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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 42/2022 promossa da:
(C.F. ), CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PELUSO GIUSEPPE
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PELUSO GIUSEPPE Corso Colombo 1, Cerenzia;
giuseppe. rotone. it Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. IAQUINTA MARIA, via Bovio 16, San Giovanni in Fiore (CS)
Email_3
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 3084/21, resa dal Tribunale di Bologna a definizione del giudizio recante R.G. n. 3109/2020, pubblicata il 22.12.2021
Assegnata a decisione in data 1.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 716/2018, il Giudice di Pace di Crotone condannava, tra gli altri, CP_3
, al pagamento, in favore di , di € 1.902,88 a titolo di risarcimento danni
[...] CP_1
pagina 1 di 10 alla sua persona oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, ed in favore di di € 1.805,34 a titolo di risarcimento danni alla sua persona oltre interessi Controparte_2
legali dalla data del sinistro al soddisfo.
La sentenza veniva notificata con la formula esecutiva unitamente ai pedissequi atti di precetto. L'intimazione di pagamento aveva ad oggetto la sola sorte capitale poiché le spese liquidate andavano a formare oggetto di procedimento per correzione di errore materiale introdotto da . Controparte_3
Alla notifica dei precetti seguivano due pignoramenti presso terzi (R.E. 85/2019 e 86/2019) che venivano riuniti in una unica procedura esecutiva.
proponeva opposizione alla procedura esecutiva ex art 615 cpc, Controparte_3
chiedendo la sospensione della stessa, stante il soddisfacimento del credito intervenuto a seguito della definizione del procedimento per correzione errore materiale della sentenza del
Giudice di Pace, e comunque prima della notifica (in data 6.12.2018) del pignoramento.
Il Giudice dell'esecuzione accoglieva l'opposizione, sospendeva la procedura esecutiva, concedeva, ai sensi dell'art. 616 cpc, termine per l'introduzione del giudizio di merito e condannava alle spese legali le odierne appellanti.
Rilevava in particolare il Giudice “che il comportamento processuale delle creditrici appare porsi in contrasto sia con il principio di correttezza e buonafede oltre che rappresentare un abuso del diritto avendo provveduto a far notificare (06 dicembre 2018) atti di pignoramento datato 29 novembre 2018 quando aveva già ricevuto il pagamento (vds assegni trasmessi il 28 novembre 2018)”; “che l'impulso dato dalle creditrici alla procedura esecutiva, nonostante l'integrale pagamento dell'importo dovuto in base alla sentenza n. 716/2018 emessa dal Giudice di Pace di Crotone poi corretta, costituisce un esercizio abusivo del processo esecutivo in quanto non vi è corrispondenza tra il mezzo processuale
(impulso all'azione esecutiva) e il suo fine (soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo).
In proposito occorre precisare che quand'anche dopo il pagamento fosse residuato un credito per spese legali o interessi è onere del creditore di sollecitare, prima di procedere o proseguire in via esecutiva, il debitore ad un adempimento spontaneo dell'importo residuato, inadempiuto il quale, procedere o proseguire in via esecutiva è contrario a buona fede o comunque non risponde ad un interesse giuridicamente tutelabile nell'attuale contesto normativo ( Cass. Civ. sent. n. 25224/2015)”; e che “la
Cassazione è giunta alla conclusione che non è possibile attivare o proseguire un'azione esecutiva e, pertanto, non è possibile notificare il titolo esecutivo e il precetto senza prima aver informato il legale pagina 2 di 10 della controparte, soprattutto se il credito per cui si procede è di modesta entità e quando manca un rifiuto espresso diretto ad escludere la volontaria esecuzione del titolo esecutivo (ad esempio non si è ancora a conoscenza della sentenza), talché, solo dopo aver informato il difensore della parte inadempiente dell'intenzione di ottenere l'adempimento coattivo del titolo esecutivo, sarà possibile procedere alla notifica del titolo esecutivo e del precetto per poter, poi, iniziare l'esecuzione forzata”.
Avverso l'ordinanza, le odierne appellanti proponevano reclamo che però veniva respinto.
Precisava il Collegio che “quanto emerge nei fatti è che le odierne reclamanti – malgrado una situazione connotata *dallo scambio di corrispondenza con il legale avversario, *dall'esigenza di correzione dell'errore materiale nella sentenza, *dall'effettivo pagamento comunque avvenuto il
28/11/2018 (ossia il giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza corretta) – hanno deciso senza indugio di insistere congiuntamente nell'attività in executivis, nonostante il complessivo atteggiamento tenuto da e la tempistica che poteva dirsi garantita da parte di quest'ultima; CP_3 dal canto loro, viceversa, le creditrici procedenti hanno mantenuto tale linea di condotta – qualificabile dunque come “abusiva” – anche dopo aver ricevuto il pagamento, che esse hanno pure senz'altro riscosso”. Affermava altresì che “il primario diritto del creditore al pieno e tempestivo soddisfacimento delle proprie ragioni – incluso quindi il pagamento anche delle spese inerenti
l'eventuale esecuzione (così come quelle ad essa prodromiche, fra cui gli oneri di notifica del precetto) – va pur sempre coordinato con l'osservanza dei principi di buona fede e di correttezza, nonché con
l'essenziale divieto di abusare degli strumenti a sua disposizione, con l'obiettivo di mantenere un equo e doveroso contemperamento fra gli interessi di tutte le parti coinvolte”.
Con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2020, e CP_1 Controparte_2
introducevano il giudizio di merito chiedendo di “accertare e dichiarare la regolare attivazione della procedura esecutiva di cui in premessa e, per l'effetto: assegnare alla sig.ra ed Controparte_2 alla sig.ra le somme di cui al procedimento n. 85/19 Reg. Esec. Mob. a cui è stata riunita CP_1 la rge 86/19, pari a complessive € 391,74 da suddividere egualmente;
riformare il provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bologna RGE 85/19 a cui è stata riunita la n.
86/19, con rigetto della chiesta sospensione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del 15% ex art. 15 D.M. 585/ 94 - T. F.- oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzioni al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc”. A fondamento della domanda, il pagamento da parte della debitrice di importi inferiori rispetto alle CP_3
pagina 3 di 10 somme precettate e il conseguente interesse al soddisfacimento del credito residuo, circostanza che escludeva, per le attrici, l'abuso di strumenti processuali.
Si costituiva la quale eccepiva che il residuo rimasto insoluto era costituito dalle CP_3 competenze che sarebbero state maturate per il pignoramento, e che non erano dovute stante anche il rigetto del reclamo, ed insisteva per la conferma di tutti i provvedimenti già intervenuti tra le parti e per la declaratoria di nullità dei pignoramenti presso terzi avviati dalle odierne appellanti.
Assunta la causa in decisione, con sentenza n. 3084/2021, il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione, dichiarava il soddisfacimento e l'estinzione del credito delle Controparte_4
ed estinto il pignoramento;
condannava le attrici al rimborso delle spese legali che, per evidente errore materiale, venivano poste “in favore della convenuta ”. CP_5
Evidenziava il Tribunale “la palese sproporzione tra il mezzo processuale impiegato e il suo fine” e l'assenza di “rischio concreto per la riscossione finale del credito”. Precisava che “il pagamento da parte della debitrice delle somme è avvenuto con tempistiche e modalità che posso a pieno essere considerate come caratterizzate da correttezza e buona fede negoziale”. Ribadiva, come aveva già enunciato il Collegio in sede di reclamo, che la condotta assunta dalle creditrici, “avuto riguardo al contegno tenuto dalla debitrice, deve ritenersi abusiva e in violazione del canone generale di buona fede oggettiva e di correttezza”. Richiamava, infine, giurisprudenza relativa al divieto di frazionamento del credito originariamente unitario e all'esercizio abusivo del processo esecutivo, da riconoscersi quando l'impulso alla procedura esecutiva era successivo al pagamento integrale dell'importo precettato o ancora quando l'inadempimento spontaneo riguardava un modestissimo residuo credito per spese legali o interessi.
Avverso la sentenza proponevano gravame le sig.re e le quali CP_1 Controparte_2 così concludevano: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza laddove “accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da CP_3 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi num. 85/19 rg. Es. con ricorso del 12.02.2019, dichiarando il soddisfacimento e l'estinzione del credito delle sig.re e e CP_1 Controparte_2 dichiarando estinto il pignoramento, con condanna delle creditrici-attrici, e CP_1 CP_2
in solido a rimborsare le spese di lite in favore della convenuta dichiarando
[...] CP_5 estinta la procedura iscritta al n. 85/2019 rg es. riunita alla procedura num. 86/2019 rg. Es. , e per
l'effetto dichiarare: la regolare attivazione della procedura esecutiva di cui in premessa, rigettando la pagina 4 di 10 chiesta sospensione per mancata soddisfazione integrale dei crediti delle appellanti di cui agli atti di precetto notificati, ed assegnare alla sig.ra ed alla sig.ra le somme di cui Controparte_2 CP_1 al procedimento n. 85/19 Reg. Esec. Mob. a cui è stata riunita la rge 86/19, pari a complessive € 195,87 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione”. Il tutto con condanna alle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la , la quale eccepiva il difetto della vocatio in ius, il Controparte_6
difetto di procura e l'assenza di un valido ius postulandi nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e rassegnava, in comparsa, le seguenti conclusioni: “accolte le istanze
e le difese tutte di rigettata ogni avversa e contraria istanza delle Controparte_6 appellanti e statuire e dichiarare la conferma in toto della sentenza CP_1 Controparte_2
n°3084/2021 resa del Tribunale di Bologna nel procedimento n°3109/2019 RG depositata il 22 dicembre 2021, ritenere tutte fondate le difese di e disporne il relativo Controparte_6 accoglimento. Condannare e a pagare le spese e le competenze del CP_1 Controparte_2 presente giudizio di appello oltre a condanna alle spese per lite temeraria in favore di
[...]
”. Controparte_6
All'udienza di trattazione del 19.04.2022, tenutasi in modalità cartolare, le appellanti contestavano i vizi dell'atto di appello sollevati dalla appellata e insistevano per la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni (che così integrava: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_6
d'Appello adìta, mandare respinta e disattesa ogni istanza di parte appellante, accogliere integralmente ogni difesa di per come esposta in atti tutti di causa, modificare la sola Controparte_6 parte della sentenza appellata alla pag. 5) rigo 13 del
PQM
ove si legge il nome di certa CP_5 anziché di . Condannare le appellanti a pagare in favore di Controparte_6 [...]
le spese e le competenze tutte di questa ennesima fase processuale”), la causa, Controparte_6 previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione all'udienza cartolare dell'1.10.2024, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
Solo la depositava scritti conclusivi. Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare vanno respinte le eccezioni tutte sollevate da parte appellata.
pagina 5 di 10 Quanto al difetto della vocatio in ius, l'atto contiene l'indicazione dei termini a comparire e l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. ed è stato notificato al procuratore di parte appellata, la cui costituzione ha comunque sanato gli eventuali vizi della citazione.
La procura rilasciata dalle sig.re in data 28.02.2020 è estesa alla Controparte_4
rappresentanza "in ogni fase e grado nella controversia contro , il che comprende Controparte_6
dunque anche il presente giudizio di II grado.
Sulla scia dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), va infine ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
La specificità dei motivi d'appello non esige una particolare forma sacramentale;
ed è invito ricorrente al giudicante, da parte dei giudici di legittimità, di “badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto” (Cass. Sez. 6, ordinanza 30.05.2018 n. 13535).
La Cassazione ha avuto più volte modo di ribadire (ex multis Cass 13993/2020) che gli articoli
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Tale insegnamento è peraltro conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 6 CEDU, in forza del quale gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950". (Corte EDU, II sezione, 28.6.2005, Zednìk c.
Repubblica Ceca, in causa 74328/01; Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, in causa
2602/06; e Corte EDU, sez., 24.4.2008. Kemp c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05;
pagina 6 di 10 Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza 05.05.2017 n. 10916; Cass. SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, cit.; Cass.
Sez. 6, ordinanza 30.05.2018 n. 13535, cit.).
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può dunque sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass Civ.2020/23781 che richiama Cass. 12 febbraio 2016, n.
2814).
*
L'appello è palesemente infondato.
E' dimostrato dalla cronologia degli eventi e dalla corrispondenza intercorsa tra i rispettivi difensori che l'esecuzione avviata dalle odierne appellanti, oltre a violare il divieto del frazionamento del credito, costituisce esercizio abusivo del processo.
Il pagamento da parte di intervenuto prima dell'avvio della procedura esecutiva e Pt_1 appena un giorno dopo la pubblicazione della correzione della sentenza di condanna - peraltro riguardante proprio una quota degli importi spettanti alla parte vittoriosa –, contrasta con la scelta di procedere in executivis ed anche di persistere nell'intrapresa procedura esecutiva, scelta che esula dall'ambito di un interesse giuridicamente tutelabile.
Certamente condivisibile il giudizio espresso in proposito dal Tribunale in sede di reclamo:
“il primario diritto del creditore al pieno e tempestivo soddisfacimento delle proprie ragioni – incluso quindi il pagamento anche delle spese inerenti l'eventuale esecuzione (così come quelle ad essa prodromiche, fra cui gli oneri di notifica del precetto) – va pur sempre coordinato con l'osservanza dei principi di buona fede e di correttezza, nonché con l'essenziale divieto di abusare degli strumenti a sua disposizione, con l'obiettivo di mantenere un equo e doveroso contemperamento fra gli interessi di tutte le parti coinvolte”.
Le tempistiche di pagamento pretese dalle creditrici non erano oggettivamente compatibili con la struttura societaria della debitrice, la quale si è tuttavia mostrata da subito disponibile al pagamento previa correzione dell'errore materiale presente nella sentenza di condanna, procedura che la ha attivato prima degli atti di precetto e che è stata definita con CP_3
provvedimento del 27.11.2018. pagina 7 di 10 La in data 28.11.2018 ha effettuato il pagamento del dovuto in forza della sentenza CP_3
del Giudice di Pace emendata e nessun rilievo assume il fatto che la stessa non abbia informato le creditrici di aver eseguito il pagamento, essendo piuttosto onere di queste ultime verificare la solvenza prima di dare avvio al pignoramento, notificato in data 29.11.2018.
Le odierne appellanti hanno poi illegittimamente proseguito l'azione esecutiva per un credito, una volta riconosciuto ed evidentemente riscosso il pagamento intervenuto, di modesta entità
(€ 391,74 da dividere in due), per spese di esecuzione peraltro non esigibili e, laddove prodromiche all'esecuzione (spese notifica precetto), comunque non necessarie, tenuto conto della complessiva condotta tenuta da che ha garantito una tempistica affatto CP_3
anomala.
L'aver proceduto ugualmente in executivis ha dato luogo, pertanto, ad una situazione contraria a buona fede, o comunque tale da non rinvenire corrispondenza alcuna tra il mezzo processuale ed il suo fine tipico.
Oltre dunque a contravvenire al divieto di frazionamento del credito (due precetti notificati e due pignoramenti proposti, fondati su unico titolo esecutivo), le creditrici procedenti hanno mantenuto una linea di condotta qualificabile come “abusiva” che nemmeno questa Corte ritiene di poter giustificare ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
Nessun rischio concreto alla effettiva riscossione finale del credito poteva dirsi presente a fronte della solvibilità dell'Assicurazione debitrice.
*
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 3084/2021 di accoglimento dell'opposizione proposta da e conseguente dichiarazione di CP_3
estinzione delle procedure esecutive riunite n. R.E. 85/2019 e 86/2019 promosse da CP_1
e previa correzione di errore materiale presente nel dispositivo della
[...] Controparte_2
citata sentenza là dove, alla pag. 5, rigo 13 si legge “... in favore della convenuta CP_5
anziché “... in favore di ”. Controparte_6
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Nulla per la fase istruttoria perché non espletata.
pagina 8 di 10 Va altresì prevista in capo alla parte soccombente, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 93 co. 3 cpc, quale misura avente finalità deflattive del contenzioso, che mira alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
Ai fini della condanna ex art. 96, co. 3, cpc, costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado in tutte e tre le occasioni in cui si è pronunciato, e così: l'ordinanza dell'8.01.2020 che ha accolto l'opposizione ex art. 615 cpc e per l'effetto ha sospeso la procedura esecutiva n. R.E. 85/2019 a cui era stata riunita la n. R.E. 86/2019, l'ordinanza collegiale in data 20.02.2020 che ha rigettato il reclamo ex art. 669-terdecies cpc di cui al n. 665/2020 R.G. avverso l'ordinanza dell'8.01.2020, ed infine, la sentenza qui impugnata n. 3084/2021 che ha definitivamente accolto l'opposizione all'esecuzione, una volta introdotta dalle odierne appellanti la fase di merito.
Tale condanna non richiede la prova del danno, essendo sufficiente la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, previa correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata
(rigo 13 pg. 5) ove, al posto di “... in favore della convenuta ”, deve leggersi “... in CP_5 favore di ”, Controparte_6
rigetta l'appello e, a conferma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da con conferma della declaratoria di estinzione delle procedure Controparte_6 esecutive riunite n. R.E. 85/2019 e 86/2019 promosse da e CP_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_1 Controparte_2
in favore dell'appellata che liquida in € 494,00 oltre spese Controparte_6
generali ed oneri come per legge.
Condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2
dell'appellata, della somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 21.01.2024.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 42/2022 promossa da:
(C.F. ), CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PELUSO GIUSEPPE
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PELUSO GIUSEPPE Corso Colombo 1, Cerenzia;
giuseppe. rotone. it Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. IAQUINTA MARIA, via Bovio 16, San Giovanni in Fiore (CS)
Email_3
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 3084/21, resa dal Tribunale di Bologna a definizione del giudizio recante R.G. n. 3109/2020, pubblicata il 22.12.2021
Assegnata a decisione in data 1.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 716/2018, il Giudice di Pace di Crotone condannava, tra gli altri, CP_3
, al pagamento, in favore di , di € 1.902,88 a titolo di risarcimento danni
[...] CP_1
pagina 1 di 10 alla sua persona oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, ed in favore di di € 1.805,34 a titolo di risarcimento danni alla sua persona oltre interessi Controparte_2
legali dalla data del sinistro al soddisfo.
La sentenza veniva notificata con la formula esecutiva unitamente ai pedissequi atti di precetto. L'intimazione di pagamento aveva ad oggetto la sola sorte capitale poiché le spese liquidate andavano a formare oggetto di procedimento per correzione di errore materiale introdotto da . Controparte_3
Alla notifica dei precetti seguivano due pignoramenti presso terzi (R.E. 85/2019 e 86/2019) che venivano riuniti in una unica procedura esecutiva.
proponeva opposizione alla procedura esecutiva ex art 615 cpc, Controparte_3
chiedendo la sospensione della stessa, stante il soddisfacimento del credito intervenuto a seguito della definizione del procedimento per correzione errore materiale della sentenza del
Giudice di Pace, e comunque prima della notifica (in data 6.12.2018) del pignoramento.
Il Giudice dell'esecuzione accoglieva l'opposizione, sospendeva la procedura esecutiva, concedeva, ai sensi dell'art. 616 cpc, termine per l'introduzione del giudizio di merito e condannava alle spese legali le odierne appellanti.
Rilevava in particolare il Giudice “che il comportamento processuale delle creditrici appare porsi in contrasto sia con il principio di correttezza e buonafede oltre che rappresentare un abuso del diritto avendo provveduto a far notificare (06 dicembre 2018) atti di pignoramento datato 29 novembre 2018 quando aveva già ricevuto il pagamento (vds assegni trasmessi il 28 novembre 2018)”; “che l'impulso dato dalle creditrici alla procedura esecutiva, nonostante l'integrale pagamento dell'importo dovuto in base alla sentenza n. 716/2018 emessa dal Giudice di Pace di Crotone poi corretta, costituisce un esercizio abusivo del processo esecutivo in quanto non vi è corrispondenza tra il mezzo processuale
(impulso all'azione esecutiva) e il suo fine (soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo).
In proposito occorre precisare che quand'anche dopo il pagamento fosse residuato un credito per spese legali o interessi è onere del creditore di sollecitare, prima di procedere o proseguire in via esecutiva, il debitore ad un adempimento spontaneo dell'importo residuato, inadempiuto il quale, procedere o proseguire in via esecutiva è contrario a buona fede o comunque non risponde ad un interesse giuridicamente tutelabile nell'attuale contesto normativo ( Cass. Civ. sent. n. 25224/2015)”; e che “la
Cassazione è giunta alla conclusione che non è possibile attivare o proseguire un'azione esecutiva e, pertanto, non è possibile notificare il titolo esecutivo e il precetto senza prima aver informato il legale pagina 2 di 10 della controparte, soprattutto se il credito per cui si procede è di modesta entità e quando manca un rifiuto espresso diretto ad escludere la volontaria esecuzione del titolo esecutivo (ad esempio non si è ancora a conoscenza della sentenza), talché, solo dopo aver informato il difensore della parte inadempiente dell'intenzione di ottenere l'adempimento coattivo del titolo esecutivo, sarà possibile procedere alla notifica del titolo esecutivo e del precetto per poter, poi, iniziare l'esecuzione forzata”.
Avverso l'ordinanza, le odierne appellanti proponevano reclamo che però veniva respinto.
Precisava il Collegio che “quanto emerge nei fatti è che le odierne reclamanti – malgrado una situazione connotata *dallo scambio di corrispondenza con il legale avversario, *dall'esigenza di correzione dell'errore materiale nella sentenza, *dall'effettivo pagamento comunque avvenuto il
28/11/2018 (ossia il giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza corretta) – hanno deciso senza indugio di insistere congiuntamente nell'attività in executivis, nonostante il complessivo atteggiamento tenuto da e la tempistica che poteva dirsi garantita da parte di quest'ultima; CP_3 dal canto loro, viceversa, le creditrici procedenti hanno mantenuto tale linea di condotta – qualificabile dunque come “abusiva” – anche dopo aver ricevuto il pagamento, che esse hanno pure senz'altro riscosso”. Affermava altresì che “il primario diritto del creditore al pieno e tempestivo soddisfacimento delle proprie ragioni – incluso quindi il pagamento anche delle spese inerenti
l'eventuale esecuzione (così come quelle ad essa prodromiche, fra cui gli oneri di notifica del precetto) – va pur sempre coordinato con l'osservanza dei principi di buona fede e di correttezza, nonché con
l'essenziale divieto di abusare degli strumenti a sua disposizione, con l'obiettivo di mantenere un equo e doveroso contemperamento fra gli interessi di tutte le parti coinvolte”.
Con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2020, e CP_1 Controparte_2
introducevano il giudizio di merito chiedendo di “accertare e dichiarare la regolare attivazione della procedura esecutiva di cui in premessa e, per l'effetto: assegnare alla sig.ra ed Controparte_2 alla sig.ra le somme di cui al procedimento n. 85/19 Reg. Esec. Mob. a cui è stata riunita CP_1 la rge 86/19, pari a complessive € 391,74 da suddividere egualmente;
riformare il provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bologna RGE 85/19 a cui è stata riunita la n.
86/19, con rigetto della chiesta sospensione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del 15% ex art. 15 D.M. 585/ 94 - T. F.- oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzioni al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc”. A fondamento della domanda, il pagamento da parte della debitrice di importi inferiori rispetto alle CP_3
pagina 3 di 10 somme precettate e il conseguente interesse al soddisfacimento del credito residuo, circostanza che escludeva, per le attrici, l'abuso di strumenti processuali.
Si costituiva la quale eccepiva che il residuo rimasto insoluto era costituito dalle CP_3 competenze che sarebbero state maturate per il pignoramento, e che non erano dovute stante anche il rigetto del reclamo, ed insisteva per la conferma di tutti i provvedimenti già intervenuti tra le parti e per la declaratoria di nullità dei pignoramenti presso terzi avviati dalle odierne appellanti.
Assunta la causa in decisione, con sentenza n. 3084/2021, il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione, dichiarava il soddisfacimento e l'estinzione del credito delle Controparte_4
ed estinto il pignoramento;
condannava le attrici al rimborso delle spese legali che, per evidente errore materiale, venivano poste “in favore della convenuta ”. CP_5
Evidenziava il Tribunale “la palese sproporzione tra il mezzo processuale impiegato e il suo fine” e l'assenza di “rischio concreto per la riscossione finale del credito”. Precisava che “il pagamento da parte della debitrice delle somme è avvenuto con tempistiche e modalità che posso a pieno essere considerate come caratterizzate da correttezza e buona fede negoziale”. Ribadiva, come aveva già enunciato il Collegio in sede di reclamo, che la condotta assunta dalle creditrici, “avuto riguardo al contegno tenuto dalla debitrice, deve ritenersi abusiva e in violazione del canone generale di buona fede oggettiva e di correttezza”. Richiamava, infine, giurisprudenza relativa al divieto di frazionamento del credito originariamente unitario e all'esercizio abusivo del processo esecutivo, da riconoscersi quando l'impulso alla procedura esecutiva era successivo al pagamento integrale dell'importo precettato o ancora quando l'inadempimento spontaneo riguardava un modestissimo residuo credito per spese legali o interessi.
Avverso la sentenza proponevano gravame le sig.re e le quali CP_1 Controparte_2 così concludevano: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza laddove “accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da CP_3 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi num. 85/19 rg. Es. con ricorso del 12.02.2019, dichiarando il soddisfacimento e l'estinzione del credito delle sig.re e e CP_1 Controparte_2 dichiarando estinto il pignoramento, con condanna delle creditrici-attrici, e CP_1 CP_2
in solido a rimborsare le spese di lite in favore della convenuta dichiarando
[...] CP_5 estinta la procedura iscritta al n. 85/2019 rg es. riunita alla procedura num. 86/2019 rg. Es. , e per
l'effetto dichiarare: la regolare attivazione della procedura esecutiva di cui in premessa, rigettando la pagina 4 di 10 chiesta sospensione per mancata soddisfazione integrale dei crediti delle appellanti di cui agli atti di precetto notificati, ed assegnare alla sig.ra ed alla sig.ra le somme di cui Controparte_2 CP_1 al procedimento n. 85/19 Reg. Esec. Mob. a cui è stata riunita la rge 86/19, pari a complessive € 195,87 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione”. Il tutto con condanna alle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la , la quale eccepiva il difetto della vocatio in ius, il Controparte_6
difetto di procura e l'assenza di un valido ius postulandi nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e rassegnava, in comparsa, le seguenti conclusioni: “accolte le istanze
e le difese tutte di rigettata ogni avversa e contraria istanza delle Controparte_6 appellanti e statuire e dichiarare la conferma in toto della sentenza CP_1 Controparte_2
n°3084/2021 resa del Tribunale di Bologna nel procedimento n°3109/2019 RG depositata il 22 dicembre 2021, ritenere tutte fondate le difese di e disporne il relativo Controparte_6 accoglimento. Condannare e a pagare le spese e le competenze del CP_1 Controparte_2 presente giudizio di appello oltre a condanna alle spese per lite temeraria in favore di
[...]
”. Controparte_6
All'udienza di trattazione del 19.04.2022, tenutasi in modalità cartolare, le appellanti contestavano i vizi dell'atto di appello sollevati dalla appellata e insistevano per la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni (che così integrava: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_6
d'Appello adìta, mandare respinta e disattesa ogni istanza di parte appellante, accogliere integralmente ogni difesa di per come esposta in atti tutti di causa, modificare la sola Controparte_6 parte della sentenza appellata alla pag. 5) rigo 13 del
PQM
ove si legge il nome di certa CP_5 anziché di . Condannare le appellanti a pagare in favore di Controparte_6 [...]
le spese e le competenze tutte di questa ennesima fase processuale”), la causa, Controparte_6 previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione all'udienza cartolare dell'1.10.2024, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
Solo la depositava scritti conclusivi. Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare vanno respinte le eccezioni tutte sollevate da parte appellata.
pagina 5 di 10 Quanto al difetto della vocatio in ius, l'atto contiene l'indicazione dei termini a comparire e l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. ed è stato notificato al procuratore di parte appellata, la cui costituzione ha comunque sanato gli eventuali vizi della citazione.
La procura rilasciata dalle sig.re in data 28.02.2020 è estesa alla Controparte_4
rappresentanza "in ogni fase e grado nella controversia contro , il che comprende Controparte_6
dunque anche il presente giudizio di II grado.
Sulla scia dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), va infine ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
La specificità dei motivi d'appello non esige una particolare forma sacramentale;
ed è invito ricorrente al giudicante, da parte dei giudici di legittimità, di “badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto” (Cass. Sez. 6, ordinanza 30.05.2018 n. 13535).
La Cassazione ha avuto più volte modo di ribadire (ex multis Cass 13993/2020) che gli articoli
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Tale insegnamento è peraltro conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 6 CEDU, in forza del quale gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950". (Corte EDU, II sezione, 28.6.2005, Zednìk c.
Repubblica Ceca, in causa 74328/01; Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, in causa
2602/06; e Corte EDU, sez., 24.4.2008. Kemp c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05;
pagina 6 di 10 Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza 05.05.2017 n. 10916; Cass. SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, cit.; Cass.
Sez. 6, ordinanza 30.05.2018 n. 13535, cit.).
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può dunque sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass Civ.2020/23781 che richiama Cass. 12 febbraio 2016, n.
2814).
*
L'appello è palesemente infondato.
E' dimostrato dalla cronologia degli eventi e dalla corrispondenza intercorsa tra i rispettivi difensori che l'esecuzione avviata dalle odierne appellanti, oltre a violare il divieto del frazionamento del credito, costituisce esercizio abusivo del processo.
Il pagamento da parte di intervenuto prima dell'avvio della procedura esecutiva e Pt_1 appena un giorno dopo la pubblicazione della correzione della sentenza di condanna - peraltro riguardante proprio una quota degli importi spettanti alla parte vittoriosa –, contrasta con la scelta di procedere in executivis ed anche di persistere nell'intrapresa procedura esecutiva, scelta che esula dall'ambito di un interesse giuridicamente tutelabile.
Certamente condivisibile il giudizio espresso in proposito dal Tribunale in sede di reclamo:
“il primario diritto del creditore al pieno e tempestivo soddisfacimento delle proprie ragioni – incluso quindi il pagamento anche delle spese inerenti l'eventuale esecuzione (così come quelle ad essa prodromiche, fra cui gli oneri di notifica del precetto) – va pur sempre coordinato con l'osservanza dei principi di buona fede e di correttezza, nonché con l'essenziale divieto di abusare degli strumenti a sua disposizione, con l'obiettivo di mantenere un equo e doveroso contemperamento fra gli interessi di tutte le parti coinvolte”.
Le tempistiche di pagamento pretese dalle creditrici non erano oggettivamente compatibili con la struttura societaria della debitrice, la quale si è tuttavia mostrata da subito disponibile al pagamento previa correzione dell'errore materiale presente nella sentenza di condanna, procedura che la ha attivato prima degli atti di precetto e che è stata definita con CP_3
provvedimento del 27.11.2018. pagina 7 di 10 La in data 28.11.2018 ha effettuato il pagamento del dovuto in forza della sentenza CP_3
del Giudice di Pace emendata e nessun rilievo assume il fatto che la stessa non abbia informato le creditrici di aver eseguito il pagamento, essendo piuttosto onere di queste ultime verificare la solvenza prima di dare avvio al pignoramento, notificato in data 29.11.2018.
Le odierne appellanti hanno poi illegittimamente proseguito l'azione esecutiva per un credito, una volta riconosciuto ed evidentemente riscosso il pagamento intervenuto, di modesta entità
(€ 391,74 da dividere in due), per spese di esecuzione peraltro non esigibili e, laddove prodromiche all'esecuzione (spese notifica precetto), comunque non necessarie, tenuto conto della complessiva condotta tenuta da che ha garantito una tempistica affatto CP_3
anomala.
L'aver proceduto ugualmente in executivis ha dato luogo, pertanto, ad una situazione contraria a buona fede, o comunque tale da non rinvenire corrispondenza alcuna tra il mezzo processuale ed il suo fine tipico.
Oltre dunque a contravvenire al divieto di frazionamento del credito (due precetti notificati e due pignoramenti proposti, fondati su unico titolo esecutivo), le creditrici procedenti hanno mantenuto una linea di condotta qualificabile come “abusiva” che nemmeno questa Corte ritiene di poter giustificare ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
Nessun rischio concreto alla effettiva riscossione finale del credito poteva dirsi presente a fronte della solvibilità dell'Assicurazione debitrice.
*
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 3084/2021 di accoglimento dell'opposizione proposta da e conseguente dichiarazione di CP_3
estinzione delle procedure esecutive riunite n. R.E. 85/2019 e 86/2019 promosse da CP_1
e previa correzione di errore materiale presente nel dispositivo della
[...] Controparte_2
citata sentenza là dove, alla pag. 5, rigo 13 si legge “... in favore della convenuta CP_5
anziché “... in favore di ”. Controparte_6
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Nulla per la fase istruttoria perché non espletata.
pagina 8 di 10 Va altresì prevista in capo alla parte soccombente, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 93 co. 3 cpc, quale misura avente finalità deflattive del contenzioso, che mira alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
Ai fini della condanna ex art. 96, co. 3, cpc, costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado in tutte e tre le occasioni in cui si è pronunciato, e così: l'ordinanza dell'8.01.2020 che ha accolto l'opposizione ex art. 615 cpc e per l'effetto ha sospeso la procedura esecutiva n. R.E. 85/2019 a cui era stata riunita la n. R.E. 86/2019, l'ordinanza collegiale in data 20.02.2020 che ha rigettato il reclamo ex art. 669-terdecies cpc di cui al n. 665/2020 R.G. avverso l'ordinanza dell'8.01.2020, ed infine, la sentenza qui impugnata n. 3084/2021 che ha definitivamente accolto l'opposizione all'esecuzione, una volta introdotta dalle odierne appellanti la fase di merito.
Tale condanna non richiede la prova del danno, essendo sufficiente la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, previa correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata
(rigo 13 pg. 5) ove, al posto di “... in favore della convenuta ”, deve leggersi “... in CP_5 favore di ”, Controparte_6
rigetta l'appello e, a conferma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da con conferma della declaratoria di estinzione delle procedure Controparte_6 esecutive riunite n. R.E. 85/2019 e 86/2019 promosse da e CP_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_1 Controparte_2
in favore dell'appellata che liquida in € 494,00 oltre spese Controparte_6
generali ed oneri come per legge.
Condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2
dell'appellata, della somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 21.01.2024.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
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