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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pantelleria - Piazza Cavour N 11 91017 Pantelleria TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2772 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 10.06.2025, Rgr n. 668/25 Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 impugnava l'avviso di accertamento per omesso / parziale
/ tardivo versamento e contestuale irrogazione delle sanzioni numero 2772, di euro 759,00 per IMU per l'anno di imposta 2019 , reso dal Comune di Pantelleria in data 29.10.2024 e notificato il giorno
29.04.2025.
La ricorrente deduceva, quale motivo assorbente, l'intervenuta decadenza dal potere impositivo dell'Ente, essendo l'atto stato notificato in data 29.04.2025, ben oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2024 previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Il Comune si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e sostenendo la legittimità della proroga "a cascata" su tutte le annualità pendenti al momento della pandemia.
All'udienza del 13.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006, gli avvisi di accertamento per i tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Per l'annualità 2019, il termine ultimo spirava inderogabilmente il 31 dicembre 2024. L'atto de quo risulta notificato il 29.05.2025, ovvero oltre la scadenza di legge, risultando anche che il Comune ha postalizzato l'atto comunque in data 15.01.2025.
Alla fattispecie è inapplicabile la proroga di 85 giorni di cui all'Art. 67 D.L. 18/2020.
Questo Giudice ritiene di non aderire all'interpretazione estensiva proposta dall'Amministrazione
Comunale.
Sebbene si dia atto di un recente orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 960/2025 e Ord. n. 21765/2025) che parrebbe ammettere lo slittamento dei termini per tutte le annualità pendenti, la giurisprudenza di merito più avveduta ( CGT II Grado Piemonte n. 84/2025; CGT I Grado Milano n. 1234/2025) evidenzia che nei casi sovrapponibili quello in esame siano violati il principio di certezza e quello di specialità della norma.
In particolare l'estensione generalizzata della proroga a tutte le annualità (dal 2015 al 2019) comporterebbe un'alterazione irragionevole del sistema di decadenza, prolungando il potere impositivo ben oltre la reale necessità operativa legata alla sospensione emergenziale del 2020.
E inoltre, l'art. 67 del D.L. 18/2020, richiamando l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, intende bilanciare la sospensione dei versamenti concessa ai contribuenti. Tale bilanciamento deve ritenersi circoscritto ai termini che scadevano nell'anno dell'evento eccezionale
(2020) e non può riverberarsi "a cascata" su anni d'imposta antecedenti, come il 2019, la cui gestione non
è stata preclusa dal lockdown.
Inoltre ad avviso di questa Corte l'operato dell'Ufficio viola lo Statuto del Contribuente laddove l'art. 3 della L. 212/2000 vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per i tributi periodici.
Qualsiasi deroga, inclusa quella COVID, deve essere interpretata in senso restrittivo e in conformità alla ratio emergenziale.
Nel caso di specie, l'Ente impositore ha avuto a disposizione l'intero quadriennio 2020-2024 per esercitare il proprio potere, non potendo quindi invocare un impedimento occorso nel 2020 per giustificare una notifica tardiva nel 2025.
L'atto è, pertanto, nullo per intervenuta decadenza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna il comune di
Pantelleria al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani, addì 13.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pantelleria - Piazza Cavour N 11 91017 Pantelleria TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2772 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 10.06.2025, Rgr n. 668/25 Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 impugnava l'avviso di accertamento per omesso / parziale
/ tardivo versamento e contestuale irrogazione delle sanzioni numero 2772, di euro 759,00 per IMU per l'anno di imposta 2019 , reso dal Comune di Pantelleria in data 29.10.2024 e notificato il giorno
29.04.2025.
La ricorrente deduceva, quale motivo assorbente, l'intervenuta decadenza dal potere impositivo dell'Ente, essendo l'atto stato notificato in data 29.04.2025, ben oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2024 previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Il Comune si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e sostenendo la legittimità della proroga "a cascata" su tutte le annualità pendenti al momento della pandemia.
All'udienza del 13.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006, gli avvisi di accertamento per i tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Per l'annualità 2019, il termine ultimo spirava inderogabilmente il 31 dicembre 2024. L'atto de quo risulta notificato il 29.05.2025, ovvero oltre la scadenza di legge, risultando anche che il Comune ha postalizzato l'atto comunque in data 15.01.2025.
Alla fattispecie è inapplicabile la proroga di 85 giorni di cui all'Art. 67 D.L. 18/2020.
Questo Giudice ritiene di non aderire all'interpretazione estensiva proposta dall'Amministrazione
Comunale.
Sebbene si dia atto di un recente orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 960/2025 e Ord. n. 21765/2025) che parrebbe ammettere lo slittamento dei termini per tutte le annualità pendenti, la giurisprudenza di merito più avveduta ( CGT II Grado Piemonte n. 84/2025; CGT I Grado Milano n. 1234/2025) evidenzia che nei casi sovrapponibili quello in esame siano violati il principio di certezza e quello di specialità della norma.
In particolare l'estensione generalizzata della proroga a tutte le annualità (dal 2015 al 2019) comporterebbe un'alterazione irragionevole del sistema di decadenza, prolungando il potere impositivo ben oltre la reale necessità operativa legata alla sospensione emergenziale del 2020.
E inoltre, l'art. 67 del D.L. 18/2020, richiamando l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, intende bilanciare la sospensione dei versamenti concessa ai contribuenti. Tale bilanciamento deve ritenersi circoscritto ai termini che scadevano nell'anno dell'evento eccezionale
(2020) e non può riverberarsi "a cascata" su anni d'imposta antecedenti, come il 2019, la cui gestione non
è stata preclusa dal lockdown.
Inoltre ad avviso di questa Corte l'operato dell'Ufficio viola lo Statuto del Contribuente laddove l'art. 3 della L. 212/2000 vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per i tributi periodici.
Qualsiasi deroga, inclusa quella COVID, deve essere interpretata in senso restrittivo e in conformità alla ratio emergenziale.
Nel caso di specie, l'Ente impositore ha avuto a disposizione l'intero quadriennio 2020-2024 per esercitare il proprio potere, non potendo quindi invocare un impedimento occorso nel 2020 per giustificare una notifica tardiva nel 2025.
L'atto è, pertanto, nullo per intervenuta decadenza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna il comune di
Pantelleria al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani, addì 13.02.2026
Il Giudice Monocratico