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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/10/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SEPAR. SENZA FIGLI/ FIGLI MAGG.AUTOM.
R.G. N. 2203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21/08/2025, da
1) Parte_1
Nato a Como (CO) il 9 gennaio 1991
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Cecinelli (c.f. ) P.e.c.: C.F._2 Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Sonsonate (El Salvador) il 23 febbraio 1993
1 Cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._3
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Cecinelli (c.f. ) P.e.c.: C.F._2 Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Como (CO), in data 24 novembre 2018
(atto n. 113, parte I, dell'anno 2018);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21/08/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) La casa coniugale sita nel Comune di Como (CO), in Via Bellinzona n. 27, di proprietà del sig.
rimarrà nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo. La moglie se ne allontanerà non Parte_1 appena avrà trovato un immobile idoneo ad ospitarla, e comunque, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
4) I ricorrenti dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o rivendicare a qualsiasi titolo o motivazione l'uno dall'altro;
5) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329
c.p.c.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
2 il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 24 novembre 2018, in Como (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como (CO)
(atto n. 113, parte I, dell'anno 2018);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como (CO) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 29.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3
R.G. N. 2203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21/08/2025, da
1) Parte_1
Nato a Como (CO) il 9 gennaio 1991
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Cecinelli (c.f. ) P.e.c.: C.F._2 Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Sonsonate (El Salvador) il 23 febbraio 1993
1 Cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._3
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Cecinelli (c.f. ) P.e.c.: C.F._2 Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Como (CO), in data 24 novembre 2018
(atto n. 113, parte I, dell'anno 2018);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21/08/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) La casa coniugale sita nel Comune di Como (CO), in Via Bellinzona n. 27, di proprietà del sig.
rimarrà nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo. La moglie se ne allontanerà non Parte_1 appena avrà trovato un immobile idoneo ad ospitarla, e comunque, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
4) I ricorrenti dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o rivendicare a qualsiasi titolo o motivazione l'uno dall'altro;
5) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329
c.p.c.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
2 il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 24 novembre 2018, in Como (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como (CO)
(atto n. 113, parte I, dell'anno 2018);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como (CO) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 29.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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