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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice relatore dott. Nicola Del Vecchio Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 32/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. BERTI GIAMPIETRO
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti:
“ 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
14.05.2005 a Rovigo, matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Rovigo dell'anno 2005, Numero 2, Parte 2, Serie A, Ufficio 6 dai coniugi Parte_1
(C.F.: , nato il [...] a [...] e ivi residente in [...], C.F._1 lett. B, int. 1 e (C.F.: ), nata il [...] a [...] e ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Carrare n. 10; 2) ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo (RO) a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
3) disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nell'abitazione sita a Rovigo (RO) Per_1 in via Carrare n. 10. Il IG. potrà vedere in ogni momento la figlia minorenne, previo avviso Pt_1 alla madre. Fatte salve le eIGenze e la volontà della figlia, che dovranno essere assecondate dai genitori, in ordine ai tempi di permanenza presso il padre e presso la madre, il IG. potrà, Pt_1 in ogni caso, tenere la figlia presso di sé per almeno due giorni alla settimana (fino alla mattina successiva), da concordare con la IG.ra , nonché un fine settimana ogni quindici giorni (dal Pt_2 termine delle lezioni scolastiche o dalle 10:00 del sabato mattina nei periodi festivi alle ore 22:00 della domenica sera). Qualora nei giorni e nei periodi più sopra indicati, uno dei due genitori fosse fuori sede per lavoro, il giorno di visita e il weekend potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre e della madre. In caso di malattia della figlia durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà farle visita presso la casa materna, previo avviso telefonico. Nei giorni di visita del padre, la minore sarà prelevata presso la casa materna, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i propri impegni, nel luogo in cui si trova con la madre o con i nonni (materni o paterni) e nel medesimo modo, data l'impossibilità della presenza di ciascun genitore, la figlia potrà essere prelevata dai nonni. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia sette giorni durante le festività natalizie (Natale e Capodanno ad anni alterni), tre giorni durante le vacanze pasquali
(Pasqua e Pasquetta ad anni alterni) nonché almeno quindici giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze estive concordando tale periodo (entro il 15 maggio di ogni anno) con la madre.
In ogni caso i IG.ri trascorreranno con la figlia ad anni alterni ogni festività Parte_3 Per_1 civile o religiosa. I IG.ri si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra la figlia Parte_4 ed i nonni paterni e materni e familiari stretti;
4) per quanto riguarda il figlio il Persona_2 padre potrà vedere in ogni momento il figlio, accordandosi con quest'ultimo, essendo maggiorenne;
5) disporsi che il IG. sia tenuto a versare alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli e , l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per Per_2 Per_1 figlio), importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, alle seguenti coordinate bancarie intestate alla IG.ra Parte_2
[...], oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dalle Linee Guida del CNF, disciplina che – per praticità – si riporta qui di seguito:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accorso sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinarie di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3 Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata all'altro (a mezzo WhatsApp, sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
6) disporsi che l'assegno unico venga percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_2
7) con rinuncia reciproca all'assegno divorzile in quanto i IG.ri risultano essere Parte_4 economicamente indipendenti;
8) spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/01/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Rovigo, matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Rovigo dell'anno 2005, Numero 2, Parte 2, Serie A, Ufficio 6, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli il Per_2
19.09.2005 e il 09.05.2013, entrambi non economicamente autosufficienti. Persona_3 Inoltre, gli stessi hanno precisato che con decreto del 26.05.2017, il Tribunale di Rovigo ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza del 04.04.2017, nell'ambito del procedimento n. 3811/2016 R.G. di separazione consensuale.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale (tenutasi in data 4.4.2017) al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso di divorzio su domanda congiunta, contestualmente chiedendo la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice delegato con il deposito di note scritte, ai sensi del secondo comma dell'art. 473-bis.51 c.p.c., dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 16.1.2025 il presidente ha deIGnato il giudice delegato, assegnando alle parti termine sino al 20.2.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice delegato, all'udienza del 28.2.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 4.4.2017 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale, tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 26.5.2017 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
In presenza di figli, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e ai loro interessi
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vista la concorde domanda avanzata sul punto, le spese di lite si dichiarano compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROVIGO in data 14/05/2005 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di ROVIGO nell'anno 2005, Numero 2, Parte 2, Serie A, Ufficio 6;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Rovigo, nella camera di conIGlio tenutasi in data 4.03.2025
il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco il Giudice estensore dott.ssa Federica Abiuso