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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/04/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16674/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 16674/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
, nata (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. Elena Francescato del foro di Padova
Attrice contro
pagina 1 di 7 (C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. Federico Veneri, del foro di Venezia
Convenuta
Causa rimessa in decisione al Collegio con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13/3/2025, comunicata il
14/3/2025
Conclusioni per parte attrice:
Nel merito
- per i motivi esposti negli scritti difensivi di parte attrice condannare la convenuta Sig.ra
[...]
al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 87.080,27, CP_1 Parte_1
ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.
Istanze istruttorie: (omissis: come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta:
In via principale, nel merito:
- accertata e dichiarata l'infondatezza delle avverse ragioni per quanto meglio argomentato in narrativa, rigettarsi le domande formulate da controparte;
In via istruttoria: (omissis: come da foglio telematico)
MOTIVI
Con l'atto di citazione l'attrice deduceva la responsabilità della convenuta quale amministratrice della società LL LP s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia il 25/6/2021, e cancellata dal
Registro delle Imprese in data 30/6/2022 a seguito di chiusura del fallimento. Esponeva che la società amministrata dalla convenuta aveva stipulato con l'attrice nel maggio 2018 un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un immobile in proprietà dell'attrice, per un importo complessivo di euro 226.000,00 oltre IVA, da saldare per stati di avanzamento lavori;
che a novembre 2018 erano stati pagati sei acconti, ma i lavori rallentavano e poi pagina 2 di 7 cessavano, lasciando l'immobile alle intemperie senza copertura;
che l'attrice sosteneva in proprio spese per materiali ed opere anche di completamento, per pagamento dei dipendenti e subappaltatori di
LL LP, per ottenere liquidità con finanziamento;
che in particolare ella aveva pagato in acconto a
LL LP somme in eccedenza rispetto a quanto da essa eseguito, come accertato dal CTU arch.
in sede di Accertamento tecnico preventivo (n. 654/2019 r.g. del Tribunale di Venezia) in Per_1 contraddittorio con la società. L'attrice ha anche ottenuto ordinanza condannatoria ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Venezia (n. 1996 del 22/4/2022, n. 7001/2020 r.g.) contro la società LL LP, ivi rimasta contumace, per il pagamento della differenza accertata in sede di ATP (euro 37.223,46 oltre spese di CTU e CTP, e spese del giudizio di merito).
Esposta la disciplina della responsabilità degli amministratori di società ex art. 2476 commi I, V e VII
c.c., e 2394 c.c., l'attrice allegava gradatamente:
- responsabilità della convenuta per danno diretto, avendo ella contratto deliberatamente in frode della committente;
esponendo fra l'altro che dalla documentazione bancaria versata dalla società in sede di
ATP emergeva che nel periodo da ottobre a dicembre 2018, nel mentre i lavori cessavano, la amministratrice aveva eseguito prelievi e pagamenti palesemente destinati a scopi non sociali o comunque non giustificati;
- in subordine responsabilità per danno indiretto, avendo la convenuta depauperato la società e reso così impossibile sia l'adempimento alle obbligazioni contrattuali sia la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva la convenuta contestando l'addebito di volontaria frode ed eccependo:
- che l'interruzione dei lavori era stata determinata da scelta dell'attrice, la quale aveva impedito a
LL LP di proseguire i lavori e li aveva proseguiti in autonomia assoldando i dipendenti;
- che il credito restitutorio era sorto anni con l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. anni dopo, e che questo rendeva anche irrilevanti le condotte addebitate, risalenti al 2018;
- che i prelievi erano di importo ben inferiore al valore degli acconti ricevuti e non avevano determinato il dissesto;
- che gran parte dei lavori erano stati effettivamente eseguiti.
La causa viene in decisione su base documentale. Le parti hanno avuto termini di legge ex art. 189
c.p.c.
L'espositiva di cui sopra sintetizza le difese delle parti, sfrondando da elementi superflui.
pagina 3 di 7 L'attrice formula a carico della convenuta due prospettazioni di illecito, indicando per ambedue il danno conseguente nelle varie poste dettagliate in citazione, la prima delle quali è costituita dal credito per differenza fra quanto eseguito da LL LP e quanto pagato a titolo di acconto. La somma di euro 37mila indicata al proposito fu determinata nella relazione dell'arch. , CTU nell' ATP Per_1
svoltosi fra attrice e società, che si ritiene idoneo mezzo di prova anche in questo giudizio, dato che all'epoca dell'ATP la società era pur sempre amministrata dalla odierna convenuta, la quale non prospetta, rispetto a tale consulenza, contestazioni.
Fra le poste di credito qui fatte valere non sono indicate somme spese dall'attrice per porre di rimedio a vizi delle opere realizzate da LL LP, o a danni provocati all'opera dalla indebita interruzione;
né somme il cui versamento non fosse stato programmato come da contratto.
L'illecito indicato in via principale è quello dell'amministratore di società che, commettendo illecito gestorio, arreca danno diretto a soggetti diversi dalla società, segnatamente i creditori (art. 2476 c.c., attuale comma VII )
Caso tipico, a cui allude l'attrice quando formula la sua tesi principale, è quello di stipula in frode, come allegato da parte attrice, fatta cioè nella consapevolezza di non potere adempiere.
In verità, il mero fatto della non particolare floridezza di LL LP e il rallentamento e poi cessazione dei lavori, accompagnato al mancato pagamento di una parte dei dipendenti e subappaltatori, che peraltro come risulta (tabella doc. 49 attoreo, che riassume dati tratti dalla massiva documentazione versata dalla convenuta, e non è specificamente contestato) avvenne nel periodo prossimo alla cessazione dei lavori;
e anche le richieste di ulteriori acconti pervenute nella fase ormai critica, con scontri anche personali;
non dimostrano che l'amministratrice di LL LP fosse consapevole, all'atto della stipula del contratto di appalto, che esso non avrebbe potuto essere onorato, il che esclude la frode. Del resto, alla data del recesso dell'attrice dal contratto (collocabile a fine 2018) circa due terzi dei lavori erano stati realizzati, e senza vizi, e tale circostanza mal si accompagna con la tesi che la stipula fosse stata dettata dall'intento deliberato di carpire gli acconti e non adempiere.
Neppure il fatto che, come oltre si dirà, l'amministratrice avesse eseguito prelievi indebiti dalle casse sociali nel periodo in cui l'appalto si avviava alla sua infausta conclusione (ottobre/dicembre) dà prova che vi fosse un qualche intento illecito fin dall'atto della stipula, risalente a maggio 2018. Tale circostanza costituisce comunque di per sé illecito gestorio, non direttamente rilevante quale causa di danno diretto al patrimonio della committente, e assume rilievo nella diversa ipotesi della responsabilità per danno indiretto.
pagina 4 di 7 L'ipotesi di danno indiretto è delineata dall'art. 2394 c.c. per le società per azioni, norma che era ritenuta estendibile alle società a responsabilità limitata anche prima che venisse espressamente inserita, nella riforma del 2019, anche nell'art, 2476 c.c. (attuale comma VI). Si tratta del caso in cui gli atti illeciti dell'amministratore depauperino il patrimonio della società, che in tal modo viene resa incapiente e quindi impossibilitata a pagare i suoi debiti. Il creditore riceve un danno indiretto proprio dalla incapienza patrimoniale. Si tratta della situazione di scarto oggettivo fra patrimonio e debiti, che talvolta si accompagna al dissesto in senso proprio, il quale è cosa concettualmente diversa, concretandosi nella impossibilità di onorare regolarmente, nel flusso della gestione, le obbligazioni sociali.
Va innanzitutto negato che il recesso di parte attrice sia circostanza sufficiente ad escludere alcun suo diritto risarcitorio, quale fatto voluttuario per il quale la attrice dovrebbe imputare a sé il mancato completamento dei lavori e la maturazione di crediti restitutori ed altro.
Infatti a doc. 26 attoreo vi è l'atto del 22/12/2018 con cui il Coordinatore della sicurezza di cantiere, arch. rilevava molteplici irregolarità e pertanto disponeva la sospensione del cantiere e Per_2
proponeva alla committente il recesso. Il documento non è stato in alcun modo contestato e il suo contenuto giustifica la decisione della committente di recedere dal contratto per l'inadempimento grave della appaltatrice..
Posta dunque la perfetta giustificazione della interruzione del rapporto da parte dell'attrice, è evidente che a lei spettava, innanzitutto, la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso alle opere realizzate. L'accertamento e la quantificazione di questo credito può certamente fondarsi sulla relazione peritale dell'arch. , resa nel contraddittorio fra società appaltatrice e Per_1 Parte_1
committente. La relazione espone la differenza fra gli acconti pagati (160.000) e il valore delle opere
(147.311,92) pari ad euro 13mila circa, ma la quantificazione di quanto pagato in eccedenza al ricevuto deve però tenere anche conto del fatto che operai e subappaltatori, e anche materiali, che sarebbero stati a carico dell'appaltatore, erano stati in parte pagati direttamente dalla committente (euro 20.758,65 per materiali e 7.304,00 per dipendenti e subappaltatori); per tale ragione la relazione perviene a quantificare la differenza complessiva in euro 37.223,46.
Tale credito, maturato verso la società, e rimasto insoddisfatto, è già superiore a quanto l'attrice può vedersi rifondere il questo giudizio da parte della convenuta, e pertanto non occorre indagare sulle ulteriori poste di credito.
pagina 5 di 7 Infatti il solo illecito gestorio indicato da parte attrice nei termini riservati alla indicazione dei fatti fondativi della sua pretesa, suscettibile di porsi in nesso causale con l'incapienza patrimoniale della società, e dunque indirettamente con il danno subito dall'attrice per non potersi soddisfare sul patrimonio sociale, è costituito dai prelievi bancari, documentati con estratti conto della società, che l'attrice addita come ingiustificati o indebiti. Si tratta di una serie di prelievi dai conti sociali, fatti nell'ultimo trimestre 2018, epoca in cui l'appalto entrò in crisi e la società chiese ulteriori acconti non spettanti per contratto;
prelievi fatti mediante bancomat, assegno o altri mezzi, in parte chiaramente estranei agli scopi sociali (pagamenti di studio dentistico, di un consorzio agrario, di una trattoria).
Detti prelievi avvennero in un periodo nel quale, per contro (tabella doc. 49 attoreo) non risulta, dalla pur ampia documentazione fornita dalla convenuta, che i fornitori venissero soddisfatti (tanto che, come si ricava dalla relazione , dovette pagarli in parte la stessa attrice ). Per_1
Si condivide la decisione dell'istruttore di non accogliere la istanza istruttoria attorea, di ordine di esibizione volto a conoscere i movimenti dei conti di LL LP in un periodo più ampio di quello documentato da parte attrice fin dall'atto di citazione, e relativo al quarto trimestre 2018. Infatti tale ordine di esibizione ha natura del tutto esplorativa e muove non già alla prova di illeciti già formulati, , ma alla ricerca di eventuali illeciti ulteriori a quelli indicati nell'atto di citazione.
Pur costituendo l'illecito in questione ipotesi extracontrattuale, gli elementi forniti da parte attrice riguardo ai prelievi e alla mancata soddisfazione dei creditori di LL LP forniscono un quadro sufficiente a provare che le uscite dal conto di LL LP, dettagliatamente additate dalla attrice in citazione, devono considerarsi indebite. Va infatti considerata la assoluta mancanza da parte della convenuta, ben più prossima alla possibilità di prova, di pertinente giustificazione dei prelievi singolarmente contestati, e documentati, dell'ultimo periodo;
anzi ella ha genericamente affermato che i prelievi erano destinati a soddisfare i fornitori, cosa che, per quanto risulta dalla sua stessa documentazione, e dalla circostanza per cui fu l'attrice a dovere pagare parte dei materiali e dei prestatori d'opera, non è affatto vera.
La prova della natura indebita dei prelievi porta con sé la prova dell'elemento soggettivo, che deve caratterizzare la condotta dell'amministratore, quanto alla depauperazione della società e alla sussistenza di creditori sociali. Va qui aggiunto che il credito della attrice sorgeva già nel momento in cui la appaltatrice non adempieva regolarmente il contratto, cessando lo svolgimento dei lavori e lasciando ad onere dell'attrice parte dei pagamenti di materiali e personale, e quindi quando l'opera fornita era inferiore alle somme percepite: già allora il credito restitutorio dell'attrice nasceva, e non certo alla data, di quattro anni successiva, in cui ella ottenne condanna alla restituzione. Anche di tale credito dell'attrice la convenuta, gestore della società esecutrice, ben a conoscenza di quali opere pagina 6 di 7 fossero state fornite e di quali subfornitori e materiali essa avesse effettivamente pagato, era perfettamente in grado di avere totale contezza. .
I prelievi indebiti assommano complessivamente ad euro 24.928,25. Di tanto si è dunque depauperato,
a causa dell'illecito gestorio, il patrimonio della società, e corrispondentemente la possibilità per la società di soddisfare il credito restitutorio dell'attrice. Tale è il danno risarcibile, ed oltre non è dato andare. Poiché risulta che la procedura concorsuale si è ormai chiusa, di tale importo si ritiene infatti possa beneficiare l'attrice, ottenendola, a titolo risarcitorio, dalla convenuta.
Trattandosi di risarcimento del danno detta somma va gravata di rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, dal fatto (esborsi non dovuti, per acconti o materiali o manodopera, quali man mano eseguiti dall'attrice e fino all'importo di euro 24.928,25) alla presente pronuncia;
con interessi legali sulla somma via via rivalutata, fino alla sentenza. Dalla sentenza in poi, corre sull'intero l'interesse di legge.
Le spese di liquidano, a favore della attrice vittoriosa, nei limiti del valore della vittoria (sicuramente superiore ad euro 26.001 considerati interessi e rivalutazione) moderando per la fase istruttoria, dal momento che non è stata ammessa istruzione
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice la somma di euro 24.928,25 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di questo giudizio, per euro 1.560,28 in esborsi,
7.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 9/4/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 16674/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
, nata (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. Elena Francescato del foro di Padova
Attrice contro
pagina 1 di 7 (C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. Federico Veneri, del foro di Venezia
Convenuta
Causa rimessa in decisione al Collegio con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13/3/2025, comunicata il
14/3/2025
Conclusioni per parte attrice:
Nel merito
- per i motivi esposti negli scritti difensivi di parte attrice condannare la convenuta Sig.ra
[...]
al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 87.080,27, CP_1 Parte_1
ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.
Istanze istruttorie: (omissis: come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta:
In via principale, nel merito:
- accertata e dichiarata l'infondatezza delle avverse ragioni per quanto meglio argomentato in narrativa, rigettarsi le domande formulate da controparte;
In via istruttoria: (omissis: come da foglio telematico)
MOTIVI
Con l'atto di citazione l'attrice deduceva la responsabilità della convenuta quale amministratrice della società LL LP s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia il 25/6/2021, e cancellata dal
Registro delle Imprese in data 30/6/2022 a seguito di chiusura del fallimento. Esponeva che la società amministrata dalla convenuta aveva stipulato con l'attrice nel maggio 2018 un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un immobile in proprietà dell'attrice, per un importo complessivo di euro 226.000,00 oltre IVA, da saldare per stati di avanzamento lavori;
che a novembre 2018 erano stati pagati sei acconti, ma i lavori rallentavano e poi pagina 2 di 7 cessavano, lasciando l'immobile alle intemperie senza copertura;
che l'attrice sosteneva in proprio spese per materiali ed opere anche di completamento, per pagamento dei dipendenti e subappaltatori di
LL LP, per ottenere liquidità con finanziamento;
che in particolare ella aveva pagato in acconto a
LL LP somme in eccedenza rispetto a quanto da essa eseguito, come accertato dal CTU arch.
in sede di Accertamento tecnico preventivo (n. 654/2019 r.g. del Tribunale di Venezia) in Per_1 contraddittorio con la società. L'attrice ha anche ottenuto ordinanza condannatoria ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Venezia (n. 1996 del 22/4/2022, n. 7001/2020 r.g.) contro la società LL LP, ivi rimasta contumace, per il pagamento della differenza accertata in sede di ATP (euro 37.223,46 oltre spese di CTU e CTP, e spese del giudizio di merito).
Esposta la disciplina della responsabilità degli amministratori di società ex art. 2476 commi I, V e VII
c.c., e 2394 c.c., l'attrice allegava gradatamente:
- responsabilità della convenuta per danno diretto, avendo ella contratto deliberatamente in frode della committente;
esponendo fra l'altro che dalla documentazione bancaria versata dalla società in sede di
ATP emergeva che nel periodo da ottobre a dicembre 2018, nel mentre i lavori cessavano, la amministratrice aveva eseguito prelievi e pagamenti palesemente destinati a scopi non sociali o comunque non giustificati;
- in subordine responsabilità per danno indiretto, avendo la convenuta depauperato la società e reso così impossibile sia l'adempimento alle obbligazioni contrattuali sia la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva la convenuta contestando l'addebito di volontaria frode ed eccependo:
- che l'interruzione dei lavori era stata determinata da scelta dell'attrice, la quale aveva impedito a
LL LP di proseguire i lavori e li aveva proseguiti in autonomia assoldando i dipendenti;
- che il credito restitutorio era sorto anni con l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. anni dopo, e che questo rendeva anche irrilevanti le condotte addebitate, risalenti al 2018;
- che i prelievi erano di importo ben inferiore al valore degli acconti ricevuti e non avevano determinato il dissesto;
- che gran parte dei lavori erano stati effettivamente eseguiti.
La causa viene in decisione su base documentale. Le parti hanno avuto termini di legge ex art. 189
c.p.c.
L'espositiva di cui sopra sintetizza le difese delle parti, sfrondando da elementi superflui.
pagina 3 di 7 L'attrice formula a carico della convenuta due prospettazioni di illecito, indicando per ambedue il danno conseguente nelle varie poste dettagliate in citazione, la prima delle quali è costituita dal credito per differenza fra quanto eseguito da LL LP e quanto pagato a titolo di acconto. La somma di euro 37mila indicata al proposito fu determinata nella relazione dell'arch. , CTU nell' ATP Per_1
svoltosi fra attrice e società, che si ritiene idoneo mezzo di prova anche in questo giudizio, dato che all'epoca dell'ATP la società era pur sempre amministrata dalla odierna convenuta, la quale non prospetta, rispetto a tale consulenza, contestazioni.
Fra le poste di credito qui fatte valere non sono indicate somme spese dall'attrice per porre di rimedio a vizi delle opere realizzate da LL LP, o a danni provocati all'opera dalla indebita interruzione;
né somme il cui versamento non fosse stato programmato come da contratto.
L'illecito indicato in via principale è quello dell'amministratore di società che, commettendo illecito gestorio, arreca danno diretto a soggetti diversi dalla società, segnatamente i creditori (art. 2476 c.c., attuale comma VII )
Caso tipico, a cui allude l'attrice quando formula la sua tesi principale, è quello di stipula in frode, come allegato da parte attrice, fatta cioè nella consapevolezza di non potere adempiere.
In verità, il mero fatto della non particolare floridezza di LL LP e il rallentamento e poi cessazione dei lavori, accompagnato al mancato pagamento di una parte dei dipendenti e subappaltatori, che peraltro come risulta (tabella doc. 49 attoreo, che riassume dati tratti dalla massiva documentazione versata dalla convenuta, e non è specificamente contestato) avvenne nel periodo prossimo alla cessazione dei lavori;
e anche le richieste di ulteriori acconti pervenute nella fase ormai critica, con scontri anche personali;
non dimostrano che l'amministratrice di LL LP fosse consapevole, all'atto della stipula del contratto di appalto, che esso non avrebbe potuto essere onorato, il che esclude la frode. Del resto, alla data del recesso dell'attrice dal contratto (collocabile a fine 2018) circa due terzi dei lavori erano stati realizzati, e senza vizi, e tale circostanza mal si accompagna con la tesi che la stipula fosse stata dettata dall'intento deliberato di carpire gli acconti e non adempiere.
Neppure il fatto che, come oltre si dirà, l'amministratrice avesse eseguito prelievi indebiti dalle casse sociali nel periodo in cui l'appalto si avviava alla sua infausta conclusione (ottobre/dicembre) dà prova che vi fosse un qualche intento illecito fin dall'atto della stipula, risalente a maggio 2018. Tale circostanza costituisce comunque di per sé illecito gestorio, non direttamente rilevante quale causa di danno diretto al patrimonio della committente, e assume rilievo nella diversa ipotesi della responsabilità per danno indiretto.
pagina 4 di 7 L'ipotesi di danno indiretto è delineata dall'art. 2394 c.c. per le società per azioni, norma che era ritenuta estendibile alle società a responsabilità limitata anche prima che venisse espressamente inserita, nella riforma del 2019, anche nell'art, 2476 c.c. (attuale comma VI). Si tratta del caso in cui gli atti illeciti dell'amministratore depauperino il patrimonio della società, che in tal modo viene resa incapiente e quindi impossibilitata a pagare i suoi debiti. Il creditore riceve un danno indiretto proprio dalla incapienza patrimoniale. Si tratta della situazione di scarto oggettivo fra patrimonio e debiti, che talvolta si accompagna al dissesto in senso proprio, il quale è cosa concettualmente diversa, concretandosi nella impossibilità di onorare regolarmente, nel flusso della gestione, le obbligazioni sociali.
Va innanzitutto negato che il recesso di parte attrice sia circostanza sufficiente ad escludere alcun suo diritto risarcitorio, quale fatto voluttuario per il quale la attrice dovrebbe imputare a sé il mancato completamento dei lavori e la maturazione di crediti restitutori ed altro.
Infatti a doc. 26 attoreo vi è l'atto del 22/12/2018 con cui il Coordinatore della sicurezza di cantiere, arch. rilevava molteplici irregolarità e pertanto disponeva la sospensione del cantiere e Per_2
proponeva alla committente il recesso. Il documento non è stato in alcun modo contestato e il suo contenuto giustifica la decisione della committente di recedere dal contratto per l'inadempimento grave della appaltatrice..
Posta dunque la perfetta giustificazione della interruzione del rapporto da parte dell'attrice, è evidente che a lei spettava, innanzitutto, la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso alle opere realizzate. L'accertamento e la quantificazione di questo credito può certamente fondarsi sulla relazione peritale dell'arch. , resa nel contraddittorio fra società appaltatrice e Per_1 Parte_1
committente. La relazione espone la differenza fra gli acconti pagati (160.000) e il valore delle opere
(147.311,92) pari ad euro 13mila circa, ma la quantificazione di quanto pagato in eccedenza al ricevuto deve però tenere anche conto del fatto che operai e subappaltatori, e anche materiali, che sarebbero stati a carico dell'appaltatore, erano stati in parte pagati direttamente dalla committente (euro 20.758,65 per materiali e 7.304,00 per dipendenti e subappaltatori); per tale ragione la relazione perviene a quantificare la differenza complessiva in euro 37.223,46.
Tale credito, maturato verso la società, e rimasto insoddisfatto, è già superiore a quanto l'attrice può vedersi rifondere il questo giudizio da parte della convenuta, e pertanto non occorre indagare sulle ulteriori poste di credito.
pagina 5 di 7 Infatti il solo illecito gestorio indicato da parte attrice nei termini riservati alla indicazione dei fatti fondativi della sua pretesa, suscettibile di porsi in nesso causale con l'incapienza patrimoniale della società, e dunque indirettamente con il danno subito dall'attrice per non potersi soddisfare sul patrimonio sociale, è costituito dai prelievi bancari, documentati con estratti conto della società, che l'attrice addita come ingiustificati o indebiti. Si tratta di una serie di prelievi dai conti sociali, fatti nell'ultimo trimestre 2018, epoca in cui l'appalto entrò in crisi e la società chiese ulteriori acconti non spettanti per contratto;
prelievi fatti mediante bancomat, assegno o altri mezzi, in parte chiaramente estranei agli scopi sociali (pagamenti di studio dentistico, di un consorzio agrario, di una trattoria).
Detti prelievi avvennero in un periodo nel quale, per contro (tabella doc. 49 attoreo) non risulta, dalla pur ampia documentazione fornita dalla convenuta, che i fornitori venissero soddisfatti (tanto che, come si ricava dalla relazione , dovette pagarli in parte la stessa attrice ). Per_1
Si condivide la decisione dell'istruttore di non accogliere la istanza istruttoria attorea, di ordine di esibizione volto a conoscere i movimenti dei conti di LL LP in un periodo più ampio di quello documentato da parte attrice fin dall'atto di citazione, e relativo al quarto trimestre 2018. Infatti tale ordine di esibizione ha natura del tutto esplorativa e muove non già alla prova di illeciti già formulati, , ma alla ricerca di eventuali illeciti ulteriori a quelli indicati nell'atto di citazione.
Pur costituendo l'illecito in questione ipotesi extracontrattuale, gli elementi forniti da parte attrice riguardo ai prelievi e alla mancata soddisfazione dei creditori di LL LP forniscono un quadro sufficiente a provare che le uscite dal conto di LL LP, dettagliatamente additate dalla attrice in citazione, devono considerarsi indebite. Va infatti considerata la assoluta mancanza da parte della convenuta, ben più prossima alla possibilità di prova, di pertinente giustificazione dei prelievi singolarmente contestati, e documentati, dell'ultimo periodo;
anzi ella ha genericamente affermato che i prelievi erano destinati a soddisfare i fornitori, cosa che, per quanto risulta dalla sua stessa documentazione, e dalla circostanza per cui fu l'attrice a dovere pagare parte dei materiali e dei prestatori d'opera, non è affatto vera.
La prova della natura indebita dei prelievi porta con sé la prova dell'elemento soggettivo, che deve caratterizzare la condotta dell'amministratore, quanto alla depauperazione della società e alla sussistenza di creditori sociali. Va qui aggiunto che il credito della attrice sorgeva già nel momento in cui la appaltatrice non adempieva regolarmente il contratto, cessando lo svolgimento dei lavori e lasciando ad onere dell'attrice parte dei pagamenti di materiali e personale, e quindi quando l'opera fornita era inferiore alle somme percepite: già allora il credito restitutorio dell'attrice nasceva, e non certo alla data, di quattro anni successiva, in cui ella ottenne condanna alla restituzione. Anche di tale credito dell'attrice la convenuta, gestore della società esecutrice, ben a conoscenza di quali opere pagina 6 di 7 fossero state fornite e di quali subfornitori e materiali essa avesse effettivamente pagato, era perfettamente in grado di avere totale contezza. .
I prelievi indebiti assommano complessivamente ad euro 24.928,25. Di tanto si è dunque depauperato,
a causa dell'illecito gestorio, il patrimonio della società, e corrispondentemente la possibilità per la società di soddisfare il credito restitutorio dell'attrice. Tale è il danno risarcibile, ed oltre non è dato andare. Poiché risulta che la procedura concorsuale si è ormai chiusa, di tale importo si ritiene infatti possa beneficiare l'attrice, ottenendola, a titolo risarcitorio, dalla convenuta.
Trattandosi di risarcimento del danno detta somma va gravata di rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, dal fatto (esborsi non dovuti, per acconti o materiali o manodopera, quali man mano eseguiti dall'attrice e fino all'importo di euro 24.928,25) alla presente pronuncia;
con interessi legali sulla somma via via rivalutata, fino alla sentenza. Dalla sentenza in poi, corre sull'intero l'interesse di legge.
Le spese di liquidano, a favore della attrice vittoriosa, nei limiti del valore della vittoria (sicuramente superiore ad euro 26.001 considerati interessi e rivalutazione) moderando per la fase istruttoria, dal momento che non è stata ammessa istruzione
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice la somma di euro 24.928,25 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di questo giudizio, per euro 1.560,28 in esborsi,
7.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 9/4/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
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