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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 47/2021, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Sabatino Cipollini, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'indebito di € 5.355,00; con vittoria di spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.1.2021, il sig. esponeva di essere titolare Parte_1 di pensione di invalidità cat. Io n. 15030385 e di aver ricevuto, in data 2.3.2020, comunicazione relativa alla percezione indebita della somma di € 5.335,00 da parte dell' erogata dal 17.11.2018 al 31.3.2020, a titolo di ratei di pensione. CP_1
Riferiva di aver presentato, in data 17.11.2018, domanda di indennità N.A.S.p.I., dichiarando di essere titolare di trattamento di invalidità e di voler optare per il
1 pagamento della limitatamente al periodo di concessione. Parte_2
Vano il ricorso amministrativo, inoltrato in data 22.7.2020 e rigettato il 12.10.2020.
Deduceva di aver agito in buona fede e di aver sempre fornito tutte le notizie fiscali e retributive personali.
Lamentava che l'Ente, prima di erogare il trattamento minimo della pensione, avrebbe dovuto controllare la sussistenza dei presupposti richiesti.
Contestava, perciò, la fondatezza della pretesa restitutoria.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' in persona del Presidente p. t., CP_1 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di annullare l'indebito e di dichiarare la non debenza della somma richiesta;
con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In specie, deduceva la sussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire la somma di
€ 5.355,00, corrisposta a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984, non spettante a causa dell'erogazione per il medesimo periodo (novembre
2018 - marzo 2020), a seguito di opzione quale trattamento più favorevole, dell'indennità di disoccupazione Parte_2
Eccepiva, in ogni caso, l'incompatibilità della prestazione con l'assegno Parte_2 ordinario di invalidità.
Esponeva che, nel caso di specie, trovava applicazione l'art. 2033 c.c. e non la disciplina dell'indebito previdenziale ex L. 88/1989, sostenendo la ripetibilità dell'indebito.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Pacifici i fatti di causa, giova rimarcare che la comunicazione del 2.3.2020, inviata dall' ha ad oggetto la restituzione dei ratei di pensione cat. IO, di cui il CP_1 ricorrente ha beneficiato dal 17.11.2018 al 31.3.2020, ossia durante la contemporanea percezione del trattamento N.A.S.p.I. (“rate di aoi non spettanti, vedi opzione naspi”), ed altresì che il ricorrente, in data 17.11.2018, ha esercitato il diritto di opzione per quest'ultima indennità.
2 Nella presente sede giudiziale, il ricorrente ha, dunque, proposto un'azione di accertamento negativo di siffatto diritto alla ripetizione.
Non è caduta in controversia la sussistenza, in favore del sig. , dei requisiti per la Pt_1 percezione dei due trattamenti, ma unicamente la loro incompatibilità e l'esercizio dell'opzione predetta, quali circostanze presupposte rispetto alla ripetizione azionata dall' CP_1
Risulta, infatti, evidente che, nonostante l'incompatibilità e l'opzione, l' abbia CP_2 erroneamente corrisposto entrambe le prestazioni, per poi invocare la ripetibilità di quella ex L. 222/1984.
Ebbene, è necessario procedere ad un inquadramento sistematico della fattispecie dell'indebito assistenziale e previdenziale non pensionistico.
A riguardo, deve affermarsi che l'azione, con cui l' chiede la restituzione di CP_1 somme pagate al lavoratore a titolo di assegno di invalidità e non dovute, non sempre si configura come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Di norma, in ragione della natura alimentare dei benefici assistenziali ed allo scopo di garantire la tutela dell'affidamento, l'indebito assistenziale giova di una specifica disciplina, che risale alle disposizioni di cui all'art. 3 ter D.L. 870/1976 ed all'art. 3 co.
9 D.L. 173/1988, così come interpretate dalla giurisprudenza.
In specie, ordinariamente la disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale diverge sia da quella prevista per l'indebito previdenziale, sia da quella prevista per l'indebito civilistico ex art. 2033 c.c. in senso stretto, alla luce di quanto stabilito in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223: “3.- Ed infatti se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la CP_1 disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri CP_2 dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o
a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come
3 minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". (…omissis…) 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza Per_1
n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. (…omissis…) la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”).
La regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., norma che prevede la ripetibilità dell'indebito a prescindere da una condizione di dolo o di colpa dell'accipiens, risulta tuttavia applicabile all'indebito assistenziale in fattispecie particolari, come in ipotesi di totale insussistenza dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile, o in caso di dolo comprovato del beneficiario o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, n.
24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con
l' art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c. , in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav. ,
12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”).
4 In tali casi, non ricorre alcuna situazione di affidamento tutelabile ed idonea a derogare al generale regime dell'indebito ex art. 2033 c.c..
Può dunque affermarsi che l'indebito assistenziale è retto da una generale regola d'irripetibilità delle somme, a meno che non ricorrano situazioni tali da impedire la formazione di un affidamento tutelabile in capo al beneficiario, determinando l'applicazione del regime civilistico ordinario ex art. 2033 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2021, n. 4668: “Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”; Cassazione civile, sez. lav.,
15/10/2019, n. 26036: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”; Cassazione civile, sez. VI, 16/04/2019, n. 10642: “L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”).
Pertanto, rimangono nel campo di applicazione dell'indebito oggettivo civilistico quelle ipotesi in cui sussista un difetto dei presupposti per l'accesso alla prestazione assistenziale, oppure nelle quali non sussista alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, o non vi sia buona fede dell'assistito.
In entrambi i casi, non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
2. Tale sistema interpretativo ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, la quale, pur affermando che non sussiste un'esigenza, costituzionalmente tutelata, che imponga, per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, un'identica disciplina (C. Cost. 448/2000), ha comunque ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice
5 civile” (C. Cost. 264/2004), altresì evidenziando che l'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. 39/1993 e 431/1993).
In disparte tali ipotesi, l'indebito rifluisce nel sistema generale del codice civile.
Da ultimo, il giudice delle leggi ha altresì escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 e 117 co. 1 Cost. (C.E.D.U.), nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza di quanto percepito (C. Cost., 27/01/2023, n. 8).
In sintesi, la Consulta ha affermato quanto segue: “9.- A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra
l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. … In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche
e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Pertanto, anche secondo la più recente impostazione del giudice delle leggi, l'indebito non pensionistico, in caso di applicazione della regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c., presenta una serie di tutele per il soggetto tenuto alla restituzione della provvidenza ricevuta, tutele che rendono il regime civilistico applicabile conforme a Costituzione in quanto mitigato dalle particolari modalità accordate per la restituzione, ad esempio attraverso la rateizzazione o la temporanea sospensione del recupero, in attuazione del criterio di buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c..
3. Nel caso di specie, come sopra anticipato, non ricorre l'ipotesi di mancanza di un requisito per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, bensì una situazione di incompatibilità tra due prestazioni.
L'art. 6 co. 7 D.L. 148/1993 dispone, infatti, quanto segue: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti
6 sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità”.
Proprio in applicazione di tale disposizione, il sig. ha optato per il trattamento Pt_1
N.A.S.p.I., ma l' anziché sospendere il pagamento dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità, ha continuato erroneamente ad erogarlo.
Ebbene, poiché, come detto, l'indebito riguarda una prestazione d'assistenza, va applicata la disciplina sopra tracciata, senza che si possa invocare la disciplina prevista per l'indebito previdenziale pensionistico, non estensibile in via analogica e specificamente delineato dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo
a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, ella legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”), norme che valorizzano, tra l'altro, l'errore imputabile all'ente.
Difatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in subiecta materia non può farsi applicazione di regimi di irripetibilità previsti per altre fattispecie e non estensibili in via analogica, proprio perché posti da norme eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., CP_ 19/08/2003, n. 12146: “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che
l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033,
c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche”; Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2003, n. 3488: “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma
2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale”; C. Cost., 02/05/1991, n. 198: “La diversa disciplina prevista riguardo alle rate
7 di pensione corrisposte per errore dall' - per le quali, salvo il caso di dolo, è vietata la ripetibilità CP_1
- e delle somme versate dall' (sempre per errore) a titolo di integrazione salariale - per le quali CP_1 la ripetibilità è invece consentita - non contrasta con il principio di uguaglianza, data la differenza esistente fra i due trattamenti, né con il principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per far fronte agli effetti derivanti dalla disoccupazione”). Per lo stesso motivo, non può applicarsi il regime specificamente delineato per l'indebito previdenziale dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, ella legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”).
Nella fattispecie, dunque, non viene in rilievo l'errore in cui è incorso l' nel CP_1 continuare a pagare l'assegno ordinario d'invalidità, ma va indagato il solo profilo psicologico in capo all'accipiens odierno ricorrente al fine di stabilire se egli sia o meno in buona fede, giacché, in assenza, l'incompatibilità tra le prestazioni percepite determinerà di per sé l'applicazione della regime di ripetibilità tout court ex art. 2033
c.c. (Cass. civ., sez. lav., 12.6.2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 del codice civile”).
Difatti, il ricorrente ha dedotto l'assenza di dolo e, quindi, l'irripetibilità delle somme, evidenziando che era onere dell' verificare la sussistenza dei presupposti per la CP_1 corresponsione dell'assegno.
Tuttavia, reputa il giudicante che la comunicazione di opzione per la N.A.S.p.I. contenga una dichiarazione di volontà dell'assistito tale da rivelarne la piena consapevolezza dell'assenza del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità
(almeno in via temporanea, cioè fino alla cessazione del trattamento di disoccupazione)
e, quindi, tale da escludere la buona fede del ricorrente.
In altri termini, l'indagine sull'elemento psicologico non può prescindere dall'osservazione secondo cui il sig. , avendo optato per il trattamento economico Pt_1 più favorevole, si è mostrato consapevole di non aver diritto alla percezione
8 dell'assegno di invalidità per il periodo in questione, consapevolezza che, perciò, sussisteva anche nei singoli momenti in cui l' aveva eseguito i relativi CP_1 pagamenti ed egli li aveva percepiti e trattenuti.
Tale consapevolezza integra un dolo generico incompatibile con l'applicazione del regime di irripetibilità.
Né, di contro, è emerso, dagli atti di causa, alcun elemento che possa far ritenere che il sig. fosse convinto della spettanza dell'assegno di invalidità contestualmente alla Pt_1 percezione del beneficio Parte_2
Tale quadro impone di ritenere che non sussista una condizione d'affidamento qualificato e tutelabile, idonea a derogare al regime ex art. 2033 c.c. ed a sancire l'irripetibilità della prestazione assistenziale, il che comporta l'applicazione del regime civilistico “puro”, secondo il quale, come noto, ogni indebito spostamento patrimoniale deve essere rimediato attraverso la ripetizione di pagamento, non rilevando la buona fede o il dolo se non ai fini della decorrenza degli interessi legali.
Deve perciò sancirsi l'obbligo di di restituire le somme percepite CP_3 indebitamente ed il parallelo diritto dell' alla ripetizione azionata con l'avviso CP_1 bonario del 13.2.2020, convalidato con il provvedimento dirigenziale del 12.10.2020.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, lì 16.1.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 47/2021, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Sabatino Cipollini, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'indebito di € 5.355,00; con vittoria di spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.1.2021, il sig. esponeva di essere titolare Parte_1 di pensione di invalidità cat. Io n. 15030385 e di aver ricevuto, in data 2.3.2020, comunicazione relativa alla percezione indebita della somma di € 5.335,00 da parte dell' erogata dal 17.11.2018 al 31.3.2020, a titolo di ratei di pensione. CP_1
Riferiva di aver presentato, in data 17.11.2018, domanda di indennità N.A.S.p.I., dichiarando di essere titolare di trattamento di invalidità e di voler optare per il
1 pagamento della limitatamente al periodo di concessione. Parte_2
Vano il ricorso amministrativo, inoltrato in data 22.7.2020 e rigettato il 12.10.2020.
Deduceva di aver agito in buona fede e di aver sempre fornito tutte le notizie fiscali e retributive personali.
Lamentava che l'Ente, prima di erogare il trattamento minimo della pensione, avrebbe dovuto controllare la sussistenza dei presupposti richiesti.
Contestava, perciò, la fondatezza della pretesa restitutoria.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' in persona del Presidente p. t., CP_1 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di annullare l'indebito e di dichiarare la non debenza della somma richiesta;
con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In specie, deduceva la sussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire la somma di
€ 5.355,00, corrisposta a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984, non spettante a causa dell'erogazione per il medesimo periodo (novembre
2018 - marzo 2020), a seguito di opzione quale trattamento più favorevole, dell'indennità di disoccupazione Parte_2
Eccepiva, in ogni caso, l'incompatibilità della prestazione con l'assegno Parte_2 ordinario di invalidità.
Esponeva che, nel caso di specie, trovava applicazione l'art. 2033 c.c. e non la disciplina dell'indebito previdenziale ex L. 88/1989, sostenendo la ripetibilità dell'indebito.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Pacifici i fatti di causa, giova rimarcare che la comunicazione del 2.3.2020, inviata dall' ha ad oggetto la restituzione dei ratei di pensione cat. IO, di cui il CP_1 ricorrente ha beneficiato dal 17.11.2018 al 31.3.2020, ossia durante la contemporanea percezione del trattamento N.A.S.p.I. (“rate di aoi non spettanti, vedi opzione naspi”), ed altresì che il ricorrente, in data 17.11.2018, ha esercitato il diritto di opzione per quest'ultima indennità.
2 Nella presente sede giudiziale, il ricorrente ha, dunque, proposto un'azione di accertamento negativo di siffatto diritto alla ripetizione.
Non è caduta in controversia la sussistenza, in favore del sig. , dei requisiti per la Pt_1 percezione dei due trattamenti, ma unicamente la loro incompatibilità e l'esercizio dell'opzione predetta, quali circostanze presupposte rispetto alla ripetizione azionata dall' CP_1
Risulta, infatti, evidente che, nonostante l'incompatibilità e l'opzione, l' abbia CP_2 erroneamente corrisposto entrambe le prestazioni, per poi invocare la ripetibilità di quella ex L. 222/1984.
Ebbene, è necessario procedere ad un inquadramento sistematico della fattispecie dell'indebito assistenziale e previdenziale non pensionistico.
A riguardo, deve affermarsi che l'azione, con cui l' chiede la restituzione di CP_1 somme pagate al lavoratore a titolo di assegno di invalidità e non dovute, non sempre si configura come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Di norma, in ragione della natura alimentare dei benefici assistenziali ed allo scopo di garantire la tutela dell'affidamento, l'indebito assistenziale giova di una specifica disciplina, che risale alle disposizioni di cui all'art. 3 ter D.L. 870/1976 ed all'art. 3 co.
9 D.L. 173/1988, così come interpretate dalla giurisprudenza.
In specie, ordinariamente la disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale diverge sia da quella prevista per l'indebito previdenziale, sia da quella prevista per l'indebito civilistico ex art. 2033 c.c. in senso stretto, alla luce di quanto stabilito in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223: “3.- Ed infatti se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la CP_1 disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri CP_2 dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o
a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come
3 minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". (…omissis…) 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza Per_1
n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. (…omissis…) la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”).
La regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., norma che prevede la ripetibilità dell'indebito a prescindere da una condizione di dolo o di colpa dell'accipiens, risulta tuttavia applicabile all'indebito assistenziale in fattispecie particolari, come in ipotesi di totale insussistenza dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile, o in caso di dolo comprovato del beneficiario o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, n.
24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con
l' art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c. , in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav. ,
12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”).
4 In tali casi, non ricorre alcuna situazione di affidamento tutelabile ed idonea a derogare al generale regime dell'indebito ex art. 2033 c.c..
Può dunque affermarsi che l'indebito assistenziale è retto da una generale regola d'irripetibilità delle somme, a meno che non ricorrano situazioni tali da impedire la formazione di un affidamento tutelabile in capo al beneficiario, determinando l'applicazione del regime civilistico ordinario ex art. 2033 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2021, n. 4668: “Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”; Cassazione civile, sez. lav.,
15/10/2019, n. 26036: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”; Cassazione civile, sez. VI, 16/04/2019, n. 10642: “L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”).
Pertanto, rimangono nel campo di applicazione dell'indebito oggettivo civilistico quelle ipotesi in cui sussista un difetto dei presupposti per l'accesso alla prestazione assistenziale, oppure nelle quali non sussista alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, o non vi sia buona fede dell'assistito.
In entrambi i casi, non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
2. Tale sistema interpretativo ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, la quale, pur affermando che non sussiste un'esigenza, costituzionalmente tutelata, che imponga, per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, un'identica disciplina (C. Cost. 448/2000), ha comunque ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice
5 civile” (C. Cost. 264/2004), altresì evidenziando che l'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. 39/1993 e 431/1993).
In disparte tali ipotesi, l'indebito rifluisce nel sistema generale del codice civile.
Da ultimo, il giudice delle leggi ha altresì escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 e 117 co. 1 Cost. (C.E.D.U.), nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza di quanto percepito (C. Cost., 27/01/2023, n. 8).
In sintesi, la Consulta ha affermato quanto segue: “9.- A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra
l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. … In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche
e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Pertanto, anche secondo la più recente impostazione del giudice delle leggi, l'indebito non pensionistico, in caso di applicazione della regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c., presenta una serie di tutele per il soggetto tenuto alla restituzione della provvidenza ricevuta, tutele che rendono il regime civilistico applicabile conforme a Costituzione in quanto mitigato dalle particolari modalità accordate per la restituzione, ad esempio attraverso la rateizzazione o la temporanea sospensione del recupero, in attuazione del criterio di buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c..
3. Nel caso di specie, come sopra anticipato, non ricorre l'ipotesi di mancanza di un requisito per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, bensì una situazione di incompatibilità tra due prestazioni.
L'art. 6 co. 7 D.L. 148/1993 dispone, infatti, quanto segue: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti
6 sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità”.
Proprio in applicazione di tale disposizione, il sig. ha optato per il trattamento Pt_1
N.A.S.p.I., ma l' anziché sospendere il pagamento dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità, ha continuato erroneamente ad erogarlo.
Ebbene, poiché, come detto, l'indebito riguarda una prestazione d'assistenza, va applicata la disciplina sopra tracciata, senza che si possa invocare la disciplina prevista per l'indebito previdenziale pensionistico, non estensibile in via analogica e specificamente delineato dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo
a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, ella legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”), norme che valorizzano, tra l'altro, l'errore imputabile all'ente.
Difatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in subiecta materia non può farsi applicazione di regimi di irripetibilità previsti per altre fattispecie e non estensibili in via analogica, proprio perché posti da norme eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., CP_ 19/08/2003, n. 12146: “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che
l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033,
c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche”; Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2003, n. 3488: “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma
2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale”; C. Cost., 02/05/1991, n. 198: “La diversa disciplina prevista riguardo alle rate
7 di pensione corrisposte per errore dall' - per le quali, salvo il caso di dolo, è vietata la ripetibilità CP_1
- e delle somme versate dall' (sempre per errore) a titolo di integrazione salariale - per le quali CP_1 la ripetibilità è invece consentita - non contrasta con il principio di uguaglianza, data la differenza esistente fra i due trattamenti, né con il principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per far fronte agli effetti derivanti dalla disoccupazione”). Per lo stesso motivo, non può applicarsi il regime specificamente delineato per l'indebito previdenziale dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, ella legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”).
Nella fattispecie, dunque, non viene in rilievo l'errore in cui è incorso l' nel CP_1 continuare a pagare l'assegno ordinario d'invalidità, ma va indagato il solo profilo psicologico in capo all'accipiens odierno ricorrente al fine di stabilire se egli sia o meno in buona fede, giacché, in assenza, l'incompatibilità tra le prestazioni percepite determinerà di per sé l'applicazione della regime di ripetibilità tout court ex art. 2033
c.c. (Cass. civ., sez. lav., 12.6.2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 del codice civile”).
Difatti, il ricorrente ha dedotto l'assenza di dolo e, quindi, l'irripetibilità delle somme, evidenziando che era onere dell' verificare la sussistenza dei presupposti per la CP_1 corresponsione dell'assegno.
Tuttavia, reputa il giudicante che la comunicazione di opzione per la N.A.S.p.I. contenga una dichiarazione di volontà dell'assistito tale da rivelarne la piena consapevolezza dell'assenza del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità
(almeno in via temporanea, cioè fino alla cessazione del trattamento di disoccupazione)
e, quindi, tale da escludere la buona fede del ricorrente.
In altri termini, l'indagine sull'elemento psicologico non può prescindere dall'osservazione secondo cui il sig. , avendo optato per il trattamento economico Pt_1 più favorevole, si è mostrato consapevole di non aver diritto alla percezione
8 dell'assegno di invalidità per il periodo in questione, consapevolezza che, perciò, sussisteva anche nei singoli momenti in cui l' aveva eseguito i relativi CP_1 pagamenti ed egli li aveva percepiti e trattenuti.
Tale consapevolezza integra un dolo generico incompatibile con l'applicazione del regime di irripetibilità.
Né, di contro, è emerso, dagli atti di causa, alcun elemento che possa far ritenere che il sig. fosse convinto della spettanza dell'assegno di invalidità contestualmente alla Pt_1 percezione del beneficio Parte_2
Tale quadro impone di ritenere che non sussista una condizione d'affidamento qualificato e tutelabile, idonea a derogare al regime ex art. 2033 c.c. ed a sancire l'irripetibilità della prestazione assistenziale, il che comporta l'applicazione del regime civilistico “puro”, secondo il quale, come noto, ogni indebito spostamento patrimoniale deve essere rimediato attraverso la ripetizione di pagamento, non rilevando la buona fede o il dolo se non ai fini della decorrenza degli interessi legali.
Deve perciò sancirsi l'obbligo di di restituire le somme percepite CP_3 indebitamente ed il parallelo diritto dell' alla ripetizione azionata con l'avviso CP_1 bonario del 13.2.2020, convalidato con il provvedimento dirigenziale del 12.10.2020.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, lì 16.1.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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