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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(p.i. ), con sede a Oristano Parte_1 P.IVA_1
e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella Oppo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(P.I. ), CON SEDE A SIAMAGGIORE ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Oristano presso lo studio dell'avv. Matteo Tola, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma della sentenza N. 677/2023
del 18.12.2023 emessa dal Tribunale di Oristano (R.G. 1056/2020),
NEL MERITO
1) dichiarare la domanda avversa infondata in fatto ed in diritto e assolvere l'opponente (odierno appellante) da ogni avversa pretesa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 236/2020 - R.G. 426/2020 emesso dal
Tribunale di Oristano per i motivi indicati nella parte espositiva;
IN OGNI CASO
2) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'Appello per le motivazioni di cui alla memoria di costituzione e in ogni caso rigettare l'Appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni dispiegate, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da Parte_2
avverso la Sentenza n. 677/2023 (R.G. n. 1056/2020) emessa dal Tribunale di
Oristano in data 18.12.2023 e pubblicata in pari data, notificata il 20.12.2023,
mandando assolta l'appellata da ogni avversa richiesta.
3) confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
pagina 2 di 10 4) in ogni caso, condannare gli appellanti alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ET propose opposizione contro il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 236/2020 con cui, su ricorso della (già CP_1 [...]
, il Tribunale di Oristano le aveva ingiunto il pagamento di euro CP_2
33.478,56, oltre interessi moratori e spese, a titolo di parte residua del prezzo del contratto di appalto avente per oggetto la realizzazione degli impianti tecnologici e di condizionamento in un edificio residenziale, costituito da nove unità immobiliari, ubicato a Oristano in via Carpaccio.
Per quanto rileva in questa sede, l'opponente eccepì l'integrale adempimento del corrispettivo d'appalto di euro 117.171,08, eseguito con diversi pagamenti, tra i quali:
• euro 22.988,42 mediante assegno bancario n. 2027385-09 del
12.04.2012, tratto su Banca di Credito Cooperativo Arborea;
• euro 1.182,66 mediante denaro contante in data 2 giugno 2013.
Nel resistere, tra le altre difese la oppose che i due pagamenti CP_1
indicati erano relativi a cantieri diversi da quello di via Carpaccio
(segnatamente, quello di via Tazzoli, angolo via Conciliazione, e quello dell'Edificio Lochi in via Tharros).
*
pagina 3 di 10 Con la sentenza n. 677 del 18 dicembre 2023, il Tribunale accolse in parte l'opposizione e -per quanto qui rileva- accertò un debito residuo dell'opponente di euro 24.171,08.
Muovendo dal rilievo che l'opposta non avesse negato di avere ricevuto i versamenti di denaro indicati nell'atto di citazione (euro 117.171,08), il
Tribunale ritenne fondata l'imputazione proveniente dall'opposta dei due pagamenti contestati, osservando che il testimone aveva riferito: Testimone_1
a) di avere ricevuto dalle mani del legale rappresentante dell'opponente l'assegno bancario sopra citato, a chiusura della contabilità dei lavori del cantiere di via Tazzoli-Via Conciliazione,
saldo per il quale era stata emessa la fattura n. 39 del 2 marzo 2012;
b) di avere ricevuto la somma di euro 1.182,00, pagata con denaro contante e imputata alla fattura 180 del 11 dicembre 2012 per i lavori di ristrutturazione eseguiti nell'edificio in via Tharros. Parte_1
Ancora, il Tribunale osservò che, in ogni caso, l'applicazione, in via sussidiaria, delle regole dettate dall'art. 1193, secondo comma, c.c. avrebbe portato al medesimo esito, essendo il debito per il cantiere di via Tazzoli
scaduto rispetto a quello derivante dall'obbligo di versare l'acconto per l'avvio dei lavori nel cantiere di via Carpaccio e, per quanto noto, ugualmente garantito ma più oneroso (euro 22.988,42 a fronte di euro 22.870,64, somma indicata in sede di interrogatorio formale da come dovuta a CP_3
titolo di acconto sul prezzo dell'appalto relativo al fabbricato di via Carpaccio)
e più antico.
* * *
pagina 4 di 10 2. La ha proposto impugnazione contro la Parte_1
sentenza.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato la sentenza come illegittima, erronea e gravemente ingiusta, per aver il giudice applicato erroneamente le disposizioni previste dagli artt. 1193 e 2697 c.c., in quanto, a fronte dell'adempimento da essa dimostrato, sarebbe stato onere del creditore fornire la prova della diversa imputazione del pagamento grado.
L'appellante ha lamentato la mancata allegazione della contabilità di cantiere e degli stati di avanzamento approvati dalla direzione lavori, sia con riferimento al cantiere di via Carpaccio che con riferimento a quello di via
Tazzoli, e ha sottolineato come la denunciata illegittimità per violazione dell'art. 2697 c.c. si manifestasse sotto molteplici aspetti:
• omessa valutazione della mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a base dell'ingiunzione di pagamento opposta;
• omessa dimostrazione dell'imputazione del pagamento;
• omessa allegazione di alcun elemento di prova in ordine alla prova dell'imputazione dei pagamenti.
Sotto altro profilo, l'appellante ha lamentato come l'accertamento cui era pervenuto il Tribunale fosse contraddetto dalle produzioni da essa effettuate e volte a comprovare il pagamento di euro 206.350,00 relativi all'integrale corrispettivo del cantiere di via Tazzoli a mezzo nove assegni bancari
(specificamente identificati nel numero e nell'importo facciale).
L'assegno n. 2027385-09 di euro 22.988,42 -ha continuato l'appellante- era stato corrisposto all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto intercorso pagina 5 di 10 in data 12 aprile 2012 per pagare i lavori del cantiere via Carpaccio e corrispondeva a un acconto pari a circa il 20% del costo dell'appalto.
2.2 Con un secondo motivo, ET ha denunciato Parte_1
l'erronea applicazione degli artt. 2697 – 2712 – 2724 e 2726 c.c., sul rilievo che la prova dell'imputazione dei pagamenti non potesse essere fornita mediante prova testimoniale, atteso che l'art. 2726 c.c. estende il divieto di prova testimoniale dei contratti al pagamento e che l'art. 2721 c.c. stabilisce che la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.
Sotto altro profilo, l'appellante ha lamentato come dichiarazioni dei testimoni escussi e in particolare quelle del fossero state Tes_1
immediatamente da essa contestate in quanto false ed inattendibili e perché
smentite dalla documentazione prodotta in giudizio.
Infine -ha concluso l'appellante- le dichiarazioni del testimone erano contraddittorie atteso che, a seguito di contestazione, aveva affermato di non ricordare da chi era stata fatta l'imputazione.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza come erronea e ingiusta anche nella parte in cui l'aveva condannata alla refusione delle spese di lite senza tenere conto della parziale soccombenza e ha eccepito che l'accoglimento dell'impugnazione imporrebbe una diversa regolamentazione delle spese.
*
3. L'appellata ha resistito.
* * *
pagina 6 di 10 4. Il primo e il secondo motivo, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare l'imputazione di due pagamenti a un rapporto obbligatorio differente da quello azionato in monitorio dalla CP_1
4.2 L'appello è infondato.
Deve ritenersi che, pur senza enunciarla, il primo giudice abbia fatto applicazione della regola per cui, a fronte di un pagamento avente astrattamente efficacia estintiva, l'onere della prova si sposti sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.
Peraltro, nella giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidato il principio per cui, quando tra le parti sussistono più rapporti di credito e di debito, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, sorge in capo al creditore l'onere della prova che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (fra le tante, Cass., ord. 25
settembre 2023, n. 27247).
Nella fattispecie, a fronte della pretesa di pagamento formulata dalla CP_1
in sede monitoria con specifico riguardo al cantiere di via Carpaccio,
l'opponente invocò un pagamento a mezzo assegno bancario e un pagamento in contanti, senza dimostrare, però, che essi pagamenti fossero stati eseguiti puntualmente con riferimento a quei determinati crediti.
In questa situazione, il giudice non avrebbe dovuto ritenere che la prova dell'imputazione a rapporti pregressi gravasse sul creditore e avrebbe dovuto –
pagina 7 di 10 come peraltro è avvenuto- rigettare sul punto l'opposizione della ET
Parte_1
La decisione del primo giudice deve essere, pertanto, confermata, sia pure sulla base di una diversa motivazione.
4.2 Sotto altro profilo, l'appello è inammissibile.
Il primo giudice fondò la decisione, non solo aderendo alla prospettazione dell'opposta circa l'imputazione dei pagamenti, ma anche (pag. 9 sentenza) sulla scorta delle regole sussidiarie dell'art. 1193 c.c., riconoscendo appunto come il debito del cantiere di via Tazzoli fosse un debito scaduto e, rispetto a quello derivante dall'obbligo di versare l'acconto per l'avvio dei lavori nel cantiere di via Carpaccio, (per quanto noto) ugualmente garantito ma più
oneroso (euro 22.988,42 a fronte di euro 22.870,64) e più antico.
Al di là di una generica doglianza di illegittima applicazione dell'art. 1193
c.c. (pag. 6 atto impugnazione) l'appellante nulla ha argomentato circa tale profilo, sicché, essendo la sentenza sorretta da una pluralità di ragioni pluralità
di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre (Cass., ord. 19 maggio 2022, n. 16242).
*
5. Il terzo motivo di appello è infondato.
Atteso che l'impugnazione sul capo delle spese è stata legata dall'appellante all'accoglimento dei primi due motivi di appello, il rigetto dell'impugnazione sulla pretesa sostanziale comporta che non debba provvedersi a una diversa pagina 8 di 10 regolamentazione del primo grado, neanche nei termini di una soccombenza parziale.
A fronte di un credito di circa euro 33.000,00 azionato in monitorio dalla il primo giudice riconobbe un credito di euro 24.000,00 e non ravvisò – CP_1
condivisibilmente- i presupposti di una soccombenza parziale del creditore, in conformità alla regola per cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile,
di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
*
6. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione;
nulla per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività a essa riferibile.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dalla ET Parte_1
pagina 9 di 10 contro la sentenza n. 677 del 18 dicembre 2023 del Tribunale di
Oristano;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 3.966,00 per compensi,
oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 12 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(p.i. ), con sede a Oristano Parte_1 P.IVA_1
e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella Oppo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(P.I. ), CON SEDE A SIAMAGGIORE ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Oristano presso lo studio dell'avv. Matteo Tola, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma della sentenza N. 677/2023
del 18.12.2023 emessa dal Tribunale di Oristano (R.G. 1056/2020),
NEL MERITO
1) dichiarare la domanda avversa infondata in fatto ed in diritto e assolvere l'opponente (odierno appellante) da ogni avversa pretesa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 236/2020 - R.G. 426/2020 emesso dal
Tribunale di Oristano per i motivi indicati nella parte espositiva;
IN OGNI CASO
2) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'Appello per le motivazioni di cui alla memoria di costituzione e in ogni caso rigettare l'Appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni dispiegate, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da Parte_2
avverso la Sentenza n. 677/2023 (R.G. n. 1056/2020) emessa dal Tribunale di
Oristano in data 18.12.2023 e pubblicata in pari data, notificata il 20.12.2023,
mandando assolta l'appellata da ogni avversa richiesta.
3) confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
pagina 2 di 10 4) in ogni caso, condannare gli appellanti alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ET propose opposizione contro il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 236/2020 con cui, su ricorso della (già CP_1 [...]
, il Tribunale di Oristano le aveva ingiunto il pagamento di euro CP_2
33.478,56, oltre interessi moratori e spese, a titolo di parte residua del prezzo del contratto di appalto avente per oggetto la realizzazione degli impianti tecnologici e di condizionamento in un edificio residenziale, costituito da nove unità immobiliari, ubicato a Oristano in via Carpaccio.
Per quanto rileva in questa sede, l'opponente eccepì l'integrale adempimento del corrispettivo d'appalto di euro 117.171,08, eseguito con diversi pagamenti, tra i quali:
• euro 22.988,42 mediante assegno bancario n. 2027385-09 del
12.04.2012, tratto su Banca di Credito Cooperativo Arborea;
• euro 1.182,66 mediante denaro contante in data 2 giugno 2013.
Nel resistere, tra le altre difese la oppose che i due pagamenti CP_1
indicati erano relativi a cantieri diversi da quello di via Carpaccio
(segnatamente, quello di via Tazzoli, angolo via Conciliazione, e quello dell'Edificio Lochi in via Tharros).
*
pagina 3 di 10 Con la sentenza n. 677 del 18 dicembre 2023, il Tribunale accolse in parte l'opposizione e -per quanto qui rileva- accertò un debito residuo dell'opponente di euro 24.171,08.
Muovendo dal rilievo che l'opposta non avesse negato di avere ricevuto i versamenti di denaro indicati nell'atto di citazione (euro 117.171,08), il
Tribunale ritenne fondata l'imputazione proveniente dall'opposta dei due pagamenti contestati, osservando che il testimone aveva riferito: Testimone_1
a) di avere ricevuto dalle mani del legale rappresentante dell'opponente l'assegno bancario sopra citato, a chiusura della contabilità dei lavori del cantiere di via Tazzoli-Via Conciliazione,
saldo per il quale era stata emessa la fattura n. 39 del 2 marzo 2012;
b) di avere ricevuto la somma di euro 1.182,00, pagata con denaro contante e imputata alla fattura 180 del 11 dicembre 2012 per i lavori di ristrutturazione eseguiti nell'edificio in via Tharros. Parte_1
Ancora, il Tribunale osservò che, in ogni caso, l'applicazione, in via sussidiaria, delle regole dettate dall'art. 1193, secondo comma, c.c. avrebbe portato al medesimo esito, essendo il debito per il cantiere di via Tazzoli
scaduto rispetto a quello derivante dall'obbligo di versare l'acconto per l'avvio dei lavori nel cantiere di via Carpaccio e, per quanto noto, ugualmente garantito ma più oneroso (euro 22.988,42 a fronte di euro 22.870,64, somma indicata in sede di interrogatorio formale da come dovuta a CP_3
titolo di acconto sul prezzo dell'appalto relativo al fabbricato di via Carpaccio)
e più antico.
* * *
pagina 4 di 10 2. La ha proposto impugnazione contro la Parte_1
sentenza.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato la sentenza come illegittima, erronea e gravemente ingiusta, per aver il giudice applicato erroneamente le disposizioni previste dagli artt. 1193 e 2697 c.c., in quanto, a fronte dell'adempimento da essa dimostrato, sarebbe stato onere del creditore fornire la prova della diversa imputazione del pagamento grado.
L'appellante ha lamentato la mancata allegazione della contabilità di cantiere e degli stati di avanzamento approvati dalla direzione lavori, sia con riferimento al cantiere di via Carpaccio che con riferimento a quello di via
Tazzoli, e ha sottolineato come la denunciata illegittimità per violazione dell'art. 2697 c.c. si manifestasse sotto molteplici aspetti:
• omessa valutazione della mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a base dell'ingiunzione di pagamento opposta;
• omessa dimostrazione dell'imputazione del pagamento;
• omessa allegazione di alcun elemento di prova in ordine alla prova dell'imputazione dei pagamenti.
Sotto altro profilo, l'appellante ha lamentato come l'accertamento cui era pervenuto il Tribunale fosse contraddetto dalle produzioni da essa effettuate e volte a comprovare il pagamento di euro 206.350,00 relativi all'integrale corrispettivo del cantiere di via Tazzoli a mezzo nove assegni bancari
(specificamente identificati nel numero e nell'importo facciale).
L'assegno n. 2027385-09 di euro 22.988,42 -ha continuato l'appellante- era stato corrisposto all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto intercorso pagina 5 di 10 in data 12 aprile 2012 per pagare i lavori del cantiere via Carpaccio e corrispondeva a un acconto pari a circa il 20% del costo dell'appalto.
2.2 Con un secondo motivo, ET ha denunciato Parte_1
l'erronea applicazione degli artt. 2697 – 2712 – 2724 e 2726 c.c., sul rilievo che la prova dell'imputazione dei pagamenti non potesse essere fornita mediante prova testimoniale, atteso che l'art. 2726 c.c. estende il divieto di prova testimoniale dei contratti al pagamento e che l'art. 2721 c.c. stabilisce che la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.
Sotto altro profilo, l'appellante ha lamentato come dichiarazioni dei testimoni escussi e in particolare quelle del fossero state Tes_1
immediatamente da essa contestate in quanto false ed inattendibili e perché
smentite dalla documentazione prodotta in giudizio.
Infine -ha concluso l'appellante- le dichiarazioni del testimone erano contraddittorie atteso che, a seguito di contestazione, aveva affermato di non ricordare da chi era stata fatta l'imputazione.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza come erronea e ingiusta anche nella parte in cui l'aveva condannata alla refusione delle spese di lite senza tenere conto della parziale soccombenza e ha eccepito che l'accoglimento dell'impugnazione imporrebbe una diversa regolamentazione delle spese.
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3. L'appellata ha resistito.
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pagina 6 di 10 4. Il primo e il secondo motivo, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare l'imputazione di due pagamenti a un rapporto obbligatorio differente da quello azionato in monitorio dalla CP_1
4.2 L'appello è infondato.
Deve ritenersi che, pur senza enunciarla, il primo giudice abbia fatto applicazione della regola per cui, a fronte di un pagamento avente astrattamente efficacia estintiva, l'onere della prova si sposti sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.
Peraltro, nella giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidato il principio per cui, quando tra le parti sussistono più rapporti di credito e di debito, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, sorge in capo al creditore l'onere della prova che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (fra le tante, Cass., ord. 25
settembre 2023, n. 27247).
Nella fattispecie, a fronte della pretesa di pagamento formulata dalla CP_1
in sede monitoria con specifico riguardo al cantiere di via Carpaccio,
l'opponente invocò un pagamento a mezzo assegno bancario e un pagamento in contanti, senza dimostrare, però, che essi pagamenti fossero stati eseguiti puntualmente con riferimento a quei determinati crediti.
In questa situazione, il giudice non avrebbe dovuto ritenere che la prova dell'imputazione a rapporti pregressi gravasse sul creditore e avrebbe dovuto –
pagina 7 di 10 come peraltro è avvenuto- rigettare sul punto l'opposizione della ET
Parte_1
La decisione del primo giudice deve essere, pertanto, confermata, sia pure sulla base di una diversa motivazione.
4.2 Sotto altro profilo, l'appello è inammissibile.
Il primo giudice fondò la decisione, non solo aderendo alla prospettazione dell'opposta circa l'imputazione dei pagamenti, ma anche (pag. 9 sentenza) sulla scorta delle regole sussidiarie dell'art. 1193 c.c., riconoscendo appunto come il debito del cantiere di via Tazzoli fosse un debito scaduto e, rispetto a quello derivante dall'obbligo di versare l'acconto per l'avvio dei lavori nel cantiere di via Carpaccio, (per quanto noto) ugualmente garantito ma più
oneroso (euro 22.988,42 a fronte di euro 22.870,64) e più antico.
Al di là di una generica doglianza di illegittima applicazione dell'art. 1193
c.c. (pag. 6 atto impugnazione) l'appellante nulla ha argomentato circa tale profilo, sicché, essendo la sentenza sorretta da una pluralità di ragioni pluralità
di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre (Cass., ord. 19 maggio 2022, n. 16242).
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5. Il terzo motivo di appello è infondato.
Atteso che l'impugnazione sul capo delle spese è stata legata dall'appellante all'accoglimento dei primi due motivi di appello, il rigetto dell'impugnazione sulla pretesa sostanziale comporta che non debba provvedersi a una diversa pagina 8 di 10 regolamentazione del primo grado, neanche nei termini di una soccombenza parziale.
A fronte di un credito di circa euro 33.000,00 azionato in monitorio dalla il primo giudice riconobbe un credito di euro 24.000,00 e non ravvisò – CP_1
condivisibilmente- i presupposti di una soccombenza parziale del creditore, in conformità alla regola per cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile,
di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
*
6. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione;
nulla per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività a essa riferibile.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dalla ET Parte_1
pagina 9 di 10 contro la sentenza n. 677 del 18 dicembre 2023 del Tribunale di
Oristano;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 3.966,00 per compensi,
oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 12 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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