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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1566/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1566/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 novembre 2025, innanzi al dott. AR PU, nessuno è comparso.
Il Giudice pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
AR PU
pagina 1 di 4 N. R.G. 1566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1566/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. D'ALES MANUELA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. COLELLA PATRIZIA, FORGIONE PAOLA e IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: congedo straordinario
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' resistente, chiedendo CP_2
l'accertamento del suo diritto al congedo straordinario.
pagina 2 di 4 La parte convenuta si è costituiva in giudizio contestando nel merito la domanda e eccependo il mancato espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Sospeso il giudizio, lo stesso è stato riassunto da al venire meno della ragione CP_1
impeditiva, ma il ricorso in prosecuzione veniva notificato tardivamente e, dopo l'autorizzazione alla rinotifica, non veniva notificato alla parte ricorrente.
Sul punto, è opportuno osservare che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver provveduto ad adempiere all'ordine del giudice.
La prova della notifica non è stata fornita nemmeno dal deposito telematico e nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre
d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte»).
Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Dunque, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso in prosecuzione, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
pagina 3 di 4 A) Dichiara improcedibile il ricorso in prosecuzione ed estinto il processo;
B) nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 18/11/2025
Il Giudice
AR PU
pagina 4 di 4
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1566/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 novembre 2025, innanzi al dott. AR PU, nessuno è comparso.
Il Giudice pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
AR PU
pagina 1 di 4 N. R.G. 1566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1566/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. D'ALES MANUELA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. COLELLA PATRIZIA, FORGIONE PAOLA e IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: congedo straordinario
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' resistente, chiedendo CP_2
l'accertamento del suo diritto al congedo straordinario.
pagina 2 di 4 La parte convenuta si è costituiva in giudizio contestando nel merito la domanda e eccependo il mancato espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Sospeso il giudizio, lo stesso è stato riassunto da al venire meno della ragione CP_1
impeditiva, ma il ricorso in prosecuzione veniva notificato tardivamente e, dopo l'autorizzazione alla rinotifica, non veniva notificato alla parte ricorrente.
Sul punto, è opportuno osservare che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver provveduto ad adempiere all'ordine del giudice.
La prova della notifica non è stata fornita nemmeno dal deposito telematico e nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre
d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte»).
Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Dunque, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso in prosecuzione, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
pagina 3 di 4 A) Dichiara improcedibile il ricorso in prosecuzione ed estinto il processo;
B) nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 18/11/2025
Il Giudice
AR PU
pagina 4 di 4