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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 11220/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Pietro Pezone;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui aveva chiesto il riconoscimento
[...] del diritto a fruire della pensione di inabilità disciplinata dalla legge n. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa – depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c..
Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, Persona_1 nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “…Risulta agli atti che la perizianda, presentava, in data 15 marzo 2023, istanza all'istituto per il riconoscimento dello status di invalido civile. Era pertanto sottoposta, in data 08 settembre 2023, a visita diretta presso la commissione medica competente per territorio. Non v'era successiva trasmissione del relativo verbale. Per tanto, elassi i termini previsti ex-lege, pel tramite del legale di fiducia, presentava istanza ATP, ritenendosi in diritto di fruire dei benefici derivanti dal riconoscimento della pensione d'inabilità civile. Presa visione degli atti in causa, dei dati anamnestici, della documentazione sanitaria prodotta, la valutazione clinica in corso di visita, ha consentito di accertare che la periziata
è affetta dalle seguenti infermità, per le quali si determina la percentuale d'invalidità, ai sensi della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata con Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992, così come pubblicato sulla G.U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O. a cagione delle quali si valuta l'assimilabilità della condizio
1 della medesima ai requisiti previsti dalla Legge n. 118 del 30 marzo 1971 come integrata dal D.
Lgs. n. 509 del 23 novembre 1988 e l'eventuale diritto all'indennità di accompagnamento a norma della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, così come integrata dalla Legge 21 novembre 1988, n. 508.
Le patologie emergenti dagli elementi d'anamnesi e certificativi prese in esame e non incluse tra le patologie determinanti susseguenti evidentemente non rispettano i caratteri nosologici tabellari e/o non possono essere valutate per analogia ovvero non sono suffragati da idonea documentazione clinico-strumentale probante, ovvero risultano di entità tale da non consentire il raggiungimento della soglia per una proficua determinazione della invalidità globale. All'uopo non sono foriere di elementi valutativi atti al determinismo della complessiva invalidità per carenze di riscontro clinico e/o documentale, la patologia respiratoria (deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado moderato, in presenza di un raccordo anamnestico d'altra branca specialistica ed in assenza di videat pneumologico).
Infermità n. 1 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 93.20; 90 e da 92 in poi dell'OMS, escluso il 94.0): LUPUS
ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE.
Il lupus eritematoso sistemico (LES, o semplicemente lupus) è una malattia cronica di natura autoimmune, che può colpire diversi organi e tessuti del corpo. Come accade nelle altre malattie autoimmuni, il sistema immunitario produce autoanticorpi che, invece di proteggere il corpo da virus, batteri e agenti estranei, aggrediscono cellule e componenti del corpo stesso, causando infiammazione e danno tissutale. Il meccanismo patogenetico è un'ipersensibilità di III tipo, caratterizzata dalla formazione di immunocomplessi. Il LES colpisce spesso il cuore, la pelle, i polmoni, l'endotelio vascolare, fegato, reni e il sistema nervoso. Per il fatto di colpire le articolazioni, il LES è classificato anche tra le malattie reumatiche. La prognosi della malattia non è prevedibile, con periodi sintomatici alternati a periodi di remissione. La malattia colpisce soprattutto il sesso femminile, con un'incidenza nove volte superiore rispetto al sesso maschile, specialmente soggetti in età fertile (tra i 15 e i 35 anni) e di discendenza non europea. Nell'infanzia il lupus eritematoso sistemico si manifesta generalmente tra i 3 e i 15 anni, con un rapporto tra femmine e maschi di 4 a
1 e le tipiche manifestazioni cliniche sono l'eritema a farfalla e la fotosensibilità.
Infermità n. 2 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 64.10; 65 dell'OMS): CARDIOPATIA VALVOLARE NON
AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI.
Risulta agli atti che in data 26 settembre 2023 la periziata è stata sottoposta ad intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi. Da letteratura afferente i evince che: “La correzione di un vizio valvolare mediante protesizzazione è ormai intervento abbastanza usuale. Tali protesi possono essere di due tipi: meccaniche e biologiche.
Le protesi meccaniche (a palla, a monodisco, a due emidischi) hanno durata molto elevata (> 10 anni), ma richiedono una terapia anticoagulante che può causare emorragie. Le protesi biologiche hanno durata minore, ma non richiedono terapia anticoagulante.
Dal punto di vista emodinamico tutte le protesi presentano una lieve stenosi e quelle meccaniche anche una lieve insufficienza (voluta per ripulire attraverso il flusso di rigurgito i lembi valvolari e prevenire le trombosi): per questo motivo, l'intervento di sostituzione valvolare non può essere considerato come la restitutio ad integrum, bensì sostituisce la malattia originaria (la valvulopatia) con una malattia meno grave (la protesi)…(omissis)…In ambito valutativo è importante la scelta
2 del timing, in quanto ogni valutazione andrebbe fatta a distanza di almeno 6-12 mesi dall'intervento.
Ciò premesso, si possono sostanzialmente individuare tre gruppi di soggetti:
Gruppo A: soggetti con normale funzionamento della protesi, non aritmie, buon recupero della FE;
tali pazienti potranno essere valutati in relazione al quadro disfunzionale (stenosi e/o insufficienza), considerando altresì la presenza del manufatto protesico e, nel caso di protesi meccanica, la necessità della terapia anticoagulante necessaria a tempo indeterminato e la possibilità di eventi emorragici.
Tali soggetti appartengono di solito alla classe NYHA I…(omissis)…”.
Infermità n. 3 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 70.02; da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'OMS): ANCHILOSI O RIGIDITA'
COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE.
Verosimilmente, pur in assenza di riscontro strumentale e segnatamente di evidenze Rxgrafiche che attestino l'effettivo processo anchilotico a carico dei metameri vertebrali del distretto in esame, le evidenze cliniche sono sufficientemente probanti quanto, soprattutto, a conseguenze fisiopatologiche sulla articolarità rachidea dei fenomeni artrosici evinti dall'esame documentale.
Infermità n. 4 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 22.02; 22 dell'OMS): DISTURBI CICLOTIMICI CHE
CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SOCIALE.
La periziata era già stata riconosciuta affetta da: “Disturbo ciclotimico cronico grave” in occasione del videat psichiatrico a successiva allegazione del 09 aprile 2024. Da letteratura afferente si evince che: “…(omissis)…I disturbi ciclotimici sono considerati nel DSM IV tra i disturbi dell'umore, venendo differenziati in disturbi bipolari (di tipo I e II) e disturbo ciclotimico. Rispetto a questi disturbi nel DSM IV si parla di disturbi Bipolari e ciclotimici. Il Disturbo Bipolare I è caratterizzato da uno o più Episodi Maniacali o Misti, solitamente accompagnati da Episodi Depressivi Maggiori.
Il Disturbo Bipolare II è caratterizzato da uno o più Episodi Depressivi Maggiori accompagnati da almeno un Episodio Ipomaniacale. Il Disturbo ciclotimico, invece, è caratterizzato dalla presenza, per almeno due anni, di numerosi periodi con sintomi maniacali che non soddisfano i criteri per l'Episodio Maniacale e di numerosi periodi con sintomi depressivi che non soddisfano i criteri per l'Episodio Depressivo Maggiore…(omissis)…La Tabella Ministeriale considera tre voci: 2202
(Disturbi Ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale valutazione 36%),
2203 (Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale, valutazione 51-60%), 2201 (Disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche gravi con necessità di terapia continua). In linea generale, poiché i disturbi bipolari sono di solito più gravi e invalidanti nella sintomatologia rispetto ad un Disturbo ciclotimico, possiamo dire che la voce 2202 si riferisce al Disturbo ciclotimico del
DSM IV, mentre le voci 2203 e 2201 si riferiscono ai Disturbi bipolari (I e II), in relazione alla gravità della sintomatologia, anche se per solito il Disturbo bipolare di tipo II è meno invalidante del tipo I. Ben sappiamo comunque dalla letteratura clinico-psichiatrica in materia quanto i Disturbi
Bipolari possano essere invalidanti dal punto di vista del lavoro e della vita sociale.”. Certamente non estranea ad una prudenziale valutazione è l'assenza di ultronei elementi documentali (relazioni psichiatriche, prescrizioni farmacologiche – eventualmente su L.I.T., aggiustamenti terapeutici, etc.).
Percentuale d'invalidità
• Infermità 1: 41%
• Infermità 2: 21%
• Infermità 3: 15%
3 • Infermità 4: 36% Valutazione finale d'invalidità Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88: 74%. Data decorrenza: 15 marzo 2023.
Conclusioni
ALLO STATO ATTUALE, atteso quanto da Ella disposto in merito, considerate le circostanze del caso, visti i fatti e gli elementi clinici, analizzata la documentazione probante e precipuamente esaminata la produzione di parte attorea, valutati gli elementi certificativi in essa presenti, nei limiti tracciati dal carattere telematico dei medesimi laddove non sia consentito il confronto con gli originali (qualora non esibiti), riscontrata la verosimile bontà della provenienza, la sostanziale congruità delle componenti della certificazione e di questa rispetto al complesso, il difetto di discrepanza tra le informazioni sanitarie riportate in detto complesso, tra di esse e tra esse e gli elementi dedotti dall'imprescindibile esame obiettivo, rilevata, quindi, la accreditabile armonia tra quanto in documentazione, obiettività e giudizio,
r i t i e n e di formulare le seguenti conclusioni:
Tabella sinottica Dati tecnici conclusivi
Diagnosi LES. ESITI DI SOSTITUZIONE VALVOLARE AORTICA CON BIOPROTESI.
SPONDILODISCOARTROSI CERVICALE. DISTURBO CICLOTIMICO.
BENEFICIO RICHIESTO: pensione d'invalidità civile Percentuale d'invalidità Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88: 74%. Data decorrenza: 15 marzo 2023”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la
4 formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass.
n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione, ma non ha specificamente allegato in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo da configurare un aggravamento legittimante l'accertamento del requisito sanitario richiesto con il ricorso.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI - 02/02/2015, n. 1806) ha affermato in merito: “Quanto al secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21151 del 2010; v. pure Cass. n.
14968 del 2003, n. 2946 del 2001, n. 2153 del 2000, n. 6589 del 2000, n. 7776 del 1997), nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata….”.
La stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 13/10/2010, n. 21151) afferma: “4. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che, nelle controversie relative a prestazioni
(previdenziali o assistenziali) fondate sull'invalidità del richiedente, incombe alla parte che addebita al giudice d'appello la disapplicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato con adeguata documentazione l'esistenza delle infermità che asserisce sopravvenute agli accertamenti e alla pronuncia del primo giudice, come pure (l'esistenza) dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate, nonchè l'onere di fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del
2000, n.7776 del 1997)…”.
Nella fattispecie concreta in esame la carenza di specifiche deduzioni in merito alla rilevanza della nuova documentazione medica prodotta, al fine di incidere in maniera determinante sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio già effettuata, rende esplorativa la richiesta di ulteriori accertamenti.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017 n. 30218 afferma in merito alla CTU che “"il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di
5 compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Sez. 6
- L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2,
Sentenza n. 5422 del 2002)…”.
Deve pertanto accertarsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità disciplinata dalla legge 118/1971.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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