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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Antonio D'Agostino per ambo le patti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1006/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio D'Agostino; C.F._2
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.5.2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data
10.6.2017, in Rossano, avevano contratto matrimonio concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2017); b) dall'unione sono nati due figli:
, nato a [...]-Rossano il 17.05.2018 e , nata a [...]-Rossano il Persona_1 Persona_2
7.6.2021; c) nel tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi;
d) con sentenza n. 1932-23 del 28/12/2023, il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1863/2023 R.G., che di seguito si trascrivono: “Affidare i figli minori, e , congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre;
Assegnare la casa coniugale, di proprietà della sig.ra , alla stessa madre che ci vivrà con i propri figli minori Parte_1 Per_1
e;
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, stabilire che il sig.
[...] Persona_2 [...]
[..
[...] potrà vedere i figli in ogni momento, previa comunicazione telefonica da effettuare alla madre, CP_1
, e compatibilmente con gli impegni della medesima e con le attività svolte dai minori, con Parte_1 prelevamento e rientro presso la casa materna a cura del padre;
Considerata la tenera età dei minori, le parti stabiliscono di comune accordo che il pernottamento degli stessi avverrà sempre presso la casa coniugale e con il genitore collocatario;
In mancanza di accordo in relazione alle modalità di visita, le parti stabiliscono sin d'ora che nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00, con prelevamento e rientro presso la casa materna a cura del padre;
Durante le vacanze natalizie, pasquali, estive, e le altre festività si manterranno le medesime modalità di visita su esposte. Per le festività relative ai giorni dei rispettivi compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, con indicazione specifica che, nell'anno in cui i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno in compagnia del padre, gli stessi dovranno rientrare sempre presso la casa materna, accompagnati dal padre, entro le ore 23:00, per il pernottamento;
Porre a carico di un assegno mensile di euro 200,00 a testa per figlio, Parte_2 per complessivi € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli, che verrà corrisposto, secondo modalità concordate, alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Entrambi gli assegni di Parte_1 mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT. Porre a carico del sig.
[...]
il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i piccoli e Parte_2 Per_1 Per_2 purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici
e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
Ferma restando la richiesta di affidamento condiviso con collocazione presso la madre, ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
In relazione all'Assegno Unico Universale per figli a carico, si stabilisce che lo stesso sarà riscosso in misura pari al 100 % dalla madre collocataria, sig.ra ; Il sig. Parte_1 [...]
, considerata l'impossibilità di una convivenza pacifica, ha già lasciato la casa coniugale, al Parte_2 fine di tutelare la serenità e tranquillità dei figli minori e si obbliga a recuperare e portare con se i propri effetti personali entro 7 (sette) giorni dall'udienza presidenziale di separazione;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro; I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”;
e) dopo la separazione la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata.
Tanto premesso, hanno concluso formulando la richiesta congiunta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione, con un'unica modifica, ovvero che corrisponderà un assegno mensile di € 100,00 per Parte_2 figlio, per complessivi € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli, che verrà corrisposto, secondo modalità concordate, alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Entrambi gli Parte_1 assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT”
Preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ivi dichiarando di non volersi riconciliare, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato
2 dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 1863/2023 R.G., poi definito con sentenza n.
1932-23 del 28/12/2023.
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le condizioni sopra trascritte.
Con riferimento alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1006/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.6.2017, in Rossano, tra
(C.F. , nata a [...] il [...]) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , nato a [...] il [...]), trascritto nel registro degli atti Parte_2 C.F._2 di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2017).
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 1/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Antonio D'Agostino per ambo le patti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1006/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio D'Agostino; C.F._2
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.5.2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data
10.6.2017, in Rossano, avevano contratto matrimonio concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2017); b) dall'unione sono nati due figli:
, nato a [...]-Rossano il 17.05.2018 e , nata a [...]-Rossano il Persona_1 Persona_2
7.6.2021; c) nel tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi;
d) con sentenza n. 1932-23 del 28/12/2023, il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1863/2023 R.G., che di seguito si trascrivono: “Affidare i figli minori, e , congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre;
Assegnare la casa coniugale, di proprietà della sig.ra , alla stessa madre che ci vivrà con i propri figli minori Parte_1 Per_1
e;
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, stabilire che il sig.
[...] Persona_2 [...]
[..
[...] potrà vedere i figli in ogni momento, previa comunicazione telefonica da effettuare alla madre, CP_1
, e compatibilmente con gli impegni della medesima e con le attività svolte dai minori, con Parte_1 prelevamento e rientro presso la casa materna a cura del padre;
Considerata la tenera età dei minori, le parti stabiliscono di comune accordo che il pernottamento degli stessi avverrà sempre presso la casa coniugale e con il genitore collocatario;
In mancanza di accordo in relazione alle modalità di visita, le parti stabiliscono sin d'ora che nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00, con prelevamento e rientro presso la casa materna a cura del padre;
Durante le vacanze natalizie, pasquali, estive, e le altre festività si manterranno le medesime modalità di visita su esposte. Per le festività relative ai giorni dei rispettivi compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, con indicazione specifica che, nell'anno in cui i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno in compagnia del padre, gli stessi dovranno rientrare sempre presso la casa materna, accompagnati dal padre, entro le ore 23:00, per il pernottamento;
Porre a carico di un assegno mensile di euro 200,00 a testa per figlio, Parte_2 per complessivi € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli, che verrà corrisposto, secondo modalità concordate, alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Entrambi gli assegni di Parte_1 mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT. Porre a carico del sig.
[...]
il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i piccoli e Parte_2 Per_1 Per_2 purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici
e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
Ferma restando la richiesta di affidamento condiviso con collocazione presso la madre, ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
In relazione all'Assegno Unico Universale per figli a carico, si stabilisce che lo stesso sarà riscosso in misura pari al 100 % dalla madre collocataria, sig.ra ; Il sig. Parte_1 [...]
, considerata l'impossibilità di una convivenza pacifica, ha già lasciato la casa coniugale, al Parte_2 fine di tutelare la serenità e tranquillità dei figli minori e si obbliga a recuperare e portare con se i propri effetti personali entro 7 (sette) giorni dall'udienza presidenziale di separazione;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro; I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”;
e) dopo la separazione la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata.
Tanto premesso, hanno concluso formulando la richiesta congiunta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione, con un'unica modifica, ovvero che corrisponderà un assegno mensile di € 100,00 per Parte_2 figlio, per complessivi € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli, che verrà corrisposto, secondo modalità concordate, alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Entrambi gli Parte_1 assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT”
Preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ivi dichiarando di non volersi riconciliare, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato
2 dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 1863/2023 R.G., poi definito con sentenza n.
1932-23 del 28/12/2023.
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le condizioni sopra trascritte.
Con riferimento alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1006/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.6.2017, in Rossano, tra
(C.F. , nata a [...] il [...]) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , nato a [...] il [...]), trascritto nel registro degli atti Parte_2 C.F._2 di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2017).
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 1/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
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