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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 438/2019 R.G., avente ad oggetto “indennizzo ex art. 1, comma 1, L. 210/92”;
promossa da:
nata Catania il 10.05.1954 e residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Silvio Vignera del Foro di Enna, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, C.F. , in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.02.2019 esponendo di avere incolpevolmente Parte_1 contratto il virus HCV all'esito di emotrasfusioni praticatele tra il 2 e l'08 febbraio 1988 in occasione del proprio ricovero presso l'Ospedale Vittorio Emanuele II° di Catania (circostanza che, non avendo giammai ricevuto alcuna diagnosi di epatite, dichiarava di avere tuttavia appreso solo nel 2015) e di avere chiesto, nel giugno di quell'anno, il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992, ingiustamente denegatole dalla C.M.O. di Messina per ritenuta inascrivibilità della diagnosticata “epatopatia HCV correlata” ad alcuna delle categorie di cui alla tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981 e per tardiva proposizione della domanda amministrativa - giusta verbale Mod. ML/V n. 173 del 21.06.2015 notificatole nel mese di settembre 2015, confermato dal
[...] in sede di ricorso amministrativo, con provvedimento del 02.07.2018 -, ha CP_1 chiesto volersi accertare e ritenere “che l'infermità contratta (…) di “epatopatia HCV correlata”, con le connesse patologie extraepatiche di “artrite reumatoide” e “crioglobulinemia mista”, è ascrivibile almeno alla ottava categoria (…) della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81” e conseguentemente il a corrispondere alla ricorrente “l'indennizzo Controparte_1 di cui agli artt. 1 e 2 della L. 210/92 (….) a decorrere dal primo giorno del mese successivo (luglio 2015) a quello di presentazione della domanda amministrativa (…) indi compresi anche i ratei maturati e non riscossi e quelli che ancora matureranno vita natural durante”, oltre rivalutazione e interessi.
Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda Controparte_1 siccome infondata.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.01.2025.
***
Premesso che a mente degli artt. 1, commi primo e terzo, e 3, comma primo, L. n. 210/1992
“chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.//I benefìci di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali” e “i soggetti Part interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV (con corredo di documentazione sanitaria attestante la somministrazione di sangue o emoderivati, le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto e le relative manifestazioni cliniche).// I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”, il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per intempestiva presentazione della domanda amministrativa oltre lo spirare del richiamato termine triennale di decadenza, decorrente dalla conoscenza del danno HCV correlato. Nel caso sub iudice, la stessa ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto la prima diagnosi di positività HCV in data 24.01.1995 presso l'Ospedale Civile di Ragusa - presso il quale era stata ricoverata perché “accusava fastidi e malesseri vari”, venendone dimessa con diagnosi di
“collagenopatia” (cfr. cartella clinica in atti) - e successiva diagnosi di “crioglobulinemia di tipo misto in HCV+” nel 1997 (cfr. relazione clinica del Servizio Trasfusionale dell'
[...] di Ragusa del 20.11.1997, in atti, nella quale si espone che la Controparte_3 paziente “ha intrapreso terapia con Interferon al dosaggio di 3.000.000 UI/di per un anno”), affermando però di non avere compreso - essendo “casalinga, non scolarizzata e dal basso livello culturale” - la natura e la gravità della diagnosticatale positività HCV e l'indennizzabilità dei correlati danni prima di averne parlato con conoscenti e con il proprio medico curante nel 2015. Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, “in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n. 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza” (cfr. CASS. n. 29453/2020). Poiché non può certo pretendersi che la persona media possegga approfondite nozioni di infettivologia e immunologia, per la conoscibilità dell'eziologia dell'epatite post-trasfusionale deve dunque ritenersi sufficiente l'oggettiva possibilità, secondo ordinaria diligenza, di acquisire contezza del significato delle formulate diagnosi, della verosimile genesi della malattia e della funzionalità della prescritta terapia, all'uopo sollecitando gli opportuni chiarimenti al medico curante, cosa che la ricorrente ha però affermato di aver fatto solo nel 2015, a circa 18 anni dall'entrata in vigore della L. n. 238/1997, il cui art. 1, comma nono, nel novellare l'art. 3 della L. n. 210/1992, ha disposto che le domande di indennizzo ex art. 1, comma primo, L. n. 210/1992 vanno presentate “entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post - trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”. Ritenuta per quanto sopra la decadenza della ricorrente dall'indennizzo per cui è causa, il ricorso va rigettato. Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 438/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Ragusa il 9 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 438/2019 R.G., avente ad oggetto “indennizzo ex art. 1, comma 1, L. 210/92”;
promossa da:
nata Catania il 10.05.1954 e residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Silvio Vignera del Foro di Enna, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, C.F. , in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.02.2019 esponendo di avere incolpevolmente Parte_1 contratto il virus HCV all'esito di emotrasfusioni praticatele tra il 2 e l'08 febbraio 1988 in occasione del proprio ricovero presso l'Ospedale Vittorio Emanuele II° di Catania (circostanza che, non avendo giammai ricevuto alcuna diagnosi di epatite, dichiarava di avere tuttavia appreso solo nel 2015) e di avere chiesto, nel giugno di quell'anno, il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992, ingiustamente denegatole dalla C.M.O. di Messina per ritenuta inascrivibilità della diagnosticata “epatopatia HCV correlata” ad alcuna delle categorie di cui alla tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981 e per tardiva proposizione della domanda amministrativa - giusta verbale Mod. ML/V n. 173 del 21.06.2015 notificatole nel mese di settembre 2015, confermato dal
[...] in sede di ricorso amministrativo, con provvedimento del 02.07.2018 -, ha CP_1 chiesto volersi accertare e ritenere “che l'infermità contratta (…) di “epatopatia HCV correlata”, con le connesse patologie extraepatiche di “artrite reumatoide” e “crioglobulinemia mista”, è ascrivibile almeno alla ottava categoria (…) della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81” e conseguentemente il a corrispondere alla ricorrente “l'indennizzo Controparte_1 di cui agli artt. 1 e 2 della L. 210/92 (….) a decorrere dal primo giorno del mese successivo (luglio 2015) a quello di presentazione della domanda amministrativa (…) indi compresi anche i ratei maturati e non riscossi e quelli che ancora matureranno vita natural durante”, oltre rivalutazione e interessi.
Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda Controparte_1 siccome infondata.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.01.2025.
***
Premesso che a mente degli artt. 1, commi primo e terzo, e 3, comma primo, L. n. 210/1992
“chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.//I benefìci di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali” e “i soggetti Part interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV (con corredo di documentazione sanitaria attestante la somministrazione di sangue o emoderivati, le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto e le relative manifestazioni cliniche).// I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”, il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per intempestiva presentazione della domanda amministrativa oltre lo spirare del richiamato termine triennale di decadenza, decorrente dalla conoscenza del danno HCV correlato. Nel caso sub iudice, la stessa ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto la prima diagnosi di positività HCV in data 24.01.1995 presso l'Ospedale Civile di Ragusa - presso il quale era stata ricoverata perché “accusava fastidi e malesseri vari”, venendone dimessa con diagnosi di
“collagenopatia” (cfr. cartella clinica in atti) - e successiva diagnosi di “crioglobulinemia di tipo misto in HCV+” nel 1997 (cfr. relazione clinica del Servizio Trasfusionale dell'
[...] di Ragusa del 20.11.1997, in atti, nella quale si espone che la Controparte_3 paziente “ha intrapreso terapia con Interferon al dosaggio di 3.000.000 UI/di per un anno”), affermando però di non avere compreso - essendo “casalinga, non scolarizzata e dal basso livello culturale” - la natura e la gravità della diagnosticatale positività HCV e l'indennizzabilità dei correlati danni prima di averne parlato con conoscenti e con il proprio medico curante nel 2015. Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, “in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n. 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza” (cfr. CASS. n. 29453/2020). Poiché non può certo pretendersi che la persona media possegga approfondite nozioni di infettivologia e immunologia, per la conoscibilità dell'eziologia dell'epatite post-trasfusionale deve dunque ritenersi sufficiente l'oggettiva possibilità, secondo ordinaria diligenza, di acquisire contezza del significato delle formulate diagnosi, della verosimile genesi della malattia e della funzionalità della prescritta terapia, all'uopo sollecitando gli opportuni chiarimenti al medico curante, cosa che la ricorrente ha però affermato di aver fatto solo nel 2015, a circa 18 anni dall'entrata in vigore della L. n. 238/1997, il cui art. 1, comma nono, nel novellare l'art. 3 della L. n. 210/1992, ha disposto che le domande di indennizzo ex art. 1, comma primo, L. n. 210/1992 vanno presentate “entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post - trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”. Ritenuta per quanto sopra la decadenza della ricorrente dall'indennizzo per cui è causa, il ricorso va rigettato. Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 438/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Ragusa il 9 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella