Articolo 1 della Legge 16 giugno 1961, n. 531
Versione
22 luglio 1961
Art. 1. Articolo unico.

La convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria di cui all' articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917 , deve intendersi estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211 .
Agli ufficiali che abbiano superato i corsi di cui al comma precedente ed abbiano prestato o prestino il servizio pratico sperimentale previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211 , sono applicabili le disposizioni transitorie e finali contenute negli articoli 8, 10 e 11 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 917 .

Entrata in vigore il 22 luglio 1961