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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5887 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1134/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Carla Quota Presidente dott. Paolo Filippone Giudice dott.ssa Alice Zorzi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1134/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pavan e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Olivo, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Dolo, Via Garibaldi
45, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ) e (CF. ), in CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 luogo di , rappresentate e difese dall'avv. Francesco Lorenzin e dall'avv. Valentino Parte_2
Poppi ed elettivamente domiciliata nello studio dei medesimi difensori sito in Dolo (VE) in Via
Garibaldi n. 65, giusta procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gobbo CP_3 C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 31044 Montebelluna (TV), Viale della Vittoria n. 8, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza parziale del 05.11.2024, qui integralmente richiamata, veniva ricostruita la vicenda come segue: “ ha citato in giudizio i fratelli , Parte_1 Parte_2 [...]
e , figlia del defunto fratello , al fine di chiedere lo scioglimento CP_3 CP_4 CP_5 della comunione ereditaria in morte del padre sulla base del testamento Persona_1 olografo del 16.06.2017 che ha previsto l'assegnazione a della piena proprietà Parte_2 della casa e del garage in Oriago di Mira, via Monte del Pascolo 5; a la somma Parte_1 di € 80.000, a la somma di € 40.000 e a la somma di € 30.000; CP_3 Parte_3 deducendo che, alla data di redazione del testamento, possedeva circa € 4.000 Persona_1 in conto corrente ed € 67.571 in fondi comuni, mentre la maggior parte del suo patrimonio finanziario era rappresentato dalle due polizze assicurative del valore di € 122.711 accese e implementate con il denaro del suo conto corrente;
deducendo che, dopo la pubblicazione del testamento, si sarebbe impossessato della casa e degli arredi, oltre che deli Parte_2 oggetti d'oro e dell'automobile; deducendo inoltre che avrebbe chiesto il Parte_2 riscatto delle due polizze assicurative che la banca ha liquidato ai quattro eredi in parti uguali per una somma di € 30.119,37 ciascuno;
deducendo, ai fini dello scioglimento della comunione, che le polizze invece avrebbero dovuto rientrare nella massa da dividere;
deducendo che il patrimonio al netto ammonta ad € 295.641 e la quota di riserva per il legittimari ammonterebbe ad € 49.240; deducendo che, esaurite le assegnazioni testamentarie ex re certa, rimarrebbe da dividere per ciascuno degli eredi l'importo di € 25.641 secondo il criterio della successione legittima.
Parte attrice ha pertanto chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, l'assegnazione della somma di € 86.410, detraendo dall'importo quanto già percepito con la liquidazione delle polizze vita, nonché la condanna di a conferire alla massa ereditaria la somma Parte_2 di € 10.000 ricevuta a titolo di prestito dal padre, con gli interessi dalla domanda al saldo, con vittoria di spese e compensi.
si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte e Parte_2 precisando che, entrato in possesso dell'abitazione paterna, ha dovuto smaltire tutti gli arredi presenti all'interno della stessa sostenendo i costi di smaltimento, quanto alla vettura, sarebbe rimasta parcheggiata nel cortile dell'allora abitazione del padre, quanto ai preziosi nessun oggetto d'oro è stato rinvenuto nell'abitazione del padre;
deducendo inoltre che le due polizze vita non sono comprese nell'asse ereditario perché spettano al beneficiario per diritto proprio pagina 2 di 6 e non rientrano nella successione;
deducendo altresì che anche la ricorrente ha ricevuto dal padre in vita delle somme di denaro che non sono state considerate nel donatum;
deducendo inoltre che, in primo luogo, con riferimento alle somme ancora giacenti, queste ultime dovranno essere assegnate a e fino a soddisfare la quota loro assegnata Parte_1 CP_3 con testamento e, in secondo luogo, che l'importo residuo andrà diviso in proporzione della propria quota ereditaria.
Il convenuto ha pertanto chiesto di disporre lo scioglimento della comunione Parte_2 ereditaria e l'assegnazione allo stesso della somma di € 8.068,15, nonché di condannare CP_4
a conferire nella massa ereditaria la somma di € 8.300 ricevuta a titolo di donazione, di
[...] rigettare la richiesta di parte attrice relativamente alla domanda di restituzione di quanto percepito dalla liquidazione delle polizze vita, rigettare la richiesta di condanna alle spese, con vittoria di spese e compensi.
si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte e CP_3 deducendo di aver inviato agli altri chiamati all'eredità di , una raccomandata Persona_1 volta a ricostruire l'asse ereditario, con accordo di reintegrazione di legittima, data la lesione della quota subita dalla stessa ex testamento;
deducendo che nelle more avrebbe sostenuto ingenti spese al fine di ricostruire il patrimonio attivo e passivo dell'eredità dal padre e che, ai fini dell'individuazione della quota di legittima, il valore del patrimonio ereditario è di complessivi € 353.612,11; deducendo inoltre che la quota di legge riservata ai legittimari è pari ad 1/6 per e , mentre per e la CP_3 CP_4 Parte_1 Parte_2 quota disponibile e di riserva è pari complessivamente a 4/6, per tali motivi si evince che la quota riservata a ciascuno dei legittimari è pari a: € 58.935,35 a;
€ 58.935,35 a CP_3
; € 75.741,40 a;
€ 160.000,00 a;
deducendo di non CP_4 Parte_1 Parte_2 avere mai incassato alcuna somma delle polizze né altri beni;
deducendo che nelle more ha accettato l'eredità con beneficio di inventario;
deducendo altresì che in data 29.10.2019 le è stata notificata domanda di mediazione proposta da che, a causa della mancata CP_4 costituzione di , ha dato esito negativo. Parte_2
ha pertanto chiesto nel merito, in via riconvenzionale, calcolata la quota CP_3 disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e di quanto oggetto di ogni donazione a favore dei coeredi, accertata la natura di investimento delle suindicate polizze qualificate come vita, e accertata la lesione della quota d'eredità riservata alla signora , ha chiesto di disporre la reintegrazione della CP_3
pagina 3 di 6 quota di legittima spettante a quest'ultima, mediante la proporzionale riduzione delle predette
“donazioni” eccedenti la quota, assegnando a la somma di € 58.935,35 o la CP_3 maggiore o minore somma che codesto Tribunale vorrà stabilire, eventualmente mediante restituzione dell'immobile caduto in successione;
condannarsi a conferire alla Parte_2 massa ereditaria la somma di € 10.000 ricevuta a titolo di prestito in data 22.5.2018, con gli interessi dalla domanda al saldo nonché quanto risulterà di giustizia della liquidazione dalle polizze vita da lui ricevuta.”
2. Con la richiamata sentenza il Collegio statuiva quanto segue “ACCERTA che le polizze- investimento intestate a presenti agli atti rientrano nell'asse ereditario;
Persona_1
ACCERTA che ha donato a la somma di € 10.000; Persona_1 Parte_2
ACCERTA che ha donato a la somma di € 8.300; Persona_1 Parte_3
RIMETTE sul ruolo istruttorio il presente fascicolo per le successive determinazioni che verranno assunte con separata ordinanza;
”.
3. Successivamente le parti hanno trovato un accordo in ordine alle reciproche posizioni e hanno chiesto congiuntamente, nella precisazione delle conclusioni, quanto segue “1. Darsi atto che nel testamento olografo di 16.6.2017, pubblicato il 06.09.2018 (registrato il Persona_1
14.09.2018) dalla dott.ssa Notaio in Mira, la disposizione relativa Persona_2 all'assegnazione di € 40.000,00 a , che ha accettato l'eredità con beneficio CP_3
d'inventario, è lesiva della quota di legittima a lei spettante, pari ad 1/6 del patrimonio netto, per il valore di € 10.830,17.
2. Darsi atto che la quota di riserva spettante a è pari ad € 50.830,17 e che la CP_3 signora deve essere rimborsata delle spese sostenute per il pagamento dei debiti CP_3 ereditari per € 4.855,29, per cui dal patrimonio ereditario le spetterà un totale di € 55.686,17.
3. Darsi atto che la parte di patrimonio netto che eccede le disposizioni testamentarie, emendate con il riconoscimento della quota di legittima di , ammonta ad € CP_3
31.840,83 che verrà diviso per tre tra e (quali eredi di CP_1 CP_2 [...]
), e , quindi € 10.613,61 per ciascuna parte.
4. Pt_2 Parte_1 CP_4 CP_2
e devono conferire alla massa l'importo di € 30.119 per la quota parte delle polizze CP_1 assicurative alle quali non aveva diritto e l'importo di € 10.000 ai sensi Parte_2 dell'art. 737 c.c. e deve conferire alla massa l'importo di € 8.300 ai sensi dell'art. CP_4
737 c.c. Devolversi l'eredità di nel seguente modo: a e Persona_1 CP_2 Pt_2
pagina 4 di 6 CP_
è assegnata la proprietà dell'immobile, indicato al Catasto Fabbricati del Comune di
Mira: Sez. Urbana, Fg. 14, Part. 314, Sub 1, Cat. A/4, Cl. 6, Consistenza 6,5 vani, Rendita €
402,84, via Monte del Pascolo n. 5, piano T-1; Sez. Urbana, Fg. 14, Part. 314, Sub 2, Cat. C/6,
Cl. 6, Consistenza 31 m², Rendita € 65,07, via Monte del Pascolo n. 5, piano T, per il valore di
€ 135.000,00, la proprietà del veicolo Renault BB2U05, targato DG117DD, telaio
VF1BB2U0537292586, per il valore di € 10,00, assumendosi l'obbligo di assolvere il pagamento della tassa di circolazione e sanzioni per gli anni pregressi, nonché la somma di €
10.613,61; a è assegnata la somma di € 90.613,61, della quale è stato già Parte_1 percepito l'importo di € 30.119,00 e, per il residuo le sono assegnati i fondi cod. 4921140
IT0004921141 e Profilo Difesa del deposito amministrato n.13934/3100/03244917 presso
Intesa San Paolo Spa fondo EPS Flessibile 20cod.4921140 IT0004921141 e Profilo CP_6
II cod.5285150 IT0005285157 per un importo presunto di € 56.000 ed il deposito del conto corrente n.13934/1000/00012356 presso Intesa San Paolo Spa per l'importo presunto di €
1.600, rapporti bancari che saranno estinti a cura e spese di , nonché la somma Parte_1 di € 2.894,61 che le sarà versata da e;
CP_2 CP_1
a è assegnata la somma di € 55.686,17 della quale ha già percepito l'importo di CP_3
€ 31.459,00, oltre all'importo di € 8.541,00 mediante bonifico bancario del 27.06.2025, mentre il residuo di € 15.686,17 le verrà corrisposto da e mediante assegno CP_2 CP_1 circolare non trasferibile intestato a , che viene custodito dall'avv. Valentina CP_3
Poppi e verrà consegnato da quest'ultima a con la pubblicazione della sentenza CP_3 del procedimento in epigrafe;
a è assegnata la somma di € 40.613,61 della quale CP_4 ha già percepito l'importo di € 30.119,00 e, previa compensazione con l'ammontare della donazione di € 8.300,00 che essa deve conferire, il residuo di € 2.194,61 le verrà pagato da
[...]
e ; CP_2 CP_1
Le spese tutte del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, salvo le spese per la tassazione delle sentenze, di cui al procedimento in epigrafe, che vengono ripartite tra tutte le parti in base alle loro percentuali di eredità di: 43,78% per e CP_2 CP_1
, 27,34% per 16,67% per e 12,21% per . Nelle stesse percentuali
[...] Pt_1 CP_3 CP_4 saranno regolati eventuali crediti e spese successivi.”
4. La concorde individuazione del valore dei beni dell'asse, unitamente alla perizia di stima in atti, ha consentito di ritenere superflua qualunque ulteriore attività istruttoria e la causa matura per la decisione.
pagina 5 di 6 5. Le conclusioni congiunte depositate dalle parti e l'assenza di contestazione in ordine ai profili oggetto del contendere in fase di precisazione delle conclusioni consentono a questo Tribunale di far proprie le conclusioni rassegnate dalle parti in applicazione del principio di non contestazione.
6. Le spese di lite, in assenza di contestazioni, e avendo le parti sostanzialmente raggiunto un'intesa in ordine ai profili divisionali vengo integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCERTA che la disposizione testamentaria di è lesiva della quota di legittima di Persona_1
per una somma pari ad € 10.830,17; CP_3
ACCERTA che le spese anticipate da per una somma pari ad € 4855,29 devono essere CP_3 imputate all'asse ereditario;
ACCERTA che il patrimonio netto che eccede le disposizioni testamentarie ammonta ad € 31.840,83 da dividere in tre parti uguali tra e (per la quota di ), CP_1 CP_2 Parte_2 Pt_1 e
[...] CP_4
ACCERTA che deve conferire alla massa ereditaria € 8.300,00; CP_4 ACCERTA che e devono conferire alla massa ereditaria 40.119,00; CP_2 CP_1 ACCERTA che l'eredità di viene divisa nel seguente modo: “a e Persona_1 CP_2 CP_1
è assegnata la proprietà dell'immobile, indicato al Catasto Fabbricati del Comune di Mira: Sez.
[...] Urbana, Fg. 14, Part. 314, Sub 1, Cat. A/4, Cl. 6, Consistenza 6,5 vani, Rendita € 402,84, via Monte del Pascolo n. 5, piano T-1; Sez. Urbana, Fg. 14, Part. 314, Sub 2, Cat. C/6, Cl. 6, Consistenza 31 m², Rendita € 65,07, via Monte del Pascolo n. 5, piano T;
nonché la proprietà del veicolo Renault BB2U05, targato DG117DD, telaio VF1BB2U0537292586; a è assegnata la somma di € 90.613,61, della quale è stato già percepito l'importo di € Parte_1 30.119,00 e, per il residuo le sono assegnati i fondi cod. 4921140 IT0004921141 e Profilo Difesa del deposito amministrato n.13934/3100/03244917 presso Intesa San Paolo Spa fondo EPS Flessibile 20cod.4921140 IT0004921141 e Profilo FL Difesa II cod.5285150 IT0005285157 ed il deposito del conto corrente n.13934/1000/00012356 presso Intesa San Paolo Spa;
a è assegnata la somma di € 55.686,17 della quale ha già percepito l'importo di € CP_3 40.000,00, residuando pertanto € 15.686,17; a è assegnata la somma di € 40.613,61 della quale ha già percepito l'importo di € CP_4 30.119,00 e, previa compensazione con l'ammontare della donazione di € 8.300,00 che essa deve conferire, residuano da percepire € 2.194,61”; CONDANNA e al pagamento di € 2.894,61 in favore di nonché CP_2 CP_1 Parte_1 di € 15.686,17 in favore di ed € 2.194,61 in favore di CP_3 CP_4
COMPENSA tra le parti le spese di lite. AUTORIZZA la trascrizione delle presenti statuizioni presso la Conservatoria dei registri Immobiliari e gli Uffici competenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Alice Zorzi Dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Carla Quota Presidente dott. Paolo Filippone Giudice dott.ssa Alice Zorzi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1134/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pavan e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Olivo, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Dolo, Via Garibaldi
45, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ) e (CF. ), in CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 luogo di , rappresentate e difese dall'avv. Francesco Lorenzin e dall'avv. Valentino Parte_2
Poppi ed elettivamente domiciliata nello studio dei medesimi difensori sito in Dolo (VE) in Via
Garibaldi n. 65, giusta procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gobbo CP_3 C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 31044 Montebelluna (TV), Viale della Vittoria n. 8, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza parziale del 05.11.2024, qui integralmente richiamata, veniva ricostruita la vicenda come segue: “ ha citato in giudizio i fratelli , Parte_1 Parte_2 [...]
e , figlia del defunto fratello , al fine di chiedere lo scioglimento CP_3 CP_4 CP_5 della comunione ereditaria in morte del padre sulla base del testamento Persona_1 olografo del 16.06.2017 che ha previsto l'assegnazione a della piena proprietà Parte_2 della casa e del garage in Oriago di Mira, via Monte del Pascolo 5; a la somma Parte_1 di € 80.000, a la somma di € 40.000 e a la somma di € 30.000; CP_3 Parte_3 deducendo che, alla data di redazione del testamento, possedeva circa € 4.000 Persona_1 in conto corrente ed € 67.571 in fondi comuni, mentre la maggior parte del suo patrimonio finanziario era rappresentato dalle due polizze assicurative del valore di € 122.711 accese e implementate con il denaro del suo conto corrente;
deducendo che, dopo la pubblicazione del testamento, si sarebbe impossessato della casa e degli arredi, oltre che deli Parte_2 oggetti d'oro e dell'automobile; deducendo inoltre che avrebbe chiesto il Parte_2 riscatto delle due polizze assicurative che la banca ha liquidato ai quattro eredi in parti uguali per una somma di € 30.119,37 ciascuno;
deducendo, ai fini dello scioglimento della comunione, che le polizze invece avrebbero dovuto rientrare nella massa da dividere;
deducendo che il patrimonio al netto ammonta ad € 295.641 e la quota di riserva per il legittimari ammonterebbe ad € 49.240; deducendo che, esaurite le assegnazioni testamentarie ex re certa, rimarrebbe da dividere per ciascuno degli eredi l'importo di € 25.641 secondo il criterio della successione legittima.
Parte attrice ha pertanto chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, l'assegnazione della somma di € 86.410, detraendo dall'importo quanto già percepito con la liquidazione delle polizze vita, nonché la condanna di a conferire alla massa ereditaria la somma Parte_2 di € 10.000 ricevuta a titolo di prestito dal padre, con gli interessi dalla domanda al saldo, con vittoria di spese e compensi.
si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte e Parte_2 precisando che, entrato in possesso dell'abitazione paterna, ha dovuto smaltire tutti gli arredi presenti all'interno della stessa sostenendo i costi di smaltimento, quanto alla vettura, sarebbe rimasta parcheggiata nel cortile dell'allora abitazione del padre, quanto ai preziosi nessun oggetto d'oro è stato rinvenuto nell'abitazione del padre;
deducendo inoltre che le due polizze vita non sono comprese nell'asse ereditario perché spettano al beneficiario per diritto proprio pagina 2 di 6 e non rientrano nella successione;
deducendo altresì che anche la ricorrente ha ricevuto dal padre in vita delle somme di denaro che non sono state considerate nel donatum;
deducendo inoltre che, in primo luogo, con riferimento alle somme ancora giacenti, queste ultime dovranno essere assegnate a e fino a soddisfare la quota loro assegnata Parte_1 CP_3 con testamento e, in secondo luogo, che l'importo residuo andrà diviso in proporzione della propria quota ereditaria.
Il convenuto ha pertanto chiesto di disporre lo scioglimento della comunione Parte_2 ereditaria e l'assegnazione allo stesso della somma di € 8.068,15, nonché di condannare CP_4
a conferire nella massa ereditaria la somma di € 8.300 ricevuta a titolo di donazione, di
[...] rigettare la richiesta di parte attrice relativamente alla domanda di restituzione di quanto percepito dalla liquidazione delle polizze vita, rigettare la richiesta di condanna alle spese, con vittoria di spese e compensi.
si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte e CP_3 deducendo di aver inviato agli altri chiamati all'eredità di , una raccomandata Persona_1 volta a ricostruire l'asse ereditario, con accordo di reintegrazione di legittima, data la lesione della quota subita dalla stessa ex testamento;
deducendo che nelle more avrebbe sostenuto ingenti spese al fine di ricostruire il patrimonio attivo e passivo dell'eredità dal padre e che, ai fini dell'individuazione della quota di legittima, il valore del patrimonio ereditario è di complessivi € 353.612,11; deducendo inoltre che la quota di legge riservata ai legittimari è pari ad 1/6 per e , mentre per e la CP_3 CP_4 Parte_1 Parte_2 quota disponibile e di riserva è pari complessivamente a 4/6, per tali motivi si evince che la quota riservata a ciascuno dei legittimari è pari a: € 58.935,35 a;
€ 58.935,35 a CP_3
; € 75.741,40 a;
€ 160.000,00 a;
deducendo di non CP_4 Parte_1 Parte_2 avere mai incassato alcuna somma delle polizze né altri beni;
deducendo che nelle more ha accettato l'eredità con beneficio di inventario;
deducendo altresì che in data 29.10.2019 le è stata notificata domanda di mediazione proposta da che, a causa della mancata CP_4 costituzione di , ha dato esito negativo. Parte_2
ha pertanto chiesto nel merito, in via riconvenzionale, calcolata la quota CP_3 disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e di quanto oggetto di ogni donazione a favore dei coeredi, accertata la natura di investimento delle suindicate polizze qualificate come vita, e accertata la lesione della quota d'eredità riservata alla signora , ha chiesto di disporre la reintegrazione della CP_3
pagina 3 di 6 quota di legittima spettante a quest'ultima, mediante la proporzionale riduzione delle predette
“donazioni” eccedenti la quota, assegnando a la somma di € 58.935,35 o la CP_3 maggiore o minore somma che codesto Tribunale vorrà stabilire, eventualmente mediante restituzione dell'immobile caduto in successione;
condannarsi a conferire alla Parte_2 massa ereditaria la somma di € 10.000 ricevuta a titolo di prestito in data 22.5.2018, con gli interessi dalla domanda al saldo nonché quanto risulterà di giustizia della liquidazione dalle polizze vita da lui ricevuta.”
2. Con la richiamata sentenza il Collegio statuiva quanto segue “ACCERTA che le polizze- investimento intestate a presenti agli atti rientrano nell'asse ereditario;
Persona_1
ACCERTA che ha donato a la somma di € 10.000; Persona_1 Parte_2
ACCERTA che ha donato a la somma di € 8.300; Persona_1 Parte_3
RIMETTE sul ruolo istruttorio il presente fascicolo per le successive determinazioni che verranno assunte con separata ordinanza;
”.
3. Successivamente le parti hanno trovato un accordo in ordine alle reciproche posizioni e hanno chiesto congiuntamente, nella precisazione delle conclusioni, quanto segue “1. Darsi atto che nel testamento olografo di 16.6.2017, pubblicato il 06.09.2018 (registrato il Persona_1
14.09.2018) dalla dott.ssa Notaio in Mira, la disposizione relativa Persona_2 all'assegnazione di € 40.000,00 a , che ha accettato l'eredità con beneficio CP_3
d'inventario, è lesiva della quota di legittima a lei spettante, pari ad 1/6 del patrimonio netto, per il valore di € 10.830,17.
2. Darsi atto che la quota di riserva spettante a è pari ad € 50.830,17 e che la CP_3 signora deve essere rimborsata delle spese sostenute per il pagamento dei debiti CP_3 ereditari per € 4.855,29, per cui dal patrimonio ereditario le spetterà un totale di € 55.686,17.
3. Darsi atto che la parte di patrimonio netto che eccede le disposizioni testamentarie, emendate con il riconoscimento della quota di legittima di , ammonta ad € CP_3
31.840,83 che verrà diviso per tre tra e (quali eredi di CP_1 CP_2 [...]
), e , quindi € 10.613,61 per ciascuna parte.
4. Pt_2 Parte_1 CP_4 CP_2
e devono conferire alla massa l'importo di € 30.119 per la quota parte delle polizze CP_1 assicurative alle quali non aveva diritto e l'importo di € 10.000 ai sensi Parte_2 dell'art. 737 c.c. e deve conferire alla massa l'importo di € 8.300 ai sensi dell'art. CP_4
737 c.c. Devolversi l'eredità di nel seguente modo: a e Persona_1 CP_2 Pt_2
pagina 4 di 6 CP_
è assegnata la proprietà dell'immobile, indicato al Catasto Fabbricati del Comune di
Mira: Sez. Urbana, Fg. 14, Part. 314, Sub 1, Cat. A/4, Cl. 6, Consistenza 6,5 vani, Rendita €
402,84, via Monte del Pascolo n. 5, piano T-1; Sez. Urbana, Fg. 14, Part. 314, Sub 2, Cat. C/6,
Cl. 6, Consistenza 31 m², Rendita € 65,07, via Monte del Pascolo n. 5, piano T, per il valore di
€ 135.000,00, la proprietà del veicolo Renault BB2U05, targato DG117DD, telaio
VF1BB2U0537292586, per il valore di € 10,00, assumendosi l'obbligo di assolvere il pagamento della tassa di circolazione e sanzioni per gli anni pregressi, nonché la somma di €
10.613,61; a è assegnata la somma di € 90.613,61, della quale è stato già Parte_1 percepito l'importo di € 30.119,00 e, per il residuo le sono assegnati i fondi cod. 4921140
IT0004921141 e Profilo Difesa del deposito amministrato n.13934/3100/03244917 presso
Intesa San Paolo Spa fondo EPS Flessibile 20cod.4921140 IT0004921141 e Profilo CP_6
II cod.5285150 IT0005285157 per un importo presunto di € 56.000 ed il deposito del conto corrente n.13934/1000/00012356 presso Intesa San Paolo Spa per l'importo presunto di €
1.600, rapporti bancari che saranno estinti a cura e spese di , nonché la somma Parte_1 di € 2.894,61 che le sarà versata da e;
CP_2 CP_1
a è assegnata la somma di € 55.686,17 della quale ha già percepito l'importo di CP_3
€ 31.459,00, oltre all'importo di € 8.541,00 mediante bonifico bancario del 27.06.2025, mentre il residuo di € 15.686,17 le verrà corrisposto da e mediante assegno CP_2 CP_1 circolare non trasferibile intestato a , che viene custodito dall'avv. Valentina CP_3
Poppi e verrà consegnato da quest'ultima a con la pubblicazione della sentenza CP_3 del procedimento in epigrafe;
a è assegnata la somma di € 40.613,61 della quale CP_4 ha già percepito l'importo di € 30.119,00 e, previa compensazione con l'ammontare della donazione di € 8.300,00 che essa deve conferire, il residuo di € 2.194,61 le verrà pagato da
[...]
e ; CP_2 CP_1
Le spese tutte del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, salvo le spese per la tassazione delle sentenze, di cui al procedimento in epigrafe, che vengono ripartite tra tutte le parti in base alle loro percentuali di eredità di: 43,78% per e CP_2 CP_1
, 27,34% per 16,67% per e 12,21% per . Nelle stesse percentuali
[...] Pt_1 CP_3 CP_4 saranno regolati eventuali crediti e spese successivi.”
4. La concorde individuazione del valore dei beni dell'asse, unitamente alla perizia di stima in atti, ha consentito di ritenere superflua qualunque ulteriore attività istruttoria e la causa matura per la decisione.
pagina 5 di 6 5. Le conclusioni congiunte depositate dalle parti e l'assenza di contestazione in ordine ai profili oggetto del contendere in fase di precisazione delle conclusioni consentono a questo Tribunale di far proprie le conclusioni rassegnate dalle parti in applicazione del principio di non contestazione.
6. Le spese di lite, in assenza di contestazioni, e avendo le parti sostanzialmente raggiunto un'intesa in ordine ai profili divisionali vengo integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCERTA che la disposizione testamentaria di è lesiva della quota di legittima di Persona_1
per una somma pari ad € 10.830,17; CP_3
ACCERTA che le spese anticipate da per una somma pari ad € 4855,29 devono essere CP_3 imputate all'asse ereditario;
ACCERTA che il patrimonio netto che eccede le disposizioni testamentarie ammonta ad € 31.840,83 da dividere in tre parti uguali tra e (per la quota di ), CP_1 CP_2 Parte_2 Pt_1 e
[...] CP_4
ACCERTA che deve conferire alla massa ereditaria € 8.300,00; CP_4 ACCERTA che e devono conferire alla massa ereditaria 40.119,00; CP_2 CP_1 ACCERTA che l'eredità di viene divisa nel seguente modo: “a e Persona_1 CP_2 CP_1
è assegnata la proprietà dell'immobile, indicato al Catasto Fabbricati del Comune di Mira: Sez.
[...] Urbana, Fg. 14, Part. 314, Sub 1, Cat. A/4, Cl. 6, Consistenza 6,5 vani, Rendita € 402,84, via Monte del Pascolo n. 5, piano T-1; Sez. Urbana, Fg. 14, Part. 314, Sub 2, Cat. C/6, Cl. 6, Consistenza 31 m², Rendita € 65,07, via Monte del Pascolo n. 5, piano T;
nonché la proprietà del veicolo Renault BB2U05, targato DG117DD, telaio VF1BB2U0537292586; a è assegnata la somma di € 90.613,61, della quale è stato già percepito l'importo di € Parte_1 30.119,00 e, per il residuo le sono assegnati i fondi cod. 4921140 IT0004921141 e Profilo Difesa del deposito amministrato n.13934/3100/03244917 presso Intesa San Paolo Spa fondo EPS Flessibile 20cod.4921140 IT0004921141 e Profilo FL Difesa II cod.5285150 IT0005285157 ed il deposito del conto corrente n.13934/1000/00012356 presso Intesa San Paolo Spa;
a è assegnata la somma di € 55.686,17 della quale ha già percepito l'importo di € CP_3 40.000,00, residuando pertanto € 15.686,17; a è assegnata la somma di € 40.613,61 della quale ha già percepito l'importo di € CP_4 30.119,00 e, previa compensazione con l'ammontare della donazione di € 8.300,00 che essa deve conferire, residuano da percepire € 2.194,61”; CONDANNA e al pagamento di € 2.894,61 in favore di nonché CP_2 CP_1 Parte_1 di € 15.686,17 in favore di ed € 2.194,61 in favore di CP_3 CP_4
COMPENSA tra le parti le spese di lite. AUTORIZZA la trascrizione delle presenti statuizioni presso la Conservatoria dei registri Immobiliari e gli Uffici competenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Alice Zorzi Dott.ssa Maria Carla Quota
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