TRIB
Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31811/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dr. con sede in Ple Dino Viola, Parte_2 Pt_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Conte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Via Carlo Poma b. 4 che ha dichiarato voler ricevere Pt_1 notifiche e comunicazioni presso l'indirizzo PEC Email_1
Attore
CONTRO
- – in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Piazza del Campidoglio, Palazzo Senatorio, domiciliata Pt_1 come in atti, rappresentato e difeso dall'avvocato FRENI ALESSANDRO dell'avvocatura
Capitolina, elettivamente domiciliato come da procura in atti presso la sede in Via Pt_1 del Tempio di Giove n. 7.
Convenuto
pagina1 di 7 oggetto: opposizione all'atto di intimazione al pagamento del 10 marzo 2022, ricevuto via pec in data 10 marzo 2022, in relazione all'incontro di calcio RO/Juventus del 9 gennaio
2022 (doc. n. 1), adottato dal Locale di Controparte_2 [...]
, con il quale ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019 n. 160, è stato CP_1 intimato il pagamento, da parte del alla Controparte_3 Parte_3 della somma di € 30.005,17 (in forza del Regolamento comunale delle prestazioni di servizi resi dal Corpo di Polizia Locale a carico di terzi approvato con deliberazione assembleare n. 136 del 12 luglio 2019), nonché per l'accertamento, se del caso previa disapplicazione del citato Regolamento consiliare, dell'inesistenza del diritto del di CP_3 pretendere dalla la corresponsione di compensi per le iniziative Parte_3 organizzate da e conseguentemente declaratoria di non debenza di CP_1 somme, per il titolo azionato, da parte della Soc. A.S. RO .. Pt_3
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza avversa rigettata, in accoglimento della domanda formulata nel presente atto IN VIA PRELIMINARE, disporre la sospensione del titolo esecutivo impugnato per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
IN VIA PRINCIPALE, dichiarare nullo o, comunque, illegittimo l'atto di accertamento esecutivo notificato il 10 marzo 2022 da alla Soc. A.S. CP_1 [...]
e, per l'effetto, previa - se del caso - la disapplicazione del Regolamento approvato Pt_3 con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 2019, accertare e dichiarare che nulla dalla stessa Soc. è dovuto al per i titoli in Parte_3 Controparte_3 quello stesso atto contenuti (impugnato con la citazione odierna); IN VIA
SUBORDINATA, accertata la rilevanza della questione in relazione alla domanda spiegata, rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 3 bis D.L.
24 aprile 2017 n. 50 (siccome convertito dalla L. 21 giugno 2017 n.96) alla Corte costituzionale;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, annullare l'atto di accertamento esecutivo notificato il 10 marzo 2022 da alla CP_1 Parte_3
in quanto privo dei presupposti legittimanti o, comunque, perché sfornito di prova
[...] adeguata in ordine alla quantificazione degli importi in esso recati;
IN VIA ANCOR PIU'
SUBORDINATA, ed applicando criteri equitativi, ridurre gli importi economici contenuti nell'atto gravato, riconducendoli a somme ritenute maggiormente di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo l'annullamento dell'atto di accertamento CP_1 esecutivo notificato in data 10.03.2022 con il quale le si richiedeva il pagamento della somma di € 30.005,17 (in forza del Regolamento comunale delle prestazioni di servizi resi dal Corpo di Polizia Locale a carico di terzi approvato con deliberazione assembleare n.
136 del 12 luglio 2019,) per i servizi svolti in occasione dell'incontro di calcio
RO/Juventus del 9 gennaio 2022.
pagina2 di 7 Si danno per note le argomentazioni e le doglianze che hanno portato la difesa della parte attrice a richiedere la declaratoria di nullità di entrambi gli atti di intimazione.
In sintesi espositiva, la difesa della società di calcio precisa che i servizi resi dalla
Polizia Municipale i in occasione di questo incontro, e degli altri che hanno dato luogo ad intimazioni opposte con procedimenti incardinati presso la presente sezione, sono servizi pubblici essenziali;
gli incontri disputati non rivestono carattere prevalentemente privato;
la richiesta all'ausilio non proviene dai privati, in quanto questi eventi non sono né organizzati né promossi dalla bensì dalla Lega dalla CP_4 Controparte_5
FIGC, dal CONI, enti pubblici a ciò preposti e dalla Uefa, organismo internazionale europeo. Le prestazioni rese dalla Polizia Municipale vanno a rinforzare altri Comandi e sono svolte conformemente alla disciplina di cui alla L.65/86 e alla L.R. 14 aprile 2003. Il richiamo, quindi, alla delibera della Giunta comunale n. 136 del 12 luglio 2019 sarebbe inconferente, dal momento che questa, assunta in aperta violazione di legge, è nulla e da disapplicare.
Inversa è apparsa la rappresentazione operata dall'ente territoriale che ha richiamato a fondamento della pretesa creditoria quanto stabilito dal legislatore di cui al
D.L. 50/2017 n. 22 contestando l'incongruenza lamentata dalla difesa di parte attrice.
Essendo la questione di mero diritto, stante il tenore della controversia, entrambe le parti hanno chiesto che la causa andasse per le conclusioni, ed all'esito è stata trattenuta a sentenza ex art 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
Il presente Tribunale ritiene di poter agire seguendo il principio della c.d. ragione più liquida della decisione (cfr. frale tante 41995 del 28.09.2022, Cass Civ. 9936/2014). Tale criterio consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti tralasciandone gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale e quindi sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. In altre parole, questa tecnica consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'art. 22, c. 3 bis, del D.L. n. 50/2017 (come convertito dalla L. n. 97/2017) dispone quanto segue: “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste
pagina3 di 7 interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”.
Si danno per note le argomentazioni e le doglianze che hanno portato la difesa della parte attrice a richiedere la declaratoria di nullità dell'atto di intimazione.
La Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, ai fini dell'applicazione della sopra citata norma, nella seduta del 26 luglio 2018, ha precisato che tra le “attività e iniziative di carattere privato” richiamate dalla norma, “sicuramente sono annoverabili … quelle prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative”. La Corte dei Conti, Sezione regionale di
Controllo per l'Emilia ROgna, con deliberazione del 15 ottobre 2018, n. 123, ha ulteriormente puntualizzato l'ambito di applicazione della norma chiarendo che deve ritenersi circoscritto ai soli eventi in cui è assente qualsiasi interesse pubblico alla sua organizzazione, a prescindere o meno dallo scopo di lucro perseguito.
Orbene, si ritiene invece che il abbia fatto corretta Controparte_3 applicazione della normativa in oggetto con il Regolamento comunale delle prestazioni di servizi resi dal Corpo di Polizia Locale a carico di terzi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 136 del 12.07.2019.
La teleologia della disposizione di cui alla fonte primaria, nel comparto delle disposizioni urgenti in materia di enti locali, rientra nell'ambito del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva del personale.
Non può ritenersi, come sostenuto dalla difesa della , che l'attività degli CP_4 organi di Polizia Municipale in occasione degli incontri calcistici rientrasse nella tutela dell'ordine pubblico. Ed infatti, premesso che le forze di Polizia Locale non esercitano istituzionalmente (ma solo eventualmente, a richiesta e con limiti prescritti) attività di ordine e sicurezza pubblica, non rientrando tra i soggetti a tal fine indicati all'art. 2, lett. a) del D.M. 13.8.2019; va - in ogni caso - evidenziato come l'attività posta in essere dalla
Polizia Municipale in occasione delle partite di calcio e per la quale chiede CP_1 il rimborso delle prestazioni pagate, sia consistita nella mera vigilanza e nel controllo del traffico veicolare, perfettamente rientrante, quindi, nei “servizi di organizzazione e regolamentazione del traffico” che, secondo la nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali citata, sicuramente sono da ricondurre nella previsione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L. 50/2017.
Non coglie nel segno neanche l'ulteriore eccezione secondo la quale l'attività della
Polizia Municipale sarebbe organizzata dal dal momento che tale organo, lungi dal CP_6 disporre come l'attività di vigilanza e controllo del traffico veicolare debba essere pagina4 di 7 effettuata dagli organi di Polizia Municipale, si limita (come del resto si evince dagli atti di causa i) a prendere atto della manifestazione di cui le è stata data notizia, delle necessità conseguenti, dell'intervento delle varie forze e del coordinamento delle varie attività.
Parimenti irrilevante, ai fini dell'obbligo di pagamento in capo all'organizzatore normativamente previsto, deve ritenersi la circostanza, pure dedotta dall'attrice, per cui l'intervento della Polizia Municipale non sarebbe stato dalla medesima richiesto dalla
[...]
ed infatti, da una parte, la norma impositiva di carattere primario non fa alcun Pt_3 riferimento alla richiesta di intervento dell'organizzatore o del promotore: l'articolo 23 sopra citato appare – in buona sostanza - “autosufficiente” tale da potere legittimare la pretesa anche senza richiamo ad un regolamento attuativo;
e la legittimazione alla pretesa del pagamento non è subordinata, in alcuna maniera, alla previa “richiesta” dell'intervento delle forze di polizia locale da parte del privato.
Dall'altra parte, il Regolamento approvato da seppure presuppone CP_1 una richiesta da parte di tali soggetti, dispone in ogni caso l'obbligo di intervento anche in mancanza di richiesta del privato, qualora i servizi di Polizia Locale risultino necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. A priori di quanto evidenziato, basti esaminare la norma primaria – fonte dell'obbligo.
Meramente nominalistica (meglio dire soggettivistica) è poi la distinzione tra
“funzione” e “servizio” operata dalla difesa di parte attrice, posto che chiaramente ogni funzione pubblica svolta dall'ente territoriale è anche un servizio per la collettività e per l'utenza.
Nel caso di specie, in considerazione dei numeri dei tifosi che hanno assistito agli incontri calcistici che hanno determinato gli atti impositivi oggetto del presente giudizio, dell'ubicazione dello stadio in pieno centro cittadino, della necessità di interdire la sosta veicolare lungo alcune vie e di riservare invece al parcheggio dei mezzi delle tifoserie ospiti alcune zone, è intuibile ritenere come l'attività della Polizia Municipale dovesse ritenersi necessaria secondo le sue finalità tipiche: ovvero evitare il congestionamento del traffico in quelle circostanze (fatto notorio per chi abita in città) e garantire la fruizione delle strade e la sicurezza stradale.
Non può poi accogliersi la qualificazione della partita di calcio quale manifestazione pubblica, vuoi perché organizzata dallo Stato – seppure attraverso il CONI
- vuoi perché l'attività sportiva costituirebbe un diritto del cittadino costituzionalmente tutelato, come tale pertanto esclusa in radice dall'ambito di applicazione dell'art. 22, c. 3 bis, del D.L. 50/2017. Ed infatti, ai fini del presente giudizio, la partita di calcio è evento organizzato e gestito, sotto il patrocinio del CONI, dalla Lega Controparte_7
Serie A, ovvero da un soggetto privato cui appartengono le squadre di calcio
[...] professionistico iscritte alla Serie A, massima divisione del campionato di calcio ( e quindi anche nella specie dalla a fini di lucro, come dimostra la circostanza Parte_3 per cui, per accedere alla competizione è necessario iscriversi e pagare la tassa di pagina5 di 7 iscrizione;
mentre per assistere all'evento, è necessario acquistare un biglietto, i cui proventi vanno (anche) alla società calcistica. Inoltre, l'incontro viene disputato da calciatori professionisti, ingaggiati dalla società sulla base di contratti e che ricevono un compenso.
Tali eventi sportivi, che pure suscitano interesse nella collettività in considerazione delle caratteristiche di cui sopra, non possono ritenersi perseguire l'obiettivo esclusivo (o quantomeno principale) di promuovere l'attività sportiva ed i valori dello sport in un'ottica educativa. In altre parole, nel caso di partite di calcio tra atleti professionisti quali quelle alla base degli atti di intimazione impugnati nel presente giudizio, il chiaro ed inequivocabile interesse lucrativo, quanto alla società sportiva, deve ritenersi del tutto preponderante rispetto a quello pubblico. Ed è allora giusto, nell'ottica del contenimento delle spese di cui sopra, ed in ragione del rapporto di corrispondenza tra le spese sostenute ed il vantaggio conseguito, che la società sportiva partecipi delle spese nei termini evidenziati di cui all'articolo 22, c. 3 bis, del D.L. n. 50/2017 (come convertito dalla
L. n. 97/2017).
La prospettiva non cambia anche nel caso in cui si voglia prescindere dalla ricorrenza dello scopo di lucro (la cui ricorrenza ai fini dell'applicazione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L. 50/2017, del resto, è stata esclusa dalla Corte dei Conti nella deliberazione sopra richiamata), dal momento che non è dato ravvisare come l'evento calcistico organizzato dalla attrice, per le caratteristiche sue proprie, possa costituire un'attività in grado di contribuire al benessere della comunità per sua stessa vocazione naturale. Può esser anche in grado di contribuire al benessere (svago) della collettività, ma non è questa la ragione per la quale la parte attrice, società per azioni, partecipa al campionato di calcio assoggettandosi a quegli enormi esborsi di denaro, e necessitando di ricavi quantomeno equivalenti.
Ne deriva, pertanto, che l'evento calcistico cui ha partecipato la Parte_3 deve ritenersi rientrante in quelle attività di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, con conseguente legittimità delle richieste di pagamento dei relativi servizi da parte del Controparte_3
Diversamente opinando, del resto, si giungerebbe a gravare l'ente pubblico (e, quindi, la collettività) di esborsi per attività delle quali si avvantaggia principalmente il soggetto privato che incamera il totale dei relativi proventi.
In conclusione, pertanto, deve ritenersi corretta l'inclusione delle partite di calcio nel Regolamento adottato da con la delibera di Giunta Comunale n. 136 del CP_1
12.07.2019 e conseguentemente legittima l'applicazione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L. n.
50/2017 che pone a carico del privato organizzatore o promotore dell'evento i costi relativi all'impiego di personale della Polizia Locale “per i compiti di sicurezza stradale e polizia stradale”.
pagina6 di 7 Peraltro, non spetta al G.O. la contestazione delle modalità, con le quali il soggetto pubblico persegue la funzione sua propria, e la misura ( quanti) di operatori necessari alla tutela ed alla disciplina del traffico in quanto il profilo attiene alla discrezionalità con la quale l'amministrazione convenuta decide di corrispondere al relativo bisogno.
In ogni caso l'ente convenuto ha chiaramente indicato l'iter seguito per detta determinazione, allegando anche documentazione dalla quale emerge l'indicazione delle ore di lavoro complessive divise per il personale in ordinario e quello in straordinario, calcolando poi il relativo costo utilizzando (come indicato nella Deliberazione n. 136 del
12.07.2019) il costo orario del personale impiegato calcolato sulla base della retribuzione globale prevista dalla contrattazione collettiva.
In conclusione, la domanda proposta dalla va rigettata con conseguente Pt_3 conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione dell'effettiva attività processuale espletata (con esclusione della fase istruttoria), in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dalla Parte_3
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'ente convenuto, che liquida in euro 4237,00 oltre oneri riflessi.
RO il 28.12.2024.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
RO il 28/12/2024
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dr. con sede in Ple Dino Viola, Parte_2 Pt_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Conte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Via Carlo Poma b. 4 che ha dichiarato voler ricevere Pt_1 notifiche e comunicazioni presso l'indirizzo PEC Email_1
Attore
CONTRO
- – in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Piazza del Campidoglio, Palazzo Senatorio, domiciliata Pt_1 come in atti, rappresentato e difeso dall'avvocato FRENI ALESSANDRO dell'avvocatura
Capitolina, elettivamente domiciliato come da procura in atti presso la sede in Via Pt_1 del Tempio di Giove n. 7.
Convenuto
pagina1 di 7 oggetto: opposizione all'atto di intimazione al pagamento del 10 marzo 2022, ricevuto via pec in data 10 marzo 2022, in relazione all'incontro di calcio RO/Juventus del 9 gennaio
2022 (doc. n. 1), adottato dal Locale di Controparte_2 [...]
, con il quale ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019 n. 160, è stato CP_1 intimato il pagamento, da parte del alla Controparte_3 Parte_3 della somma di € 30.005,17 (in forza del Regolamento comunale delle prestazioni di servizi resi dal Corpo di Polizia Locale a carico di terzi approvato con deliberazione assembleare n. 136 del 12 luglio 2019), nonché per l'accertamento, se del caso previa disapplicazione del citato Regolamento consiliare, dell'inesistenza del diritto del di CP_3 pretendere dalla la corresponsione di compensi per le iniziative Parte_3 organizzate da e conseguentemente declaratoria di non debenza di CP_1 somme, per il titolo azionato, da parte della Soc. A.S. RO .. Pt_3
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza avversa rigettata, in accoglimento della domanda formulata nel presente atto IN VIA PRELIMINARE, disporre la sospensione del titolo esecutivo impugnato per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
IN VIA PRINCIPALE, dichiarare nullo o, comunque, illegittimo l'atto di accertamento esecutivo notificato il 10 marzo 2022 da alla Soc. A.S. CP_1 [...]
e, per l'effetto, previa - se del caso - la disapplicazione del Regolamento approvato Pt_3 con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 2019, accertare e dichiarare che nulla dalla stessa Soc. è dovuto al per i titoli in Parte_3 Controparte_3 quello stesso atto contenuti (impugnato con la citazione odierna); IN VIA
SUBORDINATA, accertata la rilevanza della questione in relazione alla domanda spiegata, rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 3 bis D.L.
24 aprile 2017 n. 50 (siccome convertito dalla L. 21 giugno 2017 n.96) alla Corte costituzionale;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, annullare l'atto di accertamento esecutivo notificato il 10 marzo 2022 da alla CP_1 Parte_3
in quanto privo dei presupposti legittimanti o, comunque, perché sfornito di prova
[...] adeguata in ordine alla quantificazione degli importi in esso recati;
IN VIA ANCOR PIU'
SUBORDINATA, ed applicando criteri equitativi, ridurre gli importi economici contenuti nell'atto gravato, riconducendoli a somme ritenute maggiormente di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo l'annullamento dell'atto di accertamento CP_1 esecutivo notificato in data 10.03.2022 con il quale le si richiedeva il pagamento della somma di € 30.005,17 (in forza del Regolamento comunale delle prestazioni di servizi resi dal Corpo di Polizia Locale a carico di terzi approvato con deliberazione assembleare n.
136 del 12 luglio 2019,) per i servizi svolti in occasione dell'incontro di calcio
RO/Juventus del 9 gennaio 2022.
pagina2 di 7 Si danno per note le argomentazioni e le doglianze che hanno portato la difesa della parte attrice a richiedere la declaratoria di nullità di entrambi gli atti di intimazione.
In sintesi espositiva, la difesa della società di calcio precisa che i servizi resi dalla
Polizia Municipale i in occasione di questo incontro, e degli altri che hanno dato luogo ad intimazioni opposte con procedimenti incardinati presso la presente sezione, sono servizi pubblici essenziali;
gli incontri disputati non rivestono carattere prevalentemente privato;
la richiesta all'ausilio non proviene dai privati, in quanto questi eventi non sono né organizzati né promossi dalla bensì dalla Lega dalla CP_4 Controparte_5
FIGC, dal CONI, enti pubblici a ciò preposti e dalla Uefa, organismo internazionale europeo. Le prestazioni rese dalla Polizia Municipale vanno a rinforzare altri Comandi e sono svolte conformemente alla disciplina di cui alla L.65/86 e alla L.R. 14 aprile 2003. Il richiamo, quindi, alla delibera della Giunta comunale n. 136 del 12 luglio 2019 sarebbe inconferente, dal momento che questa, assunta in aperta violazione di legge, è nulla e da disapplicare.
Inversa è apparsa la rappresentazione operata dall'ente territoriale che ha richiamato a fondamento della pretesa creditoria quanto stabilito dal legislatore di cui al
D.L. 50/2017 n. 22 contestando l'incongruenza lamentata dalla difesa di parte attrice.
Essendo la questione di mero diritto, stante il tenore della controversia, entrambe le parti hanno chiesto che la causa andasse per le conclusioni, ed all'esito è stata trattenuta a sentenza ex art 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
Il presente Tribunale ritiene di poter agire seguendo il principio della c.d. ragione più liquida della decisione (cfr. frale tante 41995 del 28.09.2022, Cass Civ. 9936/2014). Tale criterio consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti tralasciandone gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale e quindi sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. In altre parole, questa tecnica consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'art. 22, c. 3 bis, del D.L. n. 50/2017 (come convertito dalla L. n. 97/2017) dispone quanto segue: “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste
pagina3 di 7 interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”.
Si danno per note le argomentazioni e le doglianze che hanno portato la difesa della parte attrice a richiedere la declaratoria di nullità dell'atto di intimazione.
La Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, ai fini dell'applicazione della sopra citata norma, nella seduta del 26 luglio 2018, ha precisato che tra le “attività e iniziative di carattere privato” richiamate dalla norma, “sicuramente sono annoverabili … quelle prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative”. La Corte dei Conti, Sezione regionale di
Controllo per l'Emilia ROgna, con deliberazione del 15 ottobre 2018, n. 123, ha ulteriormente puntualizzato l'ambito di applicazione della norma chiarendo che deve ritenersi circoscritto ai soli eventi in cui è assente qualsiasi interesse pubblico alla sua organizzazione, a prescindere o meno dallo scopo di lucro perseguito.
Orbene, si ritiene invece che il abbia fatto corretta Controparte_3 applicazione della normativa in oggetto con il Regolamento comunale delle prestazioni di servizi resi dal Corpo di Polizia Locale a carico di terzi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 136 del 12.07.2019.
La teleologia della disposizione di cui alla fonte primaria, nel comparto delle disposizioni urgenti in materia di enti locali, rientra nell'ambito del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva del personale.
Non può ritenersi, come sostenuto dalla difesa della , che l'attività degli CP_4 organi di Polizia Municipale in occasione degli incontri calcistici rientrasse nella tutela dell'ordine pubblico. Ed infatti, premesso che le forze di Polizia Locale non esercitano istituzionalmente (ma solo eventualmente, a richiesta e con limiti prescritti) attività di ordine e sicurezza pubblica, non rientrando tra i soggetti a tal fine indicati all'art. 2, lett. a) del D.M. 13.8.2019; va - in ogni caso - evidenziato come l'attività posta in essere dalla
Polizia Municipale in occasione delle partite di calcio e per la quale chiede CP_1 il rimborso delle prestazioni pagate, sia consistita nella mera vigilanza e nel controllo del traffico veicolare, perfettamente rientrante, quindi, nei “servizi di organizzazione e regolamentazione del traffico” che, secondo la nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali citata, sicuramente sono da ricondurre nella previsione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L. 50/2017.
Non coglie nel segno neanche l'ulteriore eccezione secondo la quale l'attività della
Polizia Municipale sarebbe organizzata dal dal momento che tale organo, lungi dal CP_6 disporre come l'attività di vigilanza e controllo del traffico veicolare debba essere pagina4 di 7 effettuata dagli organi di Polizia Municipale, si limita (come del resto si evince dagli atti di causa i) a prendere atto della manifestazione di cui le è stata data notizia, delle necessità conseguenti, dell'intervento delle varie forze e del coordinamento delle varie attività.
Parimenti irrilevante, ai fini dell'obbligo di pagamento in capo all'organizzatore normativamente previsto, deve ritenersi la circostanza, pure dedotta dall'attrice, per cui l'intervento della Polizia Municipale non sarebbe stato dalla medesima richiesto dalla
[...]
ed infatti, da una parte, la norma impositiva di carattere primario non fa alcun Pt_3 riferimento alla richiesta di intervento dell'organizzatore o del promotore: l'articolo 23 sopra citato appare – in buona sostanza - “autosufficiente” tale da potere legittimare la pretesa anche senza richiamo ad un regolamento attuativo;
e la legittimazione alla pretesa del pagamento non è subordinata, in alcuna maniera, alla previa “richiesta” dell'intervento delle forze di polizia locale da parte del privato.
Dall'altra parte, il Regolamento approvato da seppure presuppone CP_1 una richiesta da parte di tali soggetti, dispone in ogni caso l'obbligo di intervento anche in mancanza di richiesta del privato, qualora i servizi di Polizia Locale risultino necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. A priori di quanto evidenziato, basti esaminare la norma primaria – fonte dell'obbligo.
Meramente nominalistica (meglio dire soggettivistica) è poi la distinzione tra
“funzione” e “servizio” operata dalla difesa di parte attrice, posto che chiaramente ogni funzione pubblica svolta dall'ente territoriale è anche un servizio per la collettività e per l'utenza.
Nel caso di specie, in considerazione dei numeri dei tifosi che hanno assistito agli incontri calcistici che hanno determinato gli atti impositivi oggetto del presente giudizio, dell'ubicazione dello stadio in pieno centro cittadino, della necessità di interdire la sosta veicolare lungo alcune vie e di riservare invece al parcheggio dei mezzi delle tifoserie ospiti alcune zone, è intuibile ritenere come l'attività della Polizia Municipale dovesse ritenersi necessaria secondo le sue finalità tipiche: ovvero evitare il congestionamento del traffico in quelle circostanze (fatto notorio per chi abita in città) e garantire la fruizione delle strade e la sicurezza stradale.
Non può poi accogliersi la qualificazione della partita di calcio quale manifestazione pubblica, vuoi perché organizzata dallo Stato – seppure attraverso il CONI
- vuoi perché l'attività sportiva costituirebbe un diritto del cittadino costituzionalmente tutelato, come tale pertanto esclusa in radice dall'ambito di applicazione dell'art. 22, c. 3 bis, del D.L. 50/2017. Ed infatti, ai fini del presente giudizio, la partita di calcio è evento organizzato e gestito, sotto il patrocinio del CONI, dalla Lega Controparte_7
Serie A, ovvero da un soggetto privato cui appartengono le squadre di calcio
[...] professionistico iscritte alla Serie A, massima divisione del campionato di calcio ( e quindi anche nella specie dalla a fini di lucro, come dimostra la circostanza Parte_3 per cui, per accedere alla competizione è necessario iscriversi e pagare la tassa di pagina5 di 7 iscrizione;
mentre per assistere all'evento, è necessario acquistare un biglietto, i cui proventi vanno (anche) alla società calcistica. Inoltre, l'incontro viene disputato da calciatori professionisti, ingaggiati dalla società sulla base di contratti e che ricevono un compenso.
Tali eventi sportivi, che pure suscitano interesse nella collettività in considerazione delle caratteristiche di cui sopra, non possono ritenersi perseguire l'obiettivo esclusivo (o quantomeno principale) di promuovere l'attività sportiva ed i valori dello sport in un'ottica educativa. In altre parole, nel caso di partite di calcio tra atleti professionisti quali quelle alla base degli atti di intimazione impugnati nel presente giudizio, il chiaro ed inequivocabile interesse lucrativo, quanto alla società sportiva, deve ritenersi del tutto preponderante rispetto a quello pubblico. Ed è allora giusto, nell'ottica del contenimento delle spese di cui sopra, ed in ragione del rapporto di corrispondenza tra le spese sostenute ed il vantaggio conseguito, che la società sportiva partecipi delle spese nei termini evidenziati di cui all'articolo 22, c. 3 bis, del D.L. n. 50/2017 (come convertito dalla
L. n. 97/2017).
La prospettiva non cambia anche nel caso in cui si voglia prescindere dalla ricorrenza dello scopo di lucro (la cui ricorrenza ai fini dell'applicazione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L. 50/2017, del resto, è stata esclusa dalla Corte dei Conti nella deliberazione sopra richiamata), dal momento che non è dato ravvisare come l'evento calcistico organizzato dalla attrice, per le caratteristiche sue proprie, possa costituire un'attività in grado di contribuire al benessere della comunità per sua stessa vocazione naturale. Può esser anche in grado di contribuire al benessere (svago) della collettività, ma non è questa la ragione per la quale la parte attrice, società per azioni, partecipa al campionato di calcio assoggettandosi a quegli enormi esborsi di denaro, e necessitando di ricavi quantomeno equivalenti.
Ne deriva, pertanto, che l'evento calcistico cui ha partecipato la Parte_3 deve ritenersi rientrante in quelle attività di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, con conseguente legittimità delle richieste di pagamento dei relativi servizi da parte del Controparte_3
Diversamente opinando, del resto, si giungerebbe a gravare l'ente pubblico (e, quindi, la collettività) di esborsi per attività delle quali si avvantaggia principalmente il soggetto privato che incamera il totale dei relativi proventi.
In conclusione, pertanto, deve ritenersi corretta l'inclusione delle partite di calcio nel Regolamento adottato da con la delibera di Giunta Comunale n. 136 del CP_1
12.07.2019 e conseguentemente legittima l'applicazione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L. n.
50/2017 che pone a carico del privato organizzatore o promotore dell'evento i costi relativi all'impiego di personale della Polizia Locale “per i compiti di sicurezza stradale e polizia stradale”.
pagina6 di 7 Peraltro, non spetta al G.O. la contestazione delle modalità, con le quali il soggetto pubblico persegue la funzione sua propria, e la misura ( quanti) di operatori necessari alla tutela ed alla disciplina del traffico in quanto il profilo attiene alla discrezionalità con la quale l'amministrazione convenuta decide di corrispondere al relativo bisogno.
In ogni caso l'ente convenuto ha chiaramente indicato l'iter seguito per detta determinazione, allegando anche documentazione dalla quale emerge l'indicazione delle ore di lavoro complessive divise per il personale in ordinario e quello in straordinario, calcolando poi il relativo costo utilizzando (come indicato nella Deliberazione n. 136 del
12.07.2019) il costo orario del personale impiegato calcolato sulla base della retribuzione globale prevista dalla contrattazione collettiva.
In conclusione, la domanda proposta dalla va rigettata con conseguente Pt_3 conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione dell'effettiva attività processuale espletata (con esclusione della fase istruttoria), in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dalla Parte_3
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'ente convenuto, che liquida in euro 4237,00 oltre oneri riflessi.
RO il 28.12.2024.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
RO il 28/12/2024
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina7 di 7