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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17724/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anita BARISI, con domicilio eletto presso il suo studio a Bologna, via Rizzoli, n. 4; RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Oriana Raffaela BATTESINI, con domicilio eletto presso il suo studio a Casalecchio di Reno, Via G. Caboto, n. 1; RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Sasso Marconi il Parte_1 CP_1
17 settembre 2000. Dall'unione sono nati , il 20 marzo 2000, il 31 marzo 2003, e Per_1 Per_2
, il 1° ottobre 2008. Per_3
Con sentenza non definitiva n. 994 pubblicata il 29 marzo 2018 il Tribunale di Bologna ha autorizzato i coniugi a vivere separati e con sentenza definitiva n. 777 pagina 1 di 4 pubblicata il 29 marzo 2019 del Tribunale di Bologna è stato disposto che: a) le figlie fossero affidate a entrambi i genitori con modalità condivise e collocate presso la madre;
b) il padre potesse vedere e tenere con sé le minori secondo l'ordinaria regolamentazione;
c) il marito versasse alla moglie a titolo di mantenimento un assegno di 120,00 euro e un contributo al mantenimento ordinario di 100 euro per e di Per_1
300 euro ciascuna per e , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2 Per_3
2. Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024 il signor ha chiesto che: a) Pt_1 sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) sia disposto l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_3 madre;
c) la figlia possa avere ampia facoltà di passare del tempo con lui e di trascorrervi ricorrenze festive e periodi di vacanza, soprattutto in estate;
d) siano posti a proprio carico l'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie nella misura di 50,00 euro mensili e a quello della minore versando mensilmente la somma di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituita in giudizio la resistente con contestuale formulazione di conclusioni congiunte, depositate telematicamente anche dal ricorrente il 6 marzo 2025.
Nell'udienza del 25 marzo 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dell'accordo. Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo può essere recepito, tenuto conto che i due figli maggiori sono inseriti nel mondo del lavoro, anche se in questo momento è disoccupata. Per_2
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di e nonché al diritto di visita al genitore non Per_1 Per_2 allocatario, atteso che entrambi sono maggiorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
pagina 2 di 4 A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1 il 19 ottobre 1978 e nata a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio a Sasso Marconi il 17 settembre 2000, con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 21 parte 1 - anno 2000; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_3 decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che, compatibilmente con la distanza geografica e i propri impegni scolastici, la figlia abbia piena facoltà di vedere il padre e in ogni caso che vi trascorra una settimana nelle vacanze natalizie, pasquali e, se lo vorrà, in estate;
4) a far data dal ricorso pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di , fino all'autosufficienza economica della stessa, versando alla Per_3 madre, la somma di 350,00 euro entro il giorno 25 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a decorrere dalla domanda dispone che le spese straordinarie per la ragazza siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) omissis;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 4 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
6) a far data dalla domanda, pone in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di 50,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
7) prende atto che le parti hanno concordato il signor verserà una tantum alla Pt_1 signora la somma totale di 500,00 euro a titolo di contributo alle spese del CP_1 presente procedimento. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 26 marzo 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anita BARISI, con domicilio eletto presso il suo studio a Bologna, via Rizzoli, n. 4; RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Oriana Raffaela BATTESINI, con domicilio eletto presso il suo studio a Casalecchio di Reno, Via G. Caboto, n. 1; RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Sasso Marconi il Parte_1 CP_1
17 settembre 2000. Dall'unione sono nati , il 20 marzo 2000, il 31 marzo 2003, e Per_1 Per_2
, il 1° ottobre 2008. Per_3
Con sentenza non definitiva n. 994 pubblicata il 29 marzo 2018 il Tribunale di Bologna ha autorizzato i coniugi a vivere separati e con sentenza definitiva n. 777 pagina 1 di 4 pubblicata il 29 marzo 2019 del Tribunale di Bologna è stato disposto che: a) le figlie fossero affidate a entrambi i genitori con modalità condivise e collocate presso la madre;
b) il padre potesse vedere e tenere con sé le minori secondo l'ordinaria regolamentazione;
c) il marito versasse alla moglie a titolo di mantenimento un assegno di 120,00 euro e un contributo al mantenimento ordinario di 100 euro per e di Per_1
300 euro ciascuna per e , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2 Per_3
2. Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024 il signor ha chiesto che: a) Pt_1 sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) sia disposto l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_3 madre;
c) la figlia possa avere ampia facoltà di passare del tempo con lui e di trascorrervi ricorrenze festive e periodi di vacanza, soprattutto in estate;
d) siano posti a proprio carico l'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie nella misura di 50,00 euro mensili e a quello della minore versando mensilmente la somma di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituita in giudizio la resistente con contestuale formulazione di conclusioni congiunte, depositate telematicamente anche dal ricorrente il 6 marzo 2025.
Nell'udienza del 25 marzo 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dell'accordo. Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo può essere recepito, tenuto conto che i due figli maggiori sono inseriti nel mondo del lavoro, anche se in questo momento è disoccupata. Per_2
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di e nonché al diritto di visita al genitore non Per_1 Per_2 allocatario, atteso che entrambi sono maggiorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
pagina 2 di 4 A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1 il 19 ottobre 1978 e nata a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio a Sasso Marconi il 17 settembre 2000, con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 21 parte 1 - anno 2000; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_3 decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che, compatibilmente con la distanza geografica e i propri impegni scolastici, la figlia abbia piena facoltà di vedere il padre e in ogni caso che vi trascorra una settimana nelle vacanze natalizie, pasquali e, se lo vorrà, in estate;
4) a far data dal ricorso pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di , fino all'autosufficienza economica della stessa, versando alla Per_3 madre, la somma di 350,00 euro entro il giorno 25 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a decorrere dalla domanda dispone che le spese straordinarie per la ragazza siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) omissis;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 4 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
6) a far data dalla domanda, pone in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di 50,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
7) prende atto che le parti hanno concordato il signor verserà una tantum alla Pt_1 signora la somma totale di 500,00 euro a titolo di contributo alle spese del CP_1 presente procedimento. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 26 marzo 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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