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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 788/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4913/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2011 0091695984 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa la sig.ra Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della sopraemarginato avviso di liquidazione.
Il 16.11.2023 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Fissata per il 7.11.2025 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 8 la ricorrente ha depositato il provvedimento di integrale sgravio della cartella impugnata e una richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della richiesta di parte ricorrente e della documentazione dalla stessa prodotta, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 con integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4913/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2011 0091695984 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa la sig.ra Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della sopraemarginato avviso di liquidazione.
Il 16.11.2023 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Fissata per il 7.11.2025 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 8 la ricorrente ha depositato il provvedimento di integrale sgravio della cartella impugnata e una richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della richiesta di parte ricorrente e della documentazione dalla stessa prodotta, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 con integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico