TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/09/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2405 del registro generale affari civili dell'anno 2018
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(cf: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
(cf: , nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati ad Altavilla Milicia in via Sant'Anna n. 61, presso lo studio dell'avv. Salvatore Guagliardo, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORI
E
(cf: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato a Bagheria in via Messina n. 2, presso lo studio dell'avv. Cosima
Ticali, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(cf: ), in proprio e quale Controparte_2 C.F._5 legale rappresentante di Ro. nato a [...] il [...] CP_3
(cf: ), nato a [...] il [...] CP_4 C.F._6 elettivamente domiciliati a Bagheria in via B. Mattarella n. 138, presso lo studio dell'avv.
Pia Maria Manzella, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
avente ad oggetto: impugnazione del testamento per lesione della legittima;
conclusioni delle parti: come da note scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
e premettendo di essere figli ed eredi di –
[...] Parte_3 Persona_1 deceduta il 17.2.2018 –, convenivano in giudizio i fratelli – in proprio Controparte_2
e quale legale rappresentante di Ro. –, e domandando al CP_3 CP_1 CP_4
Tribunale di accertare e dichiarare che il testamento pubblico della madre del 17.1.2018 redatto dal notaio pubblicato il 9.3.2018 – con cui il fratello Per_2 Controparte_2 era stato istituito erede universale –, era lesivo della quota di legittima loro spettante, previa ricostruzione dell'asse ereditario materno e collazione dei beni di cui la de cuius aveva disposto per donazione – anche in via indiretta – in favore dei convenuti e comunque di tutti quelli loro pervenuti, inclusa la società Rose srl e il relativo complesso aziendale e industriale, di proprietà della madre e, dunque, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive. Domandavano, inoltre, la condanna della controparte alla corresponsione dei frutti civili, le pigioni e le rendite derivanti dal possesso dei beni ereditari, proponendo “in via cumulativa ed alternativa all'azione di riduzione”, domanda di petizione ereditaria ex art. 533 c.c, chiedendo “la restituzione di ogni bene e di tutto il complesso aziendale acquistato con denaro proveniente dalla sigra , Persona_1 de cuius e delle somme e dei valori di cui essi si sono appropriati indebitamente e senza causa”.
In ordine alla composizione dell'asse ereditario, rilevavano che la madre di fatto aveva trasferito al fratello sia l'immobile per civile abitazione sito a Bagheria in via CP_2
San Giovanni Bosco n. 53 (in catasto al fg. 19, part. 321, sub. 6-7), ricevuto tramite legato dal marito in forza del suo testamento, sia la quota del 25% di riserva che le spettava sulla successione del medesimo, oltre alla quota delle giacenze bancarie presenti sul c/c n.
11073162 aperto presso l'agenzia Unicredit di Bagheria, pari nel complesso ad € 223.846,94, intestato al marito defunto (parte delle quali oggetto di un legato in sostituzione di legittima disposto dal padre in favore degli attori e dai medesimi rinunciato).
Secondo la prospettazione attorea, nel compendio doveva ricomprendersi altresì l'azienda Per di famiglia – creata dal padre nel 1970 dotto diversa ditta, avendo assunto poi la CP_3 predetta forma societaria e denominazione in seguito a varie modifiche statutarie –, di cui la madre, oltre che proprietaria insieme al marito, era stata amministratrice fino al suo decesso, avendo “con atti fittizi ed in frode agli odierni attori” ceduto ai convenuti le quote di sua titolarità, avuto specifico riguardo a . Controparte_2
Deducevano, infine, che il predetto convenuto, insieme ai suoi familiari, una volta sorti i dissidi relativi ai diritti successori spettanti ai fratelli sulle eredità dei genitori, si era appropriato della somma di € 65.000,00 giacente sul conto personale della madre (n. 000104553384), lasciando unicamente l'importo necessario per le spese funerarie (€
5.000,00), domandandone la restituzione.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 3.11.2018, deduceva Controparte_1 di aver definito bonariamente le questioni ereditarie col fratello , cui aveva CP_2 ceduto la quota ereditaria spettantegli sul patrimonio materno verso il pagamento della somma di € 15.000,00, come comprovato dalla scrittura privata di transazione offerta;
domandava, dunque, il rigetto delle domande avversarie.
Da parte loro, e – in proprio e quale legale CP_4 Controparte_5 Per rappresentante di –, costituitisi con comparsa di risposta depositata il 6.11.2018, CP_3 dopo aver fornito la ricostruzione del patrimonio familiare – incluso quello paterno, in parte devoluto alla madre, sulla scorta dell'inventario notarile redatto nell'ambito dell'accettazione beneficiata dell'eredità da parte degli attori, nonché invocando gli atti processuali del giudizio n. 216/2018 R.G. avente ad oggetto l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie del padre (promosso anch'esso dagli odierni attori nei confronti dei convenuti e del cugino ) –, confermavano di fatto la configurabilità della CP_5 lesione della legittima dedotta dalla controparte, evidenziando la disponibilità manifestata da – istituito erede universale da essendo stato l'unico ad CP_2 Persona_1 occuparsi della stessa e dei suoi problemi di salute – di liquidare in favore degli altri fratelli la quota loro spettante sulla successione materna, come del resto era avvenuto con
. CP_1
Contestavano, in ogni caso, la ricostruzione dell'asse ereditario della madre prospettata dalla controparte, sia in relazione al valore attribuito al compendio – di gran lunga Per maggiore di quello reale –, sia in ordine alla inclusione della società nel CP_3 medesimo – invocando da ultimo l'atto di cessione delle quote disposto dalla madre nei confronti del figlio –, che descrivevano come soggetto giuridico CP_2 finanziariamente poco solido, pur registrando margini di fatturato positivi;
quanto alle somme presenti sul conto corrente Unicredit n. 11073162, pari nel complesso ad €
223.846,94, rilevavano che si trattava di rapporto cointestato tra i genitori, potendosi ricomprendere nella successione materna unicamente la metà delle stesse.
Negavano, d'altra parte, la configurabilità di qualsivoglia attribuzione donativa nei propri confronti, affermando per converso che i fratelli erano stati destinatari di molteplici dazioni di denaro da parte del padre.
Domandavano, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree invocando la mancata produzione dei titoli e dei documenti idonei a comprovare la titolarità del patrimonio relitto (in capo alla de cuius) e, comunque, l'infondatezza delle pretese azionate, domandando, d'altra parte, la riduzione delle donazioni poste in essere in favore degli attori. La causa è stata istruita mediante prove per interpello dei convenuti e prove testimoniali;
con ordinanza dell'8.1.2024 è stata disposta ctu al fine di ricostruire il patrimonio relitto di e accertare la dedotta lesione della legittima. Persona_1
Con successiva ordinanza del 28.4.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così ricostruite le posizioni delle parti, deve osservarsi che nessun dubbio può aversi sulla qualità di legittimari pretermessi degli attori, i quali hanno proposto la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico della madre
– di fatto consistenti nell'istituzione di erede universale del figlio Persona_1
–, nonché delle donazioni disposte da quest'ultima in favore dei convenuti. CP_2
Invero, la c.d. successione necessaria – ossia quel peculiare regime normativo volto a tutelare determinate categorie di soggetti, qualificati legittimari ex art. 536 e ss. c.c. – pone dei limiti all'autonomia testamentaria (e in generale all'autonomia privata ove si abbia altresì riguardo alle liberalità poste in essere dal de cuius) attribuendo al coniuge, ai figli e agli ascendenti, una determinata quota di eredità ovvero altri diritti successori.
Ciò emerge inequivocabilmente dall'art. 457, u.c. c.c., ai sensi del quale “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.
Siffatto limite, peraltro, non è circoscritto al solo aspetto testamentario, operando esso, altresì, con riferimento alla disciplina delle donazioni che eccedono la quota disponibile, come previsto dall'art. 555 c.c..
Lo strumento processuale predisposto a tal fine è l'azione di riduzione, un azione di accertamento costitutivo il cui esperimento presuppone, per l'appunto, l'esistenza di disposizioni donative ovvero testamentarie suscettibili di ledere il diritto alla c.d. quota di riserva;
deve trattarsi di disposizioni valide, atteso il permanere dei tradizionali rimedi giuridici volti alla declaratoria di inefficacia, ex tunc ovvero ex nunc, delle stesse;
ancora, il legittimario è tenuto ad imputare alla propria porzione tutte le liberalità ricevute dal de cuius, sia in vita, a titolo di donazione, che mortis causa, a titolo di legato (cfr. Cass., n.
9424/2003; Cass., n. 8780/1987).
Dunque, è necessario ricostruire esattamente l'asse ereditario, al fine di verificare se le disposizioni testamentarie (che possono anche concorrere con la successione ab intestato, laddove non contemplino tutti i beni rientranti nell'asse) abbiano o meno intaccato la quota riservata al legittimario.
Il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'esistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli oggetto delle disposizioni contestate, quando di questi si invochi l'attribuzione, in conformità alla regola di cui all'art. 2697 c.c.; inoltre, in relazione a quanto sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare e provare l'esistenza di altri atti di disposizione da considerare lesivi e l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere
(cfr. Cass., n. 18199/2020: “la prova della consistenza dell'asse e della conseguente lesione dei diritti di legittimario può essere fornita anche a mezzo presunzioni purchè munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., principio ribadito anche di recente da Cass. n. 1357/2017, a mente della quale, ancorchè il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonchè quello della quota di legittima violata, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, aggiungendo altresì che una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche
l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum”).
Tale regola subisce, d'altra parte, un temperamento nel caso in cui ad agire in riduzione sia l'erede pretermesso, ossia totalmente escluso dalle disposizioni dalle quali deriva la lesione della legittima (cfr. Cass., n. 20535/2019: “La Corte d'Appello ha fatto applicazione del principio secondo il quale l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva.
Tale principio, tuttavia, non trova applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che
l'erede legittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso è sufficiente indicare
i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Sez. 6-2, Ord. n. 5458 del 2017). Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attori nè con atto inter vivos nè a titolo successorio, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum”).
È utile a questo punto osservare che “Nel giudizio divisorio la prova della comproprietà, che pure deve essere fornita, non è soggetta a regole particolari, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n. 1309/1966). Questa Corte ha recentemente chiarito che la produzione della relazione notarile non condiziona la procedibilità della domanda di divisione”
(Cass., n. 1065/2022).
Ora, in tal senso al giudizio divisorio può di certo assimilarsi quello di riduzione nel caso in cui le operazioni di reintegra sottendano – almeno in astratto – l'assegnazione di beni immobili. D'altra parte, sebbene la necessaria produzione dei titoli di provenienza a cura delle parti pare per certi versi superata dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n.
3654/2025) e indipendentemente dalla condivisibilità di tale orientamento, le contestazioni svolte dai convenuti a tale riguardo impongono di soffermarsi brevemente su tale profilo.
Ebbene, nel caso di specie, oltre all'ispezione ipotecaria per elenco e le visure catastali intestate alla de cuius (cfr. deposito del 4.11.2021 e allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n.
2, cpc), gli attori hanno prodotto l'inventario relativo alla successione di CP_5
marito della de cuius, che appare sufficiente a comprovare la titolarità dei beni
[...] relitti – tutti ivi indicati – in capo alla stessa, che con il predetto atto di ultima volontà è stata, tra l'altro, nominata erede universale, essendo la titolarità dei cespiti stata accertata peraltro anche dall'ausiliario nominato nel presente giudizio.
Nel caso che ci occupa, gli attori hanno fornito una ricostruzione dell'asse ereditario non del tutto rispondente alle risultanze processuali, dovendosi sul punto richiamare le conclusioni rassegnate dal ctu nominato, ing. che, nel suo elaborato Persona_4 lineare e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica, ha individuato nel patrimonio relitto di i beni immobili: Persona_1 lotto 1 - appartamento sito nel Comune di Bagheria, in via San Giovanni Bosco n. 53, identificato al N.C.E.U. al Fg.19, P.lla 321, sub.6-7, classe A3, classe 3, consistenza 6 vani,
r.c. 418,33; lotto 2 - lastrico solare sito nel Comune di Bagheria, identificato al N.C.E.U. al Fg.19, P.lla
321, sub.14, cat. F/5, consistenza 108 mq.
Quanto ai beni mobili:
- conto corrente n. 000104553384, intestato a acceso presso l'Agenzia di Persona_1
Bagheria - Banca “Unicredit S.p.A”, con saldo attivo alla data del decesso di € 5.565,57;
- beni mobili che si trovavano nell'abitazione della de cuius sita a Bagheria, via San
Giovanni Bosco al piano rialzato a destra, dal valore complessivo di € 3.740,00 (risultanti altresì dall'inventario notarile redatto in relazione all'accettazione beneficiata dell'eredità di da parte degli odierni attori); Controparte_5
- conto corrente n. 11073162, cointestato tra e , acceso Controparte_5 Persona_1 presso l'Agenzia di Bagheria Corso Umberto I n. 85 di Unicredit S.p.A, con saldo attivo alla data del decesso della de cuius di € 151.777,95.
Orbene, il tecnico nominato, dopo aver ricostruito il relictum nei termini appena precisati, in assenza di donatum e di debiti, ha stimato i beni al momento dell'apertura della successione di , quantificando poi la lesione della quota di legittima Persona_1 spettante ai figli , e pretermessi dal testamento Parte_1 Pt_3 Parte_2 materno.
Prima di soffermarsi sulle conclusioni rassegnate dall'ausiliario in parte qua, è utile precisare che il medesimo ha correttamente escluso la configurabilità di donazioni – dirette e/o indirette – poste in essere dalla de cuius in favore dei figli.
Tale assunto, ad avviso di chi giudica, vale sia avuto riguardo ai convenuti che agli attori.
Nessun riscontro concreto, invero, hanno trovato a livello processuale le generiche allegazioni contenute nell'atto introduttivo su presunti atti di liberalità – aventi ad oggetto denaro e quote aziendali, neanche specificamente indicati – posti in essere da
[...]
in favore di , e , costituenti nel loro Per_1 CP_2 CP_4 Controparte_1 complesso un disegno volto a diseredare i fratelli.
Si tratta, peraltro, di deduzioni che non sono state oggetto di alcuna significativa precisazione neanche nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc dove si fa riferimento unicamente alla circostanza che “In data 4/12/2015 la sig.ra cedeva fittiziamente Persona_1 al figlio il 37/% della quota societaria dell'azienda”, cessione che configurerebbe una CP_2 donazione indiretta, in relazione alla quale, tuttavia, non è stato fornito alcun elemento, non potendosi ricavare alcun dato dalle allegazioni sulle vicende societarie (cfr. pag. 4 e ss dell'atto di citazione), né dal valore del patrimonio aziendale, né tanto meno dalle prove orali escusse (cfr. verbali di udienza del 4.12.2023 e 18.12.2023).
Inidoneo a corroborare la tesi attorea, peraltro, è il disconoscimento operato – anch'esso in modo generico – dagli eredi ex art. 214 cpc in relazione alle missive con le quali
[...] Per
ha invitato i figli con la qualifica di soci di ad esercitare il diritto di Per_1 CP_3 opzione sulle quote sociali che avrebbe posto in vendita, dato che, pur in assenza di prova esplicita del pagamento – che in sede di interrogatorio formale ha Controparte_2 dichiarato essere avvenuto mediante bonifico di cui non è stata offerta alcuna dimostrazione – depone anzi inequivocabilmente nel senso della natura onerosa della cessione.
Si tratta del resto di un trasferimento posto in essere nei confronti di uno dei soggetti che già deteneva parte delle quote sociali – unitamente al fratello e al cugino CP_4 Parte_4
(cfr. visura camerale) – e che a breve avrebbe ricoperto anche il ruolo di
[...] amministratore (a partire dal 28.12.2017, iscrizione nel r.i. del 14.3.2018), oltre ad aver sempre rivestito la qualità di socio (e avendo prestato la propria attività nell'azienda di famiglia) – potendo, tuttalpiù, essere configurato come vendita simulata, in presenza dei presupposti richiesti, sui quali nulla hanno dedotto gli attori, ad eccezione delle deduzioni svolte nella comparsa conclusionale –.
Contrariamente a quanto affermato dagli attori, la circostanza che la nel Persona_1 tempo abbia ricoperto il ruolo di amministratore dell'azienda familiare – della quale non deteneva quote al momento del decesso –, in assenza di prove (anche presuntive) delle asserite liberalità indirette – che assurgono a negozi con causa mista che presuppongono comunque l'animus donandi, rimasto indimostrato –, non può operarsi l'imputazione del compendio societario ai fini della ricostruzione del patrimonio relitto.
Del pari sfornite di prova sono rimaste le donazioni in favore di , Parte_1 Pt_2 e dei quali i convenuti , in proprio e n.q, e
[...] Parte_3 CP_2 CP_1 hanno chiesto la riduzione, poste in essere, in ogni caso, in base alle stesse deduzioni svolte nella comparsa di risposta, dal padre e non dalla madre, non Controparte_5 potendosi pervenire a conclusioni differenti sulla base delle matrici degli assegni prodotti, dalle quali non si evince il nome del traente.
Richiamando ancora una volta le conclusioni rassegnate dal ctu, l'asse ammonta a complessivi € 254.279,41 ed essendo la quota di riserva spettante a ciascuno dei sei eredi legittimi (figli) pari ad € 28.253,26, la devoluzione dell'intero patrimonio a CP_2
e la pretermissione degli altri fanno sì che la lesione nei confronti di questi ultimi
[...] sia pari alla quota di riserva ai medesimi spettanti, pari ad 1/9 ciascuno dell'intero patrimonio [cfr. Cass. n. 1884/2017: “nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza
e l'entità della lesione della legittima, nonchè determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinchè ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonchè, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda].
Le conclusioni rassegnate dal ctu nominato sono condivisibili anche in relazione al valore attribuito ai singoli cespiti avendo egli dato analiticamente conto dei criteri seguiti per la stima (pag. 15 e ss della relazione), prendendo le mosse da quello sintetico-comparativo, sulla base delle quotazioni immobiliari, le cui risultanze sono state “corrette” sulla base di con quello analitico per capitalizzazione dei redditi, giungendo ad un valore medio, cui sono stati sottratti i costi quantificati per la regolarizzazione edilizia e/o catastale (pag. 26-
28), pervenendo dunque ad € 88.889,82 per il lotto a ed € 4.218,97 per il lotto b.
In presenza di un'esplicita domanda di reintegra/restituzione, l'ausiliario ha, dunque, in aderenza al quesito giudiziale, predisposto due progetti di reintegra: uno in natura, mediante attribuzione agli attori del lotto 1, pro quota (il cui valore complessivo, come si è detto, è stato stimato in € 88.889,82), soluzione che darebbe luogo ad un'eccedenza di €
1.376,68 in favore di ciascuno degli attori;
l'altro in denaro, mediante la corresponsione a ciascuno di essi della somma di € 28.253,26.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, nel caso di specie la reintegra in natura non è percorribile dovendosi tenere conto, da un lato, della regolarità (urbanistica e) catastale dei cespiti e, dall'altro, della sentenza n. 1864/2024 pubblicata il 31.12.2024 (cfr. deposito telematico dei convenuti del 17.4.2025), con cui il Tribunale di Termini Imerese ha accertato e dichiarato che il testamento di del 3.8.2015, pubblicato il 23.1.2017, lede i diritti Controparte_5 spettanti agli odierni attori “quali eredi legittimari in misura pari, rispettivamente, ad €
53.637,25 per a € 26.837,25 per e ad € 58.137,25 Parte_1 Parte_2 per e che questi hanno diritto alla reintegrazione della quota mediante riduzione Parte_3 proporzionale di tutte le disposizioni testamentarie”.
Quanto al primo profilo, va detto che l'ing. ha accertato la presenza di difformità Per_4 edilizie e catastali non rilevanti riguardo al lotto 1 (pag. 37 e ss della relazione), precisando, rispetto al lotto 2 – lastrico solare –, oltre alla presenza di alcuni abusi non ostativi all'eventuale assegnazione (pag. 44 e ss della relazione), la mancanza della planimetria catastale (pag. 37 della relazione di ctu e pag. 2 di quella integrativa depositata il 18.1.2025), circostanza questa che ne preclude la commerciabilità e dunque l'attribuzione, non consentendo di accertare la conformità catastale del cespite (cfr. Cass.,
n. 18043/2020; Cass., S.U., n. 25021/2019), senza considerare che il bene in questione costituisce “una porzione del lastrico solare fisicamente non frazionata dalla restante porzione
(sub. 13)”.
Ora, se tale accertamento non precluderebbe in astratto di procedere alla reintegra in natura che, in base al progetto sopra richiamato, riguarda soltanto il lotto 1 – che appare commerciabile e divisibile, dunque attribuibile in astratto, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza non profilandosi abusi sostanziali e mancanza di titolo (anche in sanatoria) –, la pronuncia che ha accertato la lesione in relazione al testamento di
– e il conseguente diritto dei legittimari ad essere reintegrati nella Controparte_5 quota di spettanza – rappresenta un elemento di cui deve tenersi conto in questa sede.
Invero, la circostanza che nella sentenza in questione il Tribunale abbia affermato la lesione della legittima ad opera del testamento di , il cui contenuto si Controparte_5 riflette su quello della moglie – destinataria, quale legataria, dell'immobile sito a Bagheria, via San Giovanni Bosco (lotto 1), ed istituita altresì erede universale del de cuius, circostanza questa di cui si è tenuto conto nel quesito formulato all'ausiliario (cfr. ordinanza dell'8.1.2024) – rende preferibile, anche in aderenza ad una regola di giustizia sostanziale, seguire la strada della reintegra in denaro, peraltro domandata dai convenuti e , in proprio e n.q., oltre che dai medesimi attori, pur se in via CP_4 Controparte_2 gradata, senza considerare che l'immobile indicato dall'ausiliario nel progetto è abitato dal fratello . CP_2
Ciò chiarito, è opportuno precisare che la circostanza che l'asse ereditario di Persona_1 ricomprenda cespiti provenienti dalla successione del marito non è di per sé sufficiente a disporre la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio – che avrebbe reso necessario in ogni caso una valutazione sul fumus di fondatezza del gravame avverso la sentenza n.
215/2024, il cui atto non è stato prodotto –, potendosi ben svolgere in questa sede un accertamento incidentale nel senso sopra precisato, tenuto conto peraltro che si tratta di due masse distinte, di cui non è stata possibile la riunificazione in mancanza della riunione dei due giudizi (mai disposta dai Giudici già assegnatari verosimilmente anche per l'assenza di informazioni circa lo stato dell'altro giudizio, oltre che di una non perfetta identita soggettiva).
Ciò chiarito, al fine di reintegrare gli attori nell'asse mediante equivalente monetario,
va condannato a corrispondere ai medesimi la somma di € Controparte_2
28.253,26, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo, senza che possano riconoscersi i frutti per il mancato godimento dell'immobile, spettanti solo nell'ipotesi di reintegra in natura (Cass., n. 7478/2000: “Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno)”.
È opportuno, infine, dare conto che non sono condivisibili i rilievi formulati dagli attori e dal convenuto rispetto all'operato del ctu, che attengono Controparte_1 essenzialmente a profili inerenti il quesito giudiziale – non potendosi peraltro in questa sede tenere conto delle osservazioni avverso la relazione depositata dal medesimo ausiliario nel giudizio relativo al testamento di –, dovendosi per la Controparte_5 restante parte fare rinvio alle risposte fornite dal medesimo ing. atteso che “il Per_4 giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis, Cass., n. 282/2009; Cass., nn. 8355/2007 e 12080/2000).
L'accoglimento parziale delle domande depone nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti processuali.
Del pari, le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: accerta e dichiara che le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento pubblico di del 17.1.2018, pubblicato in data 9.3.2018 con atto del notaio Persona_1 Per_5
(rep. n. 1359 - racc. n. 1192), sono lesive della legittima spettante agli attori
[...] [...]
e ; Parte_1 Parte_2 Parte_3 dispone, per l'effetto, la riduzione delle disposizioni contenute nel predetto atto di ultima volontà, con cui la de cuius ha istituito erede universale il figlio Persona_1 [...]
mediante reintegra dell'asse e quindi della quota ereditaria riservata ai CP_2 legittimari pretermessi per equivalente monetario e, nello specifico, mediante la corresponsione, da parte di , della somma di € 28.253,26 a Controparte_2 ciascuno degli attori, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
pone a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2405 del registro generale affari civili dell'anno 2018
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(cf: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
(cf: , nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati ad Altavilla Milicia in via Sant'Anna n. 61, presso lo studio dell'avv. Salvatore Guagliardo, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORI
E
(cf: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato a Bagheria in via Messina n. 2, presso lo studio dell'avv. Cosima
Ticali, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(cf: ), in proprio e quale Controparte_2 C.F._5 legale rappresentante di Ro. nato a [...] il [...] CP_3
(cf: ), nato a [...] il [...] CP_4 C.F._6 elettivamente domiciliati a Bagheria in via B. Mattarella n. 138, presso lo studio dell'avv.
Pia Maria Manzella, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
avente ad oggetto: impugnazione del testamento per lesione della legittima;
conclusioni delle parti: come da note scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
e premettendo di essere figli ed eredi di –
[...] Parte_3 Persona_1 deceduta il 17.2.2018 –, convenivano in giudizio i fratelli – in proprio Controparte_2
e quale legale rappresentante di Ro. –, e domandando al CP_3 CP_1 CP_4
Tribunale di accertare e dichiarare che il testamento pubblico della madre del 17.1.2018 redatto dal notaio pubblicato il 9.3.2018 – con cui il fratello Per_2 Controparte_2 era stato istituito erede universale –, era lesivo della quota di legittima loro spettante, previa ricostruzione dell'asse ereditario materno e collazione dei beni di cui la de cuius aveva disposto per donazione – anche in via indiretta – in favore dei convenuti e comunque di tutti quelli loro pervenuti, inclusa la società Rose srl e il relativo complesso aziendale e industriale, di proprietà della madre e, dunque, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive. Domandavano, inoltre, la condanna della controparte alla corresponsione dei frutti civili, le pigioni e le rendite derivanti dal possesso dei beni ereditari, proponendo “in via cumulativa ed alternativa all'azione di riduzione”, domanda di petizione ereditaria ex art. 533 c.c, chiedendo “la restituzione di ogni bene e di tutto il complesso aziendale acquistato con denaro proveniente dalla sigra , Persona_1 de cuius e delle somme e dei valori di cui essi si sono appropriati indebitamente e senza causa”.
In ordine alla composizione dell'asse ereditario, rilevavano che la madre di fatto aveva trasferito al fratello sia l'immobile per civile abitazione sito a Bagheria in via CP_2
San Giovanni Bosco n. 53 (in catasto al fg. 19, part. 321, sub. 6-7), ricevuto tramite legato dal marito in forza del suo testamento, sia la quota del 25% di riserva che le spettava sulla successione del medesimo, oltre alla quota delle giacenze bancarie presenti sul c/c n.
11073162 aperto presso l'agenzia Unicredit di Bagheria, pari nel complesso ad € 223.846,94, intestato al marito defunto (parte delle quali oggetto di un legato in sostituzione di legittima disposto dal padre in favore degli attori e dai medesimi rinunciato).
Secondo la prospettazione attorea, nel compendio doveva ricomprendersi altresì l'azienda Per di famiglia – creata dal padre nel 1970 dotto diversa ditta, avendo assunto poi la CP_3 predetta forma societaria e denominazione in seguito a varie modifiche statutarie –, di cui la madre, oltre che proprietaria insieme al marito, era stata amministratrice fino al suo decesso, avendo “con atti fittizi ed in frode agli odierni attori” ceduto ai convenuti le quote di sua titolarità, avuto specifico riguardo a . Controparte_2
Deducevano, infine, che il predetto convenuto, insieme ai suoi familiari, una volta sorti i dissidi relativi ai diritti successori spettanti ai fratelli sulle eredità dei genitori, si era appropriato della somma di € 65.000,00 giacente sul conto personale della madre (n. 000104553384), lasciando unicamente l'importo necessario per le spese funerarie (€
5.000,00), domandandone la restituzione.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 3.11.2018, deduceva Controparte_1 di aver definito bonariamente le questioni ereditarie col fratello , cui aveva CP_2 ceduto la quota ereditaria spettantegli sul patrimonio materno verso il pagamento della somma di € 15.000,00, come comprovato dalla scrittura privata di transazione offerta;
domandava, dunque, il rigetto delle domande avversarie.
Da parte loro, e – in proprio e quale legale CP_4 Controparte_5 Per rappresentante di –, costituitisi con comparsa di risposta depositata il 6.11.2018, CP_3 dopo aver fornito la ricostruzione del patrimonio familiare – incluso quello paterno, in parte devoluto alla madre, sulla scorta dell'inventario notarile redatto nell'ambito dell'accettazione beneficiata dell'eredità da parte degli attori, nonché invocando gli atti processuali del giudizio n. 216/2018 R.G. avente ad oggetto l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie del padre (promosso anch'esso dagli odierni attori nei confronti dei convenuti e del cugino ) –, confermavano di fatto la configurabilità della CP_5 lesione della legittima dedotta dalla controparte, evidenziando la disponibilità manifestata da – istituito erede universale da essendo stato l'unico ad CP_2 Persona_1 occuparsi della stessa e dei suoi problemi di salute – di liquidare in favore degli altri fratelli la quota loro spettante sulla successione materna, come del resto era avvenuto con
. CP_1
Contestavano, in ogni caso, la ricostruzione dell'asse ereditario della madre prospettata dalla controparte, sia in relazione al valore attribuito al compendio – di gran lunga Per maggiore di quello reale –, sia in ordine alla inclusione della società nel CP_3 medesimo – invocando da ultimo l'atto di cessione delle quote disposto dalla madre nei confronti del figlio –, che descrivevano come soggetto giuridico CP_2 finanziariamente poco solido, pur registrando margini di fatturato positivi;
quanto alle somme presenti sul conto corrente Unicredit n. 11073162, pari nel complesso ad €
223.846,94, rilevavano che si trattava di rapporto cointestato tra i genitori, potendosi ricomprendere nella successione materna unicamente la metà delle stesse.
Negavano, d'altra parte, la configurabilità di qualsivoglia attribuzione donativa nei propri confronti, affermando per converso che i fratelli erano stati destinatari di molteplici dazioni di denaro da parte del padre.
Domandavano, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree invocando la mancata produzione dei titoli e dei documenti idonei a comprovare la titolarità del patrimonio relitto (in capo alla de cuius) e, comunque, l'infondatezza delle pretese azionate, domandando, d'altra parte, la riduzione delle donazioni poste in essere in favore degli attori. La causa è stata istruita mediante prove per interpello dei convenuti e prove testimoniali;
con ordinanza dell'8.1.2024 è stata disposta ctu al fine di ricostruire il patrimonio relitto di e accertare la dedotta lesione della legittima. Persona_1
Con successiva ordinanza del 28.4.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così ricostruite le posizioni delle parti, deve osservarsi che nessun dubbio può aversi sulla qualità di legittimari pretermessi degli attori, i quali hanno proposto la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico della madre
– di fatto consistenti nell'istituzione di erede universale del figlio Persona_1
–, nonché delle donazioni disposte da quest'ultima in favore dei convenuti. CP_2
Invero, la c.d. successione necessaria – ossia quel peculiare regime normativo volto a tutelare determinate categorie di soggetti, qualificati legittimari ex art. 536 e ss. c.c. – pone dei limiti all'autonomia testamentaria (e in generale all'autonomia privata ove si abbia altresì riguardo alle liberalità poste in essere dal de cuius) attribuendo al coniuge, ai figli e agli ascendenti, una determinata quota di eredità ovvero altri diritti successori.
Ciò emerge inequivocabilmente dall'art. 457, u.c. c.c., ai sensi del quale “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.
Siffatto limite, peraltro, non è circoscritto al solo aspetto testamentario, operando esso, altresì, con riferimento alla disciplina delle donazioni che eccedono la quota disponibile, come previsto dall'art. 555 c.c..
Lo strumento processuale predisposto a tal fine è l'azione di riduzione, un azione di accertamento costitutivo il cui esperimento presuppone, per l'appunto, l'esistenza di disposizioni donative ovvero testamentarie suscettibili di ledere il diritto alla c.d. quota di riserva;
deve trattarsi di disposizioni valide, atteso il permanere dei tradizionali rimedi giuridici volti alla declaratoria di inefficacia, ex tunc ovvero ex nunc, delle stesse;
ancora, il legittimario è tenuto ad imputare alla propria porzione tutte le liberalità ricevute dal de cuius, sia in vita, a titolo di donazione, che mortis causa, a titolo di legato (cfr. Cass., n.
9424/2003; Cass., n. 8780/1987).
Dunque, è necessario ricostruire esattamente l'asse ereditario, al fine di verificare se le disposizioni testamentarie (che possono anche concorrere con la successione ab intestato, laddove non contemplino tutti i beni rientranti nell'asse) abbiano o meno intaccato la quota riservata al legittimario.
Il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'esistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli oggetto delle disposizioni contestate, quando di questi si invochi l'attribuzione, in conformità alla regola di cui all'art. 2697 c.c.; inoltre, in relazione a quanto sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare e provare l'esistenza di altri atti di disposizione da considerare lesivi e l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere
(cfr. Cass., n. 18199/2020: “la prova della consistenza dell'asse e della conseguente lesione dei diritti di legittimario può essere fornita anche a mezzo presunzioni purchè munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., principio ribadito anche di recente da Cass. n. 1357/2017, a mente della quale, ancorchè il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonchè quello della quota di legittima violata, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, aggiungendo altresì che una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche
l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum”).
Tale regola subisce, d'altra parte, un temperamento nel caso in cui ad agire in riduzione sia l'erede pretermesso, ossia totalmente escluso dalle disposizioni dalle quali deriva la lesione della legittima (cfr. Cass., n. 20535/2019: “La Corte d'Appello ha fatto applicazione del principio secondo il quale l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva.
Tale principio, tuttavia, non trova applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che
l'erede legittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso è sufficiente indicare
i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Sez. 6-2, Ord. n. 5458 del 2017). Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attori nè con atto inter vivos nè a titolo successorio, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum”).
È utile a questo punto osservare che “Nel giudizio divisorio la prova della comproprietà, che pure deve essere fornita, non è soggetta a regole particolari, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n. 1309/1966). Questa Corte ha recentemente chiarito che la produzione della relazione notarile non condiziona la procedibilità della domanda di divisione”
(Cass., n. 1065/2022).
Ora, in tal senso al giudizio divisorio può di certo assimilarsi quello di riduzione nel caso in cui le operazioni di reintegra sottendano – almeno in astratto – l'assegnazione di beni immobili. D'altra parte, sebbene la necessaria produzione dei titoli di provenienza a cura delle parti pare per certi versi superata dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n.
3654/2025) e indipendentemente dalla condivisibilità di tale orientamento, le contestazioni svolte dai convenuti a tale riguardo impongono di soffermarsi brevemente su tale profilo.
Ebbene, nel caso di specie, oltre all'ispezione ipotecaria per elenco e le visure catastali intestate alla de cuius (cfr. deposito del 4.11.2021 e allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n.
2, cpc), gli attori hanno prodotto l'inventario relativo alla successione di CP_5
marito della de cuius, che appare sufficiente a comprovare la titolarità dei beni
[...] relitti – tutti ivi indicati – in capo alla stessa, che con il predetto atto di ultima volontà è stata, tra l'altro, nominata erede universale, essendo la titolarità dei cespiti stata accertata peraltro anche dall'ausiliario nominato nel presente giudizio.
Nel caso che ci occupa, gli attori hanno fornito una ricostruzione dell'asse ereditario non del tutto rispondente alle risultanze processuali, dovendosi sul punto richiamare le conclusioni rassegnate dal ctu nominato, ing. che, nel suo elaborato Persona_4 lineare e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica, ha individuato nel patrimonio relitto di i beni immobili: Persona_1 lotto 1 - appartamento sito nel Comune di Bagheria, in via San Giovanni Bosco n. 53, identificato al N.C.E.U. al Fg.19, P.lla 321, sub.6-7, classe A3, classe 3, consistenza 6 vani,
r.c. 418,33; lotto 2 - lastrico solare sito nel Comune di Bagheria, identificato al N.C.E.U. al Fg.19, P.lla
321, sub.14, cat. F/5, consistenza 108 mq.
Quanto ai beni mobili:
- conto corrente n. 000104553384, intestato a acceso presso l'Agenzia di Persona_1
Bagheria - Banca “Unicredit S.p.A”, con saldo attivo alla data del decesso di € 5.565,57;
- beni mobili che si trovavano nell'abitazione della de cuius sita a Bagheria, via San
Giovanni Bosco al piano rialzato a destra, dal valore complessivo di € 3.740,00 (risultanti altresì dall'inventario notarile redatto in relazione all'accettazione beneficiata dell'eredità di da parte degli odierni attori); Controparte_5
- conto corrente n. 11073162, cointestato tra e , acceso Controparte_5 Persona_1 presso l'Agenzia di Bagheria Corso Umberto I n. 85 di Unicredit S.p.A, con saldo attivo alla data del decesso della de cuius di € 151.777,95.
Orbene, il tecnico nominato, dopo aver ricostruito il relictum nei termini appena precisati, in assenza di donatum e di debiti, ha stimato i beni al momento dell'apertura della successione di , quantificando poi la lesione della quota di legittima Persona_1 spettante ai figli , e pretermessi dal testamento Parte_1 Pt_3 Parte_2 materno.
Prima di soffermarsi sulle conclusioni rassegnate dall'ausiliario in parte qua, è utile precisare che il medesimo ha correttamente escluso la configurabilità di donazioni – dirette e/o indirette – poste in essere dalla de cuius in favore dei figli.
Tale assunto, ad avviso di chi giudica, vale sia avuto riguardo ai convenuti che agli attori.
Nessun riscontro concreto, invero, hanno trovato a livello processuale le generiche allegazioni contenute nell'atto introduttivo su presunti atti di liberalità – aventi ad oggetto denaro e quote aziendali, neanche specificamente indicati – posti in essere da
[...]
in favore di , e , costituenti nel loro Per_1 CP_2 CP_4 Controparte_1 complesso un disegno volto a diseredare i fratelli.
Si tratta, peraltro, di deduzioni che non sono state oggetto di alcuna significativa precisazione neanche nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc dove si fa riferimento unicamente alla circostanza che “In data 4/12/2015 la sig.ra cedeva fittiziamente Persona_1 al figlio il 37/% della quota societaria dell'azienda”, cessione che configurerebbe una CP_2 donazione indiretta, in relazione alla quale, tuttavia, non è stato fornito alcun elemento, non potendosi ricavare alcun dato dalle allegazioni sulle vicende societarie (cfr. pag. 4 e ss dell'atto di citazione), né dal valore del patrimonio aziendale, né tanto meno dalle prove orali escusse (cfr. verbali di udienza del 4.12.2023 e 18.12.2023).
Inidoneo a corroborare la tesi attorea, peraltro, è il disconoscimento operato – anch'esso in modo generico – dagli eredi ex art. 214 cpc in relazione alle missive con le quali
[...] Per
ha invitato i figli con la qualifica di soci di ad esercitare il diritto di Per_1 CP_3 opzione sulle quote sociali che avrebbe posto in vendita, dato che, pur in assenza di prova esplicita del pagamento – che in sede di interrogatorio formale ha Controparte_2 dichiarato essere avvenuto mediante bonifico di cui non è stata offerta alcuna dimostrazione – depone anzi inequivocabilmente nel senso della natura onerosa della cessione.
Si tratta del resto di un trasferimento posto in essere nei confronti di uno dei soggetti che già deteneva parte delle quote sociali – unitamente al fratello e al cugino CP_4 Parte_4
(cfr. visura camerale) – e che a breve avrebbe ricoperto anche il ruolo di
[...] amministratore (a partire dal 28.12.2017, iscrizione nel r.i. del 14.3.2018), oltre ad aver sempre rivestito la qualità di socio (e avendo prestato la propria attività nell'azienda di famiglia) – potendo, tuttalpiù, essere configurato come vendita simulata, in presenza dei presupposti richiesti, sui quali nulla hanno dedotto gli attori, ad eccezione delle deduzioni svolte nella comparsa conclusionale –.
Contrariamente a quanto affermato dagli attori, la circostanza che la nel Persona_1 tempo abbia ricoperto il ruolo di amministratore dell'azienda familiare – della quale non deteneva quote al momento del decesso –, in assenza di prove (anche presuntive) delle asserite liberalità indirette – che assurgono a negozi con causa mista che presuppongono comunque l'animus donandi, rimasto indimostrato –, non può operarsi l'imputazione del compendio societario ai fini della ricostruzione del patrimonio relitto.
Del pari sfornite di prova sono rimaste le donazioni in favore di , Parte_1 Pt_2 e dei quali i convenuti , in proprio e n.q, e
[...] Parte_3 CP_2 CP_1 hanno chiesto la riduzione, poste in essere, in ogni caso, in base alle stesse deduzioni svolte nella comparsa di risposta, dal padre e non dalla madre, non Controparte_5 potendosi pervenire a conclusioni differenti sulla base delle matrici degli assegni prodotti, dalle quali non si evince il nome del traente.
Richiamando ancora una volta le conclusioni rassegnate dal ctu, l'asse ammonta a complessivi € 254.279,41 ed essendo la quota di riserva spettante a ciascuno dei sei eredi legittimi (figli) pari ad € 28.253,26, la devoluzione dell'intero patrimonio a CP_2
e la pretermissione degli altri fanno sì che la lesione nei confronti di questi ultimi
[...] sia pari alla quota di riserva ai medesimi spettanti, pari ad 1/9 ciascuno dell'intero patrimonio [cfr. Cass. n. 1884/2017: “nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza
e l'entità della lesione della legittima, nonchè determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinchè ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonchè, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda].
Le conclusioni rassegnate dal ctu nominato sono condivisibili anche in relazione al valore attribuito ai singoli cespiti avendo egli dato analiticamente conto dei criteri seguiti per la stima (pag. 15 e ss della relazione), prendendo le mosse da quello sintetico-comparativo, sulla base delle quotazioni immobiliari, le cui risultanze sono state “corrette” sulla base di con quello analitico per capitalizzazione dei redditi, giungendo ad un valore medio, cui sono stati sottratti i costi quantificati per la regolarizzazione edilizia e/o catastale (pag. 26-
28), pervenendo dunque ad € 88.889,82 per il lotto a ed € 4.218,97 per il lotto b.
In presenza di un'esplicita domanda di reintegra/restituzione, l'ausiliario ha, dunque, in aderenza al quesito giudiziale, predisposto due progetti di reintegra: uno in natura, mediante attribuzione agli attori del lotto 1, pro quota (il cui valore complessivo, come si è detto, è stato stimato in € 88.889,82), soluzione che darebbe luogo ad un'eccedenza di €
1.376,68 in favore di ciascuno degli attori;
l'altro in denaro, mediante la corresponsione a ciascuno di essi della somma di € 28.253,26.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, nel caso di specie la reintegra in natura non è percorribile dovendosi tenere conto, da un lato, della regolarità (urbanistica e) catastale dei cespiti e, dall'altro, della sentenza n. 1864/2024 pubblicata il 31.12.2024 (cfr. deposito telematico dei convenuti del 17.4.2025), con cui il Tribunale di Termini Imerese ha accertato e dichiarato che il testamento di del 3.8.2015, pubblicato il 23.1.2017, lede i diritti Controparte_5 spettanti agli odierni attori “quali eredi legittimari in misura pari, rispettivamente, ad €
53.637,25 per a € 26.837,25 per e ad € 58.137,25 Parte_1 Parte_2 per e che questi hanno diritto alla reintegrazione della quota mediante riduzione Parte_3 proporzionale di tutte le disposizioni testamentarie”.
Quanto al primo profilo, va detto che l'ing. ha accertato la presenza di difformità Per_4 edilizie e catastali non rilevanti riguardo al lotto 1 (pag. 37 e ss della relazione), precisando, rispetto al lotto 2 – lastrico solare –, oltre alla presenza di alcuni abusi non ostativi all'eventuale assegnazione (pag. 44 e ss della relazione), la mancanza della planimetria catastale (pag. 37 della relazione di ctu e pag. 2 di quella integrativa depositata il 18.1.2025), circostanza questa che ne preclude la commerciabilità e dunque l'attribuzione, non consentendo di accertare la conformità catastale del cespite (cfr. Cass.,
n. 18043/2020; Cass., S.U., n. 25021/2019), senza considerare che il bene in questione costituisce “una porzione del lastrico solare fisicamente non frazionata dalla restante porzione
(sub. 13)”.
Ora, se tale accertamento non precluderebbe in astratto di procedere alla reintegra in natura che, in base al progetto sopra richiamato, riguarda soltanto il lotto 1 – che appare commerciabile e divisibile, dunque attribuibile in astratto, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza non profilandosi abusi sostanziali e mancanza di titolo (anche in sanatoria) –, la pronuncia che ha accertato la lesione in relazione al testamento di
– e il conseguente diritto dei legittimari ad essere reintegrati nella Controparte_5 quota di spettanza – rappresenta un elemento di cui deve tenersi conto in questa sede.
Invero, la circostanza che nella sentenza in questione il Tribunale abbia affermato la lesione della legittima ad opera del testamento di , il cui contenuto si Controparte_5 riflette su quello della moglie – destinataria, quale legataria, dell'immobile sito a Bagheria, via San Giovanni Bosco (lotto 1), ed istituita altresì erede universale del de cuius, circostanza questa di cui si è tenuto conto nel quesito formulato all'ausiliario (cfr. ordinanza dell'8.1.2024) – rende preferibile, anche in aderenza ad una regola di giustizia sostanziale, seguire la strada della reintegra in denaro, peraltro domandata dai convenuti e , in proprio e n.q., oltre che dai medesimi attori, pur se in via CP_4 Controparte_2 gradata, senza considerare che l'immobile indicato dall'ausiliario nel progetto è abitato dal fratello . CP_2
Ciò chiarito, è opportuno precisare che la circostanza che l'asse ereditario di Persona_1 ricomprenda cespiti provenienti dalla successione del marito non è di per sé sufficiente a disporre la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio – che avrebbe reso necessario in ogni caso una valutazione sul fumus di fondatezza del gravame avverso la sentenza n.
215/2024, il cui atto non è stato prodotto –, potendosi ben svolgere in questa sede un accertamento incidentale nel senso sopra precisato, tenuto conto peraltro che si tratta di due masse distinte, di cui non è stata possibile la riunificazione in mancanza della riunione dei due giudizi (mai disposta dai Giudici già assegnatari verosimilmente anche per l'assenza di informazioni circa lo stato dell'altro giudizio, oltre che di una non perfetta identita soggettiva).
Ciò chiarito, al fine di reintegrare gli attori nell'asse mediante equivalente monetario,
va condannato a corrispondere ai medesimi la somma di € Controparte_2
28.253,26, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo, senza che possano riconoscersi i frutti per il mancato godimento dell'immobile, spettanti solo nell'ipotesi di reintegra in natura (Cass., n. 7478/2000: “Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno)”.
È opportuno, infine, dare conto che non sono condivisibili i rilievi formulati dagli attori e dal convenuto rispetto all'operato del ctu, che attengono Controparte_1 essenzialmente a profili inerenti il quesito giudiziale – non potendosi peraltro in questa sede tenere conto delle osservazioni avverso la relazione depositata dal medesimo ausiliario nel giudizio relativo al testamento di –, dovendosi per la Controparte_5 restante parte fare rinvio alle risposte fornite dal medesimo ing. atteso che “il Per_4 giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis, Cass., n. 282/2009; Cass., nn. 8355/2007 e 12080/2000).
L'accoglimento parziale delle domande depone nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti processuali.
Del pari, le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: accerta e dichiara che le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento pubblico di del 17.1.2018, pubblicato in data 9.3.2018 con atto del notaio Persona_1 Per_5
(rep. n. 1359 - racc. n. 1192), sono lesive della legittima spettante agli attori
[...] [...]
e ; Parte_1 Parte_2 Parte_3 dispone, per l'effetto, la riduzione delle disposizioni contenute nel predetto atto di ultima volontà, con cui la de cuius ha istituito erede universale il figlio Persona_1 [...]
mediante reintegra dell'asse e quindi della quota ereditaria riservata ai CP_2 legittimari pretermessi per equivalente monetario e, nello specifico, mediante la corresponsione, da parte di , della somma di € 28.253,26 a Controparte_2 ciascuno degli attori, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
pone a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.