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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 276 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avvocata Pamela Cioci, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E Con Cont
CONTRO
INFORTUNI LAVORO Controparte_1
( CP_4
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 127/2024 pronunciata dal Tribunale di
Frosinone, sezione lavoro e pubblicata il 26.1.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello e come verbale di udienza del 11.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Tribunale di Frosinone, pur affermando che «all'esito della prova testimoniale […] può ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa di cor- riere ed autista con le caratteristiche dedotte nel ricorso», ritenendo insussistente la genesi professionale della patologia vertebrale meglio descritta nell'atto intro- duttivo della lite di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dall'assicurato al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «ritenere e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dal ricorrente;
- per l'effetto, condannare
l' in persona del suo legale rappresentate, a corrispondere all'odierno CP_4 ricorrente l'indennizzo così come stabilito dalla legge, in forma capitale in caso di riconoscimento di una invalidità inferiore al 16% o in forma di rendita in caso di riconoscimento di una invalidità superiore al 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo».
L'appellante lamenta l'erroneità ed incompletezza della CTU (e quindi della sentenza che l'ha recepita), asserendo che l'ausiliare avrebbe malamente appli- cato il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p. e comunque trascurato che il lavoratore era stato impegnato in attività che necessitano il mantenimento prolungato di posture obbligate e scorrette, che richiedono movimentazione manuale di carichi (anche rilevanti) e che comportano di per certo dei rischi e dei traumi non trascurabili del rachide. Chiede pertanto la riforma della sentenza gra- vata, previo rinnovo della CTU, nel senso dell'accoglimento dell'originario ricorso.
L' non si costituisce in appello, restando contumace e tale è dichiarato CP_4 in questa sede.
Instaurato il contraddittorio in appello, acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, disposta nuova ctu ed espletato l'incombente istruttorio, all'udienza del 11.9.2025 l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. L'appello, che sostiene l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha escluso la genesi professionale delle patologie dalle quali è affetto l'appellante, rivolge alla CTU svolta in primo grado (e per conseguenza alla sentenza che l'ha recepita) anche contestazioni di natura squisitamente medico legale, tali che il loro esame ha reso necessario disporre nuova consulenza in appello.
Il vaglio di fondatezza o infondatezza delle ragioni dell'impugnante deve ne- cessariamente prendere le mosse dal rilievo per cui la sentenza gravata non è stata censurata nella parte in cui ha affermato che «all'esito della prova testimo- niale […] può ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa di corriere ed autista con le caratteristiche dedotte nel ricorso», sicché può definitivamente ri- tenersi acquisito al giudizio che l'appellante: (I) ha svolto attività di
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operaio/autista/corriere alle dipendenze di varie ditte, nel settore trasporto terre- stre di merci, dal 01/07/1989 al 31/08/2019 (§ 1 del ricorso di primo grado); (I) lavorava 8 ore al giorno, per sei giorni alla settimana (§ 2 del medesimo); (III) nell'espletamento di tale attività lavorative, svolte con ogni possibile condizione atmosferica, era prevalentemente seduto alla guida del mezzo, con posture incongrue, inclinato in avanti verso il volante del mezzo e soggetto alle vibrazioni che si trasmettevano al corpo intero (§ 3 dello stesso); (IV) oltre alla guida del furgone, era incaricato di caricare e scaricare i vari colli, il cui peso poteva rag- giungere i 10 Kg (§ 4 del ricorso).
Allo stesso tempo, può poi ritenersi provato che l'assicurato è affetto da ar- trosi lombare con protrusione discale L4-L5, con limitazione funzionale di 1/3 cer- niera lombo sacrare, essendovi sostanziale sovrapposizione tra la diagnosi del CTU officiato in primo grado e quello nominato in appello, fermo restando che, per quanto riguarda la valutazione dell'impegno funzionale conseguente alla patolo- gia, appare maggiormente attendibile il giudizio del secondo ausiliare, che de- scrive le attuali condizioni dell'appellante e che si fonda sull'esame diretto dello stesso e su considerazioni logiche, coerenti ed immuni da vizi logici e giuridici.
Così succintamente esposti gli elementi fattuali sui quali deve fondarsi il giu- dizio di sussistenza/insussistenza della noxa professionale, osserva la Corte che il
CTU officiato in appello ha positivamente affermato la genesi professionale della sopra riportata patologia.
Tale conclusione è condivisibile e condivisa da questa Corte, non solo perché congruamente motivata e scevra da vizi logico-giuridici, ma soprattutto perché considera una pluralità di elementi e fattori (si rinvia per brevità alle pagg.
6-8 dell'elaborato) non adeguatamente valutati dalla decisione impugnata e perché trova supporto in plurime pubblicazioni scientifiche, dettagliatamente richiamate in perizia (cfr. 11 e ss.), anch'esse non prese in considerazione dalla statuizione di primo grado.
Il CTU nominato in appello, poi, così compiendo l'ulteriore accertamento omesso in primo grado, ha affermato che la riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica è stimabile, applicati i principi ed i criteri di cui al d.lgs. 38/2000, nella misura del 6%.
Tale valutazione deve essere condivisa perché anch'essa, come il riconosci- mento della genesi professionale della malattia, basata sull'esame diretto del pe-
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riziando e su seri ed approfonditi esami specialistici ed immune da vizi motivazio- nali di sorta.
Ne consegue la riforma della sentenza appellata, nel senso della condanna dell' previa affermazione della genesi professionale della sopra riportata pa- CP_4 tologia, ad erogare all'appellante un indennizzo in conto capitale rapportato ad un grado di minorazione del 6%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione mone- taria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della denuncia di malattia professionale, ossia dal
18.7.2020, atteso che la stato patologico era già sussistente prima di detta data
(entrambi i consulenti, di primo e di secondo grado, richiamano un accertamento radiologico del 2019) e nessun elemento istruttorio consente di affermare che la soglia indennizzabile sia stata attinta soltanto successivamente, dovendo al con- trario ritenersi già preesistente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' assicuratore, CP_1
a carico del quale gravano anche le spese delle ctu di primo e di secondo grado, già liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata con- danna l' a corrispondere all'appellante, in relazione alla malattia professio- CP_4 nale meglio descritta in motivazione, un indennizzo in conto capitale rapportato ad un grado di minorazione del 6%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della denuncia di malattia professionale;
B) condanna l a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di CP_4 giudizio, che liquida, per il giudizio innanzi al Tribunale, in € 2.886,00 per com- penso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in € 3.118,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C) dispone la distrazione di dette spese, di cui al capo che precede, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
D) pone definitivamente a carico dell le spese di ctu di primo e secondo CP_4 grado, come già liquidate con separati decreti.
Roma il 11.9.2025.
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Il Consigliere estensore dr. Vito Riccardo Cervelli
La Presidente dr.ssa Vittoria Di Sario
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