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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3367 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 7158 pubblicata il 15 luglio 2019 e notificata in pari data, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DO OT (cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, Viale A. C.F._2
Gramsci, 13, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(cf ), socio unico di cancellata CP_1 C.F._3 Controparte_2 dal registro delle imprese, contumace;
1 appellato
nonché
(cf ), in persona dell'amministratore unico, Sig. CP_3 P.IVA_1 CP_4
cessionaria del credito di rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] Controparte_2
RO CE ( ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via C.F._4
Vincenzo ER, 14, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
interventrice
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, dinnanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo 8526/2013 dell'importo di € 75.100,13 richiesto e ottenuto da cessionaria del credito di la quale Controparte_2 Controparte_5 ultima aveva effettuato in favore di lavori edili per i quali la somma Parte_1 rappresentava il saldo.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependone, altresì la tardività.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale venivano acquisiti documenti ed espletata prova orale, rigettava l'opposizione, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese, con la seguente motivazione: “… occorre rilevare, riguardo l'efficacia del decreto ingiuntivo e la tempestività della proposta opposizione, che a seguito dell'emissione del decreto, avvenuta il 19/12/2013, il ricorso ed il relativo decreto andavano notificati, ex art. 644 c.p.c., entro il
17/02/2014.
Nel caso de quo l'atto veniva consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 08/01/2014; in data 22/01/2014 la notifica dell'atto, eseguita a mani del
2 destinatario in via Trav. NO IO n. 30, veniva “rifiutata dalla persona ivi rinvenuta” come da relata di notifica in calce all'atto; veniva quindi automaticamente azionato, da parte dell'ufficiale giudiziario, il procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. attraverso anche la spedizione in data 24/01/2014, mediante il servizio postale, dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale;
l'avviso di ricevimento di tale comunicazione, tuttavia, veniva rimesso al mittente stante la mancata consegna del plico al domicilio per irreperibilità del destinatario.
Ciò posto, si rileva che la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario,
e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Per effetto di tale pronuncia, di immediata applicazione, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. Civ. ord. 25/02/2011, n. 4748; Cass. Civ. sent.
08/01/2016 n. 137). Nel caso che ci occupa, dunque, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto risulta tempestiva per il notificante avendo l'opposto consegnato
l'atto per la notifica l'08/01/2014 e si è perfezionata per il destinatario in data
03/02/2014 (ovvero al decimo giorno successivo al 24/01/2014) dovendosi, pertanto, dichiarare l'inammissibilità, in quanto tardiva, dell'opposizione notificata solo in data 30/04/2014.
Né coglie nel segno il rilievo dell'opponente secondo cui la notifica sarebbe stata
3 eseguita presso un indirizzo diverso da quello dello stesso opponente, atteso che la relata di notifica del 22/01/2014 riporta la dicitura “rifiutata dalla persona ivi rinvenuta”, mentre il successivo avviso di ricevimento relativo all'avviso ex art. 140
c.p.c. reca la dicitura dell'agente postale “per irreperibilità del destinatario”, in mancanza, quindi, di alcuna indicazione di destinatario sconosciuto all'indirizzo.
L'inammissibilità dell'opposizione impedisce ogni indagine sul merito della stessa”.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 15 luglio 2019, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare concedere la discussione sulla istanza di sospensione della sentenza o trattare la sospensione alla prima udienza che sarà confermata o differita e, all'esito, pronunziare provvedimento di sospensione del titolo ai sensi e per gli effetti dell'art.
351 co. I c.p.c., ricorrendo i motivi di fumus boni iuris e periculum in mora come sopra compiutamente formulati;
B) in totale riforma della sentenza appellata, dichiarare inefficace e, per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 8526/13) per il decorso del termine di efficacia ex art. 644 c.p.c.;
C) in subordine e nel merito, ancora in totale riforma della sentenza appellata, accogliere integralmente la opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Napoli al n. 8526/2013 e revocare lo stesso provvedimento, dichiarando inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto la pretesa di credito rivendicata dall'opposto per tutti
i motivi sopra formulati;
D) condannare la società al pagamento di spese e competenze del Controparte_2 doppio grado di giudizio oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. DO OT che si dichiara anticipatario”.
Con comparsa depositata il 4 novembre 2019, si costituivano in giudizio, a ministero del medesimo difensore, e , a sua volta cessionaria del Controparte_2 CP_3 credito di , chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del CP_2
4 grado.
All'udienza del 29 novembre 2019, giusta la cancellazione della dal Controparte_2
Registro delle Imprese, la Corte dichiarava l'interruzione del processo tempestivamente riassunto dall'appellante con ricorso depositato il 7 gennaio 2020, il quale formulava, altresì, istanza di sospensione dell'impugnata sentenza ovvero di anticipazione dell'udienza di trattazione della domanda cautelare, sulla quale la Corte pronunciava, nella contumacia di , socio unico della con CP_1 CP_2 provvedimento pubblicato il 27 marzo 2020, accogliendola per la non manifesta infondatezza dell'appello e sussistenza di gravi e fondati motivi di pregiudizio.
Il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e subiva ulteriori rinvii d'ufficio in ragione del carico dei ruoli. Con provvedimento del presidente del
17 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa Sezione e, all'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'intervenuta depositavano comparse e memorie di replica CP_3 conclusionali.
L'appellante formula due motivi di gravame, non rubricati, coi quali, sostanzialmente, lamenta:
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valida ed efficace la notifica del decreto ingiuntivo, consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data
8 gennaio 2014, notificato il successivo 22 gennaio, notificazione del tutto inesistente poiché indirizzata in luogo che non aveva alcun collegamento col destinatario.
Peraltro, la società aveva proceduto a nuova notifica dell'ingiunzione questa volta presso la residenza di solo il successivo 21 marzo 2014, dunque, Parte_1
l'opposizione non poteva ritenersi tardiva;
2) l'opposizione nel merito era fondata e avrebbe dovuto essere accolta giacché tra e la non era intercorso alcun rapporto contrattuale, Parte_1 Controparte_5 essendosi, invece, il committente rivolto al Sig. , titolare di una ditta Controparte_4 edile, per l'esecuzione dei lavori nell'esercizio commerciale condotto in Napoli,
5 Traversa IO, 38. Il credito, in ogni caso, era assolutamente carente di prova poiché fondato esclusivamente sulle fatture, per le quali mancherebbe persino la prova dell'invio, e sulle insufficienti dichiarazioni dei testi. Difatti, il preventivo prodotto in atti non era sottoscritto dal committente e il teste aveva affermato di Tes_1 conoscere la circostanza che il prevenivo era stato accettato poiché riferita da
Analogamente l'altro teste, , pur avendo confermato di ricordare CP_4 Tes_2
l'accettazione del preventivo, nulla aveva riferito quanto al luogo e al tempo dell'accordo. I testi sarebbero, poi, inattendibili in quanto il era un Tes_1 subappaltatore di e aveva dichiarato di essere commercialista e di CP_4 Tes_2 aver curato gli interessi della la quale presso di lui aveva la sede Controparte_5 legale. L'entità dei lavori era stata contestata e alcune lavorazioni, analiticamente indicate, era state effettuate da altre imprese che avevano regolarmente fatturato la prestazione. La società non aveva neanche richiesto una ctu al fine di verificare l'effettiva esecuzione delle opere e quantificarne il costo.
Il primo motivo di gravame è fondato.
Il decreto ingiuntivo è stato, difatti, notificato a , una prima Parte_1 volta, all'indirizzo di Traversa NO IO, 30, Napoli, a mezzo Ufficiale Giudiziario, il quale dava atto che l'atto era stato rifiutato dalle persone ivi rinvenute, sulla cui qualità la relata di notifica tace, provvedendo ai sensi dell'art. 140 cpc. La ricevuta di ritorno della raccomanda di avviso di deposito dell'atto contiene la dicitura di mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario.
Orbene, l'indirizzo al quale è stata effettuata la notificazione non ha, in effetti, alcun collegamento con il quale all'epoca era residente, e tanto sino Parte_1 all'anno 2016, come da certificato storico, in Via dell'Epomeo, 24, ove venne effettuata la successiva notifica del 21 marzo 2014. Il locale oggetto di lavori edili, nel quale, come emerge dagli atti, svolgeva la propria attività lavorativa, era Parte_1 sito in Traversa Antonio IO, 38/40.
La notificazione del decreto ingiuntivo del 22 gennaio 2014 è, pertanto, affetta da nullità e, conseguentemente, l'opposizione è stata tempestivamente proposta entro il termine di 40 gg dalla notifica rinnovata il 21 marzo 2014 (in termini, Cass.
19814/2025).
6 Quanto al merito della pretesa, oggetto del secondo motivo di gravame, l'originario opponente ha dedotto di aver incaricato , legale rappresentante Controparte_4 della di effettuare lavori presso il locale commerciale di Traversa CP_5 CP_5
NO IO 38/40 per un importo complessivo di € 50.000,00, integralmente e incontestatamente pagato come dedotto da entrambe le parti. I lavori non sarebbero stati ultimati nel termine concordato e, poi, prorogato;
inoltre, i lavori di completamente sarebbero stati affidati da il quale aveva corrisposto più Parte_1 del dovuto al ad altra ditta. Le fatture azionate con ingiunzione venivano CP_4 disconosciute poiché mai ricevute.
A fronte delle difese svolte da l'onere di provare l'accordo sul prezzo e Parte_1
l'effettiva esecuzione dei lavori incombeva in capo all'opposta.
Con ricorso per ingiunzione e comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione la cessionaria del credito ha dedotto che aveva predisposto preventivo Controparte_5
(doc. 5, prod. appellata I grado) per l'esecuzione di opere edili presso l'esercizio commerciale di per un importo complessivo a corpo di € 120.000,00, Parte_1 oltre iva. Nel preventivo, non sottoscritto dal committente, le opere vengono individuate in smantellamento pavimenti, rivestimenti, banconi in ferro blindato con vetri antiproiettili e controsoffittatura;
realizzazione nuovo impianto elettrico con reti
LAN, fornitura e posa in opera nuovo impianto di aria condizionata;
rifacimento impianto idraulico;
fornitura e posa in opera pavimento con relativa lucidatura;
fornitura e posa in opera pavimenti e rivestimenti bagni;
fornitura e posa in opera servizi igienici e rubinetteria;
realizzazione nuovo bancone per postazioni di lavoro;
fornitura e posa in opera serrande e nuova porta d'entrata, realizzazione nuova controsoffittatura;
pitturazione di tutta l'opera.
È pacifico, come confermato dal teste e ammesso dall'opposta, che la Tes_3 realizzazione del nuovo bancone e la fornitura e posa in opera di serrande e porta d'entrata non furono realizzate dalla la quale risulta la ditta incaricata Controparte_5 dei lavori, come emerge dalla DIA inoltrata da al (doc. 2, prod. Parte_1 CP_6
Appellata I grado).
L'odierna appellata ha, poi, dedotto che in corso d'opera furono eseguiti, su richiesta del committente, ulteriori lavori quali l'installazione di un sistema di
7 videosorveglianza, porte interne, corpi illuminati, armadio, impianto termico.
Dalle testimonianze acquisite in primo grado è emerso che , Persona_1 subappaltatore della ha realizzato lavori per un importo di € Controparte_5
28.400,00, pagato dalla detta società, afferenti all'impianto elettrico, alle linee di condizionamento e impianto di telecamere, non avendo, però, il teste riferito alcunché in ordine all'accordo sul prezzo, rispetto al quale ha semplicemente affermato di esserne a conoscenza poiché riferitogli dal e, quanto CP_4 all'esecuzione di ulteriori opere e al loro prezzo (fornitura e posa in opera di porte interne con relativi controtelai e coprifilo;
la fornitura di corpi illuminanti e faretti;
fornitura e posa in opera di un armadio in carpenteria metallica con porte per ospitare i quadri elettrici, la realizzazione dell'impianto termico e di condizionamento), che “se ne discuteva in cantiere” (ud. 18/05/2017).
In ordine al computo metrico in atti, anch'esso non sottoscritto dal committente e redatto a misura due anni dopo l'esecuzione dei lavori, il teste ha Tes_1 nuovamente riferito di essere a conoscenza della circostanza che aveva Parte_1 richiesto una verifica delle opere eseguite poiché riferito da e di essere stato CP_4 presente alla redazione del computo metrico, predisposto con il programma del genio civile.
Con riguardo all'esecuzione delle opere, l'altro teste offerto dall'opposta nel corso del primo grado, nulla di specifico ha riferito, essendosi limitato, CP_7 nella sua qualità di commercialista della a confermare l'accettazione Controparte_5 del preventivo, negata, invece, dal teste , moglie di in Testimone_4 Parte_1 regime di separazione di beni, nonché, genericamente, l'esecuzione dei lavori e il costo delle opere aggiuntive, senza chiarire in quali circostanze e a quale titolo egli sia venuto a conoscenza dei fatti. Benché il teste abbia riferito che le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento siano state consegnate brevi manu da a non vi è prova che esse siano state da quest'ultimo iscritte in CP_4 Parte_1 contabilità, né sono state formulate istanze istruttorie sul punto nel precedente giudizio.
In sostanza, mentre può ritenersi accertata l'esecuzione di lavori elettrici e impianto di condizionamento e video sorveglianza, nulla è stato in concreto riferito
8 dai testi con riguardo alle ulteriori opere, tanto quelle oggetto dell'originario accordo quanto quelle ulteriori, per le quali è reclamato il pagamento, sia in termini di prezzo concordato sia quanto all'effettiva esecuzione dei lavori.
La a fronte delle contestazioni circa l'esecuzione delle opere e il Controparte_2 prezzo pattuito, non ha neanche insistito per lo svolgimento di ctu, pur inizialmente richiesta, né ha chiesto la determinazione del giusto compenso, non avendo neanche esposto nel computo metrico prodotto i prezzi di riferimento applicati.
“L'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. 25410/2024), a tanto del tutto insufficienti preventivi e computi metrici non sottoscritti dal committente e testimonianze dal tenore assolutamente generico.
Conclusivamente, mentre non è contestato né contestabile che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto, a fronte del quale la ha eseguito Controparte_5 lavori per i quali ha percepito l'importo di € 50.000,00, la prova, che doveva essere fornita dalla creditrice, in ordine alla consistenza effettiva delle lavorazioni eseguite e del saldo dovuto, non è stata pienamente raggiunta, con conseguente accoglimento dell'originaria opposizione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 75.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, determinandole, per il primo grado, in € 7.052,00 per onorari ed € 357,00 per esborsi, e, per il presente grado, in € 7.160,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, nonché, per la fase cautelare, in € 4.031,00 per onorari ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. DO OT, dichiaratosi antistatario.
PQM
9 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 7158 pubblicata il 15 luglio 2019, proposto da Parte_1 nei confronti di , socio unico di cancellata dal Registro CP_1 Controparte_2 delle Imprese, con l'intervento di , così dispone: CP_3
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo 8526 Parte_1 emesso il 19 dicembre 2013 dal Tribunale di Napoli, rg 34468/2013, che revoca;
2) condanna , socio unico della e in persona CP_1 Controparte_2 Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, in solido, alla refusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate, per il Parte_1 primo grado, in € 7.052,00 per onorari ed € 357,00 per esborsi, e, per il presente grado, in € 7.160,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, nonché, per la fase cautelare, in € 4.031,00 per onorari ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. DO OT, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3367 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 7158 pubblicata il 15 luglio 2019 e notificata in pari data, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DO OT (cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, Viale A. C.F._2
Gramsci, 13, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(cf ), socio unico di cancellata CP_1 C.F._3 Controparte_2 dal registro delle imprese, contumace;
1 appellato
nonché
(cf ), in persona dell'amministratore unico, Sig. CP_3 P.IVA_1 CP_4
cessionaria del credito di rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] Controparte_2
RO CE ( ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via C.F._4
Vincenzo ER, 14, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
interventrice
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, dinnanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo 8526/2013 dell'importo di € 75.100,13 richiesto e ottenuto da cessionaria del credito di la quale Controparte_2 Controparte_5 ultima aveva effettuato in favore di lavori edili per i quali la somma Parte_1 rappresentava il saldo.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependone, altresì la tardività.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale venivano acquisiti documenti ed espletata prova orale, rigettava l'opposizione, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese, con la seguente motivazione: “… occorre rilevare, riguardo l'efficacia del decreto ingiuntivo e la tempestività della proposta opposizione, che a seguito dell'emissione del decreto, avvenuta il 19/12/2013, il ricorso ed il relativo decreto andavano notificati, ex art. 644 c.p.c., entro il
17/02/2014.
Nel caso de quo l'atto veniva consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 08/01/2014; in data 22/01/2014 la notifica dell'atto, eseguita a mani del
2 destinatario in via Trav. NO IO n. 30, veniva “rifiutata dalla persona ivi rinvenuta” come da relata di notifica in calce all'atto; veniva quindi automaticamente azionato, da parte dell'ufficiale giudiziario, il procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. attraverso anche la spedizione in data 24/01/2014, mediante il servizio postale, dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale;
l'avviso di ricevimento di tale comunicazione, tuttavia, veniva rimesso al mittente stante la mancata consegna del plico al domicilio per irreperibilità del destinatario.
Ciò posto, si rileva che la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario,
e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Per effetto di tale pronuncia, di immediata applicazione, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. Civ. ord. 25/02/2011, n. 4748; Cass. Civ. sent.
08/01/2016 n. 137). Nel caso che ci occupa, dunque, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto risulta tempestiva per il notificante avendo l'opposto consegnato
l'atto per la notifica l'08/01/2014 e si è perfezionata per il destinatario in data
03/02/2014 (ovvero al decimo giorno successivo al 24/01/2014) dovendosi, pertanto, dichiarare l'inammissibilità, in quanto tardiva, dell'opposizione notificata solo in data 30/04/2014.
Né coglie nel segno il rilievo dell'opponente secondo cui la notifica sarebbe stata
3 eseguita presso un indirizzo diverso da quello dello stesso opponente, atteso che la relata di notifica del 22/01/2014 riporta la dicitura “rifiutata dalla persona ivi rinvenuta”, mentre il successivo avviso di ricevimento relativo all'avviso ex art. 140
c.p.c. reca la dicitura dell'agente postale “per irreperibilità del destinatario”, in mancanza, quindi, di alcuna indicazione di destinatario sconosciuto all'indirizzo.
L'inammissibilità dell'opposizione impedisce ogni indagine sul merito della stessa”.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 15 luglio 2019, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare concedere la discussione sulla istanza di sospensione della sentenza o trattare la sospensione alla prima udienza che sarà confermata o differita e, all'esito, pronunziare provvedimento di sospensione del titolo ai sensi e per gli effetti dell'art.
351 co. I c.p.c., ricorrendo i motivi di fumus boni iuris e periculum in mora come sopra compiutamente formulati;
B) in totale riforma della sentenza appellata, dichiarare inefficace e, per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 8526/13) per il decorso del termine di efficacia ex art. 644 c.p.c.;
C) in subordine e nel merito, ancora in totale riforma della sentenza appellata, accogliere integralmente la opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Napoli al n. 8526/2013 e revocare lo stesso provvedimento, dichiarando inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto la pretesa di credito rivendicata dall'opposto per tutti
i motivi sopra formulati;
D) condannare la società al pagamento di spese e competenze del Controparte_2 doppio grado di giudizio oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. DO OT che si dichiara anticipatario”.
Con comparsa depositata il 4 novembre 2019, si costituivano in giudizio, a ministero del medesimo difensore, e , a sua volta cessionaria del Controparte_2 CP_3 credito di , chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del CP_2
4 grado.
All'udienza del 29 novembre 2019, giusta la cancellazione della dal Controparte_2
Registro delle Imprese, la Corte dichiarava l'interruzione del processo tempestivamente riassunto dall'appellante con ricorso depositato il 7 gennaio 2020, il quale formulava, altresì, istanza di sospensione dell'impugnata sentenza ovvero di anticipazione dell'udienza di trattazione della domanda cautelare, sulla quale la Corte pronunciava, nella contumacia di , socio unico della con CP_1 CP_2 provvedimento pubblicato il 27 marzo 2020, accogliendola per la non manifesta infondatezza dell'appello e sussistenza di gravi e fondati motivi di pregiudizio.
Il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e subiva ulteriori rinvii d'ufficio in ragione del carico dei ruoli. Con provvedimento del presidente del
17 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa Sezione e, all'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'intervenuta depositavano comparse e memorie di replica CP_3 conclusionali.
L'appellante formula due motivi di gravame, non rubricati, coi quali, sostanzialmente, lamenta:
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valida ed efficace la notifica del decreto ingiuntivo, consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data
8 gennaio 2014, notificato il successivo 22 gennaio, notificazione del tutto inesistente poiché indirizzata in luogo che non aveva alcun collegamento col destinatario.
Peraltro, la società aveva proceduto a nuova notifica dell'ingiunzione questa volta presso la residenza di solo il successivo 21 marzo 2014, dunque, Parte_1
l'opposizione non poteva ritenersi tardiva;
2) l'opposizione nel merito era fondata e avrebbe dovuto essere accolta giacché tra e la non era intercorso alcun rapporto contrattuale, Parte_1 Controparte_5 essendosi, invece, il committente rivolto al Sig. , titolare di una ditta Controparte_4 edile, per l'esecuzione dei lavori nell'esercizio commerciale condotto in Napoli,
5 Traversa IO, 38. Il credito, in ogni caso, era assolutamente carente di prova poiché fondato esclusivamente sulle fatture, per le quali mancherebbe persino la prova dell'invio, e sulle insufficienti dichiarazioni dei testi. Difatti, il preventivo prodotto in atti non era sottoscritto dal committente e il teste aveva affermato di Tes_1 conoscere la circostanza che il prevenivo era stato accettato poiché riferita da
Analogamente l'altro teste, , pur avendo confermato di ricordare CP_4 Tes_2
l'accettazione del preventivo, nulla aveva riferito quanto al luogo e al tempo dell'accordo. I testi sarebbero, poi, inattendibili in quanto il era un Tes_1 subappaltatore di e aveva dichiarato di essere commercialista e di CP_4 Tes_2 aver curato gli interessi della la quale presso di lui aveva la sede Controparte_5 legale. L'entità dei lavori era stata contestata e alcune lavorazioni, analiticamente indicate, era state effettuate da altre imprese che avevano regolarmente fatturato la prestazione. La società non aveva neanche richiesto una ctu al fine di verificare l'effettiva esecuzione delle opere e quantificarne il costo.
Il primo motivo di gravame è fondato.
Il decreto ingiuntivo è stato, difatti, notificato a , una prima Parte_1 volta, all'indirizzo di Traversa NO IO, 30, Napoli, a mezzo Ufficiale Giudiziario, il quale dava atto che l'atto era stato rifiutato dalle persone ivi rinvenute, sulla cui qualità la relata di notifica tace, provvedendo ai sensi dell'art. 140 cpc. La ricevuta di ritorno della raccomanda di avviso di deposito dell'atto contiene la dicitura di mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario.
Orbene, l'indirizzo al quale è stata effettuata la notificazione non ha, in effetti, alcun collegamento con il quale all'epoca era residente, e tanto sino Parte_1 all'anno 2016, come da certificato storico, in Via dell'Epomeo, 24, ove venne effettuata la successiva notifica del 21 marzo 2014. Il locale oggetto di lavori edili, nel quale, come emerge dagli atti, svolgeva la propria attività lavorativa, era Parte_1 sito in Traversa Antonio IO, 38/40.
La notificazione del decreto ingiuntivo del 22 gennaio 2014 è, pertanto, affetta da nullità e, conseguentemente, l'opposizione è stata tempestivamente proposta entro il termine di 40 gg dalla notifica rinnovata il 21 marzo 2014 (in termini, Cass.
19814/2025).
6 Quanto al merito della pretesa, oggetto del secondo motivo di gravame, l'originario opponente ha dedotto di aver incaricato , legale rappresentante Controparte_4 della di effettuare lavori presso il locale commerciale di Traversa CP_5 CP_5
NO IO 38/40 per un importo complessivo di € 50.000,00, integralmente e incontestatamente pagato come dedotto da entrambe le parti. I lavori non sarebbero stati ultimati nel termine concordato e, poi, prorogato;
inoltre, i lavori di completamente sarebbero stati affidati da il quale aveva corrisposto più Parte_1 del dovuto al ad altra ditta. Le fatture azionate con ingiunzione venivano CP_4 disconosciute poiché mai ricevute.
A fronte delle difese svolte da l'onere di provare l'accordo sul prezzo e Parte_1
l'effettiva esecuzione dei lavori incombeva in capo all'opposta.
Con ricorso per ingiunzione e comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione la cessionaria del credito ha dedotto che aveva predisposto preventivo Controparte_5
(doc. 5, prod. appellata I grado) per l'esecuzione di opere edili presso l'esercizio commerciale di per un importo complessivo a corpo di € 120.000,00, Parte_1 oltre iva. Nel preventivo, non sottoscritto dal committente, le opere vengono individuate in smantellamento pavimenti, rivestimenti, banconi in ferro blindato con vetri antiproiettili e controsoffittatura;
realizzazione nuovo impianto elettrico con reti
LAN, fornitura e posa in opera nuovo impianto di aria condizionata;
rifacimento impianto idraulico;
fornitura e posa in opera pavimento con relativa lucidatura;
fornitura e posa in opera pavimenti e rivestimenti bagni;
fornitura e posa in opera servizi igienici e rubinetteria;
realizzazione nuovo bancone per postazioni di lavoro;
fornitura e posa in opera serrande e nuova porta d'entrata, realizzazione nuova controsoffittatura;
pitturazione di tutta l'opera.
È pacifico, come confermato dal teste e ammesso dall'opposta, che la Tes_3 realizzazione del nuovo bancone e la fornitura e posa in opera di serrande e porta d'entrata non furono realizzate dalla la quale risulta la ditta incaricata Controparte_5 dei lavori, come emerge dalla DIA inoltrata da al (doc. 2, prod. Parte_1 CP_6
Appellata I grado).
L'odierna appellata ha, poi, dedotto che in corso d'opera furono eseguiti, su richiesta del committente, ulteriori lavori quali l'installazione di un sistema di
7 videosorveglianza, porte interne, corpi illuminati, armadio, impianto termico.
Dalle testimonianze acquisite in primo grado è emerso che , Persona_1 subappaltatore della ha realizzato lavori per un importo di € Controparte_5
28.400,00, pagato dalla detta società, afferenti all'impianto elettrico, alle linee di condizionamento e impianto di telecamere, non avendo, però, il teste riferito alcunché in ordine all'accordo sul prezzo, rispetto al quale ha semplicemente affermato di esserne a conoscenza poiché riferitogli dal e, quanto CP_4 all'esecuzione di ulteriori opere e al loro prezzo (fornitura e posa in opera di porte interne con relativi controtelai e coprifilo;
la fornitura di corpi illuminanti e faretti;
fornitura e posa in opera di un armadio in carpenteria metallica con porte per ospitare i quadri elettrici, la realizzazione dell'impianto termico e di condizionamento), che “se ne discuteva in cantiere” (ud. 18/05/2017).
In ordine al computo metrico in atti, anch'esso non sottoscritto dal committente e redatto a misura due anni dopo l'esecuzione dei lavori, il teste ha Tes_1 nuovamente riferito di essere a conoscenza della circostanza che aveva Parte_1 richiesto una verifica delle opere eseguite poiché riferito da e di essere stato CP_4 presente alla redazione del computo metrico, predisposto con il programma del genio civile.
Con riguardo all'esecuzione delle opere, l'altro teste offerto dall'opposta nel corso del primo grado, nulla di specifico ha riferito, essendosi limitato, CP_7 nella sua qualità di commercialista della a confermare l'accettazione Controparte_5 del preventivo, negata, invece, dal teste , moglie di in Testimone_4 Parte_1 regime di separazione di beni, nonché, genericamente, l'esecuzione dei lavori e il costo delle opere aggiuntive, senza chiarire in quali circostanze e a quale titolo egli sia venuto a conoscenza dei fatti. Benché il teste abbia riferito che le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento siano state consegnate brevi manu da a non vi è prova che esse siano state da quest'ultimo iscritte in CP_4 Parte_1 contabilità, né sono state formulate istanze istruttorie sul punto nel precedente giudizio.
In sostanza, mentre può ritenersi accertata l'esecuzione di lavori elettrici e impianto di condizionamento e video sorveglianza, nulla è stato in concreto riferito
8 dai testi con riguardo alle ulteriori opere, tanto quelle oggetto dell'originario accordo quanto quelle ulteriori, per le quali è reclamato il pagamento, sia in termini di prezzo concordato sia quanto all'effettiva esecuzione dei lavori.
La a fronte delle contestazioni circa l'esecuzione delle opere e il Controparte_2 prezzo pattuito, non ha neanche insistito per lo svolgimento di ctu, pur inizialmente richiesta, né ha chiesto la determinazione del giusto compenso, non avendo neanche esposto nel computo metrico prodotto i prezzi di riferimento applicati.
“L'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. 25410/2024), a tanto del tutto insufficienti preventivi e computi metrici non sottoscritti dal committente e testimonianze dal tenore assolutamente generico.
Conclusivamente, mentre non è contestato né contestabile che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto, a fronte del quale la ha eseguito Controparte_5 lavori per i quali ha percepito l'importo di € 50.000,00, la prova, che doveva essere fornita dalla creditrice, in ordine alla consistenza effettiva delle lavorazioni eseguite e del saldo dovuto, non è stata pienamente raggiunta, con conseguente accoglimento dell'originaria opposizione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 75.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, determinandole, per il primo grado, in € 7.052,00 per onorari ed € 357,00 per esborsi, e, per il presente grado, in € 7.160,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, nonché, per la fase cautelare, in € 4.031,00 per onorari ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. DO OT, dichiaratosi antistatario.
PQM
9 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 7158 pubblicata il 15 luglio 2019, proposto da Parte_1 nei confronti di , socio unico di cancellata dal Registro CP_1 Controparte_2 delle Imprese, con l'intervento di , così dispone: CP_3
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo 8526 Parte_1 emesso il 19 dicembre 2013 dal Tribunale di Napoli, rg 34468/2013, che revoca;
2) condanna , socio unico della e in persona CP_1 Controparte_2 Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, in solido, alla refusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate, per il Parte_1 primo grado, in € 7.052,00 per onorari ed € 357,00 per esborsi, e, per il presente grado, in € 7.160,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, nonché, per la fase cautelare, in € 4.031,00 per onorari ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. DO OT, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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