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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7092/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA BO Presidente dott.ssa TH LD CO Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 4.11.2025, assunto in decisione in data 3.12.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con gli avvocati Maurizio Giorgio Sanvito e Paolo Gobbi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Piazza della Repubblica n.30;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
-ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi che già vivono separati di fatto dal 15/12/2023 continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia viene affidata congiuntamente ai genitori che saranno entrambi collocatari. Persona_1
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione.
4) Il Sig. dichiara di avere già lasciato la casa familiare di Brugherio (MB), Via Monte Cristallo Pt_1
n.8, di esclusiva proprietà della moglie, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali, e di essersi trasferito in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Cavour n.35.
5) La figlia minore trascorrerà ogni settimana dal venerdì alle ore 18.30 al successivo venerdì alle Per_1 ore 18.30 alternativamente con ciascuno dei genitori i quali si occuperanno di accompagnarla dall'altro genitore in conformità agli accordi raggiunti di volta in volta.
6) La figlia minore trascorrerà il mese di agosto quanto ai primi 15 giorni del mese con un genitore Per_1
e quanto ai secondi 15 giorni con l'altro ad anni alterni, salvo diversi accordi dei coniugi;
quanto alle vacanze natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi dei coniugi;
per le vacanze pasquali e le ulteriori festività/ponti, i coniugi si accorderanno di volta in volta.
7) In ragione del collocamento paritario della minore presso i genitori, nessuno dei due sarà tenuto a versare all'altro alcunché a titolo di mantenimento per la minore, provvedendo ciascuno di essi direttamente al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della medesima.
8) Ciascun coniuge terrà a proprio carico il 50% delle spese extra relative alla figlia secondo le “Linee
Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 da intendersi qui richiamate integralmente.
9) I ricorrenti danno atto di essere autonomi economicamente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa al rapporto coniugale.
10) I ricorrenti si impegnano sin d'ora a prestare il proprio consenso nelle forme di legge per il rilascio del passaporto della figlia. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 20.12.2010 a Brugherio (MB); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata (31.10.2012); Persona_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 3.12.2012 tenutasi con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 31.10.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Persona_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 4.11.2025, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Brugherio in data 20.12.2010 (atto n. 39 parte 1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025
Il Presidente
IA BO
Il Giudice est.
TH LD CO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA BO Presidente dott.ssa TH LD CO Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 4.11.2025, assunto in decisione in data 3.12.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con gli avvocati Maurizio Giorgio Sanvito e Paolo Gobbi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Piazza della Repubblica n.30;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
-ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi che già vivono separati di fatto dal 15/12/2023 continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia viene affidata congiuntamente ai genitori che saranno entrambi collocatari. Persona_1
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione.
4) Il Sig. dichiara di avere già lasciato la casa familiare di Brugherio (MB), Via Monte Cristallo Pt_1
n.8, di esclusiva proprietà della moglie, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali, e di essersi trasferito in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Cavour n.35.
5) La figlia minore trascorrerà ogni settimana dal venerdì alle ore 18.30 al successivo venerdì alle Per_1 ore 18.30 alternativamente con ciascuno dei genitori i quali si occuperanno di accompagnarla dall'altro genitore in conformità agli accordi raggiunti di volta in volta.
6) La figlia minore trascorrerà il mese di agosto quanto ai primi 15 giorni del mese con un genitore Per_1
e quanto ai secondi 15 giorni con l'altro ad anni alterni, salvo diversi accordi dei coniugi;
quanto alle vacanze natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi dei coniugi;
per le vacanze pasquali e le ulteriori festività/ponti, i coniugi si accorderanno di volta in volta.
7) In ragione del collocamento paritario della minore presso i genitori, nessuno dei due sarà tenuto a versare all'altro alcunché a titolo di mantenimento per la minore, provvedendo ciascuno di essi direttamente al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della medesima.
8) Ciascun coniuge terrà a proprio carico il 50% delle spese extra relative alla figlia secondo le “Linee
Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 da intendersi qui richiamate integralmente.
9) I ricorrenti danno atto di essere autonomi economicamente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa al rapporto coniugale.
10) I ricorrenti si impegnano sin d'ora a prestare il proprio consenso nelle forme di legge per il rilascio del passaporto della figlia. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 20.12.2010 a Brugherio (MB); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata (31.10.2012); Persona_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 3.12.2012 tenutasi con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 31.10.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Persona_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 4.11.2025, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Brugherio in data 20.12.2010 (atto n. 39 parte 1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025
Il Presidente
IA BO
Il Giudice est.
TH LD CO