, anche tenuto conto degli interessi
12 maturati e delle somme già trattenute dalla , quindi calcolando la somma Pt_1 dovuta in restituzione sia al lordo che al netto delle imposte.
7.3. In risposta al primo quesito, il dott. ha quantificato l'ammontare del Per_1 trattamento pensionistico annuo lordo spettante al Trivoli con decorrenza 01/03/2002, tenendo in considerazione il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia rescindente e disattendendo l'interpretazione fornita dal predetto in merito a tale principio: come sopra riportato, difatti, sostiene che il principio di diritto in questione riaffermi la necessità di Controparte_1 applicare il criterio del pro rata, imponendo di calcolare il trattamento dovuto distinguendo il periodo ante 01/08/1997, in relazione al quale occorrerebbe considerare i dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati negli ultimi quindici anni (10/15), senza ulteriori frazionamenti in sub quote (frazionamenti in sub quote di cui l'ordinanza rescindente ha inteso escludere la legittimità), e post 01/08/1997, in relazione al quale occorrerebbe considerare i quattordici redditi professionali annuali più elevati degli ultimi diciannove anni (14/19). Tuttavia, ribadisce anche il c.t.u. che - come sopra ampiamente esposto - il tenore letterale del principio di diritto affermato dall'ordinanza n. 20784/2023, secondo cui la Corte di appello, applicando le diverse normative succedutesi entro il periodo temporale di anzianità rilevanti nel computo della quota A, non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, ossia l'art. 49 del regolamento di esecuzione del 1997, fa ritenere necessario accertare il trattamento pensionistico annuo lordo spettante al in base al criterio dei migliori CP_1 quattordici redditi sugli ultimi diciannove.
7.3.1. Elaborati, pertanto, i conteggi di cui alla tabella 1 allegata alla relazione (da intendersi qui integralmente riportati), il dott. a quantificato l'ammontare del Per_1 trattamento pensionistico annuo lordo spettante al in complessivi € CP_1
179.966,24. 7.4. In risposta al secondo quesito, il c.t.u. ha determinato l'ammontare delle differenze spettanti a rispetto a quanto erogato dalla prima Controparte_1 CP_2 della sentenza della Corte di appello di Roma n. 868/2018 dal 01/03/2002 e sino al 31/12/2011, sottraendo dal trattamento pensionistico annuo lordo come sopra determinato quanto erogato dalla , così quantificando le differenze in Pt_1 complessivi € 904.666,67. 7.5. Infine, in risposta al quesito n. 3, articolato dalla Corte in ragione della domanda restitutoria proposta dalla ex art. 389 c.p.c., il dott. al fine di Parte_1 Per_1 sviluppare i conteggi, ha, in primo luogo, individuato quattro periodi distinti, per poi individuare per ciascun periodo quanto dovuto al rag. quanto da lui CP_1 effettivamente percepito, nonché le differenze da restituire, sia al lordo che al netto. Nel dettaglio, si riportano i risultati per ciascun periodo: I) 01/03/2002-31/12/2011 periodo compreso tra la maturazione del diritto a pensione e la sentenza della Corte di appello di Roma n. 868/2018: - dovuto € 904.666,67; - percepito € 1.478.888,85; - differenza lorda da restituire € 574.222,18; - differenza netta da restituire € 345.130,50; II) 01/01/2012-31/03/2018 periodo compreso tra la data di riferimento della sentenza della Corte di appello e la data immediatamente antecedente l'esecuzione
13 della sentenza: - dovuto € 1.125.847,58; - percepito € 1.486.225,38; - differenza lorda da restituire € 360.377,80; - differenza netta da restituire € 216.601,47; III) 01/04/2018-31/08/2023 periodo compreso tra la data di esecuzione della sentenza di appello e quello immediatamente antecedente l'ordinanza della Suprema Corte: - dovuto € 978.472,47; - percepito € 1.248.356,69; - differenza lorda da restituire € 269.884,21; - differenza netta da restituire € 162.211,21; IV) 01/09/2023-31/12/2023 periodo compreso tra la data dell'ordinanza di annullamento e il periodo convenzionalmente adottato per la predisposizione dei calcoli: - dovuto € 60.245,73; - percepito € 54.185,21; - differenza lorda da versare al € 6.060,51; - differenza netta da versare al € 3.642,61. CP_1 CP_1
7.5.1. Il c.t.u. ha, quindi, calcolato gli interessi legali da restituire alla rispetto Pt_1
a quelli erogati con il cedolino pensionistico del mese di aprile 2018: atteso che la in esecuzione spontanea della sentenza della Corte d'Appello n. Parte_1
868/2018, ha erogato al Rag. con il cedolino del mese di aprile 2018 la CP_1 complessiva somma di € 2.628.330,74 a titolo di arretrati lordi ed interessi legali, il c.t.u. ha individuato la decorrenza del computo degli interessi legali sulle somme lorde e nette che il è tenuto a restituire sino al 31/03/2018 (periodi 1 e 2 CP_1 oggetto di calcolo) dal 01/04/2018 e sino al 31/12/2023. Tale impostazione appare corretta e condivisibile, diversamente rispetto a quanto osservato dal ctp della parte resistente, poiché il debito è maturato nel mese di aprile 2018, vale a dire nel momento in cui la ha corrisposto al pensionato somme lorde per arretrati ed Pt_1 interessi, e non anche dalla data di pubblicazione dell'ordinanza rescindente. Con riguardo ai debiti del inerenti il periodo 3 (debiti che maturano dall' CP_1
01/04/2018 e sino al 31/12/2022 poiché per il 2023 il resistente in riassunzione vanta un credito), gli interessi legali sono stati fatti decorrere dal c.t.u. dalla fine di ciascun anno e sino al 31/12/2023. 7.5.2. Dunque, secondo il calcolo operato dal c.t.u., come da tabella 14 da intendersi qui integralmente riportata, gli interessi legali che il Rag. dovrà CP_1 corrispondere alla Cassa e inerenti le somme da restituire al lordo e al netto sono pari rispettivamente ad € 85.908,56 e ad € 51.634,48. 7.5.3. In definitiva, in risposta al quesito n. 3, il c.t.u. ha quantificato la somma lorda e la somma netta da restituire alla rispettivamente in € 1.369.114,28 ed in € Pt_1
814.913,25. 7.6. Le conclusioni del c.t.u. sono, riassuntivamente, le seguenti: I) l'ammontare del trattamento pensionistico annuo lordo spettante al Rag. con decorrenza CP_1
01/03/2002, tenendo in considerazione il principio di diritto affermato dall'ordinanza n. 20784/2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (computo della quota A interamente retributiva con applicazione dell'unico criterio di cui all'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 senza applicazione di massimale e di contributo di solidarietà) è pari ad € 179.966,24; II) l'ammontare delle differenze spettanti al Rag. rispetto a quanto erogato dalla prima CP_1 CP_2 della sentenza della Corte di appello di Roma n. 868/2018 dal 01/03/2002 e sino al 31/12/2011 è pari a complessivi € 904.666,67; III) la somma lorda che il Rag.
è tenuto a restituire alla determinata come da quesito è pari Controparte_1 Pt_1 ad € 1.369.114,28 mentre la somma netta ammonta ad € 814.913,25. 7.7. Trattasi di conclusioni, elaborate anche tenuto conto delle osservazioni mosse da entrambe le parti con argomentazioni che si reputano in questa sede corrette -
14 con riguardo sia al calcolo degli interessi, sia all'applicazione del principio di diritto, che all'assenza di riscontri documentali in ordine ai prelievi asseritamente operati dalla per l'importo di € 33.462,99 - pienamente condivise dal Collegio in Pt_1 quanto ampiamente, dettagliatamente e congruamente motivate oltre che immuni da vizi logici o giuridici. 8. La Corte, pertanto, all'esito degli accertamenti compiuti in ossequio al principio di diritto di cui alla pronuncia rescindente, accerta, in primo luogo, che il trattamento pensionistico annuo lordo spettante a è pari ad € Controparte_1
179.966,24. 8.1. Quanto alla domanda restitutoria della , essa è meritevole di accoglimento, Pt_1 essendo, tra l'altro, non contestato tra le parti l'effettivo versamento in favore dei delle somme oggetto di tale domanda. Posto che è da escludere che la CP_1 restituzione delle somme versate in eccedenza dalla debba essere effettuata Pt_1 al lordo (ex multiis Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2691 del 29/01/2024), Controparte_1 deve essere condannato alla restituzione in favore della
[...]
a favore dei dell'importo Parte_3 Parte_3 netto di € 814.913,25, già comprensivo di interessi legali sino al 31/12/2023. 9. L'esito complessivo del giudizio, oltre alla indubbia complessità della vicenda, giustificano l'integrale compensazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio.
9.1. Le spese della c.t.u. svolta nel precedente grado di appello, come ivi liquidate, e le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio di rinvio, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio: - accerta che l'ammontare della pensione annua lorda spettante a è pari ad € 179.966,24; - condanna Controparte_1 CP_1
a restituire alla a favore dei
[...] Parte_3
l'importo netto di € 814.913,25, già comprensiva di Parte_3 interessi legali sino al 31/12/2023. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di merito, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della c.t.u. del precedente grado di appello come ivi liquidate e le spese della c.t.u. del giudizio di rinvio liquidate con separato decreto.
Roma, 09/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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