Articolo 3 della Legge 28 giugno 1954, n. 458
Articolo 2
Versione
3 agosto 1954
Art. 3.
Alla spesa di cui al precedente art. 2 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 agosto 1954