Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2121/2024
TRA
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dagli Avv.ti Franco Giuseppe Trentadue Parte_1
e Teodoro Vito Lerro
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 20/06/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2024, la ricorrente deduceva quanto di seguito: “I Parte_1 sigg. e hanno intrattenuto una relazione sentimentale e convissuto more Parte_1 CP_1 uxorio dal mese di gennaio 2011; - dalla loro unione è nata in [...] il giorno 09/07/2012, l'unica figlia
, riconosciuta da entrambi i genitori all'atto della nascita;
- a partire dall'anno 2012 Persona_1
l'odierna esponente ed il sig. hanno costituito il loro domicilio coniugale presso l'immobile CP_1 sito in Bari alla via Podgora;
- dopo i primi tempi, caratterizzati da amore e serenità, a causa dei continui dissapori, il rapporto tra la sig.ra ed il sig. ha subito un lento declino diventando Pt_1 CP_1 intollerabile, difficile e problematico;
peraltro, fin dalla nascita, la figlia minore ha da sempre vissuto con la madre e la nonna materna che le hanno sempre garantito il normale sostentamento per le basilari esigenze di vita e crescita. Il sig. , invece, non si è mai preso cura della propria figlia, non ha mai esercitato il CP_1 proprio diritto/dovere di visita nei confronti della stessa e non ha mai neanche contribuito economicamente
15/09/2023, a firma del sottoscritto difensore (doc. all. 2) la sig.ra richiamava il sig. a dare Pt_1 CP_1 adempimento alle proprie responsabilità nei riguardi della figlia minore , rimaste senza esito atteso Per_1 che la detta missiva faceva ritorno al mittente per compiuta giacenza. Pertanto, si rende opportuno nell'interesse della figlia minore ed al fine di evitare qualsiasi futura controversia tra i genitori, in ordine al regime di affidamento e mantenimento, un provvedimento di codesto Ecc.mo Tribunale che disciplini detto regime. Non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse, e non sono mai stati emanati provvedimenti, anche provvisori, in precedenti procedimenti. A fronte dei descritti comportamenti del sig. , non paiono, quindi, sussistere CP_1 dubbi circa l'applicabilità nei confronti del medesimo delle richieste di cui appresso, dal momento che il padre ha palesemente violato i propri doveri connessi alla responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore. In particolare, occorre evidenziare che la sig.ra si è da sempre dedicata, Parte_1 senza alcun tipo di aiuto da parte del sig. , alla cura della casa, della figlia minore ed alle faccende CP_1 domestiche, procedendo per quanto possibile ad effettuare per il proprio esclusivo sostentamento dei lavori saltuari e vivendo attualmente con la figlia nell'abitazione familiare materna sita in Modugno (BA); il sig.
, per converso, svolgerebbe una attività lavorativa (muratore) tale da consentire allo stesso di CP_1 provvedere al mantenimento della figlia minore (mediante versamento di contributo mensile); l'ex compagno della sig.ra quindi, è l'unico precettore di reddito in famiglia. Per quanto innanzi, sin Pt_1
d'ora, si chiede che il Tribunale adito Voglia ordinare l'esibizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del sig. ed opportune verifiche a mezzo delle competenti autorità tributarie. Il sig. , inoltre, CP_1 CP_1 avrebbe anche la capacità economica di sostenere il nucleo familiare creato con la sua nuova compagna di vita. In buona sostanza, nel corso dei 12 anni di vita della figlia la ricorrente non ha mai potuto Per_1 usufruire del sostentamento economico e reddituale del suo ormai ex compagno per far fronte ad ogni esigenza della figlia minore. Il resistente, quindi, con il proprio reddito sarebbe in grado di garantire maggiore sostentamento in favore della figlia visto e considerato che soltanto da un anno circa ha iniziato a versare un contributo a titolo di mantenimento della piccola . Non v'è chi non veda come la Per_1 condotta che il sig. sta attuando in danno della figlia e della di lei madre, sig.ra CP_1 Per_1 Pt_1
sia del tutto contraria ai doveri di legge imposti nei riguardi della figura paterna. Rilevato che - la
[...] situazione di profonda crisi della coppia ha raggiunto il massimo apice tanto da essere insanabile e in continuo declino;
– nell'interesse della figlia minore, occorre procedere ad una regolamentazione che consenta alla stessa di vivere con serenità la propria quotidianità, continuando a coltivare rapporti con entrambi i genitori;
In considerazione del fatto che la sig.ra attualmente risiede presso l'attuale Pt_1 abitazione familiare con la figlia minore e che, per converso, il sig. parrebbe, allo stato, non aver CP_1 reperito alcuna abitazione, la ricorrente chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento privilegiato presso la madre e residenza abituale della Per_1 stessa presso l'attuale domicilio della madre, casa familiare (ovvero in Modugno (BA) alla via X Marzo n.
108 G2, p. 1 dove vivrà con la sig.ra In osservanza del disposto dell'art. 473-bis.12, si Parte_1 allega con modalità telematiche al presente ricorso il Piano genitoriale indicante gli impegni e le attività quotidiane della figlia minore della ricorrente;
le sue attività scolastiche e il percorso educativo;
le sue attività extrascolastiche;
le frequentazioni abituali e le modalità delle vacanze. Esulando dalla crisi sentimentale tra le parti e limitandosi, come doveroso, ad analizzare il rapporto genitoriale, si ritiene che, allo stato, il sig. potrà e dovrà frequentare la figlia minore osservando il seguente CP_1 calendario: 2 (due) giorni a settimana (indicativamente il Martedì ed il Giovedì) dall'uscita della minore da scuola sino alle ore 20:00; 2 (due) fine settimana al mese (da concordarsi liberamente secondo gli impegni personali delle parti) dalle ore 19:00 del Venerdì alle ore 19:00 della Domenica;
le vacanze invernali
(periodo di Natale e Capodanno) ad anni alterni: la minore trascorrerà il Natale 2024 (dal giorno 24 dicembre 2024 al giorno 30 dicembre 2024) con la madre e il periodo 31 dicembre 2024 – 7 gennaio 2024
e così ad anni alterni;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua 2024 con la madre e il giorno del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) 2024 con il padre e così via, ad anni alterni;
per il periodo delle vacanze estive, indicativamente nei mesi di luglio e agosto la minore trascorrerà 15
(quindici) giorni consecutivamente con la madre e 15 (quindici) giorni consecutivamente con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza entro e non oltre la fine del mese di giugno di ogni anno. Nel caso in cui le parti decidano, nei 15 giorni di loro spettanza, di recarsi con la minore in un luogo di villeggiatura dovrà esser fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove sarà la minore negli ulteriori 15 giorni di vacanza). Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre-figlia con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo –compatibilmente con le esigenze delle stesse e, soprattutto, tenuto conto degli impegni della minore
- di provvedere ad apportare modifiche migliorative al fine di garantire una maggiore frequentazione tra la minore ed il padre. Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre, a carico del Sig. CP_1
, un contributo al mantenimento della figlia minore nella somma pari ad € 500,00
[...] Per_1
(cinquecento/00), da corrispondere entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed in ogni caso in quella somma maggiore e/o minore che il Tribunale riterrà equa in considerazione del contemperamento delle esigenze di tutte le parti, il tutto oltre all'assegno unico che dovrà essere integralmente percepito dalla madre, sig.ra in quanto genitore collocatario della figlia Parte_1 minore ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bari del
16.11.2017; - si chiede, altresì, che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida per l'espatrio”.
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente concludeva chiedendo che: “fosse Parte_1 disciplinato il regime di affidamento e di visita dei genitori come segue: – la minore viene Persona_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che decideranno di comune accordo ogni questione di rilevante interesse relativa alla minore stessa, con collocamento privilegiato presso la madre;
– il sig. CP_1 potrà vedere la figlia secondo il seguente calendario: 2 (due) giorni a settimana (indicativamente il Per_1
Martedì ed il Giovedì dall'uscita della minore da scuola sino alle ore 20:00; 2 (due) fine settimana al mese
(da concordarsi liberamente secondo gli impegni personali delle parti) dalle ore 19:00 del venerdì alle ore
19:00 della domenica;
le vacanze invernali (periodo di Natale e Capodanno) ad anni alterni: la minore trascorrerà il Natale 2024 (dal giorno 24 dicembre 2024 al giorno 30 dicembre 2024) con la madre e il periodo 31 dicembre 2024 – 7 gennaio 2024 con il padre, e così ad anni alterni;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua 2024 con la madre e il giorno del Lunedì dell'Angelo
(Pasquetta) 2024 con il padre e così via, ad anni alterni;
per il periodo delle vacanze estive, indicativamente nei mesi di luglio e agosto la minore trascorrerà 15 (quindici) giorni consecutivamente con la madre e 15
(quindici) giorni consecutivamente il padre. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza entro e non oltre la fine del mese di giugno di ogni anno. Nel caso in cui le parti decidano, nei 15 giorni di loro spettanza, di recarsi con la minore in un luogo di villeggiatura dovrà esser fornita comunicazione reciproca
(onde consentire all'altro genitore di sapere dove sarà la minore negli ulteriori 15 giorni di vacanza). Si specifica altresì che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre-figlia con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze delle parti stesse e degli impegni della minore – di provvedere ad apportare modifiche (in melius) a fine di garantire una maggiore frequentazione tra la minore ed il padre;
– il padre dovrà corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma pari ad Euro 500,00
(cinquecento//00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, ed in ogni caso quella somma maggiore e/o minore che il Tribunale riterrà equa in considerazione del contemperamento delle esigenze di tutte le parti, il tutto oltre all'assegno unico che dovrà essere integralmente percepito dalla madre, sig.ra in Parte_1 quanto genitore collocatario della figlia minore ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Bari del 16.11.2017; - si chiede, altresì, che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida per l'espatrio. Con vittoria di spese ed onorari”.
Quanto al regime affidativo, nulla osta ad un accoglimento della richiesta avanzata con il ricorso introduttivo dalla genitrice , la quale, coerentemente con le vigenti previsioni normative in Parte_1 punto di regime c.d. legale, ha concluso per l'affidamento in forma condivisa, ad entrambi i genitori, dell'unica figlia della coppia non coniugata, , riconosciuta da entrambi i genitori al momento Persona_1 della nascita. Quanto all'individuazione dei tempi e dei modi di esercizio del diritto-dovere paterno di visita, il Collegio ritiene che possa provvedersi conformemente alle richieste articolate dalla ricorrente con il libello introduttivo.
In ordine, invece, agli aspetti economici, il Collegio reputa equo determinare, in complessivi € 300,00 mensili, l'entità dell'assegno periodico da porre a carico del padre resistente, a titolo di CP_1 contributo forfettario al mantenimento ordinario della figlia minore , fermo restando il concorso dello Per_1 stesso padre agli esborsi eccedenti il mantenimento ordinario, concernenti la stessa figlia , da Per_1 individuarsi e rimborsarsi secondo le previsioni di cui al pertinente protocollo adottato dal Tribunale di Bari.
Quanto, infine, all'individuazione della decorrenza iniziale dell'obbligo contributivo paterno, si reputa equo statuire che la debenza dell'assegno perequativo, come sopra commisurato, decorra dal mese di febbraio dell'anno 2024, quale mese di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo. Tanto viene statuito in ossequio al principio secondo cui la durata del processo non deve risolversi in danno della parte che ha ragione;
ne discende che gli effetti dell'accoglimento della domanda introduttiva del presente giudizio devono retroagire al tempo della sua proposizione.
In ordine, infine, alle statuizioni in punto di assegno unico e universale, il Collegio ritiene che il beneficio economico de quo vada attribuito, nella sua interezza, alla madre ricorrente, la quale, in quanto genitore collocatario in via prevalente della figlia minore, ha già finora affrontato e continuerà ad affrontare, integralmente, gli oneri di mantenimento diretto della stessa figlia.
Le spese del giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza del resistente contumace, CP_1
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contenzioso, rubricato al n. 2121/2024 R.G., introdotto da , con ricorso depositato in data 21/02/2024, nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede, in parziale
[...] accoglimento della domanda introduttiva:
AFFIDA, in forma condivisa ad entrambi i genitori, la figlia minore (nata a [...] il Persona_1
09/07/2012), con suo collocamento privilegiato presso la madre ricorrente, con la quale, quindi, la minore continuerà a coabitare, all'interno dell'immobile già adibito a casa familiare, sito in Modugno (BA) alla via
X Marzo n. 108 G2, P.1;
ASSEGNA, pertanto, in godimento esclusivo alla madre ricorrente, , l'immobile sopra citato, Parte_1 per essere stato detto immobile utilizzato quale residenza familiare, anteriormente alla cessazione della convivenza more uxorio, iniziata nel mese di gennaio 2011, all'interno della quale è nata la figlia minore per cui è procedimento;
Per_1
DISPONE che il padre resistente potrà e dovrà incontrare la figlia minore , nel rispetto della Per_1 tempistica di cui al relativo calendario, così come indicato nello stesso ricorso introduttivo;
PONE, a carico del padre resistente , con decorrenza a partire dal mese di febbraio CP_1 dell'anno 2024 (mese di proposizione della domanda giudiziale mediante deposito del ricorso introduttivo),
l'obbligo di versare alla genitrice istante, , la somma mensile complessiva di € 300,00, Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- FOI, a titolo di contributo forfettario periodico al mantenimento ordinario della figlia comune , oltre al 50% delle spese straordinarie, concernenti la Per_1 medesima figlia, che dovranno individuarsi e rimborsarsi nel rispetto delle previsioni di cui al pertinente
Protocollo adottato dal Tribunale di Bari, nella sua attuale formulazione;
DISPONE che tutti gli arretrati, per tali intendendosi tutte le mensilità pregresse, ricomprese tra il mese di febbraio dell'anno 2024 (mese di proposizione della domanda introduttiva) e il mese di settembre dell'anno
2024 (mese di decisione del procedimento, con la correlata commisurazione dell'assegno paterno di concorso al mantenimento della figlia comune), vengano corrisposti alla madre ricorrente, entro e non oltre giorni 60 dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE, invece, che tutte le mensilità future, già a partire da quella di ottobre dell'anno 2024, vengano corrisposte da a , entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1 Parte_1
ATTRIBUISCE, inoltre, alla madre ricorrente , il 100% dell'assegno unico e Parte_1 universale, spettante ex lege per la figlia minore , sicché la stessa madre potrà rivolgersi Per_1 autonomamente all'ente erogatore, onde conseguire il versamento diretto, in proprio favore, del beneficio economico de quo, indipendentemente dal consenso del padre;
CONDANNA, secondo soccombenza, il resistente contumace, al rimborso delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 2.458,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 10/09/2024.
Il Giudice estensore Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone