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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13884/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Silvia D'Aloisio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 11/07/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 30 settembre 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 14090/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 29 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere preferite a quelle del c.t.p. perché se la prima ha verificato - alla luce tanto della documentazione prodotta, quanto dell'esame obiettivo – la capacità del NA di deambulare (seppur a piccoli passi) ed effettuare i passaggi posturali in autonomia, il c.t.p. si è limitato ad evidenziare l'aiuto prestato dalla moglie in tutte le incombenze quotidiane, senza evidenziare perché il non potrebbe (pur con le innegabili difficoltà conseguenti Pt_1
ad un'invalidità del 100% e ad una condizione ex art. 3, comma 1, L. 104/1992) svolgere da solo gli atti quotidiani (compresa l'assunzione dei farmaci), né perché dovrebbe essere
“convinto a lavarsi e vestirsi” (cfr. relazione di c.t.p. alla luce delle patologie pacificamente diagnosticate).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13884/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Silvia D'Aloisio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 11/07/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 30 settembre 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 14090/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 29 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere preferite a quelle del c.t.p. perché se la prima ha verificato - alla luce tanto della documentazione prodotta, quanto dell'esame obiettivo – la capacità del NA di deambulare (seppur a piccoli passi) ed effettuare i passaggi posturali in autonomia, il c.t.p. si è limitato ad evidenziare l'aiuto prestato dalla moglie in tutte le incombenze quotidiane, senza evidenziare perché il non potrebbe (pur con le innegabili difficoltà conseguenti Pt_1
ad un'invalidità del 100% e ad una condizione ex art. 3, comma 1, L. 104/1992) svolgere da solo gli atti quotidiani (compresa l'assunzione dei farmaci), né perché dovrebbe essere
“convinto a lavarsi e vestirsi” (cfr. relazione di c.t.p. alla luce delle patologie pacificamente diagnosticate).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3