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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1388/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 12.3.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(c.f ) n. Velletri il 10/2/1979 elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma via Muzio Clementi n.51 presso lo studio dell'Avv. Diego Antonini (cf e dell'Avv. Gianni Guliani (cf ) che C.F._2 C.F._3 la rappresentano e difendono giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_1 pec Email_2 fax 0695216462 appellante e cf ) n. Latina il 9/5/1971 ivi res. via Controparte_1 C.F._4
Le Corbusier n. 65 elettivamente domiciliato in Latina via Giustiniano n.52 presso lo studio dell'Avv. Francesca Giuffrida (cf ) che lo rappresenta e C.F._5 difende giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi:pec fax 07731725892 Email_3 appellato nonché
(cf ) n. UC (CH) il Controparte_2 C.F._6
30/3/1953 res. Latina via Strada Torta snc
1 (cf ) n. a Latina il 14/8/1957 ivi res. Controparte_3 C.F._7 via Strada Torta snc Entrambi elettivamente domiciliati in Latina Piazza della Libertà n.21 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fevola (cf e dell'Avv. Irene C.F._8
Ferrazzo (cf ) che la rappresentano e difendono giusta procura C.F._9 in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec fax 0773403228 Email_4
appellati e appellanti incidentali
Avverso Sentenza del Tribunale di Latina n. 2033/2018
Oggetto: azione di nullità - rescissione Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno citato in giudizio Controparte_2 Controparte_3 CP_1 chiedendo la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c. del contratto del
[...]
27/4/2004 per atto Notaio di Latina rep. 34905 e racc. 12253, con cui gli Per_1 attori hanno venduto al l'immobile sito in Latina via A. Bolognini n.2 in CP_1
NCEU al fg. 137 part.251 sub.8 per contrarietà a norme imperative in quanto costretti a vendere l'immobile del valore di € 150.000,00 in corrispettivo di un prestito usurario ricevuto dal di € 22.500,00 e, in subordine, la declaratoria di rescissione CP_1 per lesione del contratto di cui sopra, con condanna del alla restituzione di CP_1 tutte le utilità e i frutti medio tempore prodotti dall'immobile, alla restituzione dell'immobile, alla cancellazione dell'ipoteca iscritta il 29/4/2004, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del negozio nullo/rescisso. Si è costituito in primo grado il chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1 in quanto infondate ed eccependo la prescrizione della domanda di rescissione per lesione. Si è altresì costituita in giudizio la , quale terzo chiamato, figlia degli Parte_1 attori, che aderiva alle domande degli attori i quali sostengono che il si CP_1 sarebbe impegnato a ritrasferire l'immobile alla loro figlia al prezzo di € 80.000,00 dei quali 20.000,00 già corrisposti a titolo di caparra. Con sentenza n. 2033/2018 il Tribunale di Latina ha rigettato le domande formulate dagli attori condannando gli stessi ed il terzo chiamato al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione il terzo chiamato
[...]
chiedendone la riforma, formulando altresì istanza di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, istanza respinta da questa Corte con ordinanza del 26/6/2019. Si sono costituiti in giudizio in appello e Controparte_2 CP_3
formulando appello incidentale.
[...]
Si è costituito anche il chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto CP_1 infondata.
2 All'udienza del 12 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente valutare l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata dall'appellato con riferimento alla carenza di interesse ad impugnare in capo all'appellante principale quale terzo chiamato in Parte_1 causa. In proposito si rammenta che ai fini dell'ammissibilità dell'appello del terzo chiamato è necessario che lo stesso dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante, diretto, concreto ed attuale a far valere la nullità del contratto, dovendo detta nullità incidere sulla sfera giuridica del terzo procurandogli un pregiudizio concreto. Nel caso in esame rileva la Corte che la , quale figlia di Parte_1 [...]
e , ha un interesse diretto e concreto alla Controparte_2 Controparte_3 declaratoria di nullità del contratto di vendita dell'immobile stipulato dai genitori in data 27/4/2004 in favore del , in considerazione del fatto che a seconda CP_1 della sussistenza o meno della nullità del contratto con il quale il suo dante causa
è divenuto proprietario dell'immobile oggetto di successivo Persona_2 preliminare di compravendita del 29/10/2004 tra il e la , discende CP_1 Pt_1 la sussistenza o meno in capo alla delle obbligazioni derivanti dal Pt_1 preliminare del 29/10/2004. Conseguentemente l'appello principale proposto dal terzo chiamato è da ritenersi ammissibile dovendosi rigettare l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato. Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza di primo grado sostenendo che il Giudice avrebbe errato nel non dichiarare nullo il contratto di compravendita del 27/4/2004 per contrarietà a norme imperative non ritenendo la natura usuraria del negozio posto in essere, motivo che per ragioni di evidente connessione deve essere trattato unitamente ai motivi di cui ai nn. 1-2-3 dell'appello incidentale. I motivi sono infondati. Osserva in primo luogo la Corte che lo stato di bisogno della persona offesa argomentato dagli appellanti, non costituisce più elemento costitutivo del delitto di usura di cui all'art. 644 cp come, invece, era previsto in passato, costituendo soltanto una circostanza aggravante prevista dal comma 5 n.3 della norma incriminatrice sopra citata. Pertanto ai fini della nullità del contratto di compravendita del 27/4/2004 per contrarietà a norme imperative occorre fare riferimento alla natura usuraria del compenso richiesto per il prestito, natura desumibile, come stabilito dal comma 4 dell'art. 644 cp, o dal superamento dei c.d. tassi soglia stabiliti trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, o quando, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, gli interessi o i vantaggi usurari risultino sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità quando la parte offesa si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
3 Premesso quanto sopra nel caso in esame gli appellanti Controparte_2
e deducono di aver venduto in data 27/4/2004 a
[...] Controparte_3
'immobile sito in via A. Bolognini n.2 in NCEU al fg. 137 part.251 Controparte_1 sub.8 al prezzo di € 22.500,00, prezzo corrispondente ad un prestito ricevuto dal atteso che in quel momento i venditori versavano in condizioni di difficoltà CP_1 economica in quanto non potevano accedere al credito bancario e il aveva Pt_1 problemi di salute, prezzo, a detta degli appellanti, del tutto sproporzionato rispetto all'effettivo valore dell'immobile da loro indicato inizialmente in € 150.000,00. In proposito va rilevato che dalla CTU espletata in primo grado dall'Ing. Persona_3 la cui ricostruzione metodologica e le cui conclusioni appaiono prive di vizi logici, emerge che il valore dell'immobile al momento della vendita, tenuto conto della vetustà del fabbricato risalente al 1953, dello stato di conservazione non particolarmente buono dello stesso e che alcuni lavori di miglioria sono stati effettuati successivamente all'epoca della vendita, della posizione e della presenza di un intero piano abusivo non computabile nel valore commerciale limitato, quindi, a soli mq 67,76, era di € 74.536,00, stima che appare compatibile con i valori di mercato dell'epoca (2004) per immobili con caratteristiche simili, nonché con i valori desumibili dalla banca dati dell'Agenzia del Territorio. Ciò detto ai fini dell'usurarietà del rapporto tra gli appellanti ed il e, quindi, CP_1 della contrarietà alla norma penale imperativa, occorre valutare se il contratto concluso tra le parti al prezzo trascritto nell'atto pubblico di vendita, oggettivamente inferiore al valore dell'immobile, costituisca il compenso per il prestito asseritamente concesso dal agli appellanti incidentali. CP_1
Di tale circostanza non vi è prova alcuna in atti. Peraltro i testi escussi nel giudizio di primo grado, al di la di aver riferito molte circostanze apprese dal e non apprese direttamente, Controparte_2 si sono limitati ad affermare il rapporto di conoscenza e di collaborazione lavorativa tra le parti ma nulla hanno riferito sulla entità e corresponsione del prestito, sugli interessi pattuiti, sulla durata del prestito né sulle garanzie prestate dai debitori, circostanze quelle sugli interessi pattuiti e sulla durata del prestito delle quali non fanno menzione alcuna neanche gli appellanti. Non essendovi, quindi, la prova agli atti del presente processo che il trasferimento di proprietà dell'immobile costituisca il corrispettivo usurario del prestito non può che ritenersi che detto trasferimento, in realtà, costituisca un negozio con finalità di garanzia della restituzione del denaro corrisposto, negozio di per sé non vietato dalla legge. Tale interpretazione trova conferma nella circostanza che a distanza di soli sei mesi dall'acquisto dell'immobile, il in data 29/10/2004 conclude con la CP_1 Parte_1
figlia dei venditori, un preliminare di compravendita finalizzato a ritrasferire
[...]
l'immobile nell'ambito familiare dei debitori. L'intera operazione appare, quindi, dissimulare un'altra tipologia contrattuale a garanzia dell'obbligo dei coniugi di restituzione della somma di € Controparte_4
22.500,00, per loro stessa ammissione ricevuta dal , anche questo CP_1 contratto non vietato dalla legge, simulazione che però non può essere oggetto di sindacato in questa sede atteso che non è stata mai proposta una domanda di simulazione in primo grado.
4 In considerazione, quindi, della non provata usurarietà del rapporto che ha condotto alla stipula del contratto di compravendita dell'immobile del 27/4/2004 e, conseguentemente, dell'illiceità della causa del contratto per contrarietà a norme imperative devono essere respinti, in quanto infondati, il primo motivo dell'appello principale, nonché il primo, secondo e terzo motivo dell'appello incidentale, con conferma della sentenza impugnata sul punto. Con il secondo motivo dell'appello principale e con il quarto motivo dell'appello incidentale, gli appellanti lamentano che la sentenza di primo grado erroneamente non avrebbe dichiarato nullo il contratto del 27/4/2004 per contrarietà alla norma imperativa del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2774 cc. I motivi sono inammissibili. Osserva in proposito la Corte che la violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 cc non era oggetto delle conclusioni rassegnate in primo grado dagli odierni appellanti e, pertanto, non è stata oggetto di sindacato da parte del primo giudice costituendo, quindi, domanda nuova proposta per la prima volta in appello e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc. Con il quinto motivo dell'appello incidentale è denunciata la violazione degli artt. 1449 e 2947 c.c. per cui il Tribunale avrebbe errato nel valutare i fatti di causa dichiarando prescritta l'azione di rescissione. In proposito si rammenta che il comma 1 dell'art. 1449 cc stabilisce che “l'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto ma se il fatto costituisce reato si applica l'ultimo comma dell'art. 2947” il quale a sua volta prevede che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile”. Anche questo motivo è infondato. Sul punto osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto decorso il termine annuale di prescrizione dell'azione di rescissione previsto dall'art. 1449 cc decorrente dalla data di conclusione del contratto (27/4/2004) atteso che l'azione è stata proposta con atto di citazione notificato il 31/5/2010. A prescindere da tutto quanto precedentemente argomentato in ordine alla carenza di prova dell'usurarietà del rapporto che ha condotto alla stipula del contratto del 27/4/2004, per quanto concerne il dies a quo per l'esercizio dell'azione di rescissione si osserva che gli appellanti incidentali erano perfettamente a conoscenza fin dal momento della stipula del contratto della sproporzione tra il prezzo della vendita indicato nell'atto pubblico (€ 22.500,00) ed il valore indicato nel contratto preliminare del 12/8/2003 (€ 60.000,00), ragion per cui il termine di prescrizione annuale non può che decorrere dal 27/4/2004 ed è, quindi, spirato il 27/4/2005 ben 5 anni prima dell'inizio del giudizio di primo grado. A tutto voler concedere anche laddove si volesse ritenere applicabile il più favorevole termine di prescrizione del reato, che dovrebbe almeno essere stato accertato (Cass. n. 18169/2004) accertamento non avvenuto nel presente caso, si osserva che con riferimento alla data di stipula del contratto (27/4/2004) deve essere applicato il termine di prescrizione di 6 anni del delitto di cui all'art. 644 cp pari alla pena massima vigente ratione temporis, atteso che la pena massima è stata aumentata a 10 anni di reclusione solo successivamente con la legge 251/2005.
5 Conseguentemente il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso il 27/4/2010 precedentemente all'instaurazione del giudizio di primo grado (31/5/2010). Da ciò discende la conferma della sentenza impugnata anche con riferimento al rigetto della domanda ex art. 1448 cc. Il rigetto dei motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale per tutto quanto sopra argomentato, è assorbente anche della domanda risarcitoria formulata con il sesto motivo dell'appello incidentale. Conclusivamente gli appelli principale e incidentale devono essere respinti in quanto infondati con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge con riferimento allo scaglione di cause di valore compreso tra
€ 5.201,00 ed € 26.000,00. (valore della causa dichiarato € 26.000,00). Sussistono i presupposti per la debenza in capo agli appellanti in solido di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello principale formulato da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2033 dell'anno 2018,
[...] ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata: b)condanna gli appellanti , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
in solido al pagamento in favore dell'appellato delle
[...] Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
c)dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo agli appellanti in solido di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 11 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Geremia Casaburi
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