CASS
Sentenza 9 marzo 2022
Sentenza 9 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2022, n. 8246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8246 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IT RL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 7/2/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di MONZA in data 22/2/2019, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di RO IT RL per il reato di cui all'art. 648 cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta inattendibilità delle ricostruzioni alternative fornite dalla difesa sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente e che, non per sua colpa, non erano state verificate nell'immediatezza a causa dell'inerzia e la superficialità della polizia giudiziaria. Sotto altro profilo, d'altro canto, la condotta posta in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8246 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 19/11/2021 essere dal ricorrente, cioè quella di aiutare il Dumitru a spostare o a prelevare dei beni di provenienza furtiva, considerata l'assenza di qualsivoglia fine di profitto, integrerebbe il diverso reato di favoreggiamento personale, ipotesi di reato in merito alla quale la Corte territoriale ha omesso di motivare. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 648 comma secondo cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma sulla base di un elemento, i precedenti penali, non previsto dalla norma quale criterio di valutazione. 2. In data 22 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Luigi Cuomo, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. evidenziando che la Corte territoriale avrebbe dichiarato la sua penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione di svariato materiale (nella specie, 350 schede madri per p.c., barrette di alluminio, 500 kg di alluminio e ferro, 100 portafari in ghisa e una cassetta di pronto soccorso), nonostante fosse emerso che egli aveva raccolto "il materiale (unitamente a un complice) da un campo alle pendici di un monte nella Provincia di Lecco, ove era stato abbandonato e occultato", ipotesi alternativa questa che non era stata adeguatamente considerata dai giudici di merito in quanto la polizia giudiziaria aveva inspiegabilmente omesso di effettuare indagini sul punto. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente rileva la carenza di motivazione in ordine alla possibilità di qualificare i fatti quale favoreggiamento reale, questione che era stata oggetto di uno specifico motivo di appello. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire 2 ,1' se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla provenienza illecita dei beni e alla carenza di giustificazione, rectius all'inverosimiglianza della spiegazione fornita, in merito alle modalità con le quali questi erano stati ricevuti ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura delle prove, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,La Gumiina, Rv 269217). A fronte della motivazione della Corte territoriale, che ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della merce da parte del liquidatore della società cui questa esta stata sottratta e della contraddittoria spiegazione fornita dei ognuno dei due imputati al fine di scaricare sull'altro La responsabilità, la deduzione del ricorrente circa la provenienza del compendio delittuoso e l'alternativa qualificazione giuridica come furto o favoreggiamento costituisce mera argomentazione difensiva non supportata da alcun elemento di prova. Ragione questa per la quale la qualificazione giuridica attribuita dai giudici di merito al fatto è corretta e la pur sintetica motivazione sul punto, escluso che anche il coimputato possa essere ritenuto l'autore materiale del furto, risulta adeguata e, in assenza di palesi illogicità, non è comunque sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 comma secondo cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'ipotesi attenuata sulla base di un elemento, i precedenti penali, non previsto dalla norma quale criterio di valutazione. La doglianza è manifestamente infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfè, Rv. 249226, Sez. 2, n. 3188 dell'8/1/2009, Galli, RV. 242667). 3 A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, sia il valore non irrilevante del materiale che i precedenti penali dell'imputato, numerosissimi e specifici e le modalità dei fatti. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 19/11/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 7/2/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di MONZA in data 22/2/2019, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di RO IT RL per il reato di cui all'art. 648 cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta inattendibilità delle ricostruzioni alternative fornite dalla difesa sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente e che, non per sua colpa, non erano state verificate nell'immediatezza a causa dell'inerzia e la superficialità della polizia giudiziaria. Sotto altro profilo, d'altro canto, la condotta posta in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8246 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 19/11/2021 essere dal ricorrente, cioè quella di aiutare il Dumitru a spostare o a prelevare dei beni di provenienza furtiva, considerata l'assenza di qualsivoglia fine di profitto, integrerebbe il diverso reato di favoreggiamento personale, ipotesi di reato in merito alla quale la Corte territoriale ha omesso di motivare. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 648 comma secondo cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma sulla base di un elemento, i precedenti penali, non previsto dalla norma quale criterio di valutazione. 2. In data 22 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Luigi Cuomo, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. evidenziando che la Corte territoriale avrebbe dichiarato la sua penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione di svariato materiale (nella specie, 350 schede madri per p.c., barrette di alluminio, 500 kg di alluminio e ferro, 100 portafari in ghisa e una cassetta di pronto soccorso), nonostante fosse emerso che egli aveva raccolto "il materiale (unitamente a un complice) da un campo alle pendici di un monte nella Provincia di Lecco, ove era stato abbandonato e occultato", ipotesi alternativa questa che non era stata adeguatamente considerata dai giudici di merito in quanto la polizia giudiziaria aveva inspiegabilmente omesso di effettuare indagini sul punto. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente rileva la carenza di motivazione in ordine alla possibilità di qualificare i fatti quale favoreggiamento reale, questione che era stata oggetto di uno specifico motivo di appello. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire 2 ,1' se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla provenienza illecita dei beni e alla carenza di giustificazione, rectius all'inverosimiglianza della spiegazione fornita, in merito alle modalità con le quali questi erano stati ricevuti ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura delle prove, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,La Gumiina, Rv 269217). A fronte della motivazione della Corte territoriale, che ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della merce da parte del liquidatore della società cui questa esta stata sottratta e della contraddittoria spiegazione fornita dei ognuno dei due imputati al fine di scaricare sull'altro La responsabilità, la deduzione del ricorrente circa la provenienza del compendio delittuoso e l'alternativa qualificazione giuridica come furto o favoreggiamento costituisce mera argomentazione difensiva non supportata da alcun elemento di prova. Ragione questa per la quale la qualificazione giuridica attribuita dai giudici di merito al fatto è corretta e la pur sintetica motivazione sul punto, escluso che anche il coimputato possa essere ritenuto l'autore materiale del furto, risulta adeguata e, in assenza di palesi illogicità, non è comunque sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 comma secondo cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'ipotesi attenuata sulla base di un elemento, i precedenti penali, non previsto dalla norma quale criterio di valutazione. La doglianza è manifestamente infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfè, Rv. 249226, Sez. 2, n. 3188 dell'8/1/2009, Galli, RV. 242667). 3 A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, sia il valore non irrilevante del materiale che i precedenti penali dell'imputato, numerosissimi e specifici e le modalità dei fatti. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 19/11/2021