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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1449/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1449/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 10.20 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. MARINELLI CORRADO Parte_1
Per la Dott.ssa PILATO RITA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1449/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MARINELLI CORRADO Parte_1 C.F._1
che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1
Funzionario delegato, Dott.ssa PILATO RITA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 160/2015, pratica S2013/0077, notificata il 26.04.2018, per € 516,00, con la quale il Presidente dell' , visto il Parte_2
verbale n. 4/13 del 5.06.2013 del Corpo Forestale dello Stato – CFS Squadra Nautica Ecosistemi
Marini e Costieri di Monte Argentario, notificato il 24.07.2013, al sig. Parte_1
(trasgressore/obbligato in solido) con il quale si accerta che il rubricato trasgressore in data 5.6.2013 con il natante di piccole dimensioni con motore Yamaha 40HP, era ancorato all'interno di Cala dello
Scoglio, Isola di Giannutri del Comune dell'Isola del Giglio (GR), nella ZONA 1 dell'arcipelago toscano, più precisamente coordinate geografiche Lat e Long. 011°06.800'E, ad una C.F._2 distanza dalla costa di m. 3, violava l'art. 4 lett E) dell'allegato “A” al D.P.R. 22.07.1996 sanzionato al pagina 2 di 8 punto 19) della tabella allegata al Regolamento per le sanzioni amministrative dell'
[...]
, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 37/99 e Parte_2
successivamente modificato ed integrato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 58/99; b) dell'ordinanza-ingiunzione n. 161/2015, pratica S2013/0078, notificata il 26.04.2018 per € 2.064,00, con la quale il Presidente dell' , visto il verbale n. 8/13 Parte_2
del 5.06.2013 del Corpo Forestale dello Stato – CFS Squadra Nautica Ecosistemi Marini e Costieri di
Monte Argentario, notificato il 24.07.2013, al sig. (trasgressore/obbligato Parte_1
in solido) con il quale si accerta che il rubricato trasgressore in data 5.6.2013 veniva trovato nello specchio di mare denominato ZONA 1 dell'arcipelago , più precisamente coordinate CP_1 geografiche Lat 42°15.430 'N e Long. 011°06.800 'E, all'interno di Cala dello Scoglio dell'Isola di
Giannutri del Comune dell'Isola del Giglio (GR), in attività di pesca subacquea;
aveva introdotto i seguenti mezzi di cattura: n. 1 fucile subacqueo con elastico e mulinello, armato con asta e arpione a bordo del gommone di appoggio sempre all'interno della ZONA 1 precisamente alle coordinate geografiche Lat e Long. 011°06.800 'E, in violazione dell'art. 3 lett F) dell'allegato “A” C.F._3
al D.P.R. 22.07.1996 sanzionato dal punto 1-11) della tabella allegata al Regolamento per le sanzioni amministrative dell' , approvato con Delibera del Parte_2
Consiglio Direttivo n. 37/99 e successivamente modificato ed integrato con Delibera del Consiglio
Direttivo n. 58/99.
Il sig. eccepiva: 1) la carenza della potestà sanzionatoria dell' in relazione all'art. Parte_1 Parte_2
24 L. 689/81, l'incompetenza ad irrogare la sanzione e l'applicazione del ne bis in idem sostanziale.
Sosteneva infatti che l' non aveva la potestà di emettere Parte_2
le ordinanze-ingiunzione impugnate, stante il disposto dell'art. 24 L. 689/81 (peraltro reiterato dall'art. 210 disp. att. c.p.p.) il quale prevede che: “qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa”. 2) L'insussistenza nel merito dell'illecito contestato. 3) in subordine sosteneva l'illegittimità, limitatamente all'ordinanza–ingiunzione n. 161/2015, in quanto venivano cumulate e sommate nei valori massimi, due distinte voci del regolamento sanzionatorio, la n. 1) e la 11), secondo il ricorrente la sanzione applicabile risultava essere solo l'art. 11) in quanto copriva l'intera condotta contestata. 4) in via ulteriormente subordinata contestava la violazione degli artt. 8 e 11 L. 689/81, in quanto erano state erroneamente applicate delle sanzioni nel massimo edittale e effettuando il cumulo materiale, con eccessività delle sanzioni irrogate nonché il difetto di motivazione. pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio l' il chiedeva il rigetto Parte_2
dell'opposizione e la conferma delle ordinanze impugnate.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e produzione documentale.
All'udienza del 4.02.2025 la causa veniva discussa previo il deposito di note conclusive nelle quali il ricorrente rappresentava che la vicenda processuale (il riferimento era all'art. 24 L. 689/81) doveva essere letta e applicata nell'ambito di quell'alveo – del ne bis in idem sostanziale – sancito dall'art. 649
c.p., dall'art. 4, prot. 7 CEDU e dall'art. 50 della Carta di Nizza, “che pongono la regola per cui (è) inammissibile un doppio procedimento per lo stesso fatto” alla luce della sentenza emessa dalla Corte
Costituzionale n. 149 del 16.06.2022.
Va brevemente rappresentato il fatto da cui scaturivano le ordinanze oggi opposte. Il sig. Parte_1
in data 5.6.2013 alle ore 7:10 circa del mattino, veniva fermato, unitamente al Sig.
[...] [...]
dal Corpo Forestale dello Stato, – CFS Squadra Nautica Ecosistemi Marini e Costieri di Parte_3
Monte Argentario, in servizio di pattuglia presso le aree marine protette del
[...]
, poiché con un piccolo natante (gommone con motore fuoribordo hp 40) si Parte_2 trovava ancorato presso l'isola di Giannutri, secondo i verbalizzanti, all'interno della zona 1 del Pt_2 stesso, svolgendo attività di pesca subacquea. All'esito dell'identificazione, gli operanti notificavano al
Sig. n. 2 verbali di contestazione di violazione amministrativa, segnatamente: verbale n. 4/13 Parte_1 per violazione dell'art. 4 lett. E) dell'allegato “A” al DPR 22/7/1996 di istituzione del Parco per essere ancorato nella suddetta zona 1; verbale n. 8/13 per violazione dell'art. 3 lett. F) dell'allegato “A” al
DPR 22/7/1996 di istituzione del Parco per avere introdotto nelle medesime circostanze di tempo e luogo, nella suddetta zona 1, due fucili subacquei per svolgere l'attività di pesca. Gli agenti inoltre disponevano il sequestro penale dei fucili subacquei e denunciato il e il all'Autorità Parte_1 Pt_3
Giudiziaria, in relazione al medesimo fatto, per violazione dell'art. 30 L. 394/91. Con un primo provvedimento, il Tribunale di Grosseto, Sezione del riesame cautelare annullava il decreto di convalida del sequestro e ordinava la restituzione dei fucili che sono stati così restituiti al ricorrente. Il ricorrente veniva altresì tratto a giudizio penale dinanzi al Tribunale di Grosseto, per la violazione degli artt. 11, co. 3, lett. a) ed f), 19, co. 3, lett. a), d) ed e) e art. 30, co. 1, legge 394/1991, e, all'esito del dibattimento, veniva assolto con sentenza n. 1240/2017, con formula “perché il fatto non sussiste”. La sentenza non veniva mai impugnata divenendo pertanto definitiva. In data 26/4/2018, l' Parco Pt_2
notificava le ordinanze-ingiunzione impugnate.
Va preliminarmente analizzato il primo motivo del ricorso in merito all'eccezione di incompetenza dell' ad irrogare la sanzione per la sussistenza del ne bis in idem sostanziale per essere stato, Parte_2
pagina 4 di 8 il ricorrente, già giudicato in sede penale per lo stesso fatto. L'Ente, nelle note conclusive sosteneva la non sussistenza della violazione del ne bis in idem in quanto, nella sentenza emessa dalla Corte
Costituzionale era stata esaminata una normativa ed una materia diversa da quella oggetto del ricorso, la sentenza concerneva una precisa normativa, totalmente diversa da quella oggetto del ricorso, e non detta principi generali circa l'applicabilità del ne bis in idem al c.d. doppio binario sanzionatorio previsto nel nostro ordinamento per molte fattispecie. Sosteneva l'Ente che l'eventuale annullamento delle ordinanze ingiunzioni emesse sulla base della applicazione del principio del ne bis in idem andava oltre il dettato normativo (art. 30 comma 2 Legge 394/1991), in quanto sarebbe disposto in assenza di una copertura giuridica (normativa o giurisprudenziale).
Con la sentenza n. 149/2022, la Corte costituzionale ha per la prima volta dichiarato l'incostituzionalità del cumulo di sanzioni, penali e amministrative, per il medesimo fatto, in applicazione del divieto del doppio processo (c.d. ne bis in idem).
La garanzia del ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale è contemplata all'art. 50 della Carta di Nizza ed all'art. 4 del Protocollo n. 7, § 1, della Convenzione Europea, con norme sostanzialmente sovrapponibili, che affermano il principio secondo cui nessuno può essere perseguito (cioè, processato) o condannato (cioè, punito) per un reato per il quale è già stato assolto o condannato conformemente alla legge.
Con la suddetta sentenza la Corte ha spiegato che la garanzia convenzionale del ne bis in idem mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo che potrebbe essersi concluso anche con un'assoluzione. La ratio primaria della garanzia - declinata quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata.
Venendo ai presupposti al ricorrere dei quali trova applicazione il ne bis in idem (che, bene inteso, non impedisce di per sé lo svolgimento di contemporanei procedimenti per il medesimo fatto o l'irrogazione di più sanzioni in relazione a diversi aspetti del medesimo fatto, ove irrogate all'esito di un unico procedimento, questi sono: a) la sussistenza di due procedimenti o processi di carattere
“penale”; b) la sussistenza dell'idem factum, che ricorre quando i due procedimenti sanzionatori riguardino i medesimi fatti materiali o fatti sostanzialmente identici, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica;
c) la sussistenza di una previa decisione definitiva (una sentenza passata in giudicato o una sanzione amministrativa divenuta definitiva), vale a dire non più pagina 5 di 8 impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, concernente la responsabilità “penale” dell'imputato. Ai fini della garanzia del ne bis in idem è irrilevante se la decisione sia di assoluzione o di condanna, né la maggiore o minore gravità della condanna. Prima di tale momento, non è vietata l'instaurazione di plurime e contestuali azioni “penali” per il medesimo fatto. La definitività di una decisione rende, invece, gli eventuali procedimenti paralleli improcedibili. Debbono cioè interrompersi immediatamente, per non infrangere la garanzia processuale del ne bis in idem.
In particolare, la Corte ravvede, oltre al chiaro idem soggettivo – in quanto è la stessa persona ad essere sottoposta ad un duplice procedimento punitivo –, anche l'idem oggettivo, cioè il requisito dell'idem factum naturalistico come oggetto di entrambi i procedimenti: invero, la Corte sottolinea come “le due disposizioni – l'art. 171-ter e l'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 – sanzionano dunque esattamente le medesime condotte materiali;
e l'art. 174-bis stabilisce espressamente, a scanso di ogni equivoco interpretativo, che le sanzioni amministrative da esso previste si applichino «ferme le sanzioni penali», indicando così l'inequivoca volontà del legislatore di cumulare in capo al medesimo trasgressore le due tipologie di sanzioni” (cfr. par. 5.2.1); a ciò si aggiunge come “il mero richiamo compiuto dall'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 alle «violazioni previste nella presente sezione»,
e dunque anche a quelle contemplate come delitto dall'art. 171-ter, rende gli ambiti dei due illeciti – quello amministrativo e quello penale – in larga misura sovrapponibili” (cfr. par. 5.2.2)[6].
Indubitabile, infine, il presupposto del “bis”, ovvero del carattere punitivo di entrambi i procedimenti, posto che le modalità di determinazione della sanzione pecuniaria irrogata in sede amministrativa rendono evidente la “la funzione accentuatamente dissuasiva”, espressamente confermata altresì dalla relazione al disegno di legge sfociato poi nell'introduzione dell'art. 174-bis, nella quale si indicava come l'obiettivo perseguito fosse proprio quello di «incrementare il grado di dissuasività delle misure di contrasto» alle violazioni del diritto d'autore, attraverso sanzioni amministrative «che appaiono dotate di autonoma deterrenza in quanto rapidamente applicabili» (cfr. par. 5.2.2.). “Una finalità” – chiosa la Corte – “in tutto e per tutto sovrapponibile a quella caratteristica delle sanzioni penali”
(ibidem). “materia penale” come convenzionalmente definita.
Il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE.
Per verificare che l'illecito per cui si procede contro l'imputato già giudicato sia il bis del precedente, il criterio da applicare è quello del c.d. idem factum, affermato dalla CEDU nella sentenza Zolotukhin: i pagina 6 di 8 due fatti riferiti allo stesso soggetto vanno valutati nel loro significato storico-naturalistica, mettendone a confronto la condotta, l'evento ed il nesso causale, senza che rilevi la diversa qualificazione giuridica.
Secondo la sentenza A&B
contro
Norvegia, è comunque possibile procedere in sede penale ed amministrativa a carico dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, se i due procedimenti o processi sono legati da una stretta connessione sostanziale e temporale ed è rispettata la necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivamente inflitto.
Sono dunque necessari i seguenti presupposti:
a) la prevedibilità ex ante dei procedimenti penale ed amministrativo, disciplinata da regole chiare e precise;
b) la funzione complementare delle sanzioni irrogate nei due procedimenti, che devono essere connesse ad aspetti diversi della condotta illecita, in quanto l'una non deve essere la mera duplicazione dell'altra;
c) una connessione temporale tra i procedimenti, che debbono avere per lunghi tratti uno svolgimento parallelo;
d) la raccolta e la valutazione della prova in maniera coordinata e, quindi, sostanzialmente unitaria;
e) la proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo.
Ebbene nel caso di specie seppur sia evidente che i due giudizi vertano su una unica e stessa condotta, il diverso scopo perseguito dai due procedimenti nel sanzionare medesime condotte, della prevedibilità del doppio giudizio da parte del trasgressore, della proporzione complessiva della pena inflitta, ciò che rileva tuttavia è che la nuova “azione penale”, ovvero le sanzioni amministrative che sono state emesse successivamente alla prima condanna definitiva in cui il trasgressore veniva assolto.
Tale constatazione è sufficiente per concludere che vi è stata violazione del principio del ne bis in idem in quanto rispetta entrambe le condizioni a cui è soggetto, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (bis) e, dall'altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (idem).
Non solo la conclusione assolutoria del primo procedimento penale avvenuta nel 2017 avrebbe dovuto essere tenuta in debito conto nel successivo al fine di evitare inutili duplicazioni anche a livello istruttorio considerato che le ordinanze oggi opposte sono state notificate in data successiva ovvero il
26.04.2018.
Pa A ben vendere tuttavia anche entrando nel merito, va detto che grava sulla in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente pagina 7 di 8 che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione
VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263).
Fatta questa necessaria premessa, all'esito della scarna istruttoria tenuta nella causa de quo, non sono emersi elementi che possono far risultare che il ricorrente abbia tenuto una condotta illecita. Il teste che svolse gli accertamenti, escusso sia in corso di causa che nel giudizio penale, Testimone_1
ha riferito che il ricorrente, per il tipo di gommone con il quale era giunto sul posto partendo da Porto
Ercole, non era obbligato ad avere al seguito la patente nautica e soprattutto le carte nautiche aggiornate;
riferiva altresì che non esistevano boe o altri sistemi di segnalazione che delimita la zona di mare completamente interdetta rispetto a quella in cui la navigazione e la pesca erano consentite. La stessa perizia di parte depositata in atti dal ricorrente ha evidenziato che per lo stesso sarebbe stato estremamente difficile stabilire con esattezza quale fosse la loro posizione.
Va detto dunque che in assenza di strumentazione di bordo (non necessaria) e di boe di delimitazione della zona interdetta, non era possibile da parte del ricorrente stabilire con precisione l'eventuale sconfinamento nella zona interdetta.
Posto ciò le sanzioni emesse nei confronti del ricorrente risultano illegittime e conseguentemente le ordinanze impugnate devono essere annullate.
In considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza in materia sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze impugnate.
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1449/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 10.20 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. MARINELLI CORRADO Parte_1
Per la Dott.ssa PILATO RITA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1449/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MARINELLI CORRADO Parte_1 C.F._1
che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1
Funzionario delegato, Dott.ssa PILATO RITA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 160/2015, pratica S2013/0077, notificata il 26.04.2018, per € 516,00, con la quale il Presidente dell' , visto il Parte_2
verbale n. 4/13 del 5.06.2013 del Corpo Forestale dello Stato – CFS Squadra Nautica Ecosistemi
Marini e Costieri di Monte Argentario, notificato il 24.07.2013, al sig. Parte_1
(trasgressore/obbligato in solido) con il quale si accerta che il rubricato trasgressore in data 5.6.2013 con il natante di piccole dimensioni con motore Yamaha 40HP, era ancorato all'interno di Cala dello
Scoglio, Isola di Giannutri del Comune dell'Isola del Giglio (GR), nella ZONA 1 dell'arcipelago toscano, più precisamente coordinate geografiche Lat e Long. 011°06.800'E, ad una C.F._2 distanza dalla costa di m. 3, violava l'art. 4 lett E) dell'allegato “A” al D.P.R. 22.07.1996 sanzionato al pagina 2 di 8 punto 19) della tabella allegata al Regolamento per le sanzioni amministrative dell'
[...]
, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 37/99 e Parte_2
successivamente modificato ed integrato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 58/99; b) dell'ordinanza-ingiunzione n. 161/2015, pratica S2013/0078, notificata il 26.04.2018 per € 2.064,00, con la quale il Presidente dell' , visto il verbale n. 8/13 Parte_2
del 5.06.2013 del Corpo Forestale dello Stato – CFS Squadra Nautica Ecosistemi Marini e Costieri di
Monte Argentario, notificato il 24.07.2013, al sig. (trasgressore/obbligato Parte_1
in solido) con il quale si accerta che il rubricato trasgressore in data 5.6.2013 veniva trovato nello specchio di mare denominato ZONA 1 dell'arcipelago , più precisamente coordinate CP_1 geografiche Lat 42°15.430 'N e Long. 011°06.800 'E, all'interno di Cala dello Scoglio dell'Isola di
Giannutri del Comune dell'Isola del Giglio (GR), in attività di pesca subacquea;
aveva introdotto i seguenti mezzi di cattura: n. 1 fucile subacqueo con elastico e mulinello, armato con asta e arpione a bordo del gommone di appoggio sempre all'interno della ZONA 1 precisamente alle coordinate geografiche Lat e Long. 011°06.800 'E, in violazione dell'art. 3 lett F) dell'allegato “A” C.F._3
al D.P.R. 22.07.1996 sanzionato dal punto 1-11) della tabella allegata al Regolamento per le sanzioni amministrative dell' , approvato con Delibera del Parte_2
Consiglio Direttivo n. 37/99 e successivamente modificato ed integrato con Delibera del Consiglio
Direttivo n. 58/99.
Il sig. eccepiva: 1) la carenza della potestà sanzionatoria dell' in relazione all'art. Parte_1 Parte_2
24 L. 689/81, l'incompetenza ad irrogare la sanzione e l'applicazione del ne bis in idem sostanziale.
Sosteneva infatti che l' non aveva la potestà di emettere Parte_2
le ordinanze-ingiunzione impugnate, stante il disposto dell'art. 24 L. 689/81 (peraltro reiterato dall'art. 210 disp. att. c.p.p.) il quale prevede che: “qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa”. 2) L'insussistenza nel merito dell'illecito contestato. 3) in subordine sosteneva l'illegittimità, limitatamente all'ordinanza–ingiunzione n. 161/2015, in quanto venivano cumulate e sommate nei valori massimi, due distinte voci del regolamento sanzionatorio, la n. 1) e la 11), secondo il ricorrente la sanzione applicabile risultava essere solo l'art. 11) in quanto copriva l'intera condotta contestata. 4) in via ulteriormente subordinata contestava la violazione degli artt. 8 e 11 L. 689/81, in quanto erano state erroneamente applicate delle sanzioni nel massimo edittale e effettuando il cumulo materiale, con eccessività delle sanzioni irrogate nonché il difetto di motivazione. pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio l' il chiedeva il rigetto Parte_2
dell'opposizione e la conferma delle ordinanze impugnate.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e produzione documentale.
All'udienza del 4.02.2025 la causa veniva discussa previo il deposito di note conclusive nelle quali il ricorrente rappresentava che la vicenda processuale (il riferimento era all'art. 24 L. 689/81) doveva essere letta e applicata nell'ambito di quell'alveo – del ne bis in idem sostanziale – sancito dall'art. 649
c.p., dall'art. 4, prot. 7 CEDU e dall'art. 50 della Carta di Nizza, “che pongono la regola per cui (è) inammissibile un doppio procedimento per lo stesso fatto” alla luce della sentenza emessa dalla Corte
Costituzionale n. 149 del 16.06.2022.
Va brevemente rappresentato il fatto da cui scaturivano le ordinanze oggi opposte. Il sig. Parte_1
in data 5.6.2013 alle ore 7:10 circa del mattino, veniva fermato, unitamente al Sig.
[...] [...]
dal Corpo Forestale dello Stato, – CFS Squadra Nautica Ecosistemi Marini e Costieri di Parte_3
Monte Argentario, in servizio di pattuglia presso le aree marine protette del
[...]
, poiché con un piccolo natante (gommone con motore fuoribordo hp 40) si Parte_2 trovava ancorato presso l'isola di Giannutri, secondo i verbalizzanti, all'interno della zona 1 del Pt_2 stesso, svolgendo attività di pesca subacquea. All'esito dell'identificazione, gli operanti notificavano al
Sig. n. 2 verbali di contestazione di violazione amministrativa, segnatamente: verbale n. 4/13 Parte_1 per violazione dell'art. 4 lett. E) dell'allegato “A” al DPR 22/7/1996 di istituzione del Parco per essere ancorato nella suddetta zona 1; verbale n. 8/13 per violazione dell'art. 3 lett. F) dell'allegato “A” al
DPR 22/7/1996 di istituzione del Parco per avere introdotto nelle medesime circostanze di tempo e luogo, nella suddetta zona 1, due fucili subacquei per svolgere l'attività di pesca. Gli agenti inoltre disponevano il sequestro penale dei fucili subacquei e denunciato il e il all'Autorità Parte_1 Pt_3
Giudiziaria, in relazione al medesimo fatto, per violazione dell'art. 30 L. 394/91. Con un primo provvedimento, il Tribunale di Grosseto, Sezione del riesame cautelare annullava il decreto di convalida del sequestro e ordinava la restituzione dei fucili che sono stati così restituiti al ricorrente. Il ricorrente veniva altresì tratto a giudizio penale dinanzi al Tribunale di Grosseto, per la violazione degli artt. 11, co. 3, lett. a) ed f), 19, co. 3, lett. a), d) ed e) e art. 30, co. 1, legge 394/1991, e, all'esito del dibattimento, veniva assolto con sentenza n. 1240/2017, con formula “perché il fatto non sussiste”. La sentenza non veniva mai impugnata divenendo pertanto definitiva. In data 26/4/2018, l' Parco Pt_2
notificava le ordinanze-ingiunzione impugnate.
Va preliminarmente analizzato il primo motivo del ricorso in merito all'eccezione di incompetenza dell' ad irrogare la sanzione per la sussistenza del ne bis in idem sostanziale per essere stato, Parte_2
pagina 4 di 8 il ricorrente, già giudicato in sede penale per lo stesso fatto. L'Ente, nelle note conclusive sosteneva la non sussistenza della violazione del ne bis in idem in quanto, nella sentenza emessa dalla Corte
Costituzionale era stata esaminata una normativa ed una materia diversa da quella oggetto del ricorso, la sentenza concerneva una precisa normativa, totalmente diversa da quella oggetto del ricorso, e non detta principi generali circa l'applicabilità del ne bis in idem al c.d. doppio binario sanzionatorio previsto nel nostro ordinamento per molte fattispecie. Sosteneva l'Ente che l'eventuale annullamento delle ordinanze ingiunzioni emesse sulla base della applicazione del principio del ne bis in idem andava oltre il dettato normativo (art. 30 comma 2 Legge 394/1991), in quanto sarebbe disposto in assenza di una copertura giuridica (normativa o giurisprudenziale).
Con la sentenza n. 149/2022, la Corte costituzionale ha per la prima volta dichiarato l'incostituzionalità del cumulo di sanzioni, penali e amministrative, per il medesimo fatto, in applicazione del divieto del doppio processo (c.d. ne bis in idem).
La garanzia del ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale è contemplata all'art. 50 della Carta di Nizza ed all'art. 4 del Protocollo n. 7, § 1, della Convenzione Europea, con norme sostanzialmente sovrapponibili, che affermano il principio secondo cui nessuno può essere perseguito (cioè, processato) o condannato (cioè, punito) per un reato per il quale è già stato assolto o condannato conformemente alla legge.
Con la suddetta sentenza la Corte ha spiegato che la garanzia convenzionale del ne bis in idem mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo che potrebbe essersi concluso anche con un'assoluzione. La ratio primaria della garanzia - declinata quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata.
Venendo ai presupposti al ricorrere dei quali trova applicazione il ne bis in idem (che, bene inteso, non impedisce di per sé lo svolgimento di contemporanei procedimenti per il medesimo fatto o l'irrogazione di più sanzioni in relazione a diversi aspetti del medesimo fatto, ove irrogate all'esito di un unico procedimento, questi sono: a) la sussistenza di due procedimenti o processi di carattere
“penale”; b) la sussistenza dell'idem factum, che ricorre quando i due procedimenti sanzionatori riguardino i medesimi fatti materiali o fatti sostanzialmente identici, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica;
c) la sussistenza di una previa decisione definitiva (una sentenza passata in giudicato o una sanzione amministrativa divenuta definitiva), vale a dire non più pagina 5 di 8 impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, concernente la responsabilità “penale” dell'imputato. Ai fini della garanzia del ne bis in idem è irrilevante se la decisione sia di assoluzione o di condanna, né la maggiore o minore gravità della condanna. Prima di tale momento, non è vietata l'instaurazione di plurime e contestuali azioni “penali” per il medesimo fatto. La definitività di una decisione rende, invece, gli eventuali procedimenti paralleli improcedibili. Debbono cioè interrompersi immediatamente, per non infrangere la garanzia processuale del ne bis in idem.
In particolare, la Corte ravvede, oltre al chiaro idem soggettivo – in quanto è la stessa persona ad essere sottoposta ad un duplice procedimento punitivo –, anche l'idem oggettivo, cioè il requisito dell'idem factum naturalistico come oggetto di entrambi i procedimenti: invero, la Corte sottolinea come “le due disposizioni – l'art. 171-ter e l'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 – sanzionano dunque esattamente le medesime condotte materiali;
e l'art. 174-bis stabilisce espressamente, a scanso di ogni equivoco interpretativo, che le sanzioni amministrative da esso previste si applichino «ferme le sanzioni penali», indicando così l'inequivoca volontà del legislatore di cumulare in capo al medesimo trasgressore le due tipologie di sanzioni” (cfr. par. 5.2.1); a ciò si aggiunge come “il mero richiamo compiuto dall'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 alle «violazioni previste nella presente sezione»,
e dunque anche a quelle contemplate come delitto dall'art. 171-ter, rende gli ambiti dei due illeciti – quello amministrativo e quello penale – in larga misura sovrapponibili” (cfr. par. 5.2.2)[6].
Indubitabile, infine, il presupposto del “bis”, ovvero del carattere punitivo di entrambi i procedimenti, posto che le modalità di determinazione della sanzione pecuniaria irrogata in sede amministrativa rendono evidente la “la funzione accentuatamente dissuasiva”, espressamente confermata altresì dalla relazione al disegno di legge sfociato poi nell'introduzione dell'art. 174-bis, nella quale si indicava come l'obiettivo perseguito fosse proprio quello di «incrementare il grado di dissuasività delle misure di contrasto» alle violazioni del diritto d'autore, attraverso sanzioni amministrative «che appaiono dotate di autonoma deterrenza in quanto rapidamente applicabili» (cfr. par. 5.2.2.). “Una finalità” – chiosa la Corte – “in tutto e per tutto sovrapponibile a quella caratteristica delle sanzioni penali”
(ibidem). “materia penale” come convenzionalmente definita.
Il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE.
Per verificare che l'illecito per cui si procede contro l'imputato già giudicato sia il bis del precedente, il criterio da applicare è quello del c.d. idem factum, affermato dalla CEDU nella sentenza Zolotukhin: i pagina 6 di 8 due fatti riferiti allo stesso soggetto vanno valutati nel loro significato storico-naturalistica, mettendone a confronto la condotta, l'evento ed il nesso causale, senza che rilevi la diversa qualificazione giuridica.
Secondo la sentenza A&B
contro
Norvegia, è comunque possibile procedere in sede penale ed amministrativa a carico dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, se i due procedimenti o processi sono legati da una stretta connessione sostanziale e temporale ed è rispettata la necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivamente inflitto.
Sono dunque necessari i seguenti presupposti:
a) la prevedibilità ex ante dei procedimenti penale ed amministrativo, disciplinata da regole chiare e precise;
b) la funzione complementare delle sanzioni irrogate nei due procedimenti, che devono essere connesse ad aspetti diversi della condotta illecita, in quanto l'una non deve essere la mera duplicazione dell'altra;
c) una connessione temporale tra i procedimenti, che debbono avere per lunghi tratti uno svolgimento parallelo;
d) la raccolta e la valutazione della prova in maniera coordinata e, quindi, sostanzialmente unitaria;
e) la proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo.
Ebbene nel caso di specie seppur sia evidente che i due giudizi vertano su una unica e stessa condotta, il diverso scopo perseguito dai due procedimenti nel sanzionare medesime condotte, della prevedibilità del doppio giudizio da parte del trasgressore, della proporzione complessiva della pena inflitta, ciò che rileva tuttavia è che la nuova “azione penale”, ovvero le sanzioni amministrative che sono state emesse successivamente alla prima condanna definitiva in cui il trasgressore veniva assolto.
Tale constatazione è sufficiente per concludere che vi è stata violazione del principio del ne bis in idem in quanto rispetta entrambe le condizioni a cui è soggetto, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (bis) e, dall'altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (idem).
Non solo la conclusione assolutoria del primo procedimento penale avvenuta nel 2017 avrebbe dovuto essere tenuta in debito conto nel successivo al fine di evitare inutili duplicazioni anche a livello istruttorio considerato che le ordinanze oggi opposte sono state notificate in data successiva ovvero il
26.04.2018.
Pa A ben vendere tuttavia anche entrando nel merito, va detto che grava sulla in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente pagina 7 di 8 che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione
VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263).
Fatta questa necessaria premessa, all'esito della scarna istruttoria tenuta nella causa de quo, non sono emersi elementi che possono far risultare che il ricorrente abbia tenuto una condotta illecita. Il teste che svolse gli accertamenti, escusso sia in corso di causa che nel giudizio penale, Testimone_1
ha riferito che il ricorrente, per il tipo di gommone con il quale era giunto sul posto partendo da Porto
Ercole, non era obbligato ad avere al seguito la patente nautica e soprattutto le carte nautiche aggiornate;
riferiva altresì che non esistevano boe o altri sistemi di segnalazione che delimita la zona di mare completamente interdetta rispetto a quella in cui la navigazione e la pesca erano consentite. La stessa perizia di parte depositata in atti dal ricorrente ha evidenziato che per lo stesso sarebbe stato estremamente difficile stabilire con esattezza quale fosse la loro posizione.
Va detto dunque che in assenza di strumentazione di bordo (non necessaria) e di boe di delimitazione della zona interdetta, non era possibile da parte del ricorrente stabilire con precisione l'eventuale sconfinamento nella zona interdetta.
Posto ciò le sanzioni emesse nei confronti del ricorrente risultano illegittime e conseguentemente le ordinanze impugnate devono essere annullate.
In considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza in materia sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze impugnate.
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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