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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7958 / 2019 r.g.n. promossa da in persona del Parte_1
Commissario ad acta pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. DE MICHELE RITA
ATTORE OPPONENTE CONTRO
In persona del legale rappresentante pro tempore e pro CP_1 tempore dott.ssa rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2
DAMIATA MARCELLO e GENNARO MASTROIANNI CONVENUTO OPPOSTO
in persona del Sindaco pro-tempore, , Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Corso Umberto I, ° Palazzo Comunale, CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Fonti dell'ufficio legale del Comune TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
in persona del Sindaco pro tempore Sig. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale sita in
[...]
Piazza Madrice n.19 rappresentato e difeso dal responsabile CP_4 dell'Avvocatura Avv. Giancarlo Cicala TERZO CHIAMATO IN GARANZIA in persona del Sindaco pro- tempore, Controparte_6 sig. rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Pennisi Controparte_7
TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
in persona del Commissario Prefettizio p.t., Controparte_8 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Barillaro (c.f.
), del foro di Termini Imerese C.F._1
TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Udienza di discussione: 17/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dal in persona Parte_1 del Commissario ad acta avverso il D.I. n. 1039 / 2019 con il quale il Tribunale di Palermo in data 22.02.2019 ingiungeva il pagamento di euro 314.102,05 oltre i.v.a. in split payment /art. 17 ter d.p.r. n. 633/1972, oltre interessi e spese del procedimento a favore della Il credito deriva CP_1 dal contratto di appalto stipulato dal con società convenuta per il Parte_1 servizio di monitoraggio, gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile in posto a servizio dei Comuni di di CP_3 CP_3 di e di , con stipule in data 11/02/2015, CP_4 CP_8 Controparte_6
11/1/2016, 9 /11/2016, e con le determine dirigenziali del 12/2/2016 e del 10/11/2016.
Il ha contestato l'ingiunzione del Tribunale Parte_1
Ordinario di Palermo assumendo trattarsi di un credito che non possa essere avanzato dalla avendo il con atto in notaio CP_1 Parte_1 Per_1 di Termini Imerese del 14.06.2016, rep. 7619 racc. 5937, (cfr. all.to
[...] fascicolo parte opponente) ceduto pro solvendo alla il proprio CP_1 credito per la complessiva somma di € 164.556,10 vantato nei confronti dei e , risultante da una Parte_2 CP_4 Controparte_6 CP_8 parte delle fatture emesse e oggetto del decreto ingiuntivo opposto, meglio specificate in atto di opposizione, e ha chiesto di essere manlevata dai
Comuni cessionari del credito. La convenuta ha contestato l'opposizione ribadendo l'assoluta infondatezza dell'eccezione sollevata dal esponendo che la ha Parte_1 CP_1 preventivamente adempiuto all'onere della intimazione di quanto dovuto nei confronti dei Comuni e , , CP_4 CP_3 Controparte_6 CP_8 diffidandoli ad effettuare il pagamento dovuto da ciascuno di loro (note 01.02.2017, all.ti nn. 3 - 4 – 5 – 6) inoltrate a mezzo PEC. Autorizzata la chiamata in garanzia dei già menzionati Enti, i terzi hanno chiesto rigettarsi le domande formulate nei loro confronti per i motivi specificati in atti. Con ordinanza del 17/12/2019 il G.I. ha dichiarato il D.I. provvisoriamente esecutivo, e ha disposto una consulenza contabile che, dalla ricostruzione e definizione degli obblighi sorti inter partes, quantificasse esattamente le somme a deconto del credito di vantato sia direttamente nei confronti CP_1 del che nei confronti di soggetti terzi debitori di quest'ultimo in Pt_3 sede di esecuzione: tutto ciò al fine della esatta corrispondenza del credito ingiunto al residuo effettivamente dovuto.
Il Giudice dopo avere trattenuto la casa per la decisione ha quindi richiesto al c.t.u. un chiarimento, a esplicazione di una prima relazione integrativa del 12/7/2022, che era stata già richiesta dal G.I. con riferimento ai conteggi e all'individuazione del valore del credito riportato nel ventaglio delle ipotesi formulate (in particolare numero 2) e numero 4) della relazione). La causa in esito al terzo responso del consulente è stata quindi discussa ai sensi dell'art. 281 quinques comma 2 c.p.c. all'udienza del 17/12/2024.
2 – L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata. Con ordinanza 17/12/2019 questo Tribunale, nel concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1039/2019 aveva già precisato che
“l'opponente appare legittimato passivo in ordine alla dedotta obbligazione e che la cessione pro solvendo non esonera il cedente dall'obbligo di pagamento”. Quello esposto individua il criterio informatore della presente decisione.
Punto incontroverso della pronuncia è che il opponente ha Parte_1 commissionato alla l'appalto del servizio di gestione e CP_1 manutenzione unitario dell'impianto di depurazione consortile sito in Contrada Ciachea, in virtù dell'accordo sottoscritto con gli altri Enti Comunali interessati al servizio, e specificamente il Controparte_3
e e l'Agglomerato Industriale di Carini. CP_4 CP_8 Controparte_6
Il motivo portante dell'opposizione riguarda l'intervenuta cessione a favore di da parte del del credito da questo vantato per CP_1 Parte_1 il complessivo importo di euro 164.556,10 nei confronti dei Parte_2
femmine e risultante da una parte delle fatture CP_4 CP_6 CP_8 emesse. Il motivo è infondato. E' principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “ La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista dall'art. 1198 cod.civ., non comporta la immediata liberazione del debitore originario, che consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma comporta l'affiancamento credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario” (così secondo la massima del Consigliere estensore, Cassazione Civile sentenza n. 6558 del 29/3/2005). La creditrice opposta ha dimostrato di avere preventivamente adempiuto all'onere della richiesta di quanto dovuto, diffidando i Comuni di CP_4
e ad effettuare il pagamento di CP_3 Controparte_6 CP_8 pertinenza con note del 01.02.2017 (cfr. all.ti nn. 3 - 4 – 5 – 6); e ha puntualizzato che ciascuno degli Enti sollecitati o non ha corrisposto all'invito di pagamento rimanendo anch'esso inadempiente (così il
[...]
e il o ha respinto la richiesta di CP_8 Controparte_6 pagamento o si è trovato nella impossibilità di effettuare il pagamento per insolvenza: A) il ha dichiarato che “. . . le fatture del Controparte_4
n. 1 e 4 del 15/11/2016 non riportavano Parte_1 Parte_1 gli importi indicati nell'atto di cessione dei crediti e sono state rifiutate nei termini di legge con le motivazioni rese note con la Ns. nota prot. 22164 del 27/11/2016”; (cfr. all. n. 7); B) il con deliberazione del Consiglio Comunale n. Controparte_3
36 del 30.04.2016 era stato dichiarato in stato di dissesto finanziario e il di Controparte_9 CP_10
Separata IRSAP in data 21.10.2016 - in data antecedente alla
[...] sottoscrizione dell'atto di cessione dei crediti del 9.11.2016 - aveva presentato formale istanza di ammissione alla massa passiva. L'opposta ha del resto salvaguardato le proprie ragioni ingiungendo l'adempimento della 29 fatture rimaste impagate e ha contestato al Parte_1 Parte opponente che era suo precipuo obbligo, “… oltre quello Parte_1 di garantire l'esistenza del credito, anche quello di comunicare alla cessionaria ogni circostanza ostativa al recupero del credito ceduto, ivi compresa, come ovvio, la contestazione alla cedente dello stesso credito da parte del debitore ceduto, vieppiù laddove quest'ultimo sia, come nel caso di specie, una pubblica amministrazione”, e ha rammentato che “in sede di sottoscrizione dell'atto di cessione di credito del 9.11.2016, il cedente aveva espressamente garantito davanti al Notaio Parte_1
(art. 2) l'esistenza dei crediti oggetto di cessione, nonché delle prestazioni da cui gli stessi derivavano e che i medesimi fossero di sua assoluta e legittima pertinenza, liberi da pegni, sequestri, pignoramenti, privilegi o vincoli di qualunque tipo” Da qui la diffida del luglio 2017 al pagamento della somma di euro 349.627,38. Si tratta di contegno processuale che è del tutto allineato alla ratio che è dato evincere dallo sviluppo della Giurisprudenza di legittimità (in particolare
Cassazione Civile, ordinanza 28 maggio 2020 n. 10092) che ha sancito che nel caso di cessione pro solvendo il cessionario è gravato dall'onere di dimostrare di aver previamente escusso, senza successo, il debitore ceduto. L'art. 1198 c.c. stabilisce che “quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito se non risulta diversamente dalle parti”.
Ne deriva che la manleva invocata dal è Parte_1 mal postulata. Essa è destinata a introdurre nell'azione per il recupero del credito di motivi di contrasto che sono il frutto della contaminazione CP_1
e della propagazione di eccezioni che riguardano rapporto obbligatorio diverso, di origine contrattuale, tra ed Enti Parte_1 locali;
e sono motivi che finiscono col determinare una sovrapposizione indebita, o confusione, di aree di disciplina codicistica (cessione del credito a scopo di garanzia e cessione del contratto) che nulla condividono con la causa petendi in scrutinio.
3 - La conclusione che precede va altresì riferita all'analisi dei debiti verso il riconosciuti dai Comuni relativa ai processi di esecuzione tra Parte_1 le stesse parti. Si tratta di un'analisi delle obbligazioni pecuniarie tra le stesse e dei conteggi parcellizzati delle quote riferibili a ciascun secondo le CP_3 poste riconosciute in sede di assegnazione che è inconferente rispetto alle ragioni di credito coltivate dalla (verso il ). L'analisi CP_1 Parte_1 allarga il tema della causa petendi, che è quella dell'accertamento del credito intercettando ulteriori ragioni di credito e o di opposizione i quali CP_1 incidono si sui rapporti obbligatori e contrattuali tra ed Enti locali Parte_1 ma appaiono indipendenti rispetto al credito azionato in monitorio.
4 - Per quanto riguarda, invece, le risultanze dell'analisi a chiarimento richieste da ultimo al c.t.u. circa i possibili e alternativi risultati dei conteggi la ha puntualizzato che, a seguito di una prima diffida al CP_1 del 14/7/2017 per il pagamento della somma di euro Parte_1
349.627,38 seguiva un pagamento parziale restando il Parte_1 inadempiente per euro 314.102,05, che è esattamente la somma portata nel decreto ingiuntivo. L'operazione a deconto del credito azionato già invocata dall'Avv. Rita De Michele nella memoria 11/2/2021 per il pagamento di euro
€ 35.527,33 da parte dell'Ansaldo Breda dunque era già stata contemplata dalla società creditrice opposta all'atto del deposito del ricorso monitorio. Ogni diversa ipotesi di quantificazione deve pertanto essere disattesa. Le spese seguono secondo il principio della soccombenza. Nei rapporti tra l'attrice e gli Enti locali vanno liquidati ai minimi tariffari riferibili alle fasi processuali trattate, avendo i chiamati in causa coltivato motivi diversi da quelli scrutinabili e accolti. Per valore, durata ed entità si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
[...]
in persona del Commissario ad acta contro Parte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore con chiamata di CP_1 terzo nei confronti di n persona del Sindaco pro- Controparte_3 tempore, n persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 [...]
in persona del Sindaco pro- tempore, Controparte_6 CP_8
in persona del Commissario Prefettizio p.t., così provvede:
[...]
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1039 / 2019 emesso dal
; Controparte_11
Rigetta le domande spiegate nei confronti dei Parte_2 CP_4
e . Controparte_6 CP_8
Condanna il alla Parte_1 rifusione delle spese di causa nei confronti della creditrice opposta CP_1
che liquida in complessivi euro 22.457,00= oltre maggiorazione
[...] forfettaria, c.p.a. e i.v.a.
Condanna il alla Parte_1 rifusione delle spese di causa nei confronti dei Parte_2 CP_4
e che liquida, per ciascuno, in euro Controparte_6 CP_8
5050,00= oltre maggiorazione forfettaria, c.p.a. e i.v.a. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 04/01/2025
Il Giudice Dott. Michele Alajmo