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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3344/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3344/2025 R.G.V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n.32, interno 6, C.F. , C.F._1
e
, nato in [...] il [...], residente a [...]
n.32, interno 6, C.F. , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Rainone presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Rimini, Via Fratelli Cairoli n.31, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1) affidare in via condivisa la figlia minore, ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Rimini, Via Beniamino Gigli n.18, distinta al NCEU del medesimo Comune al Foglio 98, Part.1190, piano1 sub 4, ZC 3, cat. A/2, Classe
2, Consistenza 3,5 vani, mq tot.53, ed annesso garage sub 18, cat. C/6, Classe 3, mq 20, di sua esclusiva proprietà, che viene per l'effetto, alla medesima assegnata e rispetto alla quale darà disdetta anticipata motivata dal bisogno di adibire l'immobile ad abitazione per sé e la figlia minore, in quanto ora concessa in locazione per anni 3, come da contratto che si produce (doc.22); o in quella diversa abitazione in Rimini in cui ella si trasferirà insieme alla figlia, fintanto che non ottenga la liberazione del predetto immobile. La madre sposterà in tale immobile in Rimini la propria residenza e quella della bambina, rispetto alla quale ultima il padre si obbliga a sottoscrivere tempestivamente le relative pratiche di trasferimento della residenza presso l'Anagrafe del Comune di Rimini;
2) stabilire che l'esercizio del diritto- dovere di visita da parte del padre nei confronti della figlia minore avvenga secondo le seguenti modalità: il sabato in Ravenna (la madre condurrà la figlia dal padre e ivi la ritirerà all'orario prestabilito), in base all'orario di lavoro del padre e della madre in
Ravenna, tendenzialmente nel pomeriggio;
nonché un giorno infrasettimanale in Rimini (il padre si recherà a Rimini per visitare la bambina), in base ai turni di lavoro del padre e compatibilmente alle esigenze della minore (asilo nido, attività di acquamotricità). I genitori concordano che le eventuali attività ludiche, sportive della figlia vengano spostate nel caso in cui il padre faccia visita infrasettimanale alla figlia a Rimini. Disporre, altresì, che il padre faccia visita alla minore in occasione delle Festività (Natale, Pasqua e Ponti), da concordare con congruo anticipo. Fino al compimento degli anni tre della minore, non sono previsti pernottamenti della bambina presso il padre, in quanto ancora è in corso l'allattamento al seno né il rilascio del passaporto. I genitori si impegnano a rivedere il calendario visite, incrementando le visite con inserimento anche dei pernottamenti al compimento degli anni 3 della figlia, sempre facendo riferimento al supremo interesse e benessere della minore;
4) La casa familiare sita a Ravenna, Via Lago Maggiore n.32 ed annesso garage resta assegnata al padre, sig. in base alle determinazioni vigenti, di cui al Decreto del Tribunale di Parte_2
Ravenna in data 03/02/2025 reso nel procedimento RG n.4590/2022 in quanto collocatario della figlia minore, , nata da precedente relazione. Le parti danno atto che Persona_2 Parte_1
potrà prelevare i propri beni personali entro la data di variazione di residenza anagrafica;
[...]
5) il sig. già gravato dalle seguenti esposizioni debitorie: mantenimento in forma Parte_2 diretta della figlia minore, (nata da precedente relazione) nel periodo di permanenza Persona_2 di costei presso il padre, che ne è il collocatario prevalente;
dal mutuo di €.482,51 Mensili sull'immobile sito in Ravenna, Via Lago Maggiore n.32, intestato a e ma CP_1 Parte_2 integralmente pagato dal solo sig. pignoramento del 1/5 dello stipendio attivato dall'ex Pt_2 legale, avv. Veronica Valeriani del Foro di Ravenna;
da debito con Agenzia delle Entrate Ravenna pari ad €.2.000,00 circa, verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia la somma mensile di €.100,00 (cento/00), somma che sarà versata alla medesima sul c/c Per_1 Finecobank n.5859332 a costei intestato anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di Settembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) L'Assegno Unico Universale per la figlia pari ad attuali €.301,50 mensili verrà incassato Per_1 integralmente dalla madre della minore, quindi anche per la quota parte spettante al padre pari ad
€.150,75 mensili, sempre a titolo di contributo al mantenimento della minore e di ciò il sig. Pt_2 dà pieno consenso, in ragione del fatto che la minore a causa della tenera età è permanentemente collocata presso la madre;
7) Le spese straordinarie relative alla figlia vengono regolamentare secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
8) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/08/2025 e hanno congiuntamente Parte_2 Parte_1 domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
, nata a [...] il [...], riconosciuta da entrambi i genitori, Persona_1 nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 10/12/2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agli interessi tutelati della minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente della figlia presso la madre, Per_1 assegnazione della casa familiare al padre, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore.
Il Collegio dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3344/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
, nata a [...] il [...]; Persona_1
b) compensa le spese di lite come da accordo tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3344/2025 R.G.V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n.32, interno 6, C.F. , C.F._1
e
, nato in [...] il [...], residente a [...]
n.32, interno 6, C.F. , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Rainone presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Rimini, Via Fratelli Cairoli n.31, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1) affidare in via condivisa la figlia minore, ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Rimini, Via Beniamino Gigli n.18, distinta al NCEU del medesimo Comune al Foglio 98, Part.1190, piano1 sub 4, ZC 3, cat. A/2, Classe
2, Consistenza 3,5 vani, mq tot.53, ed annesso garage sub 18, cat. C/6, Classe 3, mq 20, di sua esclusiva proprietà, che viene per l'effetto, alla medesima assegnata e rispetto alla quale darà disdetta anticipata motivata dal bisogno di adibire l'immobile ad abitazione per sé e la figlia minore, in quanto ora concessa in locazione per anni 3, come da contratto che si produce (doc.22); o in quella diversa abitazione in Rimini in cui ella si trasferirà insieme alla figlia, fintanto che non ottenga la liberazione del predetto immobile. La madre sposterà in tale immobile in Rimini la propria residenza e quella della bambina, rispetto alla quale ultima il padre si obbliga a sottoscrivere tempestivamente le relative pratiche di trasferimento della residenza presso l'Anagrafe del Comune di Rimini;
2) stabilire che l'esercizio del diritto- dovere di visita da parte del padre nei confronti della figlia minore avvenga secondo le seguenti modalità: il sabato in Ravenna (la madre condurrà la figlia dal padre e ivi la ritirerà all'orario prestabilito), in base all'orario di lavoro del padre e della madre in
Ravenna, tendenzialmente nel pomeriggio;
nonché un giorno infrasettimanale in Rimini (il padre si recherà a Rimini per visitare la bambina), in base ai turni di lavoro del padre e compatibilmente alle esigenze della minore (asilo nido, attività di acquamotricità). I genitori concordano che le eventuali attività ludiche, sportive della figlia vengano spostate nel caso in cui il padre faccia visita infrasettimanale alla figlia a Rimini. Disporre, altresì, che il padre faccia visita alla minore in occasione delle Festività (Natale, Pasqua e Ponti), da concordare con congruo anticipo. Fino al compimento degli anni tre della minore, non sono previsti pernottamenti della bambina presso il padre, in quanto ancora è in corso l'allattamento al seno né il rilascio del passaporto. I genitori si impegnano a rivedere il calendario visite, incrementando le visite con inserimento anche dei pernottamenti al compimento degli anni 3 della figlia, sempre facendo riferimento al supremo interesse e benessere della minore;
4) La casa familiare sita a Ravenna, Via Lago Maggiore n.32 ed annesso garage resta assegnata al padre, sig. in base alle determinazioni vigenti, di cui al Decreto del Tribunale di Parte_2
Ravenna in data 03/02/2025 reso nel procedimento RG n.4590/2022 in quanto collocatario della figlia minore, , nata da precedente relazione. Le parti danno atto che Persona_2 Parte_1
potrà prelevare i propri beni personali entro la data di variazione di residenza anagrafica;
[...]
5) il sig. già gravato dalle seguenti esposizioni debitorie: mantenimento in forma Parte_2 diretta della figlia minore, (nata da precedente relazione) nel periodo di permanenza Persona_2 di costei presso il padre, che ne è il collocatario prevalente;
dal mutuo di €.482,51 Mensili sull'immobile sito in Ravenna, Via Lago Maggiore n.32, intestato a e ma CP_1 Parte_2 integralmente pagato dal solo sig. pignoramento del 1/5 dello stipendio attivato dall'ex Pt_2 legale, avv. Veronica Valeriani del Foro di Ravenna;
da debito con Agenzia delle Entrate Ravenna pari ad €.2.000,00 circa, verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia la somma mensile di €.100,00 (cento/00), somma che sarà versata alla medesima sul c/c Per_1 Finecobank n.5859332 a costei intestato anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di Settembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) L'Assegno Unico Universale per la figlia pari ad attuali €.301,50 mensili verrà incassato Per_1 integralmente dalla madre della minore, quindi anche per la quota parte spettante al padre pari ad
€.150,75 mensili, sempre a titolo di contributo al mantenimento della minore e di ciò il sig. Pt_2 dà pieno consenso, in ragione del fatto che la minore a causa della tenera età è permanentemente collocata presso la madre;
7) Le spese straordinarie relative alla figlia vengono regolamentare secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
8) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/08/2025 e hanno congiuntamente Parte_2 Parte_1 domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
, nata a [...] il [...], riconosciuta da entrambi i genitori, Persona_1 nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 10/12/2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agli interessi tutelati della minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente della figlia presso la madre, Per_1 assegnazione della casa familiare al padre, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore.
Il Collegio dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3344/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
, nata a [...] il [...]; Persona_1
b) compensa le spese di lite come da accordo tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè