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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4464/2018 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4464/2018 R.G., avente ad oggetto: “solo danni a cose”, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Grumo Appula, alla Piazza della Libertà n. 15, presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Giliberto Casalino e Michael Gisonda, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura a margine all'atto di citazione del 12.03.2018 e in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 30.12.2024,
- ATTORE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Bari, alla via G. Murat n. 98, presso lo studio dell'avv. Raffaele Gassi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine delle comparse di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data
31.07.2018,
- CONVENUTA - nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Taranto, alla Via Cesare Battisti n. 285, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Giliberti Barbon, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 20.09.2018,
- CONVENUTA -
e contro
, come in atti generalizzato, residente in [...], CP_3
, come in atti generalizzata, residente in [...], CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_5
Bari al Corso Italia, n. 8,
- ALTRI CONVENUTI Contumaci -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
1 Dott. Luca Sforza
n. 4464/2018 R.G. All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 12.03.2018, ritualmente notificato in data 14.03.2018, Parte_1 conveniva dinanzi a questo Tribunale l' società incorporante Controparte_1 CP_6
e nonché i sig.ri , Controparte_7 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e al fine di sentirli condannare, nelle rispettive qualità, in solido tra loro,
[...] Controparte_5 al risarcimento dei danni, patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di €. 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei sinistri verificatisi, rispettivamente: 1) in data 04.09.2016, alle ore 22:30 circa, in Acquaviva delle Fonti, allorquando in occasione della festa patronale in onore della “Madonna di
Costantinopoli”, il veicolo Iveco Eurocargo, tg. CG128MV, di proprietà dell'attore, regolarmente parcheggiato sulla via Bari, veniva urtato dal mezzo Iveco Fiat 35 tg. TV631244, condotto dal sig. e di Controparte_8 proprietà del Sig. ; 2) in data 03.11.2016, alle ore 18:00 circa, in San Ferdinando di Puglia, CP_3 allorquando, sempre il medesimo veicolo di proprietà dell'attore, parcheggiato nell'area mercatale, veniva urtato dal mezzo Iveco Fiat 49 tg. DN250SR, di proprietà di;
3) in data 14.06.2017, alle ore CP_4
19:00 circa, in Oppido Lucano (Pz), allorquando, mentre il ridetto veicolo si trovava regolarmente parcheggiato in via Bari, entrava in collisione con l'autobus tg. EK104HE, condotto dal Sig. e di Controparte_9 proprietà delle Controparte_5
A seguito di quest'ultimo impatto, intervenivano sul posto i Carabinieri della Stazione di Oppido Lucano,
i quali redigevano rapporto verbale, allegando n° 4 fotogrammi relativi alla posizione statica dei veicoli al momento dell'impatto (cfr. all. 20, fasc. parte attrice).
Per ciascuno dei suddetti sinistri, l'attore provvedeva a inoltrare formale richiesta di risarcimento dei danni: in particolare, in data 12.01.2018, avanzava richiesta risarcitoria nei confronti di e di CP_1 CP_3 per il sinistro del 04.09.2016, a seguito della quale la compagnia assicuratrice declinava ogni responsabilità e, in data 20.10.2017 e 12.01.2018, con riferimento al sinistro del 03.11.2016, inoltrava formale richiesta di risarcimento sia nei confronti di che di , tuttavia, inevasa- sia Controparte_10 Controparte_11 nei confronti di a seguito della quale quest'ultima rilevava di non poter procedere ad Controparte_12 alcuna offerta poiché il veicolo di proprietà dell'attore risultava privo di copertura assicurativa;
infine, in data
07.07.2017, avanzava richiesta di risarcimento danni nei confronti di per il sinistro Controparte_12 avvenuto in data 14.06.2017, a seguito della quale, la predetta compagnia, rispetto a quest'ultimo sinistro, non contestava stragiudizialmente la dinamica del suddetto sinistro, provvedendo a liquidare, in favore del
, a titolo di risarcimento del danno, l'importo complessivo pari a €. 2.250,00, comprensivo delle Pt_1 competenze professionali, pari a €. 350,00; importo che veniva accettato dall'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 31.07.2018, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare ed in rito, il difetto di Controparte_1
2 Dott. Luca Sforza
n. 4464/2018 R.G. nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, comma 3 n. 4 e dell'art. 164, comma 4, c.p.c., nonché, nel merito, deduceva, l'insussistenza dell'evento dannoso o, quantomeno, del nesso eziologico del medesimo rispetto ai sinistri di cui è causa nonché contestava la determinazione del quantum debeatur perché non provato e spropositato;
pertanto, instava per l'integrale rigetto della domanda attorea, anche alla luce di quanto già offerto e corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa in relazione ai danni occorsi per il sinistro del 14.06.2017, ritenendo congrua la somma già corrisposta ante causam di €. 2.250,00, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 20.09.2018 si costituiva in giudizio la compagnia la quale eccepiva anch'essa, in via preliminare Controparte_2 ed in rito, il difetto di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, comma 3 n. 4 e dell'art. 164, comma 4 c.p.c., nonché, nel merito, instava per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che sprovvista di adeguato supporto probatorio e, in subordine, chiedeva l'accertamento della corresponsabilità del nella produzione del sinistro del 03.11.2016. Pt_1
, e benché ritualmente evocati, CP_3 CP_4 Controparte_5 non si costituivano nel presente giudizio sicché veniva dichiarata la loro contumacia dal precedente Giudice designato alla prima udienza del 20.09.2018.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzione documentale e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 5.12.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
Preliminarmente e in rito, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda ai sensi degli art.163 e 164 c.p.c. sollevata in via pregiudiziale, e reiterata nelle note conclusionali, da e Controparte_1 Controparte_2
Ed invero, come noto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione ai sensi dell'art. 164, co.
4, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 c.p.c., co. 3, n. 3) ovvero se manca l'esposizione dei fatti (art. 163 c.p.c., co. 3, n. 4)
(cfr. ex multis, Cass. civ., 29.01.2015, n. 1681).
In particolare, quanto alla nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, va precisato che “essa postula la totale omissione o la assoluta incertezza del "petitum", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del "petitum" così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass., sez. L,
19/3/2001, n. 3911; Cass., sez. 2, 7/3/2006, n. 4828; Cass., sez. 1, 25/9/2014, n. 20294; con riferimento alla omessa esposizione dei fatti costituenti ragioni della domanda, ex art. 163, primo comma n. 4, c.p.c. cfr. Cass.,
3 Dott. Luca Sforza
n. 4464/2018 R.G. sez. 3, 15/5/2013, n. 11751), senza che sia necessario il ricorso a formule sacramentali o solenni “ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni" (Cass., sez. Lav., 9/7/2018, n. 17991; Cass., sez. 3, 28/8/2009,
n.18783).
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che “il riscontro che la ragione di nullità di cui alla prima parte del
4° co. dell'art. 164 c.p.c. postula, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato” e che “in caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., co. 3 n. 3-4 (omissione o assoluta incertezza del petitum), è necessaria una valutazione specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda, operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, nonché nei documenti ad esso allegati, sia del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”.
Ebbene, proprio in merito alla certezza del petitum, è noto che tale elemento debba essere vagliato coerentemente con la ratio della norma che risiede nell'esigenza di mettere il convenuto in condizione di difendersi in modo adeguato e puntuale, prima ancora “di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum”.
Ne consegue che, in sede di valutazione del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare particolare rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la controparte;
se, cioè, le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, al contrario, rendano “effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”.
Orbene facendo applicazione di tali indicazioni, nel caso di specie, deve rilevarsi che, nonostante la sintetica e asettica redazione dell'atto di citazione in ordine alle circostanze fattuali azionate nel presente giudizio - circostanza, quest'ultima, destinata, come si dirà meglio infra, ad incidere sulla stessa fondatezza nel merito della domanda - va comunque rilevata l'ammissibilità della domanda attorea proprio in considerazione delle articolate difese predisposte dalle compagnie convenute, che, in tal modo, hanno dimostrato di avere ben compreso le ragioni poste a fondamento della domanda dell'attore, tanto da contestarla punto per punto.
Con la conseguenza che, per tali ragioni, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da entrambe le compagnie convenute.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito specificate.
Ed invero, parte attrice non ha fornito la prova né del danno né del nesso causale tra il danno ed i comportamenti attribuiti a ciascun convenuto;
ciò che rende impossibile, per il giudicante, una ricostruzione accurata dei presupposti fattuali e giuridici posti alla base della pretesa fatta valere, e, di conseguenza, una adeguata verifica nel merito circa la fondatezza della domanda.
I confini imprecisi e carenti del contenuto della richiesta attorea, infatti, non consentono a questo giudicante di poter ritenere raggiunto un grado di prova sufficiente a ritenere dimostrati, per un verso, gli eventi dannosi asseriti dall'attore e, per altro verso, la loro concreta imputabilità ai convenuti, né, tanto meno, rendono possibile la ripartizione delle singole quote di danno imputabili a ciascuno di essi, considerato, peraltro, che
4 Dott. Luca Sforza
n. 4464/2018 R.G. proprio negli scritti difensivi parte attrice ha demandato la loro determinazione all'espletamento dell'attività istruttoria.
D'altronde, la determinazione di tali aspetti, nel caso di specie, appare ancor più rilevante e necessaria dal momento che è stata avanzata richiesta di condanna in solido ex art. 2055 c.c., nei confronti di soggetti diversi che, con azioni distinte, poste in essere anche in momenti differenti – e mai descritte in modo analitico né nell'atto introduttivo né nei successivi scritti difensivi – avrebbero causato danni al veicolo di proprietà dell'attore.
Vale, dunque, la pena svolgere alcune considerazioni sul piano giuridico in merito al rapporto tra l'art. 2055
c.c. e l'art. 2043 c.c.
Più nello specifico, la Corte di cassazione ha avuto cura di precisare che l'art. 2043 c.c. fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, mentre il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il “fatto dannoso”. La prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà (cfr. Cass. civ.,, 7.06.2006, n. 13272; Cass. civ., sez. 3, n. 6041/2010). Le differenze strutturali tra le due azioni giustificano la differente ratio sottesa alla fattispecie di cui all'art. 2055 c.c., ciò che ha portato la giurisprudenza ad affermare che “l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose
o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi” (Cass. civ., sez. 3, 13/5/2021, n. 12957), sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse (cfr. Cass. civ., sez. 3, 25.09.2014, n. 20192; Cass. civ., 24.09.2015,
n. 18899; Cass. civ., sez. 1, 21.06.2013, n. 15687; ciò accade anche nell'ipotesi in cui la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile
- contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, vedi Cass civ.., sez.
1, 1.03.2024, n. 5519).
L'ordinamento civilistico, invero, pur basandosi su un criterio probatorio differente e meno rigoroso di quello penale, giustificato dalla logica riparatoria e non sanzionatoria del risarcimento, si uniforma, in ogni caso, a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 41 c.p., secondo cui “deve essere esclusa l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni” (Cass. civ.,
7.06.2006, n. 13272; Cass. civ., 8.08.2007, n. 17397; Cass. civ., 9.08.2007, n. 17475).
La norma di cui all'art. 2055 c.c., quindi, si coniuga con l'esigenza di tutela del danneggiato contro il rischio dell'insolvenza di uno dei danneggianti.
Ne segue, pertanto, che, l'unicità del fatto dannoso e l'individuazione dei responsabili secondo i criteri della causalità di fatto costituiscono i presupposti applicativi dell'art. 2055 c.c., fermo restando che, in base alla
5 Dott. Luca Sforza
n. 4464/2018 R.G. ricostruzione interpretativa fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la considerazione unitaria del fatto dannoso è possibile soltanto in presenza di alcuni indici e, cioè, quando: a) le cause siano ricollegate fra loro nel dinamismo convergente di un'azione complessa;
b) il processo causale si sviluppi attraverso il progressivo intervento dei fattori diversi, la cui convergenza risponda, peraltro, a un rapporto consequenziale e sia presente o prevedibile nella coscienza dei rispettivi autori (cfr. Cass. civ., 3.04.1954, n. 1126).
Tali considerazioni, dunque, aprono alla possibilità che sia configurabile una responsabilità in via solidale anche in presenza di condotte autonome, realizzate in tempi differenti, purché il risultato finale sia stato unitario.
Nondimeno, il presupposto dell'efficienza causale delle singole condotte, sotteso all'art. 2055 c.c., è suscettibile di essere derogato nelle ipotesi in cui un fattore sopravvenuto si inserisca nella serie causale spezzando il nesso eziologico tra l'evento e gli altri fatti ovvero quando, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale riveli la inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al rango di occasioni estranee. Si può, dunque, essere in presenza anche di un evento di danno non univoco, ma di una pluralità di fatti dannosi da ricondurre separatamente ai propri autori, secondo le proprie regole di imputazione.
Si tratta, pertanto, di un problema che va risolto caso per caso.
In definitiva, quindi, “ove dunque il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni posta in essere da più soggetti, il giudice è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce dei criteri predetti, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, nei quali può essere chiamata a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio per cui ognuno risponde del sole evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessari” (Cass. civ., sez. 6-2, 28.01.2021, n. 1842).
Orbene, tornando al caso di specie, considerata la pluralità di azioni dedotte dall'attore nel proprio atto introduttivo, si rende opportuna la suddetta indagine.
In particolare, parte attrice asserisce che il proprio autoveicolo sia stato coinvolto in tre distinti sinistri verificatisi in data 04.09.2016, in data 03.11.2016 e 14.06.2017, ciascuno dei quali è stato imputato a soggetti differenti.
Quanto al prospettato sinistro, asseritamente verificatosi in data 03.11.2016, ritiene il Tribunale che debba pervenirsi alla definizione in rito della presente controversia con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto, a fronte di quanto rappresentato da parte attrice in sede di comparsa conclusionale
(cfr. p. 31) , e stante l'assenza di contestazioni sul punto da parte della compagnia convenuta, è intervenuto, nel corso del giudizio, un atto di transazione tra il e del cui contenuto, Pt_1 Controparte_2 tuttavia, è bene precisare, non si ha contezza, essendo stata omessa qualsivoglia allegazione in tal senso.
In proposito, par d'uopo rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie “atipica” di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti del giudizio, come nel caso di specie, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto
6 Dott. Luca Sforza
n. 4464/2018 R.G. sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27/04/2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6/05/1998, n. 4583; Cass. civ., 21/04/1982, n. 2463); infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e, dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia;
la loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, l'intervenuto accordo transattivo, in uno alla richiesta dell'attore, evidenzia il venir meno di ogni contrasto in ordine all'asserito sinistro verificatosi in data
03.11.2016, con compensazione delle spese di lite, stante la richiesta in tal senso formulata dalla difesa attorea,
e tenuto conto dell'assenza di contestazioni al riguardo da parte della difesa della predetta compagnia convenuta.
Quanto, invece, al prospettato sinistro, asseritamente verificatosi in data 04.09.2016, occorre rilevare che il quadro fattuale prospettato dall'attore nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi risulta superficiale e approssimativo, carente del minimo riscontro probatorio, essendosi quest'ultimo limitato a dedurre che il sinistro sarebbe avvenuto in “una zona mercatale” di Acquaviva delle Fonti ove stazionava il veicolo di sua proprietà e che quest'ultimo sarebbe stato urtato dal veicolo del senza alcuna ulteriore delucidazione CP_3
e specificazione in merito ai fatti materiali costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria.
Le lacune riscontrate dalla sommaria, oltre che carente, descrizione dei fatti costitutivi non sono state, peraltro, neppure colmate in sede istruttoria, non essendo emersi elementi sufficienti a provare l'esatta dinamica del sinistro, il nesso causale rispetto ai danni asseriti nonché la rispettiva presunta quota di danno addebitale al responsabile in relazione alla domanda di condanna solidale avanzata dal medesimo attore.
Ed invero, dalla documentazione e dai rilievi fotografici in atti, ritraenti il teatro del sinistro, prodotti dall'attore, deve, anzitutto, evidenziarsi che residuano seri e concreti dubbi circa la riconducibilità dei presunti danni al sinistro del 04.09.2016, dubbi e perplessità opportunamente messi in evidenza dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ex art. 696 bis c.p.c. da parte attrice ante causam dinanzi al Giudice di Pace di Foggia.
Difatti, all'interno dell'elaborato peritale, il consulente, dott. ha rilevato, anzitutto, lo stato Persona_1 di vetustà del mezzo attoreo determinato dalle ossidazioni delle parti metalliche ed, inoltre, che, considerato il coinvolgimento del mezzo in un ulteriore presunto sinistro (i.e. sinistro del 14.06.2017) - non oggetto di accertamento in quanto avvenuto successivamente all'instaurazione della procedura ex art. 696 bis c.p.c. (in data 16.02.2017) - “non è stato possibile stabilire con certezza quali danni siano stati determinati nei singoli sinistri occorsi, ovvero nei due riportati nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e nell'ultimo occorso con un pullman, così come riferito verbalmente dal sig. nel corso delle operazioni peritali del Pt_1
19.07.2017” (cfr. p. 13, doc. 21, fasc. parte attrice). Con la conseguenza che, è possibile esprimere soltanto
“un giudizio in merito alla plausibilità tecnica dei danni riportati dal mezzo attoreo a seguito di un urto in
7 Dott. Luca Sforza
n. 4464/2018 R.G. corrispondenza della parte anteriore del portellone orizzontale, mediante l'applicazione di una forza che ha causato una torsione dell'intero cabinato con conseguente disallineamento dei vari arredi interni” (cfr. p. 14, doc. 21, fasc. parte attrice).
Nella medesima sede, quanto alla determinazione dei danni provocati al mezzo attoreo, il consulente ha condivisibilmente precisato che “non è possibile determinare con esattezza e precisione i danni provocati dai singoli mezzi in ogni sinistro per cui il giudizio che il sottoscritto può esprimere è solo parziale e non assoluto.
Si ribadisce che trattasi di tre distinti sinistri avvenuti con tre distinti mezzi in date diverse, ma prossime tra loro. Pertanto, il sottoscritto ritiene tecnicamente plausibile che i danni riportati dal mezzo attoreo siano addebitabili ad un urto subito in corrispondenza della parte anteriore del portellone posizionato in maniera orizzontale, ma non può esprimere un giudizio assoluto in merito ai due sinistri denunciati nel ricorso per accertamento tecnico preventivo” (cfr. pp. 14-15, doc. 21, fasc. parte attrice).
Del resto, anche con riferimento alla quantificazione dei danni, il consulente, pur ritenendo plausibile l'analisi dei costi effettuata dal consulente di parte attrice (per un ammontare totale di €. 77.958,00) ha, ad ogni modo, ritenuto opportuno precisare che “il costo esatto delle riparazioni potrà essere quantificato con esattezza solo in fase di smontaggio di tutto l'allestimento, in quanto solo allora potranno essere quantificati con esattezza sia i costi dei pezzi da sostituire e sia il costo delle ore di manodopera necessarie per effettuare le predette lavorazioni” (cfr. doc. 23, fasc. parte attrice).
Ne segue che, come più volte rilevato dallo stesso consulente, nel caso di specie, la consulenza prodotta da parte attrice, diversamente da quanto prospettato dalla stessa in sede di comparsa conclusionale, mette in evidenza l'impossibilità di stabilire sia quali siano i danni riportati dal veicolo attoreo sia la loro riconducibilità eziologica rispetto al sinistro verificatosi in data 04.09.2016, disattendendo, in tal guisa, l'onere incombente su parte attrice ex art. 2697 c.c. circa una prova certa e concreta del danno lamentato oltre che del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte.
D'altronde, dalla documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo del giudizio, consistente in n. 2 riproduzioni fotografiche e riproducente la facciata anteriore del veicolo dell'attore (cfr. fasc. di parte del procedimento 696 bis c.p.c.), non emergono rilievi di segno contrario. Il suddetto materiale fotografico, infatti, non appare idoneo a riprodurre il reale status del veicolo al momento dei fatti né tanto meno presenta alcuna indicazione che consenta la sua collocazione temporale rispetto al momento in cui si è verificato il sinistro.
A tali considerazioni deve aggiungersi che, dal verbale dei Carabinieri depositato dalla compagnia assicuratrice convenuta (cfr. fasc. di parte , risulta che gli agenti intervenuti sul luogo Controparte_12 del sinistro hanno constatato che “la sponda dell'autocarro non presentava danni visibili, tuttavia il Parte_1
, sottolineava che i danni erano stati arrecati alle attrezzature ed ai materiali che si trovavano
[...] all'interno del veicolo”.
Tale ultima circostanza, in uno con le considerazioni rassegnate dal consulente e alla scarna ricostruzione dei fatti prospettati dall'attore in citazione, restituiscono un quadro istruttorio del tutto carente e contribuiscono una volta di più ad evidenziare le incertezze probatorie circa la ricostruzione attorea della vicenda in esame.
Incertezze che non possono dirsi neppure superate con riferimento al sinistro asseritamente verificatosi in data 14.06.2017, considerato che, alla luce delle emergenze probatorie in atti, non è possibile individuare in
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n. 4464/2018 R.G. termini sufficientemente tranquillizzanti il fattore materiale che ha cagionato il sinistro da cui è derivato il danno all'automezzo del , essendo approssimativa ed incerta la stessa dinamica del sinistro prospettata Pt_1 dall'attore.
Ed infatti, sia la documentazione fotografica depositata dall'attore in relazione al sinistro del 14.06.2017, consistente in 10 riproduzioni fotografiche (cfr. doc. 28, fasc. parte attrice) sia il verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro sono sforniti del minimo valore probatorio necessario a provare il contributo causale del sinistro in esame rispetto ai danni subiti dall'attore.
Più nello specifico, il suddetto verbale reca una sommaria descrizione dell'evento, essendosi gli agenti limitati a dare atto del punto di contatto dell'autobus con il veicolo dell'attore, senza però chiarire l'esatta dinamica del sinistro;
né tale sommarietà del fatto può ritenersi superata attraverso la documentazione fotografica prodotta dall'attore in quanto deve escludersi la sua astratta efficacia probatoria.
Del resto, e ad abundantiam, deve rilevarsi che, a seguito della richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore nei confronti della compagnia assicuratrice in ragione del sinistro avvenuto in data 14.06.2017, quest'ultima, dopo aver valutato i danni subiti dall'attore, ha provveduto a formulare, con lettera del
27.11.2017, un'offerta di risarcimento del danno per un importo pari ad €. 2.250,00 (cfr. doc. 10, fasc. parte attrice), in seguito accettata dallo stesso . Pt_1
Ne segue che, a fronte dell'accettazione della suddetta offerta, il danneggiato, ove non l'avesse ritenuta sufficiente a coprire integralmente il danno, era tenuto a fornire adeguati elementi di prova del maggior danno subito e di cui chiedeva in questa sede, onde evitare duplicazioni risarcitorie. In altri termini, considerata la funzione riparatoria del risarcimento sancita dall'art. 1223 c.c., che implicitamente impone una equivalenza tra il costo del danno sopportato dal danneggiato e il danno, nel caso in cui quest'ultimo asserisca la non congruità dell'importo percepito è necessario che tale affermazione sia accompagnata da evidenze probatorie utili a dimostrare il concreto pregiudizio dal medesimo subito.
Evidenze probatorie che, tuttavia, sono del tutto assenti nel caso di specie in quanto l'attore ha omesso di allegare qualsivoglia elemento utile alla quantificazione del quantum debeatur, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria non può essere riconosciuta nella misura richiesta. Ancora, quello che risulta indicato nell'atto introduttivo è solo l'ammontare complessivo del danno in relazione alla totalità dei sinistri, ma trattasi di un dato incerto e del tutto inconferente perché, in relazione alla pluralità dei convenuti, doveva determinarsi il danno cagionato in relazione al sinistro di cui era stato autore ciascuno di essi, soprattutto se si considera che, nella specie, è stata chiesta la condanna solidale degli stessi ex art. 2055 c.c.
A ciò si aggiunga che, tale onere probatorio diviene ancor più rigoroso nelle ipotesi, come quella di specie in cui il danno venga qualificato in termini di “danno da fermo tecnico”. Ed invero, la più recente giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla
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n. 4464/2018 R.G. impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi”
(cfr. Cass. civ., sez. III, 22.10.2024, n. 27343).
Orbene, e concludendo, ritiene questo Giudice che, alla luce delle evidenti, insanabili e irredimibili lacunosità sulla dinamica di ciascun sinistro e sulla loro rilevanza causale rispetto ai danni asseriti dall'attore, tenuto conto delle risultanze documentali allegate agli atti - pressoché carenti e, comunque, non idonee a fornire un minimo contributo probatorio circa l'unicità del fatto illecito - deve ritenersi non sufficientemente fornita la prova dei sinistri in esame e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c,
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte attrice, ed in favore di
[...]
tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la Controparte_1 liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal
D.M. n. 37/2018, e da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore dichiarato della controversia, tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €.
260.000,00), con decurtazione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. n. 55/2014 dei compensi medi previsti per ciascuna fase, stante la ridotta attività svolta (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve ritenersi, inoltre, che sussistono i presupposti per l'applicazione nel caso di specie della sanzione ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Ed invero, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “La condanna ex art.
96 co. 3 cpc è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass., S.U., 13.09.2018, n. 22405).
Nel caso in esame, la manifesta infondatezza della domanda attorea, che, in violazione del dovere di lealtà processuale, ha formulato le proprie istanze in termini generici e indeterminati, omettendo di precisare adeguatamente l'oggetto e l'entità del risarcimento richiesto per ciascuno dei sinistri per cui è causa, configura ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione della sanzione ex art. 96, co. 3, c.p.c., incidendo in maniera significativa anche sulla celere trattazione e definizione del presente giudizio, in violazione dei canoni di cui all'art. 88 c.p.c.
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n. 4464/2018 R.G. Ne consegue che appare congruo determinare l'importo a carico dell'attore nella misura di €. 3.525,75, pari alla metà delle spese processuali liquidate in favore di unica residua parte Controparte_1 convenuta costituita.
Nulla per le spese nei confronti degli altri convenuti, , e CP_3 CP_4 [...] stante la loro contumacia. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nonché nei confronti di , e delle Controparte_2 CP_3 CP_4 nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4464/2018, ogni Controparte_5 contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda formulata nei confronti di in relazione al sinistro avvenuto in data Controparte_2 CP_4
3.11.2016, con compensazione integrale delle spese processuali tra le medesime parti;
2) rigetta la domanda attorea in relazione ai restanti sinistri del 4.06.2016 e del 14.06.2017;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...] che liquida in complessivi €. 7.051,50 per compensi professionali (già Controparte_1 decurtati del 50% ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
4) condanna, altresì, ex art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento in favore d Parte_1 [...] ella somma di €. 3.525,75; Controparte_1
5) nulla per le spese processuali nei confronti degli altri convenuti , CP_3 CP_4
e stante la loro contumacia. Controparte_5
Così deciso in Bari, il 26.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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