TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12133 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 11723\2023; RG. 7383\2023;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. r.g. 11723\2023 e n. r.g. 7383\2023 promosse da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ermanno Parte_1 C.F._1
UC (C.F. ), congiuntamente all'Avv. Pietro D'Alessandro (C.F. C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliato C.F._3 in Napoli, alla Via dei Greci n. 36;
OPPONENTE
e
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno Controparte_1 C.F._4
UC (C.F. ), congiuntamente all'Avv. Pietro D'Alessandro (C.F. C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliata C.F._3 in Napoli, alla Via dei Greci n. 36;
OPPONENTE contro
(P. VA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., nella qualità di mandataria di (P. VA e di Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Moriani (C.F. CP_4 P.IVA_3
) giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._5 domiciliata in Roma, alla Via Savoia n. 72;
OPPOSTA nei giudizi riuniti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.09.2025 e memorie conclusionali e di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo Controparte_2 provvisoriamente esecutivo n. 600/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.01.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 97.982,63, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierno opponente.
In particolare, (in brevis “ ), nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_2
e formulava istanza monitoria rappresentando di vantare un credito Controparte_3 Controparte_4 nei confronti di discendente dal contratto di locazione finanziaria n. 00830744/001 Parte_1 per una somma di complessivi versamenti pari ad € 452.219, 58, garantito da una fideiussione specifica del 21.05.2008 sottoscritta da per un importo massimo garantito corrispondente al Controparte_1 valore della locazione de qua.
Specificava, altresì, che il bene oggetto del contratto (imbarcazione a motore “Marine Yachting”) veniva consegnato all'utilizzatore, il quale si rendeva inadempiente omettendo il versamento del canone di locazione, e che il credito diveniva oggetto di una vicenda circolatoria attributiva della titolarità dello stesso in capo alla Controparte_3
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'allora ricorrente, nella qualità di mandataria di si vedeva costretta ad agire in giudizio per l'emissione del decreto Controparte_3 ingiuntivo contenente la somma di € 97.982,63, pari al debito accumulato per canoni scaduti e non pagati, comprensivo della mora maturata e detratta la somma realizzata dalla vendita del bene a terzi. otteneva, così, decreto ingiuntivo (n. 600/2023) nei confronti di (nonché di CP_2 Parte_1
), il quale opponendosi istaurava il giudizio iscritto a ruolo generale con n. rg. Controparte_1
11723/2023.
In particolare, l'opponente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria;
insisteva sull'infondatezza del credito in quanto l'inadempimento del contratto di leasing cd. traslativo determina gli effetti di cui all'art. 1526 c.c., secondo cui il pagamento dei canoni scaduti non è dovuto ed al debitore principale spetterebbe la restituzione di quanto pagato, detratto un indennizzo.
Rappresentava, poi, la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e specificava la erronea quantificazione dei tassi di interesse applicati risultando convenuto un tasso inferiore a quello contrattamente applicato.
Concludevano, quindi, chiedendo di accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché, ingiusto, infondato in fatto ed in diritto ed inammissibile. - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente , n.q. di procuratrice speciale della quanto alla effettiva Controparte_2 CP_3 titolarità dello asserito credito per il quale si è ottenuto il decreto monitorio;
- accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento formulata nel monitorio che qui si impugna;
- riconoscere e dichiarare in ogni caso la nullità del 2 decreto ingiuntivo per la incertezza ed erroneità delle ragioni della domanda e perché emesso in assenza di valida prova scritta;
- riconoscere e dichiarare la nullità parziale delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e degli altri oneri e competenze ed in conseguenza riconoscere e dichiarare la violazione dei doveri di correttezza e buona previsti dagli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. Con condanna al pagamento in favore delle spese, da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. CP_2
Particolarmente, insisteva sulla (propria) titolarità del credito portato ad ingiunzione;
specificava la natura del contratto per cui è causa, quale leasing di godimento piuttosto che traslativo, al fine di estendere al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1458 c.c.; contestava l'eccepita prescrizione del credito e la asserita mancanza di prova scritta del contratto de quo.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
di confermare il provvedimento monitorio, rigettandone l'opposizione.
Subordinatamente, parte opposta chiedeva di condannarsi parte opponente al pagamento di € 97.982,63.
Con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 26.10.2024 venivano rilevati i presupposti di una connessione parzialmente soggettiva
(parte opposta) e oggettiva tra la causa de qua e la causa iscritta al n. r.g. 7383/2023 e ne veniva disposta la riunione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo Controparte_2 provvisoriamente esecutivo n. 600/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.01.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 97.982,63, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierna opponente.
In particolare, (in brevis “ ), nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_2
e formulava istanza monitoria rappresentando di vantare un credito Controparte_3 Controparte_4 nei confronti di discendente dal contratto di locazione finanziaria n. 00830744/001 Parte_1 per una somma di complessivi versamenti pari ad € 452.219, 58, garantito da una fideiussione specifica del 21.05.2008 sottoscritta da per un importo massimo garantito corrispondente al Controparte_1 valore della locazione de qua.
Specificava, altresì, che il bene oggetto del contratto (imbarcazione a motore “Marine Yachting”) veniva consegnato all'utilizzatore, il quale si rendeva inadempiente omettendo il versamento del canone di locazione, e che il credito diveniva oggetto di una vicenda circolatoria attributiva della titolarità dello stesso in capo alla Controparte_3
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'allora ricorrente, nella qualità di mandataria di si vedeva costretta ad agire in giudizio per l'emissione del decreto Controparte_3 ingiuntivo contenente la somma di € 97.982,63, pari al debito accumulato per canoni scaduti e non pagati.
3 otteneva, così, decreto ingiuntivo (n. 600/2023) nei confronti di e di CP_2 Parte_1 [...]
la quale opponendosi istaurava il giudizio iscritto a ruolo generale con n. r.g. 7383/2023. CP_1
In particolare, l'opponente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria;
insisteva sull'infondatezza del credito in quanto l'inadempimento del contratto di leasing cd. traslativo determina gli effetti di cui all'art. 1526 c.c., secondo cui il pagamento dei canoni scaduti non è dovuto ed al debitore principale spetterebbe la restituzione di quanto pagato, detratto un indennizzo.
Rappresentava, poi, la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e specificava la erronea quantificazione dei tassi di interesse applicati risultando convenuto un tasso inferiore a quello contrattamente applicato. In ultimo, parte opponente eccepiva l'estinzione della fideiussione attesa la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché, ingiusto, infondato in fatto ed in diritto ed inammissibile. - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente , n.q. di procuratrice speciale della Controparte_2 [...] quanto alla effettiva titolarità dello asserito credito per il quale si è ottenuto il decreto monitorio;
- accertare e CP_3 dichiarare la intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento formulata nel monitorio che qui si impugna;
- accertare e dichiarare la estinzione della fideiussione prestata dalla opponente per palese violazione del disposto dell'art. 1957 c.c; - riconoscere e dichiarare in ogni caso la nullità del decreto ingiuntivo per la incertezza ed erroneità delle ragioni della domanda
e perché emesso in assenza di valida prova scritta;
- riconoscere e dichiarare la nullità parziale delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e degli altri oneri e competenze ed in conseguenza riconoscere e dichiarare la violazione dei doveri di correttezza e buona previsti dagli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. CP_2
Particolarmente, insisteva sulla (propria) titolarità del credito portato ad ingiunzione;
specificava la natura del contratto per cui è causa, quale leasing di godimento piuttosto che traslativo, al fine di estendere al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1458 c.c.; contestava l'eccepita prescrizione del credito, l'asserita mancanza di prova scritta del contratto de quo e insisteva sulla rinuncia espressamente formulata dalla garante in punto di decadenza ex art. 1957 c.c.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
di confermare il provvedimento monitorio, rigettandone l'opposizione.
Subordinatamente, parte opposta chiedeva di condannarsi parte opponente al pagamento di € 97.982,63.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Disposta la riunione dei procedimenti di cui al n. r.g. 11723/2023 e n. r.g. 7383/2023, non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, a seguito di assegnazione alla scrivente, veniva riservata in decisione in data 16.09.2025, con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
4 Preliminarmente, va rilevato che gli opponenti impropriamente contestano la legittimazione attiva della opposta, la quale a ben vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che essi in realtà eccepiscono è la carenza della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, non ritenendo idoneo l'avviso di avvenuta operazione di cartolarizzazione ai sensi del 58 T.U.B. a tale scopo.
Tale eccezione non ha pregio di essere accolta.
Invero, deve ritenersi che, in ipotesi quale quella di specie in cui l'esistenza del contratto di cessione come dedotto in G.U. non è contestata, il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella
Gazzetta Ufficiale per categorie generali. In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
5 Passando all'esame della fattispecie concreta, relativamente alla fusione avvenuta tra Controparte_5
e AN PO quanto anche alla fusione avvenuta tra AN PO Soc. Coop. a Controparte_6
r.l. e AN BPM S.p.a., le stesse danno vita ad una vicenda successoria e non circolatoria;
relativamente, invece, alla cessione avventa da AN BPM S.p.a. a la Gazzetta Ufficiale (n. 148 del Controparte_3
19.12.2020) ha indicato quale criteri generali “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, sorti nel periodo compreso tra il 1999 e il 2019, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati da AN BPM e derivanti da contratti di leasing (i “Crediti”)”.
Ebbene il contratto oggetto del presente giudizio è riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo al rapporto de quo:
• Rientra nella categoria dei contratti di leasing;
• È indicato nella lista dei rapporti ceduti con numero identificativo n. 830744, corrispondente al numero del contratto (v. doc. n. 5, pag. 6);
• Non rientra tra i contratti indicati a fini escludenti.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria, in primo luogo la disponibilità in capo all'opposta del contratto di leasing, della fideiussione, nonché la mancata deduzione da parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente.
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
Per tali ragioni, la doglianza suddetta va rigettata.
Passando al merito della causa, posto che risulta dirimente la qualificazione giuridica del contratto di leasing n. 00830744/001 in termini di leasing traslativo, ovvero di leasing di godimento, va chiarito quanto segue.
Principiando dalla funzione tipica del leasing, corrispondente alla concessione del godimento di un bene al lessee, attraverso il finanziamento di un lessor, a fronte del pagamento di un canone composto in parte dal costo del bene e in parte dagli interessi connessi all'anticipazione del capitale, in giurisprudenza è sorta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo (cfr. S.U. n. 65/1993).
6 Quanto al carattere traslativo, oppure di godimento, in tema di locazione finanziaria il segno di confine tra le due figure di cui trattasi è stato individuato in riferimento al valore che assume il bene al momento del riscatto ed alla funzione economica dei canoni periodici corrisposti dall'utilizzatore.
Nel leasing di godimento (o tradizionale) l'utilizzazione della res da parte del concessionario si inquadra in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata del contratto, per cui i canoni versati costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento. L'interesse principale dell'utilizzatore è quello di ottenere la disponibilità del bene stesso e il potere di sfruttamento, senza esborso di capitali rilevanti e fino alla sua pressoché totale obsolescenza. Ne consegue che il valore residuale del bene è minimo e corrisponde all'altrettanto modesto prezzo di opzione per l'acquisto della proprietà allo scadere del contratto.
Nel leasing traslativo le parti prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all'uso programmato ed alla durata del rapporto, sia destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore. L'elemento principale che permette di individuare questa tipologia del leasing è costituito, infatti, dal considerevole valore economico residuo dei beni oggetto del contratto alla scadenza, valore di norma superiore al prezzo pattuito per l'opzione. Ne consegue che nel caso del leasing traslativo il trasferimento della proprietà del bene, dal concedente all'utilizzatore, rientra nella funzione assegnata al contratto dalle parti. Dunque, l'importo dei canoni contiene anche una quota del prezzo finale per cui il valore globale dei canoni corrisponde al valore complessivo del bene mentre la conservazione della proprietà del bene in capo al finanziatore fino alla scadenza del contratto indica lo scopo di garanzia rispetto alla riscossione di tutti i canoni. (Cfr. S.U. cit.).
La suddetta suddivisione fra le due tipologie di contratto di leasing ha permesso alla giurisprudenza di legittimità di applicare, a seconda dei casi, le norme che regolano i contratti tipici che più si attagliano a ciascuna fattispecie.
Orbene, nel leasing di godimento, in tema di risoluzione, va applicato l'art. 1458, comma 1, secondo periodo c.c., in base al quale la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite in occasione di contratti ad esecuzione continuata o periodica: l'utilizzatore è obbligato a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento danno.
Per converso, nel leasing traslativo, ancora in punto di risoluzione contrattuale, si applica l'art. 1526 c.c., secondo cui l'utilizzatore è tenuto alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, con la prospettazione di un equo compenso per il godimento del bene, oltre al risarcimento del danno.
Tale distinzione è suffragata dal fatto che l'intenzione del legislatore è orientata a limitare l'autonomia privata nel leasing traslativo, fattispecie negoziale che consentirebbe un arricchimento ingiustificato del concedente, atteso che potrebbe ottenere più di quanto dovuto per la regolare esecuzione del contratto
(tra le altre, Cass. n. 6034/1997).
7 La medesima finalità è sottesa alla disciplina contenuta nell'art. 1526 c.c. che intende tutelare sia il compratore che il venditore, con la previsione di un equo compenso e del risarcimento danno.
La novella legislativa del 2017, apportata con l. 124/2017, ha tipizzato unitariamente il contratto di leasing all'art. 1, commi 136 a140, prevedendo che in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente possa ottenere la restituzione del bene e debba corrispondere all'utilizzatore il ricavato dalla vendita o collocazione del bene, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
La disciplina, così novellata, ha pacificamente carattere irretroattivo, operando solo pro futuro, giacché intervenuta per colmare una lacuna dell'ordinamento sul contratto di locazione finanziaria, e non per realizzare un'interpretazione autentica della disciplina precedente.
Da ciò -anche in ordine al principio di cui all'art. 11 delle Preleggi- discende che le modifiche normative di carattere sostanziale apportate dalla l. 124/2017 non sono retroattive.
Circoscritto nei suddetti termini l'ambito di applicazione della novella de qua, si potrà applicare la disciplina contenuta ai commi 138 e 139 della legge in discorso ai soli contratti di leasing stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero, sebbene anteriormente stipulati, ai negozi i cui presupposti della risoluzione per l'inadempimento si siano verificati successivamente all'entrata in vigore di tale legge.
Ciò premesso in punto di diritto, la fattispecie di cui al giudizio non è soggetta alla legge n. 124/2017, essendo sia la stipulazione del contratto, quanto la verificazione dei presupposti della risoluzione, precedente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che per i contratti anteriormente risolti -come, si ribadisce, in specie- resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo (cfr. S.U. n.
2061/2021).
Ebbene, rileva questo Giudice, atteso che la natura della fattispecie de qua ha costituito oggetto di dibattito tra le parti, che il leasing n. 00830744/001 abbia carattere traslativo, e non di godimento.
Depongono in questo senso le previsioni contrattuali che stabiliscono gli importi delle rate, il versamento di un canone anticipato (pari ad € 90.000,00), il valore dell'opzione di acquisto (pari ad € 1.800,00), nonché la circostanza che l'oggetto della locazione de qua sia un'imbarcazione a motore;
a ciò si aggiunga che tale qualificazione non è tradita nemmeno dalla interpretazione letterale del contratto, in cui più volte si parla di vendita/acquisto dell'unità di diporto.
Dalla natura di leasing traslativo consegue l'applicazione in specie delle norme in tema di vendita con riserva di proprietà, ed esattamente, in punto di risoluzione contrattuale, la disciplina di cui all'art. 1526
c.c.
8 Ciò non di meno, non è elisa (come vorrebbe parte opponente) la pretesa creditoria formulata dall'odierna opposta e contenuta nell'ingiunzione, la quale non è spiegata in termini di corrispettivo del godimento del bene, quanto in esecuzione del combinato disposto delle clausole 13, comma 2, e 14 del contratto in specie, che a ben vedere deve ritenersi perfettamente lecito e compatibile con il sistema del leasing traslativo, costituendo un patto di deduzione.
Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel contratto di leasing traslativo è valida ed efficace la clausola, la quale stabilisca che “in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, spettino al concedente i canoni già scaduti e i canoni ancora non maturati, scontati al momento della risoluzione del contratto, previa detrazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione” e che “il c.d. patto di deduzione, in virtù del quale nei contratti di leasing traslativo si stabilisce che il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ha diritto a titolo di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene, deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell'utilizzatore il bene è stato già rivenduto -come in specie- il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227 c.c., comma 2, nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza” (cfr. Cass. III Sez., n. 25199/2024).
È dunque corretto affermare che, sebbene nel ricorso per decreto ingiuntivo invocava la richiesta CP_2 di canoni scaduti e non pagati senza null'altro specificare, tale richiesta risulta specificata nell'ambito del presente giudizio, che costituisce un unicum processuale in prosecuzione del procedimento monitorio, ragione per la quale deve ritenersi che il credito veniva chiesto a tale titolo quale forma di penale in attuazione della previsione contrattuale di cui agli articoli 13 e 14 in maniera del tutto legittima.
Orbene, non è pregevole di accoglimento in parte qua l'opposizione per cui è giudizio.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito spiegata da parte opponente, va chiarito che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2984, n. 3 e 4, c.c. invocata dall'opponente e concernente, tra le ipotesi, il corrispettivo di locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quelli i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta.
Ne consegue, pertanto, che, laddove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma
9 l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale (tra le altre, cfr. Cass. n. 2086/2008).
La ricordata natura unitaria dell'obbligo restitutorio della somma finanziata consente di estendere anche al leasing finanziario, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, dove la Suprema Corte ha chiarito - affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito - che “il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”(cfr. Cass. sent. nn. 26559/2021, 17798/2011).
Dunque, la data di decorrenza dalla prescrizione va individuata con riferimento alla scadenza dell'ultimo canone o, se antecedente, alla data di risoluzione del contratto, che in specie corrisponde al 03.04.2013.
In ogni caso, il decorso del termine di prescrizione è stato comunque interrotto con le missive di comunicazione delle avvenute cessioni e costituzione in mora versate in atti, oltre che dall'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo r. n.g. 30345/2022, nonché dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 600/2023 in data 24.01.2023.
Ne discende il rigetto dell'eccezione de qua.
Con riferimento, poi, alla posizione di garante assunta dalla , nonché alle eccezioni da ella CP_1 formulate, va rilevato che non v'è dubbio che rivesta la qualità di consumatore, avendo Controparte_1 la stessa agito in garanzia di per scopi estranei all'attività imprenditoriale o Parte_2 professionale, nella qualità di persona fisica.
Ebbene in punto di diritto deve osservarsi che il più recente orientamento giurisprudenziale ha affermato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 Per_2 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)” (Cfr. Cass. Sez. Un. del 27/02/2023 n. 5868).
In sintesi, la natura di consumatore va verificata con specifico riferimento alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione (Corte di Giustizia Europea, ord. 19.11.2015, C-74-15; ord. 14.09.2016, C-
534/15).
Nel caso di specie il contratto principale garantito è intercorso con , mentre Parte_1
l'opponente fideiussore ha sottoscritto la garanzia quale persona fisica non rilevando la produzione di parte opposta sul punto (visura camerale doc. n. 14), giacché completamente estranea alla vicenda che ci occupa la indicata posizione sociale assunta dalla in “Passiflora S.r.l.”. CP_1
10 La qualifica di consumatore in capo all'opponente comporta l'applicazione di quella tutela rafforzata che il Codice del Consumo disciplina.
Se è vero che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 2607/2024; Cass. n. 28943/2017; in senso sostanzialmente conforme
Cass. n. 21867/2013 e Cass. n. 9245/2007), onde le parti possono convenzionalmente, come nel caso di specie, escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., quando il garante riveste, come nel caso di specie, la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. n. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341, comma 2, c.c. che nel caso di specie ricorre) – cfr.Cass. n. 27558/2023; Trib. Milano, 12.7.2019, n. 6991;
App. Firenze 30.5.2022, n. 1091; Trib. Firenze 4.10.2023).
In difetto di prova in ordine alla trattativa individuale nella conclusione dell'accordo derogatorio va dichiarata la nullità delle clausole n. 8 dei contratti di fideiussione posti alla base del ricorso monitorio in contrasto con la normativa di tutela di cui all'art. 33 comma 2 lettera t) del Cod. Consumo ed art. 36 Cod.
Consumo.
L'accertata nullità della predetta clausola ai sensi dell'art 33 comma 2 lettera t) del Cod. Consumo ed art
36 Cod. Consumo assorbe l'ulteriore eccezione di nullità formulata in ragione della dedotta presenza di clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990, sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 2005.
Posta la nullità della predetta deroga occorre indagare l'eccezione di decadenza formulata dalla garante.
Ebbene a seguito della accertata nullità riprende vigore la previsione di cui all'art 1957 c.c. a tenore della quale il creditore perde i propri diritti nei confronti del fideiussore se, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non ha proposto le sue istanze contro il debitore e non le ha continuate con diligenza.
Nel caso di specie occorre avere riguardo, altresì, all'art. 1 del contratto in questione che prevede l'obbligo per il garante di pagare a semplice richiesta scritta, previsione che conduce ad individuare in detta clausola il meccanismo “solve et repete” di cui all'art. 1462 cc. (Cfr. Trib. bergamo Sez. 3 n. 488 e 570 del 26-
29/02/2024) elidendo il meccanismo del beneficio di escussione.
In più, proprio in virtù della presenza, nel contrato de quo, di una clausola con cui le parti stabilivano che
11 il pagamento dovesse avvenire a “semplice richiesta scritta”, non è necessaria una vera e propria domanda giudiziale, ma è sufficiente una mera diffida stragiudiziale (Cassazione civile, sez. III, 29/04/2025, n.
11321), eseguita nonché versata agli atti (v. doc. n. 6 fascicolo opposta) che contenga una formale richiesta di pagamento.
Tae diffida nel caso di specie è contestuale alla lettera di risoluzione del contratto ricevuta dal sig.
, debitore principale, in data 11.04.2013. Parte_1
Va dunque disattesa l'eccezione di decadenza.
In ultimo, quanto all'eccezione relativa alla rideterminazione degli interessi al tasso minimo ex art. 117, comma 7, T.U.B., dedotta la divergenza tra il tasso interno di attualizzazione concretamente applicato ed il tasso pattuito, va premesso che il leasing, in quanto operazione finanziaria, è soggetto alle disposizioni del Testo Unico Bancario, in particolare all'art. 117 e alle istruzioni della Banca d'Italia, le quali impongono l'obbligo di indicare il cosiddetto tasso leasing definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsto” (disposizioni della Banca
d'Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25/7/2003).
Detto tasso, come specificato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29.7.2009 avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, deve essere indicato “in luogo del tasso di interesse”, il che evidenzia che a venire in rilievo non è un tasso di interesse in senso stretto, ma un mero indicatore del costo dell'operazione.
Il tasso leasing, in effetti, è un indicatore del costo complessivo dell'operazione avente una funzione essenzialmente informativa;
l'obbligo di indicare il tasso leasing risponde a finalità di trasparenza e pubblicità e la sua eventuale erronea indicazione non comporta alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato tra le parti alla luce della pacifica e chiara indicazione della durata, del corrispettivo complessivo, dell'importo di ciascun canone e del prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene.
Da ciò discende, in condivisione delle pronunce di merito e di legittimità in tema, che la divergenza tra tasso leasing indicato in contratto rispetto a quello applicato non comporta, di per sé, l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117, comma 7, T.U.B.; in particolare, “ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing (che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, -come nel caso di specie-, il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione” (cfr. Cass. n. 14575/2025, Cass. n. 2953/2024, Cass. 28824/2023 e
Cass. n. 12889/2021).
La dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il tasso leasing applicato e di essersi, quindi, determinato a
12 concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento, domanda che nel caso di specie difetta. Da qui, il rigetto dell'eccezione in discorso.
Conclusivamente, l'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa RGN 11723\2023 promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 600/2023, emesso in data 20.01.2023, dal Tribunale di Napoli nei suoi confronti, che diviene esecutivo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che Parte_1 liquida nella misura di € 14.103,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Nella causa RGN 7383/2023 così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 600/2023, emesso in data 20.01.2023, dal Tribunale di Napoli nei suoi confronti, che diviene esecutivo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che Controparte_1 liquida nella misura di € 14.103,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 22.12.2005
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. r.g. 11723\2023 e n. r.g. 7383\2023 promosse da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ermanno Parte_1 C.F._1
UC (C.F. ), congiuntamente all'Avv. Pietro D'Alessandro (C.F. C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliato C.F._3 in Napoli, alla Via dei Greci n. 36;
OPPONENTE
e
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno Controparte_1 C.F._4
UC (C.F. ), congiuntamente all'Avv. Pietro D'Alessandro (C.F. C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliata C.F._3 in Napoli, alla Via dei Greci n. 36;
OPPONENTE contro
(P. VA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., nella qualità di mandataria di (P. VA e di Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Moriani (C.F. CP_4 P.IVA_3
) giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._5 domiciliata in Roma, alla Via Savoia n. 72;
OPPOSTA nei giudizi riuniti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.09.2025 e memorie conclusionali e di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo Controparte_2 provvisoriamente esecutivo n. 600/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.01.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 97.982,63, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierno opponente.
In particolare, (in brevis “ ), nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_2
e formulava istanza monitoria rappresentando di vantare un credito Controparte_3 Controparte_4 nei confronti di discendente dal contratto di locazione finanziaria n. 00830744/001 Parte_1 per una somma di complessivi versamenti pari ad € 452.219, 58, garantito da una fideiussione specifica del 21.05.2008 sottoscritta da per un importo massimo garantito corrispondente al Controparte_1 valore della locazione de qua.
Specificava, altresì, che il bene oggetto del contratto (imbarcazione a motore “Marine Yachting”) veniva consegnato all'utilizzatore, il quale si rendeva inadempiente omettendo il versamento del canone di locazione, e che il credito diveniva oggetto di una vicenda circolatoria attributiva della titolarità dello stesso in capo alla Controparte_3
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'allora ricorrente, nella qualità di mandataria di si vedeva costretta ad agire in giudizio per l'emissione del decreto Controparte_3 ingiuntivo contenente la somma di € 97.982,63, pari al debito accumulato per canoni scaduti e non pagati, comprensivo della mora maturata e detratta la somma realizzata dalla vendita del bene a terzi. otteneva, così, decreto ingiuntivo (n. 600/2023) nei confronti di (nonché di CP_2 Parte_1
), il quale opponendosi istaurava il giudizio iscritto a ruolo generale con n. rg. Controparte_1
11723/2023.
In particolare, l'opponente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria;
insisteva sull'infondatezza del credito in quanto l'inadempimento del contratto di leasing cd. traslativo determina gli effetti di cui all'art. 1526 c.c., secondo cui il pagamento dei canoni scaduti non è dovuto ed al debitore principale spetterebbe la restituzione di quanto pagato, detratto un indennizzo.
Rappresentava, poi, la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e specificava la erronea quantificazione dei tassi di interesse applicati risultando convenuto un tasso inferiore a quello contrattamente applicato.
Concludevano, quindi, chiedendo di accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché, ingiusto, infondato in fatto ed in diritto ed inammissibile. - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente , n.q. di procuratrice speciale della quanto alla effettiva Controparte_2 CP_3 titolarità dello asserito credito per il quale si è ottenuto il decreto monitorio;
- accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento formulata nel monitorio che qui si impugna;
- riconoscere e dichiarare in ogni caso la nullità del 2 decreto ingiuntivo per la incertezza ed erroneità delle ragioni della domanda e perché emesso in assenza di valida prova scritta;
- riconoscere e dichiarare la nullità parziale delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e degli altri oneri e competenze ed in conseguenza riconoscere e dichiarare la violazione dei doveri di correttezza e buona previsti dagli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. Con condanna al pagamento in favore delle spese, da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. CP_2
Particolarmente, insisteva sulla (propria) titolarità del credito portato ad ingiunzione;
specificava la natura del contratto per cui è causa, quale leasing di godimento piuttosto che traslativo, al fine di estendere al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1458 c.c.; contestava l'eccepita prescrizione del credito e la asserita mancanza di prova scritta del contratto de quo.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
di confermare il provvedimento monitorio, rigettandone l'opposizione.
Subordinatamente, parte opposta chiedeva di condannarsi parte opponente al pagamento di € 97.982,63.
Con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 26.10.2024 venivano rilevati i presupposti di una connessione parzialmente soggettiva
(parte opposta) e oggettiva tra la causa de qua e la causa iscritta al n. r.g. 7383/2023 e ne veniva disposta la riunione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo Controparte_2 provvisoriamente esecutivo n. 600/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.01.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 97.982,63, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierna opponente.
In particolare, (in brevis “ ), nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_2
e formulava istanza monitoria rappresentando di vantare un credito Controparte_3 Controparte_4 nei confronti di discendente dal contratto di locazione finanziaria n. 00830744/001 Parte_1 per una somma di complessivi versamenti pari ad € 452.219, 58, garantito da una fideiussione specifica del 21.05.2008 sottoscritta da per un importo massimo garantito corrispondente al Controparte_1 valore della locazione de qua.
Specificava, altresì, che il bene oggetto del contratto (imbarcazione a motore “Marine Yachting”) veniva consegnato all'utilizzatore, il quale si rendeva inadempiente omettendo il versamento del canone di locazione, e che il credito diveniva oggetto di una vicenda circolatoria attributiva della titolarità dello stesso in capo alla Controparte_3
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'allora ricorrente, nella qualità di mandataria di si vedeva costretta ad agire in giudizio per l'emissione del decreto Controparte_3 ingiuntivo contenente la somma di € 97.982,63, pari al debito accumulato per canoni scaduti e non pagati.
3 otteneva, così, decreto ingiuntivo (n. 600/2023) nei confronti di e di CP_2 Parte_1 [...]
la quale opponendosi istaurava il giudizio iscritto a ruolo generale con n. r.g. 7383/2023. CP_1
In particolare, l'opponente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria;
insisteva sull'infondatezza del credito in quanto l'inadempimento del contratto di leasing cd. traslativo determina gli effetti di cui all'art. 1526 c.c., secondo cui il pagamento dei canoni scaduti non è dovuto ed al debitore principale spetterebbe la restituzione di quanto pagato, detratto un indennizzo.
Rappresentava, poi, la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e specificava la erronea quantificazione dei tassi di interesse applicati risultando convenuto un tasso inferiore a quello contrattamente applicato. In ultimo, parte opponente eccepiva l'estinzione della fideiussione attesa la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché, ingiusto, infondato in fatto ed in diritto ed inammissibile. - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente , n.q. di procuratrice speciale della Controparte_2 [...] quanto alla effettiva titolarità dello asserito credito per il quale si è ottenuto il decreto monitorio;
- accertare e CP_3 dichiarare la intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento formulata nel monitorio che qui si impugna;
- accertare e dichiarare la estinzione della fideiussione prestata dalla opponente per palese violazione del disposto dell'art. 1957 c.c; - riconoscere e dichiarare in ogni caso la nullità del decreto ingiuntivo per la incertezza ed erroneità delle ragioni della domanda
e perché emesso in assenza di valida prova scritta;
- riconoscere e dichiarare la nullità parziale delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e degli altri oneri e competenze ed in conseguenza riconoscere e dichiarare la violazione dei doveri di correttezza e buona previsti dagli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. CP_2
Particolarmente, insisteva sulla (propria) titolarità del credito portato ad ingiunzione;
specificava la natura del contratto per cui è causa, quale leasing di godimento piuttosto che traslativo, al fine di estendere al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1458 c.c.; contestava l'eccepita prescrizione del credito, l'asserita mancanza di prova scritta del contratto de quo e insisteva sulla rinuncia espressamente formulata dalla garante in punto di decadenza ex art. 1957 c.c.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
di confermare il provvedimento monitorio, rigettandone l'opposizione.
Subordinatamente, parte opposta chiedeva di condannarsi parte opponente al pagamento di € 97.982,63.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Disposta la riunione dei procedimenti di cui al n. r.g. 11723/2023 e n. r.g. 7383/2023, non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, a seguito di assegnazione alla scrivente, veniva riservata in decisione in data 16.09.2025, con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
4 Preliminarmente, va rilevato che gli opponenti impropriamente contestano la legittimazione attiva della opposta, la quale a ben vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che essi in realtà eccepiscono è la carenza della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, non ritenendo idoneo l'avviso di avvenuta operazione di cartolarizzazione ai sensi del 58 T.U.B. a tale scopo.
Tale eccezione non ha pregio di essere accolta.
Invero, deve ritenersi che, in ipotesi quale quella di specie in cui l'esistenza del contratto di cessione come dedotto in G.U. non è contestata, il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella
Gazzetta Ufficiale per categorie generali. In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
5 Passando all'esame della fattispecie concreta, relativamente alla fusione avvenuta tra Controparte_5
e AN PO quanto anche alla fusione avvenuta tra AN PO Soc. Coop. a Controparte_6
r.l. e AN BPM S.p.a., le stesse danno vita ad una vicenda successoria e non circolatoria;
relativamente, invece, alla cessione avventa da AN BPM S.p.a. a la Gazzetta Ufficiale (n. 148 del Controparte_3
19.12.2020) ha indicato quale criteri generali “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, sorti nel periodo compreso tra il 1999 e il 2019, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati da AN BPM e derivanti da contratti di leasing (i “Crediti”)”.
Ebbene il contratto oggetto del presente giudizio è riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo al rapporto de quo:
• Rientra nella categoria dei contratti di leasing;
• È indicato nella lista dei rapporti ceduti con numero identificativo n. 830744, corrispondente al numero del contratto (v. doc. n. 5, pag. 6);
• Non rientra tra i contratti indicati a fini escludenti.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria, in primo luogo la disponibilità in capo all'opposta del contratto di leasing, della fideiussione, nonché la mancata deduzione da parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente.
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
Per tali ragioni, la doglianza suddetta va rigettata.
Passando al merito della causa, posto che risulta dirimente la qualificazione giuridica del contratto di leasing n. 00830744/001 in termini di leasing traslativo, ovvero di leasing di godimento, va chiarito quanto segue.
Principiando dalla funzione tipica del leasing, corrispondente alla concessione del godimento di un bene al lessee, attraverso il finanziamento di un lessor, a fronte del pagamento di un canone composto in parte dal costo del bene e in parte dagli interessi connessi all'anticipazione del capitale, in giurisprudenza è sorta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo (cfr. S.U. n. 65/1993).
6 Quanto al carattere traslativo, oppure di godimento, in tema di locazione finanziaria il segno di confine tra le due figure di cui trattasi è stato individuato in riferimento al valore che assume il bene al momento del riscatto ed alla funzione economica dei canoni periodici corrisposti dall'utilizzatore.
Nel leasing di godimento (o tradizionale) l'utilizzazione della res da parte del concessionario si inquadra in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata del contratto, per cui i canoni versati costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento. L'interesse principale dell'utilizzatore è quello di ottenere la disponibilità del bene stesso e il potere di sfruttamento, senza esborso di capitali rilevanti e fino alla sua pressoché totale obsolescenza. Ne consegue che il valore residuale del bene è minimo e corrisponde all'altrettanto modesto prezzo di opzione per l'acquisto della proprietà allo scadere del contratto.
Nel leasing traslativo le parti prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all'uso programmato ed alla durata del rapporto, sia destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore. L'elemento principale che permette di individuare questa tipologia del leasing è costituito, infatti, dal considerevole valore economico residuo dei beni oggetto del contratto alla scadenza, valore di norma superiore al prezzo pattuito per l'opzione. Ne consegue che nel caso del leasing traslativo il trasferimento della proprietà del bene, dal concedente all'utilizzatore, rientra nella funzione assegnata al contratto dalle parti. Dunque, l'importo dei canoni contiene anche una quota del prezzo finale per cui il valore globale dei canoni corrisponde al valore complessivo del bene mentre la conservazione della proprietà del bene in capo al finanziatore fino alla scadenza del contratto indica lo scopo di garanzia rispetto alla riscossione di tutti i canoni. (Cfr. S.U. cit.).
La suddetta suddivisione fra le due tipologie di contratto di leasing ha permesso alla giurisprudenza di legittimità di applicare, a seconda dei casi, le norme che regolano i contratti tipici che più si attagliano a ciascuna fattispecie.
Orbene, nel leasing di godimento, in tema di risoluzione, va applicato l'art. 1458, comma 1, secondo periodo c.c., in base al quale la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite in occasione di contratti ad esecuzione continuata o periodica: l'utilizzatore è obbligato a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento danno.
Per converso, nel leasing traslativo, ancora in punto di risoluzione contrattuale, si applica l'art. 1526 c.c., secondo cui l'utilizzatore è tenuto alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, con la prospettazione di un equo compenso per il godimento del bene, oltre al risarcimento del danno.
Tale distinzione è suffragata dal fatto che l'intenzione del legislatore è orientata a limitare l'autonomia privata nel leasing traslativo, fattispecie negoziale che consentirebbe un arricchimento ingiustificato del concedente, atteso che potrebbe ottenere più di quanto dovuto per la regolare esecuzione del contratto
(tra le altre, Cass. n. 6034/1997).
7 La medesima finalità è sottesa alla disciplina contenuta nell'art. 1526 c.c. che intende tutelare sia il compratore che il venditore, con la previsione di un equo compenso e del risarcimento danno.
La novella legislativa del 2017, apportata con l. 124/2017, ha tipizzato unitariamente il contratto di leasing all'art. 1, commi 136 a140, prevedendo che in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente possa ottenere la restituzione del bene e debba corrispondere all'utilizzatore il ricavato dalla vendita o collocazione del bene, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
La disciplina, così novellata, ha pacificamente carattere irretroattivo, operando solo pro futuro, giacché intervenuta per colmare una lacuna dell'ordinamento sul contratto di locazione finanziaria, e non per realizzare un'interpretazione autentica della disciplina precedente.
Da ciò -anche in ordine al principio di cui all'art. 11 delle Preleggi- discende che le modifiche normative di carattere sostanziale apportate dalla l. 124/2017 non sono retroattive.
Circoscritto nei suddetti termini l'ambito di applicazione della novella de qua, si potrà applicare la disciplina contenuta ai commi 138 e 139 della legge in discorso ai soli contratti di leasing stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero, sebbene anteriormente stipulati, ai negozi i cui presupposti della risoluzione per l'inadempimento si siano verificati successivamente all'entrata in vigore di tale legge.
Ciò premesso in punto di diritto, la fattispecie di cui al giudizio non è soggetta alla legge n. 124/2017, essendo sia la stipulazione del contratto, quanto la verificazione dei presupposti della risoluzione, precedente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che per i contratti anteriormente risolti -come, si ribadisce, in specie- resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo (cfr. S.U. n.
2061/2021).
Ebbene, rileva questo Giudice, atteso che la natura della fattispecie de qua ha costituito oggetto di dibattito tra le parti, che il leasing n. 00830744/001 abbia carattere traslativo, e non di godimento.
Depongono in questo senso le previsioni contrattuali che stabiliscono gli importi delle rate, il versamento di un canone anticipato (pari ad € 90.000,00), il valore dell'opzione di acquisto (pari ad € 1.800,00), nonché la circostanza che l'oggetto della locazione de qua sia un'imbarcazione a motore;
a ciò si aggiunga che tale qualificazione non è tradita nemmeno dalla interpretazione letterale del contratto, in cui più volte si parla di vendita/acquisto dell'unità di diporto.
Dalla natura di leasing traslativo consegue l'applicazione in specie delle norme in tema di vendita con riserva di proprietà, ed esattamente, in punto di risoluzione contrattuale, la disciplina di cui all'art. 1526
c.c.
8 Ciò non di meno, non è elisa (come vorrebbe parte opponente) la pretesa creditoria formulata dall'odierna opposta e contenuta nell'ingiunzione, la quale non è spiegata in termini di corrispettivo del godimento del bene, quanto in esecuzione del combinato disposto delle clausole 13, comma 2, e 14 del contratto in specie, che a ben vedere deve ritenersi perfettamente lecito e compatibile con il sistema del leasing traslativo, costituendo un patto di deduzione.
Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel contratto di leasing traslativo è valida ed efficace la clausola, la quale stabilisca che “in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, spettino al concedente i canoni già scaduti e i canoni ancora non maturati, scontati al momento della risoluzione del contratto, previa detrazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione” e che “il c.d. patto di deduzione, in virtù del quale nei contratti di leasing traslativo si stabilisce che il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ha diritto a titolo di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene, deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell'utilizzatore il bene è stato già rivenduto -come in specie- il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227 c.c., comma 2, nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza” (cfr. Cass. III Sez., n. 25199/2024).
È dunque corretto affermare che, sebbene nel ricorso per decreto ingiuntivo invocava la richiesta CP_2 di canoni scaduti e non pagati senza null'altro specificare, tale richiesta risulta specificata nell'ambito del presente giudizio, che costituisce un unicum processuale in prosecuzione del procedimento monitorio, ragione per la quale deve ritenersi che il credito veniva chiesto a tale titolo quale forma di penale in attuazione della previsione contrattuale di cui agli articoli 13 e 14 in maniera del tutto legittima.
Orbene, non è pregevole di accoglimento in parte qua l'opposizione per cui è giudizio.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito spiegata da parte opponente, va chiarito che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2984, n. 3 e 4, c.c. invocata dall'opponente e concernente, tra le ipotesi, il corrispettivo di locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quelli i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta.
Ne consegue, pertanto, che, laddove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma
9 l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale (tra le altre, cfr. Cass. n. 2086/2008).
La ricordata natura unitaria dell'obbligo restitutorio della somma finanziata consente di estendere anche al leasing finanziario, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, dove la Suprema Corte ha chiarito - affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito - che “il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”(cfr. Cass. sent. nn. 26559/2021, 17798/2011).
Dunque, la data di decorrenza dalla prescrizione va individuata con riferimento alla scadenza dell'ultimo canone o, se antecedente, alla data di risoluzione del contratto, che in specie corrisponde al 03.04.2013.
In ogni caso, il decorso del termine di prescrizione è stato comunque interrotto con le missive di comunicazione delle avvenute cessioni e costituzione in mora versate in atti, oltre che dall'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo r. n.g. 30345/2022, nonché dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 600/2023 in data 24.01.2023.
Ne discende il rigetto dell'eccezione de qua.
Con riferimento, poi, alla posizione di garante assunta dalla , nonché alle eccezioni da ella CP_1 formulate, va rilevato che non v'è dubbio che rivesta la qualità di consumatore, avendo Controparte_1 la stessa agito in garanzia di per scopi estranei all'attività imprenditoriale o Parte_2 professionale, nella qualità di persona fisica.
Ebbene in punto di diritto deve osservarsi che il più recente orientamento giurisprudenziale ha affermato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 Per_2 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)” (Cfr. Cass. Sez. Un. del 27/02/2023 n. 5868).
In sintesi, la natura di consumatore va verificata con specifico riferimento alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione (Corte di Giustizia Europea, ord. 19.11.2015, C-74-15; ord. 14.09.2016, C-
534/15).
Nel caso di specie il contratto principale garantito è intercorso con , mentre Parte_1
l'opponente fideiussore ha sottoscritto la garanzia quale persona fisica non rilevando la produzione di parte opposta sul punto (visura camerale doc. n. 14), giacché completamente estranea alla vicenda che ci occupa la indicata posizione sociale assunta dalla in “Passiflora S.r.l.”. CP_1
10 La qualifica di consumatore in capo all'opponente comporta l'applicazione di quella tutela rafforzata che il Codice del Consumo disciplina.
Se è vero che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 2607/2024; Cass. n. 28943/2017; in senso sostanzialmente conforme
Cass. n. 21867/2013 e Cass. n. 9245/2007), onde le parti possono convenzionalmente, come nel caso di specie, escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., quando il garante riveste, come nel caso di specie, la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. n. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341, comma 2, c.c. che nel caso di specie ricorre) – cfr.Cass. n. 27558/2023; Trib. Milano, 12.7.2019, n. 6991;
App. Firenze 30.5.2022, n. 1091; Trib. Firenze 4.10.2023).
In difetto di prova in ordine alla trattativa individuale nella conclusione dell'accordo derogatorio va dichiarata la nullità delle clausole n. 8 dei contratti di fideiussione posti alla base del ricorso monitorio in contrasto con la normativa di tutela di cui all'art. 33 comma 2 lettera t) del Cod. Consumo ed art. 36 Cod.
Consumo.
L'accertata nullità della predetta clausola ai sensi dell'art 33 comma 2 lettera t) del Cod. Consumo ed art
36 Cod. Consumo assorbe l'ulteriore eccezione di nullità formulata in ragione della dedotta presenza di clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990, sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 2005.
Posta la nullità della predetta deroga occorre indagare l'eccezione di decadenza formulata dalla garante.
Ebbene a seguito della accertata nullità riprende vigore la previsione di cui all'art 1957 c.c. a tenore della quale il creditore perde i propri diritti nei confronti del fideiussore se, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non ha proposto le sue istanze contro il debitore e non le ha continuate con diligenza.
Nel caso di specie occorre avere riguardo, altresì, all'art. 1 del contratto in questione che prevede l'obbligo per il garante di pagare a semplice richiesta scritta, previsione che conduce ad individuare in detta clausola il meccanismo “solve et repete” di cui all'art. 1462 cc. (Cfr. Trib. bergamo Sez. 3 n. 488 e 570 del 26-
29/02/2024) elidendo il meccanismo del beneficio di escussione.
In più, proprio in virtù della presenza, nel contrato de quo, di una clausola con cui le parti stabilivano che
11 il pagamento dovesse avvenire a “semplice richiesta scritta”, non è necessaria una vera e propria domanda giudiziale, ma è sufficiente una mera diffida stragiudiziale (Cassazione civile, sez. III, 29/04/2025, n.
11321), eseguita nonché versata agli atti (v. doc. n. 6 fascicolo opposta) che contenga una formale richiesta di pagamento.
Tae diffida nel caso di specie è contestuale alla lettera di risoluzione del contratto ricevuta dal sig.
, debitore principale, in data 11.04.2013. Parte_1
Va dunque disattesa l'eccezione di decadenza.
In ultimo, quanto all'eccezione relativa alla rideterminazione degli interessi al tasso minimo ex art. 117, comma 7, T.U.B., dedotta la divergenza tra il tasso interno di attualizzazione concretamente applicato ed il tasso pattuito, va premesso che il leasing, in quanto operazione finanziaria, è soggetto alle disposizioni del Testo Unico Bancario, in particolare all'art. 117 e alle istruzioni della Banca d'Italia, le quali impongono l'obbligo di indicare il cosiddetto tasso leasing definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsto” (disposizioni della Banca
d'Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25/7/2003).
Detto tasso, come specificato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29.7.2009 avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, deve essere indicato “in luogo del tasso di interesse”, il che evidenzia che a venire in rilievo non è un tasso di interesse in senso stretto, ma un mero indicatore del costo dell'operazione.
Il tasso leasing, in effetti, è un indicatore del costo complessivo dell'operazione avente una funzione essenzialmente informativa;
l'obbligo di indicare il tasso leasing risponde a finalità di trasparenza e pubblicità e la sua eventuale erronea indicazione non comporta alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato tra le parti alla luce della pacifica e chiara indicazione della durata, del corrispettivo complessivo, dell'importo di ciascun canone e del prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene.
Da ciò discende, in condivisione delle pronunce di merito e di legittimità in tema, che la divergenza tra tasso leasing indicato in contratto rispetto a quello applicato non comporta, di per sé, l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117, comma 7, T.U.B.; in particolare, “ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing (che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, -come nel caso di specie-, il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione” (cfr. Cass. n. 14575/2025, Cass. n. 2953/2024, Cass. 28824/2023 e
Cass. n. 12889/2021).
La dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il tasso leasing applicato e di essersi, quindi, determinato a
12 concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento, domanda che nel caso di specie difetta. Da qui, il rigetto dell'eccezione in discorso.
Conclusivamente, l'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa RGN 11723\2023 promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 600/2023, emesso in data 20.01.2023, dal Tribunale di Napoli nei suoi confronti, che diviene esecutivo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che Parte_1 liquida nella misura di € 14.103,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Nella causa RGN 7383/2023 così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 600/2023, emesso in data 20.01.2023, dal Tribunale di Napoli nei suoi confronti, che diviene esecutivo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che Controparte_1 liquida nella misura di € 14.103,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 22.12.2005
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
13