Sentenza 17 febbraio 2022
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 10/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA - 35/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
MM MAIELLO
VA OM
IO AZ
LA RA
FL D’ORO Presidente
Consigliere Consigliere – relatore Primo Referendario Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al n. 59857 del ruolo generale, promossi da:
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, in persona del Procuratore regionale p.t.,
appellante principale – -
contro XXX, nato a [...] il XXX XXX (c.f. -
XXXX) e ivi residente in via XXXX.
XXX, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv.
ID
davideciccarone@ordineavvocatiroma.org),
domiciliato nel suo Studio a Roma, in viale Angelico n. 103 (fax 06ON (c.f. [...]– p.e.c.
ed elettivamente
-
552261 – p.e.c. davideciccarone@ordineavvocatiroma.org).
appellato – –
nonché da XXX, nata a [...] (c.f.
XXXX) e residente a [...], rappresentate e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessia LI (c.f. [...]p.e.c.
alessiagiovannelli@ordineavvocatiroma.org) e DO RD (c.f.
–
[...]– p.e.c.
ubaldo.lopardi@pecordineavvocatilaquila.it), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi a L’Aquila, in via Antica Arischia n. 185/E
- appellante incidentale –
contro Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, in persona del Procuratore regionale p.t.,
Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.
-
-
avverso la sentenza n. XXX pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, depositata il 17 febbraio 2022.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 7 marzo 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario d’udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino, la relazione del relatore Consigliere IO ZO, il Vice Procuratore generale Luigi D’Angelo per la Procura generale, l’Avv. ON per l’appellato XXX XXX, e l’Avv. RD per l’appellante incidentale XXXX.
Ritenuto in
FATTO
1 . Con sentenza n. XXX, depositata il 17 febbraio 2022, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in parziale accoglimento della domanda di condanna proposta dalla locale Procura regionale, aveva condannato la sig.ra XXX al pagamento, in favore del Comune di L’Aquila, della somma di € 75.110,68, maggiorata della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data degli omessi riversamenti e degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza, oltre alle spese di giudizio, liquidate in favore dello Stato in € 479,46.
Invero, la Procura erariale aveva contestato ai convenuti:
• XXX - all’epoca dei fatti gestore di un esercizio commerciale convenzionato con il Comune de L’Aquila - a titolo principale, l’omesso riversamento doloso in favore del predetto Comune della somma di € 75.110,68, dalla medesima riscossa tra l’agosto 2017 e il febbraio 2019 per la ricarica dei buoni pasto telematici utilizzati dagli studenti frequentanti la scuola dell’obbligo per la fruizione della mensa;
• XXX - al tempo funzionario del Settore politiche per il benessere del suddetto Comune, responsabile del procedimento di convenzionamento degli esercizi commerciali per la gestione del servizio di cui si tratta - a titolo sussidiario, l’omesso controllo gravemente colposo della regolare esecuzione della convenzione con la suddetta sig.ra XXX, con conseguente imputazione al medesimo XXX di parte del danno erariale, quantificato in
€ 55.864,37, esclusa la sussistenza della responsabilità amministrativa a titolo di dolo in capo a quest’ultimo per le causali per le quali era stato convenuto in giudizio, 1 .1 Il Giudice di prime cure, con la richiamata sentenza n. XXX depositata il 17 febbraio 2022, qualificata quale agente contabile la sig.ra XXX, parte convenuta a titolo principale e, come tale, assoggettata alla responsabilità contabile di cui all’art. 194 del r.d.
n. 827/1924, ha dichiarato fondata l’azione nei suoi confronti in quanto ha ritenuto accertati in corso di causa:
- tanto la correttezza del computo degli omessi riversamenti compiuto sulla base delle registrazioni delle operazioni di ricarica presenti nel sistema informativo gestionale in uso (applicativo web “School.Net”),
quanto l’imputabilità esclusiva alla sua condotta, sul piano causale e soggettivo, di tali omissioni, il cui “(…) reiterato e perdurante omesso riversamento di una cospicua parte degli introiti rivenienti dalla somministrazione di buoni pasto (…) denota, per le concrete circostanze del caso concreto, una verosimile cifra dolosa dell’inadempimento (…)” (pag.
-
2 2 della sentenza impugnata).
1 .2. Invece, per la posizione del dott. XXX, parte convenuta a titolo sussidiario, il Giudice di prime cure, respinte le questioni preliminari sollevate dalla sua difesa, ha ritenuto nella specie assenti a suo carico sia l’elemento soggettivo della colpa grave che il nesso di causalità della responsabilità amministrativa al medesimo ascritta
(avendo provveduto, nella qualità di responsabile del procedimento,
“ (…) non appena la situazione si è resa evidente e conclamata con i maggiori ammanchi relativi a Dicembre 2018 e Gennaio 2019 (…)” - così, a pag. 26 della sentenza impugnata - a segnalarla prontamente al dirigente del Settore competente e a proporgli:
i) di diffidare la sig.ra XXX a versare le somme di cui risultava l’ammanco;
ii) di risolvere la convenzione in essere;
iii) di presentare apposita denuncia di reato alla locale Procura della Repubblica),.
2 . Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 31 marzo 2022, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo ha impugnato la surriferita sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda nei confronti del dott. XXX in quanto ritenuta errata e ingiusta.
2 .1. In primo luogo, la Procura regionale appellante lamenta che il Giudice di prime cure sarebbe pervenuto all’esclusione della colpa del convenuto in questione sulla base di una erronea e incongrua valutazione dei fatti di causa.
Dalla documentazione versata in atti emergerebbe, infatti, che tutta l’esecuzione della convenzione con l’agente contabile autore del ritenuto ammanco (sig.ra XXX) “(…) risulta caratterizzata dalla sistematica violazione degli obblighi contrattuali a fronte della quale non risulta lo svolgimento – neppure “irritualmente” – di alcuna attività di controllo da parte del XXX (…)”, la quale, ove fosse stata posta in essere, con le modalità e secondo le tempistiche prescritte negli atti convenzionali che disciplinavano il rapporto tra l’agente contabile e il Comune de L’Aquila (le “Condizioni di convenzionamento” e nella
“ Convenzione”), avrebbe evitato il verificarsi del danno erariale per cui è giudizio (pagg. 8 e 9 dell’atto di citazione in appello).
.1.1. In particolare, il XXX “(…) pur essendo ben a 2 conoscenza della circostanza che la XXX fosse inadempiente rispetto all’obbligo di invio dei riepiloghi mensili delle riscossioni (…) ha colpevolmente omesso di effettuare o proporre al dirigente qualsiasi contestazione formale alla controparte che avrebbe determinato la risoluzione della convenzione o stimolato comportamenti maggiormente rispettosi degli obblighi assunti.”.
Inoltre, il medesimo avrebbe “(…) omesso di predisporre report sulla situazione dei riversamenti per monitorare l’attività dell’agente contabile e colmare il deficit informativo determinato dalla mancata trasmissione dei riepiloghi mensili. Infine, la puntuale applicazione delle clausole pattizie avrebbe dovuto condurre alla risoluzione del rapporto fin dal mese di dicembre 017 e, quindi, oltre un anno prima dell’iniziativa assunta con la diffida del 4 gennaio 2019.” (pag. 10 dell’atto di citazione in appello).
.2. In secondo luogo, la Procura regionale appellante si duole che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione del nesso causale tra la condotta del. XXX XXX e il fatto dannoso per cui è giudizio.
Pertanto, ha riproposto in questa sede le argomentazioni svolte in primo grado atte a dimostrarne la sussistenza con riferimento alla frazione di danno verificatosi successivamente al 5 novembre 2018, data entro la quale la sig.ra XXX avrebbe dovuto riversare al Comune le ricariche del mese di ottobre, pari a € 23.055,74, giacché “(…) facendo ricorso ad un giudizio controfattuale ipotetico (…) la verifica dei report mensili e la tempestiva interruzione del rapporto convenzionale avrebbe determinato il blocco della postazione di ricarica ed evitato l’appropriazione di somme di denaro di pertinenza dell’Amministrazione. Il corretto esercizio dei poteri di controllo e di autotutela (…) avrebbero infatti impedito il perdurare delle condotte illecite e di addivenire all’appropriazione di una somma di denaro di così rilevante entità.” (pagg. 12 e 13 dell’atto di citazione in appello).
2 .3. Peraltro, soggiunge la Procura regionale appellante, in un caso giustapponibile a quello in esame la medesima Sezione giurisdizionale, in diversa composizione, aveva ravvisato nella condotta del dott.
XXX la gravità della colpa in ragione della semplicità dei controlli da svolgere e della rilevanza del pregiudizio patrimoniale subito dal Comune de L’Aquila, quanto il nesso causale (il riferimento è alla sentenza nXXX).
2 .4. Pertanto, la Procura regionale appellante ha chiesto, in riforma in parte qua della sentenza impugnata, che sia accertata la responsabilità amministrativa in via sussidiaria a titolo di colpa grave del dott.
XXX, con conseguente condanna del medesimo al pagamento, in favore del Comune de L’Aquila, della somma, quantificata melius re perpensa rispetto al primo grado, di € 23.055,74, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
3 . Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 5 febbraio 2 025, si è costituito in giudizio per resistere all’appello della citata Procura regionale Abruzzo il dott. XXX con il patrocinio dell’Avv. ON, il quale ne chiede il rigetto in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato nel merito.
Nello specifico il difensore del dott. Venanzi ripropone in questa sede le deduzioni e le eccezioni avanzate in primo grado e rigettate dalla sentenza impugnata.
3 .1. A fondamento della eccepita inammissibilità, la difesa dell’odierno appellato ha dedotto che l’appello ex adverso difetterebbe dell’indicazione dei capi della decisione appellati e della specificazione dei motivi, in fatto e diritto, su cui si fonda l’impugnazione, risolvendosi esso in una “(…) semplice e generica (e dunque inammissibile e/o improcedibile) domanda di revisio prioris istantiae” (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
3 .2. Quanto al merito, la difesa dell’odierno appellato ha eccepito, anzitutto, l’omessa impugnazione del passaggio motivazionale riportato alla pagina 26 della sentenza impugnata in cui il Giudice di prime cure ha accertato che il proprio assistito aveva interloquito per le vie brevi con la sig.ra XXX per indurla a regolarizzare la propria situazione debitoria prima che la stessa divenisse evidente e conclamata e che, una volta divenuta tale, aveva prontamente segnalato la situazione al proprio dirigente perché adottasse i consequenziali provvedimenti occorrenti (pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
3 .2.1. Inoltre, prosegue la difesa dell’odierno appellato, la documentazione in atti (in particolare, gli allegati 7 e 10 del doc. 5 depositato in primo grado a corredo della comparsa di costituzione e risposta) dimostra la proattività del proprio assistito e del suo dirigente che, constatato come il mancato riversamento non costituiva più un mero ritardo dell’ordine di venti o trenta giorni, come era avvenuto fino ad allora, ma un vero e proprio inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione della convenzione in essere, aveva subito risolto la convenzione con la sig.ra XXX (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
3 .3. Aggiunge la difesa dell’appellato dott. XXX che la sentenza n. XXX della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo - richiamata dalla Procura regionale appellante nell’atto introduttivo del presente giudizio a conforto della fondatezza del proprio appello - è stata riformata dalla Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte, che, con sentenza n.
4 26/2023, ha escluso il carattere gravemente colposo della condotta contestata al proprio assistito in un caso sostanzialmente identico a quello per cui qui è causa.
3 .4. Infine, in via subordinata, condizionata all’accoglimento dell’appello avversario, la difesa dell’odierno appellato dott. XXX ripropone le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado, volte a dimostrare:
- da un lato, la non configurabilità della responsabilità amministrativa contestata al proprio assistito, giacché il concetto di sussidiarietà nell’ambito della responsabilità implicherebbe che all’accertamento positivo della responsabilità del convenuto in via sussidiaria potrebbe addivenirsi solo a condizione che l’accertamento della responsabilità del convenuto in via principale sia negativo.
La pronuncia che accogliesse la domanda proposta nei confronti tanto del convenuto a titolo di responsabilità principale quanto del convenuto a titolo di responsabilità sussidiaria sarebbe viziata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. perché tramuterebbe, di fatto, la responsabilità amministrativa contestata da parziaria a solidale;
- dall’altro lato, l’insussistenza nel caso di specie degli elementi oggettivi e soggettivo della responsabilità amministrativa contestata al proprio assistito, posto che quest’ultimo non aveva ricevuto alcun formale incarico di responsabile del procedimento dei convenzionamenti in essere tra il Comune de L’Aquila e i titolari degli esercizi commerciali che gestivano il servizio di riscossione delle ricariche dei buoni pasto per la mensa scolastica della scuola dell’obbligo, né gli atti che disciplinavano le convenzioni in questione intestavano alla figura del responsabile unico del procedimento i doveri e i poteri di controllo che la Procura regionale asserisce non siano stati rispettivamente osservati ed esercitati nella specie;
dall’altro lato ancora, l’inesistenza del danno erariale, posto che -
1 0 l’autorità giudiziaria ordinaria ha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di un immobile della sig.ra XXX e che sono pendenti azioni giudiziarie avviate dal Comune de L’Aquila contro la sig.ra XXX in sede civile volte a ottenere il recupero delle somme non riversate e la condanna della stessa al risarcimento dei danni e al pagamento delle penali previste nell’atto convenzionale, di talché era onere della Procura attrice, al fine di dimostrare l’attualità del danno erariale per il cui risarcimento agiva, provare che le predette azioni giudiziarie in corso avessero avuto esito negativo.
4 . Avverso la sentenza n. XXX pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo ha altresì interposto appello incidentale, depositato il 4 maggio 2022, la sig.ra XXX con il patrocinio degli Avv.ti LI e RD.
L’appello de quo è affidato a tre motivi.
4 .1. Con il primo motivo, rubricato “1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, art. 106 c.g.c., 295 c.p.c. e 3 c.p.p.; errata valutazione della necessità di acquisire le prove di altro giudizio pendente”, la difesa della sig.ra XXX contesta il capo della sentenza impugnata con cui è stata respinta, per ritenuto difetto di pregiudizialità, la richiesta di sospensione del giudizio contabile per la pendenza nei confronti della propria assistita di un giudizio penale sui medesimi fatti storici e di un giudizio civile di opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dal Comune de L’Aquila ai sensi del r.d. n. 639/1910.
4 .1.1. Ad avviso della difesa in discorso, infatti, il Giudice di prime cure 1 1 avrebbe erroneamente obliterato non solo la sussistenza di una oggettiva interferenza tra i giudizi contabile, penale e civile pendenti sui medesimi fatti materiali, ma anche la circostanza, dirimente, che quando la Procura regionale abruzzese ha proposto l’azione di responsabilità amministrativa contro la propria assistita, il Comune de L’Aquila era già munito di un valido titolo esecutivo nei suoi confronti
(ordinanza-ingiunzione), peraltro per un importo ben superiore a quello di condanna.
4 .1.2. Inoltre, prosegue la difesa dell’appellante incidentale, non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto nel capo impugnato dal Giudice di prime cure circa la presenza, agli atti del giudizio, di tutti gli elementi utili ai fini della decisione, tenuto conto che era ancora in corso l’acquisizione delle prove costituende sia in sede civile che penale, nell’ambito del quale è stata richiesta CTU informaticocontabile volta a valutare l’autenticità dei file estratti dalla propria assistita e dal Comune dal sistema “School.Net” e una verifica informativa della corrispondenza tra i riepiloghi periodici degli incassi e le transazione eseguite.
Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto sospendere il proprio giudizio fino all’esito delle istruttorie dei paralleli processi penale e civile.
4 .2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95 c.g.c. Errata valutazione delle risultanze istruttorie”, la difesa dell’odierna appellante incidentale censura il capo della sentenza impugnata in cui è accertata la correttezza del computo degli omessi 1 2 riversamenti in cui sarebbe incorsa la propria assistita.
.2.1. Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe fondato il proprio 4 accertamento dianzi descritto conferendo immotivatamente prevalenza a documenti di parte privi di valenza probatoria, quali:
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•
il file excel della società Etica Soluzioni s.r.l., fornitrice dell’applicativo informatico “School.Net”, nel quale erano annotati, per ciascuna transazione, i codici utenti, importo della ricarica, data, negozio, e causale;
e i prospetti riepilogativi periodici del Comune de L’Aquila, forniti alla Guardia di Finanza e, da questa, alla Procura regionale contabile, della cui veridicità non vi sarebbe alcuna prova, e omettendo di considerare che, in base alla convenzione, a fare fede nei rapporti tra agente contabile e Comune delle somme dal primo incassate per la ricarica dei buoni pasto elettronici, erano i documenti che mensilmente l’esercente estraeva dall’applicativo
“ School.Net”, riepilogativi delle ricariche effettuate nel periodo considerato, e trasmetteva all’ente comunale insieme alla copia della contabile attestante il riversamento delle somme così incassate a tale titolo.
4 .2.2. Inoltre, non corrisponderebbe a verità l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che la sig.ra XXX non avrebbe denunciato malfunzionamenti o riscontrato difficoltà di accesso al sistema e alla relativa reportistica – affermazione che il Giudice di prime cure avrebbe impiegato per suffragare il giudizio di correttezza di funzionamento del sistema operativo e attendibilità dei 1 3 dati in possesso del Comune e della società Etica Soluzioni s.r.l.
Al contrario, rileva la difesa, la propria assistita aveva in più occasioni rappresentato all’ente comunale discrasie tra le risultanze degli importi dovuti in base alla documentazione in suo possesso e a quella in possesso del Comune e, confidando nella correttezza di quanto le riferivano i funzionari comunali con i quali interloquiva, aveva sempre provveduto a versare quanto da essi richiesto nella speranza, risultata poi vana, che si sarebbe così addivenuti alla “quadratura” dei conti.
4 .3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione artt. 94 e 95 C.G.C. e dell’art. 93 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cf T.U. Enti locali).
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 20/1994. Assenza dell’elemento psicologico”, la difesa dell’odierna appellante incidentale sig.ra X XX lamenta l’erroneità del capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato doloso l’asserito inadempimento della medesima all’obbligo di riversamento delle somme introitate per la ricarica dei buoni pasto telematici di cui si discorre avuto riguardo alle concrete circostanze del caso.
4 .3.1. Ad avviso della difesa, dall’analisi dei documenti agli atti del processo di primo grado emergerebbe:
- da un lato, che gli estratti conto mensili scaricati dal sistema dalla propria assistita iniziano a riportare importi differenti rispetto a quelli trimestrali risultanti al Comune solo a partire da gennaio 2018, e che tali incongruenze furono tutte segnalate di volta in volta all’ente locale nella persona del dott. XXX;
- dall’altro lato, che la sig.ra XXX “(…) provvedeva 1 4 sempre ad assecondare le richieste che riceveva telefonicamente dal Comune, in primis per la fiducia riposta nella P.A. e in secondo luogo per le rassicurazioni che riceveva dai funzionari che i conti sarebbero tornati in paro.” (e ciò fino al 29 gennaio 2019, data in cui ella eseguiva l’ultimo bonifico: si richiamano in proposito i doc. nn. 1 e 3, all. nn. 2 e 3, a corredo della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Siffatte circostanze, riferite dettagliatamente dalla propria assistita alla Guardia di Finanza in sede di s.i.t., avvenuta il 10 luglio 2020, e ribadite nella fase preprocessuale in occasione della sua audizione personale tenutasi il 22 ottobre 2020, starebbero a dimostrare, prosegue la difesa in esame, che la sig.ra XXX “ ha sempre agito in piena buona fede e senza alcun intento criminoso.” (pag. 18 dell’atto di appello incidentale).
4 .3.2. Inoltre, quantunque le incongruenze si fossero protratte dal gennaio al dicembre 2018 e l’odierna appellante incidentale avesse sempre assolto alle richieste che le pervenivano telefonicamente dall’ente comunale di effettuare versamenti integrativi, il Comune non avrebbe mai segnalato dette problematiche alla società produttrice del software gestionale in questione (“School.net”), Etica Soluzioni s.r.l.;
con il risultato che a tutt’oggi non ci sarebbe una spiegazione delle ragioni delle discrepanze tra gli estratti conto generati dalla piattaforma in questione per la propria assistita e per il Comune de L’Aquila, che neppure la Guardia di Finanza e la Procura regionale attrice hanno fornito, avendo omesso di verificare “(…) se detti file fossero forniti di certificati digitali, se gli stessi fossero immodificabili, quale sia la data certa del file, e la corrispondenza delle transazioni e quanto 1 5 registrato nei riepiloghi.”(pag. 20 dell’atto di appello incidentale).
.3.3. Ne deriva, conclude sul punto la difesa dell’appellante 4 incidentale sig.ra XXX, che “(…) l’evento danno non è conseguenza della condotta dell’appellante, né da essa previsto e voluto.”
(pag. 21 dell’atto di appello incidentale); e tantomeno può a ella attribuirsi l’elemento psicologico della colpa grave, difettando nella specie tutti gli elementi caratterizzanti tale forma di imputazione soggettiva del fatto illecito contestato.
5 . Successivamente, con nota depositata il 6 marzo 2025, la difesa dell’odierna appellante incidentale ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di L’Aquila, sezione penale, nXXX del 16 maggio -
2 5 luglio 2023, con la quale la propria assistita sig.ra XXX NC è stata assolta dal reato di peculato ascrittole “perché il fatto non costituisce reato”, con conseguente dissequestro e restituzione all’interessata dell’immobile sottoposto alla relativa misura.
6 . Alla pubblica udienza del 7 marzo 2025, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale d’udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1 . Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 184, co.1, c.g.c., la riunione degli appelli in quanto rivolti contro la medesima sentenza.
. Per ragioni di priorità logica l’esame dell’appello incidentale va 2 anteposto a quello dell’appello principale, giacché il suo eventuale accoglimento determinerebbe l’improcedibilità di quest’ultimo, posto 1 6 che il venir meno dell’accertamento della responsabilità amministrativa a titolo principale a carico dell’appellante incidentale involge, all’evidenza, caducandola, la connessa e dipendente posizione del presunto responsabile evocato a titolo sussidiario, nella specie l’appellato dott. Venanzi.
3 . L’appello incidentale è fondato e va accolto.
3 .1. Ritiene il Collegio dirimente, ai fini qui considerati, quanto accertato dal Tribunale di L’Aquila, sezione penale, con la sentenza n.
XXX del 25 luglio 2023, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2023, di assoluzione dell’ appellante incidentale sig.ra XXX, imputata nel procedimento penale r.g.n.r. XXX(…) del reato di cui all’art. 314 c.p. poiché, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale svolgente attività di “edicola” sita all’Aquila, in via Leonardo da Vinci, incaricata di pubblico servizio, in virtù della convenzione stipulata con il Comune dell’Aquila in data 11/09/2017 relativa al servizio di ricarica di buoni pasto per la refezione scolastica, che la abilitava alla riscossione dei pagamenti effettuati dall’utenza ai fini della suddetta ricarica, avendo la responsabilità delle somme di denaro incassate per l’acquisto/ricarica buoni pasto, si appropriava dell’importo complessivo di € 75.110,68 (…) omettendo i accreditare la suddetta somma di denaro in favore del Comune di L’Aquila.
Commesso All’Aquila, dal mese di agosto 2017 al mese di febbraio 2019”, dal reato ascrittole con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
3 .1.1. La menzionata sentenza ha, infatti, escluso nella vicenda che occupa la colpevolezza della sig.ra XXX, odierna appellante incidentale, poiché non ha ravvisato nella sua condotta alcuna 1 7 evidenza del dolo richiesto dal reato alla medesima imputato.
Ciò in quanto “(…) la XXX era contrattualmente tenuta a versare al Comune il quantum delle ricariche risultanti dall’estratto contro mensile che il sistema le rilasciava (vd. contratto, art. 4 comma II, produzioni P.M.);
è pacifico e documentato che la XXX così procedette per i primi mesi del rapporto e che successivamente, per molti mesi, disattendendo quanto risultante dai suoi estratti conto e fidando nella fondatezza delle maggiori richieste dell’Ente, eseguì più volte versamenti maggiori di quelli dovuti in base ai propri estratti conto, omettendo gli ultimi versamenti, quelli contestati in imputazione (sia perché aveva ormai prosciugato ogni sua risorsa, sia)
perché ragionevolmente dubbiosa circa la fondatezza della pretesa e la effettiva corrispondenza delle somme richieste dal Comune all’incasso da lei effettivamente avuto per le ricariche dei buoni pasto.
La divergenza tra gli estratti conti a lei rilasciati dal sistema informativo (ossia quelli in base a cui avrebbe dovuto per contratto eseguire il bonifico al Comune) ed il maggior ammontare invece preteso dall’Ente (fattosi sostanzialmente cronico, ed obiettivamente troppo ampio per potersi spiegare con un mero disallineamento contabile, come sostanzialmente dedottole in prima battuta), ben poteva giustificare il suo rifiuto di saldare quanto da ultimo richiestole, apparendo incerto che la pretesa fosse fondata.” (pag. 13 della sentenza penale).
3 .1.2. Quantunque sia pacifico che la sentenza penale di assoluzione per assenza dell’elemento soggettivo del dolo non comporti automaticamente anche l’esclusione della responsabilità amministrativo-contabile per i medesimi fatti, posto che quest’ultima 1 8 può configurarsi anche a titolo di colpa grave (così, ex multis, questa Sezione, sent. n. 124/2023), reputa il Collegio che nel caso di specie gli accertamenti compiuti dal Giudice penale, conducenti a escludere a carico della sig.ra XXX l’elemento psicologico del reato contestato (peculato), siano utilizzabili in questa sede per fondare e corroborare (in quanto già emergente dalla documentazione in atti)
un giudizio di non rimproverabilità della condotta dell’odierna appellante incidentale non solo a titolo di dolo, ma anche a titolo di colpa grave.
3 .1.2.1. Non è, infatti, revocabile in dubbio, alla stregua della documentazione in atti, che l’odierna appellante incidentale sig.ra XXX abbia cercato in tutti modi di onorare i propri impegni nei confronti del Comune, financo risolvendosi a contrarre un mutuo bancario allorquando i fondi personali, utilizzati per far fronte alle continue richieste di integrazione di versamenti che per le vie brevi le pervenivano dal Comune da parte del dott. XXX XXX o da suoi collaboratori, si erano azzerati.
Di talché la decisione dell’odierna appellante incidentale di non dare più corso alle richieste di pagamento unilateralmente stabilite dal Comune - nonostante quest’ultimo fosse ben edotto delle significative criticità del funzionamento della piattaforma “School.Net” e perseverasse nel ritenere apoditticamente forniti di maggiore attendibilità i dati in proprio possesso rispetto a quelli riportati sugli estratti conto che la sig.ra XXX ritraeva dalla piattaforma medesima presso il suo esercizio - appare ragionevole (nonostante le 1 9 perniciose conseguenze giudiziarie cui la stessa è andata incontro).
. Per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale, va dunque 4 dichiarato improcedibile l’appello principale proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo contro il dott. XXX.
5 . Infine, il Collegio dà atto dell’insussistenza dei presupposti di applicabilità alla vicenda sottoposta a giudizio delle disposizioni sopravvenute di cui alla l. 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”, entrata in vigore il 22 gennaio 2026.
6 . Stante l’esito del presente giudizio di appello, ai sensi dell’art. 31, co.2, c.g.c. l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa dell’appellante incidentale e dell’appellato dott. XXX sono liquidati a carico dell'amministrazione interessata (Comune di L’Aquila) nella misura indicata in dispositivo.
7 . Nulla per le spese di giudizio di cui all’art. 31, co. 5, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, ai sensi dell’art. 184, co. 1, c.g.c., riuniti l’appello principale proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo e l’appello incidentale proposto dalla sig.ra XXX contro la sentenza n. XXX del 17 febbraio 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, come in 2 0 motivazione:
ACCOGLIE
l’appello incidentale proposto dalla sig.ra XXX.
Conseguentemente,
DICHIARA IMPROCEDIBILE
l’appello principale G. 59857 proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo contro il dott. XXX XXX;
e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. XXX del 17 febbraio 2022 della Sezione territoriale della Corte dei conti per la regione Abruzzo
ASSOLVE
XXX
CONFERMA
l’assoluzione in primo grado di XXX, dagli addebiti loro contestati dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo nell’ambito del giudizio di responsabilità n. 20373 del registro di Segreteria di detta Sezione.
Liquida in complessivi € 6.300,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.,
le spese di lite dell’intero giudizio (sia per il primo che per il secondo grado) riconosciute a favore dell’appellante incidentale XXX e poste a carico del Comune di L’Aquila;
Liquida in € 2.474,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., le spese di lite del presente grado di giudizio riconosciute a favore dell’appellato 2 1 dott. XXX e poste a carico del Comune di L’Aquila.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 7 marzo 2025 e del 2 febbraio 2026.
L’ESTENSORE
IO ZO
f.to digitalmente
IL PRESIDENTE
MM MA
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 10/02/2026
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti degli interessati.
IL PRESIDENTE
MM MA
f.to digitalmente 10/02/2026 Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente 2 2 In esecuzione del suesteso decreto collegiale adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati e delle altre parti private in esso menzionati.
Roma, 10/02/2026
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente 2 3