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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20 maggio 2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana;
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Manzella
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano;
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Manzella
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lomazzo (Co) in data 17 dicembre 2016,
(anno 2016, atto n. 63, parte II, serie C); separati con sentenza n. 92/2024 del 26 giugno 2024, pubblicata in data 19 agosto 2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI
- nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20 maggio 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni ivi rassegnate.
I coniugi, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo - con il quale hanno modificato in parte le condizioni di cui al ricorso, atteso che il padre dovrà stipulare contratto di finanziamento per l'acquisto di un veicolo a seguito delle modifiche del contratto di lavoro che hanno escluso l'uso dell'auto aziendale - e chiedono, pertanto, che venga pronunciata sentenza di divorzio alle seguenti diverse condizioni:
dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a Lomazzo il 17 dicembre 2016, iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Lomazzo al n. 63, Serie C, Parte II, Ufficio 1, Anno 2016;
ordinare al Comune di Lomazzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1
responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di maggiore importanza e disgiunto rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) manterrà la sua collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con la quale dimorerà; Per_1
3) le parti convengono di regolamentare i tempi di frequentazione tra il padre e la minore - fatti salvi diversi migliori accordi, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e del preminente interesse di – come Per_1
di seguito indicato: a) durante il periodo scolastico: il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17,30 quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre sino alla domenica sera,
riaccompagnandola presso la madre entro le ore 21,00;
- il padre, terrà con sé – nella settimana in cui la stessa trascorrerà il fine settimana con il padre - ogni Per_1
mercoledì, dalle ore 18,00 quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre, sino alla mattina successiva riaccompagnandola direttamente a scuola;
- nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé la figlia il martedì Per_1
ed il giovedì, dalle ore 18.00 sino alla mattina successiva, riaccompagnandola direttamente a scuola;
b) durante le vacanze natalizie: la figlia trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e la Vigilia con Per_1
l'altro, ad anni alterni. Nel corrente anno 2025 trascorrerà la Vigilia con la madre ed il Natale con il Per_1
padre. L'ulteriore periodo verrà suddiviso tra i genitori in parti uguali, dal 26 al 31 dicembre ovvero dal 1 al
6 gennaio, da concordare, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore. Per l'anno 2025 Per_1
starà con la madre dal 26 dicembre al 31 dicembre, compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi dei genitori;
c) durante le vacanze pasquali: starà con ciascun genitore, ad anni alterni, per un periodo comprendente Per_1
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per l'anno 2026 trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre;
Per_1
d) il giorno del compleanno: verrà festeggiato, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diverso accordo. Il
21 dicembre 2024 starà con il padre. starà con ciascuno genitore il giorno del loro compleanno;
Per_1 Per_1
e) vacanze scolastiche estive: terminato l'anno scolastico frequenterà eventuali campi estivi (spese Per_1
suddivise tra i coniugi al 50%). Ciascun genitore terrà almeno 15 giorni consecutivi, da concordare Per_1
entro il 30 aprile di ogni anno;
f) ponti scolastici: starà con ciascun genitore in via alternata, compatibilmente con gli impegni lavorativi Per_1
degli stessi, ovvero con l'ausilio di una baby-sitter;
4) con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale ad oggi, il sig. verserà alla madre, Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di € 530,00 (euro Per_1
cinquecentotrenta,00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di maggio (prima rivalutazione maggio 2025). L'assegno unico verrà percepito integralmente dal padre;
- il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia, con applicazione del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
5) la casa familiare, sita a Turate (CO), Via Centro Industriale Europeo n.ro 43, concessa ai coniugi in comodato gratuito collegato al rapporto di lavoro stipulato con il datore di lavoro, viene assegnata al sig.
, al quale restano in uso i beni di proprietà dei coniugi, ad eccezione di quelli già suddivisi Parte_2
come da separato accordo.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e d'aver regolato, con reciproca soddisfazione, tutti gli ulteriori rapporti economici tra loro pendenti e che, pertanto, null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione, titolo o causa;
Le parti si concedono il reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio, anche per la figlia minore . Persona_1
I coniugi hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 17 dicembre 2016, in Lomazzo (Co), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lomazzo (CO)
(anno 2016, atto n. 63, parte II, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao