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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
3156/2021 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3156/2021
All'udienza del 03/7/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. MARCO ESPOSITO;
per parte opposta la Dott.ssa RIPALTA GIORDANO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3156/2021, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F.: ) in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1
di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
P. IVA: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Marco Esposito, presso il cui studio, sito in Salerno alla via
Zara n. 3, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_2
(P.IVA: ) in persona del
[...] P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/4/2021 il sig. , in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. CP_3
N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza
[...] ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 2021/1765 del 12/03/2021 emessa dalla CP
, notificata a mezzo PEC il 16/3/2021, con cui veniva ingiunto
[...]
al pagamento di complessivi € 5.041,47, in forza della presunta violazione consistente nell'avere immesso sul mercato, in quanto immettevano sul mercato, in qualità di fabbricanti ed importatori, il giocattolo AM “ (cod. a barre Pt_2 Pt_3
8056300016328, lotto G16) privo della documentazione tecnica di cui all'Allegato IV del D.Lgs. n. 54/2011, in particolare della dichiarazione
CE di conformità, violazione punita dall'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n.
54/2011.
L'opponente ha dedotto: che la suddetta sanzione amministrativa veniva emessa in relazione al verbale di accertamento e contestazione n.
01/2019 del 14/3/2019, in virtù del quale la Camera di Commercio di
Lucca contestava agli istanti la presunta violazione:
a) dell'art. 5 comma 1 (Obblighi degli importatori);
b) dell'art. 13 (Dichiarazione CE di conformità);
c) dell'art. 7 (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori) del D.Lgs. 11/4/2011, n. 54 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE) ‐ Norma sanzionatoria: art. 31 comma 3 del
D.Lgs. 11/4/2011, n. 54 “Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'Allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro”; che tale verbale veniva redatto a seguito di verifiche effettuate in data 23/10/2018 presso la società DOLIF S.R.L. – Via Luporini 1528 – 55100 LUCCA, relativamente al giocattolo denominato “E' IO AM” (codice a barre:
8056300016328).
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che contrariamente a quanto sostenuto dalla la merce in CP
questione non era priva della documentazione tecnica richiesta, poiché la stessa era stata fornita agli Enti accertatori;
che, dunque, non può operare la fattispecie di cui all'art. 31, co. 3, D.Lgs. n. 54/2011; che, infatti, nel verbale di accertamento e contestazione della Camera di
Commercio di Lucca n. 01/2019 del 14/3/2019 viene contestata la violazione dell'art. 5 comma 1, dell'art. 7 e dell'art. 13 del Decreto
Legislativo n. 54 dell'11/4/2011 ma, a ben vedere, nessuna delle norme richiamate è applicabile alla ricorrente nel caso di specie;
che risulta rispettato l'art. 13 D.Lgs. n. 54/2011, poiché se si raffronta la norma richiamata con la dichiarazione CE del giocattolo sottoposto ad accertamento è evidente che il documento di conformità è pienamente rispettoso delle disposizioni di legge;
che essa infatti contiene:
1. Il numero di identificazione del giocattolo;
2. Il nome ed indirizzo del fabbricante o dell'importatore equiparato;
3. La dicitura “La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante”
4. L'oggetto della dichiarazione con inclusa anche una immagine chiara e a colori del giocattolo.
5. La dichiarazione di conformità alla normativa europea di armonizzazione;
6. Il riferimento alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
7. La sottoscrizione del documento. che da tanto discende che non sussiste alcuna violazione dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 54/2011; che l'art. 5 comma 1 dispone che: “Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza giocattoli conformi.”, e ciò è avvenuto nel caso di specie;
che l'articolo 7 equipara gli importatori e i distributori ai fabbricanti quando immettono sul mercato un giocattolo con il proprio nome, ma non si comprende in che modo la avrebbe violato tale disposizione;
CP_1
che anche ove si trattasse di omessa produzione di documentazione, per la predetta asserita condotta, non dovrebbe applicarsi il citato articolo
31, ma piuttosto l'art 30 co.
4. che così stabilisce: “L'autorità di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione.
Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo”; che risulta del tutto evidente la nullità, contraddittorietà ed incongruenza delle motivazioni che hanno portato alla irrogazione della sanzione suindicata;
che il giocattolo oggetto di contestazione infatti, recava tutta la documentazione tecnica necessaria ed in ogni caso, gli istanti hanno provveduto immediatamente ad integrare i documenti mancanti, motivo per cui la sanzione irrogata è del tutto errata e/o illegittima;
che a riprova della correttezza dell'operato della ricorrente vi
è il fatto che per lo stesso giocattolo e per lo stesso verbale di accertamento n. 01/2019 del 14/3/2019 della di Controparte_2
Lucca, fu aperto procedimento presso la Divisione VII-Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi-
Sicurezza e conformità dei prodotti della DIREZIONE GENERALE PER IL
MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E
LA NORMATIVA TECNICA del Ministero dello Sviluppo Economico che, a fronte delle osservazioni ritualmente presentate dalla ricorrente, si è
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza chiuso senza alcun provvedimento sanzionatorio da parte dell'ente menzionato e con l'archiviazione del procedimento.
In virtù di quanto innanzi esposto in proprio e in Parte_1
qualità di legale rappresentante p.t. Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per
[...]
l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 2021/1765 del 12/3/2021 emessa dalla DI SALERNO;
in via subordinata, in caso di CP
rigetto, anche parziale, del ricorso, applicare la sanzione pecuniaria in misura ridotta e/o comunque nella misura minima di legge;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MARCO ESPOSITO, dichiaratosi anticipatario.
Con decreto del 26/4/2021 questo Giudice rigettava la richiesta di parte opponente di sospendersi “inaudita altera parte” l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata e fissava l'udienza del 20/4/2022.
Con comparsa depositata cartaceamente il 07/4/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_2
, deducendo: che a seguito di attività di
[...]
vigilanza i funzionari dell'Ufficio Brevetti e Funzioni ispettive della di Lucca in data 23/10/2018, presso il punto vendita di CP
DOLIF S.R.L. sottoponevano a verifica la bambola “ ” di Pt_3
provenienza cinese con barcode;
che il giocattolo di P.IVA_3
cui è causa risultava prodotto e importato dalla società
[...]
che con nota prot. 18221 del 29/10/2018 Controparte_1
l'organo accertatore con riferimento alla merce contestata, chiedeva alla ricorrente la documentazione necessaria per l'immissione nel mercato comunitario ovvero la dichiarazione CE di conformità e fascicolo tecnico ex D.Lgs. n. 54/2011; che tale documentazione risultava carente, e, pertanto, il competente Organismo ne chiedeva l'integrazione, e,
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza ciononostante, all'esito del controllo effettuato dall
[...]
di Cabiate, la verifica documentale dei rapporti di Parte_4
prova ricevuti, del fascicolo tecnico e della dichiarazione CE di conformità era risultata negativa, mentre positiva risultava la verifica sull'etichettatura del prodotto;
che con rapporto di contestazione n.
01/2019 del 14/3/2019 si accertava a carico del ricorrente in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Controparte_1
la violazione degli art. 5, comma 1, 7 e 13 del D.Lgs. n.
[...]
54/2011 per aver immesso sul mercato la bambola “E' IO” priva della documentazione tecnica necessaria, cui seguiva l'ordinanza-ingiunzione opposta nel presente giudizio;
che la sanzione amministrativa è legittima e fondata poiché dal combinato disposto delle norme poste a fondamento della stessa ed oggetto di contestazione, è dato rinvenire che parte opponente è responsabile della violazione accertata a suo carico, giacché l'analisi documentale dell' Parte_4
evidenziava la non conformità della dichiarazione CE concernente il prodotto di cui trattasi, mancando la corrispondenza tra il codice identificativo n. del campione prelevato dagli NumeroDiCartaId_1
accertatori e quello riportato nella documentazione prodotta, che riportava codice identificativo n. ; che il campione NumeroDiCartaId_2
testato dal laboratorio esterno era di una versione differente da quello prelevato;
che non risultavano pervenuti i documenti di progettazione concettuale, disegni, schemi di fabbricazione di componenti, sub - assemblaggi, descrizioni e spiegazioni necessari per la comprensione dei disegni;
che a riguardo del richiamo di parte ricorrente al procedimento per violazione dell'art. 30 D.lgs. n. 54/2011 si evidenzia che il MISE, a seguito delle attività di controllo e vigilanza poste in essere dall , CP_5
chiudeva la procedura, evidenziando tuttavia la legittimità dell'avvenuta
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza contestazione che, in quanto redatta da Pubblici Ufficiali, ha valore fidefaciente ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso dei fatti ivi attestati
(cfr. doc. all. 1 nota MISE prot. n. 99094 del 3/5/2019 di produzione di parte convenuta); che da quanto ora esposto è evidente che parte ricorrente è responsabile dell'illecito contestato, avendo, in qualità di società importatrice, apposto il proprio marchio e, in ragione di ciò, è ritenuta destinataria delle documentazioni tecniche e delle certificazioni di conformità nonché responsabile delle prove da espletare sui prodotti d'importazione a completamento degli adempimenti comunitari;
che l'ordinanza-ingiunzione con gli estremi degli addebiti contestati al trasgressore è validamente motivata con richiamo “per relationem” al verbale di accertamento e contestazione;
che l'atto opposto ha applicato la sanzione di € 5.000,00, oltre spese di notifica e procedimento, per l'infrazione commessa senza alcuna maggiorazione dell'importo già determinato dall'organo accertatore a titolo di oblazione;
che, per quanto attiene alla richiesta istruttoria formulata da parte istante l'originale del provvedimento opposto è già in possesso dello stesso, mentre per quanto concerne la richiesta di CTU, essa mal si concilia con le esigenze di celerità del rito del lavoro.
In virtù di quanto innanzi la
[...]
ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e decisione senza attività istruttoria.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – Preliminarmente va scrutinata l'eccezione, sollevata da parte opponente con le note del 08/6/2023, di inammissibilità della
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza costituzione cartacea della C.C.I.A.A. DI avvenuta il CP_2
07/4/2022.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Non è revocabile in dubbio che, precedentemente alle innovazioni in materia di processo civile telematico apportate dalla riforma operata con il D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”, che impone agli enti pubblici di adeguarsi a una gestione digitale degli atti giudiziari, la
Suprema Corte di Cassazione riteneva “per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo” (“ex pluribus”
Cass. Civ. Sez. VI, n. 14062/2018).
Invero, l'articolo 16-bis del D.L. n. 179/2012, disponeva che il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche escludendo, tuttavia, che per difensori si intendano i dipendenti di cui si avvalgono le Pubbliche Amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
La non obbligatorietà del deposito telematico per i funzionari della P.A. delegati alla difesa, introdotta nell'imminenza del 30/6/2014, aveva lo scopo di prevenire il rischio che l'organizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni non fosse in grado di sostenere l'impatto derivante dall'obbligatorietà del processo civile telematico, che richiedeva la predisposizione di misure idonee per dotare i propri funzionari degli strumenti necessari.
Nel mese di Giugno 2015, poi, con ulteriore Decreto è stata prevista la facoltà per i medesimi funzionari di effettuare il deposito telematico in modo da consentire alle Amministrazioni e agli enti che via via provvedevano ad adeguarsi di avvalersi “delle potenzialità del processo telematico”.
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza Così delineato il quadro generale dell'ordito normativo in tema di processo civile telematico, per il profilo che rileva in questa sede è tuttavia necessario considerare la legislazione emergenziale che ha, sia pur temporaneamente, regolato in via eccezionale la disciplina in tema di deposito degli atti processuali nel giudizio civile e penale, e, sul punto, è opportuno osservare quanto segue.
La opposta si è costituita in giudizio mediante ON
deposito cartaceo in Cancelleria della memoria difensiva e della documentazione allegata, per il tramite della funzionaria Dott.ssa
, giusta delega in atti conferita dal Segretario Generale Controparte_6
Dott. (cfr. delega depositata in atti in data Persona_1
11/4/2022 da parte della convenuta), di talché non potrebbe applicarsi il disposto dell'articolo 16-bis del D.L. n. 179/2012, laddove prevede l'obbligatorietà della costituzione telematica nel processo civile.
Va considerato, tuttavia, che, come eccepito dalla parte opponente, il
D.L. n. 228/2021 ha sancito che “Le disposizioni di cui all'articolo
221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e
24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre
2022”.
L'articolo 221, comma 3, del D.L. n. 77/2020 (la cui efficacia è stata prorogata fino al 31/12/2022) stabilisce che “Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza documenti di cui all'articolo 16 -bis, comma
1 -bis, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”.
Da una piana lettura dell'articolo 16, comma 1-bis, del D.L. n.
179/2012 è dato evincere che “nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.
Deve quindi ritenersi che il disposto dell'articolo 221, comma 3, del D.L.
n. 77/2020, la cui efficacia temporale è stata prorogata con D.L. n.
228/2021 fino al 31/12/2022 (lasso di tempo comprensivo, dunque, anche del periodo in cui è avvenuta la costituzione cartacea della e la produzione della relativa documentazione) ON
impone il deposito telematico non solo degli atti endoprocessuali o depositati dai difensori delle parti già costituite, ma anche per quelli, appunto, introduttivi del giudizio (cioè il ricorso e la comparsa di costituzione e risposta), ne consegue che la costituzione della
è avvenuta in difformità rispetto alla ON
normativa vigente in materia di processo civile telematico - ratione temporis - dunque, in modo irrituale e, come tale, è inammissibile,
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza al pari della documentazione da essa depositata, di cui non può tenersi conto.
2. – Fermo quanto innanzi esposto, l'opposizione è fondata e va accolta.
Parte opponente ha contestato l'errata applicazione della sanzione disposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 54/2011 per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, 7 e 13 del
D.Lgs. n. 54/2011, affermando di aver adempiuto a tutti gli obblighi cui era onerata, in quanto produttrice ed importatrice della merce in contestazione, in attuazione della Direttiva n. 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, altresì affermando che il comportamento a lei contestato avrebbe dovuto, al più, sussumersi nella condotta punibile ai sensi dell'art 30, comma 4 del D. Lgs. n. 54/2011.
Deve precisarsi in questa sede che dall'attività di accertamento delle
Camere di Commercio si dipanano due distinti procedimenti: uno sanzionatorio ex L. n. 689/1981 per violazione dell'art. 31 D.Lgs.
54/2011, ed uno amministrativo di competenza del MISE qualora l'esito delle verifiche del laboratorio dia un esito di non conformità, cui si riferisce invece l'art. 30 D.Lgs. 54/2011.
L'oggetto del presente giudizio, tuttavia, non riguarda l'omessa produzione di documentazione di cui all'art. 30 D.Lgs. 54/2011, ma la verifica della condotta di parte attrice, e, in particolare, se quest'ultima prima dell'immissione del giocattolo nel mercato, si sia assicurata che il fabbricante avesse eseguito correttamente la procedura di valutazione di conformità CE e che avesse preparato la documentazione tecnica che doveva essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza a tal fine preposte.
È opportuno osservare che dal vaglio del verbale di accertamento e contestazione n. 01/2019 del 14/3/2019, in virtù del quale la Camera
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza di Commercio di Lucca contestava alla ricorrente le violazioni di cui è causa (cfr. doc. all. 2 della produzione di parte opponente), si evince che i verbalizzanti constatavano - in data 14/3/2019 - che il giocattolo
“E' IO” importato e distribuito da Pt_5 Controparte_1
prelevato in data 23/10/2018 presso l'impresa DOLIF
[...]
S.R.L., nonché il relativo fascicolo tecnico (rapporti di prova, documentazione tecnica di cui all'allegato IV D. Lgs. n. 54/2011 e
Dichiarazione CE di Conformità di cui all'allegato III D. Lgs. n. 54/2011) trasmesso dall'impresa suddetta, entrambi inviati all'Istituto Italiano
Sicurezza dei Giocattoli di Cabiate (CO) – quale organismo notificato n.
0376 ed incaricato della verifica di conformità della documentazione e della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel fascicolo tecnico – risultava non conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n.
54/2011, e, pertanto, a seguito dell'identificazione dei trasgressori e a conclusione delle attività di accertamento, in data 14/3/2019 si procedeva alla contestazione degli illeciti amministrativi nei confronti dell'obbligato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. n. 689/1981.
Orbene, si evidenzia che il verbale di accertamento e di contestazione, è stato regolarmente notificato all'odierna ricorrente, che ha effettuato osservazioni in merito.
Sul punto, tuttavia, è necessario chiarire che se per un verso l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, per altro verso non prova la veridicità e
l'esattezza di quei fatti di cui il Pubblico Ufficiale non ha avuto cognizione diretta, i quali possono essere contrastati ed accertati con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge.
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza Più in particolare, detto atto pubblico fa riferimento ad accertamenti e verifiche, in ordine alla documentazione tecnica e alla Dichiarazione di
Conformità CE, avvenuti ad opera dell e tali risultati Parte_6
venivano poi comunicati alla parte e al Ministero dello Sviluppo
Economico per l'adozione del provvedimento di competenza con protocollo n. 3057 del 21/2/2019.
Ne consegue che tale documento, pur suscettibile di essere considerato poiché prodotto da parte opposta, non può ascriversi il valore fidefaciente di cui all'art. 2700 c.c., che riguarda i soli elementi estrinseci dell'atto pubblico e le circostanze fattuali di percezione diretta degli agenti accertatori.
Ciò posto, la Direttiva n. 2009/48/CE e relativo Decreto attuativo prevedono che l'obbligo dell'importatore di eseguire il controllo di conformità avvenga prima che il giocattolo venga immesso sul mercato e non in un momento successivo.
Orbene, parte opponente ha prodotto la dichiarazione di conformità
CE del 16/5/2017 e la relativa documentazione tecnica del
30/5/2017 (cfr. all.ti 3 e 4 della produzione di parte opponente), nonchè le osservazioni trasmesse alla Camera di Commercio di Lucca
(cfr. all. 5 della produzione di parte opponente) in merito al parallelo e distinto procedimento amministrativo di competenza ministeriale, instaurato dal MISE per i medesimi fatti, ove è dato riscontrare che “in riferimento alla valutazione del fascicolo tecnico, dove il valutatore attesta la mancanza della descrizione dettagliata della progettazione, questa è presente nel fascicolo tecnico a pagina 16 dove si fa precisazione del fatto che l'articolo viene acquistato in una forma e confezione dal produttore e viene rimarcato con nostro nome identificandosi come produttore. Pertanto
l'articolo è da considerare come componente e viene semplicemente
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza rimarcato apponendovi etichetta con dovute avvertenze e marcatura descritto a pagina 5”; a riguardo della mancata indicazione della grafica della scatola, parte opponente comunicava che “il prodotto, per interno, viene acquistato come componente e viene rimarcato apponendovi
l'etichetta di nostra proprietà, mentre la scatola non è di nostra fabbricazione”, ed infine specifica che con riguardo alla dichiarazione di conformità CE “presente nel fascicolo tecnico che richiama ad altro codice, questo è stato un errore del compilatore, pertanto si è provveduto a redigere la DOC con il corretto codice di articolo”.
Pertanto, stante l'inammissibilità della costituzione in giudizio della parte opposta, avvenuta in violazione delle modalità previste dalla normativa “ratione temporis” applicabile, non è possibile procedere all'esame della documentazione da essa irritualmente prodotta, e, dunque delle risultanze di non conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n.
54/2011 versate in atti.
Alla luce di quanto innanzi esposto, tenuto conto esclusivamente della documentazione ritualmente versata in atti dalla parte opponente, dalla quale si desume il rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei giocattoli ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 54/2011, ne consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.
2021/1765 del 12/3/2021 emessa dalla C.C.I.A.A. DI SALERNO va annullata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste
a carico della , e, tenuto conto della natura CP CP
della controversia, del valore (€ 5.041,47, pari all'ingiunzione
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza impugnata) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio, €
213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 426,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 125,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MARCO ESPOSITO, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della CP
;
[...]
2) Accoglie il ricorso proposto da , in proprio e in Parte_1
qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione di
[...]
pagamento n. 2021/1765 del 12/3/2021 emessa dalla C.C.I.A.A. DI
SALERNO;
3) Condanna la alla refusione, in favore di ON
, in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1
p.t. della delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 125,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza da distrarsi in favore dell'Avvocato MARCO ESPOSITO, dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Così deciso in Salerno il 03/7/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3156/2021
All'udienza del 03/7/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. MARCO ESPOSITO;
per parte opposta la Dott.ssa RIPALTA GIORDANO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3156/2021, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F.: ) in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1
di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
P. IVA: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Marco Esposito, presso il cui studio, sito in Salerno alla via
Zara n. 3, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_2
(P.IVA: ) in persona del
[...] P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/4/2021 il sig. , in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. CP_3
N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza
[...] ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 2021/1765 del 12/03/2021 emessa dalla CP
, notificata a mezzo PEC il 16/3/2021, con cui veniva ingiunto
[...]
al pagamento di complessivi € 5.041,47, in forza della presunta violazione consistente nell'avere immesso sul mercato, in quanto immettevano sul mercato, in qualità di fabbricanti ed importatori, il giocattolo AM “ (cod. a barre Pt_2 Pt_3
8056300016328, lotto G16) privo della documentazione tecnica di cui all'Allegato IV del D.Lgs. n. 54/2011, in particolare della dichiarazione
CE di conformità, violazione punita dall'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n.
54/2011.
L'opponente ha dedotto: che la suddetta sanzione amministrativa veniva emessa in relazione al verbale di accertamento e contestazione n.
01/2019 del 14/3/2019, in virtù del quale la Camera di Commercio di
Lucca contestava agli istanti la presunta violazione:
a) dell'art. 5 comma 1 (Obblighi degli importatori);
b) dell'art. 13 (Dichiarazione CE di conformità);
c) dell'art. 7 (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori) del D.Lgs. 11/4/2011, n. 54 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE) ‐ Norma sanzionatoria: art. 31 comma 3 del
D.Lgs. 11/4/2011, n. 54 “Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'Allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro”; che tale verbale veniva redatto a seguito di verifiche effettuate in data 23/10/2018 presso la società DOLIF S.R.L. – Via Luporini 1528 – 55100 LUCCA, relativamente al giocattolo denominato “E' IO AM” (codice a barre:
8056300016328).
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che contrariamente a quanto sostenuto dalla la merce in CP
questione non era priva della documentazione tecnica richiesta, poiché la stessa era stata fornita agli Enti accertatori;
che, dunque, non può operare la fattispecie di cui all'art. 31, co. 3, D.Lgs. n. 54/2011; che, infatti, nel verbale di accertamento e contestazione della Camera di
Commercio di Lucca n. 01/2019 del 14/3/2019 viene contestata la violazione dell'art. 5 comma 1, dell'art. 7 e dell'art. 13 del Decreto
Legislativo n. 54 dell'11/4/2011 ma, a ben vedere, nessuna delle norme richiamate è applicabile alla ricorrente nel caso di specie;
che risulta rispettato l'art. 13 D.Lgs. n. 54/2011, poiché se si raffronta la norma richiamata con la dichiarazione CE del giocattolo sottoposto ad accertamento è evidente che il documento di conformità è pienamente rispettoso delle disposizioni di legge;
che essa infatti contiene:
1. Il numero di identificazione del giocattolo;
2. Il nome ed indirizzo del fabbricante o dell'importatore equiparato;
3. La dicitura “La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante”
4. L'oggetto della dichiarazione con inclusa anche una immagine chiara e a colori del giocattolo.
5. La dichiarazione di conformità alla normativa europea di armonizzazione;
6. Il riferimento alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
7. La sottoscrizione del documento. che da tanto discende che non sussiste alcuna violazione dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 54/2011; che l'art. 5 comma 1 dispone che: “Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza giocattoli conformi.”, e ciò è avvenuto nel caso di specie;
che l'articolo 7 equipara gli importatori e i distributori ai fabbricanti quando immettono sul mercato un giocattolo con il proprio nome, ma non si comprende in che modo la avrebbe violato tale disposizione;
CP_1
che anche ove si trattasse di omessa produzione di documentazione, per la predetta asserita condotta, non dovrebbe applicarsi il citato articolo
31, ma piuttosto l'art 30 co.
4. che così stabilisce: “L'autorità di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione.
Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo”; che risulta del tutto evidente la nullità, contraddittorietà ed incongruenza delle motivazioni che hanno portato alla irrogazione della sanzione suindicata;
che il giocattolo oggetto di contestazione infatti, recava tutta la documentazione tecnica necessaria ed in ogni caso, gli istanti hanno provveduto immediatamente ad integrare i documenti mancanti, motivo per cui la sanzione irrogata è del tutto errata e/o illegittima;
che a riprova della correttezza dell'operato della ricorrente vi
è il fatto che per lo stesso giocattolo e per lo stesso verbale di accertamento n. 01/2019 del 14/3/2019 della di Controparte_2
Lucca, fu aperto procedimento presso la Divisione VII-Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi-
Sicurezza e conformità dei prodotti della DIREZIONE GENERALE PER IL
MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E
LA NORMATIVA TECNICA del Ministero dello Sviluppo Economico che, a fronte delle osservazioni ritualmente presentate dalla ricorrente, si è
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza chiuso senza alcun provvedimento sanzionatorio da parte dell'ente menzionato e con l'archiviazione del procedimento.
In virtù di quanto innanzi esposto in proprio e in Parte_1
qualità di legale rappresentante p.t. Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per
[...]
l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 2021/1765 del 12/3/2021 emessa dalla DI SALERNO;
in via subordinata, in caso di CP
rigetto, anche parziale, del ricorso, applicare la sanzione pecuniaria in misura ridotta e/o comunque nella misura minima di legge;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MARCO ESPOSITO, dichiaratosi anticipatario.
Con decreto del 26/4/2021 questo Giudice rigettava la richiesta di parte opponente di sospendersi “inaudita altera parte” l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata e fissava l'udienza del 20/4/2022.
Con comparsa depositata cartaceamente il 07/4/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_2
, deducendo: che a seguito di attività di
[...]
vigilanza i funzionari dell'Ufficio Brevetti e Funzioni ispettive della di Lucca in data 23/10/2018, presso il punto vendita di CP
DOLIF S.R.L. sottoponevano a verifica la bambola “ ” di Pt_3
provenienza cinese con barcode;
che il giocattolo di P.IVA_3
cui è causa risultava prodotto e importato dalla società
[...]
che con nota prot. 18221 del 29/10/2018 Controparte_1
l'organo accertatore con riferimento alla merce contestata, chiedeva alla ricorrente la documentazione necessaria per l'immissione nel mercato comunitario ovvero la dichiarazione CE di conformità e fascicolo tecnico ex D.Lgs. n. 54/2011; che tale documentazione risultava carente, e, pertanto, il competente Organismo ne chiedeva l'integrazione, e,
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza ciononostante, all'esito del controllo effettuato dall
[...]
di Cabiate, la verifica documentale dei rapporti di Parte_4
prova ricevuti, del fascicolo tecnico e della dichiarazione CE di conformità era risultata negativa, mentre positiva risultava la verifica sull'etichettatura del prodotto;
che con rapporto di contestazione n.
01/2019 del 14/3/2019 si accertava a carico del ricorrente in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Controparte_1
la violazione degli art. 5, comma 1, 7 e 13 del D.Lgs. n.
[...]
54/2011 per aver immesso sul mercato la bambola “E' IO” priva della documentazione tecnica necessaria, cui seguiva l'ordinanza-ingiunzione opposta nel presente giudizio;
che la sanzione amministrativa è legittima e fondata poiché dal combinato disposto delle norme poste a fondamento della stessa ed oggetto di contestazione, è dato rinvenire che parte opponente è responsabile della violazione accertata a suo carico, giacché l'analisi documentale dell' Parte_4
evidenziava la non conformità della dichiarazione CE concernente il prodotto di cui trattasi, mancando la corrispondenza tra il codice identificativo n. del campione prelevato dagli NumeroDiCartaId_1
accertatori e quello riportato nella documentazione prodotta, che riportava codice identificativo n. ; che il campione NumeroDiCartaId_2
testato dal laboratorio esterno era di una versione differente da quello prelevato;
che non risultavano pervenuti i documenti di progettazione concettuale, disegni, schemi di fabbricazione di componenti, sub - assemblaggi, descrizioni e spiegazioni necessari per la comprensione dei disegni;
che a riguardo del richiamo di parte ricorrente al procedimento per violazione dell'art. 30 D.lgs. n. 54/2011 si evidenzia che il MISE, a seguito delle attività di controllo e vigilanza poste in essere dall , CP_5
chiudeva la procedura, evidenziando tuttavia la legittimità dell'avvenuta
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza contestazione che, in quanto redatta da Pubblici Ufficiali, ha valore fidefaciente ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso dei fatti ivi attestati
(cfr. doc. all. 1 nota MISE prot. n. 99094 del 3/5/2019 di produzione di parte convenuta); che da quanto ora esposto è evidente che parte ricorrente è responsabile dell'illecito contestato, avendo, in qualità di società importatrice, apposto il proprio marchio e, in ragione di ciò, è ritenuta destinataria delle documentazioni tecniche e delle certificazioni di conformità nonché responsabile delle prove da espletare sui prodotti d'importazione a completamento degli adempimenti comunitari;
che l'ordinanza-ingiunzione con gli estremi degli addebiti contestati al trasgressore è validamente motivata con richiamo “per relationem” al verbale di accertamento e contestazione;
che l'atto opposto ha applicato la sanzione di € 5.000,00, oltre spese di notifica e procedimento, per l'infrazione commessa senza alcuna maggiorazione dell'importo già determinato dall'organo accertatore a titolo di oblazione;
che, per quanto attiene alla richiesta istruttoria formulata da parte istante l'originale del provvedimento opposto è già in possesso dello stesso, mentre per quanto concerne la richiesta di CTU, essa mal si concilia con le esigenze di celerità del rito del lavoro.
In virtù di quanto innanzi la
[...]
ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e decisione senza attività istruttoria.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – Preliminarmente va scrutinata l'eccezione, sollevata da parte opponente con le note del 08/6/2023, di inammissibilità della
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza costituzione cartacea della C.C.I.A.A. DI avvenuta il CP_2
07/4/2022.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Non è revocabile in dubbio che, precedentemente alle innovazioni in materia di processo civile telematico apportate dalla riforma operata con il D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”, che impone agli enti pubblici di adeguarsi a una gestione digitale degli atti giudiziari, la
Suprema Corte di Cassazione riteneva “per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo” (“ex pluribus”
Cass. Civ. Sez. VI, n. 14062/2018).
Invero, l'articolo 16-bis del D.L. n. 179/2012, disponeva che il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche escludendo, tuttavia, che per difensori si intendano i dipendenti di cui si avvalgono le Pubbliche Amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
La non obbligatorietà del deposito telematico per i funzionari della P.A. delegati alla difesa, introdotta nell'imminenza del 30/6/2014, aveva lo scopo di prevenire il rischio che l'organizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni non fosse in grado di sostenere l'impatto derivante dall'obbligatorietà del processo civile telematico, che richiedeva la predisposizione di misure idonee per dotare i propri funzionari degli strumenti necessari.
Nel mese di Giugno 2015, poi, con ulteriore Decreto è stata prevista la facoltà per i medesimi funzionari di effettuare il deposito telematico in modo da consentire alle Amministrazioni e agli enti che via via provvedevano ad adeguarsi di avvalersi “delle potenzialità del processo telematico”.
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza Così delineato il quadro generale dell'ordito normativo in tema di processo civile telematico, per il profilo che rileva in questa sede è tuttavia necessario considerare la legislazione emergenziale che ha, sia pur temporaneamente, regolato in via eccezionale la disciplina in tema di deposito degli atti processuali nel giudizio civile e penale, e, sul punto, è opportuno osservare quanto segue.
La opposta si è costituita in giudizio mediante ON
deposito cartaceo in Cancelleria della memoria difensiva e della documentazione allegata, per il tramite della funzionaria Dott.ssa
, giusta delega in atti conferita dal Segretario Generale Controparte_6
Dott. (cfr. delega depositata in atti in data Persona_1
11/4/2022 da parte della convenuta), di talché non potrebbe applicarsi il disposto dell'articolo 16-bis del D.L. n. 179/2012, laddove prevede l'obbligatorietà della costituzione telematica nel processo civile.
Va considerato, tuttavia, che, come eccepito dalla parte opponente, il
D.L. n. 228/2021 ha sancito che “Le disposizioni di cui all'articolo
221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e
24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre
2022”.
L'articolo 221, comma 3, del D.L. n. 77/2020 (la cui efficacia è stata prorogata fino al 31/12/2022) stabilisce che “Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza documenti di cui all'articolo 16 -bis, comma
1 -bis, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”.
Da una piana lettura dell'articolo 16, comma 1-bis, del D.L. n.
179/2012 è dato evincere che “nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.
Deve quindi ritenersi che il disposto dell'articolo 221, comma 3, del D.L.
n. 77/2020, la cui efficacia temporale è stata prorogata con D.L. n.
228/2021 fino al 31/12/2022 (lasso di tempo comprensivo, dunque, anche del periodo in cui è avvenuta la costituzione cartacea della e la produzione della relativa documentazione) ON
impone il deposito telematico non solo degli atti endoprocessuali o depositati dai difensori delle parti già costituite, ma anche per quelli, appunto, introduttivi del giudizio (cioè il ricorso e la comparsa di costituzione e risposta), ne consegue che la costituzione della
è avvenuta in difformità rispetto alla ON
normativa vigente in materia di processo civile telematico - ratione temporis - dunque, in modo irrituale e, come tale, è inammissibile,
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza al pari della documentazione da essa depositata, di cui non può tenersi conto.
2. – Fermo quanto innanzi esposto, l'opposizione è fondata e va accolta.
Parte opponente ha contestato l'errata applicazione della sanzione disposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 54/2011 per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, 7 e 13 del
D.Lgs. n. 54/2011, affermando di aver adempiuto a tutti gli obblighi cui era onerata, in quanto produttrice ed importatrice della merce in contestazione, in attuazione della Direttiva n. 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, altresì affermando che il comportamento a lei contestato avrebbe dovuto, al più, sussumersi nella condotta punibile ai sensi dell'art 30, comma 4 del D. Lgs. n. 54/2011.
Deve precisarsi in questa sede che dall'attività di accertamento delle
Camere di Commercio si dipanano due distinti procedimenti: uno sanzionatorio ex L. n. 689/1981 per violazione dell'art. 31 D.Lgs.
54/2011, ed uno amministrativo di competenza del MISE qualora l'esito delle verifiche del laboratorio dia un esito di non conformità, cui si riferisce invece l'art. 30 D.Lgs. 54/2011.
L'oggetto del presente giudizio, tuttavia, non riguarda l'omessa produzione di documentazione di cui all'art. 30 D.Lgs. 54/2011, ma la verifica della condotta di parte attrice, e, in particolare, se quest'ultima prima dell'immissione del giocattolo nel mercato, si sia assicurata che il fabbricante avesse eseguito correttamente la procedura di valutazione di conformità CE e che avesse preparato la documentazione tecnica che doveva essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza a tal fine preposte.
È opportuno osservare che dal vaglio del verbale di accertamento e contestazione n. 01/2019 del 14/3/2019, in virtù del quale la Camera
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza di Commercio di Lucca contestava alla ricorrente le violazioni di cui è causa (cfr. doc. all. 2 della produzione di parte opponente), si evince che i verbalizzanti constatavano - in data 14/3/2019 - che il giocattolo
“E' IO” importato e distribuito da Pt_5 Controparte_1
prelevato in data 23/10/2018 presso l'impresa DOLIF
[...]
S.R.L., nonché il relativo fascicolo tecnico (rapporti di prova, documentazione tecnica di cui all'allegato IV D. Lgs. n. 54/2011 e
Dichiarazione CE di Conformità di cui all'allegato III D. Lgs. n. 54/2011) trasmesso dall'impresa suddetta, entrambi inviati all'Istituto Italiano
Sicurezza dei Giocattoli di Cabiate (CO) – quale organismo notificato n.
0376 ed incaricato della verifica di conformità della documentazione e della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel fascicolo tecnico – risultava non conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n.
54/2011, e, pertanto, a seguito dell'identificazione dei trasgressori e a conclusione delle attività di accertamento, in data 14/3/2019 si procedeva alla contestazione degli illeciti amministrativi nei confronti dell'obbligato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. n. 689/1981.
Orbene, si evidenzia che il verbale di accertamento e di contestazione, è stato regolarmente notificato all'odierna ricorrente, che ha effettuato osservazioni in merito.
Sul punto, tuttavia, è necessario chiarire che se per un verso l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, per altro verso non prova la veridicità e
l'esattezza di quei fatti di cui il Pubblico Ufficiale non ha avuto cognizione diretta, i quali possono essere contrastati ed accertati con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge.
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza Più in particolare, detto atto pubblico fa riferimento ad accertamenti e verifiche, in ordine alla documentazione tecnica e alla Dichiarazione di
Conformità CE, avvenuti ad opera dell e tali risultati Parte_6
venivano poi comunicati alla parte e al Ministero dello Sviluppo
Economico per l'adozione del provvedimento di competenza con protocollo n. 3057 del 21/2/2019.
Ne consegue che tale documento, pur suscettibile di essere considerato poiché prodotto da parte opposta, non può ascriversi il valore fidefaciente di cui all'art. 2700 c.c., che riguarda i soli elementi estrinseci dell'atto pubblico e le circostanze fattuali di percezione diretta degli agenti accertatori.
Ciò posto, la Direttiva n. 2009/48/CE e relativo Decreto attuativo prevedono che l'obbligo dell'importatore di eseguire il controllo di conformità avvenga prima che il giocattolo venga immesso sul mercato e non in un momento successivo.
Orbene, parte opponente ha prodotto la dichiarazione di conformità
CE del 16/5/2017 e la relativa documentazione tecnica del
30/5/2017 (cfr. all.ti 3 e 4 della produzione di parte opponente), nonchè le osservazioni trasmesse alla Camera di Commercio di Lucca
(cfr. all. 5 della produzione di parte opponente) in merito al parallelo e distinto procedimento amministrativo di competenza ministeriale, instaurato dal MISE per i medesimi fatti, ove è dato riscontrare che “in riferimento alla valutazione del fascicolo tecnico, dove il valutatore attesta la mancanza della descrizione dettagliata della progettazione, questa è presente nel fascicolo tecnico a pagina 16 dove si fa precisazione del fatto che l'articolo viene acquistato in una forma e confezione dal produttore e viene rimarcato con nostro nome identificandosi come produttore. Pertanto
l'articolo è da considerare come componente e viene semplicemente
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza rimarcato apponendovi etichetta con dovute avvertenze e marcatura descritto a pagina 5”; a riguardo della mancata indicazione della grafica della scatola, parte opponente comunicava che “il prodotto, per interno, viene acquistato come componente e viene rimarcato apponendovi
l'etichetta di nostra proprietà, mentre la scatola non è di nostra fabbricazione”, ed infine specifica che con riguardo alla dichiarazione di conformità CE “presente nel fascicolo tecnico che richiama ad altro codice, questo è stato un errore del compilatore, pertanto si è provveduto a redigere la DOC con il corretto codice di articolo”.
Pertanto, stante l'inammissibilità della costituzione in giudizio della parte opposta, avvenuta in violazione delle modalità previste dalla normativa “ratione temporis” applicabile, non è possibile procedere all'esame della documentazione da essa irritualmente prodotta, e, dunque delle risultanze di non conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n.
54/2011 versate in atti.
Alla luce di quanto innanzi esposto, tenuto conto esclusivamente della documentazione ritualmente versata in atti dalla parte opponente, dalla quale si desume il rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei giocattoli ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 54/2011, ne consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.
2021/1765 del 12/3/2021 emessa dalla C.C.I.A.A. DI SALERNO va annullata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste
a carico della , e, tenuto conto della natura CP CP
della controversia, del valore (€ 5.041,47, pari all'ingiunzione
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza impugnata) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio, €
213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 426,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 125,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MARCO ESPOSITO, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della CP
;
[...]
2) Accoglie il ricorso proposto da , in proprio e in Parte_1
qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione di
[...]
pagamento n. 2021/1765 del 12/3/2021 emessa dalla C.C.I.A.A. DI
SALERNO;
3) Condanna la alla refusione, in favore di ON
, in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1
p.t. della delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 125,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza da distrarsi in favore dell'Avvocato MARCO ESPOSITO, dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Così deciso in Salerno il 03/7/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3156/2021 - Sentenza