Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 1417/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1417 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, promossa da nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Cautano Frasso n. 33, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Polcino, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE contro con sede legale in Milano (Mi) al Viale Brenta n. 18/b, Controparte_1 rappresentata dalla società difesa dall'avv. Michele Petretta, in virtù di CP_2 mandato in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il Parte_1
23.2.2021 dalla per il tramite della sua mandataria Controparte_1 CP_2 con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 109.485,11
(di cui euro 106.462,76 a titolo di interessi e capitale, euro 326,00 per spese esenti ed euro
2.696,35 a titolo di competenze legali), oltre interessi di mora dal 30.11.19 al soddisfo, in virtù di decreto ingiuntivo n. 347/2010, opposto da confermato e dichiarato Parte_1 definitivamente esecutivo con sentenza n. 172/2017 emessa da questo Tribunale il 2.2.2017.
L'opponente ha sostenuto che la non era legittimata ad agire Controparte_1 esecutivamente nei suoi confronti, mancando la prova della titolarità del credito vantato. Ha, inoltre, dedotto il difetto di procura della società precettante, non risultando documentato il conferimento di tale potere alla mandataria ncora, ha eccepito la carenza di CP_2 prova della comunicazione della cessione del credito vantato dalla Unicredit Banca di Roma
S.p.A. nei confronti di esso opponente. Ha, altresì, dedotto che dal precetto non risulta il titolo esecutivo, né il precetto contiene la descrizione del credito;
che la sentenza n. 172/2017
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emessa dal Tribunale di Benevento non è stata notificata ad esso opponente prima del precetto.
Ha inoltre sostenuto che il diritto vantato nei propri confronti si basa su clausole contrattuali contrastanti con la L. 287/90, con conseguente invalidità del rapporto fideiussorio.
La rappresentata da costituitasi, ha eccepito Controparte_1 CP_2
l'infondatezza delle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto, nonché la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di giudizio.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti.
Sono seguiti vari rinvii.
In data 6.9.2024 la causa è stata assegnata a questo giudice, che la ha trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di precetto oggetto di opposizione risulta notificato dalla Controparte_1 rappresentata dalla nei confronti di in virtù di decreto CP_2 Parte_1 ingiuntivo di questo Tribunale n. 347/2010, dichiarato esecutivo con sentenza di questo
Tribunale n. 172/2017, che ha rigettato l'opposizione proposta dal . Parte_1
Con il suddetto decreto ingiuntivo in solido con la è Parte_1 Controparte_3 stato condannato al pagamento, in favore della Unicredit Banca di Roma s.p.a., della somma di 96.668,50 euro, oltre interessi di mora e spese di lite, per il mancato pagamento del saldo passivo del contratto di conto corrente con apertura di credito stipulato il 18.12.20026 tra la
Unicredit Banca di Roma s.p.a. e la con fideiussione prestata da Controparte_3 Parte_1
[...]
La ha intimato il precetto, in virtù del suddetto titolo esecutivo, Controparte_1 assumendo che: 1) con atto pubblico di fusione del 28.10.2008 la Unicredit Banca S.p.A., la
UniCredit Banca di Roma S.p.A., il la e la Controparte_4 Controparte_5
UniCredit Banca S.p.A. si sono fuse per incorporazione nella UniCredit S.p.A.; 2) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con contratto di cessione di crediti stipulato il
14.7.2017, essa precettante ha acquistato pro soluto dalla UniCredit S.p.A. un portafoglio di crediti che comprendeva anche quello verso dando avviso della cessione Parte_1 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 93 dell'8.8.2017 con la specifica del periodo e della tipologia dei crediti oggetto della cessione (“attività finanziarie deteriorate” comprese tra il tra il 1975 e il 2016).
nell'atto di citazione, ha contestato la legittimazione della Parte_1 [...] ad agire in via esecutiva nei propri confronti sulla base del decreto Controparte_1 ingiuntivo posto alla base del precetto, ponendo in discussione sia la cessione del credito in favore della società precettante sia, più in generale, la titolarità del credito in capo a tale società.
2 Ruolo Generale n. 1417/2021
A seguito di tali contestazioni la aveva l'onere di provare sia la Controparte_1 successione della UniCredit S.p.A. nella titolarità del credito portato dal decreto ingiuntivo n.
347/2010, emesso in favore della UniCredit Banca di Roma S.p.A., sia la cessione del medesimo credito da parte della UniCredit S.p.A. in favore di essa società precettante.
La aveva, in sostanza, l'onere di provare la fusione del 28.10.2008 Controparte_1
e la cessione del credito del 17.7.2017, così come descritte nell'atto di precetto.
Entrambe le prove sono mancate.
Non risulta allegato alla produzione di parte opponente (o comunque versato in atti) l'atto pubblico di fusione del 28.10.2008 con cui la Unicredit Banca S.p.A., la UniCredit Banca di
Roma S.p.A., il la e la UniCredit Banca S.p.A. - Controparte_4 Controparte_5 secondo l'assunto di parte opposta - si sono fuse per incorporazione nella UniCredit S.p.A.
In assenza di tale prova non può affermarsi che nella titolarità del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 347/2010 sia subentrata la UniCredit S.p.A.
Neppure vi è prova in atti della cessione del credito in questione tra la UniCredit S.p.A. e la
Controparte_1
L'opposizione a precetto merita, quindi, accoglimento.
È superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte opponente, come indicato in dispositivo, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
La si è costituita in giudizio a mezzo della rappresentante Controparte_1 CP_2
documentando il conferimento della procura dapprima alla
[...] Controparte_6
che ha poi modificato la propria denominazione sociale in che
[...] CP_7 ha poi affidato la gestione dei crediti alla CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione a precetto e, per l'effetto, dichiara che la non Controparte_1 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in virtù del Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento n. 347/2010 e dell'atto di precetto notificato il
23.2.2021; condanna la al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in 7.000 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Polcino, dichiaratosi anticipatario.
Benevento, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
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