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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3932 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 02.04.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 alla Vibrata (TE) ed ivi residente, al Corso Adriatico n. 157, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro De Paulis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
L'Aquila, via Ciliegio n. 4, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
Attore
E
(C.F. ), nato il 1° marzo 1957 a Controparte_1 C.F._2
Sant'Egidio alla Vibrata (TE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Bonanni e
Guglielmo Marconi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Teramo, Circonvallazione Spalato n. 74/A, giusta procura in atti;
Convenuto
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 16.11.2017, ha adito Parte_1 questo Tribunale, esponendo: - che, fino al 2004, il convenuto aveva assolto l'incarico di Controparte_1 commercialista, assistente contabile e fiscale, nonché di “consigliere” dell'attore, anche in forza del legame familiare esistente fra le parti, essendo il convenuto prima il fidanzato e, successivamente, il marito della nipote dell'attore, ; Persona_1
- che il nella suindicata veste, aveva gestito, per conto del CP_1 Pt_1
l'operazione di “compravendita” della società Polidori S.r.l., “acquistata” dall'attore con la scrittura privata del 06.01.1988;
- che il convenuto aveva sottoscritto, accettato e trattenuto tutta la documentazione contabile afferente a tale operazione societaria, con particolare riguardo alle ricevute dei pagamenti effettuati direttamente dal Pt_1
- che, in ragione del vincolo fiduciario fra le parti, aveva conferito al CP_2 la procura speciale per la vendita delle quote della società Polidori S.r.l. in CP_1 favore di;
Persona_1
- che, sempre in forza di procure speciali all'uopo conferite, si erano susseguite ulteriori cessioni di quote della suindicata società – medio tempore trasformata in
– in favore di di e, ancora, di Parte_2 Controparte_3 CP_4 Per_1
;
[...]
- che l'intestazione delle quote societarie costituiva un'operazione puramente fittizia, tanto che l'attore aveva continuato a occuparsi direttamente di tutti i pagamenti inerenti alla società;
- che, nell'anno 2004, era venuta a mancare e che, a seguito del Persona_1 decesso della moglie, il aveva rinunciato agli incarichi professioni in favore CP_1 dell'attore e delle società da lui finanziate;
- che, ben consapevole dell'intestazione fittizia di quote, in esecuzione di un “preciso disegno truffaldino”, il non aveva provveduto a riconsegnargli la CP_1 documentazione contabile e, sulla scorta di essa, in quanto esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, aveva incardinato i procedimenti civili nei confronti della e del al fine di ottenere la liquidazione della quota Parte_2 Pt_1 societaria della compianta moglie;
2 - che, con sentenza n. 1780/2014 (confermata in appello), il Tribunale di Teramo aveva accolto la domanda del condannando e al CP_1 Parte_2 CP_5 pagamento, in solido fra loro, della somma di €1.048.981,82, oltre interessi e spese;
- che i vizi logici e motivazionali di cui alla sentenza n. 1780/2014 erano stati evidenziati nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 3030/2016, ove era emerso che tutti i pagamenti societari erano stati effettivamente compiuti con risorse del e delle sue società; Pt_1
- che, ciononostante, in forza dell'ottenuto titolo giudiziale (sent. n. 1780/2014), il convenuto aveva avviato le procedure esecutive con pignoramento presso terzi e pignoramento immobiliare di tutti i beni della Parte_2
- che, pertanto, la condotta del in violazione del principio del neminem CP_1 laedere, aveva cagionato all'attore un danno patrimoniale pari a €2.000.000,00 e un danno non patrimoniale (sub specie di danno morale) per €500.000,00.
Tanto dedotto, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Teramo, disattesa ogni contraria istanza, condannare il sig. al pagamento della somma di € 2.500.000,00, o di quella Controparte_1 maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno per i fatti su descritti. Condannare comunque il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 27.02.2018, si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'avvenuta prescrizione di Controparte_1 qualsivoglia pretesa risarcitoria vantata dall'attore ed evidenziando, nel merito,
l'infondatezza della domanda, in quanto basata su deduzioni già ampiamente vagliate e financo ritenute infondate, nel corso di altro giudizio, definito con sentenza confermata in appello.
Il convenuto, quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, I. in via preliminare accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la prescrizione del diritto e dell'azione e per l'effetto rigettare poiché inammissibile ed infondata;
II. nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, rigettare
3 la domanda della parte attrice perché infondate sia in punto di fatto che di diritto;
III. in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c. ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e III c.p.c.”.
La causa è stata istruita dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo esclusivamente con le produzioni documentali delle parti.
Successivamente, il processo è stato da ultimo assegnato alla scrivente Giudice in data
07.10.2021 e, dopo una serie di rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte per l'assenza della scrivente Giudice per congedo straordinario di maternità, la causa è giunta all'udienza del 2.04.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata.
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'attore ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta asseritamente “truffaldina” del il quale, trattenendo la CP_1 documentazione contabile-fiscale del avrebbe incardinato procedimenti Pt_1 giudiziari finalizzati all'indebito conseguimento di ingenti somme di denaro, a suo danno.
Il convenuto, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda, in ragione del compimento del termine prescrizionale quinquennale, nonché dell'assoluta infondatezza della pretesa nel merito.
2. L'eccezione preliminare di prescrizione.
Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione articolata dal convenuto rispetto alla pretesa risarcitoria vantata dall'attore in conseguenza del giudizio incardinato dal innanzi a codesto Tribunale, CP_1 avente R.G. n. 2217/2008 e conclusosi con sentenza n. 1780/2014 (le cui statuizioni sono state confermate in sede di gravame, cfr. doc. 4 fasc. convenuto).
Sul punto, infatti, giova rammentare che “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, posto che essa, sia nel caso di
4 responsabilità extracontrattuale che contrattuale, non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento, ove il danno consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, la prescrizione stessa inizia a decorrere soltanto dalla data del passaggio in giudicato di detto accoglimento ovvero dalla data in cui è emesso un provvedimento giudiziale suscettibile di essere posto in esecuzione” (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, n. 26020), “perché solo a quel punto si tratta di un danno attuale e non meramente potenziale” (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n.9248).
Nel caso di specie, la sentenza n. 1780/2014 del Tribunale di Teramo è stata pronunciata il 19.12.2014, munita di formula esecutiva il 29.06.2015 (post rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva in appello, cfr. doc.
2-3 fasc. convenuto); pertanto, deve ritenersi che l'attore abbia tempestivamente agito nei confronti del notificando l'atto di citazione del presente giudizio in data CP_1
16.11.2017 (cfr. doc. 1 fasc. convenuto) e, dunque, prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale della dedotta responsabilità extracontrattuale ex art. 2947
c.c.
3. La domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Passando al merito della causa, giova rammentare che, com'è noto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. In ossequio al generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., inoltre, grava sull'attore l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (la condotta, l'evento di danno, il nesso causale tra i due e il danno-conseguenza).
Nel caso de quo, tuttavia, la parte attrice non ha soddisfatto tale onere probatorio.
Al contrario, il convenuto ha allegato e provato documentalmente la totale l'estraneità del dalle vicende giudiziali - in tesi - fonte di danno patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale.
Risulta per tabulas, infatti, che il non è stato parte processuale (in quanto non Pt_1 convenuto e non intervenuto) del giudizio avente R.G. n. 2217/2008, incardinato innanzi a codesto Tribunale dal in qualità di esercente la responsabilità CP_1 genitoriale sulle figlie minori nei confronti di e di (cfr. doc. Parte_2 CP_4
5 2 fasc. convenuto), né è stato interessato dalle procedure esecutive avviate solo da e (cfr.doc. 10-13 fasc. attore). Parte_3 Parte_4
Non si comprende, pertanto, quale danno il - formalmente estraneo alla Pt_1 compagine societaria di cui alla (cfr. pag. 2, doc. 2, fasc. convenuto) - Parte_2 abbia patito in conseguenza diretta e immediata della condotta del convenuto e, nello specifico, a causa della proposizione di domande giudiziali formulate nei confronti di soggetti diversi dall'attore ( Parte_5 CP_6 [...]
e ). Per_2 Persona_3
In ogni caso, deve comunque rammentarsi che non può qualificarsi come ingiusto il nocumento eventualmente subito in conseguenza della soccombenza in un giudizio civile e delle correlate procedure esecutive avviate sulla scorta di un titolo esecutivo così ottenuto.
Né può conferirsi rilievo, in questa sede, alle censure mosse dall'attore rispetto alle statuizioni contenute in provvedimenti giurisdizionali pronunciati all'esito di differenti processi fra altre parti.
Parimenti, non assume rilievo il decreto di rinvio a giudizio nei confronti della CTU nominata nell'ambito del processo civile r.g. 2217/2008 – rinvio, peraltro, del
22.03.2018 del quale il non ha documentato alcun esito – atteso che la Pt_1 sentenza del Tribunale (n. 1780/14) – come pure quella della Corte di Appello - si fondano, per quel che qui rileva, sulla mancanza di prova scritta del cd. pactum fiduciae (cfr. sentenze in atti), assumendo rilevanza la CTU sotto il diverso profilo del valore delle quote sociali.
In definitiva, deve ritenersi che, nel caso di specie, difettino i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, rispetto alla cui consistenza e quantificazione – pari a € 2.500.000,00, secondo la prospettazione attorea – il Pt_1 non ha fornito alcun elemento probatorio né articolato istanze istruttorie (cfr. memoria ex art. 186, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata telematicamente in data 26.06.2018).
4. Risultanze finali e spese di lite.
Le argomentazioni che precedono conducono all'integrale rigetto della domanda attorea.
6 Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta.
Il convenuto, infine, ha richiesto la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, co. 1 e co. 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che tale ultima domanda vada inquadrata nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., a tenore del quale in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Con riguardo a tale fattispecie, introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), è discusso se, per procedere alla condanna ai sensi del terzo comma, sia o meno richiesta l'esistenza di un danno di controparte.
Sul punto, questo Giudice, aderendo alla tesi già propugnata da parte della dottrina e condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'articolo 96 comma 3 c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23/1/2010 e 30/10/2009, Trib. Prato 6/11/2009, Trib.
Milano 29/8/2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione.
Ed invero, da una parte il contenuto letterale della norma pare inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno.
Con riguardo al profilo soggettivo concernente l'aver agito in giudizio senza la normale prudenza, il Tribunale rileva come il abbia instaurato il presente Pt_1 giudizio senza agire con la normale e dovuta prudenza: infatti, l'assoluta manifesta infondatezza della domanda dell'attore, che addirittura non ha neanche allegato la prova del danno-conseguenza, unitamente al fatto che l'evento di danno consisterebbe,
7 essenzialmente, in provvedimenti giurisdizionali, permette di rilevare il carattere manifestamente pretestuoso dell'azione di parte attrice.
In tale contesto, la condotta processuale del costituisce un evidente e Pt_1 consapevole abuso del diritto di azione, pur costituzionalmente garantito, a danno delle legittime pretese creditorie della controparte, pretese che hanno ottenuto pieno riconoscimento in sede giurisdizionale.
Deve pertanto essere affermata la responsabilità aggravata dell'opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Infine, quanto al pregiudizio, deve ritenersi che esso si riferisca a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dal predetto art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali. Conseguentemente, la liquidazione del danno dovrà avvenire, in via equitativa, tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti, quale indice della loro capacità di sostenere il peso del tempo o comunque della lite.
Alla luce delle precedenti considerazioni, tenuto conto del valore della causa, del tipo di condotta illecita accertata e della capacità economica dei contendenti appare equo liquidare ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la complessiva somma di denaro di €.2.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
che si liquidano in €19.693,00, oltre oneri di legge, da Controparte_1 distrarsi in favore dei difensori avv.ti Alfredo Bonanni e Guglielmo Marconi, dichiaratisi antistatari;
8 3) condanna al pagamento ex art. 96, comma 3, c.p.c. della Parte_1 somma di €2.000,00 in favore di Controparte_1
Teramo, 25 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3932 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 02.04.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 alla Vibrata (TE) ed ivi residente, al Corso Adriatico n. 157, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro De Paulis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
L'Aquila, via Ciliegio n. 4, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
Attore
E
(C.F. ), nato il 1° marzo 1957 a Controparte_1 C.F._2
Sant'Egidio alla Vibrata (TE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Bonanni e
Guglielmo Marconi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Teramo, Circonvallazione Spalato n. 74/A, giusta procura in atti;
Convenuto
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 16.11.2017, ha adito Parte_1 questo Tribunale, esponendo: - che, fino al 2004, il convenuto aveva assolto l'incarico di Controparte_1 commercialista, assistente contabile e fiscale, nonché di “consigliere” dell'attore, anche in forza del legame familiare esistente fra le parti, essendo il convenuto prima il fidanzato e, successivamente, il marito della nipote dell'attore, ; Persona_1
- che il nella suindicata veste, aveva gestito, per conto del CP_1 Pt_1
l'operazione di “compravendita” della società Polidori S.r.l., “acquistata” dall'attore con la scrittura privata del 06.01.1988;
- che il convenuto aveva sottoscritto, accettato e trattenuto tutta la documentazione contabile afferente a tale operazione societaria, con particolare riguardo alle ricevute dei pagamenti effettuati direttamente dal Pt_1
- che, in ragione del vincolo fiduciario fra le parti, aveva conferito al CP_2 la procura speciale per la vendita delle quote della società Polidori S.r.l. in CP_1 favore di;
Persona_1
- che, sempre in forza di procure speciali all'uopo conferite, si erano susseguite ulteriori cessioni di quote della suindicata società – medio tempore trasformata in
– in favore di di e, ancora, di Parte_2 Controparte_3 CP_4 Per_1
;
[...]
- che l'intestazione delle quote societarie costituiva un'operazione puramente fittizia, tanto che l'attore aveva continuato a occuparsi direttamente di tutti i pagamenti inerenti alla società;
- che, nell'anno 2004, era venuta a mancare e che, a seguito del Persona_1 decesso della moglie, il aveva rinunciato agli incarichi professioni in favore CP_1 dell'attore e delle società da lui finanziate;
- che, ben consapevole dell'intestazione fittizia di quote, in esecuzione di un “preciso disegno truffaldino”, il non aveva provveduto a riconsegnargli la CP_1 documentazione contabile e, sulla scorta di essa, in quanto esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, aveva incardinato i procedimenti civili nei confronti della e del al fine di ottenere la liquidazione della quota Parte_2 Pt_1 societaria della compianta moglie;
2 - che, con sentenza n. 1780/2014 (confermata in appello), il Tribunale di Teramo aveva accolto la domanda del condannando e al CP_1 Parte_2 CP_5 pagamento, in solido fra loro, della somma di €1.048.981,82, oltre interessi e spese;
- che i vizi logici e motivazionali di cui alla sentenza n. 1780/2014 erano stati evidenziati nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 3030/2016, ove era emerso che tutti i pagamenti societari erano stati effettivamente compiuti con risorse del e delle sue società; Pt_1
- che, ciononostante, in forza dell'ottenuto titolo giudiziale (sent. n. 1780/2014), il convenuto aveva avviato le procedure esecutive con pignoramento presso terzi e pignoramento immobiliare di tutti i beni della Parte_2
- che, pertanto, la condotta del in violazione del principio del neminem CP_1 laedere, aveva cagionato all'attore un danno patrimoniale pari a €2.000.000,00 e un danno non patrimoniale (sub specie di danno morale) per €500.000,00.
Tanto dedotto, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Teramo, disattesa ogni contraria istanza, condannare il sig. al pagamento della somma di € 2.500.000,00, o di quella Controparte_1 maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno per i fatti su descritti. Condannare comunque il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 27.02.2018, si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'avvenuta prescrizione di Controparte_1 qualsivoglia pretesa risarcitoria vantata dall'attore ed evidenziando, nel merito,
l'infondatezza della domanda, in quanto basata su deduzioni già ampiamente vagliate e financo ritenute infondate, nel corso di altro giudizio, definito con sentenza confermata in appello.
Il convenuto, quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, I. in via preliminare accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la prescrizione del diritto e dell'azione e per l'effetto rigettare poiché inammissibile ed infondata;
II. nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, rigettare
3 la domanda della parte attrice perché infondate sia in punto di fatto che di diritto;
III. in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c. ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e III c.p.c.”.
La causa è stata istruita dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo esclusivamente con le produzioni documentali delle parti.
Successivamente, il processo è stato da ultimo assegnato alla scrivente Giudice in data
07.10.2021 e, dopo una serie di rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte per l'assenza della scrivente Giudice per congedo straordinario di maternità, la causa è giunta all'udienza del 2.04.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata.
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'attore ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta asseritamente “truffaldina” del il quale, trattenendo la CP_1 documentazione contabile-fiscale del avrebbe incardinato procedimenti Pt_1 giudiziari finalizzati all'indebito conseguimento di ingenti somme di denaro, a suo danno.
Il convenuto, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda, in ragione del compimento del termine prescrizionale quinquennale, nonché dell'assoluta infondatezza della pretesa nel merito.
2. L'eccezione preliminare di prescrizione.
Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione articolata dal convenuto rispetto alla pretesa risarcitoria vantata dall'attore in conseguenza del giudizio incardinato dal innanzi a codesto Tribunale, CP_1 avente R.G. n. 2217/2008 e conclusosi con sentenza n. 1780/2014 (le cui statuizioni sono state confermate in sede di gravame, cfr. doc. 4 fasc. convenuto).
Sul punto, infatti, giova rammentare che “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, posto che essa, sia nel caso di
4 responsabilità extracontrattuale che contrattuale, non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento, ove il danno consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, la prescrizione stessa inizia a decorrere soltanto dalla data del passaggio in giudicato di detto accoglimento ovvero dalla data in cui è emesso un provvedimento giudiziale suscettibile di essere posto in esecuzione” (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, n. 26020), “perché solo a quel punto si tratta di un danno attuale e non meramente potenziale” (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n.9248).
Nel caso di specie, la sentenza n. 1780/2014 del Tribunale di Teramo è stata pronunciata il 19.12.2014, munita di formula esecutiva il 29.06.2015 (post rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva in appello, cfr. doc.
2-3 fasc. convenuto); pertanto, deve ritenersi che l'attore abbia tempestivamente agito nei confronti del notificando l'atto di citazione del presente giudizio in data CP_1
16.11.2017 (cfr. doc. 1 fasc. convenuto) e, dunque, prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale della dedotta responsabilità extracontrattuale ex art. 2947
c.c.
3. La domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Passando al merito della causa, giova rammentare che, com'è noto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. In ossequio al generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., inoltre, grava sull'attore l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (la condotta, l'evento di danno, il nesso causale tra i due e il danno-conseguenza).
Nel caso de quo, tuttavia, la parte attrice non ha soddisfatto tale onere probatorio.
Al contrario, il convenuto ha allegato e provato documentalmente la totale l'estraneità del dalle vicende giudiziali - in tesi - fonte di danno patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale.
Risulta per tabulas, infatti, che il non è stato parte processuale (in quanto non Pt_1 convenuto e non intervenuto) del giudizio avente R.G. n. 2217/2008, incardinato innanzi a codesto Tribunale dal in qualità di esercente la responsabilità CP_1 genitoriale sulle figlie minori nei confronti di e di (cfr. doc. Parte_2 CP_4
5 2 fasc. convenuto), né è stato interessato dalle procedure esecutive avviate solo da e (cfr.doc. 10-13 fasc. attore). Parte_3 Parte_4
Non si comprende, pertanto, quale danno il - formalmente estraneo alla Pt_1 compagine societaria di cui alla (cfr. pag. 2, doc. 2, fasc. convenuto) - Parte_2 abbia patito in conseguenza diretta e immediata della condotta del convenuto e, nello specifico, a causa della proposizione di domande giudiziali formulate nei confronti di soggetti diversi dall'attore ( Parte_5 CP_6 [...]
e ). Per_2 Persona_3
In ogni caso, deve comunque rammentarsi che non può qualificarsi come ingiusto il nocumento eventualmente subito in conseguenza della soccombenza in un giudizio civile e delle correlate procedure esecutive avviate sulla scorta di un titolo esecutivo così ottenuto.
Né può conferirsi rilievo, in questa sede, alle censure mosse dall'attore rispetto alle statuizioni contenute in provvedimenti giurisdizionali pronunciati all'esito di differenti processi fra altre parti.
Parimenti, non assume rilievo il decreto di rinvio a giudizio nei confronti della CTU nominata nell'ambito del processo civile r.g. 2217/2008 – rinvio, peraltro, del
22.03.2018 del quale il non ha documentato alcun esito – atteso che la Pt_1 sentenza del Tribunale (n. 1780/14) – come pure quella della Corte di Appello - si fondano, per quel che qui rileva, sulla mancanza di prova scritta del cd. pactum fiduciae (cfr. sentenze in atti), assumendo rilevanza la CTU sotto il diverso profilo del valore delle quote sociali.
In definitiva, deve ritenersi che, nel caso di specie, difettino i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, rispetto alla cui consistenza e quantificazione – pari a € 2.500.000,00, secondo la prospettazione attorea – il Pt_1 non ha fornito alcun elemento probatorio né articolato istanze istruttorie (cfr. memoria ex art. 186, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata telematicamente in data 26.06.2018).
4. Risultanze finali e spese di lite.
Le argomentazioni che precedono conducono all'integrale rigetto della domanda attorea.
6 Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta.
Il convenuto, infine, ha richiesto la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, co. 1 e co. 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che tale ultima domanda vada inquadrata nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., a tenore del quale in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Con riguardo a tale fattispecie, introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), è discusso se, per procedere alla condanna ai sensi del terzo comma, sia o meno richiesta l'esistenza di un danno di controparte.
Sul punto, questo Giudice, aderendo alla tesi già propugnata da parte della dottrina e condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'articolo 96 comma 3 c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23/1/2010 e 30/10/2009, Trib. Prato 6/11/2009, Trib.
Milano 29/8/2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione.
Ed invero, da una parte il contenuto letterale della norma pare inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno.
Con riguardo al profilo soggettivo concernente l'aver agito in giudizio senza la normale prudenza, il Tribunale rileva come il abbia instaurato il presente Pt_1 giudizio senza agire con la normale e dovuta prudenza: infatti, l'assoluta manifesta infondatezza della domanda dell'attore, che addirittura non ha neanche allegato la prova del danno-conseguenza, unitamente al fatto che l'evento di danno consisterebbe,
7 essenzialmente, in provvedimenti giurisdizionali, permette di rilevare il carattere manifestamente pretestuoso dell'azione di parte attrice.
In tale contesto, la condotta processuale del costituisce un evidente e Pt_1 consapevole abuso del diritto di azione, pur costituzionalmente garantito, a danno delle legittime pretese creditorie della controparte, pretese che hanno ottenuto pieno riconoscimento in sede giurisdizionale.
Deve pertanto essere affermata la responsabilità aggravata dell'opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Infine, quanto al pregiudizio, deve ritenersi che esso si riferisca a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dal predetto art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali. Conseguentemente, la liquidazione del danno dovrà avvenire, in via equitativa, tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti, quale indice della loro capacità di sostenere il peso del tempo o comunque della lite.
Alla luce delle precedenti considerazioni, tenuto conto del valore della causa, del tipo di condotta illecita accertata e della capacità economica dei contendenti appare equo liquidare ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la complessiva somma di denaro di €.2.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
che si liquidano in €19.693,00, oltre oneri di legge, da Controparte_1 distrarsi in favore dei difensori avv.ti Alfredo Bonanni e Guglielmo Marconi, dichiaratisi antistatari;
8 3) condanna al pagamento ex art. 96, comma 3, c.p.c. della Parte_1 somma di €2.000,00 in favore di Controparte_1
Teramo, 25 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
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