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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/09/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice est./rel. pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 684/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 01.06.2023 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Lettere del foro di L'Aquila, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ),
Via G: Garibaldi n. 117 presso lo Studio dell'Avv. Annunziata Morgani (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
C.F._3
-resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 01.06.2023, il sig. , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con la sig.ra in Carsoli (AQ) il 28/9/2013 ha adito CP_1
l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio successivamente all'emissione del decreto di omologa di separazione n. 1679/2019, pubblicato dal Tribunale di Avezzano il 26.03.2019 ad oggi passato in giudicato;
che il ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, ha chiesto: di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, di disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra sui minori e , di disporre l'affido e il CP_1 Per_1 Per_2
collocamento dei minori con il padre sig. assegnando allo stesso la casa Parte_1
familiare sita in Carsoli, alla via Dei Marsi, 74, di prevedere in capo alla sig.ra a CP_1
corresponsione di un assegno di mantenimento del valore di € 300,00 a figlio, di disporre esclusivamente incontri monitorati e protetti dei minori con la signora previo CP_1
consenso degli stessi, di disporre la perdita da parte della signora del CP_2
cognome ed il divieto di suo utilizzo, di condannare, in caso di opposizione, la Sig.ra CP_1 al pagamento delle spese e competenze di causa;
CP_1
che si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla richiesta di divorzio, ma CP_1
contestando le domande di parte ricorrente. In particolare, la resistente ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale per i Minorenni di l'Aquila, stante la pendenza di giudizio inerente la responsabilità genitoriale.
Ha poi chiesto la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale, avuto riguardo all'assegnazione della casa coniugale sita in Carsoli (AQ), in via Dei Marsi n. 74 e all'obbligo a carico di di corrispondere un assegno di mantenimento in suo Parte_1 favore dell'importo di euro 150,00 ed in favore dei figli minori dell'importo euro 550,00 complessivi. che con ordinanza emessa in data 27.12.2023, il Giudice delegato, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha disposto: la conferma del decreto del Tribunale per i Minorenni in relazione all'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con possibilità di predisporre in via graduale un piano di visite madre-figli, ed al collocamento dei minori presso l'abitazione dei nonni paterni;
la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
la revoca della previsione dell'assegno di mantenimento di euro
550,00 a carico del ricorrente in favore dei minori;
la conferma a carico del ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente nella misura complessiva di euro 150,00 mensili;
l'obbligo a carico della resistente di versare un assegno di mantenimento in favore dei minori di euro 100,00 complessivi, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno tra le parti;
che, all'udienza del 18 settembre 2025, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia non definitiva sullo status, sicché la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale;
che, ai fini della pronuncia, il Collegio rileva che la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti debba trovare accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) l. n. 898/70. Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2019, non è più convivente da tale data. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Carsoli (AQ) in data 28.09.2013 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carsoli (AQ) al n. 4 parte 1, Ufficio 1, anno 2013; visto l'art 4 comma 12 L.890/1970,
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra E Parte_1
a Carsoli (AQ) in data 28/9/2013; CP_1
b) DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge per l'annotazione sull'atto di matrimonio trascritto al n. 4, parte 1, Ufficio 1, anno 2013;
c) DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
d) RISERVA alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Avezzano il 26.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice est./rel. pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 684/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 01.06.2023 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Lettere del foro di L'Aquila, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ),
Via G: Garibaldi n. 117 presso lo Studio dell'Avv. Annunziata Morgani (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
C.F._3
-resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 01.06.2023, il sig. , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con la sig.ra in Carsoli (AQ) il 28/9/2013 ha adito CP_1
l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio successivamente all'emissione del decreto di omologa di separazione n. 1679/2019, pubblicato dal Tribunale di Avezzano il 26.03.2019 ad oggi passato in giudicato;
che il ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, ha chiesto: di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, di disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra sui minori e , di disporre l'affido e il CP_1 Per_1 Per_2
collocamento dei minori con il padre sig. assegnando allo stesso la casa Parte_1
familiare sita in Carsoli, alla via Dei Marsi, 74, di prevedere in capo alla sig.ra a CP_1
corresponsione di un assegno di mantenimento del valore di € 300,00 a figlio, di disporre esclusivamente incontri monitorati e protetti dei minori con la signora previo CP_1
consenso degli stessi, di disporre la perdita da parte della signora del CP_2
cognome ed il divieto di suo utilizzo, di condannare, in caso di opposizione, la Sig.ra CP_1 al pagamento delle spese e competenze di causa;
CP_1
che si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla richiesta di divorzio, ma CP_1
contestando le domande di parte ricorrente. In particolare, la resistente ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale per i Minorenni di l'Aquila, stante la pendenza di giudizio inerente la responsabilità genitoriale.
Ha poi chiesto la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale, avuto riguardo all'assegnazione della casa coniugale sita in Carsoli (AQ), in via Dei Marsi n. 74 e all'obbligo a carico di di corrispondere un assegno di mantenimento in suo Parte_1 favore dell'importo di euro 150,00 ed in favore dei figli minori dell'importo euro 550,00 complessivi. che con ordinanza emessa in data 27.12.2023, il Giudice delegato, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha disposto: la conferma del decreto del Tribunale per i Minorenni in relazione all'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con possibilità di predisporre in via graduale un piano di visite madre-figli, ed al collocamento dei minori presso l'abitazione dei nonni paterni;
la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
la revoca della previsione dell'assegno di mantenimento di euro
550,00 a carico del ricorrente in favore dei minori;
la conferma a carico del ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente nella misura complessiva di euro 150,00 mensili;
l'obbligo a carico della resistente di versare un assegno di mantenimento in favore dei minori di euro 100,00 complessivi, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno tra le parti;
che, all'udienza del 18 settembre 2025, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia non definitiva sullo status, sicché la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale;
che, ai fini della pronuncia, il Collegio rileva che la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti debba trovare accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) l. n. 898/70. Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2019, non è più convivente da tale data. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Carsoli (AQ) in data 28.09.2013 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carsoli (AQ) al n. 4 parte 1, Ufficio 1, anno 2013; visto l'art 4 comma 12 L.890/1970,
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra E Parte_1
a Carsoli (AQ) in data 28/9/2013; CP_1
b) DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge per l'annotazione sull'atto di matrimonio trascritto al n. 4, parte 1, Ufficio 1, anno 2013;
c) DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
d) RISERVA alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Avezzano il 26.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo