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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo allo scadere, alla data del 13 febbraio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 753/2023 r.g. vertente tra:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. R. Rizzo Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A. Monoriti
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 300/2023 pubblicata il 5/5/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto depositato in data 7/4/2022
CP_
conveniva in giudizio l' contestando l'avviso ricevuto il 9/3/2022 con cui l' Parte_1 CP_1
le aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 20.697,19 indebitamente ricevuto dal luglio 2019 a dicembre 2020 a titolo di reddito di cittadinanza. Deduceva la nullità dell'atto per vizi del procedimento e nel CP_ merito l'infondatezza della pretesa dell' e comunque l'irripetibilità delle somme stante la propria buona fede.
CP_ Nella costituzione dell' che invocava il rigetto del ricorso, il giudice, ritenuta l'irrilevanza dei vizi formali, evidenziava la mancata prova dell'assunto difensivo della secondo cui la stessa, prima Pt_1
della domanda di reddito di cittadinanza (prot. – 1687918) aveva inoltrato altra domanda CP_2
(prot. – 152367) in relazione alla quale in data 15/5/2019 aveva presentato la CP_2
“comunicazione dei beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza attività di lavoro ed altre variazioni”.
In mancanza della prova della trasmissione del modello attestante lo svolgimento di attività lavorativa da
CP_ parte di un componente del nucleo familiare, riteneva che correttamente l' aveva revocato la prestazione già riconosciuta, così come previsto dall'art. 3 comma 9 del D.L. n. 4\2019. Riteneva poi inapplicabile la richiamata disciplina di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989 e, dunque, l'irrilevanza dell'assenza di dolo in capo all'interessata.
Con atto di appello depositato il 24/10/2023 ha oggi impugnato la sentenza, lamentando Parte_1
CP_ la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non avendo l' specificamente contestato i fatti costitutivi del diritto riportati in ricorso, ma anzi avendo riconosciuto “la dettagliata cronologia” e la loro rilevanza. Ha richiamato la giurisprudenza formatasi su detto principio rilevando che qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi devono ritenersi ammessi senza necessità di prova. Il giudice avrebbe pertanto dovuto considerare non controversa la trasmissione del modello Rdc\Pdc del 15/5/2029 avente ad oggetto la comunicazione della variazione di reddito di un componente della famiglia e si sarebbe dovuto astenere da qualsivoglia controllo probatorio su detto fatto. In ogni caso proprio il numero di protocollo
CP_ riportato nel modello generato dal portale rappresenterebbe la prova della presentazione del modello in
CP_ data 15/5/2019. Pertanto, l' stante la suddetta comunicazione non avrebbe potuto revocare la prestazione
CP_ che sarebbe irripetibile per l'errore imputabile all' che avrebbe omesso di valutare i dati di cui disponeva. CP_ Si costituiva ritualmente in giudizio l' ribadendo che la al quadro E della domanda di reddito Pt_1
di cittadinanza prot. INPS-RDC- 2019- 1687918 del 19/6/2019 avrebbe dovuto dichiarare che il marito risultava avere avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato cessato a marzo del 2020. Contestava la dedotta violazione del principio di non contestazione, avendo di contro esso ritualmente contestato in CP_1
comparsa il diritto della in quanto sfornito di prova in ragione della distribuzione degli oneri Pt_1
probatori riferiti all'azione di accertamento negativo.
Disposta la trattazione scritta, sulle note depositate dalle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico il principio correttamente richiamato dall'appellante secondo cui, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, parte convenuta è tenuta, ai sensi art. 167 cod. proc. civ.
di prendere posizione in maniera analitica sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e - in mancanza - i fatti ex adverso dedotti debbono considerarsi non contestati, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ..
Con l'ulteriore conseguenza che la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante con effetti vincolanti per il giudice, che in ragione di tale condotta non potrà eseguire alcun vaglio del fatto non contestato e dovrà dunque ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Ora, nella specie, la ricorrente nel suo ricorso ha dichiarato:
- di avere presentato una prima domanda di RdC in data 6/3/2019 ricevendo il relativo numero di protocollo
152367; CP_2
- di avere in data 15\5\2019 presentato la “comunicazione dei beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza,
attività di lavoro e altre variazioni” sempre con il relativo numero di protocollo Parte_2 - di avere presentato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito all'esito della prima domanda,
altra domanda di RdC con il relativo numero di protocollo -1687918; CP_2
- di avere agito in buona fede, avendo già presentato modello RdC/Pdc in data 15/5/2019 e di conseguenza ritenendosi esonerata da altri adempimenti.
CP_ A fronte di dette circostanza di fatto, l' nella sua memoria di costituzione, nulla ha dedotto, concentrando la sua difesa sull'onere della prova che in caso di domanda di accertamento negativo, era a carico della ricorrente e che non era stato assolto. Ha poi fatto esclusivo riferimento alla domanda di RDC CP_1
RDC_2019- 1687918 del 19/6/2019 ove al quadro E la avrebbe dovuto indicare che il sig. Pt_1 CP_3
aveva avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato cessato a marzo del 2020 e che non aveva indicato.
CP_ Così ricostruite la posizione delle parti e le relative difese, il giudice avrebbe dovuto prendere atto che l'
non aveva contestato l'avvenuta presentazione di una domanda precedente e della relativa comunicazione del
15/9/2019, fatti che avrebbe dovuto ritenere sussistenti ed ammessi senza necessità di prova. Ha pertanto errato nell'avere rilevato che “dalla documentazione in atti non vi era prova né dell'avvenuta presentazione della domanda n. 152367 né soprattutto dell'avvenuta presentazione del modello CP_2
RDC\Pdc.2” e ancora di più nell'avere “da tale mancanza di prova della trasmissione del suddetto modello attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del componente del nucleo familiare”, ritenuto che
CP_ correttamente l' aveva provveduto a revocare la prestazione già riconosciuta.
Anche l'ulteriore rilievo effettuato dal giudice di prime cure sull'insussistenza di qualunque errore imputabile all'Ente per essere stato l'indebita erogazione causata da “omessa o incompleta segnalazione di redditi” da parte dell'interessata, sconta la stessa inammissibile valutazione negativa di fatti che in quanto non contestati non potevano essere oggetto di vaglio da parte del giudice. Di contro, invece, il giudice, prendendo atto dell'avvenuta precedente comunicazione dei dati reddituali del componente del proprio nucleo familiare con la nota del 15/9/2019, in quanto fatto non contestato, avrebbe dovuto rilevare l'irripetibilità delle somme erogate, non essendovi stata alcuna omissione da parte dell'interessata, ma piuttosto un errore imputabile
CP_ all'
CP_ Non avendo l' fatto valere ex art. 346 c.p.c. altre ragioni a sostegno del provvedimento di indebito, si tratta solo di accogliere l'appello con l' annullamento del provvedimento di indebito. Va, altresì, accolta la
CP_ richiesta dell'appellante di condanna dell' a restituire quanto già dalla pagato nelle more di Pt_1
definizione del presente giudizio in esecuzione del prodotto piano di dilazione del presunto debito.
Rimangono da regolare le spese del procedimento che, stante la decisione in rito, vanno compensate in
CP_ ragione della metà, con il pagamento a carico dell' delle restanti parti di cui quelle relative al presente grado a favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Barcellona Pozzo di Gotto n.300/2023 pubblicata in data 5/5/2023, così provvede:
CP_ in accoglimento dell'appello, annulla l'avviso n. 68981239534-7 emesso dall' e comunicato a Parte_1
con raccomandata del 9/3/2022, avente ad oggetto la restituzione dell'importo di Euro 20.697,190
[...]
ritenuto indebitamente ricevuto da luglio 2019 a dicembre 2020 a titolo di reddito di cittadinanza.
CP_ Condanna l' a restituire le somme già corrisposte dalla in ottemperanza al suddetto Parte_1
avviso fino ad oggi.
CP_ Compensa tra le parti le spese di giudizio del doppio grado in ragione della metà e condanna l' al pagamento delle restanti parti liquidate per compensi in favore di in Euro 1300,00 per il Parte_1
primo grado e in favore dell'Erario in Euro 1200,00 per il secondo, oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 14/2/2025
Il Consigliere est Il Presidente Dott.ssa Concetta Zappalà Dott.ssa Beatrice Catarsini