Trib. Ragusa, sentenza 12/05/2025, n. 700
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Sentenza 12 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Ragusa, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonietta Donzella, riguarda una richiesta di indennizzo ex art. 1, comma 1, L. 210/92 da parte di una ricorrente che ha contratto il virus HCV a seguito di emotrasfusioni. La ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto diagnosi di epatite fino al 2015 e ha contestato il rigetto della sua domanda amministrativa da parte della C.M.O. di Messina, chiedendo il riconoscimento dell'indennizzo e la sua retroattività. La controparte ha invece chiesto il rigetto della domanda, ritenendola infondata.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la domanda era stata presentata oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla legge, decorso dalla conoscenza del danno. La ricorrente, pur avendo ricevuto diagnosi di positività HCV già nel 1995, ha affermato di non aver compreso la gravità della situazione fino al 2015. Tuttavia, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte, sottolineando che la conoscibilità del nesso causale tra trasfusione e patologia deve essere valutata secondo criteri di ordinaria diligenza, che la ricorrente non ha rispettato. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato infondato e le spese di lite sono state dichiarate irripetibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 12/05/2025, n. 700
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 700
    Data del deposito : 12 maggio 2025

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